PROGETTO Pianificazione Operativa Territoriale Stato dell’arte sulle opzioni individuate dalle Regioni in merito al recepimento delle Linee Guida sui Tirocini del 24 gennaio 2013 (Aggiornamento del 26 febbraio 2014) ABRUZZO BASILICATA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA Approvata Legge Regionale. Approvato disciplinare con DGR. NORMA DI RECEPIMENTO Linee guida regionali approvate con DGR (Le Linee guida nazionali sono state formalmente recepite con precedente DGR) Approvata DGP Linee guida regionali approvate con DGR Approvata DGR Quelle previste dalle Linee guida. A) TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE OFFERTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Destinatari: persone in età lavorativa, inoccupate o disoccupate e appartenenti a una delle seguenti categorie: Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi. TIPOLOGIE TIROCINI NORMATI Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi I tirocini formativi e di orientamento possono essere rivolti, oltre che ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio, anche a quelli che hanno assolto l’obbligo di istruzione 1. persone in situazione di svantaggio sociale; 2. giovani che abbandonano la scuola del secondo ciclo di istruzione o formazione; 3. persone in situazione di svantaggio con riferimento al mercato del lavoro: persone inoccupate o disoccupate da almeno quattro mesi, inserite in un progetto, anche individualizzato, di orientamento e formazione, con possibile deroga al limite di quattro mesi in caso di estremo disagio occupazionale; persone con più di 26 anni di età, anche se non disoccupate da almeno quattro mesi, che devono riqualificarsi o reinserirsi nel mercato del lavoro. B) TIROCINI PER L’INSERIMENTO O IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEL MERCATO DEL LAVORO Regolamento approvato con DGR Approvate con due distinte DGR le Disposizioni attuative e le Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi. I tirocini formativi e di orientamento possono essere rivolti, oltre che ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio, anche a quelli che hanno assolto l’obbligo di istruzione Quelle previste dalle Linee guida Il tirocinio formativo e di orientamento o di inserimento/reinserimento è destinata anche ai soggetti in carico ai servizi sociali del Comune per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché a cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l’accesso all’impiego. I tirocini di inserimento o reinserimento possono essere attivati anche a favore di lavoratori in CIG (straordinaria o in deroga). (Nel testo del regolamento tale possibilità non è subordinata a specifici accordi) Quelle previste dalle Linee guida. I tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento sono rivolti anche ai titolari di protezione internazionale o umanitaria e alle persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. n. 286/1998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” pag. 2 ABRUZZO BASILICATA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA Durata minima: 2 mesi. Durata massima (proroghe comprese): Durata minima: 2 mesi (salvo il tirocinio estivo: un mese). Durata massima: - tirocini per neo-diplomati o neolaureati e per “reinserimento/inserimento al lavoro” : 6 mesi; DURATA - tirocini per soggetti svantaggiati; tirocini per ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione: 12 mesi; - tirocini per soggetti disabili: 24 mesi; - tirocinio estivo: 3 mesi. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio anche per lo svolgimento del servizio civile Durata minima - Tirocini formativi e di orientamento: 2 mesi. - Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento : 4 mesi (8 mesi per i soggetti disabili). - Tirocini estivi: un mese. Durata massima: come previsto dalle Linee guida. Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini La durata giornaliera del tirocinio non può superare l'orario previsto dal CCNL della figura professionale di riferimento - tirocini formativi e di orientamento + tirocini di inserimento o reinserimento: 6 mesi; TIPOLOGIA A: massimo 500 ore. Possono essere rinnovati per non più di due volte dall’Area Formazione professionale per consentire il completamento del progetto formativo individuale, su richiesta della struttura ospitante, sottoscritta anche dal o dalla tirocinante. TIPOLOGIA B: fino a 24 mesi, in relazione alla situazione di svantaggio ai sensi della normativa vigente (articolo 2 del regolamento CE 5 dicembre 2002, n. 2204, articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Viene definita una durata massima di 6, 12 e 24 mesi sulla base della categoria di appartenenza. Per le persone che hanno particolari difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono essere previste delle deroghe per quanto riguarda la durata massima del tirocinio Come previsto dalle Linee guida. Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini Durata minima: 1 mese Durata massima: come previsto dalle Linee guida - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento: 18 mesi, con l’esclusione di quelli rivolti ai soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della DGR 10 febbraio 2006, n. 217 (Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’ art. 37, comma 1 , lett. c), della L.R. 18/2005), per i quali si applicano le disposizioni della deliberazione medesima: massimo 36 mesi (con impegno settimanale da min. 20 a max 35 ore) per il tirocinio di formazione in situazione/Sviluppo competenze; tra 3 e 6 mesi per il tirocinio di formazione in situazione/Assunzione (rinnovabile una sola volta). Il tirocinio è sospeso in caso di malattia certificata per periodi superiori ai 20 gg consecutivi Come previsto dalle Linee guida. In base alla DGR 2024/2013, nel caso di tirocini concernenti persone disabili, inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 11, della legge n. 68/1999, il comitato tecnico di cui all’art. 6, co. 3, del d.lgs 469/1997 è legittimato ad individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle capacità lavorative nonché delle problematicità di inserimento nell’organizzazione del soggetto ospitante, può essere incrementata la durata massima dei tirocini e possono essere promossi più tirocini con il medesimo tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale identico o simile. La DGR 2024/2013 definisce anche l’attuazione delle deroghe in materia di ripetibilità per i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento pag. 3 ABRUZZO - le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici; - le Province, ovvero gli enti territoriali che succederanno ad esse ai sensi dell'art. 23, commi 18, 19 e 20, Legge, nr. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni per il tramite dei Centri per l'Impiego; SOGGETTI PROMOTORI - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo non superiore a dodici mesi a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale, nonché i servizi di inserimento per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione Abruzzo; - le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - gli enti bilaterali; - le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità; - i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; - le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato; - i soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali BASILICATA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA - la Regione Basilicata; - Azienda Calabria Lavoro; - i Centri per l'Impiego e le Agenzie Provinciali per la Formazione; - i Centri per l’impiego; - i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, successivamente all’adozione di una disciplina regionale in materia; - gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative; - i Soggetti del sistema camerale; - gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; - le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica pubbliche o riconosciute dal MIUR; - gli Enti pubblici di ricerca; questo soggetto deriva dal bando per l'assegnazione delle borse di “tirocinio di ricerca” della Regione Calabria che li prevede tra i soggetti proponenti; - gli Enti pubblici di ricerca; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata; - gli Enti Bilaterali; - l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali; - le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; - i Parchi Nazionali e Regionali; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003; - le Agenzie tecniche in La Ripartizione Lavoro e le Aree alla Formazione professionale - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento; - Agenzie Regionali per il Diritto allo Studio; - i soggetti accreditati alla formazione professionale e/o all’orientamento; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali; - le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale; questi soggetti derivano dall’avviso per la realizzazione delle azioni di Work – experiences a favore di disabili visivi e uditivi della Regione Calabria - Parchi Nazionali e Regionali in Calabria; CAMPANIA - i centri per l’impiego e l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione (ARLAS); - gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; - i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e orientamento e le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, operanti in regime di convenzione con la Regione oppure da essa accreditate e autorizzate; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli appositi albi; - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) o dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009 I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della presente disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali FRIULI VENEZIA GIULIA Tirocinio formativo e di orientamento: 1) Servizi del lavoro delle Province; 2) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario; 3) enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia; 4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015; 5) Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia; 6) Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio). Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro: 1) Servizi del lavoro delle Province; 2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli Venezia Giulia. EMILIA ROMAGNA - i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l’impiego di cui all’articolo 32 comma 2 della L.R. 17/2005, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale; - le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; - le istituzioni scolastiche statali e paritarie; - i soggetti accreditati dalla Regione per l’erogazione della formazione professionale; - l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione); -comuni in forma singola e associata, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali. La DGR 1471/2013 stabilisce che tali soggetti (cui sono assimilate le ASP – Aziende pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla L.R. n. 3/2003) possono promuovere tirocini limitatamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento pag. 4 ABRUZZO BASILICATA ai sensi del D.Lgs., nr. 276/2003 e s.m.i.; qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per la formazione e l’orientamento; - le Agenzie Tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA - i servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione; - i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; - le Agenzie tecniche in qualità di enti in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA Tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge 68/1999: 1) Servizi del lavoro delle Province; 2) Servizi di integrazione lavorativa di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”). Tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore delle altre categorie: 1) Servizi del lavoro delle Province; 2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali; 3) cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991, iscritte nello specifico albo regionale. EMILIA ROMAGNA sociale; - le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; - i Comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40 della L.R. 17/2005, ovvero ai sensi della legislazione nazionale all’esercizio di funzioni orientative, tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro (come precisato dalla DGR 1471/2013). Tali soggetti possono promuovere tirocini per tutte le tipologie di utenti (come precisato dalla medesima DGR). I soggetti promotori non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile (fatte salve le deroghe di cui alla DGR 2024/2013) I soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi del D.Lgs. 276/2003 possono stipulare specifici protocolli d’intesa con i soggetti promotori per l’attivazione di percorsi di tirocinio. Possono essere soggetti promotori dei tirocini anche gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l’attivazione di tirocini pag. 5 ABRUZZO BASILICATA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA CAMPANIA Importo minimo di 300 € corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un’indennità minima mensile pari a 500 €. Importo minimo: 450 €. Importo minimo: 600 € (garantito al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel progetto formativo). Il rimborso deve comunque coprire tutti i costi di trasporto con mezzi pubblici, vitto, alloggio e altre spese connesse. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE In caso di tirocini, inclusi nei casi particolari di ingresso al di fuori delle quote indicate nel Testo Unico sull'immigrazione e dal D.P.R. 394/99 (così come modificato dal D.P.R. 334/2004), rivolti a cittadini immigrati extra UE residenti all'estero il soggetto promotore deve pagare tutte le spese relative al vitto e all'alloggio nonché quelle di viaggio per il rientro del tirocinante nel paese di origine L’indennità è corrisposta a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito non viene corrisposta l’indennità ma esclusivamente un rimborso spese di ammontare non inferiore a 250 € mensili. Con riferimento specifico ai soggetti svantaggiati e disabili, la Regione, con provvedimento motivato ed al solo fine di promuoverne l'inclusione sociale, potrà prevedere circostanziate deroghe alla corresponsione ed all'ammontare dell'indennità TIPOLOGIA A: 3 € all’ora ai minori di 18 anni; 4 € all’ora ai maggiorenni. Presenza effettiva di almeno 40 ore. Maggiorazione di 1 € all’ora se la sede del tirocinio si trova al di fuori del comune di residenza o di domicilio. TIPOLOGIA B: borsa lavoro mensile di almeno 400 €. Per le persone che hanno particolari difficoltà a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro possono essere previste delle deroghe per quanto riguarda l’obbligo di erogare una borsa lavoro Importo minimo: 400 €, da rivalutare secondo indicizzazione ISTAT. L’indennità verrà erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile. L’indennità potrà non essere corrisposta ai soggetti svantaggiati e disabili FRIULI VENEZIA GIULIA Importo minimo: 400 €. Deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità sono previste per i soggetti disabili, le persone svantaggiate, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale L’indennità non viene corrisposta nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell’ambito di applicazione della DGR 217/2006, per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l’indennità con proprie risorse. L’indennità è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell’indennità al tirocinante. L’onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati EMILIA ROMAGNA Importo minimo: 450 €. L’indennità è commisurata mensilmente all’effettiva partecipazione, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale (DGR 1471/2013) Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione. La DGR 2024/2013 definisce l’attuazione delle deroghe in materia di erogazione dell’indennità, per i destinatari dei tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento (compresi i casi di contributi o finanziamenti pubblici o privati) pag. 6 ABRUZZO BASILICATA Nell'arco di un anno solare, inteso come il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre, ogni datore di lavoro privato ospitante può avere non più di: a) 0 tirocinanti, in assenza di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; a) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato fino a 5, ivi compreso il caso in cui non vi siano dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; b) 1 tirocinante, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 6; b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; massimo 2 tirocinanti contemporaneamente, con un numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 7 e 19; c) unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. c) d) LIMITI NUMERICI TIROCINI ATTIVABILI un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 10% dei lavoratori assunti, qualora si tratti di un datore di lavoro privato con più di 20 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocini curriculari. Per le aziende stagionali che operano nel settore del turismo e che occupano lavoratori assunti a tempo determinato, è possibile usufruire dei tirocini a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella dei tirocinanti e comunque tale da avere inizio prima dell’avvio e di terminare in seguito alla conclusione dei medesimi. In tali casi, quindi, il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il calcolo delle soglie. Sono computati, al fine del calcolo dei limiti numerici, i soci lavoratori delle società cooperative. Per le sole aziende che svolgono attività a carattere stagionale il numero dei lavoratori a tempo determinato rileva, unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato, per il computo dei limiti numerici a condizione che la durata del rapporto dei lavoratori a tempo determinato sia superiore a quella dei tirocini, e comunque tale da ricomprendere interamente il periodo di durata dei tirocini. Nell'arco di un anno solare, ogni Sono esclusi dai limiti Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA Presso ogni soggetto ospitante, in ragione del numero di dipendenti a tempi indeterminato: a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante; b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti; c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in misura pari e non superiore al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore. Per i tirocini di tipo B: se il tirocinio è attivato in collaborazione con un servizio inviante (anche delegato), i limiti di numero non trovano applicazione. a) unità operative con un numero di dipendenti a) da 1 a 4 dipendenti: massimo 1 da 0 a 5 a tempo tirocinante; indeterminato: 1 b) da 5 a 8 dipendenti: massimo 2 tirocinante; tirocinanti; b) unità operative con un numero di dipendenti c) da 9 a 12 dipendenti: massimo 3 tirocinanti; a tempo d) da 13 a 16 dipendenti: massimo indeterminato 4 tirocinanti; compreso tra 6 e 20: non più di 2 e) da 17 a 20 dipendenti: massimo tirocinanti 5 tirocinanti; contemporaneamente f) oltre 20 dipendenti: un numero ; di tirocinanti a partire da 6 non c) unità operative con 21 superiore al 20% dell’organico a o più dipendenti a tempo indeterminato tempo indeterminato: I soci lavoratori delle società tirocinanti in misura cooperative vanno considerati alla non superiore al 10% stessa stregua del lavoratori dei suddetti dipendenti a tempo indeterminato. dipendenti Sono esclusi dai suddetti limiti i contemporaneamente tirocini svolti presso gli artigiani che , con arrotondamento hanno conseguito la qualifica di all'unità superiore. “Maestri Artigiani” e presso le “Botteghe scuola” di cui alla L.R. I datori di lavoro privi di 20/2012. dipendenti non possono ospitare più di due tirocini Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo di inserimento o indeterminato è normalmente reinserimento lavorativo preclusa la possibilità di attivare per il medesimo profilo tirocini, si stabilisce tuttavia che è professionale nell’arco di consentito ospitare un tirocinante ai 24 mesi. titolari delle aziende artigiane di Sono computati al fine del artigianato del commercio e dei calcolo dei limiti numerici servizi nonché alle piccole imprese anche: i soci lavoratori in cui siano impiegati in via delle società cooperative; continuativa soci e/o collaboratori i dipendenti con contratto familiari. a tempo determinato di Le aziende stagionali che operano durata non inferiore ai 24 nel settore del turismo e che mesi purché la durata occupano lavoratori assunti a tempo residua del contratto sia determinato possono usufruire dei pari almeno alla durata tirocini formativi a condizione che il prevista per il tirocinio da periodo di durata di questi ultimi sia attivare; i professionisti interamente compreso entro il soci di studi professionali periodo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato. All’uopo, il numero dei lavoratori a Per ciascuna unità operativa: a) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra uno e 5: un tirocinante; b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19: fino a 2 tirocinanti contemporaneamente; c) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato uguale o superiore a 20: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti. Se il calcolo della percentuale produce frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5. Non rientrano nel computo dei limiti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. I datori di lavoro iscritti all’albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti; c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore. In base alla DGR 2024/2013, sono esclusi dai suddetti limiti i tirocini in favore delle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999, delle persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, prima periodo, legge n. 381/1991, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all’art 25, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 17/2005 Sono esclusi dai limiti fissati i tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento o reinserimento e i tirocini curriculari pag. 7 ABRUZZO datore di lavoro pubblico ospitante può avere un numero minimo di un tirocinante e un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente pari al 2% dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato BASILICATA sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge 68/99, le persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91, nonché i richiedenti asilo ed i titolari di protezione internazionale. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA tempo determinato concorre unitamente a quello dei lavoratori a tempo indeterminato alla formazione della base di computo del numero massimo dei tirocinanti che esse possono ospitare La stessa persona non può svolgere, nell'ambito di attività riconducibili allo stesso settore, tirocini per una durata complessivamente superiore a 24 mesi anche non consecutivi. Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, consecutivamente accogliere più tirocini per non più di 24 mesi complessivi. Il limite non opera nel caso in cui almeno il 50% dei tirocini promossi nei 24 mesi precedenti, con arrotondamento all'unità superiore, abbia dato luogo alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di un contratto di apprendistato pag. 8 ABRUZZO LEGAMI CON LIBRETTO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE Al termine del tirocinio le competenze acquisite devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino (in attesa della definizione del Repertorio Nazionale, del Repertorio Regionale e di un sistema di certificazione regionale, verrà rilasciata al tirocinante un’attestazione delle competenze acquisite). Gli esiti formativi del tirocinio devono avere come riconoscimento finale la "Dichiarazione di competenze" (riportata nel modello di libretto formativo del cittadino), che assicura la descrizione trasparente e attendibile dei contenuti di competenze acquisiti e contiene l'indicazione del livello di competenza raggiunto nello svolgimento delle attività di tirocinio. La Dichiarazione rappresenta la base per la Certificazione delle competenze BASILICATA Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia attestazione dell'attività svolta e degli apprendimenti non formali e informali facendo riferimento al Repertorio delle Attestazioni all'uopo istituito dalla Regione. Le competenze acquisite saranno registrate sul Libretto formativo del cittadino (il tirocinante dovrà aver svolto almeno il 70% delle ore previste dal progetto formativo). Le competenze da acquisire sono individuate, ove possibile, con riferimento ad una qualificazione del " Repertorio nazionale", di cui all'art.8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013. Nelle more dell'implementazione di detto Repertorio, si fa riferimento al "Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata"(RRQ), istituito con DGR n. 167/2013 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA CAMPANIA FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA I risultati di apprendimento contenuti nell’attestazione rilasciata sono espressi in termini di competenze e loro elementi (conoscenze e abilità) acquisiti, e sono riferiti, ove possibile, ai seguenti Repertori: Come previsto dalle Linee guida Registrazione sul Libretto formativo delle competenze acquisite, a cura del Centro per l’Impiego, a condizione che il tirocinante abbia partecipato ad almeno il 70% delle ore di attività formativa originariamente previste a) Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale (Allegato A del documento “Linee Guida per la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP”, approvato con DGR n. 513/2012), nel testo in vigore al momento della definizione del progetto formativo; b) “Apprendistato Professionalizzante. Repertorio dei profili formativi e gli standard regionali”, approvato con DGR 2023/2006, nel testo in vigore al momento della definizione del progetto formativo. La Giunta regionale, sentiti gli organismi regionali di collaborazione istituzionale e concertazione sociale, definisce le modalità di attuazione della formalizzazione e certificazione degli esiti del tirocinio, secondo gli standard del sistema regionale Le competenze acquisite sono registrate sul libretto formativo sulla base delle indicazioni delle Linee guida pag. 9 ABRUZZO Possibili borse di studio, in particolare per i tirocinanti appartenenti a specifiche categorie svantaggiate. Possibile sostegno economico alla formazione dei tutor. Previsti incentivi per i soggetti ospitanti sulla base di una serie di indicatori relativi a: - trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato (almeno il 25%) con punteggio maggiore in caso di assunzione a TI o con CTD di almeno 12 mesi e di soggetti svantaggiati ex Reg. CE 800/2008, donne e disabili; -contributo a instaurare un rapporto di lavoro con un altro datore di lavoro (stesse maggiorazioni del punto precedente); EVENTUALI PREMIALITÀ - formazione gratuita del tutor aziendale (corso intensivo di almeno 8 ore); - formazione gratuita del tirocinante (corso intensivo di almeno dodici ore in materia di normativa sul tirocinio e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); - valutazione positiva del progetto formativo da parte della Provincia; - coinvolgimento di soggetti svantaggiati ex Reg. CE 800/2008, donne e disabili; - erogazione di indennità al tirocinante superiore a quella minima garantita; - conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nell’ambito della propria organizzazione aziendale (con particolare riferimento alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri) BASILICATA La Regione potrà promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato o autonomo. A tal fine la Regione potrà definire meccanismi e strumenti premiali, che riguardino specifici target/destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti. Le misure di incentivazione saranno destinate ai soggetti promotori e/o soggetti ospitanti in funzione dell'evoluzione in contratti di lavoro dei tirocini attivati precedentemente all'adozione delle misure di incentivazione, secondo le modalità all'uopo stabilite nei rispettivi provvedimenti. La Regione potrà prevedere l'erogazione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato a seguito di un tirocinio. Per i tirocini formativi e di orientamento e per i tirocini estivi, l'agevolazione potrà riguardare esclusivamente i giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CALABRIA Il contributo può arrivare fino al 100 % della borsa lavoro e raggiungere il limite massimo di 400 € mensili; il suo ammontare è determinato tenendo conto: a) della complessità del progetto di tirocinio; b) della congruità della durata del tirocinio in riferimento alle caratteristiche del progetto; c) degli altri servizi offerti al/alla tirocinante dalla struttura ospitante quali mensa, trasporto ed alloggio In caso di interruzione anticipata del tirocinio il contributo è erogato in misura proporzionale, purché non risulti inferiore all’importo minimo di 50 € FRIULI VENEZIA GIULIA EMILIA ROMAGNA Possibili misure di agevolazione o sostegno per gli aspetti collegati alla indennità di partecipazione e per la promozione del passaggio immediato ad una esperienza di tirocinio formativo al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale, di istruzione secondaria superiore, di istruzione o formazione post diploma, universitaria o post laurea. PER I TIROCINI DI TIPO B: Le strutture private ospitanti possono ottenere un contributo a parziale o completa copertura dell'importo corrisposto al/alla tirocinante, ai sensi dell’art.35 della LP 39/1992 e successive modifiche. Il contributo non può essere erogato ad enti pubblici. Qualora al termine del tirocinio non faccia seguito l'assunzione del/della tirocinante, alla struttura ospitante può essere negata la liquidazione del contributo se non sussistono giustificati motivi per la mancata assunzione. Inoltre alla struttura ospitante possono essere negati ulteriori inserimenti in tirocinio. CAMPANIA Possibili misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato. Si potranno definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori che per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d’impresa. Possibili incentivi all’assunzione del tirocinante da parte del soggetto ospitante, purché il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato, o a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi e che l’assunzione avvenga nel corso del tirocinio o comunque entro sei mesi dalla sua conclusione. Previste azioni di sostegno e di raccordo anche per le altre tipologie di tirocinio, non oggetto della presente regolamentazione, promuovendo la convergenza con i dispositivi previsti dalle Leggi Regionali 16/2012 e 20/2012. Possibili programmi e sperimentazioni che prevedano l’attivazione di tirocini nell’ambito di accordi e intese mirate alla realizzazione di percorsi di primo inserimento per l’accesso all’apprendistato professionalizzante di cui alla Legge Regionale n. 20/2012. Sostegno all’utilizzo dei tirocini formativi presso gli artigiani che hanno conseguito la qualifica di “Maestri Artigiani” e presso le “Botteghe scuola” di cui alla suddetta L.R.20/2012 pag. 10 LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA Approvati con DGR i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”. * NORMA DI RECEPIMENTO Approvata DGR Approvata DGR Con D.D.U.O. sono state definite le disposizioni attuative, che comprendono gli Standard minimi per la stesura e la stipula di convenzioni e progetti formativi individuali * Approvata DGR Approvata Legge Regionale. Approvata Direttiva attuativa con DGR Approvata Legge Regionale Approvata DGR Approvato Regolamento attuativo con DGR * pubblicati su BURL n. 45 dell’8 novembre 2013 TIROCINI EXTRACURRICOLARI - Tirocini formativi e di orientamento: rivolti a soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto. Tirocini formativi e di orientamento. Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi. - Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: rivolti a inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto. TIPOLOGIE TIROCINI NORMATI Quelle previste dalle Linee guida Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi - Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1, comma 1, della L. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della L. 381/91. - Tirocini estivi di orientamento. TIROCINI CURRICOLARI: esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore pubblico. Sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Quelle previste dalle Linee guida I tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinseri mento sono rivolti anche ai titolari di protezione internazionale o umanitaria e alle persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. n. 286/1998 Tirocini estivi. Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi La classificazione non prevede una tipologia specifica di tirocinio per disabili, persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. I tirocini rivolti a tali categorie, nonché quelli rivolti agli immigrati, potranno avere ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva. L’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento rivolti a lavoratori in CIG non è subordinata all’attivazione di specifici accordi LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA Durata minima: 2 mesi (un mese per quelli estivi). Durata massima: tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi. Tirocini di inserimento e reinserimento: 12 mesi. Per gli svantaggiati: 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a 24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo competente. Come previsto dalle Linee guida DURATA I tirocini per i disabili possono essere prorogati per ulteriori 12 mesi, limitatamente ai soggetti rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999 Durata minima: 2 mesi. Durata massima: come previsto dalle Linee guida; i tirocini formativi e di orientamento hanno una durata massima di 12 mesi se rivolti a persone con disabilità. I tirocini estivi hanno una durata massima pari alla sospensione estiva delle lezioni o degli studi, proroghe comprese Per i disabili: 24 mesi, fatto salvo casi con particolari difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di durata e di ripetibilità. Tirocini estivi: devono essere realizzati nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non superiore a 3 mesi. Sospensione per malattia lunga: se si protrae per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno (tra le ore 23 e le ore 7) può essere prevista, nell’ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente in particolare per i minori, a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento Come previsto dalle Linee guida salvo tirocini di inserimento/reins erimento, per i quali è prevista una durata massima di 6 mesi Durata massima: come previsto dalle Linee guida. Per i tirocini estivi: pari al periodo compreso tra fine anno scolastico (o sospensione anno accademico o formativo) e inizio di quello successivo; non può avere durata superiore a 3 mesi, anche in caso di pluralità di tirocini. Diritto alla sospensione del tirocinio: anche in caso di chiusura collettiva. In caso di malattia, questa non deve avere una durata complessiva superiore a 5 mesi. L’impegno settimanale del tirocinante non può superare le 30 ore. Lo svolgimento del tirocinio non è ammesso in orario notturno Durata massima: 6 mesi, prorogabili per non più di 30 giorni. Durata massima: - tirocini formativi e di orientamento e tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro: 6 mesi; - tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati a persone svantaggiate o particolarmente svantaggiate (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora):12 mesi (24 mesi nel caso di persone disabili). Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi Il termine è elevato a 12 mesi, prorogabili fino a un massimo di ulteriori 12, per i tirocini rivolti a soggetti disabili ai sensi dell'art. 1, co. 1, Legge n. 68/1999, a persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/1991, nonché ad immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi. Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del tirocinio, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il tirocinante un impegno superiore alle 30 ore settimanali, collocate nella fascia diurna pag. 12 LAZIO - Centri per l’Impiego; - soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni; - soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della DGR 1 giugno 2012, n. 268; - agenzie regionali per il lavoro; - istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; SOGGETTI PROMOTORI - istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; - fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008; - centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre LIGURIA LOMBARDIA a. servizi per l’impiego e, pertanto, i centri per l’impiego di cui all'articolo 16 della l.r. n. 27/1998 (Disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) nonché i servizi pubblici di inserimento lavorativo di cui alla L. 68/1999; b. università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; c. istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; d. centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, centri operanti in regime di convenzione o contratto con la Regione o la Provincia competente, nonché organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell’articolo 75 della l.r. 18/2009; e. soggetti appartenenti al sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 53 della l.r. n. 12/2006 (Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari), per le tipologie di tirocinio di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 30/2008; f. istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 76 della l.r. 18/2009, sulla base di specifica autorizzazione regionale; g. organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 28 l.r. 30/2008; h. soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 comma 1, limitatamente alle lettere a), b), c), d) e) e f bis) del - istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006; - autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561; - autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276; - comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie svantaggiate, che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro gestiti. Tirocini estivi: l’attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti promotori. Tirocini curriculari: l’attivazione è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini. I soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti dell’Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri, assicurando il rispetto degli indirizzi regionali. Regione Lombardia riconosce il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale soggetto promotore, anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house MARCHE MOLISE - Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione (CIOF); - le Province, per il tramite dei Centri per l’impiego; - università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - le Università e gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali che rilasciano titoli accademici, le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; - istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento; - enti regionali di formazione accreditati dalla Regione Marche; - soggetti autorizzati all’attività d’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla Regione Marche ai sensi dall’art. 2 della disciplina delle procedure operative di cui alla D.G.R. n. 2 del 10/01/2006; - soggetti autorizzati all’attività d’intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dal Ministero del Lavoro ai sensi del - l’Agenzia Regionale Molise Lavoro; - l’Azienda sanitaria locale, le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte nell’albo regionale relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla loro conclusione, nonché il servizio provinciale di inserimento per disabili; - le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - gli enti bilaterali; - i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale PIEMONTE - le Province e i Centri per l’impiego; - le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici; - le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei dodici mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione Piemonte; - i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione Piemonte alla gestione dei servizi per il lavoro; - i soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento; - i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del D. Lgs 276/03 Titolo II Capo I; - le comunità terapeutico−riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle attività socio−assistenziali di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del - - sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della PUGLIA - Servizi per l'impiego; - istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici: - istituzioni scolastiche statali e paritarie; - gli uffici scolastici regionali e provinciali; - centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, accreditati ai sensi della L.R. 7 agosto 2002 n.15 (Riforma della formazione professionale), come modificata dalle Leggi Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e 2 novembre 2006, n.32, e della successiva D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012; - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali; - servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici accreditati dalla regione; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; - soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.: - soggetti accreditati ai sensi dell'’art. 5, Legge Reg. 25/2011 e del successivo Reg. Reg. 22 ottobre 2012, n. 28, come modificato dal Reg. Reg. 27 dicembre 2012, n. 34. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi pag. 13 LAZIO Regioni o Province autonome; - istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome; - comunità terapeutiche inserite nell’elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome; - servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome; - Aziende Sanitarie Locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; - il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti, qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedano l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house LIGURIA D.Lgs. 276/2003; i. soggetti autorizzati a livello regionale ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 30/2008; j. l’Agenzia Liguria Lavoro nell’ambito delle azioni approvate nel Programma annuale di attività nel rispetto del comma 2 bis, dell’art. 11 della l.r. 27/1998; k. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, nella sua attività di promozione di programmi/sperimentazioni finalizzati all’inserimento/reinserimento lavorativo che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house LOMBARDIA MARCHE D.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti; - le agenzie e gli enti in house del Ministero del Lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni MOLISE PIEMONTE PUGLIA dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del percorso; dell’apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali - le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato; - i soggetti autorizzati all’intermediazione dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del D.Lgs 276/2003 e s.m.m.; - i soggetti iscritti nell’elenco regionale degli Organismi accreditati per la formazione professionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/speriment azioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi, come soggetto promotore, dei propri enti in house - le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo; - i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti; - gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del dlgs 276/03. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house pag. 14 LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA Importo minimo di 350 €. Importo minimo: 400 € Riconoscimento dell’indennità a fronte di una partecipazione minima al percorso del 70% su base mensile. L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, qualora inferiore al 70%. In caso di sospensione per maternità o malattia lunga non sussiste l’obbligo di corresponsione dell’indennità. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE Nel caso di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini rivolti a disabili rientranti nelle condizioni individuate all’art. 13, co. 1, lett. a) della legge n. 68 del 1999, impegnati in tirocini avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla stessa legge, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità pari all’importo minimo, eventualmente integrabile da parte di altri soggetti fra i quali quello promotore e quello ospitante. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili, ferma restando l’eventuale copertura delle spese relative alla polizza assicurativa INAIL e all’assicurazione civile per danni contro terzi Importo minimo: 400 €. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità non viene corrisposta. Nel caso in cui il predetto sostegno al reddito sia inferiore all’importo minimo di 400 €, al tirocinante è corrisposta un’integrazione fino al raggiungimento dello stesso. Nel caso di tirocini part time l’importo minimo dell’indennità può essere riproporzionato in base all’effettivo impegno orario. L’indennità potrà essere inferiore all’importo minimo se il destinatario è una persona con disabilità, o se è un soggetto svantaggiato ai sensi della L. 381/1991 o richiedente asilo e titolare di protezione internazionale che svolge il tirocinio su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che hanno in carico la persona. In caso di tirocini estivi è prevista l’eventualità, ma non l’obbligatorietà, di riconoscere al tirocinante un’indennità di partecipazione L’importo è definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di tirocinio. Non potrà essere inferiore a 400 € mensili, riducibile a 300 € qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si applica almeno un’indennità forfettaria di 300 €. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati: al fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale. Tirocini estivi: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di partecipazione. Tirocini curriculari: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale definiscono l’eventuale indennità di partecipazione Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio potrà non essere corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nella convenzione. L’indennità può essere sostenuta anche dal soggetto promotore, se previsto in convenzione, o dalla Regione, nell’ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l’inclusione di particolari categorie di soggetti. Possibili deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità per i soggetti disabili, le persone svantaggiate, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale Importo mensile pari a 300 € (400 € per i tirocini di inserimento/reinseri mento), corrispondente ad un impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino a un massimo di 30 ore settimanali, con un’indennità mensile di 450 € (600 € per i tirocini di inserimento/reinseri mento). E’ possibile che il soggetto ospitante preveda in aggiunta ulteriori benefici. In caso di tirocini rivolti a cittadini non appartenenti all’UE residenti all'estero, il soggetto promotore deve fornire al tirocinante idoneo vitto e alloggio, nonché pagare le eventuali spese di viaggio per il rientro del tirocinante nel paese di origine. Tali oneri possono essere assunti dal soggetto ospitante e sono comunque a suo carico se il soggetto promotore è un CPI Importo minimo di 300 € corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino a un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un’indennità minima mensile pari a 600 €. L’erogazione dell’indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, proponente o – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti. E’ in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati. Per i lavoratori percettori di sostegno al reddito (cui non viene corrisposta indennità) il soggetto ospitante è tenuto a rimborsare le spese sostenute per vitto e trasporto pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi. Possibili deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell’indennità per i soggetti disabili, le persone svantaggiate e particolarmente svantaggiate, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale Importo minimo di 450 €. Ai fini dell’erogazione il tirocinante deve aver partecipato almeno al 70% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo. Nei casi in cui il tirocinante sia un soggetto percettore di trattamenti di sostegno al reddito, compresi gli ammortizzatori sociali anche in deroga, il soggetto ospitante non ha l’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione, fatto salvo il diritto del tirocinante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite nella convenzione. Nell’ambito e per l’attuazione di specifici progetti, tuttavia, la Regione potrà prevedere che l’indennità di partecipazione sia corrisposta anche in favore di questi soggetti, nei limiti previsti dall’ordinamento vigente. E’ ammessa una deroga all’importo minimo mensile per i tirocini inseriti nell’ambito di specifici progetti di riabilitazione e diretti a soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della pubblica amministrazione pag. 15 LAZIO LIGURIA a) da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: non più di un tirocinante; b) tra i 6 e i 20 dipendenti a tempo indeterminato, sono ammessi fino ad un massimo di 2 tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo; a) 1 tirocinante, fino a 5 lavoratori in organico; b) 2 tirocinanti contemporaneamente, se il numero di lavoratori in organico è compreso tra 6 e 20 unità; LIMITI NUMERICI TIROCINI ATTIVABILI c) fino a un numero di tirocinanti pari al 10% dei lavoratori in organico, se il numero di lavoratori è superiore a 20 unità (con arrotondamento della percentuale all'unità superiore). Al computo concorrono: a) i lavoratori subordinati; b) i soci dipendenti delle società cooperative c) oltre 20 dipendenti è consentito un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente, cioè nello stesso periodo, non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato in forza alla data di attivazione del tirocinio, con arrotondamento all’unità superiore I tirocini estivi attivati dai soggetti promotori di cui alle lettere b, c, d e j non rientrano nel computo dei tirocini attivabili e non sono soggetti ai suddetti limiti numerici. Ai tirocini estivi di orientamento attivati dai soggetti promotori di cui alle restanti lettere, si applica la medesima base di computo dei suddetti limiti numerici, ma in maniera aggiuntiva e disgiunta rispetto ai tirocini formativi e di orientamento nonché di inserimento o reinserimento lavorativo. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. I tirocini attivati con soggetti appartenenti alle categorie previste dalla L. 68/1999 o svantaggiati ai sensi della L. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale che svolgono tirocini su espressa richiesta dei servizi pubblici o accreditati che LOMBARDIA MARCHE Con riferimento all’unità operativa di svolgimento del tirocinio: a) strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un solo tirocinante; b) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20: presenza contemporanea di non più di 2 tirocinanti; c) strutture con risorse umane in numero superiore a 20: presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità superiore. Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono ricomprendere: - il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati; - i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale di durata pari almeno a 12 mesi; - i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi. Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso. Tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati: - non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento; - per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse umane. Tirocini estivi. Non si applicano: - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle unità operative di svolgimento. Tirocini curriculari. Non si applicano: - il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio; - i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle MOLISE a) a) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da 0 a 5: 1 tirocinante; b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporan eamente; c) unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato : tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporan eamente, con arrotondamen to all’unità superiore. Solo nel caso di società cooperative, i soci lavoratori sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato sedi o unità operative prive di dipendenti a tempo indeterminato o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante; b) sedi o unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporanea mente; c) sedi o unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporanea mente, con arrotondamento all’unità superiore. Ai fini del computo del numero dei tirocinanti i soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato. Sono esclusi dai limiti numerici i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinse PIEMONTE I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti, in relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a sei mesi, in proporzione al periodo contrattuale di riferimento, assunti con contratto stagionale di durata non inferiore a tre mesi, nonché soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell’impresa, nei limiti di seguito indicati: a) datori di lavoro senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico: 1 tirocinante; b) le unità operative con non più di 5 dipendenti: 1 tirocinante; c) le unità operative con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; d) le unità operative con 21 o più dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore. Sono esclusi dai limiti sopra riportati: i tirocini in favore dei disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 compresi i condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, nei limiti stabiliti della vigente PUGLIA I soggetti pubblici e privati possono ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati: a) b) c) 1 tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato (; non più di 2 tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore. Possono ospitare tirocini anche i soggetti privi di lavoratori dipendenti. Sono esclusi dal computo dei predetti limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi dell'art. 1, co. 1, Legge n. 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo ed i titolari di protezione internazionale. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa stagionale che opera nel settore del turismo, ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici si terrà conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro abbia una durata non inferiore a quella prevista per pag. 16 LAZIO LIGURIA hanno in carico la persona non rientrano nel computo del numero dei tirocini attivabili LOMBARDIA unità operative di svolgimento. MARCHE MOLISE rimento. Per le imprese stagionali il numero dei lavoratori a tempo determinato può essere utilizzato per il calcolo delle soglie, a condizione che la durata del rapporto dei suddetti lavoratori sia superiore a quella del tirocinio e comunque tale da avere inizio prima dell’avvio e di terminare in seguito alla conclusione del tirocinio medesimo PIEMONTE legislazione penitenziaria; persone particolarmente svantaggiate ai sensi della DGR n. 54-8999 del 16 giugno 2008 e della DGR n. 91- 10410 del 22 dicembre 2008 ( donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora), nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Nel caso in cui il datore di lavoro senza dipendenti subordinati ospiti un tirocinante, deve seguirlo in modo costante durante l’orario nel quale il tirocinio viene svolto PUGLIA il tirocinio da attivare. Deroga al divieto di attivare più tirocini col medesimo soggetto, qualora si tratti di tirocini inseriti nell’ambito di specifici progetti di riabilitazione e diretti a soggetti disabili o in condizione di svantaggio presi in carico da servizi della pubblica amministrazione pag. 17 LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE Come previsto dalle Linee guida. Come previsto dalle Linee guida. LEGAMI CON LIBRETTO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE Nelle more dell’attuazione del libretto formativo del cittadino, la registrazione viene effettuata da parte dei servizi competenti sulla scheda anagraficoprofessionale prevista dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 Ottobre 2007, ed è aggiornata sulla base delle competenze acquisite e delle attività svolte PIEMONTE Come previsto dalle Linee guida. Per l’attestazione delle competenze eventualmente acquisite si fa riferimento, nelle more dell’istituzione del Repertorio nazionale di cui alla L.92/2012, al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RLFP) di cui all’art. 84 dell L.R. 18/2009. Le competenze acquisite dal tirocinante, devono essere certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 82 della l.r. 18/2009 Come previsto dalle Linee guida Per quanto riguarda i tirocini curriculari, la valutazione e certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto formativo Come previsto dalle Linee guida. Come previsto dalle Linee guida. La descrizione delle competenze acquisite fa riferimento, ove possibile, alle qualificazioni previste dal Repertorio regionale Ai fini della registrazione sul libretto formativo dell’esperienza di tirocinio, il tirocinante deve aver partecipato almeno all’80% della durata prevista dal progetto formativo Per la registrazione del tirocinio sul Libretto formativo