32 Martedì 7 Maggio 2013 Gruppo associazioni Cnai Le osservazioni emerse dal seminario organizzato da CnaiForm Apprendisti, serve svolta Più informazioni per far decollare i contratti di Manola Di Renzo N ell’apprendistato serve ancora informazione. I professionisti, consulenti e formatori, che si imbattono in questa tipologia contrattuale, hanno bisogno di informazioni chiare e puntuali, a causa della giungla normativa costruita intorno all’apprendistato. Il nuovo apprendistato è stato il tema del seminario tenutosi venerdì scorso presso la sede del Cnai, dove molti sono stati i professionisti partecipanti. Partendo dalle origini storiche del contratto di apprendistato sino ad arrivare al nuovo Testo unico del 2011, il relatore ha ripercorso le tappe principali che ne hanno segnato i cambiamenti nel tempo. Nel decreto legislativo 167/2011 già dall’art. 1 è chiaro l’intento del legislatore di voler rafforzare la natura formativa dell’apprendistato; infatti il contratto di apprendistato è senza alcun dubbio un contratto a tempo indeterminato con un periodo di formazione a tempo determinato, dove la parte formativa ha un effetto rilevante. Purtroppo anche nel nuovo testo unico non mancano i vuoti normativi, nulla viene detto in merito alla visita medica preassuntiva per gli apprendisti minorenni, né le regioni sono intervenute nel merito. Rimane per logica l’applicazione delle disposizione previste dalla legge n. 977/1967 che prevede l’obbligo di sottoporre tutti i soggetti con età inferiore a 18 anni, a visita medica preassuntiva, quindi anche gli apprendisti. Il contratto di lavoro può essere configurato come un rapporto di tipo sinallagmatico, attraverso il quale il datore di lavoro in cambio della prestazione lavorativa Eide Spedicato corrisponde la retribuzione al lavoratore dipendente; ciò avviene anche nell’apprendistato al quale dobbiamo aggiungere un’ulteriore causa, ovvero quella formativa, che impegna, da un lato il datore di lavoro a impartire una corretta formazione e dall’altro il lavoratore a rendersi disponibile all’apprendimento. Le prime considerazioni emerse hanno riguardato l’importanza della formazione per la figura dell’apprendista e la necessità di considerare questa forma contrattuale in una chiave diversa. Spesso l’azienda ne ravvede un puro vantaggio economico, però considerati tutti gli oneri e le responsabilità che gravano sul datore di lavoro forse tanto vantaggio non vi è, eppure verrebbe da chiedersi perché assumere un giovane con il contratto di apprendistato? Ripristinare un vecchio modello, ormai in disuso, che mira all’apprendista come la risorsa da coltivare in azienda sulla quale investire oggi per garantirsi una professionalità preparata in un periodo prossimo, può essere la risposta. Pensiamo alla società di oggi che è scivolata sul concetto di flessibilità, dove la facilità tanto elogiata di poter sgusciare da un rapporto di lavoro e l’altro ha dato vita a carenze professionali e strutturali tali da sviluppare ambienti sterili e anaffettivi, ma anche vuoti sotto il profilo delle competenze e della partecipazione alla vita aziendale. Considerati i risultati dovuti a questo modello post globalizzazione, tasso di disoccupazione ai livelli massimi, numero delle aziende cessate in aumento, cominciamo a captare i primi segnali di un fallimento annunciato e denunciato dal Cnai già da diverso tempo. Diventa quindi essenziale un’inversione di rotta, soprattutto se vogliamo far decollare il contratto di apprendistato. Di fatto, nonostante la nuova riforma del lavoro, la pubblicità televisiva e il sito ad hoc del ministero del lavoro, è un rapporto di lavoro poco noto e poco applicato; ad aggravare ciò interviene la frammentazione della regolamentazione regionale e a oggi sono ancora troppe le regioni che non sono intervenute a disciplinarne gli aspetti formativi. Inoltre, un ulteriore lato importante, emerso dal nuovo testo unico, è il potere che il legislatore ha attribuito alle parti sociali, tant’è che il comma 1 dell’art. 2 del dlgs 167/2011 recita: «La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Di seguito, nel corso del seminario, si è parlato della figura del Tutor aziendale, quale responsabile del percorso di formazione dell’apprendista con il compito di anello congiuntivo, di continuità e coerenza, tra la formazione interna ed esterna all’impresa. Il tutor aziendale rappresenta la figura che, nell’azienda, ha il compito e la responsabilità di seguire l’apprendista per renderne più efficace e rapido l’inserimento, pertanto costituisce per l’apprendista un punto di riferimento. Al tutor aziendale sono affidate le funzioni riferite alla gestione della crescita professionale e formativa del lavoratore apprendista. Il relatore ha anche menzionato il dm del 28 febbraio 2000 e che il tutor rispetti precisi iter formativi affinché possa acquisire le competenze necessarie per il ruolo da rivestire, ad esempio deve partecipare a una specifica attività formativa di durata non inferiore a 8 ore. Infine, sono stati analizzati alcuni casi pratici per la compilazione di un corretto piano formativo individuale, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. In ultimo si è accennato al libretto formativo e la sua importanza se fosse attivato. Rappresenterebbe uno strumento al servizio del cittadino, in particolare per il cittadino-lavoratore per renderne riconoscibili e trasparenti le competenze acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto in «situazioni di transito» e cambiamento nel contesto di lavoro o di formazione. L’intervento conclusivo è spettato alla professoressa Eide Spedicato, componente del comitato scientifico del CnaiForm, che ha evidenziato la funzione del ruolo di formatore in un processo di educazione e apprendimento del lavoratore apprendista. 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