Anno I - n. 4 – luglio - agosto 2007 – Distribuzione gratuita ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERZO MILLENNIO OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE Corriere bimestrale ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa "brutta"! No: l'impegno politico, è un impegno di umanità e di santità: è un impegno che deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera e meditazione, di prudenza, di fortezza, di giustizia e di carità. Giorgio La Pira in Voglio crescere – http://img.frasicel ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - - Giorgio La Pira a Firenze davanti a Palazzo Vecchio - Spigolature di legislazione e giurisprudenza ……………………………….…… pagg. 2 ss. Il difensore civico: colui che fa da tramite ……………………………………. pagg. 5 ss. Recensione dell’opera di Mario Signore «Lo sguardo della responsabilità» ….…… pag. 5 La pubblica Amministrazione come strumento di solidarietà sociale: ricordo a trenta anni dalla morte di Giorgio La Pira …………………………………..... pagg. 8 ss. Un doppio binario per la percorrenza dal Sud al Nord della nuova «questione meridionale» ……………….... pagg. 11s. Note di cronaca varia e costume ………………………………..…. pagg. 12 ss. (tra l’altro: Fannulloni e persecutori nella pubblica Amministrazione: è ora che si faccia ordine ……………………... pagg.13 s. Protezione degli animali va bene, ma anche degli uomini ………….. pagg.14 s. Quei signori degli incendi: più autori di atti dolosi (e magari omicidi) che «piromani» …………………………...……...…… pag. 15 Dilaga il disservizio nei vari settori pubblici privati: anche il giudice di pace risarcisce il danno per il disagio ……………… pag. 12 s. Per gli atti legislativi e giurisdizionali si esclude la completezza della loro indicazione, trattandosi di selezione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita. Direttore editoriale, redazione: Gr. Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore responsabile: Dott. Salvatore Resta – giornalista pubblicista – Redazione: Via Belotto, 15/A Nardò (Lecce) - E-mail : [email protected] Iscrizione al n. 961 del registro della Stampa del Tribunale di Lecce in data 19 marzo 2007 OSSERVATORIO GIURIDICO Spigolature di giurisprudenza legislazione Diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi Terzi. – Il d.lgs. 8 gennaio 2007, n.5, apporta modifiche al d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, e succ. mod., riguardante la disciplina dell’immigrazione: è possibile limitare il diritto al ricongiungimento familiare per ragioni di sicurezza interna e ordine pubblico, e si determinano le condizioni materiali per l’esercizio di tale diritto, prevedendone più favorevoli per lo status di rifugiati. Il decreto è stato emesso in applicazione della direttiva 2003/83/CE del 22 settembre 203 del Consiglio e reca ulteriori modifiche allo stesso d.lgs. mirate ad incoraggiare l’integrazione nel territorio dei familiari ricongiunti. e di Giuseppe Mario Potenza 1 Legislazione Istituzione di una Commissione di inchiesta per il ciclo dei rifiuti. -- La legge 20 ottobre 2006, n.271, istituisce, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite connesse, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e con l’obbligo di riferire, almeno annualmente, al Parlamento. La Commissione, la cui durata corrisponde alla XV legislatura, ha il compito di indagare sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, specie da quella di stampo mafioso o similare, nonché di verificare l’attuazione delle norme vigenti, le eventuali inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati, e i comportamenti della p. A. centrale e periferica. Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata. – La legge 27 ottobre 2006, n.277, istituisce, ai sensi dell’art.82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, anche se di matrice straniera, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e con l’obbligo di riferire, almeno annualmente, al Parlamento. La Commissione, la cui durata corrisponde a quella della XV legislatura, ha il compito di fare le indagini necessarie sulle varie attività illecite (sfruttamento dei flussi migratori, interferenza negli appalti di opere pubbliche, e così via), di verificare lo stato di attuazione delle leggi e degli indirizzi del Parlamento, e di formulare proposte di legge e di provvedimenti amministrativi per coordinare l’azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Disciplina degli esami di Stato e del raccordo tra scuola e università. – La legge 11 gennaio 2007, n.1, modificando la legge 10 dicembre 1997, n.425, riformula la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Tra l’altro, è introdotto l’obbligo per i candidati del saldo dei debiti formativi, nuove norme riguardano l’ammissione anticipata di un anno per merito e l’ammissione dei candidati esterni e di quelli non appartenenti all’U.E. La commissione d’esame è ridotta a sei membri al massimo e ne sono modificati i criteri di nomina. Inoltre la legge delega il Governo ad adottare uno più decreti legislativi mirati a potenziare il raccordo tra scuola e istituzioni universitarie e di alta formazione e ad incentivare l’eccellenza degli studenti a seguito dei percorsi di istruzione. Disposizioni correttive e integrative in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche. – Il d.lgs. 26 gennaio 2007, n.6, reca disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (vedi questo d.lgs. in TERZO MILLENNIO, n.1/2007, pag.7). Tra l’altro, il d.lgs. differisce al 1° agosto 2007 l’entrata in vigore di alcuni istituti introdotti dal codice, prevedendo una disciplina transitoria per le procedure – relative agli istituti previsti dall’art.1 -- avviate tra la data di entrata in vigore del Codice e il 31 luglio 2007; disciplina in modo più articolato il coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione; introduce un termine per la pubblicazione dei bandi di gara nella G.U. in relazione ai contratti c.d. sopra soglia; coordina il regime di pubblicità previsto per i contratti c.d. sotto soglia con le disposizioni riguardanti quelli sopra soglia; sostituisce l’intesa attualmente prevista con l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la mera consultazione della stessa nella definizione delle modalità per l’emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture in materia di criteri, modalità e procedure per la verifica delle fatture e dei certificati dei lavori pubblici utilizzati per il rilascio delle attestazioni SOA; prevede, infine, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Disposizioni correttive in materia ambientale. – Il d.lgs. 8 novembre 2006, n.284, introduce disposizioni correttive e integrative dell’art. 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) (vedi questo d.lgs. in TERZO MILLENNIO, n.2/2007, pag.5) , e dei relativi decreti attuativi, e ciò nel rispetto dei princìpi e della normativa comunitaria, nonché delle decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). – La legge 27 dicembre 2006, n.296, fa parte della manovra di finanza pubblica per il 2007, insieme con il d.l. n.262/2006, che reca norme di contrasto all’evasione fiscale, e con la legge-delega per il riordino della tassazione delle rendite finanziarie. Tale manovra presenta un importo lordo per il 2007 di Euro 39,2 miliardi, per il 2008 di Euro 44,2 miliardi e per il 2009 di Euro 48,3 miliardi. Giurisprudenza: CORTE COSTITUZIONALE 1 Già segretario generale della Provincia di Alessandria, autore di pubblicazioni in materia amministrativa e penale, conferenziere. Competenza regionale nel settore energetico.-- La Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006, 2 n.248, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, commi 1, 3 ,4 e 5 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 -- che consente alle amministrazioni locali di disciplinare in forma esclusiva il servizio di distribuzione energetica mediante contratto di servizio, con conseguente lesione del principio generale espresso dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, per cui l’attività distributiva dell’energia è attribuita in concessione, previa intesa con la Conferenza unificata --, nonché dell’art. 29 di detta legge regionale, che consente alla Regione di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione di energia già rilasciate. La Corte, invece, ha osservato che regioni ed enti locali possono valutare eventuali segnalazioni e reclami dei consumatori, delle imprese o delle parti sociali, come previsto dall’art. 33 della stessa legge regionale. Analogamente, la Suprema Corte, Sez. I civile, con sentenza 24 febbraio 2006, n. 4252, ha ritenuto in ipotesi di processo a cui sia interessata, da una parte, la Provincia, come soggetto irrogatore di un provvedimento sanzionatorio, e, dall’altra, un privato quale destinatario dello stesso. Legittimazione attiva all’azione popolare. – La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza 24 febbraio 2006, n. 4254, ha ritenuto che la considerazione che per regola generale le amministrazioni statali stanno in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in persona del Ministro competente, non esclude che in determinate ipotesi la legittimazione processuale sia attribuita per legge ad autorità periferiche, come nel caso della previsione ex art. 70, comma 2, del t. u. enti locali, nel senso che il prefetto (e non altra autorità dello Stato) è il soggetto legittimato a proporre l’azione popolare. Illegittimità del limite all’acquisto di immobili per le amministrazioni o enti pubblici strumentali o dipendenti dalle regioni o dagli enti locali. – La Corte Costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n.89, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), in particolare l’art. 1, comma 23, nella misura in cui le limitazioni all’acquisto di immobili colpiscono le amministrazioni o gli enti pubblici strumentali o dipendenti dalle regioni e dagli enti locali (come scuole ed ASL), di cui le autonomie territoriali si avvalgono per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione. Il limite in parola coincideva con l’importo non superiore alla spesa media sostenuta per l’acquisto di immobili nel triennio precedente. Il giudizio era stato sollevato in via principale avverso lo Stato dalle Regioni Toscana, Veneto, Valle d’Aosta, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per lesione dell’autonomia finanziaria di spesa ai sensi dell’art. 119 della Costituzione. Infatti l’esclusione parziale dal limite in parola degli acquisti relativi ad immobili con speciale destinazione (ospedali, ospizi, scuole ed asili) non è valso a garantire l’autonomia degli enti, che per sua natura riguarda tutti gli acquisti. Incompatibilità e ineleggibilità del sindaco. -- La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza 16 luglio 2006, n. 15104, ha ritenuto che la nozione di “capitale maggioritario” in società per azioni contenuta nell’art. 60, comma 1, n. 10, del t.u. degli enti locali, non è assimilabile a quella di “influenza dominante” (per il caso che di questa si parli per quanti detengano anche solo un capitale di maggioranza relativa, ma tale da assicurare loro detta “influenza”) al fine di individuare i limiti della causa di ineleggibilità ivi disciplinata, e ciò neppure sul piano sistematico perché altrimenti si renderebbe evanescente il discrimine tra la “causa di ineleggibilità” e quella di “incompatibilità”. CONSIGLIO DI STATO Rimborsabilità delle spese legali sostenute per ragioni di servizio. – Il T.A.R. Piemonte-Torino aveva respinto il ricorso proposto da un dipendente pubblico che, assolto nel giudizio penale instauratosi per ragioni riconducibili al servizio, si era visto negare il rimborso delle spese legali sostenute. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 12 febbraio 207, n.552, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. Infatti l’art. 67 del d.P.R. n.268 del 1987 (che richiama i criteri procedurali previsti dall’art. 44 del r.d. n. 1611 del 1933, riguardante l’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio), prevede la valutazione che l’ente locale, con riferimento all’assenza di un conflitto di interessi, compie in merito alla scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. Tale norma, di conseguenza, non può essere il fondamento di una pretesa del dipendente stesso ad ottenere il rimborso delle spese legali a seguito di una scelta autonoma e personale del difensore. CORTE DI CASSAZIONE Configurazione della pendenza di una lite come causa di incompatibilità. – La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza 24 febbraio 2006, n. 4250, ha stabilito che la pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato rientra tra le cause di incompatibilità di cui all’art.63, comma 4, del d.lgs n. 267/2000 (testo unico degli enti locali), la cui ratio infatti è quella di eliminare situazioni di conflitto di interesse nell’amministrazione della cosa pubblica, che si configura nella contrapposizione tra le parti nell’ambito di un procedimento, civile o amministrativo, instaurato per la soluzione della relativa controversia. Approvazione dopo il 30 novembre dell’assestamento al bilancio di previsione. – Il T.A.R. Puglia-Lecce, in 3 accoglimento del ricorso proposto da un consigliere provinciale, aveva annullato le deliberazioni adottate per l’assestamento al bilancio dopo il 30 novembre. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 19 febbraio 2007, n. 826, accogliendo l’appello, ha riformato la decisione di primo grado per difetto di legittimazione a ricorrere. Infatti l’inosservanza del termine di cui all’art. 175, comma 3, del d.lgs. n.267 del 2000 (t.u.e.l.) può portare allo scioglimento dell’organo solo sul presupposto di una constatazione dell’organo competente dell’impossibilità o non volontà del consiglio di adozione del provvedimento. Perciò il ritardo di qualche giorno di tale adempimento non comporta un apprezzabile pregiudizio in capo al consigliere, neppure sotto il profilo del danno alla sua immagine per l’appartenenza ad un organo che non osserva le leggi. - Con decisione 11 luglio 2006, n. 256, della II Sez. Centrale, la Corte dei conti, a seguito di appello da parte del Procuratore regionale, ha accertato la responsabilità per danno patrimoniale derivante all’ente locale dalle mancate entrate, in quanto distinta da quella derivante dalla lesione all’immagine dell’ente cui fa esplicito riferimento l’accordo transattivo intercorso tra la persona appellata e il Comune, essendo fuori discussione il rapporto di causalità e la prova del danno erariale. Nella fattispecie una docente si era appropriata di buoni pasto e somme di danaro dei propri alunni e in prima istanza era stata assolta dalla responsabilità per danno patrimoniale in relazione all’accordo intercorso con il Comune, in virtù del quale la somma versata allo stesso a titolo transattivo era stata considerata come risarcimento del danno complessivo. Responsabilità dei direttore dei lavori per colpa grave. – Con decisione 20 luglio 2006, n. 270, della Sez. II Centrale, la Corte dei conti ha accertato in appello, a conferma della decisione di primo grado, la responsabilità del direttore dei lavori per sua grave negligenza in concomitanza di atto doloso dell’appaltatore causativo di analogo danno all’ente, respingendo l’eccezione della prescrizione, stante l’avvenuto occultamento doloso del danno da parte dell’appaltatore stesso. Nella fattispecie il direttore dei lavori aveva omesso di tenere il libretto delle misure, consentendo all’appaltatore di redigere una falsa contabilità delle opere eseguite, con conseguente indebito arricchimento. A nulla infatti è valsa la sua eccezione di essere stato vittima dei raggiri dell’appaltatore, stante l’omissione da parte sua dei doverosi controlli, configurandosi così un concorso improprio tra una condotta dolosa dell’appaltatore e una condotta colposa del direttore dei lavori. TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI Presupposti di scioglimento del consiglio comunale e provinciale per infiltrazioni mafiose.-- Con decisione 2 agosto 2006, n. 7783, il T.A.R. Campania-Napoli, ha ritenuto rilevante, ai fini dell’esercizio del potere prefettizio, l’apprezzamento del complesso delle vicende amministrative e la loro idoneità a denotare un rischio di infiltrazione mafiosa reale e concreto, e non la valutazione di episodi della vita amministrativa considerati singolarmente, che potrebbero non apparire significativi per tale rischio, ai sensi dell’art. 15-bis della legge n. 55 del 1990. Nella fattispecie era stato proposto ricorso (perciò respinto) da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento del provvedimento prefettizio di scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. CORTE DEI CONTI Obbligo di trasmissione del certificato di fine lavori all’ente finanziatore. -- Con decisione 1° settembre 2006, n. 401, della Sez. III Centrale, la Corte dei conti ha accertato la responsabilità per mancata trasmissione alla Regione – ai fini dell’accreditamento dei fondi -della delibera con la quale erano stati riconosciuti alcuni debiti fuori bilancio, disattendendo quanto ritenuto dal giudice contabile di primo grado, e cioè nel senso dell’esonero da tale adempimento del responsabile del procedimento. Nella fattispecie il convenuto, oltre a responsabile del procedimento, era anche a capo dell’ufficio tecnico, e a carico dello stesso è stata riconosciuta la colpa grave per non aver completato l’iter procedimentale, dimostrando grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni. Configurabilità del danno all’immagine indipendentemente dall’esistenza del danno patrimoniale. – Con decisione 4 luglio 2006, n. 254, della Sez. II Centrale, la Corte dei conti ha ritenuto risarcibile il danno all’immagine dell’ente indipendentemente dal verificarsi del danno patrimoniale diretto, considerando tale danno all’immagine come “danno evento” e non come “danno conseguenza”. Nella fattispecie due dipendenti dell’ufficio tecnico di una Circoscrizione del Comune (geometra addetto alla contabilizzazione dei lavori e dirigente) sono stati assolti dalla richiesta di condanna per danno patrimoniale da tangente, ma la Corte ha condannato gli stessi al pagamento di una somma riguardante il danno all’immagine del Comune, come danno in re ipsa. Il difensore civico: colui che fa da tramite di Vittorio Galatro2 Configurabilità del danno erariale anche in caso di avvenuto risarcimento per solo danno all’immagine. 2 Difensore civico del Comune di Nocera Inferiore, autore di pubblicazioni in materia. Si riporta qui di 4 Da qualche decennio si va affermando in Italia, una particolare figura di garante che si prefigge lo scopo di aiutare ed assistere la gente nei suoi rapporti con la pubblica Amministrazione. Si tratta del difensore civico (ombudsman). Non è facile parlare dell’istituto del difensore civico (1), e nemmeno da parte di chi ne svolge le funzioni, per il semplice fatto che, trattandosi di un’espressione di democrazia, essa nasce, si sviluppa e si evolve attraverso disposizioni normative, concepite nelle aule parlamentari e consiliari, e molto spesso frutto di compromessi o di interessi politici di parte. La stessa elezione del difensore civico presenta aspetti problematici non indifferenti. Sulla base di determinati requisiti di professionalità il difensore civico è eletto dal consiglio dell’ente interessato (regione, provincia, comune) con la maggioranza qualificata dei tue terzi (almeno nelle prime votazioni): la scelta non è di parte, ma va condivisa dalla maggioranza e dall’opposizione, possibilmente nella sua pienezza. In tal senso nessuno – sul piano politico della maggioranza, sia all’interno che all’esterno – può avanzare pretese di “riserva” di una figura che, come questa, è destinata a rappresentare l’intero consiglio dell’ente. Tutto questo, nell’interesse della gente costretta a subire, purtroppo, piccoli o grandi disagi quotidiani per uffici e servizi che lasciano a desiderare. Il difensore civico non può essere oggetto di lottizzazione, in balìa dei partiti politici : purtroppo si nota che la figura spesso è istituita in presenza di umori politici favorevoli e quindi in circostanze di fortuna. A scapito di questa istituzione super partes gioca una politica estremamente conflittuale, che rallenta il passo della nostra società civile verso più ambite mete di democrazia avanzata (2). In questo contesto tante amministrazioni non istituiscono il difensore civico per “inconfessabili motivi”, o più semplicemente per non essere “controllate” o “disturbate”. Senza sapere che il difensore civico è l’amico di tutti: è vicino ai cittadini, ma è vicino anche alle istituzioni. In sostanza, è una garanzia per tutti. Egli interviene nei casi di abusi, omissioni o ritardi, ovvero in tutti i casi di mala amministrazione, per tutelare la persona e il cittadino (Art.11 del d.lgs. n.267/200, t.u. enti locali) per dare, come si suol dire, voce a chi non ha voce. Ma egli tutela e garantisce anche la pubblica Amministrazione. Infatti, ombudsman significa colui che fa da tramite, fra cittadini e p. A.; egli ha, sostanzialmente, un funzione di mediatore (médiateur, come lo chiamano nei paesi francofoni); dove per mediazione non si intende la svendita, il compromesso, il do ut des, ma una funzione alta e nobile per trovare la soluzione più consona, più giusta, più equa nel rispetto del diritto di tutti. Se ci è consentito un esempio di logica filosofica, la funzione dell’ombudsman è la ricerca del giusto sillogismo (sicuramente non teoretico), ovvero di una terza e definitiva verità, che scaturisce dal confronto di due proposizioni, due tesi, due verità. Si riconoscono varie funzioni in capo al difensore civico. Però ci sia consentito fare una precisazione: le attività del difensore civico, sulla base di certi principi di carattere generale che si ritrovano nella tradizione internazionale dell’istituto e nelle poche leggi che disciplinano la materia, sono, in buona parte, frutto dell’iniziativa e, possiamo dire, dell’inventiva degli ombudsman. E forse è giusto che sia così, per un’attività che deve venire incontro ai problemi della gente dove si superano tutti i formalismi e le pastoie burocratiche. Per questo si parla di funzioni di fatto e funzioni di diritto, e le funzioni di fatto superano di gran lunga quelle di diritto. Le più importanti funzioni del difensore civico possono essere così individuate: 1) funzione di stimolo e propositiva; 2) funzione consultiva; 3) funzione di mediazione; 4) funzione di garanzia; 5) funzione