PROGETTO
Pianificazione Operativa Territoriale
Stato dell’arte sulle opzioni individuate dalle Regioni
in merito al recepimento delle Linee Guida sui Tirocini del 24 gennaio 2013
(Aggiornamento del 26 febbraio 2014)
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Approvata Legge Regionale.
Approvato disciplinare con
DGR.
NORMA DI
RECEPIMENTO
Linee guida regionali approvate
con DGR
(Le Linee guida nazionali
sono state formalmente
recepite con precedente
DGR)
Approvata DGP
Linee guida regionali
approvate con DGR
Approvata DGR
Quelle previste dalle Linee
guida.
A) TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
OFFERTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Destinatari: persone in età lavorativa,
inoccupate o disoccupate e appartenenti a una
delle seguenti categorie:
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
TIPOLOGIE TIROCINI
NORMATI
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
I tirocini formativi e di
orientamento possono
essere rivolti, oltre che ai
soggetti che hanno
conseguito un titolo di
studio, anche a quelli che
hanno assolto l’obbligo di
istruzione
1. persone in situazione di svantaggio
sociale;
2. giovani che abbandonano la scuola del
secondo ciclo di istruzione o formazione;
3. persone in situazione di svantaggio con
riferimento al mercato del lavoro: persone
inoccupate o disoccupate da almeno quattro
mesi, inserite in un progetto, anche
individualizzato, di orientamento e
formazione, con possibile deroga al limite di
quattro mesi in caso di estremo disagio
occupazionale; persone con più di 26 anni di
età, anche se non disoccupate da almeno
quattro mesi, che devono riqualificarsi o
reinserirsi nel mercato del lavoro.
B) TIROCINI PER L’INSERIMENTO O IL
REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE NEL MERCATO DEL LAVORO
Regolamento approvato con
DGR
Approvate con due distinte
DGR le Disposizioni attuative
e le Misure di agevolazione
e di sostegno in favore dei
beneficiari dei tirocini di
orientamento e formazione
oppure di inserimento o
reinserimento
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
I tirocini formativi e di
orientamento possono
essere rivolti, oltre che ai
soggetti che hanno
conseguito un titolo di
studio, anche a quelli che
hanno assolto l’obbligo di
istruzione
Quelle previste dalle Linee guida
Il tirocinio formativo e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento è
destinata anche ai soggetti in
carico ai servizi sociali del
Comune per i quali è stato
definito un progetto
personalizzato che preveda tra
gli obiettivi un aiuto
all’inserimento lavorativo non
realizzabile da parte della
persona in autonomia, nonché a
cittadini stranieri in possesso di
permesso di soggiorno per
motivi umanitari o motivi
sussidiari che consentono
l’accesso all’impiego.
I tirocini di inserimento o
reinserimento possono essere
attivati anche a favore di
lavoratori in CIG (straordinaria
o in deroga). (Nel testo del
regolamento tale possibilità
non è subordinata a specifici
accordi)
Quelle previste dalle Linee
guida.
I tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
sono rivolti anche ai titolari
di protezione internazionale
o umanitaria e alle persone
in percorsi di protezione
sociale ai sensi dell’art.18
del D.Lgs. n. 286/1998
“Testo Unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero”
pag. 2
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Durata minima: 2 mesi.
Durata massima (proroghe
comprese):
Durata minima: 2 mesi (salvo il
tirocinio estivo: un mese).
Durata massima:
- tirocini per neo-diplomati o neolaureati e per
“reinserimento/inserimento al
lavoro” : 6 mesi;
DURATA
- tirocini per soggetti svantaggiati;
tirocini per ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in
trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti, minori
in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, condannati
ammessi alle misure alternative
alla detenzione: 12 mesi;
- tirocini per soggetti disabili: 24
mesi;
- tirocinio estivo: 3 mesi.
Il tirocinante ha diritto alla
sospensione del tirocinio anche per
lo svolgimento del servizio civile
Durata minima
- Tirocini formativi e di
orientamento: 2 mesi.
- Tirocini di orientamento
e formazione o di
inserimento/reinserimento
: 4 mesi (8 mesi per i
soggetti disabili).
- Tirocini estivi: un mese.
Durata massima: come
previsto dalle Linee
guida.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3 mesi,
anche nel caso di pluralità
di tirocini
La durata giornaliera del
tirocinio non può superare
l'orario previsto dal CCNL
della figura professionale
di riferimento
- tirocini formativi e di
orientamento + tirocini di
inserimento o reinserimento: 6
mesi;
TIPOLOGIA A: massimo 500 ore.
