Fonti tradizionali di finanziamento della spesa pubblica D.lgs. 18/08/2000 n. 267 •Entrate correnti destinate per legge agli investimenti •Avanzi di bilancio •Alienazione di beni patrimoniali •Trasferimenti •Avanzo di amministrazione •Mutui passivi contratti con la Cassa depositi e prestiti Fonti innovative di finanziamento • Art. 199 Dlgs 18/08/2000 “Altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge” • Legge finanziaria 2002 /legge n. 448/2001) art. 41 : - Possibilità di contrarre mutui e prestiti obbligazionari di tipo bullet; - Possibilità di concludere swap per l’ammortamento del debito - Conversione dei mutui con nuove emissioni obbligazionarie (rinegoziazione del debito) finanziamenti derivanti dall’attività negoziale • • • • Sponsorizzazioni Partenariati pubblico – privato Finanza di progetto (project financing) Leasing Altre forme innovative - cartolarizzazioni Contesto normativo di riferimento • Il primo riferimento normativo di fare ricorso a strumenti derivati è contenuto nel regolamento di attuazione della legge del 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Si tratta del decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420 recante le “norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli Enti locali” che obbligava l’ente locale a ricorrere ad un “currency swap” per fare fronte ai rischi di cambio legati all’emissione di obbligazioni in valuta estera • Successivamente, l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” - legge finanziaria 2002 - ha ampliato per gli enti la possibilità di accedere al mercato dei capitali e di negoziare strumenti finanziari derivati. Questa legge ha attribuito per la prima volta agli Enti locali la facoltà di emettere obbligazioni “bullet” con rimborso di capitale ed interessi in un’unica soluzione alla scadenza. L’introduzione si era resa necessaria in quanto gli standard e la prassi prevalente sui mercati finanziari non avevano mostrato grande interesse per le obbligazioni che prevedessero un piano di rimborso rateizzato nel tempo ma una decisa preferenza per i titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un’unica soluzione alla scadenza finale. Condizioni per accedere al mercato dei capitali (D.M. 389/2003) • L’indebitamento è consentito solo per spese di investimento (con vincolo di destinazione) e non può superare l’importo della spesa relativa all’investimento • L’ente locale non deve trovarsi in dissesto o deficit strutturale • Il rendiconto del penultimo esercizio non deve evidenziare un avanzo e deve essere certificato dai revisori • L’emissione di obbligazioni deve essere prevista nel bilancio approvato dal consiglio • La durata del prestito non può essere inferiore a 5 anni • Deve essere rispettato il limite max di indebitamento previsto dalla legge (25% delle entrate correnti) Calcolo della capacità di indebitamento. parziale totale parametri Tot entrate correnti (A = TITOLO I + II + III) A Indebitamento max B = A x 25% B _ Quota indebitamento già utilizzata (G = C+D+E-F) G = Quota interessi disponibili Per nuove operazioni di indebitamento (H = B-G) H Quota interessi iscritta nel bilancio C Quota interessi anno successivo D Ulteriori importi (fideiussioni, ecc.) E Contributi in conto interessi Ricevuti da altri enti pubblici F Emissioni obbligazionarie Il collocamento nei mercati nazionali e internazionali avviene con due modalità: 1. A fermo (over the counter), ossia a mezzo banca selezionata con semplice trattativa privata 2. A mezzo offerta pubblica di sottoscrizione (sottoposta in questo caso alle norme del TUF e della CONSOB) Impatto sul bilancio (fonte della figura M. Meneguzzo – Manuale di finanza innovativa per le amministrazioni pubbliche, Rubettino) Il tasso di interesse del prestito può essere fisso o variabile; la valuta può essere nazionale o altra valuta estera (dollaro). In questo ultimo caso è però obbligatorio per l’ente locale concludere un’operazione swap a tutela del rischio di cambio (courrency swap). Il piano di ammortamento del prestito è di tipo bullet : il rimborso avviene in un’unica soluzione alla scadenza, mentre il pagamento degli interessi è semestrale. Durante la vita del prestito, l’ente deve