L’IRES
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IRES: Imposta sul reddito delle società
L’IRES: introdotta nel 2004, in sostituzione dell’IRPEG
(Imposta sul reddito delle persone giuridiche), si applica
al reddito delle società e degli enti, commerciali e non.
Presupposto dell’imposta è il possesso di redditi in
denaro e in natura
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Reddito d’impresa: l’aliquota IRES
L’aliquota IRES (art. 77), che fino al 31 dicembre 2007 era
fissata nella misura del 33%, è stata ridotta al 27,5% (a far
data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007)
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SOGGETTI PASSIVI IRES
Soggetti passivi dell’imposta sono (art. 73 TUIR):
• Società di capitali residenti (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.,
soc. cooperative, soc. di mutua assicurazione)
• Enti commerciali diversi dalle società (inclusi i
trust) residenti
• Enti non commerciali (inclusi i trust) residenti;
• Società e enti di ogni tipo, con o senza personalità
giuridica, non residenti
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SOGGETTI ESCLUSI
Non sono soggetti ad IRES:
• le società di persone residenti, e assimilate, in
quanto tassate per trasparenza;
• gli organi e le amministrazioni dello Stato, nonché
Comuni, Province, Regioni e loro consorzi o
associazioni
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SOGGETTI PASSIVI IRES
Riassumendo…
tre categorie di soggetti passivi IRES
Società ed enti
comm.li residenti
Enti non comm.li
residenti
Società ed enti (comm.li
e non) non residenti
Le regole per la determinazione dell’IRES variano a
seconda della tipologia di soggetto passivo considerato
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Reddito d’impresa
Le regole generali che informano l’IRES riguardano:
1) Il principio di omnicomprensività
2) Il principio di derivazione dal
risultato civilistico
3) Il regime dei beni di impresa
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Reddito d’impresa: i principi
1) Il pr. di omnicomprensività
OMNICOMPRENSIVITÁ
FORZA DI ATTRAZIONE rispetto
alle altre categorie di reddito:
qualsiasi
provento
conseguito
nell’ambito dell’attività d’impresa,
costituisce reddito d’impresa, senza
aver riguardo alla categoria reddituale
di appartenenza
PREVALENZA sui principi
generali del concetto di
reddito: in conseguenza del
principio di omnicomprensività,
ed in deroga ai principi
generali, anche le somme
ricevute a titolo di liberalità
costituiscono
reddito
imponibile per l’impresa
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Reddito d’impresa: principi
2) La derivazione
dal risultato civilistico
PR. DI
DERIVAZIONE
DAL RISULTATO
CIVILISTICO
La base di partenza del calcolo del reddito
fiscale è il risultato (utile o perdita)
realizzato dall’impresa secondo i criteri
di calcolo del codice civile, al quale
vengono
poi
apportate
specifiche
variazioni in forza delle norme tributarie
Art. 83, TUIR: determinazione del reddito complessivo
Il reddito complessivo è determinato “…apportando all’utile o alla
perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel
periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione
conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti” dalle norme del TUIR
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Reddito d’impresa: i principi
La derivazione
dal risultato civilistico
(segue)
UTILE (o PERDITA)
+/- VARIAZIONI FISCALI
_________________________
= REDDITO IMPONIBILE
Si apportano all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, le
variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei
criteri stabiliti dalle norme fiscali
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Reddito d’impresa: i principi
3) Il regime dei
beni d’impresa
TUTTI i beni appartenenti a
REGIME DEI BENI
SOCIETA’ COMM.LI
RELATIVI
ALL’IMPRESA
IMPRENDITORI
INDIVIDUALI: beni relativi
all’impresa e beni personali
Quando un bene entra nel patrimonio aziendale, dando luogo
così ad un costo fiscalmente deducibile, la sua “uscita” dal
patrimonio dell’impresa stessa, in qualsiasi modo questa
avvenga (es. vendita, donazione, assegnazione ai soci, etc),
può generare un componente positivo imponibile
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Il regime dei beni d’impresa (segue)
Beni merce
(art. 85)
Beni plusvalenti
(art. 86)
beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
d’impresa, idonei a generare ricavi e iscritti nell’attivo
circolante
Beni, diversi dai beni merce, iscritti tra le immobilizzazioni e
idonei a generare plusvalenze o minusvalenze
I beni plusvalenti si distinguono in:
Beni strumentali
beni impiegati in maniera durevole nell’impresa,
nell’ambito del ciclo produttivo (es. impianti,
macchinari). Sono ammortizzabili.