Possono essere rinnovati per non più di due
volte dall’Area Formazione professionale per
consentire il completamento del progetto
formativo individuale, su richiesta della
struttura ospitante, sottoscritta anche dal o
dalla tirocinante.
TIPOLOGIA B: fino a 24 mesi, in relazione alla
situazione di svantaggio ai sensi della
normativa vigente (articolo 2 del regolamento
CE 5 dicembre 2002, n. 2204, articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2,
comma 1, lettera k) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276).
Viene definita una durata massima di 6, 12 e
24 mesi sulla base della categoria di
appartenenza.
Per le persone che hanno particolari difficoltà
a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro
possono essere previste delle deroghe per
quanto riguarda la durata massima del
tirocinio
Come previsto dalle Linee
guida.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3 mesi,
anche nel caso di pluralità
di tirocini
Durata minima: 1 mese
Durata massima: come previsto
dalle Linee guida
- tirocini formativi e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento: 18
mesi, con l’esclusione di quelli
rivolti ai soggetti disabili
rientranti nell’ambito di
applicazione della DGR 10
febbraio 2006, n. 217 (Indirizzi
in materia di definizione e
modalità di attivazione delle
tipologie dei percorsi
personalizzati di integrazione
lavorativa di cui all’ art. 37,
comma 1 , lett. c), della L.R.
18/2005), per i quali si
applicano le disposizioni della
deliberazione medesima:
massimo 36 mesi (con impegno
settimanale da min. 20 a max
35 ore) per il tirocinio di
formazione in
situazione/Sviluppo
competenze; tra 3 e 6 mesi per
il tirocinio di formazione in
situazione/Assunzione
(rinnovabile una sola volta).
Il tirocinio è sospeso in caso di
malattia certificata per periodi
superiori ai 20 gg consecutivi
Come previsto dalle Linee
guida.
In base alla DGR 2024/2013,
nel caso di tirocini
concernenti persone
disabili, inserite nei luoghi
di lavoro ai sensi dell’art.
11, della legge n. 68/1999,
il comitato tecnico di cui
all’art. 6, co. 3, del d.lgs
469/1997 è legittimato ad
individuare gli specifici casi
in cui, previa valutazione
delle capacità lavorative
nonché delle problematicità
di inserimento
nell’organizzazione del
soggetto ospitante, può
essere incrementata la
durata massima dei tirocini
e possono essere promossi
più tirocini con il
medesimo tirocinante,
anche aventi progetto
formativo individuale
identico o simile.
La DGR 2024/2013 definisce
anche l’attuazione delle
deroghe in materia di
ripetibilità per i tirocini di
orientamento e formazione
oppure di inserimento o
reinserimento
pag. 3
ABRUZZO
- le Università e gli Istituti di
istruzione universitaria statali e
non statali che rilasciano titoli
accademici, le istituzioni
scolastiche statali e non statali che
rilasciano titoli di studio con valore
legale, nonché le altre istituzioni
di alta formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo, con
riferimento ai propri studenti
anche nei dodici mesi successivi al
conseguimento dei titoli
accademici;
- le Province, ovvero gli enti
territoriali che succederanno ad
esse ai sensi dell'art. 23, commi
18, 19 e 20, Legge, nr. 214/2011 e
successive modificazioni ed
integrazioni per il tramite dei
Centri per l'Impiego;
SOGGETTI
PROMOTORI
- le comunità terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative sociali
iscritte nell'albo regionale
relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un congruo
periodo non superiore a dodici
mesi a questi successivo, al fine
del loro pieno reinserimento
sociale, nonché i servizi di
inserimento per disabili gestiti da
enti pubblici delegati dalla
Regione Abruzzo;
- le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori;
- gli enti bilaterali;
- le associazioni di rappresentanza
delle persone con disabilità;
- i soggetti non aventi scopo di
lucro iscritti nell’elenco regionale
dei soggetti accreditati per lo
svolgimento di servizi al lavoro;
- le associazioni iscritte nel
registro regionale delle
organizzazioni di volontariato;
- i soggetti autorizzati
all’intermediazione dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
- la Regione Basilicata;
- Azienda Calabria Lavoro;
- i Centri per l'Impiego e le
Agenzie Provinciali per la
Formazione;
- i Centri per l’impiego;
- i soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi per
il lavoro, successivamente
all’adozione di una
disciplina regionale in
materia;
- gli Enti pubblici (singoli o
associati) e le loro
articolazioni organizzative;
- i Soggetti del sistema
camerale;
- gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non
statali, abilitati al rilascio
di titoli accademici;
- le Università e le
istituzioni di alta
formazione artistica,
musicale e coreutica
pubbliche o riconosciute
dal MIUR;
- gli Enti pubblici di
ricerca; questo soggetto
deriva dal bando per
l'assegnazione delle borse
di “tirocinio di ricerca”
della Regione Calabria che
li prevede tra i soggetti
proponenti;
- gli Enti pubblici di
ricerca;
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio
con valore legale;
- i centri pubblici di
formazione professionale
e/o orientamento, nonché
gli organismi di formazione
e/o orientamento
accreditati dalla Regione
Basilicata;
- gli Enti Bilaterali;
- l'Agenzia Regionale per il
Diritto allo Studio;
- le comunità
terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative
sociali iscritte negli
specifici albi regionali;
- le Associazioni del
Volontariato e le
Associazioni di promozione
sociale;
- i Parchi Nazionali e
Regionali;
- i soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai
sensi del d.lgs. n.
