FRANCESCA PIRRELLI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE DEI CONTI PROCEDURE CONCORSUALI CREDITO FONDIARIO E PROCEDURE CONCORSUALI: IL PUNTO DELLA GIURISRUDENZA 1 OTTOBRE 2013 V.LE MILTON 53 50129 firenze tel. Fax. 055.480017-4627202-4631949 e.mail:[email protected] PEC [email protected] 1/15 Il CREDITO FONDIARIO L’art. 38, 1° comma T.U.B. definisce il credito fondiario come l’operazione avente ad oggetto la «concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili». Nota: processo di despecializzazione soggettiva: qualunque banca può effettuare operazioni di mutuo fondiario 2/15 ELEMENTI CARATTERISTICI a) La concessione di un finanziamento; b) La durata medio-lunga di detta operazione; c) La necessità che il finanziamento sia assistito da ipoteca di primo grado sugli immobili che formano oggetto della garanzia; d) La sussistenza di un rapporto percentuale, determinato dalla Banca d’Italia in conformità delle delibere CICR, tra il valore dei beni ipotecati (o al costo delle opere da eseguire sugli stessi) e l’importo finanziato(considerate le ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie). 3/15 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.175 DEL 22.06.2004 Decisa la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 38 e dell’art. 67 L.F.. In riferimento al principio di eguaglianza: La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della disciplina del credito fondiario, ritenendo che la stessa si giustifichi alla luce della necessità di consentire il più facile smobilizzo della proprietà immobiliare, anche al fine di permettere all’imprenditore in crisi di utilizzare tali beni per ottenere finanziamenti che gli consentano di superare le situazioni di difficoltà economica. Facoltà del tutto legittima e secondo la Corte meritevole di tutela da parte dell’ordinamento. 4/15 I «PRIVILEGI» DEL CREDITO FONDIARIO: • Le ipoteche che garantiscono la concessione del finanziamento (art. 39 C.4 TUB); • L’estinzione anticipata e la risoluzione del rapporto (art. 40 TUB); • La procedura esecutiva (art. 41 TUB); 5/15 Specificità del credito fondiario nelle procedure concorsuali: - Consolidamento dell’ipoteca in minor termine (10 gg); - Esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F.; Comma 3: «Non sono soggetti all’azione revocatoria: (…) c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile» - Diritto alla prosecuzione dell’azione esecutiva anche dopo il fallimento del debitore. 6/15 Art. 39 T.U.B. 1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede. 2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione già presa, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa. 3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di indicizzazione è garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di indicizzazione. 4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'articolo 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari. 5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38. 7/15 6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l’accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono, ancorché in corso di costruzione, il debitore, il terzo acquirente, il promissario acquirente o l’assegnatario del bene ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell’ipoteca a garanzia (1). 6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma 6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a comprovare l’identità del richiedente, la data certa del titolo e l’accatastamento delle singole porzioni per le quali è richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine è aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un finanziamento da suddividersi in più di cinquanta quote. 6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al comma 6-bis, il richiedente può presentare ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è situato l’immobile; il presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso, designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio stesso. Dall’atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con riferimento alle quote frazionate, l’inizio dell’ammortamento delle somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell’atto stesso. 6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata dell’ammortamento è pari a quella originariamente fissata nel contratto di mutuo e l’ammortamento stesso è regolato al tasso di interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile del competente Ufficio del territorio annota a margine dell’iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della relativa ipoteca, l’inizio e la durata dell’ammortamento ed il tasso relativo (3). 7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà. 8 Art. 40 T.U.B. 1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l’estinzione contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalità di calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni. 2. La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. 