Anno I - n. 4 – luglio - agosto 2007 –
Distribuzione gratuita
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TERZO MILLENNIO
OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE
Corriere bimestrale
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Non si dica quella solita frase poco seria: la politica è una cosa "brutta"! No:
l'impegno politico, è un impegno di umanità e di santità: è un impegno che
deve poter convogliare verso di sé gli sforzi di una vita tutta tessuta di preghiera e
meditazione,
di
prudenza,
di
fortezza,
di
giustizia
e
di
carità.
Giorgio La Pira
in Voglio crescere – http://img.frasicel
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-
Giorgio La Pira a Firenze
davanti a Palazzo Vecchio
-
Spigolature di legislazione e giurisprudenza
……………………………….…… pagg. 2 ss.
Il difensore civico: colui che fa da tramite
……………………………………. pagg. 5 ss.
Recensione dell’opera di Mario Signore «Lo
sguardo della responsabilità» ….…… pag. 5
La
pubblica
Amministrazione
come
strumento di solidarietà sociale: ricordo a
trenta anni dalla morte di Giorgio La Pira
…………………………………..... pagg. 8 ss.
Un doppio binario per la percorrenza dal
Sud al Nord della nuova «questione
meridionale» ……………….... pagg. 11s.
Note di cronaca varia e costume
………………………………..…. pagg. 12 ss.
(tra l’altro: Fannulloni e persecutori nella
pubblica Amministrazione: è ora che si
faccia ordine ……………………... pagg.13 s.
Protezione degli animali va bene, ma anche
degli uomini ………….. pagg.14 s.
Quei signori degli incendi: più autori di atti
dolosi (e magari omicidi) che «piromani»
…………………………...……...…… pag. 15
Dilaga il disservizio nei vari settori pubblici
privati: anche il giudice di pace risarcisce il
danno per il disagio ……………… pag. 12 s.
Per gli atti legislativi e giurisdizionali si esclude la completezza della loro indicazione,
trattandosi di selezione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita.
Direttore editoriale, redazione: Gr. Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore
responsabile: Dott. Salvatore Resta – giornalista pubblicista – Redazione: Via Belotto, 15/A Nardò (Lecce) - E-mail : [email protected]
Iscrizione al n. 961 del registro della Stampa del Tribunale di Lecce in data 19 marzo 2007
OSSERVATORIO GIURIDICO
Spigolature
di
giurisprudenza
legislazione
Diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di
Paesi Terzi. – Il d.lgs. 8 gennaio 2007, n.5, apporta
modifiche al d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, e succ. mod.,
riguardante la disciplina dell’immigrazione: è possibile
limitare il diritto al ricongiungimento familiare per
ragioni di sicurezza interna e ordine pubblico, e si
determinano le condizioni materiali per l’esercizio di
tale diritto, prevedendone più favorevoli per lo status di
rifugiati. Il decreto è stato emesso in applicazione della
direttiva 2003/83/CE del 22 settembre 203 del
Consiglio e reca ulteriori modifiche allo stesso d.lgs.
mirate ad incoraggiare l’integrazione nel territorio dei
familiari ricongiunti.
e
di Giuseppe Mario Potenza 1
Legislazione
Istituzione di una Commissione di inchiesta per il
ciclo dei rifiuti. -- La legge 20 ottobre 2006, n.271,
istituisce, ai sensi dell’art. 82 della Costituzione, una
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività illecite connesse, con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e
con l’obbligo di riferire, almeno annualmente, al
Parlamento. La Commissione, la cui durata corrisponde
alla XV legislatura, ha il compito di indagare sul ciclo
dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono e sul
ruolo svolto dalla criminalità organizzata, specie da
quella di stampo mafioso o similare, nonché di
verificare l’attuazione delle norme vigenti, le eventuali
inadempienze da parte di soggetti pubblici e privati, e i
comportamenti della p. A. centrale e periferica.
Istituzione di una Commissione di inchiesta sulla
criminalità organizzata. – La legge 27 ottobre 2006,
n.277, istituisce, ai sensi dell’art.82 della Costituzione,
una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
criminalità organizzata di tipo mafioso o similare,
anche se di matrice straniera, con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria e con
l’obbligo di riferire, almeno annualmente, al
Parlamento. La Commissione, la cui durata corrisponde
a quella della XV legislatura, ha il compito di fare le
indagini necessarie sulle varie attività illecite
(sfruttamento dei flussi migratori, interferenza negli
appalti di opere pubbliche, e così via), di verificare lo
stato di attuazione delle leggi e degli indirizzi del
Parlamento, e di formulare proposte di legge e di
provvedimenti amministrativi per coordinare l’azione
dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
Disciplina degli esami di Stato e del raccordo tra
scuola e università. – La legge 11 gennaio 2007, n.1,
modificando la legge 10 dicembre 1997, n.425,
riformula la disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Tra l’altro, è introdotto l’obbligo per i candidati del
saldo dei debiti formativi, nuove norme riguardano
l’ammissione anticipata di un anno per merito e
l’ammissione dei candidati esterni e di quelli non
appartenenti all’U.E. La commissione d’esame è
ridotta a sei membri al massimo e ne sono modificati i
criteri di nomina. Inoltre la legge delega il Governo ad
adottare uno più decreti legislativi mirati a potenziare il
raccordo tra scuola e istituzioni universitarie e di alta
formazione e ad incentivare l’eccellenza degli studenti
a seguito dei percorsi di istruzione.
Disposizioni correttive e integrative in materia di
lavori, servizi e forniture pubbliche. – Il d.lgs. 26
gennaio 2007, n.6, reca disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
(vedi questo d.lgs. in TERZO MILLENNIO, n.1/2007,
pag.7). Tra l’altro, il d.lgs. differisce al 1° agosto 2007
l’entrata in vigore di alcuni istituti introdotti dal codice,
prevedendo una disciplina transitoria per le procedure –
relative agli istituti previsti dall’art.1 -- avviate tra la
data di entrata in vigore del Codice e il 31 luglio 2007;
disciplina in modo più articolato il coordinamento della
vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione;
introduce un termine per la pubblicazione dei bandi di
gara nella G.U. in relazione ai contratti c.d. sopra
soglia; coordina il regime di pubblicità previsto per i
contratti c.d. sotto soglia con le disposizioni riguardanti
quelli sopra soglia; sostituisce l’intesa attualmente
prevista con l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici con la mera consultazione della stessa nella
definizione delle modalità per l’emanazione del decreto
del Ministro delle infrastrutture in materia di criteri,
modalità e procedure per la verifica delle fatture e dei
certificati dei lavori pubblici utilizzati per il rilascio
delle attestazioni SOA; prevede, infine, la clausola di
invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Disposizioni correttive in materia ambientale. – Il
d.lgs. 8 novembre 2006, n.284, introduce disposizioni
correttive e integrative dell’art. 1 del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) (vedi questo
d.lgs. in TERZO MILLENNIO, n.2/2007, pag.5) , e dei
relativi decreti attuativi, e ciò nel rispetto dei princìpi e
della normativa comunitaria, nonché delle decisioni
della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007). – La legge 27 dicembre 2006,
n.296, fa parte della manovra di finanza pubblica per il
2007, insieme con il d.l. n.262/2006, che reca norme di
contrasto all’evasione fiscale, e con la legge-delega per
il riordino della tassazione delle rendite finanziarie.
Tale manovra presenta un importo lordo per il 2007 di
Euro 39,2 miliardi, per il 2008 di Euro 44,2 miliardi e
per il 2009 di Euro 48,3 miliardi.
Giurisprudenza: CORTE COSTITUZIONALE
1
Già segretario generale della Provincia di
Alessandria, autore di pubblicazioni in materia
amministrativa e penale, conferenziere.
Competenza regionale nel settore energetico.-- La
Corte Costituzionale, con sentenza 28 giugno 2006,
2
n.248, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 28, commi 1, 3 ,4 e 5 della legge
della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 -- che
consente alle amministrazioni locali di disciplinare in
forma esclusiva il servizio di distribuzione energetica
mediante contratto di servizio, con conseguente lesione
del principio generale espresso dalla legge 23 agosto
2004, n. 239, recante riordino del settore energetico,
per cui l’attività distributiva dell’energia è attribuita in
concessione, previa intesa con la Conferenza
unificata --, nonché dell’art. 29 di detta legge regionale,
che consente alla Regione di incidere sul regime delle
concessioni statali di distribuzione di energia già
rilasciate. La Corte, invece, ha osservato che regioni
ed enti locali possono valutare eventuali segnalazioni e
reclami dei consumatori, delle imprese o delle parti
sociali, come previsto dall’art. 33 della stessa legge
regionale.
Analogamente, la Suprema Corte, Sez. I civile, con
sentenza 24 febbraio 2006, n. 4252, ha ritenuto in
ipotesi di processo a cui sia interessata, da una parte, la
Provincia, come soggetto irrogatore di un
provvedimento sanzionatorio, e, dall’altra, un privato
quale destinatario dello stesso.
Legittimazione attiva all’azione popolare. – La Corte
di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza 24 febbraio
2006, n. 4254, ha ritenuto che la considerazione che
per regola generale le amministrazioni statali stanno in
giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato
in persona del Ministro competente, non esclude che in
determinate ipotesi la legittimazione processuale sia
attribuita per legge ad autorità periferiche, come nel
caso della previsione ex art. 70, comma 2, del t. u. enti
locali, nel senso che il prefetto (e non altra autorità
dello Stato) è il soggetto legittimato a proporre l’azione
popolare.
Illegittimità del limite all’acquisto di immobili per le
amministrazioni o enti pubblici strumentali o
dipendenti dalle regioni o dagli enti locali. – La Corte
Costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n.89, ha
dichiarato
l’illegittimità
costituzionale
delle
disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n.266
(legge finanziaria 2006), in particolare l’art. 1, comma
23, nella misura in cui le limitazioni all’acquisto di
immobili colpiscono le amministrazioni o gli enti
pubblici strumentali o dipendenti dalle regioni e dagli
enti locali (come scuole ed ASL), di cui le autonomie
territoriali si avvalgono per l’esercizio delle funzioni
loro attribuite dalla Costituzione. Il limite in parola
coincideva con l’importo non superiore alla spesa
media sostenuta per l’acquisto di immobili nel triennio
precedente. Il giudizio era stato sollevato in via
principale avverso lo Stato dalle Regioni Toscana,
Veneto, Valle d’Aosta, Sicilia, Trentino-Alto Adige,
Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia e dalle
Province Autonome di Trento e Bolzano per lesione
dell’autonomia finanziaria di spesa ai sensi dell’art.
119 della Costituzione. Infatti l’esclusione parziale dal
limite in parola degli acquisti relativi ad immobili con
speciale destinazione (ospedali, ospizi, scuole ed asili)
non è valso a garantire l’autonomia degli enti, che per
sua natura riguarda tutti gli acquisti.
Incompatibilità e ineleggibilità del sindaco. -- La
Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza 16
luglio 2006, n. 15104, ha ritenuto che la nozione di
“capitale maggioritario” in società per azioni contenuta
nell’art. 60, comma 1, n. 10, del t.u. degli enti locali,
non è assimilabile a quella di “influenza dominante”
(per il caso che di questa si parli per quanti detengano
anche solo un capitale di maggioranza relativa, ma tale
da assicurare loro detta “influenza”) al fine di
individuare i limiti della causa di ineleggibilità ivi
disciplinata, e ciò neppure sul piano sistematico perché
altrimenti si renderebbe evanescente il discrimine tra la
“causa di ineleggibilità” e quella di “incompatibilità”.
