Art. 2740 Responsabilità patrimoniale
• Il debitore risponde dell’adempimento
delle obbligazioni con tutti i suoi beni
presenti e futuri.
• Le limitazioni della responsabilità non
sono ammesse se non nei casi stabiliti
dalla legge
Generalmente è responsabilità
illimitata
limiti stabiliti dalla legge (es.
società)
• Cassazione civile sez. III 05 maggio 2009 n. 10284
La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di
tutti i beni del debitore (art. 2740 e 2910 c.c.) subisce,
per quanto attiene gli enti pubblici, una limitazione in
dipendenza della natura dei beni appartenenti agli enti
stessi, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non
quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno
specifico scopo pubblico. Perciò per la realizzazione di
crediti di terzi verso l'amministrazione pubblica, non
possono essere pignorati, presso le banche delegate
alla riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti
dell'ente pubblico, anche se, per effetto del versamento,
sia esaurito il rapporto tributario fra l'ente e il
contribuente.
• Par condicio creditorum
• Eccezioni: cause legittime di prelazione
• Esse operano in caso di concorso dei
creditori e insufficienza del patrimonio
• Tipizzate
•
Diritti reali di garanzia
• Garantiscono il soddisfacimento di alcune
pretese creditorie:
• Pegno di cose
• Privilegi cd possessuali(art. 2747
comma2)
• ipoteca
Divieto di patto commissorio
• Art. 2744 c.c.
• Pur anacronistico la giurisprudenza
estende la disciplina attraverso la
disciplina del contratto in frode alla legge
Cassazione civile sez. II 07 settembre 2009 n. 19288
La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia
previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una
causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio) nell'ambito
della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non
costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo ed il
trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di
garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore
adempia o non l'obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che la
predetta vendita, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia
propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di
scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto
commissorio vietato dall'art. 2744 c.c. , costituisce un mezzo per
eludere tale norma imperativa ed esprime perciò una causa illecita che
rende applicabile all'intero contratto la sanzione dell'art. 1344 c.c.
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