PROGRAMMA FIXO SCUOLA&UNIVERSITA’
DOCUMENTO DI LAVORO
10 LUGLIO 2013
SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI
REGIONE PIEMONTE
Programma FIxO Scuola & Università
NORMATIVA “TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO”
REGIONE PIEMONTE
SCHEDA SINTETICA
Deliberazione n. 74-59113 del 3 giugno 2013 - “L.R. 34/08 artt. 38 – 41”
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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI
REGIONE PIEMONTE
PREMESSA
INDICE PER ARGOMENTI
SCHEDA DI SINTESI - Deliberazione n. 74-59113 del 3 giugno 2013 - “LR 34/08 artt. 38 - 41.
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SCHEDA DI SINTESI NORMATIVA TIROCINI
REGIONE PIEMONTE
10 LUGLIO 2013
PREMESSA
In ottemperanza a quanto previsto dalle Linee guida in materia di tirocini approvate in data 24 gennaio 2013
in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 74-59113 del 3 giugno 2013 “L.R. 34/08 artt. 38 – 41, ha emanato il “Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di
orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e
delle competenze acquisite dai tirocinanti", approva la regolamentazione in materia di tirocini”.
Ha inoltre, approvato i
inserimento/reinserimento:
seguenti
Schemi
di
Convenzione
e




Convenzione tirocinio formativo e i orientamento (Allegato A)
Progetto formativo tirocinio formativo e di orientamento (Allegato B)
Convenzione tirocinio di inserimento/reinserimento (Allegato C)
Progetto formativo tirocinio di inserimento/reinserimento (Allegato D)


TIROCINI ESTIVI
Convenzione tirocinio estivo (Allegato E)
Progetto di orientamento (Allegato F)
Progetto
formativo
e
di
A far data dunque, della pubblicazione sul BU (20/06/2013) del presente provvedimento, i tirocini dovranno
essere attivati secondo le seguenti nuove disposizioni regionali.
INDICE PER ARGOMENTI:

















