La nuova legge regionale
sul trasporto pubblico locale
Una prima analisi
Mauro Muscarà – Stefano De Pietro
Legge regionale sul Tpl
Recepisce la normativa comunitaria
e statale con lo scopo di migliorare
la gestione territoriale del tpl
Art.25 D.L.1/2012 convertito con
Legge 27/2012
Legge regionale sul Tpl
Ha lo scopo dichiarato di tutelare la
libera concorrenza affidando il tpl su
gara regionale di minimo sei anni di
durata.
Gara a fine 2014.
Legge regionale sul Tpl
Viene definito il BURT (bacino unico
regionale del trasporto), come
ambito territoriale ottimale per
l’organizzazione del tpl.
Legge regionale sul Tpl
In tale ambito la regione, attraverso
l’agenzia regionale per il trasporto
pubblico locale espleta le procedure
per l’assegnazione in un unico lotto
al vincitore della gara (unico
soggetto o ad associazione
temporanea di imprese).
Sostituzione soggetto gestore art.17
Seguono subaffidamenti art.18
Legge regionale sul Tpl
Il BURT comprende tutte le tipologie
di trasporto pubblico tranne i Taxi e i
servizi privati tipo Pullman.
Quindi si tratta di una gara
treno+gomma, alla quale solo poche
aziende possono partecipare.
Legge regionale sul Tpl
Agenzia regionale – definizione
Art.12
E’ una società di capitali o
consorzio, partecipata dagli enti
locali (Regione, Province, Comuni
capoluogo e città metropolitane).
Legge regionale sul Tpl
Agenzia regionale - azioni
Programmazione, monitoraggio e
controllo attuazione degli accordi di
programma.
Legge regionale sul Tpl
Agenzia regionale - azioni
Affidamento dei servizio per l’intero
Burt e stazione appaltante.
Legge regionale sul Tpl
Agenzia regionale - azioni
Gestione dell’Osservatorio regionale
dei trasporti.
Legge regionale sul Tpl
Funzioni O.R.T. Art.21
A) Sostegno della programmazione della
regione
B) Strumento per la predisposizione del piano
regionale dei trasporti,criteri di integrazione
tra i diversi modi di trasporto
C) Supporto per il monitoraggio dei servizi
D) Strumento di diffusione dei dati e delle
informazioni ad enti
locali,sindacati,associazioni utenti e
consumatori
Legge regionale sul Tpl
Agenzia regionale - azioni
Partecipazione a progetti europei
Legge regionale sul Tpl
Tariffe-Art.19
I criteri per la definizione delle
tariffe sono competenza della
regione.
Legge regionale sul Tpl
Obiettivo da traffico
Conseguire il rapporto del 35% tra
ricavi da traffico e costi operativi al
netto dei costi di infrastruttura
Legge regionale sul Tpl
Standard tpl
I criteri per la definizione degli
standard sono di competenza della
regione.
Legge regionale sul Tpl
Standard bigliettazione
La regione promuove il biglietto
elettronico si tutto il territorio
regionale.
Scarica

La nuova legge regionale sul trasporto pubblico locale