Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Situazioni di garanzia
Reali - Personali
Prof. Daniela Valentino
296-303
I - Situazioni di garanzia patrimoniali
(artt. 2740 ss., 2910 ss.)
• Privilegi (artt. 2745 ss.)
Fisionomia: potere del creditore di acquistare anche per intero, fino a concorrenza
del valore del proprio credito, il ricavato della vendita forzosa di alcune categorie
ovvero di singoli beni appartenenti al debitore al momento dell’inadempimento
(determinano un diritto di preferenza, ma non un diritto di seguito).
Presupposto: previsione legislativa, in ragione della particolare meritevolezza
dell’interesse soddisfatto dalla prestazione ovvero della discendenza del credito da
un fatto che ha favorito l’acquisto o la conservazione dei beni medesimi.
Tipologia
Privilegi generali: preferenza nell’attribuzione del ricavato della vendita di tutti i mobili
del debitore;
Privilegi speciali: preferenza nell’attribuzione del ricavato della vendita di singoli beni
mobili o immobili del debitore.
296
PEGNO (ART. 2784 C.C. E SS.)
Nozione: garanzia specifica, concessa dal debitore o da un terzo, che
consente al creditore insoddisfatto di ottenere l’intero ricavato della
vendita forzosa di un determinato bene mobile, fino a concorrenza del
valore del credito, o di richiederne l’assegnazione, a preferenza degli altri
creditori (diritto di preferenza) ed anche se il debitore ha alienato la cosa a
terzi (diritto di séguito).
Modo di costituzione: accordo seguito dalla consegna della cosa, o dei
documenti al debitore (contratto reale).
Esistono figure tipiche in virtú delle quali la garanzia si costituisce in
mancanza dello spossessamento (pegno anomalo).
Caratteri: 1) il pegno sussiste soltanto se esiste il debito da garantire (cd.
accessorietà); 2) il pegno garantisce l’intero credito fino alla sua totale
realizzazione (cd. indivisibilità del pegno); 3) il pegno può avere come
oggetto: beni mobili, universalità di mobili, crediti e altri diritti aventi per
297
oggetto beni mobili.
PEGNO (ART. 2784 SS.)
Tutela nei confronti dei terzi: azioni possessorie e azione di rivendicazione
Tutela nei confronti del debitore: diritto di ritenzione della cosa finché non sono
adempiute tutte le obbligazioni.
Situazioni passive del creditore pignoratizio:
• divieto di modificare la destinazione economica delle universalità di mobili
• obbligo di restituire i frutti
• insussistenza di un potere di godimento o di disposizione della cosa, salvo che vi sia il
consenso del debitore
• responsabilità per la custodia del bene.
Pegno irregolare: trasferimento al creditore della proprietà della cosa, con l’obbligo al
momento dell’adempimento della prestazione principale di restituire altrettante cose dello
stesso genere e qualità.
Cause di estinzione:
• rinuncia del creditore pignoratizio;
• estinzione dell’obbligazione garantita;
• perimento della cosa
• estinzione del diritto gravato dalla garanzia.
298
IPOTECA (ART. 2808 C.C. E SS.)
Nozione: potere del creditore insoddisfatto di ottenere l’intero ricavato
della vendita forzosa di un determinato bene immobile o di un bene
mobile registrato fino a concorrenza del valore del credito senza doverlo
dividere con gli altri creditori (diritto di preferenza) ed anche se il debitore ha
alienato la cosa a terzi (diritto di séguito).
Modo di costituzione: iscrizione nei pubblici registri immobiliari.
Forme di ipoteca:
• ipoteca legale: se il titolo è previsto dalla legge;
• ipoteca giudiziale: se il titolo è una sentenza del giudice di condanna al
pagamento di una somma di danaro ;
• ipoteca volontaria: se il titolo è un contratto o un negozio unilaterale.
299
IPOTECA (ART. 2808 C.C. E SS.)
Diritti del terzo datore d’ipoteca: potere d’impedire l’espropriazione, se paga
direttamente i creditori ipotecari; surrogazione nei diritti del creditore soddisfatto e
regresso nei confronti del debitore e degli altri garanti, se ha pagato ovvero è stato
espropriato (art. 2868 c.c. e ss.).
