LEGISLAZIONE, CONVENZIONI INTERNAZIONALI, STORIA DELLE DIFFERENZE DI GENERE EVOLUZIONE STORICA DEL PRINCIPIO DELLE PARI OPPORTUNITÀ a cura di W. Pezzi 1 COMPORTAMENTI GIURIDICI E SOCIALI Uguaglianza Pari opportunità Tutela, protezione vs.discriminazioni dirette Miglioramento (gap) vs.discriminazioni indirette Differenza Valorizzazione risorsa 2 UGUAGLIANZA (Principio dello Stato moderno) "Ciascun individuo, indipendentemente dal censo, stato sociale, è uguale a ciascun altro“ Principio rivoluzionario determina la costruzione di un Soggetto unico (Uno) neutro-universale (piano logico) maschile (immaginario) Potere di: - assimilazione delle diversità - cancellazione (trattamento diseguale) - omologazione al Soggetto Uno • • • • Il "sesso" femminile perde la sua differenza Identità femminile viene negata Cancellazione dell'elemento costitutivo della sua specificità = la differenza sessuale 3 PARI OPPORTUNITA‘ (Principio anni '70) "Ciascun individuo, indipendentemente dal sesso, deve avere le stesse possibilità di partenza" una svolta dal pensiero imperniato sul moderno principio di uguaglianza al pensiero che riconosce la dualità, la diversità dei due soggetti DIFFERENZA DI GENERE (Principio anni '80) Riconoscimento e valorizzazione delle diversità per la donna: "Non un dover essere, ma un essere che è: essere se stessa“ La differenza non come disuguaglianza, ma come interdipendenza 5 PENSIERO DIFFERENZA • Analisi filosofica/politica (L.Irigaray, A.Cavararo, L.Muraro…) Filosofia occidentale soggetto universale neutro = maschile pensiero maschile soggetto definisce il mondo a partire da sé Al sesso femminile viene sottratto: - la capacità di autorappresentarsi Al sesso femminile viene a mancare: - un pensiero proprio su se stesse e sul mondo (il punto di vista delle donne) 6 TEORIA DIFFERENZA Postula la necessità per le donne di colmare tale mancanza dotandosi di uno strumento conoscitivo che riconsegni questa capacità fondativa. Riconoscimento dell'essenza corporea e sessuale femminile, qualità imprescindibile Corpo: origine fisica e simbolica Reciprocità dei 2 soggetti: uomo/donna Ognuno promotore di una visione del mondo a partire da sé Pratica politica: del partire da sé (credere nel proprio desiderio e agirlo) delle relazioni (fiducia nella qualità delle relazioni, anziché nella macchina del potere) 7 DIFFERENZA DI GENERE POLITICHE DI GENERE 1995: Conferenza di Pechino affermato il principio del “genere”/”gender” "guardare il mondo con occhi di donna” Parole chiave di Pechino: "punto di vista di genere", "mainstreaming” "empowerment", entrate nel dibattito femminista e in quello dei governi. 8 1995 CONFERENZA PECHINO Strategia di genere • • L'uguaglianza non è più intesa solo come fine, ma anche come mezzo per raggiungere i due obiettivi dello sviluppo e della pace. Ogni questione deve essere studiata e analizzata tenendo conto del punto di vista delle donne, le quali stanno acquistando la consapevolezza di essere non un problema, bensì una risorsa. Mainstreaming "portare il punto di vista delle donne nei luoghi di governo (economia, politica, società…)" "integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative, economiche, sociali…" "il punto di vista delle donne deve integrare i programmi, le scelte, i progetti, le leggi….“ Empowerment "riconoscimento dell'autorità femminile" "attribuire poteri e responsabilità alle donne favorendo la loro partecipazione attiva " "attribuire e attribuirsi autorità/potere“ Networking "creare reti di relazioni fra donne per affermare mainstreaming ed empowerment, per posizionarsi al centro della vita lavorativa, politica ed istituzionale" 9 2012: PERCHÉ ANCORA DI DIFFERENZA DI GENERE? • il “genere” è tuttora una delle diversità più critiche per la società e il lavoro • Fra le diversità la più preponderante: quella di genere, quella fra uomo e donna 10 LEGISLAZIONE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 11 La Costituzione Italiana • Costituzione della Repubblica Italiana: • Articolo 3: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". 12 La Costituzione Italiana • Articolo 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione". • Articolo 51 (il secondo periodo è stato aggiunto con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". • Articolo 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001): "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". 