accantonare le risorse finanziarie necessarie per il rimborso in un apposito fondo (sinking fund) che però resta disponibile presso la tesoreria. In alternativa può stipulare contratti swap su interessi (IRS) IRS L’IRS è uno strumento derivato in quanto il suo valore dipende da quello di una variabile sottostante. Con l’IRS gli enti locali scambiano flussi di interesse calcolati su un capitale nozionale a tassi fissi con flussi di interesse calcolati sullo stesso capitale nozionale a tassi variabili (plain vanilla swap). Fino all’emanazione del DM 389/2003 l’IRS è stato utilizzato come strumento speculativo. Successivamente ne è stato consentito l’utilizzo esclusivamente come strumento di copertura Plain vanilla impegno dei contraenti di: • scambiarsi a determinate scadenze flussi di interessi collegati a parametri di mercato monetario secondo preventivi accordi senza incorporare ulteriori opzionalità o strutture • Possibilità di acquistare opzioni quali quelle: cap con indicazione di un tetto massimo all’innalzamento dei tassi Esempio L’ente locale X ottiene dalla banca Y un finanziamento di 1 milione di euro interamente da rimborsare alla scadenza nel 20n+10 (prestito di tipo bullet); sul prestito l’ente deve corrispondere gli interessi semestrali (l’1/02 e l’1/08 di ciascun anno) a un tasso indicizzato al tasso variabile Euribor a sei mesi. Temendo un rialzo dei tassi di interesse l’ente locale stipula presso la stessa banca un IRS. Il contratto IRS prevede che l’ente pagherà alla banca ogni 6 mesi i flussi di interesse a tasso fisso (l’interesse è calcolato su 1 milioni di euro) ed incasserà i flussi di interesse a tasso variabile, (sempre calcolati sullo stesso nozionale) riferiti all’Euribor dei corrispondenti 6 mesi. In pratica l’ente locale utilizzerà gli eventuali flussi di cassa generati dall’IRS per compensare il pagamento degli interessi sul finanziamento. Si noti che, poiché la periodicità dei flussi a tasso variabile coincide con quella dei flussi a tasso fisso, si avrà che, ad ogni scadenza, i pagamenti/incassi tra banca ed ente avverranno sul differenziale (tasso fisso – tasso variabile). Data di Euribor Flussi in Flussi in fixing a6 entrata uscita tasso mesi fisso 2% differen ziali 1/02/n1 1,00% 10.000 10.000 - 1/08/n1 0,75% 7.500 10.000 - 7.500 1/02/n2 0,90% 9.000 10.000 - 1.000 1/08/n2 1,20% 12.000 10.000 + 2.000 Impatto sul bilancio (fonte della figura M. Meneguzzo – Manuale di finanza innovativa per le amministrazioni pubbliche, Rubettino) • Collar:previsione di una banda di oscillazione tra un minimo ed un massimo • Floor : livello minimo dei tassi • Le operazioni sono consentite se i flussi ricevuti dagli enti interessati sono uguali a quelli pagati nella sottostante passività • Operazioni da concludere con intermediari finanziari in possesso di adeguati rating (almeno BBB/Baa/BBB) Normativa recente Legge finanziaria 2007 articolo 1, comma 736/740 e circolare ministero economia del 31 gennaio 2007 hanno posto dei limiti ad operazioni in derivati: 1) riduzione del costo finale del debito che sia compatibile con la riduzione della esposizione ai rischi di mercato 3) accessorietà rispetto a passività effettivamente dovute. Non è quindi possibile fare derivati su precedenti derivati ma solo su pregressi rapporti debitori Legge finanziaria 2008 È intervenuta rendendo più rigorosa la disciplina e stabilendo l’obbligo di accludere una nota al bilancio contenente gli oneri e gli impegni finanziari finalizzata a garantire appropriate condizioni di trasparenza. (Commi 381-38 art 1). Il problema della trasparenza si pone per i contratti Otc(over the counter) che sono stati negoziati secondo le esigenze (tailor made) delle controparti che hanno portato alla creazione di swap esotici. … Perchè non ha funzionato.. L’interpretazione dell’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 come un riconoscimento definitivo del potere di accesso da parte degli Enti locali alle operazioni su strumenti finanziari derivati ha comportato un vuoto legislativo fino all’approvazione, nell’anno 2003, del regolamento di attuazione contenuto nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2003, n. 389. Infatti, la sostanziale