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Martedì 7 Maggio 2013
Gruppo associazioni Cnai
Le osservazioni emerse dal seminario organizzato da CnaiForm
Apprendisti, serve svolta
Più informazioni per far decollare i contratti
di
Manola Di Renzo
N
ell’apprendistato serve ancora informazione. I professionisti,
consulenti e formatori, che si imbattono in questa
tipologia contrattuale, hanno
bisogno di informazioni chiare e puntuali, a causa della
giungla normativa costruita
intorno all’apprendistato.
Il nuovo apprendistato è
stato il tema del seminario
tenutosi venerdì scorso presso la sede del Cnai, dove molti
sono stati i professionisti partecipanti.
Partendo dalle origini
storiche del contratto di apprendistato sino ad arrivare
al nuovo Testo unico del 2011,
il relatore ha ripercorso le
tappe principali che ne hanno segnato i cambiamenti nel
tempo. Nel decreto legislativo 167/2011 già dall’art. 1 è
chiaro l’intento del legislatore
di voler rafforzare la natura
formativa dell’apprendistato;
infatti il contratto di apprendistato è senza alcun dubbio
un contratto a tempo indeterminato con un periodo di
formazione a tempo determinato, dove la parte formativa
ha un effetto rilevante.
Purtroppo anche nel nuovo testo unico non mancano
i vuoti normativi, nulla viene detto in merito alla visita
medica preassuntiva per gli
apprendisti minorenni, né le
regioni sono intervenute nel
merito. Rimane per logica
l’applicazione delle disposizione previste dalla legge n.
977/1967 che prevede l’obbligo di sottoporre tutti i soggetti con età inferiore a 18 anni,
a visita medica preassuntiva,
quindi anche gli apprendisti.
Il contratto di lavoro può
essere configurato come un
rapporto di tipo sinallagmatico, attraverso il quale il
datore di lavoro in cambio
della prestazione lavorativa
Eide Spedicato
corrisponde la retribuzione
al lavoratore dipendente; ciò
avviene anche nell’apprendistato al quale dobbiamo aggiungere un’ulteriore causa,
ovvero quella formativa, che
impegna, da un lato il datore
di lavoro a impartire una corretta formazione e dall’altro il
lavoratore a rendersi disponibile all’apprendimento.
Le prime considerazioni
emerse hanno riguardato
l’importanza della formazione per la figura dell’apprendista e la necessità di
considerare questa forma
contrattuale in una chiave
diversa. Spesso l’azienda ne
ravvede un puro vantaggio
economico, però considerati
tutti gli oneri e le responsabilità che gravano sul datore di
lavoro forse tanto vantaggio
non vi è, eppure verrebbe da
chiedersi perché assumere
un giovane con il contratto di
apprendistato? Ripristinare
un vecchio modello, ormai in
disuso, che mira all’apprendista come la risorsa da coltivare in azienda sulla quale
investire oggi per garantirsi
una professionalità preparata in un periodo prossimo,
può essere la risposta. Pensiamo alla società di oggi
che è scivolata sul concetto
di flessibilità, dove la facilità tanto elogiata di poter
sgusciare da un rapporto
di lavoro e l’altro ha dato
vita a carenze professionali
e strutturali tali da sviluppare ambienti sterili e anaffettivi, ma anche vuoti sotto
il profilo delle competenze
e della partecipazione alla
vita aziendale. Considerati
i risultati dovuti a questo
modello post globalizzazione,
tasso di disoccupazione ai livelli massimi, numero delle
aziende cessate in aumento,
cominciamo a captare i primi segnali di un fallimento
annunciato e denunciato dal
Cnai già da diverso tempo.
Diventa quindi essenziale
un’inversione di rotta, soprattutto se vogliamo far decollare il contratto di apprendistato. Di fatto, nonostante
la nuova riforma del lavoro,
la pubblicità televisiva e il
sito ad hoc del ministero del
lavoro, è un rapporto di lavoro poco noto e poco applicato;
ad aggravare ciò interviene
la frammentazione della regolamentazione regionale e
a oggi sono ancora troppe le
regioni che non sono intervenute a disciplinarne gli
aspetti formativi.
Inoltre, un ulteriore lato
importante, emerso dal nuovo testo unico, è il potere che
il legislatore ha attribuito
alle parti sociali, tant’è che il
comma 1 dell’art. 2 del dlgs
167/2011 recita: «La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero
ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a
livello nazionale». Di seguito,
nel corso del seminario, si è
parlato della figura del Tutor
aziendale, quale responsabile del percorso di formazione
dell’apprendista con il compito di anello congiuntivo, di
continuità e coerenza, tra la
formazione interna ed esterna all’impresa.
Il tutor aziendale rappresenta la figura che, nell’azienda,
ha il compito e la responsabilità di seguire l’apprendista per
renderne più efficace e rapido
l’inserimento, pertanto costituisce per l’apprendista un punto
di riferimento.
Al tutor aziendale sono
affidate le funzioni riferite
alla gestione della crescita
professionale e formativa del
lavoratore apprendista. Il relatore ha anche menzionato il
dm del 28 febbraio 2000 e che
il tutor rispetti precisi iter
formativi affinché possa acquisire le competenze necessarie per il ruolo da rivestire,
ad esempio deve partecipare
a una specifica attività formativa di durata non inferiore
a 8 ore.
Infine, sono stati analizzati alcuni casi pratici per la
compilazione di un corretto
piano formativo individuale,
anche sulla base di moduli e
formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli
enti bilaterali.
In ultimo si è accennato
al libretto formativo e la
sua importanza se fosse attivato. Rappresenterebbe
uno strumento al servizio
del cittadino, in particolare
per il cittadino-lavoratore
per renderne riconoscibili e
trasparenti le competenze
acquisite, e renderle quindi utilizzabili, soprattutto
in «situazioni di transito» e
cambiamento nel contesto di
lavoro o di formazione.
L’intervento conclusivo è
spettato alla professoressa
Eide Spedicato, componente
del comitato scientifico del
CnaiForm, che ha evidenziato la funzione del ruolo di
formatore in un processo di
educazione e apprendimento
del lavoratore apprendista.
Pagina a cura di Cnai - Coordinamento
nazionale associazioni imprenditori
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