MAURO ANDREA
5°A MERCURIO
RERUM NOVARUM
IDENTITÀ
EVOLUZIONE STORICA
STRUTTURA
LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
PRINCIPALI
FONTI
NORMATIVE
PROSPETTIVE
FUTURE
SERVICES
IDENTITÀ DELLE BCC
BANCHE DIFFERENTI
DISTRIBUITE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE
PERCHÉ DIFFERENTI?
Hanno una doppia anima
funzione di
intermediario
creditizio
funzione di impresa a
responsabilità sociale
•Imprese senza scopo di lucro
•Banche cooperative e mutualistiche al servizio dei soci e
del territorio
Formula imprenditoriale
Composta da:
COOPERAZIONE
LOCALISMO
MUTUALITÀ
COOPERAZIONE
• Si traduce in un’impresa a proprietà diffusa
• Si riscontra nel principio ”una testa e un voto” e nell’obiettivo sociale
e nel perseguimento del benessere dei soci
Le banche di Credito Cooperativo :
•Devono adottare la forma di società cooperative per azioni
•Soci devono essere almeno 200
•Ogni socio ha diritto a 1 voto
•La denominazione deve contenere l’espressione “credito cooperativo”
•Devono operare con e per i soci
•Devono avere capitale sociale minimo di 2 milioni di euro
MUTUALITÀ
•È un valore sancito dalla legge
•Significa realizzare vantaggi per i soci
•Si articola in:
-INTERNA
-ESTERNA
-DI SISTEMA
Le BCC:
•Società di persone
•Operano nei confronti dei soci(50% dell’attività di rischio)
•Agiscono secondo la logica del vantaggio e non del dividendo
• Non hanno fini di lucro
• Destinano i propri utili
-70% a riserva legale
-3% fondi mutualistici
-rimanenti a fini di beneficenza o mutualità
LOCALISMO
Sono banche
per il territorio
del territorio
(il risparmio raccolto sostiene
lo sviluppo del territorio)
(I soci operano o risiedono nel
territorio di competenza)
nel territorio
(Le BCC appartengono al territorio in
cui operano)
LA STRUTTURA
EVOLUZIONE STORICA:
ORIGINI (1800)
Il movimento cooperativo
nasce in
e si
espande in tutta Europa
Nasce la prima cassa
rurale con Raiffesein
Nasce nel 1883 la
prima cassa di
Loreggia con
Wollemborg
EVOLUZIONE IN ITALIA
1883: nascita della
prima cassa rurale a
Loreggia (Wollemborg)
Scopo:liberare dalla
miseria e dall’usura
1891:nascita ed
espansione delle
casse rurali in tutta
l’Italia con la Rerum
Novarum (1891)
Il regime fascista le
contrasta, causando un
ridimensionamento
(da 3.540 nel 1922 a
804 nel 1947)
Periodo repubblicano
con l’art 45: rilancio
EVOLUZIONE IN ITALIA
•1950 viene costituita
•1993 con il Testo Unico Bancario cambia la denominazione: da
Casse Rurali a Banche di Credito Cooperativo
•1999 viene alla luce il documento che raccoglie
le regole di comportamento delle BCC
•2005 viene approvata il documento contenente i
principi a cui le BCC devono ispirarsi
•Oggi, a oltre 120 anni dallo loro nascita…
RERUM NOVARUM
Tappa importante nel processo di conciliazione tra Stato e Chiesa
“Libera Chiesa
in libero Stato”
Patto Gentiloni
Fine Non Expedit
Tentativi di
Aspromonte e
di Mentana
Conciliazione:
Convenzione
di settembre
Breccia di Porta Pia
Patti Lateranensi
15 Maggio 1891
Leggero mutamento
della Chiesa verso lo
Stato moderno
Avvio nuovi rapporti con
lo Stato
Sillabo 1864
Rifiuto leggi
Guarentigie
Non expedit
art. 7
“Lo Stato e la Chiesa
sono, ciascuno nel
proprio ordine,
indipendenti e
sovrani. I loro rapporti
sono regolati dai Patti
Lateranensi”
PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
ART 45 della Costituzione
“La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a
carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura,con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”
Testo Unico Bancario del 1993 (disciplina ad hoc agli articoli 33-37)
Codice civile, titolo VI- modificato dal nuovo diritto societario del
2003
ART 2 dello Statuto tipo del 2005 che esprime gli obiettivi delle BCC
 Favorire i soci
Migliorare le loro condizioni morali,culturali ed economiche
Promuovere la cooperazione e l’educazione al risparmio
 Promuovere la crescita del territorio
SERVICES
PROSPETTIVE FUTURE
Intendono essere:
BUONE BANCHE, garantendo solidità ed efficienza
BUONE COOPERATIVE, favorendo i soci e
territorio
sviluppando il
SOCIETÀ COOPERATIVE:principali caratteristiche
• Imprese a proprietà diffusa
• Scopo mutualistico (creare
vantaggio ai soci)
• Non scopo di lucro
• Riconosciute dall’articolo 45
della costituzione
• Disciplinate dal Titolo VI del
c.c. , modificato dal nuovo
diritto societario
• Capitale variabile, tranne che
nelle cooperative di credito, e
l’entrata dei nuovi soci non
comporta modifica dello
statuto
• Voto espresso per testa
• Numero minimo dei soci: 9 o 3 se
la società ha forma della s.r.l.
• I soci hanno responsabilità
limitata
• Sono sottoposte a controllo
governativo e giudiziario
• Si distinguono in cooperative:
a mutualità prevalente
diverse
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Le banche di Credito Cooperativo