CONSIGLIO DI STATO
Rimborsabilità delle spese legali sostenute per ragioni
di servizio. – Il T.A.R. Piemonte-Torino aveva respinto
il ricorso proposto da un dipendente pubblico che,
assolto nel giudizio penale instauratosi per ragioni
riconducibili al servizio, si era visto negare il rimborso
delle spese legali sostenute.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 12 febbraio
207, n.552, ha respinto l’appello, confermando la
decisione di primo grado. Infatti l’art. 67 del d.P.R.
n.268 del 1987 (che richiama i criteri procedurali
previsti dall’art. 44 del r.d. n. 1611 del 1933,
riguardante l’assunzione a carico dello Stato della
difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di
servizio), prevede la valutazione che l’ente locale, con
riferimento all’assenza di un conflitto di interessi,
compie in merito alla scelta di far assistere il
dipendente da un legale di comune gradimento. Tale
norma, di conseguenza, non può essere il fondamento
di una pretesa del dipendente stesso ad ottenere il
rimborso delle spese legali a seguito di una scelta
autonoma e personale del difensore.
CORTE DI CASSAZIONE
Configurazione della pendenza di una lite come causa
di incompatibilità. – La Corte di Cassazione, Sez. I
civile, con sentenza 24 febbraio 2006, n. 4250, ha
stabilito che la pendenza del ricorso straordinario al
Capo dello Stato rientra tra le cause di incompatibilità
di cui all’art.63, comma 4, del d.lgs n. 267/2000 (testo
unico degli enti locali), la cui ratio infatti è quella di
eliminare situazioni di conflitto di interesse
nell’amministrazione della cosa pubblica, che si
configura nella contrapposizione tra le parti
nell’ambito di un
procedimento, civile o
amministrativo, instaurato per la soluzione della
relativa controversia.
Approvazione dopo il 30 novembre dell’assestamento
al bilancio di previsione. – Il T.A.R. Puglia-Lecce, in
3
accoglimento del ricorso proposto da un consigliere
provinciale, aveva annullato le deliberazioni adottate
per l’assestamento al bilancio dopo il 30 novembre.
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 19 febbraio
2007, n. 826, accogliendo l’appello, ha riformato la
decisione di primo grado per difetto di legittimazione a
ricorrere. Infatti l’inosservanza del termine di cui
all’art. 175, comma 3, del d.lgs. n.267 del 2000
(t.u.e.l.) può portare allo scioglimento dell’organo solo
sul presupposto di una constatazione dell’organo
competente dell’impossibilità o non volontà del
consiglio di adozione del provvedimento. Perciò il
ritardo di qualche giorno di tale adempimento non
comporta un apprezzabile pregiudizio in capo al
consigliere, neppure sotto il profilo del danno alla sua
immagine per l’appartenenza ad un organo che non
osserva le leggi.
- Con decisione 11 luglio 2006, n. 256, della II Sez.
Centrale, la Corte dei conti, a seguito di appello da
parte del Procuratore regionale, ha accertato la
responsabilità per danno patrimoniale derivante all’ente
locale dalle mancate entrate, in quanto distinta da
quella derivante dalla lesione all’immagine dell’ente
cui fa esplicito riferimento l’accordo transattivo
intercorso tra la persona appellata e il Comune, essendo
fuori discussione il rapporto di causalità e la prova del
danno erariale.
Nella fattispecie una docente si era appropriata di
buoni pasto e somme di danaro dei propri alunni e in
prima istanza era stata assolta dalla responsabilità per
danno patrimoniale in relazione all’accordo intercorso
con il Comune, in virtù del quale la somma versata allo
stesso a titolo transattivo era stata considerata come
risarcimento del danno complessivo.
Responsabilità dei direttore dei lavori per colpa
grave. – Con decisione 20 luglio 2006, n. 270, della
Sez. II Centrale, la Corte dei conti ha accertato in
appello, a conferma della decisione di primo grado, la
responsabilità del direttore dei lavori per sua grave
negligenza in concomitanza di atto doloso
dell’appaltatore causativo di analogo danno all’ente,
respingendo l’eccezione della prescrizione, stante
l’avvenuto occultamento doloso del danno da parte
dell’appaltatore stesso.
Nella fattispecie il direttore dei lavori aveva omesso di
tenere il libretto delle misure, consentendo
all’appaltatore di redigere una falsa contabilità delle
opere
eseguite,
con
conseguente
indebito
arricchimento. A nulla infatti è valsa la sua eccezione
di essere stato vittima dei raggiri dell’appaltatore,
stante l’omissione da parte sua dei doverosi controlli,
configurandosi così un concorso improprio tra una
condotta dolosa dell’appaltatore e una condotta colposa
del direttore dei lavori.
TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI
Presupposti di scioglimento del consiglio comunale e
provinciale per infiltrazioni mafiose.-- Con decisione
2 agosto 2006, n. 7783, il T.A.R. Campania-Napoli, ha
ritenuto rilevante, ai fini dell’esercizio del potere
prefettizio, l’apprezzamento del complesso delle
vicende amministrative e la loro idoneità a denotare un
rischio di infiltrazione mafiosa reale e concreto, e non
la valutazione di episodi della vita amministrativa
considerati singolarmente, che potrebbero non apparire
significativi per tale rischio, ai sensi dell’art. 15-bis
della legge n. 55 del 1990.
Nella fattispecie era stato proposto ricorso (perciò
respinto) da alcuni consiglieri comunali per
l’annullamento del provvedimento prefettizio di
scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose.
CORTE DEI CONTI
Obbligo di trasmissione del certificato di fine lavori
all’ente finanziatore. -- Con decisione 1° settembre
2006, n. 401, della Sez. III Centrale, la Corte dei conti
ha accertato la responsabilità per mancata trasmissione
alla Regione – ai fini dell’accreditamento dei fondi -della delibera con la quale erano stati riconosciuti
alcuni debiti fuori bilancio, disattendendo quanto
ritenuto dal giudice contabile di primo grado, e cioè nel
senso dell’esonero da tale adempimento del
responsabile del procedimento.
Nella fattispecie il convenuto, oltre a responsabile del
procedimento, era anche a capo dell’ufficio tecnico, e a
carico dello stesso è stata riconosciuta la colpa grave
per non aver completato l’iter procedimentale,
dimostrando grave disinteresse nell’espletamento delle
proprie funzioni.
Configurabilità
del
danno
all’immagine
indipendentemente
dall’esistenza
del
danno
patrimoniale. – Con decisione 4 luglio 2006, n. 254,
della Sez. II Centrale, la Corte dei conti ha ritenuto
risarcibile
il
danno
all’immagine
dell’ente
indipendentemente dal verificarsi del danno
patrimoniale diretto, considerando tale danno
all’immagine come “danno evento” e non come “danno
conseguenza”.
Nella fattispecie due dipendenti dell’ufficio tecnico di
una Circoscrizione del Comune (geometra addetto alla
contabilizzazione dei lavori e dirigente) sono stati
assolti dalla richiesta di condanna per danno
patrimoniale da tangente, ma la Corte ha condannato
gli stessi al pagamento di una somma riguardante il
danno all’immagine del Comune, come danno in re
ipsa.
Il difensore civico: colui che fa da tramite
di Vittorio Galatro2
Configurabilità del danno erariale anche in caso di
avvenuto risarcimento per solo danno all’immagine.
2
Difensore civico del Comune di Nocera Inferiore,
autore di pubblicazioni in materia. Si riporta qui di
4
Da qualche decennio si va affermando in Italia, una
particolare figura di garante che si prefigge lo scopo di
aiutare ed assistere la gente nei suoi rapporti con la
pubblica Amministrazione. Si tratta del difensore
civico (ombudsman). Non è facile parlare dell’istituto
del difensore civico (1), e nemmeno da parte di chi ne
svolge le funzioni, per il semplice fatto che, trattandosi
di un’espressione di democrazia, essa nasce, si
sviluppa e si evolve attraverso disposizioni normative,
concepite nelle aule parlamentari e consiliari, e molto
spesso frutto di compromessi o di interessi politici di
parte. La stessa elezione del difensore civico presenta
aspetti problematici non indifferenti. Sulla base di
determinati requisiti di professionalità il difensore
civico è eletto dal consiglio dell’ente interessato
(regione, provincia, comune) con la maggioranza
qualificata dei tue terzi (almeno nelle prime votazioni):
la scelta non è di parte, ma va condivisa dalla
maggioranza e dall’opposizione, possibilmente nella
sua pienezza. In tal senso nessuno – sul piano politico
della maggioranza, sia all’interno che all’esterno – può
avanzare pretese di “riserva” di una figura che, come
questa, è destinata a rappresentare l’intero consiglio
dell’ente. Tutto questo, nell’interesse della gente
costretta a subire, purtroppo, piccoli o grandi disagi
quotidiani per uffici e servizi che lasciano a desiderare.
Il difensore civico non può essere oggetto di
lottizzazione, in balìa dei partiti politici : purtroppo si
nota che la figura spesso è istituita in presenza di umori
politici favorevoli e quindi in circostanze di fortuna. A
scapito di questa istituzione super partes gioca una
politica estremamente conflittuale, che rallenta il passo
della nostra società civile verso più ambite mete di
democrazia avanzata (2). In questo contesto tante
amministrazioni non istituiscono il difensore civico per
“inconfessabili motivi”, o più semplicemente per non
essere “controllate” o “disturbate”. Senza sapere che il
difensore civico è l’amico di tutti: è vicino ai cittadini,
ma è vicino anche alle istituzioni. In sostanza, è una
garanzia per tutti. Egli interviene nei casi di abusi,
omissioni o ritardi, ovvero in tutti i casi di mala
amministrazione, per tutelare la persona e il cittadino
(Art.11 del d.lgs. n.267/200, t.u. enti locali) per dare,
come si suol dire, voce a chi non ha voce. Ma egli
tutela e garantisce anche la pubblica Amministrazione.
Infatti, ombudsman significa colui che fa da tramite, fra
cittadini e p. A.; egli ha, sostanzialmente, un funzione
di mediatore (médiateur, come lo chiamano nei paesi
francofoni); dove per mediazione non si intende la
svendita, il compromesso, il do ut des, ma una funzione
alta e nobile per trovare la soluzione più consona, più
giusta, più equa nel rispetto del diritto di tutti. Se ci è
consentito un esempio di logica filosofica, la funzione
dell’ombudsman è la ricerca del giusto sillogismo
(sicuramente non teoretico), ovvero di una terza e
definitiva verità, che scaturisce dal confronto di due
proposizioni, due tesi, due verità. Si riconoscono varie
funzioni in capo al difensore civico. Però ci sia
consentito fare una precisazione: le attività del
difensore civico, sulla base di certi principi di carattere
generale che si ritrovano nella tradizione internazionale
dell’istituto e nelle poche leggi che disciplinano la
materia, sono, in buona parte, frutto dell’iniziativa e,
possiamo dire, dell’inventiva degli ombudsman. E
forse è giusto che sia così, per un’attività che deve
venire incontro ai problemi della gente dove si
superano tutti i formalismi e le pastoie burocratiche.
Per questo si parla di funzioni di fatto e funzioni di
diritto, e le funzioni di fatto superano di gran lunga
quelle di diritto. Le più importanti funzioni del
difensore civico possono essere così individuate:
1) funzione di stimolo e propositiva;
2) funzione consultiva;
3) funzione di mediazione;
4) funzione di garanzia;
5) funzione di controllo.
Funzione di stimolo e propositiva
Nella sua attività l’ombudsman deve essere mosso da
un impegno civico, da una vocazione sociale, sensibile
alle istanze ed ai problemi di tutti i cittadini o,
diversamente, la sua figura scade nella ordinaria
routine burocratica e diventa superflua , addirittura
inutile. Per questo non può non essere attento ai
problemi della società al fine di dare ai responsabili
della amministrazione elementi importanti, e non
eludibili, per una giusta ponderazione degli interessi e
delle esigenze delle parti in causa, nella corretta ed
equa dialettica di un giusto procedimento
amministrativo, non solo immune da vizi di legittimità,
ma soddisfacente anche nel merito di una efficiente ed
efficace azione amministrativa. Per questo egli deve
utilizzare validi strumenti di persuasione e di influenza
nei confronti degli organi politici e burocratici
dell’ente.