di controllo. Funzione di stimolo e propositiva Nella sua attività l’ombudsman deve essere mosso da un impegno civico, da una vocazione sociale, sensibile alle istanze ed ai problemi di tutti i cittadini o, diversamente, la sua figura scade nella ordinaria routine burocratica e diventa superflua , addirittura inutile. Per questo non può non essere attento ai problemi della società al fine di dare ai responsabili della amministrazione elementi importanti, e non eludibili, per una giusta ponderazione degli interessi e delle esigenze delle parti in causa, nella corretta ed equa dialettica di un giusto procedimento amministrativo, non solo immune da vizi di legittimità, ma soddisfacente anche nel merito di una efficiente ed efficace azione amministrativa. Per questo egli deve utilizzare validi strumenti di persuasione e di influenza nei confronti degli organi politici e burocratici dell’ente. In sede preventiva (formazione degli strumenti programmatici) e nel corso della gestione può intervenire per rappresentare all’amministrazione, nelle forme più appropriate, i bisogni e gli interessi ritenuti meritevoli di considerazione e di tutela. Questa attività può espletarsi anche per rimuovere atti o iniziative ritenuti pregiudizievoli e dannosi attraverso il suggerimento di rimedi in autotutela. Tale azione di stimolo e propositiva aiuta l’amministrazione e i cittadini, facilitando i rapporti ed evitando costi e perdite di tempo derivanti da possibile contenzioso, lungo e costoso. Funzione consultiva Amministratori e funzionari che sappiano apprezzare la collaborazione del difensore civico potranno trovare in lui aiuto e conforto per la soluzione di tanti problemi di vita amministrativa. Non è infrequente il caso che il difensore civico venga interpellato, anche con la richiesta di pareri, sia pure non vincolanti per seguito un breve commento all’articolo formulato, a richiesta di questa redazione, al Dott. Raffaele de Dominicis, vice procuratore generale della Corte dei conti (n.d.r.). 5 l’amministrazione. In molti casi ricorrono al difensore civico anche i consiglieri di minoranza. Questi ultimi, dopo l’abolizione del comitato regionale di controllo, non sanno a chi rivolgersi per esporre, in sede qualificata, il loro punto di vista in ordine all’adozione di determinati provvedimenti, per avere i dovuti riscontri, particolarmente per quanto attiene la legalità. Il difensore civico supplisce a questa carenza. Egli ascolta, valuta, discute, dà il proprio parere, il proprio contributo, sempre in un clima sereno e tecnico, nel suo ruolo super partes, e con quella particolare visione sociale che deve caratterizzare la sua attività. Funzione di controllo Con la revisione delle norme costituzionali e di quelle sul controllo preventivo di legittimità sugli atti delle regioni e degli enti locali, si vanno sviluppando diverse forme di controllo più elastiche, più soft, che facilitino l’azione amministrativa. Anche se molti ritengono che gli organi di controllo per la regione e gli enti locali non andavano aboliti del tutto, ma riformati ed aggiornati alla nuove esigenze. La problematica generale sui controlli non interessa la nostra trattazione, per cui riprendiamo il nostro discorso. Fra le nuove forme di controllo possiamo comprendere certe attività del difensore civico, anche se non si tratta di controllo vero e proprio, cioè simile a quello degli organi di controllo che si concludeva con: rinvio per riesame, approvazione, annullamento. Per questo il controllo del difensore civico viene definito atecnico. Infatti, tale controllo si conclude con richieste, inviti, raccomandazioni, ecc., senza alcun potere coercitivo. A tal riguardo l’art. 11 t.u.e.l., fra l’altro, prevede, come abbiamo già visto, che il difensore civico ha compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione, e può segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. L’art. 127 t.u.e.l. prevede il cosiddetto controllo eventuale, limitato a pochi, particolari atti. Nei casi previsti dalla norma citata, il difensore civico può invitare l’Amministrazione ad eliminare i vizi riscontrati nell’atto. L’Amministrazione può adeguarsi alla richiesta oppure confermare l’atto, malgrado le osservazioni del difensore civico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. A norma dell’art. 136 t.u.e.l. è attribuito al difensore civico regionale il controllo sostitutivo. Egli ha facoltà di intervenire, mediante la nomina di apposito commissario ad acta, in tutti i casi in cui comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni non compiano atti considerati obbligatori per legge. Sono state sollevate perplessità circa la vigenza del predetto art. 136 t.u.e.l., dopo l’abolizione del co.re.co. e il nuovo assetto istituzionale venuto fuori con la legge costituzionale n.3/2001. Senza affrontare in profondità e compiutamente il problema, per brevità di esposizione, possiamo affermare che le indicate perplessità possono essere agevolmente superate alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6292, IV Sez., in data 18/12/2001. Funzione di mediazione Molto spesso nei rapporti con la burocrazia si avverte un clima surreale ed angoscioso. In questo campo c’è davvero molto da fare: il difensore civico si deve impegnare per approfondire gli aspetti tecnico-giuridici delle varie questioni all’esame della p.A. e deve, inoltre, attraverso le sue “doti” di comunicatore, saper ascoltare e saper esporre il problema e le connesse esigenze della parte assistita, senza trascurare, per una buona ed efficace missione, gli aspetti sociologici e psicologici del problema. Nell’ambito dello jus condito, il difensore civico può individuare interpretazioni più elastiche o comunque diverse da quelle adottate dall’amministrazione; interpretazioni che servano a dare alle norme un significato equo, in linea con il dettato costituzionale che garantisce la piena tutela dei diritti umani. E’ un compito arduo ed impegnativo, ma anche di grande soddisfazione: è bello vedere sorridere la gente, contenta di aver risolto un vecchio o nuovo problema con la p.A., quando le porte sembravano chiuse. Funzione di garanzia Il già citato art. 11 del t.u.e.l. e tante altre norme di statuti e regolamenti attribuiscono al difensore civico compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione, con particolare riguardo nei confronti dell’utenza, del cittadino, della persona umana. Si tratta di principi e valori costituzionali (art. 97 Cost.) imprescindibili che devono rientrare nella realtà della prassi quotidiana di una p.A. veramente moderna e funzionale. Sta alla capacità del difensore civico segnalare ed evidenziare i vizi degli atti e del procedimento, nelle forme e nei modi più appropriati, senza toccare le suscettibilità personali, bensì rappresentando in maniera efficace la questione, in modo da rendere chiara l’esistenza di irregolarità e di qualsiasi altra situazione di mala amministrazione; paventando le conseguenze negative per l’amministrazione e il funzionario (in caso di mancati provvedimenti correttivi) e di successivo contenzioso; palesando anche l’ingiusto trattamento alla parte interessata. Questa attività attenta e paziente potrà indurre i destinatari a correggere i loro atti e la loro condotta, senza coercizioni, ma con la forza degli argomenti, della ragione, del diritto. Diffusione dell’istituto La figura dell’ombudsman, com’è noto, è di origine svedese. Però non mancano precedenti in altri ambienti ed in altre culture. Il mondo latino, con tutte le dovute differenze e peculiarità, vanta due esempi molto importanti: quello del tribunus plebis e del defensor civitatis. L’ombudsman è, ormai, presente in tutto il mondo; è presente nei paesi dell’ex blocco sovietico, in particolare Russia, Polonia e Ungheria. Ed anche in zone ancora tormentate, come i paesi balcanici. La 6 figura è variamente denominata, a seconda dei paesi in cui è presente, a parte il termine ombudsman in Scandinavia ed anche altri paesi, possiamo segnalare: médiateur in Francia e paesi francofoni; parlamentary commissioner in Gran Bretagna; defensor del pueblo nei paesi ispano-americani; provedor de justiza in Portogallo. All’estero prevalgono le figure di difensore civico a carattere nazionale o di tipo regionale, In Italia, invece, abbiamo difensori civici regionali, provinciali e comunali. Quasi tutte le regioni hanno un difensore civico, mentre le carenze sono maggiori in province e comuni. In ogni caso, i difensori civici comunali sono già un rilevante numero e tendono ad associarsi per fare un discorso comune, sia sul piano scientifico sia sul piano logistico e organizzativo. Un’importante associazione è costituita dall’ANDCI (Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani). Vi sono varie associazioni a carattere internazionale, fra cui l’E.O.I. (Europaisches Ombusdmann Institut) con sede a Innsbruck (Austria) e l’I.O.I. ( International Ombudsman Institute) con sede presso la facoltà di giurisprudenza di Edmonton (Canada). In Italia manca il difensore civico nazionale e se ne auspica l’istituzione. Però, a questo riguardo, bisogna precisare che sarebbe opportuna, prima di tutto, l’emanazione di una legge a carattere generale, che disciplini le funzioni dell’istituto, a tutti i livelli, per una difesa civica, completa e coordinata, senza sovrapposizioni o duplicazioni. Ma occorre, soprattutto, una maturazione culturale e sociale che, purtroppo, ancora manca: la società civile, pur dovendosi organizzare e sviluppare con l’apporto dei partiti (art. 49 Cost.), per certi fatti istituzionali e super partes, si deve affrancare dalla “politica” e guardare a quella democrazia, ancora scritta, in buona parte, solo sulla carta, che vuole il Popolo “veramente” sovrano. --------------------- figura del difensore civico. L’Autore ha saputo toccare i punti più interessanti della funzione di difesa civica che, al di là dei vantaggi attuali, che pure si riscontrano, potrebbe dare, in un contesto maggiormente avanzato e consapevole, migliori e più importanti risultati, per il bene della collettività. E’ necessaria una riflessione ed una maturazione di tutti , con particolare riferimento a chi detiene il potere politico, che deve saper fare un passo indietro per dare la necessaria autonomia e possibilità operativa a tutti coloro che, compreso il difensore civico, svolgono, disinteressatamente, una meritoria funzione sociale super partes. Roma, 2 luglio 2007 Raffaele de Dominicis» ----------------------Ringraziamo l’Autore dell’articolo e il Dott. De Dominicis -- il cui parere è significativo come quello dato da chi non è parte in causa e appartiene ad un Organo che svolge funzioni di primaria importanza per il Paese -- per il contributo dato a favore di questa figura istituzionale, prevista dall’art.11 del testo unico degli enti locali sopra citato, ma, nonostante ogni vantaggio che offre, effettivamente istituita, come osservato dal Prof. Galatro, “ in presenza di umori politici favorevoli e in circostanze di fortuna”. Facendo salvi tutti i casi di regolare nomina, svincolata da quei condizionamenti che frenano la crescita della democrazia, si potrebbe parlare allora di una figura possibilmente da evitare o da imbastardire. L’imbastardimento è dato dal curioso fenomeno del difensore civico