9/15 Art. 41 T.U.B. 1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento. 3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato. 4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile. 5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'articolo 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. 6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile. 10/15 PROCEDURE ESECUTIVE DEL CREDITO FONDIARIO E FALLIMENTO L’Istituto creditore può iniziare o proseguire l’azione esecutiva sugli immobili ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari. In tal caso deve ritenersi che la vendita del bene, nell’ambito della procedura esecutiva, sia alternativa alla vendita nell’ambito della procedura fallimentare. L’istituto di credito può trattenere la somma ricevuta solo a due condizioni: - Che abbia chiesto l’ammissione al passivo - Che, intervenuta la graduazione dei crediti, la somma ricavata possa essere destinata a soddisfare totalmente il suo credito (Cass. 28.05.2008 n. 13996). Gli istituti di credito hanno inoltre diritto a ricevere le rendite degli immobili ipotecari a loro favore, dedotte le spese di amministrazione e tributi, sino a soddisfazione del credito vantato. L’art.41 succitato introduce il principio dell’ «’indifferenza della procedura speciale rispetto al fallimento». Da ciò deriva il problema del coordinamento tra le due procedure esecutive . La giurisprudenza della Suprema Corte con orientamento univoco afferma come il privilegio riconosciuto agli istituti di credito che agiscono in forza di mutuo fondiario ha carattere meramente processuale (privilegio di riscossione). 11 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DEL 26.07.2012 (GIUDIZIO 6157/2010) RICORSO: Opposizione allo stato passivo di un istituto finanziario, che aveva chiesto l’ ammissione al passivo con privilegio ipotecario sulla base di contratto di mutuo fondiario , non ammesso . In subordine la ricorrente oltre ad eccepire motivazioni di merito circa la perizia, assumeva che l’eventuale nullità non poteva comportare il travolgimento dell’intero contratto, integrandosi al limite una fattispecie di nullità parziale ed essendo comunque possibile la conversione del contratto di mutuo fondiario in mutuo ordinario ai sensi dell’art. 1424 c.c. SENTENZA DI RIGETTO TOTALE: Motivazione: violazione del combinato disposto del T.U.B. art.38 delibera CICR 22.04.1995 a seguito del superamento dell’ammontare massimo del finanziamento concesso alla luce dell’integrazione di perizia eseguita su incarico degli organi della procedura. 1- riconosciuta la violazione del superamento del limite di finanziabilità di cui al combinato disposto dell’art. 38, 2° c. TUB e delibera CICR. Direttiva 2000/12/CE definisce «il valore del credito ipotecario come quello determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli da lungo termine dell’immobile, delle condizioni normali e locali di mercato, dell’uso corrente dell’immobile e dei suoi appropriati usi alternativi» 12/15 2- dichiarata la nullità dell’intera operazione di finanziamento fondiario Il Tribunale di Venezia precisa che seppure le norme violate appaiono di natura secondaria e regolamentare, nel caso, tali disposizioni acquistano «dignità di norme primarie» per l’espressa delega operata alle autorità di Vigilanza dal medesimo articolo 38 T.U.B. comma 2 che demanda l’integrazione del precetto legislativo. Si tratterebbe di una nullità del contratto ex art. 1418 c.c. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative [artt. 1352, 1422, 1462, 2331, 2332 c.c.], salvo che la legge disponga diversamente [art. 1876 c.c.]. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [artt. 1343, 1344 c.c.], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge [artt. 162, 458, 771, 778-781, 785, 786, 788, 794, 1338, 1341, 1349, 1350 c.c.] [artt. 1354, 1355, 1471, n. 2, 1472, 1894, 1895, 1904, 1963, 1972 c.c.]. 3- rigetto della richiesta in subordine di riconoscimento della conversione parziale o totale del contratto di mutuo fondiario in ipotecario ordinario Il Collegio ha ritenuto tale domanda tardivamente proposta in quanto avanzata solo in fase di opposizione allo Stato Passivo. Tale giudizio ha natura impugnatoria ed è pertanto caratterizzato dal principio di immutabilità della domanda, ragion per cui la domanda di conversione proposta solo l’opposizione è inammissibile. 13/15 CIRCA LA NULLITA’ DEL CONTRATTO: CASS. N.19024 DEL 29.09.2005 «La nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ai sensi dell’art. 1418 comma 1, postula che siffatta violazione attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto» 14/15 CONCLUSIONI Attenzione a verificare il contratto di mutuo fondiario negli importi finanziati, rispetto al valore dell’immobile, perizia su nomina del Tribunale e eventuali precedenti trascrizioni estinte(data certa), effettive finalità del contratto. In procedure esecutive già iniziate intervenire previa verifica di eventuali altri crediti di grado poziore(cfr. Cass.1395. del 1999 e 10017 del 1998) Premesso il carattere provvisorio dell’assegnazione delle somme verificare le eventuali somme incassate dagli istituti in eccedenza rispetto a crediti di giustizia o in pre deduzione. 15/15