In sede preventiva (formazione degli
strumenti programmatici) e nel corso della gestione
può intervenire per rappresentare all’amministrazione,
nelle forme più appropriate, i bisogni e gli interessi
ritenuti meritevoli di considerazione e di tutela. Questa
attività può espletarsi anche per rimuovere atti o
iniziative ritenuti pregiudizievoli e dannosi attraverso il
suggerimento di rimedi in autotutela. Tale azione di
stimolo e propositiva aiuta l’amministrazione e i
cittadini, facilitando i rapporti ed evitando costi e
perdite di tempo derivanti da possibile contenzioso,
lungo e costoso.
Funzione consultiva
Amministratori e funzionari che sappiano apprezzare la
collaborazione del difensore civico potranno trovare in
lui aiuto e conforto per la soluzione di tanti problemi di
vita amministrativa. Non è infrequente il caso che il
difensore civico venga interpellato, anche con la
richiesta di pareri, sia pure non vincolanti per
seguito un breve commento all’articolo formulato, a
richiesta di questa redazione, al Dott. Raffaele de
Dominicis, vice procuratore generale della Corte dei
conti (n.d.r.).
5
l’amministrazione. In molti casi ricorrono al difensore
civico anche i consiglieri di minoranza. Questi ultimi,
dopo l’abolizione del comitato regionale di controllo,
non sanno a chi rivolgersi per esporre, in sede
qualificata, il loro punto di vista in ordine all’adozione
di determinati provvedimenti, per avere i dovuti
riscontri, particolarmente per quanto attiene la legalità.
Il difensore civico supplisce a questa carenza. Egli
ascolta, valuta, discute, dà il proprio parere, il proprio
contributo, sempre in un clima sereno e tecnico, nel
suo ruolo super partes, e con quella particolare visione
sociale che deve caratterizzare la sua attività.
Funzione di controllo
Con la revisione delle norme costituzionali e di quelle
sul controllo preventivo di legittimità sugli atti delle
regioni e degli enti locali, si vanno sviluppando diverse
forme di controllo più elastiche, più soft, che facilitino
l’azione amministrativa. Anche se molti ritengono che
gli organi di controllo per la regione e gli enti locali
non andavano aboliti del tutto, ma riformati ed
aggiornati alla nuove esigenze. La problematica
generale sui controlli non interessa la nostra
trattazione, per cui riprendiamo il nostro discorso. Fra
le nuove forme di controllo possiamo comprendere
certe attività del difensore civico, anche se non si tratta
di controllo vero e proprio, cioè simile a quello degli
organi di controllo che si concludeva con: rinvio per
riesame, approvazione, annullamento. Per questo il
controllo del difensore civico viene definito atecnico.
Infatti, tale controllo si conclude con richieste, inviti,
raccomandazioni, ecc., senza alcun potere coercitivo. A
tal riguardo l’art. 11 t.u.e.l., fra l’altro, prevede, come
abbiamo già visto, che il difensore civico ha compiti di
garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della
pubblica Amministrazione, e può segnalare, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e
i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei
cittadini. L’art. 127 t.u.e.l. prevede il cosiddetto
controllo eventuale, limitato a pochi, particolari atti.
Nei casi previsti dalla norma citata, il difensore civico
può invitare l’Amministrazione ad eliminare i vizi
riscontrati nell’atto. L’Amministrazione può adeguarsi
alla richiesta oppure confermare l’atto, malgrado le
osservazioni del difensore civico, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
il consiglio. A norma dell’art. 136 t.u.e.l. è attribuito al
difensore civico regionale il controllo sostitutivo. Egli
ha facoltà di intervenire, mediante la nomina di
apposito commissario ad acta, in tutti i casi in cui
comuni, province, città metropolitane, comunità
montane, comunità isolane e unioni di comuni non
compiano atti considerati obbligatori per legge. Sono
state sollevate perplessità circa la vigenza del predetto
art. 136 t.u.e.l., dopo l’abolizione del co.re.co. e il
nuovo assetto istituzionale venuto fuori con la legge
costituzionale n.3/2001. Senza affrontare in profondità
e compiutamente il problema, per brevità di
esposizione, possiamo affermare che le indicate
perplessità possono essere agevolmente superate alla
luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 6292, IV
Sez., in data 18/12/2001.
Funzione di mediazione
Molto spesso nei rapporti con la burocrazia si avverte
un clima surreale ed angoscioso. In questo campo c’è
davvero molto da fare: il difensore civico si deve
impegnare per approfondire gli aspetti tecnico-giuridici
delle varie questioni all’esame della p.A. e deve,
inoltre, attraverso le sue “doti” di comunicatore, saper
ascoltare e saper esporre il problema e le connesse
esigenze della parte assistita, senza trascurare, per una
buona ed efficace missione, gli aspetti sociologici e
psicologici del problema. Nell’ambito dello jus
condito, il difensore civico può individuare
interpretazioni più elastiche o comunque diverse da
quelle adottate dall’amministrazione; interpretazioni
che servano a dare alle norme un significato equo, in
linea con il dettato costituzionale che garantisce la
piena tutela dei diritti umani. E’ un compito arduo ed
impegnativo, ma anche di grande soddisfazione: è
bello vedere sorridere la gente, contenta di aver risolto
un vecchio o nuovo problema con la p.A., quando le
porte sembravano chiuse.
Funzione di garanzia
Il già citato art. 11 del t.u.e.l. e tante altre norme di
statuti e regolamenti attribuiscono al difensore civico
compiti di garanzia dell’imparzialità e del buon
andamento della pubblica Amministrazione, con
particolare riguardo nei confronti dell’utenza, del
cittadino, della persona umana. Si tratta di principi e
valori costituzionali (art. 97 Cost.) imprescindibili che
devono rientrare nella realtà della prassi quotidiana di
una p.A. veramente moderna e funzionale. Sta alla
capacità del difensore civico segnalare ed evidenziare i
vizi degli atti e del procedimento, nelle forme e nei
modi più appropriati, senza toccare le suscettibilità
personali, bensì rappresentando in maniera efficace la
questione, in modo da rendere chiara l’esistenza di
irregolarità e di qualsiasi altra situazione di mala
amministrazione; paventando le conseguenze negative
per l’amministrazione e il funzionario (in caso di
mancati provvedimenti correttivi) e di successivo
contenzioso; palesando anche l’ingiusto trattamento
alla parte interessata. Questa attività attenta e paziente
potrà indurre i destinatari a correggere i loro atti e la
loro condotta, senza coercizioni, ma con la forza degli
argomenti, della ragione, del diritto.
Diffusione dell’istituto
La figura dell’ombudsman, com’è noto, è di origine
svedese. Però non mancano precedenti in altri ambienti
ed in altre culture. Il mondo latino, con tutte le dovute
differenze e peculiarità, vanta due esempi molto
importanti: quello del tribunus plebis e del defensor
civitatis. L’ombudsman è, ormai, presente in tutto il
mondo; è presente nei paesi dell’ex blocco sovietico, in
particolare Russia, Polonia e Ungheria. Ed anche in
zone ancora tormentate, come i paesi balcanici. La
6
figura è variamente denominata, a seconda dei paesi in
cui è presente, a parte il termine ombudsman in
Scandinavia ed anche altri paesi, possiamo segnalare:
médiateur in Francia e paesi francofoni; parlamentary
commissioner in Gran Bretagna; defensor del pueblo
nei paesi ispano-americani; provedor de justiza in
Portogallo. All’estero prevalgono le figure di difensore
civico a carattere nazionale o di tipo regionale, In
Italia, invece, abbiamo difensori civici regionali,
provinciali e comunali. Quasi tutte le regioni hanno un
difensore civico, mentre le carenze sono maggiori in
province e comuni. In ogni caso, i difensori civici
comunali sono già un rilevante numero e tendono ad
associarsi per fare un discorso comune, sia sul piano
scientifico sia sul piano logistico e organizzativo.
Un’importante associazione è costituita dall’ANDCI
(Associazione Nazionale Difensori Civici Italiani). Vi
sono varie associazioni a carattere internazionale, fra
cui l’E.O.I. (Europaisches Ombusdmann Institut) con
sede a Innsbruck (Austria) e l’I.O.I. ( International
Ombudsman Institute) con sede presso la facoltà di
giurisprudenza di Edmonton (Canada). In Italia manca
il difensore civico nazionale e se ne auspica
l’istituzione. Però, a questo riguardo, bisogna precisare
che sarebbe opportuna, prima di tutto, l’emanazione di
una legge a carattere generale, che disciplini le
funzioni dell’istituto, a tutti i livelli, per una difesa
civica, completa e coordinata, senza sovrapposizioni o
duplicazioni. Ma occorre, soprattutto, una maturazione
culturale e sociale che, purtroppo, ancora manca: la
società civile, pur dovendosi organizzare e sviluppare
con l’apporto dei partiti (art. 49 Cost.), per certi fatti
istituzionali e super partes, si deve affrancare dalla
“politica” e guardare a quella democrazia, ancora
scritta, in buona parte, solo sulla carta, che vuole il
Popolo “veramente” sovrano.
---------------------
figura del difensore civico. L’Autore ha saputo toccare
i punti più interessanti della funzione di difesa civica
che, al di là dei vantaggi attuali, che pure si
riscontrano, potrebbe dare, in un contesto
maggiormente avanzato e consapevole, migliori e più
importanti risultati, per il bene della collettività. E’
necessaria una riflessione ed una maturazione di tutti ,
con particolare riferimento a chi detiene il potere
politico, che deve saper fare un passo indietro per dare
la necessaria autonomia e possibilità operativa a tutti
coloro che, compreso il difensore civico, svolgono,
disinteressatamente, una meritoria funzione sociale
super partes.
Roma, 2 luglio 2007
Raffaele de Dominicis»
----------------------Ringraziamo l’Autore dell’articolo e il Dott. De
Dominicis -- il cui parere è significativo come quello
dato da chi non è parte in causa e appartiene ad un
Organo che svolge funzioni di primaria importanza per
il Paese -- per il contributo dato a favore di questa
figura istituzionale, prevista dall’art.11 del testo unico
degli enti locali sopra citato, ma, nonostante ogni
vantaggio che offre, effettivamente istituita, come
osservato dal Prof. Galatro, “ in presenza di umori
politici favorevoli e in circostanze di fortuna”.
Facendo salvi tutti i casi di regolare nomina,
svincolata da quei condizionamenti che frenano la
crescita della democrazia, si potrebbe parlare allora di
una figura possibilmente da evitare o da imbastardire.
L’imbastardimento è dato dal curioso fenomeno del
difensore civico di parte di Roma e di Napoli. La logica
della lottizzazione non può che produrre mostri, come
è stato per lo sdoppiamento della figura, ampiamente
stigmatizzato dalla stampa. A Roma, circa quattro anni
fa suscitò clamore (e una denuncia alla magistratura
da parte del Codacons) un accordo in consiglio
comunale tra destra e sinistra, che portò alla nomina
di un difensore civico ulivista e di un vicedifensore
civico gradito alla Casa delle Libertà. Analogamente a
Napoli si nominò un difensore civico di sinistra e un
vice di destra. L’obbligatorietà dell’istituzione di
questa figura, che pure risulta dalla normativa in
vigore, è recepita all’italiana dagli organi elettivi e,
quel che più è triste, dalle Autorità statali (i prefetti,
dopo aver fatto la loro brava diffida, cadono nel sonno
dei giusti ). Una lezione di democrazia, a tal proposito,
viene data dai Paesi dell’America latina, noti come
Paesi meno progrediti rispetto ai nostri, dove la figura
del difensore civico è veramente obbligatoria, e, al
contempo, riceve la generale considerazione che merita
(n.d.r.).
(1) Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite, Ed. Einaudi,
Torino, 2007.
(2) Vittorio Galatro, Il Difensore civico, Ed. Simone
Esselibri , Napoli, 2007.
