32 Martedì 10 Settembre 2013 Gruppo associazioni Cnai Analisi del Centro studi Cnai sulla circolare ministeriale sul decreto Istruzioni al dl lavoro Tutte le novità sulle tipologie contrattuali di Manola Di Renzo N uove regole sui contratti di lavoro, ancora modifiche con il nuovo decreto lavoro. La legge n. 99 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n. 76/2013 (c.d. decreto lavoro), contiene «misure urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale, nonché in materia di Iva e altre misure finanziarie urgenti». Il Centro studi Cnai ha analizzato i contenuti della legge di conversione del decreto lavoro e i chiarimenti forniti, per il personale ispettivo, dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 35 del 29 agosto 2013. Le misure introdotte riguardano soprattutto il ricorso ad alcune tipologie contrattuali, per esempio, apprendistato, lavoro a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni a progetto. Apprendistato Entro il 30 settembre prossimo la Conferenza permanente per i rapporti stato–regioni dovrà adottare «linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 4 del dlgs n. 167 del 14/09/2011». Le linee guida potranno in particolare prevedere alcune deroghe alle disposizioni di cui al dlgs 167/2011. Deroghe previste: a) P.F.I. obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per le competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) registrazione della formazione e qualifica professionale mediante un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino; c) per le imprese multilocalizzate la formazione può rispettare la disciplina della regione ove sia la sede legale dell’impresa. Rimane intatto d’obbligo per tutti gli apprendisti lo svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle regioni; naturalmente per aziende multilocalizzate le disposizioni vanno applicate compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della regione dove l’apprendista svolge la propria attività, senza che ciò comporti la frequenza di ulteriori corsi extra-regione e un aggravio di costi per le imprese. Tirocini formativi e di orientamento La disciplina di regolamentazione dei rapporti di tirocinio è di competenza delle regioni, alle quali le aziende fanno riferimento in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio, tuttavia il legislatore nella legge 99/2013 ha inteso apportare semplificazioni al ricorso ai tirocini formativi e di orientamento. Deroghe previste: a) i datori di lavoro pubblici e privati multi localizzati possono far riferimento ad un’unica disciplina regionale in relazione all’ubicazione dell’impresa; b) gli stessi datori di lavoro possono accentrare le comunicazioni obbligatorie quando dovute. Si ricorda che dall’obbligo delle comunicazioni sono esclusi, come già chiarito dal ministero del lavoro con nota n. 4746 del 14 febbraio 2007, i tirocini curriculari, ovvero quelli promossi da università o altre istituzioni formative a favore dei propri studenti o frequentanti, al fine di promuovere l’alternanza tra studio e lavoro. Contratto a tempo determinato Contratto a termine «acausale» Il ministero evidenzia che con il dl 76/2013, nel contratto «acausale», non sono richieste le ragioni di carattere «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» e la durata massima pari a 12 mesi del contratto è comprensiva di eventuale proroga. Quindi è consentita la proroga dei contratti «acausale» ma con durata massima di 12 mesi, sommando agli stessi i periodi «cuscinetto». La proroga interessa anche i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del dl ma ancora in essere. È possibile attraverso la contrattazione collettiva integrare quanto già previsto dal legislatore. Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538 Web: www.cnai.it E-mail: [email protected] Deroghe previste: a) i Ccnl e aziendali possono prevedere una durata maggiore di 12 mesi; b) i Ccnl e aziendali possono prevedere la sottoscrizione con lavoratori che hanno precedentemente abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, in merito agli intervalli tra due contratti a termine, si ricorda che per tutti i contratti a termine, a partire dal 28 giugno 2013, bisogna rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, secondo la durata del contratto. Distacco e contratto di rete Il dl 76/2013 ha introdotto il comma 4-ter all’art. 30 del dlgs 276/2003 con l’intento di configurare «automaticamente» l’interesse del distaccante al distacco nell’ambito di un contratto di rete. In particolare, qualora il distacco avvenga tra aziende sottoscrittrici di un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete; di conseguenza, il personale ispettivo si limiterà a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. dal datore di lavoro. Lavoro intermittente Il ministero ribadisce la legittimità del ricorso all’Istituto del lavoro accessorio, verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico. A seguito del nuovo decreto legge, è stabilito un termine massimo pari a 400 giornate di durata di un contratto di lavoro intermittente. Per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, è ammesso un periodo massimo di 400 giornate di effettivo lavoro, nell’arco di tre anni solari. Si ricorda che questo vincolo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In tutti gli altri settori il superamento di tale limite determina la trasformazione del rapporto di lavoro a rapporto a tempo indeterminato. Collaborazioni coordinate e continuative a progetto Il ministero intende chiarire la natura del contratto a progetto, sottolineando che il progetto non può consistere nello svolgimento di compiti «esecutivi e ripetitivi», che risultano elementari o per mera attuazione di quanto impartito Lavoro accessorio Licenziamento In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, viene chiarito che la procedura di conciliazione non trova applicazione dei seguenti casi: Non applicabilità della procedura di conciliazione: a) licenziamento per superamento periodo di comporto; b) licenziamento e interruzioni del rapporto di lavoro a tempo determinato; c) licenziamento in caso di cambio di appalto; d) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile per completamento delle fasi lavorative e chiusura cantiere.