Beni meramente
patrimoniali
beni destinati durevolmente al patrimonio d’impresa
per finalità d’investimento o integrazione di
disponibilità finanziarie. Non ammortizzabili.
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Reddito d’impresa
Il concetto di “valore fiscalmente riconosciuto” dei
beni d’impresa:
Le norme del TUIR attribuiscono un valore
fiscale ad ogni singolo componente del
patrimonio d’impresa.
Questo valore viene chiamato
fiscalmente riconosciuto”
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valore
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Reddito d’impresa: il periodo d’imposta
• Per le persone giuridiche e gli altri soggetti ad esse equiparati
il periodo d’imposta corrisponde con l’esercizio sociale, per
il quale valgono i seguenti principi ed eccezioni:
• Principi:
 l’obbligazione tributaria relativa a ciascun
periodo di imposta è autonoma
• Eccezioni:  riporto delle perdite d’impresa a contabilità
ordinaria (cfr. art. 84 TUIR);
 compensazione delle eccedenze di crediti di
imposta con l’imposta dovuta per i periodi
successivi
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Reddito d’impresa. Il riporto delle perdite
Prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, se il
risultato d’esercizio si fosse chiuso con una perdita, questa
poteva essere portata in deduzione dai redditi degli
esercizi successivi, ma non oltre il quinto (art. 84, co. 1)
Inoltre, nei primi tre anni di attività il riporto delle perdite
era concesso illimitatamente a condizione che dette perdite
si riferissero ad una nuova attività (art. 84, co. 2)
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Reddito d’impresa. Il riporto delle perdite
(segue)
La “nuova” versione dell’art. 84, co. 1, modificata dall’art.
23, D.L. n. 98/2011, prevede invece che la perdita di un
periodo d’imposta “… può essere computata in diminuzione
del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non
superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in
tale ammontare”.
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Reddito d’impresa. Il riporto delle perdite
(segue)
Il “nuovo” art. 84, co. 2, prevede, a sua volta che “Le perdite
realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di
costituzione possono, con le modalità previste al comma 1,
essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito
imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che
trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a
condizione che si riferiscano ad una nuova attività
produttiva”
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Reddito d’impresa: la base imponibile
Società ed enti commerciali
residenti (artt. 81-83)
Il reddito complessivo delle
società
e
degli
enti
commerciali è considerato
reddito d’impresa qualunque
sia la fonte e la categoria
reddituale di provenienza (è il
cd pr. di attrattività
reddito d’impresa)
del
Enti non commerciali
residenti (art. 143)
Il reddito complessivo degli enti
non commerciali è formato dalle
singole tipologie di reddito che
concorrono a formarlo. Si tratta,
in particolare, delle seguenti
categorie reddituali:
• Fondiari
• Di capitale
• D’impresa
• Diversi
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Territorialità dell’imposta
Ai fini fiscali, il fatto che un soggetto passivo IRES sia o
meno residente comporta l’applicazione di differenti regole
di determinazione della base imponibile.