di parte di Roma e di Napoli. La logica della lottizzazione non può che produrre mostri, come è stato per lo sdoppiamento della figura, ampiamente stigmatizzato dalla stampa. A Roma, circa quattro anni fa suscitò clamore (e una denuncia alla magistratura da parte del Codacons) un accordo in consiglio comunale tra destra e sinistra, che portò alla nomina di un difensore civico ulivista e di un vicedifensore civico gradito alla Casa delle Libertà. Analogamente a Napoli si nominò un difensore civico di sinistra e un vice di destra. L’obbligatorietà dell’istituzione di questa figura, che pure risulta dalla normativa in vigore, è recepita all’italiana dagli organi elettivi e, quel che più è triste, dalle Autorità statali (i prefetti, dopo aver fatto la loro brava diffida, cadono nel sonno dei giusti ). Una lezione di democrazia, a tal proposito, viene data dai Paesi dell’America latina, noti come Paesi meno progrediti rispetto ai nostri, dove la figura del difensore civico è veramente obbligatoria, e, al contempo, riceve la generale considerazione che merita (n.d.r.). (1) Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite, Ed. Einaudi, Torino, 2007. (2) Vittorio Galatro, Il Difensore civico, Ed. Simone Esselibri , Napoli, 2007. ----------------------«Sono lieto di formulare un breve commento sull’articolo del Prof. Galatro, che riguarda una delle figure più importanti di garanti che vi sono nel nostro Paese. Non è facile lasciare il dott. Potenza con un semplice no, dopo che me ne ha fatto richiesta, con tutto il suo garbo e la sua gentilezza. Vittorio Galatro è uno specialista della materia, già alto dirigente di grado apicale nella p.A., attualmente difensore civico e scrittore, oltre che autorevole membro del comitato scientifico degli ombudsman europei ,appartenente all’E.O.I (Europaisches Ombudsman Institut) di Innsbruck (Austria). Egli ha scritto questo approfondito e brillante articolo sulla figura del difensore civico e su tutta l’attuale problematica relativa alla nomina e al funzionamento dell’ufficio. Si tratta di uno scritto dotto ed interessante, ma anche eminentemente pratico, frutto di grande esperienza, passione ed amore per la 7 OSSERVATORIO CULTURALE girovagare dentro l’ordine “concluso” del già-fatto. Lo sguardo della responsabilità: un libro di Mario Signore La pubblica Amministrazione come strumento di solidarietà sociale: ricordo a trenta anni dalla morte di Giorgio La Pira di Leo Lestingi3 Nella sua Metafisica, Aristotele dichiara che gli uomini, fra tutte le sensazioni, amano quella della vista, che permette loro di conoscere più di tutte le altre. Ricondotta all’orizzonte del pensiero greco, nel quale la filosofia esprimerebbe una volontà di distacco e di non coinvolgimento pur realizzandosi nell’esperienza del dialogo, la vista si rivela, appunto, come quel senso che, per esercitarsi, ha bisogno della giusta distanza. Ma il “vedere” filosofico non può fermare il compito del pensiero alla mera funzione interpretativa o speculativa : la sua funzione, forse, sta nell’orientarsi, nuovamente, a “dire la verità”. E se, ad esempio, la strategia comunicativa di un Habermas sembra rappresentare, oggi, la pratica intellettuale più convincente, è difficile esaurire nella sola capacià discorsiva la responsabilità di un pensare che osi ancora spingersi oltre. Compito morale del pensatore parrebbe, dunque, quello di porre in luce i meccanismi contorti di una ragione oggi dominata dalle logiche strumentali e di una tecnica incapace di produrre “senso”, di tentare, insomma, una rottura di quelle dinamiche attraverso la messa in opera di contromisure etiche. Non sarebbe invece quello di “raccontare” un’attesa o di puntare ad un ruolo che preveda come unica arma la retorica del dissenso. Sono queste le premesse dalle quali parte l’ultimo testo di Mario Signore, Lo sguardo della responsabilità (edizioni Studium, Roma), che ci offre una misura alta dell’insonne impegno intellettuale del pensatore talentino, ordinario di Filosofia morale a Lecce. Egli, attraverso pagine di singolare densità critica, propone un modello di riflessione filosofica. Mediante questo modello riesce a riconfermare la vocazione originariamente “politica” del filosofare, a conservare una sua capacità critica in un rapporto vitale con il mondo, e magari anche a chiudere con la fonologia universalistica del pensiero astratto, tipica di tanta modernità, senza rinunciare alla passione di interrogare e comprendere e di dare espressione al sentire profondo degli uomini del nostro tempo. Di qui la necessità, per Signore, di rileggere alcuni “luoghi” (politica, economia e tecnica) in cui si esercita la responsabilità e di riprendere una riflessione sul soggetto che, pur nella “complessità”, appare sempre più determinato a orientare la (ri)costruzione di un mondo frantumato. Il prezioso volume è un’occasione, dunque, per sondare anche l’ampiezza e la risonanza di un pensiero, come quello esercitato con autorevolezza da Signore, che, nell’orizzonte della persona cerca la via per radicare nella sua titolarità originaria la dignità umana e per tenere aperto il flusso in concluso dell’intenzionalità dell’uomo, altrimenti destinato alla frustrazione del di Giuseppe Mario Potenza Giorgio La Pira nasce a Pozzallo (prov. di Ragusa) il 9 gennaio 1904, primogenito di sei figli. Uomo di straordinarie capacità e nobili e generosi sentimenti di pace e di altruismo, rappresenta un esempio storico di onestà e intraprendenza, in particolare, per quanti sono al servizio dei cittadini nelle istituzioni. Muore il 5 novembre 1977 a Firenze nella Clinica delle Suore Inglesi. Un oceano di folla commossa tributa l’estremo saluto all’uomo conosciuto ormai come “il Sindaco Santo”. Il corteo funebre passa per i luoghi più significativi per la vita di La Pira : la chiesa di San Marco, l’Università degli studi, la Basilica mariana, San Michelino Visdomini, dove Don Bensi, suo direttore spirituale, gli dà l’estrema benedizione, la Badia fiorentina, che lo vide vicino ai fratelli più poveri, Piazza della Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio, che vide la sua azione amministrativa e politica, dove la Città e la società civile gli rivolge il saluto ufficiale. Il mondo intero esprime la sua gratitudine attraverso i tanti, illustri personaggi che seguono il passaggio della salma, che riposa nel cimitero fiorentino di Rifredi. Sulla sua tomba è posta una lampada, dono di ragazzi fiorentini, israeliani e palestinesi, con la scritta “Pace, shalom, salam”. Acuto studioso, si è espresso con un’autorevole dottrina etica e giuridica e si è prodigato per l’educazione cristiana dei giovani. – Frequenta a Pozzallo fino alla IV classe la scuola elementare, che termina a Messina, dove si trasferisce presso lo zio Luigi Occhipinti. Ottiene nel 1917 il diploma di ragioniere e perito commerciale. Contribuisce a mantenersi negli studi collaborando nell’azienda commerciale dello zio. Nel 1922 ottiene la licenza liceale a Palermo dopo un solo anno di preparazione e si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Messina, dove insegna il Prof. Emilio Betti, che prende molto a cuore il giovane La Pira. Il Prof. Betti, trasferitosi a Firenze, invita a raggiungerlo La Pira, che lì prosegue gli studi del quarto anno accademico, laureandosi nel 1926 con la votazione 110/110 e lode con diritto di pubblicazione. La tesi “La successione ereditaria intestata e contro il testamento nel Diritto Romano” è pubblicata presso la Casa Editrice Vallecchi dalla R. Università di Firenze che, su proposta del Prof. Betti, nomina La Pira assistente di Diritto Romano. La Pira svolge nell’anno accademico 1926-1927 un corso di quindici esercitazioni sul diritto ereditario romano. Nel 1927 egli partecipa al concorso per il perfezionamento degli studi di Diritto Romano sia in Italia che all’estero e vince ambedue le borse di studio : egli opta per l’estero. Parte quindi per l’Austria e la Germania, declinando, dopo quindici lezioni, l’incarico per l’insegnamento della Storia del Diritto Romano 3 Specialista in Scienze della religione, scrittore, corrispondente del Corriere della Sera. 8 -- L’attesa della povera gente, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1951 (ripubblicazione nel 1954, altre edizioni nel 1977, nel 1978 e nel 1983); -- Per un’architettura cristiana dello Stato, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1954 (traduzione spagnola nel 1956); -- Princìpi, Firenze, Philosofia, 1955 (ristampa 1974); -- Le città sono vive, Brescia, La Scuola, 1957 (altre edizioni nel 1978 e nel 2005; traduzione francese nel 1958 e tedesca nel 1961); -- Examen de consciencia frente a la Constituyente, Buenos Aires, Ediciones Teoria, 1956 (ristampa nel 1954); -- Così in terra come in cielo, Milano, Edi. O.R,, 1970 ; -- Unità, disarmo e pace, Firenze, Cultura, 1971; -- La genesi del sistema nella giurisprudenza romana, Firenze, Setti, 1972. conferitogli dall’Università di Firenze. All’Università di Vienna e di Monaco frequenta la scuola dei Professori Wlassak, Woess e Wenger. Nel novembre 1927 l’Università di Firenze gli dà l’incarico di insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano per l’anno accademico 1928-1929, e poi quello di Storia del Diritto Greco-Romano per l’anno accademico 1929-1930, che viene attuato con un Corso monografico su alcuni istituti del Diritto dei Papiri. Nel 1930 La Pira ottiene la Libera Docenza in Diritto Romano e nel 1933 vince, a 29 anni, la cattedra di Istituzioni di Diritto Romano. Nel 1936 nel convento della Comunità Domenicana di San Marco approfondisce lo studio delle opere di Tommaso d’Aquino.Nel 1939 fonda e dirige la Rivista antifascista Principi, soppressa poi dal regime fascista, che lo ricerca, spiccando nel 1943 un mandato di cattura. Nello stesso anno 1943 diviene collaboratore de L’Osservatore Romano: di particolare importanza l’articolo Di fronte all’aborto, pubblicato nel 1976. Nel 1948 con gli amici Giuseppe Rossetti, Amintore Fanfani e Giuseppe Lazzati fonda la Rivista Cronache Sociali.Negli anni ’60 formula la prefazione al libro “Tu non ucciderai”, pubblicato a cura di Fabrizio Fabbrini e chiude le accese polemiche intorno all’obiezione di coscienza e ad avvenimenti di portata nazionale che portano Firenze al centro dell’attenzione generale, come la condanna dell’obiettore Giuseppe Gozzini e i processi a P. Ernesto Balducci e a Don Lorenzo Milani. La Pira si prodiga per la diffusione della cultura e della formazione cristiana dei giovani, la cui vicinanza allieta, in particolare, gli ultimi anni della sua vita. Coinvolge nella cosa pubblica i ragazzi delle scuole elementari e medie, nonché i malati e i “nonni”, inviando loro delle lettere per far conoscere i criteri delle scelte politiche fatte dall’Amministrazione che egli presiede. Nel 1970 è all’Opera per la Gioventù e al vicino Centro di attività politica e culturale “Cultura”, Casa editrice di suoi scritti. Pubblicazioni: -- L’anima di un apostolo. Vita interiore di Ludovico Necchi, Milano, Vita e Pensiero, 1932 (introduzione di P.Agostino Gemelli; altre edizioni: 1988 e 1954); -- La nostra vocazione sociale, Roma, AVE, 1945 (altre edizioni nel 1964, nel 2004 e nel 1958, traduzione spagnola nel 1953 e nel 1963); -- La vita interiore di Luigi Moresco, Roma, AVE, 