TIPOLOGIA
FINALITA’
DESTINATARI
ETA’
SOGGETTI PROMOTORI
SOGGETTI OSPITANTI
LIMITI ATTIVAZIONE
DURATA
CONVENZIONE
PROGETTO FORMATIVO
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
ASSICURAZIONI
COMUNICAZIONI PREVENTIVE
MONITORAGGIO
VIGILANZA, ISPEZIONI E REGIME SANZIONATORIO
CITTADINI STRANIERI
ATTESTAZIONE DEI RISULTATI
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SCHEDA DI SINTESI
Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2013, n. 74-5911
Pubblicata sul BU n. 25 del 20/06/2013
L.R. 34/08 artt. 38 - 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di orientamento, tirocini di
inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dai
tirocinanti.
NON RIENTRANO:
 i tirocini curriculari;
 i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
 i tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli realizzati nell’ambito del Lifelong Learning Programme 2007-13.
Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini formativi attivati dalle cooperative sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto
interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 e della legge 8 novembre 1991, n. 381, per le finalità dell’articolo 1, comma 1, lettera b) di tale legge.
TIPOLOGIA
FINALITA’
DESTINATARI
ETA’
A) TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO
Formativa (coerente con il piano di studi) ed
orientativa alla scelta formativa e/o
professionale.
Soggetti, non occupati, che hanno conseguito
uno dei seguenti titoli di studio entro e non
oltre “12 MESI”:
- diploma di scuola secondaria di I grado;
- qualifica o diploma di IFP;
- diploma di istruzione secondaria sup.;
- laurea (triennale e magistrale) e titoli equip.
- master univ. di I e II livello;
- dottorati di ricerca e titoli equip.
B) TIROCINI DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO
C) TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO O DI
INSERIMENTO/REINSERIMENTO RIVOLTE
A PERSONE SVANTAGGIATE
Inserimento/reinserimento lavorativo.
Recupero sociale , formativo ed orientativo,
di inserimento/reinserimento.
- Inoccupati;
- Disoccupati (anche in mobilità o percettori
di ASPI);
- Lavoratori sospesi in regime CIG sulla base
di specifici accordi in attuazione delle
politiche attive del lavoro per l’erogazione
di ammortizzatori sociali.
Disabili,
persone
svantaggiate
particolarmente svantaggiate1
TIROCINI ESTIVI
Orientativa e di
addestramento pratico.
e
Studenti
iscritti
regolarmente ad un istituto
scolastico e formativo di
ogni ordine e grado;
Studenti
iscritti
regolarmente
all'Università.
Min. 16 anni
1
Disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 art.4 co.1 (Disciplina delle cooperative sociali), compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure
alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente legislazione penitenziaria; persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22
dicembre 2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora); richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
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SOGGETTI
PROMOTORI
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Possono promuovere i tirocini:
a) Province e i CPI;
b) Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di
alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti ANCHE NEI DODICI
MESI SUCCESSIVI al conseguimento dei titoli accademici;
c) Istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti ANCHE NEI DODICI MESI SUCCESSIVI al conseguimento del relativo titolo di
studio;
d) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Piemonte;
e) Soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro e all'erogazione di servizi di
formazione professionale e di orientamento;
f) Soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del Dlgs 276/03 Titolo II Capo I (intermediazione);
g) Comunità terapeutico−riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori
istituzionali delle attività socio−assistenziali2, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, ANCHE NEI VENTIQUATTRO MESI SUCCESSIVI alla conclusione del percorso;
h) ASL relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a
questi successivo;
i) Comuni, C.C.I.A.A., nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni
orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
j) Enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del Dlgs 276/03.
I datori di lavoro (pubblici e privati) possono ospitare tirocinanti, in relazione al:
- numero di dipendenti a tempo indeterminato;
- a tempo determinato superiore a sei mesi;
- in proporzione al periodo contrattuale di riferimento;
- assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell’impresa (vedi p.to
successivo – limiti attivazione)
SOGGETTI
OSPITANTI
2
3
Possono promuovere
tirocini estivi
principalmente:
 I soggetti di cui ai p.ti b),
c) e d);
Ma possono promuoverli
anche dagli altri soggetti
indicati ai p.ti a),e), f),
g),h),i) j)
N.B. Tale distinzione
incide sui limiti
dimensionali previsti.
Datori lavoro privati o
pubblici
La Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria3 e fatte salve successive norme di finanziamento, solo se la
relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno precedente
all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
In caso di soggetto ospitante con unità operative ubicate fuori regione, i tirocini realizzati presso le unità operative situate nella regione
Piemonte, sono regolati dalla presente disciplina; per gli altri casi si deve far riferimento alla normativa della regione in cui viene svolto il
tirocinio (anche se è prevista la possibilità di accordi in deroga a quanto stabilita dalla presente disciplina). Infine, in caso di tirocini che
prevedono attività formative “in più regioni” la normativa di riferimento è quella della regione sede di attivazione del tirocinio.
Soggetti di cui all'articolo 9 della LR n. 1 dell’8 gennaio 2004, come modificato dalla LR n. 16 del 2 maggio 2006, n. 16,
Ai sensi dell’art.1 comma 36 della L.92/12
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 LIMITI DIMENSIONALI:
Tabella n. 1
N. DIPENDENTI
a) datori di lavoro con “0 dipendenti”, ivi compresi, imprenditori e i
liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività (escluso il
lavoro domestico);
b) unità operative con dipendenti da “0 a 5”
c)
unità operative con dipendenti compresi tra “6 e 20”
d)
unità operative con “21 o più dipendenti” (con arrot. all’unità
superiore)
N. MAX TIROCINANTI CONTEMPORANEAMENTE
“1”
Obbligo del datore di lavoro, nel caso a), di seguire
costantemente il tirocinante durante l’orario in cui il
tirocinio viene svolto.
“2”
non superiore al 10%
Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini a favore dei soggetti (disabili, svantaggiati, particolarmente svantaggiati) di cui alla nota
n. 1.
 NON È’ AMMESSA L’ATTIVAZIONE:
LIMITI
ATTIVAZIONE
a) Se in corso sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIG, CIGS o
in deroga;
b) nei confronti delle persone disabili, qualora l’azienda abbia in corso
sospensioni di lavoratori con ricorso alla CIG, CIGS o in deroga
e tra i soggetti coinvolti siano presenti soggetti disabili con la stessa
mansione;
E’ consentito limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti)
e alle figure professionali non interessate dalle sospensioni in
oggetto.
Nel caso di attivazione da
parte di soggetti di cui ai
p.ti b), c) e d), non si
applicano i limiti fissati
dalla presente normativa
(vedi Tabella n. 1);
 Nei casi in cui i CCNL di
settore stabiliscano dei
limiti,
questi
vengono
applicati.
Nel caso di tirocini attivati
dagli altri soggetti indicati
ai p.ti a),e), f), g),h),i) j),
si applicano i limiti fissati
dalla presente normativa
(vedi Tabella n. 1);
E’ consentito solo se i soggetti disabili coinvolti nelle sospensioni
in oggetto svolgono mansioni diverse da quelle in cui dovrebbe
essere impegnato il/i tirocinante/ti.
c) in sostituzione di lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività;
d) Se nei sei mesi precedenti, siano stati effettuati licenziamenti
collettivi o individuali o plurimi per giustificato motivo
oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale;
E’ consentito solo nel caso in cui, su espressa richiesta dei servizi
pubblici, si promuovano tirocini di natura riabilitativa e di
inclusione sociale per soggetti di cui alla nota n. 1.
e) per sostituire personale in malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso.
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f) In caso di tirocini utilizzati per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo, per l’acquisizione di professionalità
elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi;
g) Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga nei
limiti indicati per ogni tipologia di tirocinio.
h) Pubblica amministrazione
(vedi anche p.to precendente – Soggetti ospitanti)