il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo. L’attestazione rilasciata, nelle more dell’istituzione del Repertorio nazionale, farà riferimento al Repertorio della Regione per i tirocini formativi e orientamento, oppure ai profili professionali del CCNL di riferimento per i tirocini di inserimento/reinserimento. Gli standard di attestazione verranno appositamente definiti dalla Regione PUGLIA Nell’attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio devono essere specificate le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con DGR n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol). La registrazione del tirocinio sul libretto formativo è a cura del soggetto promotore, in raccordo con i Centri per l’impiego. La validazione e certificazione delle competenze acquisite e la successiva registrazione delle stesse sul libretto formativo avverranno su richiesta dell’interessato, secondo gli standard e modalità definiti dalla Regione, a seguito del completamento del Sistema Regionale di validazione e certificazione delle competenze, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 92/2012 e dal successivo D. Lgs. n. 13/2013 pag. 18 LAZIO LIGURIA Possibili incentivi, nell’ambito del settore privato, per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro. EVENTUALI PREMIALITÀ Possono essere concessi contributi a fondo perduto ai soggetti ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio individuate dal Piano d’azione Regionale tra quelle di cui all’articolo 52 della l.r. 30/2008. L’ammontare dei contributi e le modalità di erogazione e revoca degli stessi sono disciplinati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 30/2008 LOMBARDIA MARCHE MOLISE Possibili contributi regionali per la copertura totale o parziale dell’indennità, nonché per incentivare l’inserimento lavorativo presso il soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il tirocinio. La Regione si riserva, inoltre, la possibilità di definire meccanismi e strumenti premiali, sia per i soggetti promotori che per quelli ospitanti, tesi a valorizzare la responsabilità sociale d’impresa PIEMONTE Possibili incentivi regionali per la trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro PUGLIA Possibile concessione di contributi a parziale copertura dell’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione, secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con specifici avvisi pubblici. Incentivi in favore dei soggetti ospitanti che, a conclusione del percorso formativo, assumano il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma dell'’apprendistato. Le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione dell'incentivo saranno definite con apposito avviso pubblico pag. 19 SARDEGNA NORMA DI RECEPIMENTO Approvata DGR SICILIA La Giunta Regionale ha deliberato il recepimento. Emanata Direttiva applicativa TOSCANA La normativa regionale sui tirocini non curriculari è stata definita precedentemente all’accordo sulle Linee guida, ma con contenuti coerenti con le stesse, tramite legge regionale e regolamento di attuazione; la circolare n.3/2013 fornisce chiarimenti per alcuni aspetti di carattere operativo PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO La Legge Provinciale n. 16 del 9 agosto 2013 ha modificato la Legge provinciale sul lavoro n. 19/1983 (art. 4 bis e 4 ter sui tirocini). La DGP n. 2780 del 30 dicembre 2013 ha approvato il documento recante “Criteri e modalità per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento ai sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della L.P. 16 giugno 1983, n. 19 e ss. modificazioni ed integrazioni” UMBRIA Il Consiglio regionale ha approvato la legge (n.17/2013) con cui viene modificato il quadro normativo di riferimento. TIPOLOGIE TIROCINI NORMATI Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi I tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n°68/99, a soggetti svantaggiati ai sensi della legge n°381/91, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'art.18 del D.L.vo 286/98 - tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro (destinati a: persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento; richiedenti protezione internazionale titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”; beneficiari di protezione per motivi umanitari; profughi ex l. 763/1981). Con una DGR specifica rispetto alla normativa sopra citata sono stati definiti i criteri di attivazione dei tirocini estivi Approvata DGR Approvata DGR Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi. - tirocini di inserimento al lavoro (destinati ai soggetti inoccupati); - tirocini di reinserimento al lavoro (destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità) e tirocini di formazione (destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga); VENETO Approvata con DGR la Direttiva di attuazione - Tirocini di formazione e orientamento (finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità); Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi. VALLE D’AOSTA Tirocini formativi e di orientamento. Sono regolamentati i tirocini formativi e di orientamento. Le tipologie di destinatari riconducono alla classificazione delle Linee guida. Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Regolamentati anche i tirocini estivi. Tirocini estivi. Soggetti svantaggiati: sono definiti, oltre cha dalla L.381/1991, dal piano degli interventi di politica del lavoro predisposto dalla Giunta provinciale; devono inoltre aver assolto l’obbligo scolastico La classificazione non prevede una tipologia specifica di tirocinio per disabili, persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale I tirocini formativi e di orientamento possono essere rivolti, oltre che ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio, anche a quelli che hanno assolto l’obbligo scolastico. L’attivazione di tirocini di inserimento/reinserimento rivolti a lavoratori in CIG non è subordinata all’attivazione di specifici accordi. Quelle previste dalle Linee guida + tirocini estivi I tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento sono rivolti anche ai soggetti contemplati nel Piano di Politiche del lavoro in qualità di svantaggiati sociali, nonché ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria pag. 20 SARDEGNA SICILIA TOSCANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO Durata minima: 2 mesi. Durata massima: 6 mesi, salvo: - 12 mesi relativamente ai tirocini per laureati destinatari di tirocini di inserimento, reinserimento e formazione; Durata minima: 6 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento. Durata massima: - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; - tirocini di inserimento e reinserimento: 12 mesi; DURATA - tirocini in favore di soggetti svantaggiati ai sensi della Legge 381/1991 e dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: 12 mesi; - tirocini in favore di persone con disabilità: sarà oggetto di specifica regolamentazione e potrà avere delle deroghe rispetto alla durata massima di 24 mesi; - tirocini estivi: 3 mesi. Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all’impegno svolto. L’orario di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante Come previsto dalle da Linee guida. Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi - 12 mesi relativamente ai tirocini per: i soggetti svantaggiati, di cui all’art. 4, co. 1, della L. 381/1991; le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’art. 13 della L. 228/2003 e dall’art. 18 del d.lgs. 286/1998; i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’art. 2, lett. e) e g), del d.lgs 25/2008; i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’art. 5, co. 6, del d.lgs. 286/1998 e all’art. 32, co. 3, del d.lgs. 25/2008; i profughi di cui alla legge 763/1981 (tali soggetti sono elencati nell’art. 17 ter, co. 8 della L.32/2002 e successive modifiche); - 24 mesi relativamente ai tirocini per soggetti disabili di cui all’art.1, co.1 della L. 68/1999 (anch’essi previsti dall’art. 17 ter, co. 8 della L.32/2002 e successive modifiche). Durata massima dei tirocini estivi (da svolgersi nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico/scolastico e l'inizio di quello successivo): 3 mesi, anche in caso di pluralità di tirocini. Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante, che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio. Durata massima: - tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi; Come previsto dalle Linee guida. Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi. Durata massima: 6 mesi: tirocini per neodiplomati/neolaureati e per soggetti inoccupati/disoccupati/in CIG (per questi ultimi è prevista la possibilità di rinnovo per un periodo massimo di 6 mesi). 24 mesi: tirocini per soggetti disabili. 12 mesi: soggetti svantaggiati e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 3 mesi: tirocini estivi Il tirocinio è sospeso in caso di chiusura aziendale se la stessa si protrae per una durata pari o superiore a 15 giorni consecutivi. La durata settimanale deve essere almeno pari a 20 ore settimanali e comunque non superiore al massimo delle ore settimanali previste dal CCNL. Il tirocinio si svolge di norma in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi - tirocini di inserimento / reinserimento: 6 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi per una durata complessiva non superiore a 12 mesi, autorizzata dalla struttura regionale competente per casi adeguatamente motivati; - tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento: 12 mesi (24 mesi per i soggetti disabili); - tirocini estivi: pari al periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo, o al periodo di sospensione di quello accademico. Non può essere superiore ai 3 mesi, anche nel caso di pluralità di tirocini. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio anche in caso di sospensione dell’attività aziendale Durata minima: 2 mesi per i tirocini formativi e di orientamento. Durata massima: tirocini formativi e di orientamento:6 mesi; tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: - per soggetti disoccupati/inoccupati: 6 mesi; - per disabili: 18 mesi, elevabili a 24 mesi nel caso di tirocini promossi all’interno delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/99; - per soggetti in condizione di svantaggio: 12 mesi; - per categorie particolari di persone svantaggiate: 9 mesi. Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi. L’orario di svolgimento del tirocinio deve essere inferiore all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato dal soggetto ospitante pag. 21 SARDEGNA - le Province, tramite i Servizi per il Lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; - l’Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; - gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico; - le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; - le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza; SOGGETTI PROMOTORI - le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso; - i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza; - i soggetti accreditati per l’erogazione di servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Deliberazione della Giunta n. 48/15 del 11.12.2012, con riferimento agli utenti di propria competenza. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali SICILIA TOSCANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO - Centri per l'impiego, - soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.L.vo 27 612003; - soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana; - la Regione Umbria; - soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del D.L.vo 276/2003 - i centri per l’impiego; - istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; - le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; - istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; - Provveditorati agli studi; - aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; - comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell'apposito Albo Regionale. Ad integrazione di quanto previsto dalla direttiva, la Regione ha specificato che rimane immutato il ruolo di Italia Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, quale soggetto promotore dei tirocini attivati con risorse nazionali. - gli enti bilaterali; - le università (statali e non) e gli istituti legalmente riconosciuti ed abilitati al rilascio di titoli universitari o equipollenti; - le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi; - i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro; - le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato; - gli uffici di collocamento mirato, in quanto facenti parte del sistema provinciale per l’impiego. I tirocini estivi possono essere promossi dal sistema provinciale per l’impiego, dagli istituti scolastici e dalle università - la Provincia, anche tramite i soggetti da essa accreditati. - gli Enti locali, singoli o associati, nonché i Centri per l’Impiego; - Tirocini per neodiplomati e neolaureati: università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche e altri enti che rilasciano titoli di studio nell'ambito della loro attività di intermediazione. - le Camere di commercio e le loro articolazioni organizzative; - Tirocini per inoccupati, disoccupati e cassintegrati: istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, nell'ambito di attività affidate dalla Provincia. - Tirocini per soggetti disabili, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: comunità terapeutiche, cooperative sociali iscritte al registro delle cooperative per la provincia di Trento, enti non lucrativi che hanno come finalità statutaria la tutela di soggetti disabili, svantaggiati o immigrati. - Tirocini estivi: Agenzia del lavoro; università o istituti scolastici; comuni e comunità, alle condizioni eventualmente previste con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali - gli istituti di istruzione universitaria e loro consorzi, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, pubbliche o riconosciute dal MIUR; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - i soggetti accreditati alla formazione professionale; - le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli albi regionali; - le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; - le agenzie tecniche e le società in house della pubblica amministrazione; - i soggetti autorizzati a livello nazionale ai sensi del D. Lvo. 276/03 s.m.i, non già compresi nelle lettere precedenti - i Centri per l’Impiego, il Centro Orientamento e il Centro per il diritto al lavoro disabili e svantaggiati; - i soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro; - i soggetti accreditati per la formazione professionale e l’orientamento; - gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche, statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - le comunità terapeutiche e le cooperative sociali, purché iscritte negli specifici albi regionali; - l’Azienda sanitaria locale, relativamente a quanti abbiano seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; - le Agenzie tecniche in qualità di enti “in house” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. - i servizi per l’Impiego delle Province - gli organismi iscritti nell’elenco regionale degli operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3) - gli organismi di formazione professionale accreditati ai sensi della L. R. 9 agosto 2002 n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” - Università - le Unità Locali Socio Sanitarie, tramite il proprio Servizio Integrazione Lavorativa (S.I.L.) - le istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie - le cooperative sociali di tipo A iscritte nell’albo regionale delle Cooperative sociali NB: vengono precisate le tipologie di tirocinio che ciascun soggetto può promuovere Il Dipartimento Regionale del Lavoro, su indicazione della Giunta di Governo potrà individuare ulteriori soggetti promotori dei tirocini formativi pag. 22 SARDEGNA SICILIA TOSCANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO Importo minimo: 450 €. Importo massimo: 600 €. Importo minimo: 300 € mensili (o 70 € settimanali). Importo massimo: 600 € mensili. L’erogazione dell’indennità è a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante o sostenuta da entrambi. Importo minimo: rimborso spese di 500 €. Eventuale borsa lavoro per tirocini estivi: importo massimo di 600 €. Importo minimo di 400 €. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto già fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non è obbligatoria Importo minimo: 300 €, erogato a fronte di una partecipazione minima del 70% al percorso su base mensile. Per i soggetti percettori dell’indennità di mobilità, anche in deroga, dell’indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo dell’indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione. E’ prevista la possibilità che soggetti diversi dal soggetto ospitante partecipino alla corresponsione del rimborso spese Per le iniziative di cui all’art. 59 della legge provinciale n.20/2005, nonché per quelle previste da leggi comunitarie o statali volte a favorire lo svolgimento di tirocini in ambito provinciale da parte di soggetti residenti fuori provincia, ovvero diretti a sostenere lo svolgimento di tirocini in altre regioni o stati di soggetti residenti in provincia di Trento, possono essere stabiliti in convenzione importi superiori ai limiti suindicati, comunque di importo inferiore a quelli retributivi previsti per le figure professionali assunte a riferimento del progetto formativo. La convenzione può prevedere l’esenzione, totale o parziale, dall’erogazione dell’indennità al tirocinio nei confronti di soggetti svantaggiati o disabili, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale qualora già beneficiari di sussidi economici. Quando erogata dalla Provincia o dai soggetti da essa accreditati l’indennità di partecipazione è incompatibile con le indennità di sostegno al reddito percepite a tutela della disoccupazione o della sospensione dal lavoro. Ai soggetti percettori di sostegno al reddito possono essere riconosciuti rimborsi per spese di trasporto e vitto. Il Documento degli interventi di politica del lavoro disciplina i casi, l’entità e le modalità di partecipazione dell’Agenzia del Lavoro all’erogazione dell’ indennità Importo minimo di 300 €, corrispondente all’ impegno minimo di 20 ore settimanali e fino ad un massimo di 24 ore settimanali. L’importo minimo è elevato a 400 € se l’impegno settimanale è pari o superiore a 25 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione dell’ammortizzatore. L’indennità viene, in ogni caso, erogata a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua durata su base mensile. I soggetti promotori pubblici hanno facoltà di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini nonché forme di forfetizzazione, garantendo la copertura finanziaria dell’indennità di partecipazione. I soggetti promotori privati possono in convenzione assumere l’onere della corresponsione dell’indennità di partecipazione. Possibili deroghe, definite con proprio atto dal Servizio Politiche Attive del Lavoro, per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità e la misura del suo ammontare relativamente ai tirocini per persone disabili, svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale Tale importo può subire una riduzione proporzionale al minore impiego del tirocinante, ma non può comunque essere inferiore a 300 €. La Regione potrà prevedere deroghe in materia di indennità per i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento. Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento : l’indennità è erogata sulla base delle ore di effettiva presenza fino a 5 € lordi/ora, con un’indennità minima mensile comunque non inferiore a 300 €. La Regione potrà prevedere indennità con importi differenziati per i tirocini formativi e di orientamento e per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e percettori di ammortizzatori sociali, l’indennità non viene corrisposta. In tali casi è riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità definite nella convenzione. Nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per i destinatari dei tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione, è possibile prevedere una deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione Importo minimo: 300 €, se corrisposti buoni pasto o erogato servizio mensa; altrimenti 400 €. Nei tirocini in cui si preveda un impegno orario mensile fino a 80 ore, la misura dell’indennità di corrispondere al tirocinante è ridotta del 50 %. Possibile prevedere l’indennità nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di trattamenti di sostegno al reddito (in tal caso l’ indennità è pienamente compatibile con i trattamenti previdenziali erogati dall’Inps nei limiti fissati dall’ordinamento). Possibile deroga all’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione nel caso di tirocini con funzione riabilitativa per soggetti disabili o in condizione di svantaggio, presi in carico da servizi della Pubblica Amministrazione pag. 23 SARDEGNA a) unità operative da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; c) unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione è pari o superiore a 0,5. LIMITI NUMERICI TIROCINI ATTIVABILI Per le aziende stagionali operanti nel settore del turismo, ai fini del rapporto tra tirocinanti e dipendenti, si terrà conto anche dei dipendenti assunti a tempo determinato, a condizione che, per ciascun contratto a termine considerato, la durata sia superiore a quella del tirocinio e tale da avere inizio prima dell’avvio e termine dopo la conclusione del tirocinio. I tirocini delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 1 della Legge n. 68/99, saranno disciplinati con specifica regolamentazione. In deroga al criterio generale, è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente ad un tirocinante e per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio, garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme. Al fine di garantire un’adeguata proporzione tra i lavoratori qualificati e i tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori con contratto di SICILIA Il numero dei tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare contemporaneamente è definito, secondo le previsioni dell’art. 68 della L.R.9/2013, nei limiti numerici di seguito indicati a) datore di lavoro con non più di 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, 2 tirocinanti; b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di 4 tirocinanti; c) datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TOSCANA Soggetti ospitanti privati. Il numero di tirocini attivabili nel corso di un anno solare, con riferimento alla singola unità produttiva (o sede operativa), è proporzionato alle dimensioni dei soggetti stessi, con i seguenti limiti: a) per i soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocini, salvo che per le aziende artigiane di artigianato artistico e tradizionale indicate nell’art. 8 e nell’allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale , n. 55/R 2009, per le quali è consentito un tirocinante; b) per i soggetti ospitanti che hanno fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato: un tirocinante; c) per i soggetti ospitanti che hanno tra