LEGISLAZIONE,
CONVENZIONI INTERNAZIONALI,
STORIA DELLE DIFFERENZE DI GENERE
EVOLUZIONE STORICA DEL PRINCIPIO
DELLE PARI OPPORTUNITÀ
a cura di W. Pezzi
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COMPORTAMENTI GIURIDICI E SOCIALI
Uguaglianza
Pari opportunità
Tutela, protezione
vs.discriminazioni dirette
Miglioramento (gap)
vs.discriminazioni indirette
Differenza
Valorizzazione
risorsa
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UGUAGLIANZA
(Principio dello Stato moderno)
"Ciascun individuo, indipendentemente dal censo, stato sociale, è uguale
a ciascun altro“
Principio rivoluzionario
determina la costruzione di un Soggetto unico (Uno)
neutro-universale (piano logico)
maschile (immaginario)
Potere di:
- assimilazione delle diversità
- cancellazione (trattamento diseguale)
- omologazione al Soggetto Uno
•
•
•
•
Il "sesso" femminile perde la sua differenza
Identità femminile viene negata
Cancellazione dell'elemento costitutivo della sua specificità
= la differenza sessuale
3
PARI OPPORTUNITA‘
(Principio anni '70)
"Ciascun individuo, indipendentemente dal sesso,
deve avere le stesse possibilità di partenza"
una svolta
dal pensiero imperniato sul moderno principio di uguaglianza
al pensiero che riconosce la dualità,
la diversità dei due soggetti
DIFFERENZA DI GENERE
(Principio anni '80)
Riconoscimento e valorizzazione delle diversità
per la donna:
"Non un dover essere,
ma un essere che è: essere se stessa“
La differenza non come disuguaglianza,
ma come interdipendenza
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PENSIERO DIFFERENZA
• Analisi filosofica/politica
(L.Irigaray, A.Cavararo, L.Muraro…)
Filosofia occidentale
soggetto universale neutro = maschile
pensiero maschile
soggetto definisce il mondo a partire da sé
Al sesso femminile viene sottratto:
- la capacità di autorappresentarsi
Al sesso femminile viene a mancare:
- un pensiero proprio su se stesse e sul mondo
(il punto di vista delle donne)
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TEORIA DIFFERENZA
Postula la necessità per le donne di colmare tale mancanza
dotandosi di uno strumento conoscitivo
che riconsegni questa capacità fondativa.
Riconoscimento dell'essenza corporea e sessuale femminile,
qualità imprescindibile
Corpo: origine fisica e simbolica
Reciprocità dei 2 soggetti: uomo/donna
Ognuno promotore di una visione del mondo a partire da sé
Pratica politica:
del partire da sé (credere nel proprio desiderio e agirlo)
delle relazioni (fiducia nella qualità delle relazioni, anziché nella macchina del
potere)
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DIFFERENZA DI GENERE
POLITICHE DI GENERE
1995: Conferenza di Pechino
affermato il principio del “genere”/”gender”
"guardare il mondo con occhi di donna”
Parole chiave di Pechino:
"punto di vista di genere",
"mainstreaming”
"empowerment",
entrate nel dibattito femminista e in quello dei governi.
8
1995 CONFERENZA PECHINO
Strategia di genere
•
•
L'uguaglianza non è più intesa solo come fine, ma anche come mezzo
per raggiungere i due obiettivi dello sviluppo e della pace.
Ogni questione deve essere studiata e analizzata tenendo conto
del punto di vista delle donne, le quali stanno acquistando la consapevolezza
di essere non un problema, bensì una risorsa.
Mainstreaming
"portare il punto di vista delle donne nei luoghi di governo (economia, politica, società…)"
"integrazione del punto di vista di genere nelle politiche governative, economiche, sociali…"
"il punto di vista delle donne deve integrare i programmi, le scelte, i progetti, le leggi….“
Empowerment
"riconoscimento dell'autorità femminile"
"attribuire poteri e responsabilità alle donne favorendo la loro partecipazione attiva "
"attribuire e attribuirsi autorità/potere“
Networking
"creare reti di relazioni fra donne per affermare mainstreaming ed empowerment,
per posizionarsi al centro della vita lavorativa, politica ed istituzionale"
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2012: PERCHÉ ANCORA DI
DIFFERENZA DI GENERE?
•
il “genere” è tuttora una delle diversità
più critiche per la società e il lavoro
• Fra le diversità la più preponderante:
quella di genere, quella fra uomo e donna
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LEGISLAZIONE
CONVENZIONI INTERNAZIONALI
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La Costituzione Italiana
• Costituzione della Repubblica Italiana:
• Articolo 3:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".
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La Costituzione Italiana
• Articolo 37: "La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione".
• Articolo 51 (il secondo periodo è stato aggiunto con legge
costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): "Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti
stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".
• Articolo 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 18
ottobre 2001): "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive".
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POLITICHE PARI OPPORTUNITA'
GENESI:
• Direttive CEE (1976, 1979) prime indicazioni
• Raccomandazione CEE '84: misure per eliminare discriminazioni indirette
• Decreto Presidente Consiglio '84: Commissione Pari Opportunità Nazionale
• L. Regione Toscana 14/87 (Commissione Pari Opportunità Reg.le)
• L.164/90 (Comitato Pari Opportunità Naz.le)
• L.142/90: Art.2.: nelle finalità degli Statuti
Amm.ni prov.li e comunali
previsto il perseguimento della politica di pari opportunità
(Commissione Pari Opportunità Prov.le e Com.le)
• L. 125/91: Azioni positive per la parità uomo donna nel lavoro
• L. 215/92: Azioni positive per l’imprenditoria femminile
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LE CONFERENZE MONDIALI DELLE DONNE
1°: 1975 - Città del Messico identificati tre obiettivi prioritari: parità, sviluppo, pace
2°- 1980 - Copenaghen: identificati tre ambiti di attenzione per raggiungere i 3 obiettivi:
accesso simile uomini a istruzione, opportunità occupazionali
un'assistenza medica appropriata
3°: 1985 - Nairobi: dichiarato “ tutti i problemi umani anche problemi delle donne”
Le donne quindi diritto legittimo a partecipare al processo decisionale e
alla gestione di tutti gli affari umani.
4°: 1995 - Pechino: "Piattaforma" radicalmente mutato l’ottica e l’approccio alle
politiche di genere.
Identificati 12 ambiti ostacolanti la promozione delle donne: la povertà;
l'istruzione e la formazione; la salute; la violenza; i conflitti armati; l'economia;
il potere e il processo decisionale; i meccanismi istituzionali per la promozione
delle donne; i diritti umani delle donne; le donne e i mass-media; le donne e
l'ambiente, le giovani donne.
Rilievo al concetto di genere, di mainstreaming, empowerment, networking
2000 Pechino + 5 follow-up della quarta conferenza mondiale sulla donna.
5°: 2005 – New York – Pechino + 10
Pochi i risultati realizzati in dieci anni di lavoro:in alcune aree del mondo,
15
la condizione delle donne peggiora
• .
POLITICHE PARI OPPORTUNITA'
• Conferenza di Pechino 1995: "Piattaforma politiche di genere”
• Comunicazione della Commissione 1996, « Integrare la parità di opportunità fra le
donne e gli uomini nell'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie”.
Si inserisce negli sviluppi del ruolo svolto dalla C.E. alla Conferenza di Pechino
- Principio di «gender mainstreaming”
- Fondi strutturali, il principale strumento finanziario C.E. per politiche di genere
• Direttiva Prodi 1997 “Azioni volte a promuovere la distribuzione di poteri e
responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale
a donne e uomini”.
• Comunicazione della Commissione 2000, « Verso una strategia-quadro
comunitaria in materia di parità fra le donne e gli uomini (2001-2005)
• Relazione annuale della Commissione in collaborazione con gli Stati membri
al Consiglio europeo dal 2003
• “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” dlg .198 del 2006
• “Carta europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita
locale 2008 del Consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa e dai suoi partner.
• L.R. Toscana 2 aprile 2009 n.16 “Cittadinanza di genere” per fornire una cornice normativa
alla materia delle politiche di genere, e integrare le politiche per la cittadinanza di genere
nella programmazione e nell’attività normativa
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LA SITUAZIONE ITALIANA
Situazione complessa, la più critica dei Paesi UE:
- economico/occupazionale
- sociale/familiare
- culturale/politico
Le politiche intraprese derivano più
da pulsioni/acquis della UE.
- Non attivati meccanismi di verifica dell’efficacia
delle politiche che implementano la parità di genere
- Gap tra presenza Organismi di parità e politiche
e l’effettività delle realizzazioni di parità per cittadine/i
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ORGANISMI DI PARITA’