----------------------«Sono lieto di formulare un breve commento
sull’articolo del Prof. Galatro, che riguarda una delle
figure più importanti di garanti che vi sono nel nostro
Paese. Non è facile lasciare il dott. Potenza con un
semplice no, dopo che me ne ha fatto richiesta, con
tutto il suo garbo e la sua gentilezza. Vittorio Galatro è
uno specialista della materia, già alto dirigente di grado
apicale nella p.A., attualmente difensore civico e
scrittore, oltre che autorevole membro del comitato
scientifico degli ombudsman europei ,appartenente
all’E.O.I (Europaisches Ombudsman Institut) di
Innsbruck (Austria). Egli ha scritto questo approfondito
e brillante articolo sulla figura del difensore civico e su
tutta l’attuale problematica relativa alla nomina e al
funzionamento dell’ufficio. Si tratta di uno scritto dotto
ed interessante, ma anche eminentemente pratico,
frutto di grande esperienza, passione ed amore per la
7
OSSERVATORIO CULTURALE
girovagare dentro l’ordine “concluso” del già-fatto.
Lo sguardo della responsabilità: un libro
di Mario Signore
La pubblica Amministrazione come
strumento di solidarietà sociale: ricordo a
trenta anni dalla morte di Giorgio La Pira
di Leo Lestingi3
Nella sua Metafisica, Aristotele dichiara che gli
uomini, fra tutte le sensazioni, amano quella della vista,
che permette loro di conoscere più di tutte le altre.
Ricondotta all’orizzonte del pensiero greco, nel quale
la filosofia esprimerebbe una volontà di distacco e di
non coinvolgimento pur realizzandosi nell’esperienza
del dialogo, la vista si rivela, appunto, come quel senso
che, per esercitarsi, ha bisogno della giusta distanza.
Ma il “vedere” filosofico non può fermare il compito
del pensiero alla mera funzione interpretativa o
speculativa : la sua funzione, forse, sta nell’orientarsi,
nuovamente, a “dire la verità”. E se, ad esempio, la
strategia comunicativa di un Habermas sembra
rappresentare, oggi, la pratica intellettuale più
convincente, è difficile esaurire nella sola capacià
discorsiva la responsabilità di un pensare che osi
ancora spingersi oltre.
Compito morale del pensatore parrebbe, dunque, quello
di porre in luce i meccanismi contorti di una ragione
oggi dominata dalle logiche strumentali e di una
tecnica incapace di produrre “senso”, di tentare,
insomma, una rottura di quelle dinamiche attraverso la
messa in opera di contromisure etiche. Non sarebbe
invece quello di “raccontare” un’attesa o di puntare ad
un ruolo che preveda come unica arma la retorica del
dissenso. Sono queste le premesse dalle quali parte
l’ultimo testo di Mario Signore, Lo sguardo della
responsabilità (edizioni Studium, Roma), che ci offre
una misura alta dell’insonne impegno intellettuale del
pensatore talentino, ordinario di Filosofia morale a
Lecce. Egli, attraverso pagine di singolare densità
critica, propone un modello di riflessione filosofica.
Mediante questo modello riesce a riconfermare la
vocazione originariamente “politica” del filosofare, a
conservare una sua capacità critica in un rapporto vitale
con il mondo, e magari anche a chiudere con la
fonologia universalistica del pensiero astratto, tipica di
tanta modernità, senza rinunciare alla passione di
interrogare e comprendere e di dare espressione al
sentire profondo degli uomini del nostro tempo.
Di qui la necessità, per Signore, di rileggere alcuni
“luoghi” (politica, economia e tecnica) in cui si esercita
la responsabilità e di riprendere una riflessione sul
soggetto che, pur nella “complessità”, appare sempre
più determinato a orientare la (ri)costruzione di un
mondo frantumato.
Il prezioso volume è un’occasione, dunque, per sondare
anche l’ampiezza e la risonanza di un pensiero, come
quello esercitato con autorevolezza da Signore, che,
nell’orizzonte della persona cerca la via per radicare
nella sua titolarità originaria la dignità umana e per
tenere aperto il flusso in concluso dell’intenzionalità
dell’uomo, altrimenti destinato alla frustrazione del
di Giuseppe Mario Potenza
Giorgio La Pira nasce a Pozzallo (prov. di Ragusa) il 9
gennaio 1904, primogenito di sei figli. Uomo di
straordinarie capacità e nobili e generosi sentimenti di
pace e di altruismo, rappresenta un esempio storico di
onestà e intraprendenza, in particolare, per quanti sono
al servizio dei cittadini nelle istituzioni. Muore il 5
novembre 1977 a Firenze nella Clinica delle Suore
Inglesi. Un oceano di folla commossa tributa l’estremo
saluto all’uomo conosciuto ormai come “il Sindaco
Santo”. Il corteo funebre passa per i luoghi più
significativi per la vita di La Pira : la chiesa di San
Marco, l’Università degli studi, la Basilica mariana,
San Michelino Visdomini, dove Don Bensi, suo
direttore spirituale, gli dà l’estrema benedizione, la
Badia fiorentina, che lo vide vicino ai fratelli più
poveri, Piazza della Signoria, di fronte a Palazzo
Vecchio, che vide la sua azione amministrativa e
politica, dove la Città e la società civile gli rivolge il
saluto ufficiale. Il mondo intero esprime la sua
gratitudine attraverso i tanti, illustri personaggi che
seguono il passaggio della salma, che riposa nel
cimitero fiorentino di Rifredi. Sulla sua tomba è posta
una lampada, dono di ragazzi fiorentini, israeliani e
palestinesi, con la scritta “Pace, shalom, salam”.
Acuto studioso, si è espresso con un’autorevole
dottrina etica e giuridica e si è prodigato per
l’educazione cristiana dei giovani. – Frequenta a
Pozzallo fino alla IV classe la scuola elementare, che
termina a Messina, dove si trasferisce presso lo zio
Luigi Occhipinti. Ottiene nel 1917 il diploma di
ragioniere e perito commerciale. Contribuisce a
mantenersi negli studi collaborando nell’azienda
commerciale dello zio. Nel 1922 ottiene la licenza
liceale a Palermo dopo un solo anno di preparazione e
si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Messina, dove insegna il Prof. Emilio Betti, che
prende molto a cuore il giovane La Pira. Il Prof. Betti,
trasferitosi a Firenze, invita a raggiungerlo La Pira,
che lì prosegue gli studi del quarto anno accademico,
laureandosi nel 1926 con la votazione 110/110 e lode
con diritto di pubblicazione.
La tesi “La successione ereditaria intestata e contro il
testamento nel Diritto Romano” è pubblicata presso la
Casa Editrice Vallecchi dalla R. Università di Firenze
che, su proposta del Prof. Betti, nomina La Pira
assistente di Diritto Romano. La Pira svolge nell’anno
accademico 1926-1927 un corso di quindici
esercitazioni sul diritto ereditario romano.
Nel 1927 egli partecipa al concorso per il
perfezionamento degli studi di Diritto Romano sia in
Italia che all’estero e vince ambedue le borse di studio :
egli opta per l’estero. Parte quindi per l’Austria e la
Germania, declinando, dopo quindici lezioni, l’incarico
per l’insegnamento della Storia del Diritto Romano
3
Specialista in Scienze della religione, scrittore,
corrispondente del Corriere della Sera.
8
-- L’attesa della povera gente, Firenze, Libreria
Editrice Fiorentina, 1951 (ripubblicazione nel 1954,
altre edizioni nel 1977, nel 1978 e nel 1983);
-- Per un’architettura cristiana dello Stato, Firenze,
Libreria Editrice Fiorentina, 1954 (traduzione spagnola
nel 1956);
-- Princìpi, Firenze, Philosofia, 1955 (ristampa 1974);
-- Le città sono vive, Brescia, La Scuola, 1957 (altre
edizioni nel 1978 e nel 2005; traduzione francese nel
1958 e tedesca nel 1961);
-- Examen de consciencia frente a la Constituyente,
Buenos Aires, Ediciones Teoria, 1956 (ristampa nel
1954);
-- Così in terra come in cielo, Milano, Edi. O.R,, 1970 ;
-- Unità, disarmo e pace, Firenze, Cultura, 1971;
-- La genesi del sistema nella giurisprudenza romana,
Firenze, Setti, 1972.
conferitogli dall’Università di Firenze. All’Università
di Vienna e di Monaco frequenta la scuola dei
Professori Wlassak, Woess e Wenger. Nel novembre
1927 l’Università di Firenze gli dà l’incarico di
insegnamento di Istituzioni di Diritto Romano per
l’anno accademico 1928-1929, e poi quello di Storia
del Diritto Greco-Romano per l’anno accademico
1929-1930, che viene attuato con un Corso
monografico su alcuni istituti del Diritto dei Papiri. Nel
1930 La Pira ottiene la Libera Docenza in Diritto
Romano e nel 1933 vince, a 29 anni, la cattedra di
Istituzioni di Diritto Romano.
Nel 1936 nel convento della Comunità Domenicana di
San Marco approfondisce lo studio delle opere di
Tommaso d’Aquino.Nel 1939 fonda e dirige la Rivista
antifascista Principi,
soppressa poi dal regime
fascista, che lo ricerca, spiccando nel 1943 un mandato
di cattura. Nello stesso anno 1943 diviene collaboratore
de L’Osservatore Romano: di particolare importanza
l’articolo Di fronte all’aborto, pubblicato nel 1976. Nel
1948 con gli amici Giuseppe Rossetti, Amintore
Fanfani e Giuseppe Lazzati fonda la Rivista Cronache
Sociali.Negli anni ’60 formula la prefazione al libro
“Tu non ucciderai”, pubblicato a cura di Fabrizio
Fabbrini e chiude le accese polemiche intorno
all’obiezione di coscienza e ad avvenimenti di portata
nazionale che portano Firenze al centro dell’attenzione
generale, come la condanna dell’obiettore Giuseppe
Gozzini e i processi a P. Ernesto Balducci e a Don
Lorenzo Milani. La Pira si prodiga per la diffusione
della cultura e della formazione cristiana dei giovani,
la cui vicinanza allieta, in particolare, gli ultimi anni
della sua vita. Coinvolge nella cosa pubblica i ragazzi
delle scuole elementari e medie, nonché i malati e i
“nonni”, inviando loro delle lettere per far conoscere i
criteri delle scelte politiche fatte dall’Amministrazione
che egli presiede. Nel 1970 è all’Opera per la Gioventù
e al vicino Centro di attività politica e culturale
“Cultura”, Casa editrice di suoi scritti.
Pubblicazioni:
-- L’anima di un apostolo. Vita interiore di Ludovico
Necchi, Milano, Vita e Pensiero, 1932 (introduzione di
P.Agostino Gemelli; altre edizioni: 1988 e 1954);
-- La nostra vocazione sociale, Roma, AVE, 1945
(altre edizioni nel 1964, nel 2004 e nel 1958,
traduzione spagnola nel 1953 e nel 1963);
-- La vita interiore di Luigi Moresco, Roma, AVE,
1945;
-- Premesse della politica, Firenze, Libreria Editrice
Fiorentina, 1945 (altre ripubblicazioni nel 1954 e nel
1978, con traduzione spagnola nel 1956);
-- Il valore della persona umana, Milano, Istituto di
Propaganda Libraria, 1947 (1962: altra ed., anche con
traduzione francese; 1964: traduzione spagnola);
-- Architettura di uno Stato democratico, Roma,
Edizioni Servire, 1948 (altre ripubblicazioni nel 1954 e
nel 1978; altra ed. nel 1996, trad. spagnola nel 1956);
-- Istituzioni di Diritto Romano, Firenze, Editrice
Universitaria, 1948 (altre edizioni nel 1952, nel 1955 e
nel 1956);
Ha condiviso la sofferenza dei miseri, prodigandosi
come meglio ha potuto per loro. – Nelle istituzioni
(Parlamento, Comune, organismi vari) La Pira imposta
la sua azione a generosi criteri di solidarietà sociale,
arrivando a devolvere ai poveri la stessa indennità che
riceve per il suo incarico.Il periodo del dopoguerra
vede la Pira impegnato, come Presidente dell’Ente
Comunale di Assistenza, in interventi a favore di quanti
la guerra ha ridotto in povertà. Nel 1951, quale
Presidente del Consiglio Superiore Toscano della
Conferenza di San Vincenzo, corrisponde con tutti i
Monasteri di Clausura femminili, inviando aiuti
economici in collaborazione con il Ministero
dell’interno.
