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Il Centro Studi CNAI analizza le linee guida proposte dalla Conferenza delle
Regioni
Apprendistato: verso nuovi cambiamenti
di Manola Di Renzo
Nuovi cambiamenti all’orizzonte per la formazione dell’apprendista.
La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome lo scorso 17 ottobre ha
presentato la proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante, così
come modificato dall’art.2 della Legge 99/2013, analizzate dal Centro Studi CNAI.
Ricordiamo che il decreto di questa estate, D.L. 76/2013 convertito il Legge n.99 del
09/08/2013, era intervenuto a modificare la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante con l’intento di attivare misure urgenti per la promozione
dell’occupazione, in particolare giovanile e della coesione sociale, prevedendo che il
Piano Formativo Individuale fosse obbligatorio esclusivamente in relazione alla
formazione per le competenze tecnico-professionali e specialistiche, che la
registrazione della formazione e qualifica professionale avvenisse mediante un
documento avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino, che in caso
di azienda multi localizzate la formazione potesse rispettare la disciplina della Regione
della sede legale dell’impresa.
Il Decreto ha mantenuto intatto l’obbligo per tutti gli apprendisti, dello svolgimento
della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali
disciplinata dalle Regioni.
Entro il 30 settembre la Conferenza permanente per i rapporti Stato – Regioni doveva
predisporre le “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato
professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina
maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica
di cui all’art.4 del d.lgs. n.167 del 14.09.2011”.
Considerata la mancata adozione, a partire dal 1° ottobre sono diventate operative le
disposizioni previste dal decreto legge 76/2013.
Il 17 ottobre scorso la Conferenza delle Regioni ha presentato al Governo la proposta
di linee guida.
Ecco dunque le proposte:
Offerta formativa pubblica
In riferimento alla formazione di base o trasversale, l’offerta formativa pubblica,
sempre disciplinata nell’ambito della regolamentazione regionale, si intende
CENTRO STUDI CNAI – 10.09.2013
- RIPRODUZIONE RISERVATA -
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obbligatoria quando sia anche finanziata, ovvero via sia l’adeguata copertura
finanziaria.
Diversamente può essere definitiva obbligatoria comunque, se a prevederlo è la
contrattazione collettiva nazionale del lavoro, la quale provvede anche a stabilirne
durata, contenuti e modalità di realizzazione.
La proposta prevede inoltre che la durata e i contenuti dell’offerta formativa siano
determinati sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista, procedendo
secondo la seguente distinzione:
120 ore, per gli apprendisti privi di titolo o con licenza di scuola elementare e/o
secondaria di I grado;
• 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II
grado o di qualifica o diploma professionale;
• 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo equipollente.
Queste durate sono suscettibili di riduzioni in presenza di determinate condizioni, ad
esempio qualora l’apprendista in caso di precedenti rapporti di apprendistato abbia
completato uno o più moduli formativi.
•
I contenuti della formazione dovranno riguardare l’adozione di comportamenti sicuri
sul luogo di lavoro, l’organizzazione e qualità aziendale, i diritti e i dover del lavoratore
e dell’impresa, le competenze di base e trasversali, digitale, sociale e civiche, e infine
elementi della professione o del mestiere.
La formazione può essere realizzata in FAD, e le imprese che non si avvalgono
dell’offerta formativa pubblica, devono predisporre di “standard minimi” necessari per
esercitare le funzioni di soggetto formativo; almeno disporre di luoghi idonei alla
formazione, diversi da quelli per l’espletamento dell’attività, e di risorse umane con
adeguate capacità.
Piano Formativo Individuale
La conferenza delle Regioni pare condividere, quindi confermare le variazioni
apportare dalla Legge 99/2013, per cui il piano formativo individuale è obbligatorio
esclusivamente per le la formazione professionalizzante o tecnica.
Registrazione della formazione
Anche su questo punto vengono ripetute le previsioni normative; è confermato
l’obbligo in capo all’azienda di registrare sul libretto formativo la formazione realizzata
e la qualifica acquisita dall’apprendista ai fini contrattuali.
In mancanza del libretto formativo, la registrazione può essere effettuata in un
documento analogo, contenente i dati basilari del modello di libretto formativo.
CENTRO STUDI CNAI – 10.09.2013
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Resta salva la possibilità di utilizzare la modulistica predisposta dal contratto collettivo
applicato dall’azienda.
Aziende multi localizzate
Le aziende multi localizzate, con sedi in più Regioni, in caso di offerta formativa
pubblica, possono adottare la disciplina della Regione dove è ubicata la sede legale.
“La stratificazione normativa, da un po’ di anni sempre più rapida, ha fatto in modo
che l’apprendistato si trasformasse in un contratto, al contrario delle previsioni,
inadeguato all’inserimento del giovane in azienda. La formazione, uno degli aspetti più
delicati, nel tempo si è rilevata un boomerang tanto da sfiduciare il datore di lavoro”.
prosegue il Presidente del CNAI Orazio Di Renzo, “le linee guida proposte dalla
Conferenza delle Regioni contengono elementi interessanti soprattutto per la
formazione di base che pur garantendo all’apprendista l’acquisizione delle
competenze, danno la possibilità all’azienda di provvedervi in via autonoma.”
CENTRO STUDI CNAI – 10.09.2013
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