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
•
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

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

FONTI
Direttive e raccomandazioni CEE
Decreto '84
Pres.te.Consiglio
L 164/90
L.R. 14/87
L. 142/90 (Statuto)
Delibere Consigli
Prov.li e Comunali
L. 56/87
125/91
l.144/99 art.4
d.l.196/00
d.l. 198/06
CCNL
L.125/91
D.L. 29/93 art.61
Circolare 12/93
L.183/2010 art..21
ORGANISMO

Commissione pari
opportunità
nazionale,
regionale,
provinciale,
comunale
Consigliera di parità
nazionale, regionale e
provinciale
Comitato d'Ente
C.U.G.
RUOLO
FINALITA'
Consultivo
Propositivo
Controllo
Affermazione
mainstreaming,
empowerment,
e networking
delle donne
Pubblico
ufficiale
Tutela e
Promozione
Paritetico
Consultivo
Propositivo
Controllo
UBICAZIONE




Vigilanza applicazione 
normativa pari opportunità
Promozione iniziative per 
applicazione
Azione ed assistenza in 
giudizio
Uguaglianza sostanziale
u/d nei luoghi di lavoro 
Valorizzazione risorsa
femminile
Integrazione pari
opportunità/mobbing/bene
ssere organizzativo
Governo
Regione
Provincia
Comune
Ministero del
lavoro
Assessorato
lavoro Regione
Assessorato
lavoro
Provincia
Luoghi di
lavoro
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