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Predisposte le linee guida per la formazione professionalizzante
Il Centro Studi CNAI al lavoro sulla nuova formazione
di Manola Di Renzo
Cambia la formazione dell’apprendista professionalizzante. Finalmente lo
scorso 20 febbraio la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera alle «Linee
guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere».
Con questo accordo – ha commentato Gianfranco Simoncini (Assessore della
Regione Toscana e Coordinatore della materia lavoro nell’ambito della
Commissione “Istruzione Formazione e Lavoro” per la Conferenza delle
Regioni) – abbiamo messo dei punti fermi su un percorso formativo che deve
garantire ai giovani, durante l’esperienza del contratto di apprendistato,
un’effettiva formazione. Prima di tutto si semplifica la procedura che deve
essere seguita dalle aziende e si stabilisce che l’offerta formativa pubblica per
questo tipo di istituto è obbligatoria ed è disciplinata dalla regolamentazione
regionale. Poi abbiamo voluto legare la durata e i contenuti dell’offerta
formativa pubblica ad un innalzamento delle competenze acquisite nella
pregressa formazione scolastica. Sono infatti previste – ha aggiunto Simoncini
– 120 ore per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado, 80 ore
per chi ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado e 40 ore per gli
apprendisti laureati. Inoltre, si è puntato molto sulla modernizzazione
incentivando anche i diversi strumenti per la formazione a distanza. La cosa
più’ importante – ha sottolineato Simoncini – è che la formazione sarà
finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali che andranno dai
comportamenti per garantire maggiore sicurezza sul lavoro alla organizzazione
aziendale, dalle comunicazioni nell’ambito lavorativo alla legislazione del
lavoro, dalla conoscenza digitale alla sensibilità sociale e civica. Naturalmente
si è inteso valorizzare profondamente il ruolo delle aziende e delle imprese per
tutte quelle attività di “formazione di mestiere’. E nel caso in cui sia l’azienda a
voler garantire l’offerta formativa di base occorrerà – ha concluso Simoncini –
che l’impresa risponda a specifici requisiti di qualità sia in relazione ai luoghi
che in relazione ai docenti”.
CENTRO STUDI CNAI – 25.02.2014
- RIPRODUZIONE RISERVATA -
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Focus
I contenuti delle “Linee guida per la disciplina per il contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere”
Il Centro Studi CNAI ha analizzato le Linee guida per la disciplina della
formazione di base o trasversale nell’apprendistato professionalizzante,
sottolineando che sono superate le disposizioni fino a ieri applicate.
Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti Stato –
Regioni doveva predisporre le “linee guida volte a disciplinare il contratto di
apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una
disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta
formativa pubblica di cui all’art.4 del d.lgs. n.167 del 14.09.2011”.
Considerata la mancata adozione, a partire dal 1° ottobre sono diventate
operative le disposizioni previste dal decreto legge 76/2013.
Il 17 ottobre 2013 la Conferenza delle Regioni ha presentato al Governo la
proposta di linee guida. Il 20 febbraio 2014 la stessa Conferenza ha approvato
le linee guida, tanto attese.
Offerta formativa pubblica
In riferimento alla formazione di base o trasversale, l’offerta formativa
pubblica, sempre disciplinata nell’ambito della regolamentazione regionale, si
intende obbligatoria quando sia anche finanziata, ovvero via sia l’adeguata
copertura finanziaria.
Diversamente può essere definitiva obbligatoria comunque, se a prevederlo è
la contrattazione collettiva nazionale del lavoro, la quale provvede anche a
stabilirne durata, contenuti e modalità di realizzazione.
La proposta prevede inoltre che la durata e i contenuti dell’offerta formativa
siano determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista,
procedendo secondo la seguente distinzione:
•
•
•
120 ore, per gli apprendisti privi di titolo o con licenza di scuola
elementare e/o secondaria di I grado;
80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di
II grado o di qualifica o diploma professionale;
40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente.
CENTRO STUDI CNAI – 25.02.2014
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Queste durate sono suscettibili di riduzioni in presenza di determinate
condizioni, ad esempio qualora l’apprendista in caso di precedenti rapporti di
apprendistato abbia completato uno o più moduli formativi.
I contenuti della formazione dovranno riguardare l’adozione di comportamenti
sicuri sul luogo di lavoro, l’organizzazione e qualità aziendale, i diritti e i dover
del lavoratore e dell’impresa, le competenze di base e trasversali, digitale,
sociale e civiche, e infine elementi della professione o del mestiere.
La formazione può essere realizzata in FAD, e le imprese che non si avvalgono
dell’offerta formativa pubblica, devono predisporre di “standard minimi”
necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo; almeno disporre di
luoghi idonei alla formazione, diversi da quelli per l’espletamento dell’attività, e
di docenti con adeguate capacità.
Piano Formativo Individuale
La conferenza delle Regioni pare condividere, quindi confermare le variazioni
apportare dalla Legge 99/2013, per cui il piano formativo individuale è
obbligatorio esclusivamente per le la formazione professionalizzante o tecnica.
Registrazione della formazione
Anche su questo punto vengono ripetute le previsioni normative; è confermato
l’obbligo in capo all’azienda di registrare sul libretto formativo la formazione
realizzata e la qualifica acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.
In mancanza del libretto formativo, la registrazione può essere effettuata in un
documento analogo, contenente i dati basilari del modello di libretto formativo.
Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica predisposta dal contratto
collettivo applicato dall’azienda.
Aziende multi localizzate
Le aziende multi localizzate, con sedi in più Regioni, in caso di offerta formativa
pubblica, possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede
legale.
CENTRO STUDI CNAI – 25.02.2014
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