Responsabilità patrimoniale
• Art. 2740 c.c. RESPONSABILITA’
PATRIMONIALE
• Il debitore risponde dell’adempimento
delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
• Le limitazioni della responsabilità non
sono ammesse se non nei casi stabiliti
dalla legge
Generalmente è responsabilità
illimitata
limiti stabiliti dalla legge (es.
società)
Cassazione civile sez. III 05 maggio 2009 n. 10284
• La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di
tutti i beni del debitore (art. 2740 e 2910 c.c.) subisce,
per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in
dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti
stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e
non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad
uno specifico scopo pubblico. Perciò per la realizzazione
di crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica, non
possono essere pignorati, presso le banche delegate
alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti
dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento,
sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il
contribuente.
• Par condicio creditorum (art. 2741)
• In caso di fallimento: divieto di iniziare o
proseguire azioni esecutive individuali
• Eccezioni: cause legittime di prelazione
• Esse operano in caso di concorso dei
creditori e insufficienza del patrimonio
• Tipizzate
Diritti reali di garanzia
• Garantiscono il soddisfacimento di alcune
pretese creditorie:
• Pegno di cose
• Privilegi cd possessuali(art. 2747
comma2)
• ipoteca
Divieto di patto commissorio
• Art. 2744 c.c.: “ E’nullo il patto con il quale si
conviene che, in mancanza del pagamento del
credito nel termine fissato, la proprietà della
cosa ipotecata o data in pegno passi al
creditore. Il patto è nullo anche se posteriore
alla costituzione dell’ipoteca o del pegno
• Pur anacronistico la giurisprudenza ne estende
la disciplina attraverso la disciplina del
contratto in frode alla legge
• Non si applica ai contratti di garanzia
finanziaria (cessione di credito o trasferimento
proprietà con funzione di garanzia)
Cassazione civile sez. II 07 settembre 2009 n. 19288
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia
previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una
causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito
della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non
costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il
trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di
garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore
adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la
predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia
propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di
scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un
patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c. , costituisce un mezzo
per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita
che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344
c.c.
Privilegi
• Causa del credito
• Norme eccezionali, non replicabili e non
suscettibili di applicazione analogica
• La legge determina l’ordine di preferenza
Privilegi convenzionali
• La convenzione è condizione x il sorgere
del privilegio che concede la prelazione
• Se previste forme di pubblicità, possibile
che l’ordine sia determinato dalla priorità
temporale e non dalla causa.
• Es: privilegio speciale a tutela delle
banche x finanziamenti a medio/lungo
termine a imprese: grava su tutti i beni
destinati all’attività d’impresa non iscritti in
pubblici registri
PEGNO
•
•
•
•
Beni mobili o universalità di mobili
Spossessamento x la costituzione
Forma scritta x prelazione (2787 c. 3)
Pegno di crediti o altri diritti: costituzione
notificata o accettata dal debitore con atto
di data certa
• Pegno rotativo:è convenzione contestuale
al sorgere della prelazione che prevede la
possibilità di sostituire ex ante l’oggetto
senza effetti novativi
• Ha natura accessoria
• Prelazione
• Pegno di crediti: il creditore pignoratizio
incassa il credito alla scadenza trattiene x
se il dovuto e restituisce l’eventuale
residuo
IPOTECA
• Costituzione mediante iscrizione nei
pubblici registri
• Beni immobili e mobili registrati
• Pubblicità ha effetto costitutivo della
prelazione
• Prende grado dal momento dell’iscrizione
• Scambio del grado possibile purchè senza
lesione creditori gradi successivi
• Surrogazione ipotecaria di pagamento
(1203 n.1)
• Surrogazione del creditore perdente: si
sostituisce a chi con ipoteca anteriore alla
sua su più beni sia già soddisfatto
• 3 tipi:
• Legale (art. 2817 alienante x
corresponsione del prezzo)
• Giudiziale (sentenza o altro provvedimento
giudiziale)
• Volontaria (contratto o dich. Unilaterale in
forma scritta ad substantiam con
indicazioni del bene)
• Opponibile a chiunque dopo l’iscrizione
• Se ipoteca iscritta prima dell’acquisto,
acquirente : 1. rilascio beni ipotecati o 2.
purgazione dell’ipoteca (offerta del prezzo
del bene o del valore dichiarato)
• Diritto di indennità vs dante causa e
subingresso nelle ipoteche costituite a
favore del creditore soddisfatto sugli altri
beni del debitore.
IPOTECA E TERZO DATORE
• È come il debitore quindi non gode di tutti i
diritti precedenti
• X evitare esecuzione forzata può pagare i
creditori
• Beneficio d’escussione del debitore solo
se espressamente previsto
• Regresso verso il debitore e diritto di
surroga nell’ipoteca del creditore che si è
soddisfatto a suo danno
RIDUZIONE DELL’IPOTECA
• Solo con il consenso del creditore o con
sentenza si può ottenere:
• Riduzione della somma
• O
• Limitazione iscrizione ad una parte dei
beni inizialmente ipotecati
ESTINZIONE
•
•
•
•
•
1.Cancellazione dal pp.rr. (2878)
2.Estinzione obbligazione garantita
3.Perimento bene ipotecato
4.Rinuncia espressa
5.Provvedimento di trasferimento del
diritto espropriato all’acquirente e ordine
cancellazione
• Cancellazione semplificata ex decreto
Bersani x obbligazioni di mutuo vs istituti
bancari: quietanza e trasmissione al
conservatore
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