periodo di sospensione dell’attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l’acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Il periodo di tirocinio non può superare i 3 mesi. COSA SONO I TIROCINI? Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenza, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come rapporto di lavoro. N.B LA NUOVA NORMATIVA NON RIGUARDA I TIROCINI CURRICULARI , I PERIODI DI PRATICA PROFESSIONALE, I TIROCINI TRANSNAZIONALI. PROMOTORI DEI TIROCINI Possono promuovere il tirocinio i seguenti istituti : Servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro Istituti di istruzione scolastica universitaria, provveditorati agli studi Centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici NUOVA NORMATIVA SOGGETTI OSPITANTI Le linea guida approvate dalla conferenza Stato--RegionI il 24 gennaio 2013 impegnano le Regioni a definire un quadro più razionale ed efficiente dei tirocini formativi e di orientamento al fine di valorizzare le potenzialità in termini di occupabilità e prevenire “abusi” e utilizzi distorti dello strumento. I soggetti ospitanti possono essere enti pubblici o privati (aziende,associazioni etc,) presso i quali viene realizzato il tirocinio. L’ospitante deve stipulare la convenzione con il promotore e definire il progetto formativo , designare il tutor da affiancare al tirocinante sul luogo di lavoro , assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio. In Sicilia tale accordo è stato recepito con delibera della giunta regionale il 25 luglio 2013. COSA SAPERE ? Il tirocinio non può essere utilizzato per attività per la quale non sia necessario un periodo formativo . I tirocinanti non possono sostituire : il personale in malattia e i lavoratori con contratti a termine nei periodi di massimo lavoro Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante. QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO? a) Tirocini formativi e di orientamento : sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall’attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l’occupabilità nel periodo di transito scuola-lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro . Il periodo di tirocinio non può essere superiore a 6 mesi. b) Tirocini di inserimento/reinserimento : finalizzati a percorsi per il reinserimento al mondo del lavoro di soggetti disoccupati o inoccupati e a lavoratori in mobilità o cassa integrazione. In tal caso sulla base di specifici accordi inerenti alle misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio di ammortizzatori sociali. Il periodo di tirocinio non può essere superiore a 12 mesi. c) d) Tirocini di orientamento e formazione o di reinserimento/inserimento : in favore di disabili di cui all’art 1, comma 1 della legge n.68/99 , persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91, nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del D.L vo286/98. Il periodo di tirocinio non può essere superiore a 12 prorogabile a 24 mesi per le ipotesi di disabilità. Tirocini estivi di orientamento : destinati a giovani adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi scolastici superiori o universitari, attivabili solo nel NUMERI DI TIROCINI ATTIVABILI Il numero di tirocini attivabili è in proporzione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’azienda 5 dipendenti a tempo indeterminato/determinato : 2 tirocinanti 6-20 dipendenti a tempo indeterminato/determinato : 4 tirocinanti 21 e più dipendenti a tempo indeterminato/determinato: il 20% dei dipendenti stessi DIRITTI E DOVERI DEI TIROCINANTI Il tirocinante ha il dovere di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor. Al termine del tirocinio il soggetto promotore ha l’obbligo, anche sulla base della valutazione del tirocinante, di rilasciare un’attestazione dei risultati specificando le capacità acquisite. L’esperienza sarà registrata sul libretto formativo del cittadino . Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore a 1/3 della durata del tirocinio medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva. Il tirocinante deve essere garantito da un’assicurazione contro gli infortuni sul posto di lavoro da parte dell’ INAIL . INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE E’ diritto del tirocinante ricevere un’indennità di partecipazione al tirocinio per un importo non inferiore a 300 euro lordi mensili corrisposti al raggiungimento del 70% mensile del percorso formativo. Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno a reddito .in quanto percettori di ammortizzatori sociali , non viene corrisposta alcuna indennità . CONTATTI : www.cgilsicilia.it Per informazioni rivolgiti presso le sedi delle Camere del Lavoro SICILIA