Per far fronte alla grave crisi di alloggi, causata, oltre
che dalla guerra, dagli sfratti e dalla presenza di molti
alluvionati del Polesine, promuove nel 1953 la
costruzione di centinaia di “case minime” e realizza il
bel quartiere dell’Isolotto per l’abitazione di migliaia di
cittadini. Nello stesso anno salva, con l’intervento
dell’amico Enrico Mattei, Presidente dell’ENI,
l’azienda della Pignone a difesa dell’occupazione di
2000 operai. Ogni sabato visita i carcerati e li assiste
nelle loro vicende giudiziarie, grazie all’aiuto
dell’amico Giampaolo Meucci, magistrato. Nel 1966
aiuta Firenze alluvionata grazie ai suoi rapporti
internazionali. Partecipa a diversi incontri di solidarietà
a Parigi, New York, Montreal, Ottawa.
Ha incarnato nelle istituzioni il difficile e raro
binomio managerialità-onestà. – Nel 1946 La Pira
viene eletto Deputato alla Costituente. Formula,
insieme con altri autorevoli (tra cui Moro, Dossetti,
Calamandrei ) i princìpi fondamentali della
Costituzione e contribuisce, in modo determinante,
alla stesura e all’approvazione dell’art. 7, riguardante i
rapporti tra Stato e Chiesa. Nel 1948 viene eletto alla
Camera dei Deputati e nominato Sottosegretario al
Lavoro nel Governo De Gasperi, sostenendo i
lavoratori in occasione di problemi sindacali di
particolare gravità postbellica.
Forti pressioni fatte anche da parte di autorità religiose
gli fanno superare le sue perplessità e accetta di essere
Capolista della Democrazia Cristiana nelle elezioni
9
amministrative del 1951 e viene eletto Sindaco di
Firenze. Requisisce la Fonderia delle Cure in stato di
liquidazione e la trasforma in Cooperativa. Si adopera
per l’ammodernamento dei servizi tranviari, idrici e
della nettezza urbana, e per la realizzazione, tra l’altro,
del ponte Vespucci, della Centrale del Latte, del nuovo
Teatro Comunale, del Mercato Ortofrutticolo.
Nelle elezioni amministrative del 1956 La Pira ha un
eccezionale successo personale e viene rieletto Sindaco
di Firenze. Nel 1958 (Capolista) viene eletto Deputato.
Interviene per difendere le Officine Galileo e presenta
un disegno di legge per il riconoscimento erga omnes
dei contratti di lavoro. Registra un grande successo
personale nelle elezioni amministrative del 1960 e nel
1961 viene rieletto Sindaco e rinuncia al Parlamento. Si
realizzano grandi opere pubbliche e si approva il
Nuovo Piano Regolatore di Firenze, che varrà ad
evitare le speculazioni edilizie. Tra l’altro, in soli tre
anni si costruiscono 17 nuove scuole, i sottopassaggi di
Piazza Sempione, il cavalcavia sull’Affrico, oltre 90
strade private, e si continuano a costruire alloggi per i
senza tetto. Grandi iniziative prende inoltre La Pira in
campo culturale e sociale : propone la costituzione a
Firenze dell’Università Europea. Invita a Firenze
Léopold Sédar Senghor, Presidente della Repubblica
del Senegal, poeta e scrittore, e sostiene i nuovi Stati
africani emergenti. Si reca negli Stati Uniti per
sostenere le minoranze razziali con l’approvazione
della legge sui diritti civili. Promuove i gemellaggi
con Kiev e Filadelfia. Nelle elezioni amministrative del
1964 ottiene di nuovo ( Capolista) un grande successo
personale, ma la crisi politica che investe la
maggioranza lo induce a ritirarsi.
Per i gravi problemi che affliggono la situazione
politica italiana La Pira, nonostante la salute precaria,
nel 1976 accetta l’invito di Benigno Zaccagnini e
(Capolista) viene eletto con moltissime preferenze alla
Camera e anche al Senato: opta poi per la Camera.
spunto per fondare la “Messa di San Procolo”, avente
per scopo l’assistenza spirituale e materiale dei poveri.
Nel 1935 egli costituisce la Conferenza di San
Vincenzo “San Bernardino da Siena”, composta da
artisti e scrittori, tra cui Carlo Bo, Piero Bargellini,
Giovanni Papini. Nel 1936 è accolto nella Comunità
Domenicana di San Marco. Nel 1937 fonda una
seconda Conferenza di San Vincenzo “Beato
Angelico”, composta per lo più da magistrati e
avvocati. Il 17 settembre 1957, festa delle Stimmate,
accompagna al Santuario della Verna il principe
Moulay Abdallah, figlio di Maometto V, “per restituire
la visita che San Francesco fece al Sultano d’Egitto”.Il
24 gennaio 1960 incontra ad Instanbul Athenagora,
Patriarca di Costantinopoli, per trattare il tema
dell’unità delle Chiese. Successivamente organizza
conferenze preparatorie per il Concilio Ecumenico
Vaticano II. Il 3 settembre 1969, in occasione della
grave crisi i cui cade la chiesa fiorentina con il caso
Isolotto-Don Mazzi, si schiera -- con una scelta
impopolare, ma che privilegia la fedeltà alla Chiesa e la
sua unità -- dalla parte del Vescovo, Cardinale Florit,
che poi, alla sua morte, ricorda il fatto (“…Lo ebbi
vicino, allora, come fratello e ciò mi fu di aiuto a
compiere un penoso e faticoso dovere”).
Ha rivoltato verso la pace il pianeta come un
calzino. – Nel 1951 La Pira si adopera presso Palmiro
Togliatti, vicino a Mosca, per una soluzione politica
della guerra in Corea. Nel 1952 promuove, in cinque
edizioni, i Convegni per la Pace e la Civiltà Cristiana,
che vedono la partecipazione ufficiale di molte Nazioni
e della Santa Sede, nonché di personaggi di altissimo
livello, anche non cristiani. Nel 1954 a Ginevra, di
fronte alla minaccia nucleare, pone la domanda :
“Hanno gli Stati il diritto di distruggere le città ?”, e la
risonanza di questo discorso favorisce, nel 1955, il
“Convegno dei Sindaci delle Capitali del Mondo”, che
vede la presenza di Sindaci provenienti dal mondo
occidentale e da quello orientale (vi è anche il Sindaco
di Mosca, che partecipa alla messa solenne celebrata
nella Basilica di Santa dall’Arcivescovo Dalla Costa):
essi firmano un patto di pace. La Pira promuove
gemellaggi – come quelli con Reims e Fez – per
favorire l’unità dei popoli.
(continua )
Ha raggiunto alte vette di spiritualità e rettitudine
con umiltà, mortificazione e altruismo. – La Pasqua
del 1924 rappresenta un momento di grazia particolare
per La Pira, che scrive : “Io non dimenticherò mai
quella Pasqua 1924 in cui ricevetti Gesù Eucaristico :
risentii nelle vene circolare un’innocenza così piena da
non poter trattenere il canto e la felicità smisurata”. Nel
1925 a Messina, nel primo nucleo di terziari fondato
da P. Enrico Di Vita, diviene Terziario Domenicano
con il nome di Fra’ Raimondo. Nel 1927 riceve, con lo
stesso nome, l’abito di Terziario Domenicano nella
Basilica di san Marco a Firenze. Nel 1928 diviene
membro dell’Istituto per la Regalità di Cristo (inserito
nel Terz’Ordine Francescano) e pronuncia i voti di
povertà, obbedienza e celibato nella castità. Nel 1930
lo vede impegnato l’Azione Cattolica di Firenze. Nel
1933 egli è vicino al Cardinale Elia Dalla Costa,
Arcivescovo di Firenze e Don Giulio Facibeni : la
causa di beatificazione ora è in corso per tutti e tre.
Nel 1934 nasce una profonda amicizia con Mons.
Giovan Battista Montini, che a La Pira fa conoscere
Mons. Raffaele Bensi (divenuto poi suo direttore
spirituale ed amico) : da Don Bensi La Pira trarrà
Un doppio binario per la percorrenza
dal Sud al Nord della nuova «questione
meridionale»
di Salvatore Resta4
Su un immaginario doppio binario, di una linea
ferroviaria, vediamo un primo treno diretto al Nord
d’Italia
guidato
da
Pasquale
Zagaria
(soprannominato“Bin Laden”, un appellativo che
emerge dalle indagini dell’antimafia di Napoli, dovuto
alla sua capacità di sparire e soprattutto alla sua
4
Giornalista,
pubblicista,
funzionario
all’Amministrazione provinciale di Lecce, autore di
pubblicazioni riguardanti i crimini informatici .
10
temibilità, alla paura che il suo nome genera soltanto a
pronunciarlo : cfr. Roberto Saviano in La Repubblica
del 6 luglio 2007), secondo le accuse dell’antimafia di
Napoli, uno degli imprenditori capaci di egemonizzare
i subappalti dell’Alta Velocità Napoli-Roma, di
determinare i lavori della linea ferroviaria Alifana, di
avere ditte pronte ad entrare nell’affare della Tav
Napoli-Bari e nel progetto della metropolitana
aversana; e, infine, sempre gli stessi imprenditori sono
pronti a gestire la conversione a scalo civile
dell’aeroporto Grazzanise, che dovrebbe divenire il più
grande aeroporto d’Italia. Ma c’è di più. Le imprese di
Zagaria hanno vinto sul mercato nazionale, grazie ai
prezzi concorrenziali, alla capacità di muovere
macchinari e uomini e alla velocità di realizzazione.
Pertanto, sempre Pasquale Zagara, detto “Bin Laden”,
è riuscito a mettere le mani su uno dei territori più
ambìti, il centro di Milano, nella cerchia dei navigli.
Via Santa Lucia è una di quelle stradine signorili,
tranquille, quasi invisibili che però stanno a due passi
dai locali più di moda e dagli imponenti palazzi storici
dove avvocati e notai hanno i loro studi e dove gli
imprenditori cercano appartamenti e showroom per
vivere accanto alle vecchie famiglie milanesi. Proprio
lì si trova l’ultima preda urbanistica di una città che,
prevalentemente, vede espandere i suoi fianchi, e nelle
periferie duplicare e triplicare persino il proprio nome.
Invece, Milano aveva un cuore intatto, un territorio
illibato su cui poter ancora edificare e vendere a 15
mila euro al metro quadro. Proprio lì è riuscito ad
entrare “Bin Laden”, nel grande affare immobiliare
milanese. Ma questi imprenditori del clan del cemento
oltre alla Lombardia costruiscono ovunque e, in
particolare, in Emilia Romagna, Umbria e Toscana. La
crescita esponenziale di Pasquale Zagaria, la sua ascesa
fino a diventare uno dei più importanti imprenditori
edili italiani, è avvenuta soprattutto, da quando è stato
in grado di collocare il cuore del suo impero e quello
dei Casalesi, in Emilia Romagna, in particolar modo a
Parma, che è, oggi, una delle città che più hanno a che
fare con la camorra, avendo assorbito nel suo tessuto
economico i capitali dei relativi clan.