i 7 e i 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti; d) per i soggetti ospitanti che hanno 20 o più dipendenti a tempo indeterminato: numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato. Soggetti ospitanti pubblici: è consentito un numero massimo di tirocinanti non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato. Ai fini della determinazione del numero di tirocini attivabili annualmente non sono computati i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui all’art. 4, co. 1 della L. 381/1991 e dei disabili di cui all’art.1, co.1 della L. 68/1999, gli apprendisti e i tirocinanti assunti a tempo a) datore di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 1 e 5: 1 tirocinante; b) datore di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 19: 2 tirocinanti; c) datore di lavoro con un numero di dipendenti a tempo indeterminato uguale o superiore a 20: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti. Nell’ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all’unità superiore solo nell’ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5. Ai datori di lavoro che non hanno dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l'attivazione di tirocini, salvo che per le imprese artigiane in possesso di requisiti coerenti con le finalità dell'istituto, definiti con successiva delibera, per le quali è consentito un tirocinante, a condizione che quest'ultimo sia formato e seguito direttamente dal titolare dell'impresa. In attesa dell’entrata in vigore della regolamentazione delle botteghe scuola i maestri artigiani possono ospitare un tirocinante ancorché privi di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Ai fini dell'applicazione dei limiti previsti i tirocini attivati con i soggetti disabili, svantaggiati e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, non sono computati; i soci lavoratori delle cooperative, i soci professionisti degli studi associati e delle associazioni professionali e i collaboratori familiari sono considerati dipendenti a tempo indeterminato, a eccezione di uno, che assume il ruolo di soggetto ospitante. I limiti numerici non riguardano inoltre i tirocini estivi per giovani studenti che UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO In relazione al numero di dipendenti a tempo indeterminato, nonché dei soci e/o familiari coadiuvanti inseriti nell’impresa: a) unità operative con un numero di dipendenti da 0 a 5 a tempo indeterminato: un tirocinante; b) unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: non più di due tirocinanti contemporaneamente; c) unità operative con 20 o più dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo di tirocini attivabili contemporaneamente comprende sia i tirocini curriculari che quelli extracurriculari. I soci lavoratori delle società cooperative e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono considerati, ai fini del computo, come lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Sono esclusi dai suddetti limiti i tirocini in favore dei disabili e delle persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale a) i soggetti ospitanti senza dipendenti, ivi compresi gli imprenditori e i liberi professionisti: un tirocinante; b) nelle unità produttive con non più di 5 dipendenti: un tirocinante per ogni unità produttiva; c) nelle unità produttive con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente; d) nelle unità produttive con 21 o più dipendenti: un numero di tirocinanti in misura non superiore al 10% del totale dei dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all’unità superiore. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento. Sono inoltre esclusi da tali limiti i tirocini estivi (salvo eventualmente quanto stabilito dai CCNL di settore), se promossi da: a) b) c) d) liberi professionisti e piccoli imprenditori senza dipendenti: 1 tirocinante unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 1 e 5 : 1 tirocinante; unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20 non più di 2 tirocinanti; unità operative con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato : tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all’unità superiore. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1 della legge 68/99 e i soggetti e persone svantaggiate in situazioni di fragilità sociale nonché immigrati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale - i soggetti accreditati per la formazione professionale e l’orientamento; - gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; - le istituzioni scolastiche, pag. 24 SARDEGNA apprendistato non devono essere considerati nel calcolo della dimensione aziendale del oggetto ospitante SICILIA TOSCANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO indeterminato nel corso dell’anno. Non sono inoltre computati i tirocini curriculari. si svolgono nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico o scolastico e l’inizio di quello successivo Non è computato il tirocinio in cui il tirocinante ha svolto meno del 70% delle presenze previste dal progetto formativo. UMBRIA VALLE D’AOSTA VENETO statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale; - altre istituzioni di alta formazione che rilascino titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo Il tirocinante assunto a tempo indeterminato nel corso dell’anno solare non è computato nel numero dei tirocini attivabili annualmente. I soci lavoratori delle società cooperative sono considerati, ai soli fini del computo dei tirocini, come dipendenti a tempo indeterminato. Tirocini estivi: per ogni impresa il numero dei tirocini estivi è limitato al 15% degli addetti, compresi i lavoratori stagionali a tempo determinato e gli interinali stagionali, con arrotondamento all’unità superiore pag. 25 SARDEGNA LEGAMI CON LIBRETTO FORMATIVO E CERTIFICAZIONE COMPETENZE SICILIA L'esperienza di tirocinio sarà annotata sul libretto formativo del cittadino di cui al D.L.vo 276/2003 a cura del soggetto promotore al raggiungimento di almeno il 70% della durata complessiva del percorso. Come previsto dalle Linee guida Il centro per l'impiego competente, sulla base delle valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze acquisite in relazione ad una delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili e alla registrazione sul libretto formativo TOSCANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Al termine del tirocinio viene rilasciata al tirocinante un’attestazione relativa alle competenze o apprendimenti acquisiti, registrando gli esiti sul Libretto formativo del cittadino istituito ai sensi dell’art. 10 della legge provinciale n. 10/2013. In attesa dell’istituzione in ambito provinciale del Libretto formativo del cittadino, l’attestazione verrà rilasciata in calce al modello di progetto formativo, seguendo lo schema del modello approvato con decreto 10 ottobre 2005 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante ai servizi per l’impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino Al fine del rilascio di tale attestazione, il tirocinante deve garantire almeno l’80% delle presenze previste per l’attività di tirocinio. (Il progetto formativo individua la figura professionale di riferimento per l’esecuzione del tirocinio basandosi sul repertorio provinciale delle professioni di cui all’art. 9 della legge provinciale n. 10/2013; nelle more del suo completamento si fa riferimento alle figure professionali contenute nel repertorio delle professioni ISTAT. Gli obiettivi formativi sono declinati come competenze riferibili ai profili formativi utilizzati dalla Provincia con riguardo all’apprendistato e, per i profili non ricompresi, al repertorio ISFOL. Per tirocini di breve durata, in particolare per quelli estivi per giovani studenti, nonché per i tirocini rivolti a soggetti disabili, svantaggiati e richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, gli obiettivi formativi del tirocinio possono essere individuati come apprendimenti, laddove possibile declinati in competenze, anche di base o trasversali) UMBRIA E’ previsto il rilascio un’attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della DGR 51 del 18 gennaio 2010 – “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione”. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul libretto formativo (ai sensi dell’art. 2 lett. i) del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.) il tirocinante deve avere partecipato almeno al 75% della durata prevista dal progetto formativo VALLE D’AOSTA VENETO Come previsto dalle Linee guida. Previsto il rilascio di un documento di attestazione dei risultati che comprenda le competenze eventualmente acquisite La Regione può promuovere la validazione/certificazione delle competenze acquisite in tirocinio pag. 26 SARDEGNA SICILIA TOSCANA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UMBRIA La Regione può finanziare, sostenere e promuovere, in accordo con il comma 1 dell’art.13 della legge 69/81 e s.m. i. e nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza: EVENTUALI PREMIALITÀ La Regione interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. Può inoltre concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’indennità La Provincia promuove e può sostenere sul piano finanziario, secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale, l'utilizzo dei laboratori delle imprese artigiane costituiti in botteghe scuola (art. 15 della L.P. n. 11/2002 - legge provinciale sull'artigianato), in funzione dell'attività formativa e dell'acquisizione di una particolare qualificazione professionale nel settore dell'artigianato, nonché del conseguimento del titolo di maestro artigiano secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge provinciale sull'artigianato a) misure agevolative atte a realizzare i tirocini nonché interventi tesi a favorire l’evoluzione dei tirocini in una opportunità lavorativa qualificata, anche attraverso lo strumento dell’apprendistato; b) misure finalizzate a incentivare la definizione di progetti formativi di qualità. A tal fine si potranno definire meccanismi e strumenti che riguardino specifiche tipologie di destinatari e/o soggetti promotori e/o soggetti ospitanti, secondo criteri individuati nei singoli provvedimenti, anche al fine di valorizzare la responsabilità sociale dell’impresa. Potranno altresì essere individuate misure di incentivazione per i soggetti promotori e/o per i soggetti ospitanti a condizione che raggiungano elevati risultati nell’evoluzione dei tirocini in contratti di lavoro VALLE D’AOSTA VENETO La Regione può: - promuovere misure agevolative atte a sostenere i tirocini, nonché interventi tesi alla trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro subordinato; - definire meccanismi e strumenti premiali sia per i soggetti promotori, sia per i soggetti ospitanti tesi a valorizzare la responsabilità sociale d’impresa. - prevedere l’erogazione di incentivi economici in regime “de minimis” oppure ai sensi dell’art. 40 del reg. CE n. 800/2008 per l’assunzione a tempo indeterminato dei tirocinanti L’indennità di partecipazione può essere sostenuta dalla Regione e dalla Provincia, nell’ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire l’inclusione di particolari categorie di soggetti, nonché degli enti bilaterali pag. 27 Stato di attuazione (situazione precedente l’Accordo sulle Linee Guida) Stato dell’arte sul recepimento delle Linee Guida LEGENDA LEGENDA Regolamentazione completa ma autonoma rispetto al D.I. 142/98 Recepimento realizzato Recepito D.I. 142/98 Normativa definita prima dell’Accordo sulle Linee guida, ma con contenuti coerenti con le stesse Parziale regolamentazione Regolamentazione assente pag. 28