Residenti
Non residenti
TAX sui redditi
ovunque prodotti
TAX sui redditi
prodotti in Italia
Principio della
Principio della
tassazione su base mondiale
tassazione su base territoriale
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Residenza delle società
Ai sensi dell’art. 73 TUIR, sono residenti le società che,
per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno
nel territorio dello Stato…
Oggetto
principale
Sede
Amministrativa
Sede legale
Sono considerate residenti anche le società formalmente non residenti
ma qualificate come tali per presunzione (c.d. “esterovestite”)
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Redditi prodotti in Italia
L’art. 152 TUIR prevede due distinte ipotesi per la
determinazione della base imponibile delle società
ed enti commerciali non residenti.
La norma, in particolare, distingue tra soggetti…
CON
SENZA
Stabile Organizzazione
Stabile Organizzazione
in Italia (art. 152, co.1)
in Italia (art. 152, co.2)
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Redditi prodotti in Italia
1) Soggetti non residenti con Stabile Organizzazione
Per questi soggetti, la base imponibile viene determinata
secondo le disposizioni del TUIR relative a società ed enti
commerciali (Titolo II, Capo II, Sez. I)
Il reddito d’impresa è determinato sulla base di apposito
conto economico relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attività produttive di redditi
prodotti nel territorio dello Stato
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Redditi prodotti in Italia
1) Soggetti non residenti con Stabile Organizzazione (segue)
Ciò significa che, per le società ed enti commerciali NON
residenti, l’esistenza di una stabile organizzazione nel nostro
Paese conduce:
 Da un lato alla tassabilità in Italia del reddito di impresa
derivante dalle attività esercitate nel territorio dello Stato;
 dall’altro alla tassabilità in Italia di alcune tipologie di
reddito non conseguite mediante la S.O. (cd “forza di
attrazione della stabile organizzazione”)
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Redditi prodotti in Italia
2) Soggetti non residenti senza S.O.
Il reddito complessivo si determina sommando tra loro i
vari redditi prodotti nel territorio italiano
 sulla base dei criteri di collegamento territoriale
contemplati nell’art. 23 TUIR
 separatamente per ciascuna categoria reddituale (con
l’eccezione dei redditi d’impresa) secondo la normativa
IRPEF (si applicano le norme del Titolo I del TUIR)
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La Stabile organizzazione
La Stabile Organizzazione è…
• una figura giuridica propria del diritto tributario rilevante
nell’imposizione dell’attività internazionale delle imprese;
• presa in considerazione, tanto dai trattati internazionali
quanto dalla normativa domestica, alla stregua di elemento
di localizzazione territoriale del reddito prodotto da imprese
che operano in più paesi;
• l’elemento di fatto che permette il collegamento tra il nostro
Paese e l’attività d’impresa ivi svolta dai non residenti
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La Stabile organizzazione
La struttura dell’art. 162 TUIR riprende sostanzialmente quella
del corrispondente art. 5 del modello OCSE
La SO è una “sede fissa di affari per mezzo della
quale l’impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attività sul territorio dello Stato”
Esempi di S.O. sono le filiali, le sedi secondarie, (con rappresentanza
stabile); le unità locali; gli uffici di rappresentanza, etc…
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La Stabile organizzazione
Elementi essenziali affinchè possa parlarsi di una stabile
organizzazione (materiale) sono
a) la presenza di una sede di affari;
b) la sua stabile localizzazione sul territorio;
c) l’esercizio dell’attività di impresa, da parte di
soggetti non residenti, tramite la Stabile Organizzazione.
Esiste poi anche una stabile organizzazione personale (art.
162, co. 6 TUIR)
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La doppia imposizione
Un corollario della potestà impositiva di ciascuno Stato è
la possibilità di dare luogo a fenomeni cd “di doppia
imposizione fiscale”, che si ha laddove lo stesso reddito
(o parte di esso) viene assoggettato ad imposta in due
differenti Stati. Per risolvere tale problema esistono
svariate soluzioni, le più importanti e diffuse delle quali
sono:
 Trattati internazionali contro le doppie imposizioni
 Meccanismo del credito d’imposta
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Transfer pricing e CFC
Gli strumenti che il Legislatore italiano ha approntato per
evitare/ridurre la sottrazione di base imponibile sono
sostanzialmente i seguenti:
• disconoscimento dei prezzi di trasferimento in operazioni
infragruppo dei beni venduti e dei servizi prestati se ne deriva
•
aumento del reddito per la società italiana (transfer pricing);
imputazione in capo ai soci italiani dei redditi prodotti dalle
partecipate estere situate in paradisi fiscali per la quota
corrispondente alla partecipazione agli utili di queste ultime
(disciplina delle CFC).
