Responsabilità patrimoniale • Art. 2740 c.c. RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE • Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. • Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge Generalmente è responsabilità illimitata limiti stabiliti dalla legge (es. società) Cassazione civile sez. III 05 maggio 2009 n. 10284 • La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore (art. 2740 e 2910 c.c.) subisce, per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico. Perciò per la realizzazione di crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica, non possono essere pignorati, presso le banche delegate alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il contribuente. • Par condicio creditorum (art. 2741) • In caso di fallimento: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali • Eccezioni: cause legittime di prelazione • Esse operano in caso di concorso dei creditori e insufficienza del patrimonio • Tipizzate Diritti reali di garanzia • Garantiscono il soddisfacimento di alcune pretese creditorie: • Pegno di cose • Privilegi cd possessuali(art. 2747 comma2) • ipoteca Divieto di patto commissorio • Art. 2744 c.c.: “ E’nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell’ipoteca o del pegno • Pur anacronistico la giurisprudenza ne estende la disciplina attraverso la disciplina del contratto in frode alla legge • Non si applica ai contratti di garanzia finanziaria (cessione di credito o trasferimento proprietà con funzione di garanzia) Cassazione civile sez. II 07 settembre 2009 n. 19288 La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall'art. 2744 c.c. , costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 c.c. Privilegi • Causa del credito • Norme eccezionali, non replicabili e non suscettibili di applicazione analogica • La legge determina l’ordine di preferenza Privilegi convenzionali • La convenzione è condizione x il sorgere del privilegio che concede la prelazione • Se previste forme di pubblicità, possibile che l’ordine sia determinato dalla priorità temporale e non dalla causa. • Es: privilegio speciale a tutela delle banche x finanziamenti a medio/lungo termine a imprese: grava su tutti i beni destinati all’attività d’impresa non iscritti in pubblici registri PEGNO • • • • Beni mobili o universalità di mobili Spossessamento x la costituzione Forma scritta x prelazione (2787 c. 3) Pegno di crediti o altri diritti: costituzione notificata o accettata dal debitore con atto di data certa • Pegno rotativo:è convenzione contestuale al sorgere della prelazione che prevede la possibilità di sostituire ex ante l’oggetto senza effetti novativi • Ha natura accessoria • Prelazione • Pegno di crediti: il creditore pignoratizio incassa il credito alla scadenza trattiene x se il dovuto e restituisce l’eventuale residuo IPOTECA • Costituzione mediante iscrizione nei pubblici registri • Beni immobili e mobili registrati • Pubblicità ha effetto costitutivo della prelazione • Prende grado dal momento dell’iscrizione • Scambio del grado possibile purchè senza lesione creditori gradi successivi • Surrogazione ipotecaria di pagamento (1203 n.1) • Surrogazione del creditore perdente: si sostituisce a chi con ipoteca anteriore alla sua su più beni sia già soddisfatto • 3 tipi: • Legale (art. 2817 alienante x corresponsione del prezzo) • Giudiziale (sentenza o altro provvedimento giudiziale) • Volontaria (contratto o dich. Unilaterale in forma scritta ad substantiam con indicazioni del bene) • Opponibile a chiunque dopo l’iscrizione • Se ipoteca iscritta prima dell’acquisto, acquirente : 1. rilascio beni ipotecati o 2. purgazione dell’ipoteca (offerta del prezzo del bene o del valore dichiarato) • Diritto di indennità vs dante causa e subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore. IPOTECA E TERZO DATORE • È come il debitore quindi non gode di tutti i diritti precedenti • X evitare esecuzione forzata può pagare i creditori • Beneficio d’escussione del debitore solo se espressamente previsto • Regresso verso il debitore e diritto di surroga nell’ipoteca del creditore che si è soddisfatto a suo danno RIDUZIONE DELL’IPOTECA • Solo con il consenso del creditore o con sentenza si può ottenere: • Riduzione della somma • O • Limitazione iscrizione ad una parte dei beni inizialmente ipotecati ESTINZIONE • • • • • 1.Cancellazione dal pp.rr. (2878) 2.Estinzione obbligazione garantita 3.Perimento bene ipotecato 4.Rinuncia espressa 5.Provvedimento di trasferimento del diritto espropriato all’acquirente e ordine cancellazione • Cancellazione semplificata ex decreto Bersani x obbligazioni di mutuo vs istituti bancari: quietanza e trasmissione al conservatore