1945; -- Premesse della politica, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 1945 (altre ripubblicazioni nel 1954 e nel 1978, con traduzione spagnola nel 1956); -- Il valore della persona umana, Milano, Istituto di Propaganda Libraria, 1947 (1962: altra ed., anche con traduzione francese; 1964: traduzione spagnola); -- Architettura di uno Stato democratico, Roma, Edizioni Servire, 1948 (altre ripubblicazioni nel 1954 e nel 1978; altra ed. nel 1996, trad. spagnola nel 1956); -- Istituzioni di Diritto Romano, Firenze, Editrice Universitaria, 1948 (altre edizioni nel 1952, nel 1955 e nel 1956); Ha condiviso la sofferenza dei miseri, prodigandosi come meglio ha potuto per loro. – Nelle istituzioni (Parlamento, Comune, organismi vari) La Pira imposta la sua azione a generosi criteri di solidarietà sociale, arrivando a devolvere ai poveri la stessa indennità che riceve per il suo incarico.Il periodo del dopoguerra vede la Pira impegnato, come Presidente dell’Ente Comunale di Assistenza, in interventi a favore di quanti la guerra ha ridotto in povertà. Nel 1951, quale Presidente del Consiglio Superiore Toscano della Conferenza di San Vincenzo, corrisponde con tutti i Monasteri di Clausura femminili, inviando aiuti economici in collaborazione con il Ministero dell’interno. Per far fronte alla grave crisi di alloggi, causata, oltre che dalla guerra, dagli sfratti e dalla presenza di molti alluvionati del Polesine, promuove nel 1953 la costruzione di centinaia di “case minime” e realizza il bel quartiere dell’Isolotto per l’abitazione di migliaia di cittadini. Nello stesso anno salva, con l’intervento dell’amico Enrico Mattei, Presidente dell’ENI, l’azienda della Pignone a difesa dell’occupazione di 2000 operai. Ogni sabato visita i carcerati e li assiste nelle loro vicende giudiziarie, grazie all’aiuto dell’amico Giampaolo Meucci, magistrato. Nel 1966 aiuta Firenze alluvionata grazie ai suoi rapporti internazionali. Partecipa a diversi incontri di solidarietà a Parigi, New York, Montreal, Ottawa. Ha incarnato nelle istituzioni il difficile e raro binomio managerialità-onestà. – Nel 1946 La Pira viene eletto Deputato alla Costituente. Formula, insieme con altri autorevoli (tra cui Moro, Dossetti, Calamandrei ) i princìpi fondamentali della Costituzione e contribuisce, in modo determinante, alla stesura e all’approvazione dell’art. 7, riguardante i rapporti tra Stato e Chiesa. Nel 1948 viene eletto alla Camera dei Deputati e nominato Sottosegretario al Lavoro nel Governo De Gasperi, sostenendo i lavoratori in occasione di problemi sindacali di particolare gravità postbellica. Forti pressioni fatte anche da parte di autorità religiose gli fanno superare le sue perplessità e accetta di essere Capolista della Democrazia Cristiana nelle elezioni 9 amministrative del 1951 e viene eletto Sindaco di Firenze. Requisisce la Fonderia delle Cure in stato di liquidazione e la trasforma in Cooperativa. Si adopera per l’ammodernamento dei servizi tranviari, idrici e della nettezza urbana, e per la realizzazione, tra l’altro, del ponte Vespucci, della Centrale del Latte, del nuovo Teatro Comunale, del Mercato Ortofrutticolo. Nelle elezioni amministrative del 1956 La Pira ha un eccezionale successo personale e viene rieletto Sindaco di Firenze. Nel 1958 (Capolista) viene eletto Deputato. Interviene per difendere le Officine Galileo e presenta un disegno di legge per il riconoscimento erga omnes dei contratti di lavoro. Registra un grande successo personale nelle elezioni amministrative del 1960 e nel 1961 viene rieletto Sindaco e rinuncia al Parlamento. Si realizzano grandi opere pubbliche e si approva il Nuovo Piano Regolatore di Firenze, che varrà ad evitare le speculazioni edilizie. Tra l’altro, in soli tre anni si costruiscono 17 nuove scuole, i sottopassaggi di Piazza Sempione, il cavalcavia sull’Affrico, oltre 90 strade private, e si continuano a costruire alloggi per i senza tetto. Grandi iniziative prende inoltre La Pira in campo culturale e sociale : propone la costituzione a Firenze dell’Università Europea. Invita a Firenze Léopold Sédar Senghor, Presidente della Repubblica del Senegal, poeta e scrittore, e sostiene i nuovi Stati africani emergenti. Si reca negli Stati Uniti per sostenere le minoranze razziali con l’approvazione della legge sui diritti civili. Promuove i gemellaggi con Kiev e Filadelfia. Nelle elezioni amministrative del 1964 ottiene di nuovo ( Capolista) un grande successo personale, ma la crisi politica che investe la maggioranza lo induce a ritirarsi. Per i gravi problemi che affliggono la situazione politica italiana La Pira, nonostante la salute precaria, nel 1976 accetta l’invito di Benigno Zaccagnini e (Capolista) viene eletto con moltissime preferenze alla Camera e anche al Senato: opta poi per la Camera. spunto per fondare la “Messa di San Procolo”, avente per scopo l’assistenza spirituale e materiale dei poveri. Nel 1935 egli costituisce la Conferenza di San Vincenzo “San Bernardino da Siena”, composta da artisti e scrittori, tra cui Carlo Bo, Piero Bargellini, Giovanni Papini. Nel 1936 è accolto nella Comunità Domenicana di San Marco. Nel 1937 fonda una seconda Conferenza di San Vincenzo “Beato Angelico”, composta per lo più da magistrati e avvocati. Il 17 settembre 1957, festa delle Stimmate, accompagna al Santuario della Verna il principe Moulay Abdallah, figlio di Maometto V, “per restituire la visita che San Francesco fece al Sultano d’Egitto”.Il 24 gennaio 1960 incontra ad Instanbul Athenagora, Patriarca di Costantinopoli, per trattare il tema dell’unità delle Chiese. Successivamente organizza conferenze preparatorie per il Concilio Ecumenico Vaticano II. Il 3 settembre 1969, in occasione della grave crisi i cui cade la chiesa fiorentina con il caso Isolotto-Don Mazzi, si schiera -- con una scelta impopolare, ma che privilegia la fedeltà alla Chiesa e la sua unità -- dalla parte del Vescovo, Cardinale Florit, che poi, alla sua morte, ricorda il fatto (“…Lo ebbi vicino, allora, come fratello e ciò mi fu di aiuto a compiere un penoso e faticoso dovere”). Ha rivoltato verso la pace il pianeta come un calzino. – Nel 1951 La Pira si adopera presso Palmiro Togliatti, vicino a Mosca, per una soluzione politica della guerra in Corea. Nel 1952 promuove, in cinque edizioni, i Convegni per la Pace e la Civiltà Cristiana, che vedono la partecipazione ufficiale di molte Nazioni e della Santa Sede, nonché di personaggi di altissimo livello, anche non cristiani. Nel 1954 a Ginevra, di fronte alla minaccia nucleare, pone la domanda : “Hanno gli Stati il diritto di distruggere le città ?”, e la risonanza di questo discorso favorisce, nel 1955, il “Convegno dei Sindaci delle Capitali del Mondo”, che vede la presenza di Sindaci provenienti dal mondo occidentale e da quello orientale (vi è anche il Sindaco di Mosca, che partecipa alla messa solenne celebrata nella Basilica di Santa dall’Arcivescovo Dalla Costa): essi firmano un patto di pace. La Pira promuove gemellaggi – come quelli con Reims e Fez – per favorire l’unità dei popoli. (continua ) Ha raggiunto alte vette di spiritualità e rettitudine con umiltà, mortificazione e altruismo. – La Pasqua del 1924 rappresenta un momento di grazia particolare per La Pira, che scrive : “Io non dimenticherò mai quella Pasqua 1924 in cui ricevetti Gesù Eucaristico : risentii nelle vene circolare un’innocenza così piena da non poter trattenere il canto e la felicità smisurata”. Nel 1925 a Messina, nel primo nucleo di terziari fondato da P. Enrico Di Vita, diviene Terziario Domenicano con il nome di Fra’ Raimondo. Nel 1927 riceve, con lo stesso nome, l’abito di Terziario Domenicano nella Basilica di san Marco a Firenze. Nel 1928 diviene membro dell’Istituto per la Regalità di Cristo (inserito nel Terz’Ordine Francescano) e pronuncia i voti di povertà, obbedienza e celibato nella castità. Nel 1930 lo vede impegnato l’Azione Cattolica di Firenze. Nel 1933 egli è vicino al Cardinale Elia Dalla Costa, Arcivescovo di Firenze e Don Giulio Facibeni : la causa di beatificazione ora è in corso per tutti e tre. Nel 1934 nasce una profonda amicizia con Mons. Giovan Battista Montini, che a La Pira fa conoscere Mons. Raffaele Bensi (divenuto poi suo direttore spirituale ed amico) : da Don Bensi La Pira trarrà Un doppio binario per la percorrenza dal Sud al Nord della nuova «questione meridionale» di Salvatore Resta4 Su un immaginario doppio binario, di una linea ferroviaria, vediamo un primo treno diretto al Nord d’Italia guidato da Pasquale Zagaria (soprannominato“Bin Laden”, un appellativo che emerge dalle indagini dell’antimafia di Napoli, dovuto alla sua capacità di sparire e soprattutto alla sua 4 Giornalista, pubblicista, funzionario all’Amministrazione provinciale di Lecce, autore di pubblicazioni riguardanti i crimini informatici . 10 temibilità, alla paura che il suo nome genera soltanto a pronunciarlo : cfr. Roberto Saviano in La Repubblica del 6 luglio 2007), secondo le accuse dell’antimafia di Napoli, uno degli imprenditori capaci di egemonizzare i subappalti dell’Alta Velocità Napoli-Roma, di determinare i lavori della linea ferroviaria Alifana, di avere ditte pronte ad entrare nell’affare della Tav Napoli-Bari e nel progetto della metropolitana aversana; e, infine, sempre gli stessi imprenditori sono pronti a gestire la conversione a scalo civile dell’aeroporto Grazzanise, che dovrebbe divenire il più grande aeroporto d’Italia. Ma c’è di più. Le imprese di Zagaria hanno vinto sul mercato nazionale, grazie ai prezzi concorrenziali, alla capacità di muovere macchinari e uomini e alla velocità di realizzazione. Pertanto, sempre Pasquale Zagara, detto “Bin Laden”, è riuscito a mettere le mani su uno dei territori più ambìti, il centro di Milano, nella cerchia dei navigli. Via Santa Lucia è una di quelle stradine signorili, tranquille, quasi invisibili che però stanno a due passi dai locali più di moda e dagli imponenti palazzi storici dove avvocati e notai hanno i loro studi e dove gli imprenditori cercano appartamenti e showroom per vivere accanto alle vecchie famiglie milanesi. Proprio lì si trova l’ultima preda urbanistica di una città che, prevalentemente, vede espandere i suoi fianchi, e nelle periferie duplicare e triplicare persino il proprio nome. Invece, Milano aveva un cuore intatto, un territorio illibato su cui poter ancora edificare e vendere a 15 mila euro al metro quadro. Proprio lì è riuscito ad entrare “Bin Laden”, nel grande affare immobiliare milanese. Ma questi imprenditori del clan del cemento oltre alla Lombardia costruiscono ovunque e, in particolare, in Emilia Romagna, Umbria e Toscana. La crescita esponenziale di Pasquale Zagaria, la sua ascesa fino a diventare uno dei più importanti imprenditori edili italiani, è avvenuta soprattutto, da quando è stato in grado di collocare il cuore del suo impero e quello dei Casalesi, in Emilia Romagna, in particolar modo a Parma, che è, oggi, una delle città che più hanno a che fare con la camorra, avendo assorbito nel suo tessuto economico i capitali dei relativi clan. Ci troviamo, così, di fronte ad una storia di vita di un impronunciabile “talento criminale” dell’economia italiana. Ma, su quello, innanzi accennato, immaginario, doppio binario vediamo anche il percorso di un altro treno che dalla