Ci troviamo, così, di fronte ad una storia di vita di un
impronunciabile “talento criminale” dell’economia
italiana. Ma, su quello,
innanzi accennato,
immaginario,
doppio binario vediamo anche il
percorso di un altro treno che dalla Calabria è diretto al
Nord d’Italia, guidato questa volta da un eccellente
amministratore, Giuseppe Sivori, che è a capo di
Fincontinuo S.p.A., una società finanziaria con la quale
la Calabria sta conquistando l’Italia. Nata a Catanzaro,
oggi questa azienda ha sede a Roma oltre ad aver
aperto uffici e point in tutta Italia (Teramo, Napoli,
Lecce, Siracusa). Prossimamente, saranno inaugurate
20 nuove filiali, soprattutto nel Nord d’Italia. Insomma,
“corri Calabria, corri” come ha positivamente
affermato Agazio Loiero, Presidente della Regione
Calabria.
Qui abbiamo raccontato due storie di vita vissuta: una
di un’economia criminale, l’altra di un’economia sana
e creativa che in modo diametralmente opposto
intendono risalire lo stivale d’Italia. Abbiamo
immaginato due treni dell’economia italiana che
viaggiano su due linee parallele ma, a nostro avviso, il
rischio è forte che il primo treno, ovvero, il contributo
fondamentale della criminalità organizzata italiana che
consiste nella mediazione dei canali e nella capacità di
garantire continui capitali d’investimento, possa fare in
modo di incrociare e scontrare, se necessario, anche
con violenza, l’altro treno dell’economia sana e
creativa. Un imprenditore su due considera la
criminalità un grave ostacolo all’aumento del proprio
giro d’affari e il 70 per cento avverte troppi
condizionamenti esterni, tanto da non sentirsi
completamente libero nelle proprie decisioni. La
presenza della criminalità organizzata provoca, quindi
una mancata crescita delle imprese meridionali sane,
che vivono nella legalità. Purtroppo, la mancata
soluzione al problema della sicurezza rende difficile
qualsiasi ipotesi di sviluppo per le regioni meridionali.
In altri termini i due aspetti sopra immaginati, altro non
sono che le due visioni della stessa nuova “questione
meridionale”. Peraltro, tutto quanto qui affermato ci
viene confermato da un’altra recentissima indagine
economica dello Svimez (l’Istituto per lo sviluppo del
Mezzogiorno). In sintesi, nel Rapporto viene affermato
che la crescita dell’Italia meridionale, se pure c’è, resta,
comunque, inferiore a quella delle altre aree deboli
dell’Unione europea; che il Pil (prodotto interno lordo)
nel Sud, per abitante, nel 2006, è stato sotto i 17 mila
euro, poco più della metà rispetto a quello del CentroNord che è stato di quasi 30 mila euro. Ma c’è di più.
Se da un lato è crollato del 19 per cento il tasso di
disoccupazione, dall’altro -- sempre secondo lo Svimez
-- sono in aumento i lavoratori atipici e il lavoro
sommerso riguardo un lavoratore su cinque, con il
picco massimo registrato in Calabria di tre lavoratori
irregolari su 10. Pertanto, la lotta contro l’illegalità
dovrebbe agire anche secondo la direttrice del contrasto
all’economia sommersa. In conclusione, diciamo che
ormai l’ora è tarda e il federalismo fiscale è alle porte.
Questo sistema potrà essere solidale quanto si vuole, lo
Stato potrà compensare chi parte in vantaggio
(leggi:Sud), ma non c’è alternativa a fare da soli e a
mostrare di saper fare sulla via irrinunciabile della
legalità. Insomma, noi ci auguriamo che possa esserci,
quanto prima, una solidale “stretta di mano” tra la
nuova “questione meridionale”, qui immaginata in
percorrenza sul secondo binario, e la ultima dichiarata,
“questione settentrionale”.
11
NOTE DI CRONACA VARIA E COSTUME
partire o ha trascorso la vacanza in un albergo
di Giuseppe Mariopotuto
Potenza
con topi’, ricorda Francesco Mollo, fino allo scorso
anno presidente dei Giudici di pace. Mille,
millecinquecento euro di liquidazione. ‘Il più delle
Dilaga il disservizio nei vari settori pubblici e
volte la richiesta di risarcimenti è per un servizio
privati : anche il giudice di pace risarcisce il danno
mancato o non all’altezza delle promesse e per le
per il disagio - Il cittadino si vede non di rado preso
valige smarrite’. Se ci fosse un’Authority per la tutela
dal disagio derivante dagli errori e dalle lacune che
dei diritti ? ‘ Darebbe più forza al nostro lavoro’, dice il
caratterizzano i tanti servizi pubblici e privati, molto
segretario di Cittadinanzattiva. E magari tante leggi
spesso, purtroppo, causati da insufficiente struttura od
non sarebbero così ignorate” (Maria Lombardi, Il
organizzazione, se non da prese di posizione avvertite
Messaggero, 7 agosto 2007).
da parte di chi fornisce il servizio all’utente allo scopo
Sul danno in parola segue una nota del Dott. Silvano
di procurarsi un illecito vantaggio. Specialmente sotto
Trane, Giudice di pace a Lecce, che ringraziamo.
questo secondo aspetto non manca una vera e propria
«Con la continua evoluzione dottrinale e
oppressione dell’utente fatta in modo diffuso e subdolo
giurisprudenziale sull’art. 2059 C.c., si è giunti, non
sull’astuto presupposto che i malcapitati non hanno il
solo a ritenere che il danno morale è risarcibile dal
tempo, o non sono in grado, di scrivere esposti e
giudice civile (che, incidentalmente, accerta il fattolamentele, oppure, a fronte del silenzio che segue ad
reato) senza necessità di attendere l’esito del giudizio
esposti (magari anche da parte delle associazioni che
penale per l’accertamento della relativa responsabilità,
tutelano il consumatore), non hanno tempo, o non sono
ma si è definito il concetto di danno non patrimoniale,
in grado in relazione alle modeste condizioni
in esso comprendendo, oltre al danno morale, anche il
economiche, di andare al processo, sorvolando così, di
danno biologico (una volta ex art. 2043 C.c.) ed il
volta in volta, anche in presenza di dubbi su
danno c.d. esistenziale.
circostanze che la vita frenetica di ogni giorno fa
Tale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale – avviata
tollerare, di fatto, con il passare del tempo. Molto
dalla Corte Costituzionale con sentenza 14/07/1086, n.
spesso chi fornisce il servizio sa tutto questo e continua
184 (riconoscimento del danno biologico ex art. 2043
a commettere impunemente le sue irregolarità:
C.c.) – è stata consacrata dal medesimo giudice delle
ovviamente qui si fanno salvi tutti i casi di onesta e
leggi con sentenza 11/07/2003, n. 233, nella quale
corretta gestione del servizio, ai quali si rende onore al
concludeva per l’infondatezza della questione di
merito. Segue qui di seguito lo stralcio fatto da
illegittimità costituzionale dell’art. 2059 C.c. in
un’inchiesta apparsa sulla stampa, che reca delle
riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., condividendo
considerazioni fatte dal giudice di pace Dott.
l’orientamento del giudice di legittimità (sent. nn.
Francesco Mollo, citato nell’articolo.
8827/2003 e 8828/2003), secondo il quale va
“Quei disperati che…’Scusate il disagio’ -- La
ricompresso “nell'astratta previsione della norma ogni
legge li tutela, la democrazia li beffa – … La
danno di natura non patrimoniale derivante da lesione
compagnia aerea si scusa per il disagio e, tranquilli,
di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno
sarete rimborsati. Quando ?...Non stupisce che l’8%
morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento
delle lamentele delle persone raccolte da
dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico
Cittadinanzattiva nell’ultimo anno riguardano i
in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse,
trasporti, il doppio rispetto al 2005. Di queste, il 39%
costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e
sono relative ai treni (ritardi, affollamenti, porte
fisica della persona, conseguente ad un accertamento
bloccate, vagoni sporchi), il 20% agli aerei e il 14% ai
medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso
taxi. Ma in cima alla classifica dei reclami c’è la
definito in dottrina ed in giurisprudenza come
telefonia (il 47%) : traffico anomalo nella bolletta,
esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi
attivazione di servizi mai richiesti, tempi inaccettabili
di rango costituzionale inerenti alla persona”, nei quali
per cambio di gestori, fatture poco trasparenti). Fanno
va compreso lo stress per vacanza rovinata, per ritardi
dannare anche le banche (col 12% delle proteste
ed anomalie nei trasporti e nei servizi pubblici o
raccolte), costa troppo chiudere un conto, i bancomat
privati, che in maniera apprezzabile costituisce
non funzionano, le informazioni sono incomprensibili,
ostacolo alla realizzazione della libertà individuale,
gli impiegati scortesi. E’ migliorata, a quel che dicono i
alterando il diritto alla normale qualità della vita e/o
cittadini, la pubblica amministrazione (il 12% delle
alla libera estrinsecazione della personalità, sia nel
segnalazioni, un 5 per cento in meno rispetto al 2005).
ristretto ambito della propria abitazione, sia all’esterno
Solo il fisco resta lento, in sei casi su dieci l’attesa non
della stessa, dove generalmente si svolgono altre
è mai inferiore ai 6 anni. Peggiorano invece il settore
attività di svago, sociali e culturali, anche se da tali
dell’energia (i call center per segnalare guasti sono un
comportamenti non consegue una vera e propria
ulteriore disservizio e i ritardi per nuovi allacci
malattia fisica o psichica.
arrivano anche a otto mesi). Giù anche le assicurazioni
Spetterà poi al giudice valutare se dal fatto sottoposto
(aumenti delle polizze e liquidazioni che non arrivano
al suo esame sia derivata una lesione, di contenuto
mai) e i servizi postali…Dalla parte dei cittadini, le
apprezzabile, di un diritto costituzionalmente protetto
associazioni e anche i giudici di pace. ‘Abbiamo fatto
ed, in caso positivo, che incidenza abbia avuto sulla
scuola riconoscendo il danno esistenziale per lo stress
sfera personale dell’individuo».
subito da chi ha trascorso la notte in aeroporto, non è
12
sapiente e pervicace sistema di autoorganizzazione. E
ciò per i motivi più diversi. C’è, ad esempio, chi ha
tanti atti da scritturare in uno studio legale o tanti
modelli da compilare in uno studio di commercialista o
un campo di fragole da coltivare o un largo strato di
accoliti, o di possibili accoliti, pure da coltivare con
discorsi sul più o sul meno. Non manca perfino chi ha
una squadra di calcio da allenare. C’è, però, chi si
accontenta di fare shopping per sé (o, più
generosamente, per il proprio padrino), e chi trova
giusto portare il proprio cane in giro per le sue
esigenze fisiologiche, ma anche per il comune relax. Il
tutto durante le ore di servizio, dopo aver timbrato
regolarmente, o fatto timbrare, il cartellino.
Com’è possibile questo ? E’ possibile con il concorso
di varie circostanze. Anzitutto si deve trattare di un
posto riguardante mansioni possibilmente generiche (e
ogni tanto ce ne sono di quelle ancora non formulate
esattamente nel mansionario, di cui non si è mai capita
la natura), che comportino la possibilità di una
continua mobilità -- magari per consultazioni con la
segreteria particolare di chi governa o di uffici siti
nel capoluogo --, e non comportino, possibilmente, il
contatto con il pubblico, come uno sportello. All’uopo
soccorrono missioni, ispezioni e trasferte varie, che
sono previste per chi è (regolarmente) in servizio, a
differenza di altri istituti, pure previsti dalla legge, e
che continuano ad essere mantenuti senza alcun
inghippo di controlli, come l’ineffabile “distacco”, che
permette di abbandonare legittimamente il servizio per
prestare servizi meno impegnativi presso qualche
parlamentare o qualche sindacato. Rispetto a queste
ultime categorie infatti coloro che sono in servizio e
che qualche volta vengono beccati risultano i
“martiri”, quelli che si sacrificano per l’idea.
