periodo di sospensione dell’attività scolastica ed è
finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso
l’acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel
mondo del lavoro. Il periodo di tirocinio non può
superare i 3 mesi.
COSA SONO I TIROCINI?
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva
finalizzata a creare un contatto diretto tra un
soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di
favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenza,
l’acquisizione di competenze professionali e
l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio
consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di
formazione in situazione che non si configura come
rapporto di lavoro.
N.B LA NUOVA NORMATIVA NON RIGUARDA I TIROCINI
CURRICULARI , I PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE, I
TIROCINI TRANSNAZIONALI.
PROMOTORI DEI TIROCINI
Possono promuovere il tirocinio i seguenti istituti :

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
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Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro
Istituti di istruzione scolastica universitaria,
provveditorati agli studi
Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale
Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da
enti pubblici
NUOVA NORMATIVA
SOGGETTI OSPITANTI
Le linea guida approvate dalla conferenza Stato--RegionI il 24
gennaio 2013 impegnano le Regioni a definire un quadro più
razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine
di valorizzare le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire
“abusi” e utilizzi distorti dello strumento.
I soggetti ospitanti possono essere enti pubblici o privati
(aziende,associazioni etc,) presso i quali viene realizzato il tirocinio.
L’ospitante deve stipulare la convenzione con il promotore e
definire il progetto formativo , designare il tutor da affiancare al
tirocinante sul luogo di lavoro , assicurare la realizzazione del
percorso di tirocinio.
In Sicilia tale accordo è stato recepito con delibera della giunta
regionale il 25 luglio 2013.
COSA SAPERE ?



Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per la
quale non sia necessario un periodo formativo .
I tirocinanti non possono sostituire : il personale in
malattia e i lavoratori con contratti a termine nei periodi
di massimo lavoro
Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo
professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non
può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO?
a)
Tirocini formativi e di orientamento : sono destinati ai
soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e
non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a
facilitare le scelte professionali e l’occupabilità nel
periodo di transito scuola-lavoro attraverso una prima
esperienza nel mondo del lavoro . Il periodo di tirocinio
non può essere superiore a 6 mesi.
b)
Tirocini di inserimento/reinserimento : finalizzati a
percorsi per il reinserimento al mondo del lavoro di
soggetti disoccupati o inoccupati e a lavoratori in
mobilità o cassa integrazione. In tal caso sulla base di
specifici accordi inerenti alle misure di politiche attive del
lavoro collegate al beneficio di ammortizzatori sociali. Il
periodo di tirocinio non può essere superiore a 12 mesi.
c)
d)
Tirocini di orientamento e formazione o di
reinserimento/inserimento : in favore di disabili di cui
all’art 1, comma 1 della legge n.68/99 , persone
svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e
umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai
sensi dell’art.18 del D.L vo286/98. Il periodo di tirocinio
non può essere superiore a 12 prorogabile a 24 mesi per
le ipotesi di disabilità.
Tirocini estivi di orientamento : destinati a giovani
adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi
scolastici superiori o universitari, attivabili solo nel
NUMERI DI TIROCINI ATTIVABILI
Il numero di tirocini attivabili è in proporzione al numero dei
dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda

5 dipendenti a tempo indeterminato/determinato :
2 tirocinanti

6-20 dipendenti a tempo
indeterminato/determinato : 4 tirocinanti

21 e più dipendenti a tempo
indeterminato/determinato: il 20% dei dipendenti
stessi
DIRITTI E DOVERI DEI TIROCINANTI
Il tirocinante ha il dovere di attenersi a quanto previsto nel progetto
formativo svolgendo le attività concordate con il tutor. Al termine
del tirocinio il soggetto promotore ha l’obbligo, anche sulla base
della valutazione del tirocinante, di rilasciare un’attestazione dei
risultati specificando le capacità acquisite. L’esperienza sarà
registrata sul libretto formativo del cittadino .
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per
malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari
o superiore a 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di
sospensione non concorre al computo della durata complessiva.
Il tirocinante deve essere garantito da un’assicurazione contro gli
infortuni sul posto di lavoro da parte dell’ INAIL .
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
E’ diritto del tirocinante ricevere un’indennità di
partecipazione al tirocinio per un importo non
inferiore a 300 euro lordi mensili corrisposti al
raggiungimento del 70% mensile del percorso
formativo.
Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno a reddito
.in quanto percettori di ammortizzatori sociali , non viene
corrisposta alcuna indennità .
CONTATTI : www.cgilsicilia.it
Per informazioni rivolgiti presso le sedi delle
Camere del Lavoro
SICILIA
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Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a