Calabria è diretto al Nord d’Italia, guidato questa volta da un eccellente amministratore, Giuseppe Sivori, che è a capo di Fincontinuo S.p.A., una società finanziaria con la quale la Calabria sta conquistando l’Italia. Nata a Catanzaro, oggi questa azienda ha sede a Roma oltre ad aver aperto uffici e point in tutta Italia (Teramo, Napoli, Lecce, Siracusa). Prossimamente, saranno inaugurate 20 nuove filiali, soprattutto nel Nord d’Italia. Insomma, “corri Calabria, corri” come ha positivamente affermato Agazio Loiero, Presidente della Regione Calabria. Qui abbiamo raccontato due storie di vita vissuta: una di un’economia criminale, l’altra di un’economia sana e creativa che in modo diametralmente opposto intendono risalire lo stivale d’Italia. Abbiamo immaginato due treni dell’economia italiana che viaggiano su due linee parallele ma, a nostro avviso, il rischio è forte che il primo treno, ovvero, il contributo fondamentale della criminalità organizzata italiana che consiste nella mediazione dei canali e nella capacità di garantire continui capitali d’investimento, possa fare in modo di incrociare e scontrare, se necessario, anche con violenza, l’altro treno dell’economia sana e creativa. Un imprenditore su due considera la criminalità un grave ostacolo all’aumento del proprio giro d’affari e il 70 per cento avverte troppi condizionamenti esterni, tanto da non sentirsi completamente libero nelle proprie decisioni. La presenza della criminalità organizzata provoca, quindi una mancata crescita delle imprese meridionali sane, che vivono nella legalità. Purtroppo, la mancata soluzione al problema della sicurezza rende difficile qualsiasi ipotesi di sviluppo per le regioni meridionali. In altri termini i due aspetti sopra immaginati, altro non sono che le due visioni della stessa nuova “questione meridionale”. Peraltro, tutto quanto qui affermato ci viene confermato da un’altra recentissima indagine economica dello Svimez (l’Istituto per lo sviluppo del Mezzogiorno). In sintesi, nel Rapporto viene affermato che la crescita dell’Italia meridionale, se pure c’è, resta, comunque, inferiore a quella delle altre aree deboli dell’Unione europea; che il Pil (prodotto interno lordo) nel Sud, per abitante, nel 2006, è stato sotto i 17 mila euro, poco più della metà rispetto a quello del CentroNord che è stato di quasi 30 mila euro. Ma c’è di più. Se da un lato è crollato del 19 per cento il tasso di disoccupazione, dall’altro -- sempre secondo lo Svimez -- sono in aumento i lavoratori atipici e il lavoro sommerso riguardo un lavoratore su cinque, con il picco massimo registrato in Calabria di tre lavoratori irregolari su 10. Pertanto, la lotta contro l’illegalità dovrebbe agire anche secondo la direttrice del contrasto all’economia sommersa. In conclusione, diciamo che ormai l’ora è tarda e il federalismo fiscale è alle porte. Questo sistema potrà essere solidale quanto si vuole, lo Stato potrà compensare chi parte in vantaggio (leggi:Sud), ma non c’è alternativa a fare da soli e a mostrare di saper fare sulla via irrinunciabile della legalità. Insomma, noi ci auguriamo che possa esserci, quanto prima, una solidale “stretta di mano” tra la nuova “questione meridionale”, qui immaginata in percorrenza sul secondo binario, e la ultima dichiarata, “questione settentrionale”. 11 NOTE DI CRONACA VARIA E COSTUME partire o ha trascorso la vacanza in un albergo di Giuseppe Mariopotuto Potenza con topi’, ricorda Francesco Mollo, fino allo scorso anno presidente dei Giudici di pace. Mille, millecinquecento euro di liquidazione. ‘Il più delle Dilaga il disservizio nei vari settori pubblici e volte la richiesta di risarcimenti è per un servizio privati : anche il giudice di pace risarcisce il danno mancato o non all’altezza delle promesse e per le per il disagio - Il cittadino si vede non di rado preso valige smarrite’. Se ci fosse un’Authority per la tutela dal disagio derivante dagli errori e dalle lacune che dei diritti ? ‘ Darebbe più forza al nostro lavoro’, dice il caratterizzano i tanti servizi pubblici e privati, molto segretario di Cittadinanzattiva. E magari tante leggi spesso, purtroppo, causati da insufficiente struttura od non sarebbero così ignorate” (Maria Lombardi, Il organizzazione, se non da prese di posizione avvertite Messaggero, 7 agosto 2007). da parte di chi fornisce il servizio all’utente allo scopo Sul danno in parola segue una nota del Dott. Silvano di procurarsi un illecito vantaggio. Specialmente sotto Trane, Giudice di pace a Lecce, che ringraziamo. questo secondo aspetto non manca una vera e propria «Con la continua evoluzione dottrinale e oppressione dell’utente fatta in modo diffuso e subdolo giurisprudenziale sull’art. 2059 C.c., si è giunti, non sull’astuto presupposto che i malcapitati non hanno il solo a ritenere che il danno morale è risarcibile dal tempo, o non sono in grado, di scrivere esposti e giudice civile (che, incidentalmente, accerta il fattolamentele, oppure, a fronte del silenzio che segue ad reato) senza necessità di attendere l’esito del giudizio esposti (magari anche da parte delle associazioni che penale per l’accertamento della relativa responsabilità, tutelano il consumatore), non hanno tempo, o non sono ma si è definito il concetto di danno non patrimoniale, in grado in relazione alle modeste condizioni in esso comprendendo, oltre al danno morale, anche il economiche, di andare al processo, sorvolando così, di danno biologico (una volta ex art. 2043 C.c.) ed il volta in volta, anche in presenza di dubbi su danno c.d. esistenziale. circostanze che la vita frenetica di ogni giorno fa Tale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale – avviata tollerare, di fatto, con il passare del tempo. Molto dalla Corte Costituzionale con sentenza 14/07/1086, n. spesso chi fornisce il servizio sa tutto questo e continua 184 (riconoscimento del danno biologico ex art. 2043 a commettere impunemente le sue irregolarità: C.c.) – è stata consacrata dal medesimo giudice delle ovviamente qui si fanno salvi tutti i casi di onesta e leggi con sentenza 11/07/2003, n. 233, nella quale corretta gestione del servizio, ai quali si rende onore al concludeva per l’infondatezza della questione di merito. Segue qui di seguito lo stralcio fatto da illegittimità costituzionale dell’art. 2059 C.c. in un’inchiesta apparsa sulla stampa, che reca delle riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., condividendo considerazioni fatte dal giudice di pace Dott. l’orientamento del giudice di legittimità (sent. nn. Francesco Mollo, citato nell’articolo. 8827/2003 e 8828/2003), secondo il quale va “Quei disperati che…’Scusate il disagio’ -- La ricompresso “nell'astratta previsione della norma ogni legge li tutela, la democrazia li beffa – … La danno di natura non patrimoniale derivante da lesione compagnia aerea si scusa per il disagio e, tranquilli, di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno sarete rimborsati. Quando ?...Non stupisce che l’8% morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento delle lamentele delle persone raccolte da dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico Cittadinanzattiva nell’ultimo anno riguardano i in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, trasporti, il doppio rispetto al 2005. Di queste, il 39% costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e sono relative ai treni (ritardi, affollamenti, porte fisica della persona, conseguente ad un accertamento bloccate, vagoni sporchi), il 20% agli aerei e il 14% ai medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso taxi. Ma in cima alla classifica dei reclami c’è la definito in dottrina ed in giurisprudenza come telefonia (il 47%) : traffico anomalo nella bolletta, esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi attivazione di servizi mai richiesti, tempi inaccettabili di rango costituzionale inerenti alla persona”, nei quali per cambio di gestori, fatture poco trasparenti). Fanno va compreso lo stress per vacanza rovinata, per ritardi dannare anche le banche (col 12% delle proteste ed anomalie nei trasporti e nei servizi pubblici o raccolte), costa troppo chiudere un conto, i bancomat privati, che in maniera apprezzabile costituisce non funzionano, le informazioni sono incomprensibili, ostacolo alla realizzazione della libertà individuale, gli impiegati scortesi. E’ migliorata, a quel che dicono i alterando il diritto alla normale qualità della vita e/o cittadini, la pubblica amministrazione (il 12% delle alla libera estrinsecazione della personalità, sia nel segnalazioni, un 5 per cento in meno rispetto al 2005). ristretto ambito della propria abitazione, sia all’esterno Solo il fisco resta lento, in sei casi su dieci l’attesa non della stessa, dove generalmente si svolgono altre è mai inferiore ai 6 anni. Peggiorano invece il settore attività di svago, sociali e culturali, anche se da tali dell’energia (i call center per segnalare guasti sono un comportamenti non consegue una vera e propria ulteriore disservizio e i ritardi per nuovi allacci malattia fisica o psichica. arrivano anche a otto mesi). Giù anche le assicurazioni Spetterà poi al giudice valutare se dal fatto sottoposto (aumenti delle polizze e liquidazioni che non arrivano al suo esame sia derivata una lesione, di contenuto mai) e i servizi postali…Dalla parte dei cittadini, le apprezzabile, di un diritto costituzionalmente protetto associazioni e anche i giudici di pace. ‘Abbiamo fatto ed, in caso positivo, che incidenza abbia avuto sulla scuola riconoscendo il danno esistenziale per lo stress sfera personale dell’individuo». subito da chi ha trascorso la notte in aeroporto, non è 12 sapiente e pervicace sistema di autoorganizzazione. E ciò per i motivi più diversi. C’è, ad esempio, chi ha tanti atti da scritturare in uno studio legale o tanti modelli da compilare in uno studio di commercialista o un campo di fragole da coltivare o un largo strato di accoliti, o di possibili accoliti, pure da coltivare con discorsi sul più o sul meno. Non manca perfino chi ha una squadra di calcio da allenare. C’è, però, chi si accontenta di fare shopping per sé (o, più generosamente, per il proprio padrino), e chi trova giusto portare il proprio cane in giro per le sue esigenze fisiologiche, ma anche per il comune relax. Il tutto durante le ore di servizio, dopo aver timbrato regolarmente, o fatto timbrare, il cartellino. Com’è possibile questo ? E’ possibile con il concorso di varie circostanze. Anzitutto si deve trattare di un posto riguardante mansioni possibilmente generiche (e ogni tanto ce ne sono di quelle ancora non formulate esattamente nel mansionario, di cui non si è mai capita la natura), che comportino la possibilità di una continua mobilità -- magari per consultazioni con la segreteria particolare di chi governa o di uffici siti nel capoluogo --, e non comportino, possibilmente, il contatto con il pubblico, come uno sportello. All’uopo soccorrono missioni, ispezioni e trasferte varie, che sono previste per chi è (regolarmente) in servizio, a differenza di altri istituti, pure previsti dalla legge, e che continuano ad essere mantenuti senza alcun inghippo di controlli, come l’ineffabile “distacco”, che permette di abbandonare legittimamente il servizio per prestare servizi meno impegnativi presso