mancanza di regole (ed il conseguente mancato esercizio del potere ministeriale di coordinamento) ha consentito lo sviluppo di discutibili strategie di “sopravvivenza finanziaria” da parte degli amministratori di alcuni enti (spesso di piccole dimensioni); costoro, schiacciati da una crescita (del costo) del debito tradizionale talvolta insostenibile ed a fronte degli ingenti tagli ai trasferimenti erariali, della continua dilatazione delle spese incomprimibili e della rigidità dei vincoli posti dal Patto di stabilità interno, hanno spesso utilizzato gli strumenti derivati non per coprire rischi di tasso o di cambio, bensì per perseguire obiettivi di tipo (quasi) speculativo, ovvero, per “fare cassa”. Si è assistito, perciò, ad un utilizzo disinvolto dei derivati da parte degli Enti locali che molto spesso hanno utilizzato questi strumenti per fare cassa o per posticipare oneri finanziari, senza rendersi conto o tenere in conto del loro impatto sul rischio futuro. • Grave è stato il ricorso da parte degli Enti locali ai derivati al solo scopo di percepire un up-front a compensazione del valore negativo dell’operazione, dal momento che questo “premio di liquidità” incide direttamente sulla struttura dell’operazione ed, indirettamente, sull’alea contrattuale e sui rischi assunti dall’ente locale, in modo che maggiore è l’up-front percepito, maggiori sono anche le prospettive di perdita futura rispetto a quelle di guadagno, con l’effetto di posticipare nel tempo le perdite ponendole a carico delle future amministrazioni. • Inoltre nella maggior parte dei casi gli Enti locali non hanno una specifica competenza per comprendere a pieno i rischi degli strumenti finanziari derivati Dl 112/2008 dovrà individuare la tipologia, cioè la struttura e il contenuto, degli strumenti finanziari derivati che gli enti locali potranno sottoscrivere e stabilire le condizioni e i criteri per la conclusione delle relative operazioni Finalità: • Misure che tentano di porre un freno al ricorso ai derivati da parte degli enti locali dal momento che il loro utilizzo è avvenuto talora con soluzioni caratterizzate da complessità, finalità e profili di rischio non del tutto coerenti con la normativa in essere e con le peculiarità delle amministrazioni pubbliche locali Cartolarizzazione dei crediti • È stata introdotta con la legge 30 aprile 1999 n. 130 • Una società veicolo acquista crediti dall’ente pubblico che trasforma in titoli da rivendere nel mercato finanziario • Possono essere oggetto di catolarizzazione crediti derivanti da ruoli tributi, liste di carico o crediti derivanti da trasferimenti I crediti ceduti costituiscono patrimonio separato da quello della SPV . La legge impone garanzie sia per l’investitore che per il soggetto cedente (ente pubblico). Per l’investitore: è posto che sul patrimonio derivante dalla securization possono avvalersi solo i portatori dei titoli Per l’ente locale: la garanzia è costituita dalla cessione pro soluto Vantaggi per l’ente locale • Aumento della liquidità • Accorciamento dei tempi di riscossione Possibili rischi per gli acquirenti investitori • Default del credito cartolarizzato, compensato dal maggior tasso di rendimento offerto Impatto sul bilancio (fonte della figura M. Meneguzzo – Manuale di finanza innovativa per le amministrazioni pubbliche, Rubettino) Project financing • Non è uno strumento finanziario, bensì uno strumento attraverso il quale gli enti locali possono finanziare opere pubbliche con il coinvolgimento di capitali privati • È stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 23/12/2000 n. 388 e successive modifiche Fasi della procedura di P.F. 1. Presentazione da parte del soggetto promotore del progetto (opera pubblica) 2. Pubblicazione dell’intervento e scelta del soggetto responsabile del procedimento 3. Espletamento della procedura per l’affidamento della realizzazione dell’opera 4. Costituzione di una società di progetto che realizzerà l’opera L’opera da realizzare deve produrre autonomamente cash flow in grado di attirare capitali privati (per esempio parcheggi) • Occorre definire con precisione le tariffe da applicare e le modalità di gestione dell’opera / servizio pubblico