13 POLITICHE PARI OPPORTUNITA' GENESI: • Direttive CEE (1976, 1979) prime indicazioni • Raccomandazione CEE '84: misure per eliminare discriminazioni indirette • Decreto Presidente Consiglio '84: Commissione Pari Opportunità Nazionale • L. Regione Toscana 14/87 (Commissione Pari Opportunità Reg.le) • L.164/90 (Comitato Pari Opportunità Naz.le) • L.142/90: Art.2.: nelle finalità degli Statuti Amm.ni prov.li e comunali previsto il perseguimento della politica di pari opportunità (Commissione Pari Opportunità Prov.le e Com.le) • L. 125/91: Azioni positive per la parità uomo donna nel lavoro • L. 215/92: Azioni positive per l’imprenditoria femminile 14 LE CONFERENZE MONDIALI DELLE DONNE 1°: 1975 - Città del Messico identificati tre obiettivi prioritari: parità, sviluppo, pace 2°- 1980 - Copenaghen: identificati tre ambiti di attenzione per raggiungere i 3 obiettivi: accesso simile uomini a istruzione, opportunità occupazionali un'assistenza medica appropriata 3°: 1985 - Nairobi: dichiarato “ tutti i problemi umani anche problemi delle donne” Le donne quindi diritto legittimo a partecipare al processo decisionale e alla gestione di tutti gli affari umani. 4°: 1995 - Pechino: "Piattaforma" radicalmente mutato l’ottica e l’approccio alle politiche di genere. Identificati 12 ambiti ostacolanti la promozione delle donne: la povertà; l'istruzione e la formazione; la salute; la violenza; i conflitti armati; l'economia; il potere e il processo decisionale; i meccanismi istituzionali per la promozione delle donne; i diritti umani delle donne; le donne e i mass-media; le donne e l'ambiente, le giovani donne. Rilievo al concetto di genere, di mainstreaming, empowerment, networking 2000 Pechino + 5 follow-up della quarta conferenza mondiale sulla donna. 5°: 2005 – New York – Pechino + 10 Pochi i risultati realizzati in dieci anni di lavoro:in alcune aree del mondo, 15 la condizione delle donne peggiora • . POLITICHE PARI OPPORTUNITA' • Conferenza di Pechino 1995: "Piattaforma politiche di genere” • Comunicazione della Commissione 1996, « Integrare la parità di opportunità fra le donne e gli uomini nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie”. Si inserisce negli sviluppi del ruolo svolto dalla C.E. alla Conferenza di Pechino - Principio di «gender mainstreaming” - Fondi strutturali, il principale strumento finanziario C.E. per politiche di genere • Direttiva Prodi 1997 “Azioni volte a promuovere la distribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”. • Comunicazione della Commissione 2000, « Verso una strategia-quadro comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini (2001-2005) • Relazione annuale della Commissione in collaborazione con gli Stati membri al Consiglio europeo dal 2003 • “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” dlg .198 del 2006 • “Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale 2008 del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa e dai suoi partner. • L.R. Toscana 2 aprile 2009 n.16 “Cittadinanza di genere” per fornire una cornice normativa alla materia delle politiche di genere, e integrare le politiche per la cittadinanza di genere nella programmazione e nell’attività normativa 16 LA SITUAZIONE ITALIANA Situazione complessa, la più critica dei Paesi UE: - economico/occupazionale - sociale/familiare - culturale/politico Le politiche intraprese derivano più da pulsioni/acquis della UE. - Non attivati meccanismi di verifica dell’efficacia delle politiche che implementano la parità di genere - Gap tra presenza Organismi di parità e politiche e l’effettività delle realizzazioni di parità per cittadine/i 17 ORGANISMI DI PARITA’ • FONTI Direttive e raccomandazioni CEE Decreto '84 Pres.te.Consiglio L 164/90 L.R. 14/87 L. 142/90 (Statuto) Delibere Consigli Prov.li e Comunali L. 56/87 125/91 l.144/99 art.4 d.l.196/00 d.l. 198/06 CCNL L.125/91 D.L. 29/93 art.61 Circolare 12/93 L.183/2010 art..21 ORGANISMO Commissione pari opportunità nazionale, regionale, provinciale, comunale Consigliera di parità nazionale, regionale e provinciale Comitato d'Ente C.U.G. RUOLO FINALITA' Consultivo Propositivo Controllo Affermazione mainstreaming, empowerment, e networking delle donne Pubblico ufficiale Tutela e Promozione Paritetico Consultivo Propositivo Controllo UBICAZIONE Vigilanza applicazione normativa pari opportunità Promozione iniziative per applicazione Azione ed assistenza in giudizio Uguaglianza sostanziale u/d nei luoghi di lavoro Valorizzazione risorsa femminile Integrazione pari opportunità/mobbing/bene ssere organizzativo Governo Regione Provincia Comune Ministero del lavoro Assessorato lavoro Regione Assessorato lavoro Provincia Luoghi di lavoro 18