qualche parlamentare o qualche sindacato. Rispetto a queste ultime categorie infatti coloro che sono in servizio e che qualche volta vengono beccati risultano i “martiri”, quelli che si sacrificano per l’idea. Non mancano, però, coloro che hanno vocazione “casalinga” e preferiscono rimanere in ufficio. A vederli non si direbbe : essi si muovono tra le carte con grande serietà, ma difficilmente si sortisce qualche risultato utile dal loro “lavoro”. Sono persone che hanno sviluppato una straordinaria capacità di rinvio dei vari adempimenti, compresi quelli urgenti, che poi vanno a finire in un calderone di appiattimento generale. Per occupare uno di quei posti di cui si parlava prima si fa di tutto, attraverso trasferimenti sapienti attuati per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, come, per esempio, da un posto che riguardi la prestazione di pulizie in un istituto di anziani gestito dal Comune ad un posto di applicato generico in qualche ufficio. Il settore più vessato è quello dei vigili urbani, che ha sempre subìto continue emorragie per trasferimenti in un posto in ufficio a seguito di “patologie” accertate, che non permettono lo svolgimento dei compiti propri del vigile urbano. Il che induce a guardare con vero rispetto il lavoro dei vigili urbani (senza nulla togliere, ovviamente, a quanti altri meritino). Le altre circostanze sono le opportune coperture sul doppio versante politico e burocratico. Sul primo non è difficilmente comprensibile il ruolo giocato dal politico che a conti fatti ha avuto il suo piccolo serbatoio di Fannulloni e persecutori nella pubblica Amministrazione : è ora che si faccia ordine - La stampa ha dato notizia del licenziamento di cinque impiegati da parte della Provincia di Bolzano. Prendendo a caso uno dei quotidiani, si legge : «Impiegati fannulloni licenziati. La Provincia di Bolzano manda a casa cinque dipendenti. BOLZANO. – Impiegati fannulloni licenziati. La Provincia di Bolzano ha deciso di adottare la linea dura nei confronti di cinque dipendenti troppo spesso sorpresi a braccia incrociate. E così sono partite le procedure di licenziamento che hanno raccolto consensi unanimi»”(Sandro Ianni, ne Il Messaggero, 25 agosto 2007). Si parla di consenso unanime espresso da più parti, compresi, guarda caso (e chi l’avrebbe mai detto ?) gli stessi sindacati. Tra i personaggi estranei all’ente interessato citati in tal senso si citano gli assessori al personale della Provincia di Milano, del Comune di Torino e della Regione Veneto. Oltre al caso della Provincia di Bolzano, è stato detto, chissà quanti altri casi ci sono. Particolarmente significativa è stata l’osservazione fatta dall’assessore al personale della Provincia di Milano, secondo il quale il problema è più nella classe dirigente : “ In Italia non è nata una classe di dirigenti di ruolo in questi anni che abbia dimostrato di essere in grado di prendersi la responsabilità di licenziare. A volte bisognerebbe licenziare loro quando si vedono tutte quelle pagelle uguali, in cui tutti hanno gli stessi giudizi”. Parole veramente degne e oneste. Tra i tanti “maestri dell’essere e dell’apparire” sono proprio loro la causa della vita grama di certi enti, essendo interessati più alla loro vita tranquilla che ai molti fastidi di un controllo da vero manager. Ovviamente, non si entra nel merito – né si potrebbe, non conoscendo i fatti – dell’esistenza o meno della giusta causa del licenziamento (che parrebbe non ricorrere, si è sentito dire, per una delle cinque persone : se così è, si augura alla stessa che venga fatta giustizia), tuttavia l’episodio offre lo spunto per qualche annotazione a margine che però, va da sé, non si riferisce affatto alle persone coinvolte nel licenziamento , anche perché, come si è detto, non si conoscono i fatti, e comunque facendo salva l’opera di quanti onestamente collaborano nell’interesse dell’ente, che per fortuna non mancano, ai quali va tutta la stima. C’è da chiedersi : chi sono questi fannulloni ? Ma veramente sono capaci di arrivare a tanto ? La causa non è da ricercarsi in una loro incapacità congenita, anche se non di rado la loro scelta non si basa su seri criteri di selezione ma bensì sulle determinazioni che i politici adottano per parenti, amici e amici degli amici, sicché si finisce per assumere soggetti che sono in possesso di un titolo di studio misteriosamente acquisito, ma non proprio all’altezza dei compiti. Si tratta di gente che in qualche modo potrebbe rendersi utile (anche attraverso un approfondimento, a mano a mano, delle conoscenze professionali), ma che non si rende utile grazie ad un 13 voti con un corrispettivo di tolleranza che, almeno a lui personalmente, non comporta alcun danno. Altri casi inevitabili riguardano altri privilegiati per parentela o altro. Ma oltre al compromesso politico ci può essere quello burocratico nel rapporto tra dirigente e dipendente. Anche qui possono esserci privilegi analoghi, ma con un condizionamento in più per il dirigente rispetto alla posizione di chi governa e che può ricondursi, ad esempio, a complesse fattispecie di ricatti mai pronunciati. Ai dirigenti, tutto sommato, basta vivacchiare con quello che di prestazioni riescono a racimolare. Essi sprizzano capacità manageriale da tutti i pori della loro pelle, entrati, come sono, nel phisique du rol del caso, che prevede devozione verso gli organi elettivi e sapiente compromesso all’interno burocratico. Ha ragione l’assessore del Comune di Milano a dire quello che ha detto a proposito di costoro. Il discorso è analogo, molto spesso, per il generale che dirige tutti, estratto dalle parti più impensate, compresa quella politica, quando si tratti di un candidato al Parlamento trombato o di qualcuno trasmigrato a furor di popolo dal luogo del fallimento. Quando esistono di questa razza, i dirigenti di solito s’intendono bene con i dipendenti fannulloni, in un disegno comune che va a tutto scapito e a possibile disgrazia dell’onesto che tenti in ogni modo di prevenire o reprimere certe situazioni. Accanto all’esistenza dei fannulloni, c’è anche quella, altrettanto triste e similmente non improbabile e non rara, dei persecutori, magari da quelli affiancati, che sembrano nati per infierire impunemente sul malcapitato di turno, facendo luogo al c.d. mobbing. Anche qui le cause possono essere le più diverse, con la caratteristica comune di attecchire nell’animo di persone – di estrazione burocratica, ma anche di governo – prive di scrupolo, che profittano della condizione di debolezza della vittima. Per mobbing si intende, com’è noto, una serie di atti vessatori da parte di chi è in posizione di comando, che con la sua ostilità induce il dipendente ad uno stato di mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro. Si tratta di una vera e propria persecuzione mascherata all’esterno con atti subdoli, mirati a far risultare colpevole la posizione della vittima. Le conseguenze sulla vittima stessa possono essere gravi (stato d’ansia, insonnia, perdita di autostima e perfino depressione) e tali da far effettuare in campo medico diagnosi correlate all’ambiente di lavoro. Tuttavia il mobbing non porta ad una tipizzazione nel codice penale, sicché la Corte di Cassazione ha di recente dato atto che tale figura non costituisce reato. Perché si abbia rilevanza penale occorre che gli atteggiamenti ostili siano compiuti in modo continuato, e comunque tali da inquadrare la fattispecie nella previsione dell’art.572 del codice penale, relativo ai maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione A parte infatti i reati specifici di violenza privata o lesioni personali, individuabili in singoli atti, è difficile dimostrare le vessazioni di carattere psicologico come maltrattamenti sul lavoro, proprio in relazione al carattere subdolo e mascherato del comportamento delinquenziale del superiore. Per i danni subìti, perciò, è possibile solo chiedere il risarcimento in sede civile. L’Italia è l’unico Paese in Europa che non ha previsto specificamente il mobbing, in barba alla delibera della Comunità europea che nel 2000 ha stabilito in tal senso un vincolo per i Paesi membri. Si sa che le denunce penali comportano anni e anni di mortificazione nelle aule giudiziarie e spese onerose a fondo perduto, con l’alea derivante dal garantismo e dalle alchimie legali. Tuttavia è auspicabile, de iure condendo, che l’ordinamento si completi con la previsione del mobbing, per il vantaggio che comunque potrà essere rappresentato da questa previsione come deterrente nei confronti di quanti abbiano questa malefica vocazione. Il concetto di mobbing è stato introdotto dallo studioso svizzero Harold Hege, che ha uno studio legale a Firenze, e che “gira i tribunali della Penisola con un nuovo termine anglosassone, straining…che compare già in due sentenze e 25 cause in corso… ‘A metà strada tra mobbing e stress, lo straining’ spiega Hege ‘si manifesta con il demansionamento, l’isolamento, la dequalificazione. C’è una sola azione attiva, ma le conseguenze sono continuative. Con danni identici, se non addirittura superiori a quelli provocati dal mobbing…’ Il giudice Monica Bertoncini del tribunale di Bergamo…prima in Italia, il 21 aprile 2005 ha condannato per straining una società che aveva impoverito le mansioni di una dipendente non gradita alla nuova gestione e da un giorno all’altro spostata in un ufficio isolato, in fondo a un corridoio, senza computer né telefono e neppure il proprio nome nella rubrica telefonica aziendale…” (Paola Ciccioli, in Panorama, 16 agosto 2007). Protezione degli animali va bene, a anche degli uomini - Particolare impressione ha destato la tragedia dell’agricoltore (Nicola Iacobellis, sessantenne) sbranato da un branco di cani randagi il 16 agosto scorso nella campagna di Adelfia (prov. di Bari). Il fatto che un uomo, non ancora vecchio decrepito, abbia potuto lasciarci la pelle in tal modo ha denotato una particolare ferocia degli animali. Il sindaco, Francesco Nicassio, ha denunciato panico e preoccupazione da parte di chi, incontrandolo per strada, immancabilmente lo ha investito del grave problema. Nemmeno gli agricoltori, è stato detto, hanno il coraggio di avventurarsi per la campagna. La reazione alla vicenda, nel senso di ricorso ai rimedi in mancanza di interventi istituzionali, ha mobilitato la Lega Antivisezione (Lav). Il sindaco, però, diffidato per aver sottovalutato in passato il problema del randagismo, ha fatto presente che non è mancato il suo interessamento, stante la necessità di un piano di intervento da concertarsi tra Forestale, Prefettura, ASL e Regione. Certamente si tratta di prevenire disgrazie come queste escludendo il fai da te, ma le Autorità competenti, che evidentemente hanno spesso sottovalutato, dove più e 14 dove meno, il fenomeno del randagismo, non dovrebbero attendere il verificarsi di queste disgrazie per intervenire. Più logica sarebbe stata – e dovrebbe essere in genere, laddove ce ne sia bisogno -un’anticipazione tempestiva dell’azione della Lav (come sensibilizzazione delle istituzioni) per l’eliminazione a monte del fenomeno stesso, e ciò anche nell’interesse degli stessi animali che infatti, in mancanza, si intristiscono, andando incontro alla fame e al rischio di cadere vittime di qualche abbattimento sommario. Ma – è il caso