E’ consentito solo se la relativa spesa può essere coperta mediante
risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso
dell’anno precedente all’entrata in vigore alla legge stessa e/o nei
limiti della spesa consentita per finalità formative.
 Massimo: 3 mesi.
DURATA MASSIMA:
Tabella n. 2
TIPOLOGIA TIROCINI
Tirocini di cui alla tipologia A) e B)
DURATA
DURATA MASSIMA
6 Mesi, proroghe comprese
Tirocini di cui alla tipologia C):
- Persone svantaggiate4 e particolarmente svantaggiate5
12 mesi, proroghe comprese
- Persone disabili6
24 mesi, proroghe comprese

 Si
deve
realizzare
necessariamente
nell'arco
temporale
compreso tra la fine
dell'anno
scolastico/formativo o
accademico in corso e
l'inizio
di
quello
successivo.
PRECISAZIONI CASI DI SOSPENSIONE E/O INTERRUZIONE:
- L’impegno/monte orario non deve superare l’orario previsto dal CCNL di riferimento;
- diritto ad una sospensione per: maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga (cioè protratta per una durata ≥ ad 1/3 del
tirocinio);
- La sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione ai tutor;
- Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.
4
Ai sensi del comma 1, art. 4 della legge 381/1991(gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in eta` lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47 bis, 47 ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663), richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
5
Ai sensi della DGR del Piemonte n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR del Piemonte n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008.
6
Ai sensi dell’art.1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
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I tirocini sono regolati da apposite Convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti sulla base delle disposizioni e dei
modelli approvati dalla Regione, con allegato il Progetto formativo.
ATTIVAZIONE