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Il Transfer pricing
L’art. 110, co. 7 TUIR prevede che “I componenti del reddito
derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio
dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano
l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa
società che controlla l’impresa, sono valutati in base al valore
normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi
ricevuti, se ne deriva aumento del reddito… ”.
Lo scopo della disciplina del transfer pricing è quella di evitare che,
nelle operazioni infragruppo, prezzi di vendita inferiori o prezzi di
acquisto superiori rispetto al valore normale portino a fittizie
riduzioni del reddito imponibile in Italia.
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Il Transfer pricing
Presupposti oggettivi
Presupposti soggettivi
L’art. 110, co. 7 prevede il
Le disposizioni in materia di “transfer
disconoscimento del
pricing”
differenziale tra il valore
infragruppo, cioè quelle poste in essere tra
dei componenti del reddito
un’impresa (fiscalmente) residente in Italia e
si
applicano
alle
transazioni
determinati dal contribuente una società non residente:
ed il correlativo “valore
 controllata, direttamente o indirettamente,
normale” (da determinarsi
dalla prima
sulla base dell’art. 9 TUIR).  controllante, ovvero
 soggetta a comune controllo da parte di
una terza società che controlla anche la prima
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Il Transfer pricing
La determinazione del “valore normale”
Il valore normale è definito dall’art. 9 TUIR ma per determinarlo in
concreto l’OCSE ha predisposto alcuni metodi di rilevazione, quali:
 Metodi cd tradizionali
• Metodo del “Confronto di prezzo”
• Metodo del “Prezzo di Rivendita”
• Metodo del “Costo Maggiorato”
 Altri metodi (cd. reddituali), tra cui:
• “Confronto dei Profitti Globali”
• “Ripartizione dei profitti globali”
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La disciplina CFC
(artt. 167-168 TUIR)
La disciplina cd CFC (Controlled Foreign Companies) applica ai
soggetti residenti in Italia che detengono, anche indirettamente,
partecipazioni di controllo (art. 167) o di collegamento (art. 168)
in un soggetto localizzato in uno dei cd Paradisi Fiscali (Stati o
territori diversi da quelli individuati dal M.E.F. con Decreto da
adottarsi ex art. 168-bis TUIR (cd white list))
La disciplina CFC si applica solo se il soggetto residente:
1 . detiene una partecipazione di controllo, diretto o indiretto,
anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, nel
capitale della società partecipata, ex art. 2359 c.c.
2. in un soggetto estero situato in un Paradiso fiscale
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La disciplina CFC
(artt. 167-168 TUIR)
La disciplina CFC si applica solo se:
1. Il soggetto residente detiene una partecipazione di controllo
(art. 167) ex art. 2359 c.c. o di collegamento (art. 168) diretto
o indiretto, anche tramite società fiduciarie o per interposta
persona, nel capitale della società partecipata;
2. La partecipazione riguarda un soggetto estero situato in un
Paradiso fiscale
La partecipazione si definisce di collegamento quando rappresenta
una quota di partecipazione almeno pari al 20% degli utili
d’impresa, ovvero almeno pari al 10% se l’impresa è quotata.
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La disciplina CFC
(artt. 167-168 TUIR)
Solamente se sussistono i predetti requisiti di applicazione
della disciplina CFC, i redditi delle partecipate estere,
sono imputati “per trasparenza” al soggetto (socio)
residente, a prescindere dalla loro effettiva distribuzione,
in proporzione alla quota di partecipazione (diretta o
indiretta) agli utili.
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