di dire alle Autorità competenti, se l’associazione si occupa solo degli animali -- anche, e specialmente, nell’interesse degli uomini. alla custodia carceraria, previa richiesta del p.m., con possibilità, entro quindici giorni, del giudizio direttissimo. Tuttavia si auspica, de iure condendo, un quadro normativo più consono alla gravità del reato sotto l’aspetto del dolo, come a giusta ragione ritenuto dal magistrato prima citato, ad integrazione della legge del 2000 (art. 423-bis c.p.). Date a Cesare quel che è di Cesare «ROMA…E’ partita la controffensiva del generale Roberto Speciale, l’ex comandante della Guardia di Finanza rimosso proprio in seguito alla denuncia di aver ricevuto pressioni da Visco per l’avvicendamento di quattro ufficiali che indagarono sul caso Unipol. ‘Il generale Speciale ha dato mandato ai propri legali di querelare per diffamazione e calunnia il ministro dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa …Le gravi accuse sarebbero quelle nella memoria letta in Aula dal ministro e che portava alla luce ‘dubbi e perplessità circa le condotte di alcuni comandi, che apparivano non adeguatamente efficienti nella lotta all’evasione fiscale’, dando quindi una motivazione-paravento che giustificasse le mosse di Visco …Per il generale epurato, invece, Cesa ha parole di elogio…‘è inconcepibile’, conclude Cesa, ‘che fino al giorno prima di rimuoverlo lo abbiano definito un ottimo comandante, poi lo abbiano rimosso offrendogli la promozione alla Corte dei Conti (che ha rifiutato) e, infine, lo abbiano definito un ‘infedele’» (Roberta Catania in Libero, 1° luglio 2007). Successivamente si è avuta notizia dell’esternazione di Romano Prodi a proposito del ruolo di competenza (questa volta senza problemi, come è stato per i problemi etici) della gerarchia ecclesiastica nel settore dell’evasione fiscale. E’ vecchio il problema dell’evasione fiscale, come vecchie sono le perplessità sorte per la mancata sua (soddisfacente) soluzione, e qui non si vuole entrare nel merito, considerato ogni chiarimento di cui si è data ampia notizia nella stampa (su una fattispecie più facilmente conoscibile rispetto all’altra riguardante gli operatori sul campo), ma il Governo (in uno Stato indipendente nel suo ordine), a fronte dell’evasione fiscale non si deve organizzare con i suoi mezzi, legislativi e amministrativi, senza annaspare in esternazioni ? Non entrando, nemmeno qui, nel merito della valutazione dell’efficienza degli operatori (e cioè di “alcuni comandi”), si può dire, con riferimento al principio evangelico «Date a Cesare quel che è di Cesare», che, nel caso che tale «valutazione» sia stata una «motivazione-paravento», una parte istituzionale (Governo) non ha dato ad un’altra parte istituzionale (Guardia di Finanza), pur sempre Cesare, quanto gli spetta in termini di verità. Quei signori degli incendi : più autori di atti dolosi (e magari omicidi) che «piromani» 25 agosto 2007: la Grecia in fiamme, oltre 50 vittime, è emergenza nazionale. Ma incendi si sono avuti dappertutto con conseguenze devastanti per l’ambiente, che ogni anno continua ad essere danneggiato, e si ripropone un vecchio interrogativo: sono soddisfacenti i criteri, se non di giustizia, della stessa legislazione ? Simonetta Sotgiu, magistrato della Cassazione, di cui è presidente di Sezione, osserva che «ci può essere qualche disturbato mentale, ma in genere le persone che appiccano il fuoco lo fanno per interessi precisi. S’è visto che la maggior parte degli incendi sono dolosi». Tuttavia, ella dice, che gli arrestati «sono pochissimi, nel senso che il reato continua ad essere considerato alla stregua di un reato di scarsa entità. Una questione colposa, o qualcosa del genere. Quando ci sono morti, talvolta, si arriva all’accusa di omicidio, ma è difficile che ci si arrivi. Non sempre il pubblico ministero se la sente di spingersi su questa strada perché se il terreno incendiato è solo adiacente a quello in cui avvengono casi mortali non sempre si arriva a questa imputazione…se ci sono morti, non si può più parlare di colpa, si deve parlare di dolo. Cioè, chi appicca il fuoco accetta il pericolo di provocare oltre che la morte della natura, animali e ambiente, anche quello delle persone…Se il legislatore, come per la guida in stato di ebbrezza, volesse tipizzare meglio la fattispecie dicendo che c’è il dolo, sarebbe molto più semplice per il giudice procedere subito all’arresto e alla condanna…» (Mario Coffaro, in Messaggero, 26 agosto 2007). Il fatto che ci sia stata una sola condanna in sette anni dovrebbe essere significativo per il legislatore (coadiuvato, è ovvio, dagli amministratori comunali: costoro commettono un reato di omissione di atti di ufficio quando non fanno il Catasto dei terreni bruciati. Tale Catasto infatti sarebbe strumento di controllo per capire quali interessi perseguono gli incendiari (autori di atti dolosi e non meri piromani). E’ vero che la magistratura ha delle armi a disposizione per una più sostanziale applicazione della legge in vigore. Infatti la detenzione di materiali infiammabili legittima l’arresto in flagranza (o, in mancanza di flagranza, il fermo dell’indiziato), il che autorizza il giudice alla convalida dell’arresto e anche «Da una scuola all’altra di Milano, manda certificati medici da una località a 1.110 chilometri. Ha un secondo mestiere: insegnare per me è un passatempo MILANO --…Passato indenne attraverso due indagini interne che prendevano atto del suo assenteismo e della scarsa voglia di insegnare, è stato trasferito ad altro istituto, dove attualmente esercita, o dovrebbe. I suoi 15 vecchi alunni, che lui ha lasciato nel febbraio 2000, pochi giorni fa hanno sostenuto la maturità, con esiti paragonabili a Caporetto…All’inizio di giugno la sua nuova scuola ha chiesto con urgenza l’invio di un ispettore…Il professor M. comincia a non farsi più vedere. Il primo certificato di malattia è del 26 febbraio. Ne fioccano altri, tutti con la curiosa caratteristica di essere stilati in una località distante 1.110 chilometri da Milano, suo luogo di residenza. I suoi periodi di malattia cominciano sempre di lunedì…Nel 2002-2003 le assenze sono state pari al 72 per cento del suo orario di servizio…i suoi alunni avevano ottimi voti in ogni materia, tranne una, la sua…I pareri degli ispettori però non sono vincolanti. Se l’interessato fa ricorso, e lo fa quasi sempre, si riparte da capo. Nel 2005 la pratica finì a Roma, alla Sezione disciplinare del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, organo anche di tutela sindacale e quindi per sua natura portato a sopire. Per il professor M. si decise di non decidere…”(Marco Imarisio, in Corriere della Sera, 17 luglio 2007) --“I cittadini dovrebbero cominciare tutti a fare la stessa cosa : chiedere il risarcimento del danno all’amministrazione scolastica nei casi analoghi a quello del professor M. (che sono assai numerosi)” (Pietro Ichino, ivi, 16 luglio 2007). Si condivide il pensiero di Pietro Ichino, ma non l’acquiescenza del legislatore che, lasciando la normativa così com’è (ad esempio. circa la composizione e i criteri propri di quel «Consiglio nazionale»), farebbe addossare all’erario le conseguenze di un assenteismo che rimane intoccabile e, intanto, indipendentemente dalla richiesta di risarcimento, addossa all’erario la spesa dello stipendio dato a chi, a quel che risulta, beffa il sistema e i poveri, malcapitati alunni. Bologna del 2 agosto del 1980. Si è trasformata in una corsa contro il tempo del sindaco di Bari Michele Emiliano per bloccare un concerto che invocava la liberazione di Luigi Ciavardini, condannato dalla Cassazione a trent’anni di carcere con l’accusa di essere l’esecutore materiale di quella strage, strage in cui morirono anche sette baresi. Il concerto era previsto per questa sera a Modugno, ma non si farà. Almeno non oggi…» (Samantha Dell’Edera, in Corriere del Mezzogiorno (Puglia) allegato al Corriere della Sera, 3 agosto 2007). «Caso Foster, il Texas ferma la mano del boia NEW YORK – Kennet Foster non morirà. Il boia si è fermato a meno di sei ore dalla sua esecuzione. Ieri mattina il governatore del Texas Rick Perry, accogliendo la raccomandazione del ‘Board of pardons and paroles’, ha deciso di commutarne la pena in ergastolo…Il 31enne afro-americano doveva morire alle 18 (la mezzanotte in Italia) per un crimine che non ha mai commesso : l’uccisione del 25enne studente universitario Michael LaHood jr…durante una rapina a mano armata nell’agosto del ’96. Al momento del delitto Foster si trovava a trenta metri di distanza, al volante dell’auto…Kenneth…era stato condannato, insieme al killer, in base alla controversa ‘law of parties’ o legge delle bande, secondo cui un individuo è responsabile di un crimine commesso da altri, qualora egli abbia agito come complice…» (Alessandra Farkas, in Corriere della Sera, 31 agosto 2007). «Premio a Kagame abolizionista… ROMA. – ‘Nessuno tocchi Kagame, ma perché premiarlo ?’ Arriva in Italia il capo di Stato ruandese Paul Kagame…dalle mani del premier Romano Prodi, dopo un messaggio di Napolitano, riceve il riconoscimento dell’associazione Nessuno Tocchi Caino ‘Abolizionista dell’anno’ per aver cancellato a Kigali la pena di morte lo scorso 25 luglio, diventando così uno dei simboli della campagna italiana per una moratoria internazionale… ‘Perché ? – si chiede in una nota il mensile dei comboniani Nigrizia – E’ una premiazione paradossale che fa il gioco di un regime autoritario’. Il comunicato cita padre Aurelio Boscaini, che ha lavorato a lungo tra i Grandi Laghi : ‘Mi chiedo se conoscete veramente questo assassino che dovrebbe avere sulla coscienza qualche milione di morti…’. ‘E’ sintomatico dell’ignoranza della nostra classe dirigente sulle vicende africane’ aggiunge padre Giulio Albanese, fondatore dell’agenzia Misna…Ieri un corsivo del manifesto notava su Kagame: “Il soffocamento di ogni dissenso non lo promuove a campione dei diritti individuali”. E con il responsabile Esteri Fabio Amato, Rifondazione accenna: “Sarebbe stato meglio un testimonial al di sopra di ogni sospetto”…» (Alessandra Coppola, in Corriere della Sera, 31 agosto 2007). Altre notizie di cronaca «Via chiavi e paghetta al figlio di 61 anni – CATANIA – Usciva di casa senza dire dove andava, e non rispettava gli orari di rientro. Così la madre ha deciso di sequestrargli le chiavi dell’appartamento e gli ha sospeso la paghetta…la madre in questione ha 81 anni ed è pensionata, il figlio ne ha 61, è disoccupato e vive ancora con i genitori. L’anziana, esausta, si è rivolta alla polizia perché l’aiutasse a convincere il figlio a ‘comportarsi bene’. Un agente ha fatto da paciere e ha convinto i due a tornarsene a casa» (Corriere della Sera, 3 agosto 2007). «“In Parlamento ci sono gli amici dei terroristi. Migliaia di persone hanno partecipato a Bologna alla cerimonia per ricordare la strage di 27 anni fa…BOLOGNA – C’è un duro j’accuse di Paolo Bolognesi, l’uomo che rappresenta i familiari delle vittime : “All’interno del Parlamento ci sono amici dei terroristi che hanno grandi e potenti mezzi”…» (Vittorio Monti, in Corriere della Sera, 3 agosto 2007). «Concerto per il terrorista, Emiliano impone il suo no – BARI – Doveva essere il giorno dedicato al ricordo delle vittime della strage alla stazione di 16