Non mancano, però, coloro che hanno vocazione
“casalinga” e preferiscono rimanere in ufficio. A
vederli non si direbbe : essi si muovono tra le carte con
grande serietà, ma difficilmente si sortisce qualche
risultato utile dal loro “lavoro”. Sono persone che
hanno sviluppato una straordinaria capacità di rinvio
dei vari adempimenti, compresi quelli urgenti, che poi
vanno a finire in un calderone di appiattimento
generale.
Per occupare uno di quei posti di cui si parlava prima
si fa di tutto, attraverso trasferimenti sapienti attuati
per mantenere le promesse fatte in campagna
elettorale, come, per esempio, da un posto che riguardi
la prestazione di pulizie in un istituto di anziani gestito
dal Comune ad un posto di applicato generico in
qualche ufficio. Il settore più vessato è quello dei vigili
urbani, che ha sempre subìto continue emorragie per
trasferimenti in un posto in ufficio a seguito di
“patologie” accertate, che non permettono lo
svolgimento dei compiti propri del vigile urbano. Il che
induce a guardare con vero rispetto il lavoro dei vigili
urbani (senza nulla togliere, ovviamente, a quanti altri
meritino).
Le altre circostanze sono le opportune coperture sul
doppio versante politico e burocratico. Sul primo non è
difficilmente comprensibile il ruolo giocato dal politico
che a conti fatti ha avuto il suo piccolo serbatoio di
Fannulloni
e
persecutori
nella
pubblica
Amministrazione : è ora che si faccia ordine - La
stampa ha dato notizia del licenziamento di cinque
impiegati da parte della Provincia di Bolzano.
Prendendo a caso uno dei quotidiani, si legge :
«Impiegati fannulloni licenziati. La Provincia
di Bolzano manda a casa cinque dipendenti.
BOLZANO. – Impiegati fannulloni licenziati. La
Provincia di Bolzano ha deciso di adottare la linea dura
nei confronti di cinque dipendenti troppo spesso
sorpresi a braccia incrociate. E così sono partite le
procedure di licenziamento che hanno raccolto
consensi unanimi»”(Sandro Ianni, ne Il Messaggero,
25 agosto 2007).
Si parla di consenso unanime espresso da più parti,
compresi, guarda caso (e chi l’avrebbe mai detto ?) gli
stessi sindacati. Tra i personaggi estranei all’ente
interessato citati in tal senso si citano gli assessori al
personale della Provincia di Milano, del Comune di
Torino e della Regione Veneto. Oltre al caso della
Provincia di Bolzano, è stato detto, chissà quanti altri
casi ci sono. Particolarmente significativa è stata
l’osservazione fatta dall’assessore al personale della
Provincia di Milano, secondo il quale il problema è più
nella classe dirigente : “ In Italia non è nata una
classe di dirigenti di ruolo in questi anni che abbia
dimostrato di essere in grado di prendersi la
responsabilità di licenziare. A volte bisognerebbe
licenziare loro quando si vedono tutte quelle pagelle
uguali, in cui tutti hanno gli stessi giudizi”. Parole
veramente degne e oneste. Tra i tanti “maestri
dell’essere e dell’apparire” sono proprio loro la causa
della vita grama di certi enti, essendo interessati più
alla loro vita tranquilla che ai molti fastidi di un
controllo da vero manager.
Ovviamente, non si entra nel merito – né si potrebbe,
non conoscendo i fatti – dell’esistenza o meno della
giusta causa del licenziamento (che parrebbe non
ricorrere, si è sentito dire, per una delle cinque
persone : se così è, si augura alla stessa che venga
fatta giustizia), tuttavia l’episodio offre lo spunto per
qualche annotazione a margine che però, va da sé, non
si riferisce affatto alle persone coinvolte nel
licenziamento , anche perché, come si è detto, non si
conoscono i fatti, e comunque facendo salva l’opera
di quanti onestamente collaborano nell’interesse
dell’ente, che per fortuna non mancano, ai quali va
tutta la stima.
C’è da chiedersi : chi sono questi fannulloni ? Ma
veramente sono capaci di arrivare a tanto ?
La causa non è da ricercarsi in una loro incapacità
congenita, anche se non di rado la loro scelta non si
basa su seri criteri di selezione ma bensì sulle
determinazioni che i politici adottano per parenti,
amici e amici degli amici, sicché si finisce per
assumere soggetti che sono in possesso di un titolo di
studio misteriosamente acquisito, ma non proprio
all’altezza dei compiti. Si tratta di gente che in qualche
modo potrebbe rendersi utile (anche attraverso un
approfondimento, a mano a mano, delle conoscenze
professionali), ma che non si rende utile grazie ad un
13
voti con un corrispettivo di tolleranza che, almeno a lui
personalmente, non comporta alcun danno. Altri casi
inevitabili riguardano altri privilegiati per parentela o
altro. Ma oltre al compromesso politico ci può essere
quello burocratico nel rapporto tra dirigente e
dipendente. Anche qui possono esserci privilegi
analoghi, ma con un condizionamento in più per il
dirigente rispetto alla posizione di chi governa e che
può ricondursi, ad esempio, a complesse fattispecie di
ricatti mai pronunciati. Ai dirigenti, tutto sommato,
basta vivacchiare con quello che di prestazioni
riescono a racimolare. Essi sprizzano capacità
manageriale da tutti i pori della loro pelle, entrati,
come sono, nel phisique du rol del caso, che prevede
devozione verso gli organi elettivi e sapiente
compromesso all’interno burocratico. Ha ragione
l’assessore del Comune di Milano a dire quello che ha
detto a proposito di costoro. Il discorso è analogo,
molto spesso, per il generale che dirige tutti, estratto
dalle parti più impensate, compresa quella politica,
quando si tratti di un candidato al Parlamento
trombato o di qualcuno trasmigrato a furor di popolo
dal luogo del fallimento. Quando esistono di questa
razza, i dirigenti di solito s’intendono bene con i
dipendenti fannulloni, in un disegno comune che va a
tutto scapito e a possibile disgrazia dell’onesto che
tenti in ogni modo di prevenire o reprimere certe
situazioni.
Accanto all’esistenza dei fannulloni, c’è anche quella,
altrettanto triste e similmente non improbabile e non
rara, dei persecutori, magari da quelli affiancati, che
sembrano nati per infierire impunemente sul
malcapitato di turno, facendo luogo al c.d. mobbing.
Anche qui le cause possono essere le più diverse, con
la caratteristica comune di attecchire nell’animo di
persone – di estrazione burocratica, ma anche di
governo – prive di scrupolo, che profittano della
condizione di debolezza della vittima.
Per mobbing si intende, com’è noto, una serie di atti
vessatori da parte di chi è in posizione di comando, che
con la sua ostilità induce il dipendente ad uno stato di
mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro.
Si tratta di una vera e propria persecuzione
mascherata all’esterno con atti subdoli, mirati a far
risultare colpevole la posizione della vittima.
Le conseguenze sulla vittima stessa possono essere
gravi (stato d’ansia, insonnia, perdita di autostima e
perfino depressione) e tali da far effettuare in campo
medico diagnosi correlate all’ambiente di lavoro.
Tuttavia il mobbing non porta ad una tipizzazione nel
codice penale, sicché la Corte di Cassazione ha di
recente dato atto che tale figura non costituisce reato.
Perché si abbia rilevanza penale occorre che gli
atteggiamenti ostili siano compiuti in modo continuato,
e comunque tali da inquadrare la fattispecie nella
previsione dell’art.572 del codice penale, relativo ai
maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità
per l’esercizio di una professione A parte infatti i reati
specifici di violenza privata o lesioni personali,
individuabili in singoli atti, è difficile dimostrare le
vessazioni
di
carattere
psicologico
come
maltrattamenti sul lavoro, proprio in relazione al
carattere subdolo e mascherato del comportamento
delinquenziale del
superiore. Per i danni subìti, perciò, è possibile solo
chiedere il risarcimento in sede civile. L’Italia è
l’unico Paese in Europa che non ha previsto
specificamente il mobbing, in barba alla delibera della
Comunità europea che nel 2000 ha stabilito in tal
senso un vincolo per i Paesi membri. Si sa che le
denunce penali comportano anni e anni di
mortificazione nelle aule giudiziarie e spese onerose a
fondo perduto, con l’alea derivante dal garantismo e
dalle alchimie legali. Tuttavia è auspicabile, de iure
condendo, che l’ordinamento si completi con la
previsione del mobbing, per il vantaggio che comunque
potrà essere rappresentato da questa previsione come
deterrente nei confronti di quanti abbiano questa
malefica vocazione.
Il concetto di mobbing è stato introdotto dallo studioso
svizzero Harold Hege, che ha uno studio legale a
Firenze, e che “gira i tribunali della Penisola con un
nuovo termine anglosassone, straining…che compare
già in due sentenze e 25 cause in corso… ‘A metà
strada tra mobbing e stress, lo straining’ spiega Hege
‘si manifesta con il demansionamento, l’isolamento, la
dequalificazione. C’è una sola azione attiva, ma le
conseguenze sono continuative. Con danni identici, se
non addirittura superiori a quelli provocati dal
mobbing…’ Il giudice Monica Bertoncini del tribunale
di Bergamo…prima in Italia, il 21 aprile 2005 ha
condannato per straining una società che aveva
impoverito le mansioni di una dipendente non gradita
alla nuova gestione e da un giorno all’altro spostata in
un ufficio isolato, in fondo a un corridoio, senza
computer né telefono e neppure il proprio nome nella
rubrica telefonica aziendale…” (Paola Ciccioli, in
Panorama, 16 agosto 2007).
Protezione degli animali va bene, a anche degli
uomini - Particolare impressione ha destato la
tragedia
dell’agricoltore
(Nicola
Iacobellis,
sessantenne) sbranato da un branco di cani randagi il
16 agosto scorso nella campagna di Adelfia (prov. di
Bari). Il fatto che un uomo, non ancora vecchio
decrepito, abbia potuto lasciarci la pelle in tal modo
ha denotato una particolare ferocia degli animali. Il
sindaco, Francesco Nicassio, ha denunciato panico e
preoccupazione da parte di chi, incontrandolo per
strada, immancabilmente lo ha investito del grave
problema. Nemmeno gli agricoltori, è stato detto,
hanno il coraggio di avventurarsi per la campagna. La
reazione alla vicenda, nel senso di ricorso ai rimedi in
mancanza di interventi istituzionali, ha mobilitato la
Lega Antivisezione (Lav). Il sindaco, però, diffidato per
aver sottovalutato in passato il problema del
randagismo, ha fatto presente che non è mancato il suo
interessamento, stante la necessità di un piano di
intervento da concertarsi tra Forestale, Prefettura,
ASL e Regione.
Certamente si tratta di prevenire disgrazie come queste
escludendo il fai da te, ma le Autorità competenti, che
evidentemente hanno spesso sottovalutato, dove più e
14
dove meno, il fenomeno del randagismo, non
dovrebbero attendere il verificarsi di queste disgrazie
per intervenire. Più logica sarebbe stata – e dovrebbe
essere in genere, laddove ce ne sia bisogno -un’anticipazione tempestiva dell’azione della Lav
(come sensibilizzazione delle istituzioni) per
l’eliminazione a monte del fenomeno stesso, e ciò
anche nell’interesse degli stessi animali che infatti, in
mancanza, si intristiscono, andando incontro alla fame
e al rischio di cadere vittime di qualche abbattimento
sommario. Ma – è il caso di dire alle Autorità
competenti, se l’associazione si occupa solo degli
animali -- anche, e specialmente, nell’interesse degli
uomini.
alla custodia carceraria, previa richiesta del p.m., con
possibilità, entro quindici giorni, del giudizio
direttissimo. Tuttavia si auspica, de iure condendo, un
quadro normativo più consono alla gravità del reato
sotto l’aspetto del dolo, come a giusta ragione ritenuto
dal magistrato prima citato, ad integrazione della
legge del 2000 (art. 423-bis c.p.).
