34 Martedì 5 Novembre 2013 Gruppo associazioni Cnai Il Centro studi Cnai sulle linee guida della Conferenza delle regioni Apprendistato, si cambia Novità interessanti sulla formazione di base di «standard minimi» necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo; almeno disporre di luoghi idonei alla formazione, diversi da quelli per l’espletamento dell’attività, e di risorse umane con adeguate capacità. Manola Di Renzo N uovi cambiamenti all’orizzonte per la formazione dell’apprendista. La Conferenza delle regioni e delle province autonome lo scorso 17 ottobre ha presentato la proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante, così come modificato dall’art. 2 della legge 99/2013, analizzate dal Centro studi Cnai. Ricordiamo che il decreto di questa estate, il dl 76/2013 convertito in legge n. 99 del 9/8/2013, era intervenuto a modificare la disciplina dell’apprendistato professionalizzante con l’intento di attivare misure urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale, prevedendo che il Piano formativo Individuale fosse obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per le competenze tecnico-professionali e specialistiche, che la registrazione della formazione e qualifica professionale avvenisse mediante un documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino, che in caso di azienda multi localizzate la formazione potesse rispettare la disciplina della regione della sede legale dell’impresa. Il decreto ha mantenuto intatto l’obbligo per tutti gli apprendisti, dello svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle regioni. Entro il 30 settembre la Conferenza permanente per i rapporti stato-regioni doveva predisporre le «linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 4 del dlgs n. 167 del 14/9/2011». Considerata la mancata adozione, a partire dal 1° ottobre sono diventate operative le disposizioni previste dal decreto legge 76/2013. Il 17 ottobre scorso la Conferenza delle regioni ha presentato al governo la proposta di linee guida. Ecco dunque le proposte: Offerta formativa pubblica. In riferimento alla formazione di base o trasversale, l’offerta formativa pubblica, Orazio Di Renzo sempre disciplinata nell’ambito della regolamentazione regionale, si intende obbligatoria quando sia anche finanziata, ovvero via sia l’adeguata copertura finanziaria. Diversamente può essere definitiva obbligatoria comunque, se a prevederlo è la contrattazione collettiva nazionale del lavoro, la quale provvede anche a stabilirne durata, contenuti e modalità di realizzazione. La proposta prevede inoltre che la durata e i contenuti dell’offerta formativa siano determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista, procedendo secondo la seguente distinzione: • 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo o con licenza di scuola elementare e/o secondaria di I grado; • 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma professionale; • 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente. Queste durate sono suscettibili di riduzioni in presenza di determinate condizioni, ad esempio qualora l’apprendista in caso di precedenti rapporti di apprendistato abbia completato uno o più moduli formativi. I contenuti della formazione dovranno riguardare l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, l’organizzazione e qualità aziendale, i diritti e i dover del lavoratore e dell’impresa, le competenze di base e trasversali, digitale, sociale e civiche, e infine elementi della professione o del mestiere. La formazione può essere realizzata in Fad, e le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, devono predisporre di Piano formativo individuale. La conferenza delle regioni pare condividere, quindi confermare le variazioni apportare dalla legge 99/2013, per cui il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente per le la formazione professionalizzante o tecnica. Registrazione della formazione. Anche su questo punto vengono ripetute le previsioni normative; è confermato l’obbligo in capo all’azienda di registrare sul libretto formativo la formazione realizzata e la qualifica acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali. In mancanza del libretto formativo, la registrazione può essere effettuata in un documento analogo, contenente i dati basilari del modello di libretto formativo. Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica predisposta dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Aziende multilocalizzate. Le aziende multilocalizzate, con sedi in più regioni, in caso di offerta formativa pubblica, possono adottare la disciplina della regione dove è ubicata la sede legale. «La stratificazione normativa, da un po’ di anni sempre più rapida, ha fatto in modo che l’apprendistato si trasformasse in un contratto, al contrario delle previsioni, inadeguato all’inserimento del giovane in azienda. La formazione, uno degli aspetti più delicati, nel tempo si è rilevata un boomerang tanto da sfiduciare il datore di lavoro», prosegue il presidente del Cnai Orazio Di Renzo, «le linee guida proposte dalla Conferenza delle regioni contengono elementi interessanti soprattutto per la formazione di base che pur garantendo all’apprendista l’acquisizione delle competenze, danno la possibilità all’azienda di provvedervi in via autonoma». © Riproduzione riservata AMBIENTE - LAVORO - SICUREZZA - MANAGEMENT La SICUREZZA va in CANTINA ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE CANTINE VITIVINICOLE CONVEGNO NAZIONALE 29 novembre 2013 Auditorium “L.Petruzzi” Museo delle Genti D’Abruzzo - Pescara 15.00 Registrazione partecipanti 15.15 Saluti delle autorità Alfredo Castiglione – Assessore Svil. Econ. Regione Abruzzo Mauro Febbo – Assessore Politiche Agricole Regione Abruzzo Guerino Testa – Presidente della Provincia di Pescara Tonino Verna - Presidente Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo moderatore : prof.ssa Eide Spedicato, Prof.ssa di Soc. Generale Facoltà di Scienze Sociali “G.D'Annunzio” relatori: dott. Alberto Andreani già magistrato onorario presso il Tribunale di Pesaro, “Organizzazione della sicurezza nel settore vitivinicolo” avv. Lorenzo Fantini Direz. Gener. Tutela della salute e sicurezza del lavoro, Ministero del Lavoro “Gestione degli spazi confinati nelle cantine vitivinicole” sig. Ennio Tiveron - Associato CNAIForm esperto e docente in materia di salute e sicurezza, struttura formativa CNAIForm “Semplificazione della gestione della sicurezza: caso pratico” prof.ssa Stefania Angelucci docente e ricercatrice in Biochimica Università “G. D'Annunzio” “I danni alla salute dei lavoratori addetti alle cantine” 17.30 Question Time e Fine Lavori Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori Sede Nazionale Viale Abruzzo 225, 66013 - CHIETI Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538 Web. www.cnai.it E-mail: [email protected] La partecipazione è gratuita. Valido come credito formativo (3 ore) per coordinatori della sicurezza CSP /CSE per informazioni [email protected] Segreteria organizzativa CNAIFORM Viale Abruzzo, 225 - 66100 Chieti 800 177841 Lun-Ven 8.30-13.00 / 14.30-18.30 www.cnaiform.it