La nuova legge regionale sul trasporto pubblico locale Una prima analisi Mauro Muscarà – Stefano De Pietro Legge regionale sul Tpl Recepisce la normativa comunitaria e statale con lo scopo di migliorare la gestione territoriale del tpl Art.25 D.L.1/2012 convertito con Legge 27/2012 Legge regionale sul Tpl Ha lo scopo dichiarato di tutelare la libera concorrenza affidando il tpl su gara regionale di minimo sei anni di durata. Gara a fine 2014. Legge regionale sul Tpl Viene definito il BURT (bacino unico regionale del trasporto), come ambito territoriale ottimale per l’organizzazione del tpl. Legge regionale sul Tpl In tale ambito la regione, attraverso l’agenzia regionale per il trasporto pubblico locale espleta le procedure per l’assegnazione in un unico lotto al vincitore della gara (unico soggetto o ad associazione temporanea di imprese). Sostituzione soggetto gestore art.17 Seguono subaffidamenti art.18 Legge regionale sul Tpl Il BURT comprende tutte le tipologie di trasporto pubblico tranne i Taxi e i servizi privati tipo Pullman. Quindi si tratta di una gara treno+gomma, alla quale solo poche aziende possono partecipare. Legge regionale sul Tpl Agenzia regionale – definizione Art.12 E’ una società di capitali o consorzio, partecipata dagli enti locali (Regione, Province, Comuni capoluogo e città metropolitane). Legge regionale sul Tpl Agenzia regionale - azioni Programmazione, monitoraggio e controllo attuazione degli accordi di programma. Legge regionale sul Tpl Agenzia regionale - azioni Affidamento dei servizio per l’intero Burt e stazione appaltante. Legge regionale sul Tpl Agenzia regionale - azioni Gestione dell’Osservatorio regionale dei trasporti. Legge regionale sul Tpl Funzioni O.R.T. Art.21 A) Sostegno della programmazione della regione B) Strumento per la predisposizione del piano regionale dei trasporti,criteri di integrazione tra i diversi modi di trasporto C) Supporto per il monitoraggio dei servizi D) Strumento di diffusione dei dati e delle informazioni ad enti locali,sindacati,associazioni utenti e consumatori Legge regionale sul Tpl Agenzia regionale - azioni Partecipazione a progetti europei Legge regionale sul Tpl Tariffe-Art.19 I criteri per la definizione delle tariffe sono competenza della regione. Legge regionale sul Tpl Obiettivo da traffico Conseguire il rapporto del 35% tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura Legge regionale sul Tpl Standard tpl I criteri per la definizione degli standard sono di competenza della regione. Legge regionale sul Tpl Standard bigliettazione La regione promuove il biglietto elettronico si tutto il territorio regionale.