Date a Cesare quel che è di Cesare
«ROMA…E’ partita la controffensiva del generale
Roberto Speciale, l’ex comandante della Guardia di
Finanza rimosso proprio in seguito alla denuncia di
aver ricevuto pressioni da Visco per l’avvicendamento
di quattro ufficiali che indagarono sul caso Unipol. ‘Il
generale Speciale ha dato mandato ai propri legali di
querelare per diffamazione e calunnia il ministro
dell’Economia Tommaso Padoa Schioppa …Le gravi
accuse sarebbero quelle nella memoria letta in Aula dal
ministro e che portava alla luce ‘dubbi e perplessità
circa le condotte di alcuni comandi, che apparivano
non adeguatamente efficienti nella lotta all’evasione
fiscale’, dando quindi una motivazione-paravento che
giustificasse le mosse di Visco …Per il generale
epurato, invece, Cesa ha parole di elogio…‘è
inconcepibile’, conclude Cesa, ‘che fino al giorno
prima di rimuoverlo lo abbiano definito un ottimo
comandante, poi lo abbiano rimosso offrendogli la
promozione alla Corte dei Conti (che ha rifiutato) e,
infine, lo abbiano definito un ‘infedele’» (Roberta
Catania in Libero, 1° luglio 2007).
Successivamente si è avuta notizia dell’esternazione di
Romano Prodi a proposito del ruolo di competenza
(questa volta senza problemi, come è stato per i
problemi etici) della gerarchia ecclesiastica nel settore
dell’evasione fiscale. E’ vecchio il problema
dell’evasione fiscale, come vecchie sono le perplessità
sorte per la mancata sua (soddisfacente) soluzione, e
qui non si vuole entrare nel merito, considerato ogni
chiarimento di cui si è data ampia notizia nella stampa
(su una fattispecie più facilmente conoscibile rispetto
all’altra riguardante gli operatori sul campo), ma il
Governo (in uno Stato indipendente nel suo ordine), a
fronte dell’evasione fiscale non si deve organizzare con
i suoi mezzi, legislativi e amministrativi, senza
annaspare in esternazioni ? Non entrando, nemmeno
qui, nel merito della valutazione dell’efficienza degli
operatori (e cioè di “alcuni comandi”), si può dire,
con riferimento al principio evangelico «Date a Cesare
quel che è di Cesare», che, nel caso che tale
«valutazione» sia stata una «motivazione-paravento»,
una parte istituzionale (Governo) non ha dato ad
un’altra parte istituzionale (Guardia di Finanza), pur
sempre Cesare, quanto gli spetta in termini di verità.
Quei signori degli incendi : più autori di atti dolosi
(e magari omicidi) che «piromani»
25 agosto 2007: la Grecia in fiamme, oltre 50 vittime,
è emergenza nazionale. Ma incendi si sono avuti
dappertutto con conseguenze devastanti per
l’ambiente, che ogni anno continua ad essere
danneggiato, e si ripropone un vecchio interrogativo:
sono soddisfacenti i criteri, se non di giustizia, della
stessa legislazione ? Simonetta Sotgiu, magistrato della
Cassazione, di cui è presidente di Sezione, osserva che
«ci può essere qualche disturbato mentale, ma in
genere le persone che appiccano il fuoco lo fanno per
interessi precisi. S’è visto che la maggior parte degli
incendi sono dolosi». Tuttavia, ella dice, che gli
arrestati «sono pochissimi, nel senso che il reato
continua ad essere considerato alla stregua di un reato
di scarsa entità. Una questione colposa, o qualcosa del
genere. Quando ci sono morti, talvolta, si arriva
all’accusa di omicidio, ma è difficile che ci si arrivi.
Non sempre il pubblico ministero se la sente di
spingersi su questa strada perché se il terreno
incendiato è solo adiacente a quello in cui avvengono
casi mortali non sempre si arriva a questa
imputazione…se ci sono morti, non si può più parlare
di colpa, si deve parlare di dolo. Cioè, chi appicca il
fuoco accetta il pericolo di provocare oltre che la morte
della natura, animali e ambiente, anche quello delle
persone…Se il legislatore, come per la guida in stato di
ebbrezza, volesse tipizzare meglio la fattispecie
dicendo che c’è il dolo, sarebbe molto più semplice per
il giudice procedere subito all’arresto e alla
condanna…» (Mario Coffaro, in Messaggero, 26
agosto 2007).
Il fatto che ci sia stata una sola condanna in sette anni
dovrebbe essere significativo per il legislatore
(coadiuvato, è ovvio, dagli amministratori comunali:
costoro commettono un reato di omissione di atti di
ufficio quando non fanno il Catasto dei terreni
bruciati. Tale Catasto infatti sarebbe strumento di
controllo per capire quali interessi perseguono gli
incendiari (autori di atti dolosi e non meri piromani).
E’ vero che la magistratura ha delle armi a
disposizione per una più sostanziale applicazione della
legge in vigore. Infatti la detenzione di materiali
infiammabili legittima l’arresto in flagranza (o, in
mancanza di flagranza, il fermo dell’indiziato), il che
autorizza il giudice alla convalida dell’arresto e anche
«Da una scuola all’altra di Milano, manda
certificati medici da una località a 1.110 chilometri.
Ha un secondo mestiere: insegnare per me è un
passatempo
MILANO --…Passato indenne attraverso due indagini
interne che prendevano atto del suo assenteismo e della
scarsa voglia di insegnare, è stato trasferito ad altro
istituto, dove attualmente esercita, o dovrebbe. I suoi
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vecchi alunni, che lui ha lasciato nel febbraio 2000,
pochi giorni fa hanno sostenuto la maturità, con esiti
paragonabili a Caporetto…All’inizio di giugno la sua
nuova scuola ha chiesto con urgenza l’invio di un
ispettore…Il professor M. comincia a non farsi più
vedere. Il primo certificato di malattia è del 26
febbraio. Ne fioccano altri, tutti con la curiosa
caratteristica di essere stilati in una località distante
1.110 chilometri da Milano, suo luogo di residenza. I
suoi periodi di malattia cominciano sempre di
lunedì…Nel 2002-2003 le assenze sono state pari al 72
per cento del suo orario di servizio…i suoi alunni
avevano ottimi voti in ogni materia, tranne una, la
sua…I pareri degli ispettori però non sono vincolanti.
Se l’interessato fa ricorso, e lo fa quasi sempre, si
riparte da capo. Nel 2005 la pratica finì a Roma, alla
Sezione disciplinare del Consiglio nazionale della
Pubblica Istruzione, organo anche di tutela sindacale e
quindi per sua natura portato a sopire. Per il professor
M. si decise di non decidere…”(Marco Imarisio, in
Corriere della Sera, 17 luglio 2007) --“I cittadini
dovrebbero cominciare tutti a fare la stessa cosa :
chiedere il risarcimento del danno all’amministrazione
scolastica nei casi analoghi a quello del professor M.
(che sono assai numerosi)” (Pietro Ichino, ivi, 16 luglio
2007).
Si condivide il pensiero di Pietro Ichino, ma non
l’acquiescenza del legislatore che, lasciando la
normativa così com’è (ad esempio. circa la
composizione e i criteri propri di quel «Consiglio
nazionale»), farebbe addossare all’erario le
conseguenze di un assenteismo che rimane intoccabile
e, intanto, indipendentemente dalla richiesta di
risarcimento, addossa all’erario la spesa dello
stipendio dato a chi, a quel che risulta, beffa il sistema
e i poveri, malcapitati alunni.
Bologna del 2 agosto del 1980. Si è trasformata in una
corsa contro il tempo del sindaco di Bari Michele
Emiliano per bloccare un concerto che invocava la
liberazione di Luigi Ciavardini, condannato dalla
Cassazione a trent’anni di carcere con l’accusa di
essere l’esecutore materiale di quella strage, strage in
cui morirono anche sette baresi. Il concerto era previsto
per questa sera a Modugno, ma non si farà. Almeno
non oggi…» (Samantha Dell’Edera, in Corriere del
Mezzogiorno (Puglia) allegato al Corriere della Sera,
3 agosto 2007).
«Caso Foster, il Texas ferma la mano del boia NEW YORK – Kennet Foster non morirà. Il boia si è
fermato a meno di sei ore dalla sua esecuzione. Ieri
mattina il governatore del Texas Rick Perry,
accogliendo la raccomandazione del ‘Board of pardons
and paroles’, ha deciso di commutarne la pena in
ergastolo…Il 31enne afro-americano doveva morire
alle 18 (la mezzanotte in Italia) per un crimine che non
ha mai commesso : l’uccisione del 25enne studente
universitario Michael LaHood jr…durante una rapina
a mano armata nell’agosto del ’96. Al momento del
delitto Foster si trovava a trenta metri di distanza, al
volante dell’auto…Kenneth…era stato condannato,
insieme al killer, in base alla controversa ‘law of
parties’ o legge delle bande, secondo cui un individuo
è responsabile di un crimine commesso da altri, qualora
egli abbia agito come complice…» (Alessandra Farkas,
in Corriere della Sera, 31 agosto 2007).
«Premio a Kagame abolizionista… ROMA. –
‘Nessuno tocchi Kagame, ma perché premiarlo ?’
Arriva in Italia il capo di Stato ruandese Paul
Kagame…dalle mani del premier Romano Prodi, dopo
un messaggio di Napolitano, riceve il riconoscimento
dell’associazione Nessuno Tocchi Caino ‘Abolizionista
dell’anno’ per aver cancellato a Kigali la pena di morte
lo scorso 25 luglio, diventando così uno dei simboli
della campagna italiana per una moratoria
internazionale… ‘Perché ? – si chiede in una nota il
mensile dei comboniani Nigrizia – E’ una premiazione
paradossale che fa il gioco di un regime autoritario’. Il
comunicato cita padre Aurelio Boscaini, che ha
lavorato a lungo tra i Grandi Laghi : ‘Mi chiedo se
conoscete veramente questo assassino che dovrebbe
avere sulla coscienza qualche milione di morti…’. ‘E’
sintomatico dell’ignoranza della nostra classe dirigente
sulle vicende africane’ aggiunge padre Giulio
Albanese, fondatore dell’agenzia Misna…Ieri un
corsivo del manifesto notava su Kagame: “Il
soffocamento di ogni dissenso non lo promuove a
campione dei diritti individuali”. E con il responsabile
Esteri Fabio Amato, Rifondazione accenna: “Sarebbe
stato meglio un testimonial al di sopra di ogni
sospetto”…» (Alessandra Coppola, in Corriere della
Sera, 31 agosto 2007).
Altre notizie di cronaca
«Via chiavi e paghetta al figlio di 61 anni –
CATANIA – Usciva di casa senza dire dove andava, e
non rispettava gli orari di rientro. Così la madre ha
deciso di sequestrargli le chiavi dell’appartamento e gli
ha sospeso la paghetta…la madre in questione ha 81
anni ed è pensionata, il figlio ne ha 61, è disoccupato e
vive ancora con i genitori. L’anziana, esausta, si è
rivolta alla polizia perché l’aiutasse a convincere il
figlio a ‘comportarsi bene’. Un agente ha fatto da
paciere e ha convinto i due a tornarsene a casa»
(Corriere della Sera, 3 agosto 2007).
«“In Parlamento ci sono gli amici dei terroristi.
Migliaia di persone hanno partecipato a Bologna alla
cerimonia per ricordare la strage di 27 anni
fa…BOLOGNA – C’è un duro j’accuse di Paolo
Bolognesi, l’uomo che rappresenta i familiari delle
vittime : “All’interno del Parlamento ci sono amici dei
terroristi che hanno grandi e potenti mezzi”…»
(Vittorio Monti, in Corriere della Sera, 3 agosto
2007).
«Concerto per il terrorista, Emiliano impone il suo
no – BARI – Doveva essere il giorno dedicato al
ricordo delle vittime della strage alla stazione di
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