Condizioni per l’opponibilità dell’ipoteca ai terzi aventi causa dal debitore
(diritto di séguito): anteriorità del momento dell’iscrizione dell’ipoteca rispetto a quello
della trascrizione dell’atto di alienazione del bene.
Conseguenze dell’opponibilità negative per l’acquirente: perdita del bene ovvero
perdita delle somme necessarie per pagare i creditori ipotecari ovvero perdita di una
somma pari al prezzo offerto forfettariamente dall’acquirente in mancanza di offerte
superiori (cd. purgazione).
Conseguenze dell’opponibilità positive per l’acquirente: diritto ad essere indennizzato
dal debitore dante causa
Vicende:
• riduzione (diminuzione dell’ammontare del credito garantito ovvero dei beni in garanzia),
su richiesta degli interessati
• estinzione a causa dell’estinzione del credito garantito, della decorrenza del termine, del
comportamento del creditore che precluda la surrogazione del terzo nei suoi diritti
300
• rinnovazione da parte del creditore prima del decorso di venti anni dalla data
dell’iscrizione (art. 2872 ss.)
Fideiussione (art. 1936 ss.)
• Nozione: garanzia personale che attribuisce al creditore insoddisfatto
il potere di aggredire i beni del patrimonio di un soggetto diverso
(fideiussore) dal debitore originario.
• Modo di costituzione: contratto o negozio unilaterale (soprattutto se
gratuita).
• Natura dell’obbligazione di garanzia: obbligazione solidale con
beneficium ordinis ovvero, se pattuito dalle parti, obbligazione sussidiaria
con beneficium excussionis (art. 1944 c.c.).
• Caratteristiche dell’obbligazione garantita: ammissibilità della
pattuizione della garanzia inerente ad una obbligazione futura o
condizionale e ammissibilità della garanzia inerente ad una serie di
obbligazioni future o condizionali, purché sia predeterminato l’importo
massimo garantito (cd. fideiussione omnibus) (art. 1938 c.c.).
301
Fideiussione (artt. 1936 c.c. e ss.)
Accessorietà dell’obbligazione di garanzia rispetto all’obbligazione garantita:
- l’esistenza e la validità della fideiussione dipende dall’esistenza e validità dell’obbligazione
garantita.
- potere del garante di rifiutare l’adempimento di una somma superiore al valore del debito
garantito, ma ammissibilità della pattuizione della limitazione della garanzia ad una parte
soltanto del debito principale (artt. 1939-1941 c.c.).
Diritti del fideiussore:
- surrogazione del fideiussore adempiente nei diritti del creditore principale;
- diritto di regresso del fideiussore adempiente nei confronti del debitore principale;
- rilievo del fideiussore, anche prima che sia effettuato il pagamento, ad ottenere, in ipotesi
tassative, la liberazione dal vincolo obbligatorio nei confronti del creditore o la garanzia
del soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso.
Cause di estinzione:
- nel caso in cui il creditore impedisce il subingresso del fideiussore nei suoi diritti nei
confronti del debitore principale ovvero dei creditori di questo;
- nel caso in cui la fideiussione sia stata prestata per un’obbligazione futura ed il creditore,
senza autorizzazione del fideiussore, faccia credito al terzo pur sapendo che le condizioni
patrimoniali di questi sono peggiorate;
- nel caso in cui il creditore non proponga le sue istanze contro il debitore nel termine di sei
mesi dalla scadenza.
302
Promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)
• Nozione: colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è
tenuto ad indennizzare il promissario se il terzo rifiuta di obbligarsi o non
compie il fatto promesso.
• Natura e funzione della prestazione del promittente: carattere di
indennizzo e funzione assicurativa.
• Fattispecie di garanzie riconducibili a questa categoria:
- garanzia autonoma a prima richiesta: obbligo del garante di pagare il
valore della prestazione principale al creditore, anche laddove sia in grado
di dimostrare l’inesistenza o l’invalidità del titolo dell’obbligazione, e senza
diritto di regresso nei confronti del debitore.
- lettere di patronage: una società controllante, per facilitare la concessione
di credito ad una società controllata, con una dichiarazione di patronage,
assicura alla banca il pagamento da parte della medesima società
controllata.
303
Scarica

297 - 303 Garanzie reali e personali(file PPT)