CONTENUTI:
CONVENZIONE
-
PROGETTO
FORMATIVO
- E’ sottoscritto da Soggetto promotore, Soggetto ospitante e dal Tirocinante (per presa visione ed accettazione);
- Deve contenere i seguenti elementi essenziali:
La Convenzione può anche riguardare “più tirocini” (si indica il numero di tirocini per la quale viene sottoscritta);
E’ sottoscritta da Soggetto ospitante e Soggetto promotore;
E’ necessario indicare la durata della stessa.
E’ prevista la possibilità di stipulare “Convenzioni quadro” tra Soggetti promotori e parti sociali.
 Anagrafica (Dati Tirocinante, Soggetto promotore, Soggetto ospitante, Tutor o referente Soggetto promotore e tutor Soggetto ospitante);
 Elementi descrittivi del tirocinio: tipologia, settore attività azienda (ATECO7), area professionale attività di tirocinio (CP ISTAT8), sede
svolgimento, estremi assicurazione (INAIL ed RC), durata, periodo (dal/al), impegno orario settimanale, entità indennità.
 Specifiche progetto formativo: figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla L. 92/12, art. 4, comma
67, livello EQF (qualora sia indicato nel Repertorio), obiettivi, modalità svolgimento e strumenti,competenze (abilità e conoscenze) da
acquisire rispetto alla Figura professionale individuata, processo/attività in cui opera il tirocinante.
N.B. Nelle more di definizione del Repertorio nazionale:
Per i TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
- Si fa riferimento al Repertorio Regionale degli Standard Formativi;
 Convenzioni - modelli
approvati dalla Regione,
con allegato il Progetto
di orientamento che
deve includere i seguenti:
- Dati identificativi del
soggetto promotore (e del
tutor
o
referente),
soggetto
ospitante
(e
tutor), tirocinante.
- obiettivi e modalità di
svolgimento;
impegno
orario
settimanale;
- durata e periodo di
svolgimento;
- estremi identificativi
delle assicurazioni;
- settore aziendale di
inserimento (ATECO);
- area professionale di
riferimento (CP ISTAT);
- figura professionale;
- obblighi del tirocinante.
Per i TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
- Si fa riferimento alle figure/profili dei CCNL.
N.B. Qualora nel Repertorio Regionale degli Standard
Formativi9 non si riuscisse ad individuare una Figura
professionale che corrisponda all’area professionale
di riferimento:
7
8
9
E’ sufficiente indicare le attività svolte dal tirocinante in riferimento a quelle individuate
nella suddetta area professionale (CP ISTAT).
Codice classificazione ATECO: http://www.istat.it/it/archivio/17888;
Codice di classificazione CP ISTAT: http://cp2011.istat.it
Link Repertorio Repertorio Regionale degli Standard Formativi: http://www.collegamenti.org/vetrinaregione/vetrinaregione.asp
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INDENNITA’ DI
PARTECIPAZIONE
ASSICURAZIONI
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Si evidenziano:
Soggetto promotore:
- Responsabilità “qualità” del tirocinio;
- Rilascio, attestazione dei risultati, con indicazione eventuali competenze acquisite;
Soggetto ospitante:
- Designazione Tutor in possesso di competenze adeguate e coerenti con il progetto
formativo;
- Valutare l’esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell’attestazione dei
risultati da parte del soggetto promotore;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria (DL 81/08 e s.m.i) e
fornire sufficiente ed adeguata formazione;
- essere in regola con la normativa sui disabili.

Diritti e doveri delle parti coinvolte.

Importo minimo mensile (lordo): 300,00 Euro
Per un impegno massimo di n. 20 ore settimanali.

Tale importo può aumentare in maniera proporzionale
rispetto alle ore svolte dal tirocinante.
Fino ad un impegno massimo di n. 40 ore settimanali. In questo ultimo caso, l’importo
da corrispondere deve essere almeno pari a 600,00 Euro mensili.

L’indennità può essere garantita sia dal Soggetto ospitante, promotore o da terzi (finanziamento altre fonti).

In caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi,
percettori di forme di sostegno al reddito, fruitori di
ammortizzatori sociali, tale indennità non viene
corrisposta.

In caso di disabili, soggetti svantaggiati, particolarmente svantaggiati e richiedenti asilo politico, la Regione potrà definire misure di
agevolazione e/o deroghe in materia di corresponsione e di ammontare.

L’indennità è assimilata al reddito da lavoro dip. anche se non comporta la perdita dell’eventuale stato di disoccupazione posseduto.

Il soggetto Promotore è tenuto a stipulare direttamente o in convenzione con il Soggetto ospitante o con altri soggetti, assicurazione
INAIL e Responsabilità civile (RC).
Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività svolte fuori dall’azienda e rientranti nel progetto formativo.
In caso di tirocini finanziati dalla Regione Piemonte, gli oneri connessi alle coperture assicurative possono essere a carico della stessa.



Non vi è obbligo (ma è
discrezionale
prevedere, da parte del
soggetto ospitante,
borse di studio).
In questi casi però, il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese
sostenute per vitto, trasporti mezzi pubblici, previa presentazione di giustificativi da
parte del tirocinante.
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
COMUNICAZIONI
PREVENTIVE




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Attualmente10 è necessario effettuare le comunicazioni preventive accedendo all’applicativo “Gestione on line delle Comunicazione
Obbligatorie” (http://www.sistemapiemonte.it/lavoro/GeCo/)11.
Le Comunicazioni preventive on line ai sensi del DM 30/10/07 esonerano i Soggetti Promotori dall’invio della copia cartacea della
Convenzione e Progetto formativo all’Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione. I Soggetti promotori devono però conservare la
copia originale dei documenti in oggetto ed esibirli su richiesta agli Enti istituzionali presenti sul territorio.
La comunicazione preventiva è responsabilità del Soggetto Promotore; solo in caso di accordo tra quest’ultimo e il Soggetto ospitante,
può essere inviata anche dal Soggetto ospitante.
Il Monitoraggio e valutazione dei tirocini è affidato all’Agenzia Piemonte Lavoro.
Le attività di monitoraggio e valutazione sono articolate su due livelli:
- AMMINISTRATIVO
- COERENZA
Obbligatorio (entro 5
giorni dall’attivazione) solo
a fini di
rilevazione statistica
dunque, senza esiti ai fini
amministrativi12.
Analisi dei dati amministrativi registrati sul SIL
Analisi della coerenza tra obiettivi del progetto formativo o di
inserimento e/o reinserimento e le attività svolte dal tirocinante.

MONITORAGGIO
Nelle attività di valutazione e monitoraggio, particolare
attenzione viene posta sui seguenti “elementi distorsivi”:
- reiterazione a copertura specifica mansione;
- cessazioni anomale;
- attività svolta non conforme al progetto formativo o di
inserimento/reinserimento;
- sostituzione personale sospeso/licenziato;
- incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso
promotore;
- concentrazione dell’attivazione in specifici periodi dell’anno.
 La Regione Piemonte realizza incontri periodici con le PPSS con l’obiettivo di condividere buone prassi, verificare esiti monitoraggio,
esaminare criticità, ecc.
VIGLIANZA,
ISPEZIONI E
REGIME
SANZIONATORIO
 La Regione si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso, anche attraverso
la formulazione di un accordo con i competenti organi ispettivi avente ad oggetto la condivisione degli elementi da ritenersi distorsivi e
pertanto soggetti a segnalazione.
 A far data dall’entrata in vigore del presente atto nel corso delle verifiche a cura del MLPS, se il tirocinio non risulterà conforme alla
nuova disciplina, il personale ispettivo procederà, sussistendone le condizioni, a trasformare il rapporto in contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste, disponendo al recupero dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
 La mancata corresponsione dell'indennità comporterà una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità
10
La Regione Piemonte sta predisponendo un applicativo dedicato agli adempimenti in materia di tirocini
Si ricorda che il requisito necessario per poter accedere al software “Gestione on line delle Comunicazione Obbligatorie” è il possesso della smart card in distribuzione presso gli Uffici di Registrazione degli Enti Certificatori.
12
Per i tirocini curriculari la comunicazione preventiva non è obbligatoria – Vedi Nota circolare esplicativa del 14 febbraio 2007.
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dell'illecito commesso, in misura variabile da un min. di 1.000 a un max. di 6.000 euro.
 La Regione si riserva di effettuare controlli documentali presso il soggetto promotore.
CITTADINI
STRANIERI
 Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini stranieri regolari.
 In caso di cittadini non appartenenti all’Unione europea13, la durata massima del tirocinio è di 24 mesi, proroghe comprese.
 Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei
risultati di apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento, ad una
qualificazione inserita nel Repertorio nazionale14:
Per i TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
N.B. Nelle more di definizione del Repertorio nazionale:
ATTESTAZIONE
DEI RISULTATI
- Si fa riferimento al Repertorio Regionale degli Standard Formativi;
Per i TIROCINI DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO
- Si fa riferimento alle figure/profili dei CCNL.
 Gli standard di attestazione verranno definiti dalla Regione.
 L’esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul
Libretto formativo del cittadino15.
Solo se il tirocinante ha partecipato ad almeno il 75% della durata prevista dal
progetto formativo.
 Nel caso in cui vengano validate e/o certificate le competenze, operando in coerenza con il processo di individuazione e validazione delle
competenze che verrà definito dalla Regione, tali competenze saranno registrabili nel Libretto formativo del cittadino.
13
14
15
Per svolgere tirocini formativi, fanno il loro ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate ogni anno dal MLPS,
Di cui alla legge n. 92 del 2012, art. 4, comma 67;
Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del MLPS, di concerto con il MIUR del 10 ottobre 2005. La Regione definirà le modalità di registrazione.
11
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