276/2003;
- le Agenzie tecniche in
La Ripartizione Lavoro e le Aree alla
Formazione professionale
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio
con valore legale;
- i centri pubblici di
formazione professionale
e/o orientamento;
- Agenzie Regionali per il
Diritto allo Studio;
- i soggetti accreditati alla
formazione professionale
e/o all’orientamento;
- le comunità
terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative
sociali iscritte negli
specifici albi regionali;
- le Associazioni del
Volontariato e le
Associazioni di promozione
sociale; questi soggetti
derivano dall’avviso per la
realizzazione delle azioni
di Work – experiences a
favore di disabili visivi e
uditivi della Regione
Calabria
- Parchi Nazionali e
Regionali in Calabria;
CAMPANIA
- i centri per l’impiego e l’Agenzia
regionale per il lavoro e l’istruzione
(ARLAS);
- gli istituti di istruzione
universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli
accademici;
- le istituzioni scolastiche statali e
non statali che rilasciano titoli di
studio con valore legale;
- i centri pubblici o a partecipazione
pubblica di formazione professionale
e orientamento e le istituzioni
formative private, non aventi scopo
di lucro, operanti in regime di
convenzione con la Regione oppure
da essa accreditate e autorizzate;
- le comunità terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative sociali
iscritte negli appositi albi;
- i servizi di inserimento lavorativo
per disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla Regione;
- i soggetti autorizzati alla
intermediazione dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai
sensi del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 (Attuazione
delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.
30) o dalla Regione ai sensi della
legge regionale n. 14 del 2009
I programmi e le sperimentazioni
promossi dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali che prevedono
l’attivazione di tirocini anche
avvalendosi dell’apporto dei propri
enti in house sono attuati nel
rispetto delle normative nazionali e
della presente disciplina regionale e
d’intesa con i competenti uffici
regionali
FRIULI VENEZIA GIULIA
Tirocinio formativo e di
orientamento:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) Università, istituti superiori
di grado universitario,
Istituzioni di alta formazione
artistica e musicale,
limitatamente a tirocinanti in
possesso di titolo di studio
universitario;
3) enti di formazione
accreditati ai sensi della
normativa regionale vigente in
Friuli Venezia Giulia;
4) istituzioni scolastiche statali
e paritarie secondarie di
secondo grado, appartenenti al
sistema nazionale di istruzione,
ai sensi dell’articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62
(Norme per la parità scolastica
e disposizioni sul diritto allo
studio e all'istruzione), aventi
la sede legale o le sedi
didattiche in Friuli Venezia
Giulia, a decorrere dall’anno
scolastico 2014/2015;
5) Istituti tecnici superiori di
cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008 (Linee guida per
la riorganizzazione del Sistema
di istruzione e formazione
tecnica superiore e la
costituzione degli istituti
tecnici superiori), aventi sede
legale in Friuli Venezia Giulia;
6) Strutture regionali di
orientamento di cui alla legge
regionale 26 maggio 1980, n. 10
(Norme regionali in materia di
diritto allo studio).
Tirocinio di inserimento o
reinserimento al lavoro:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) enti di formazione
accreditati, ai sensi della
normativa regionale in Friuli
Venezia Giulia.
EMILIA ROMAGNA
- i soggetti pubblici e
privati, accreditati dalla
Regione alla gestione dei
servizi per l’impiego di cui
all’articolo 32 comma 2
della L.R. 17/2005, secondo
i limiti stabiliti dalla Giunta
regionale;
- le Università e gli istituti
di istruzione universitaria
statali e non statali abilitati
al rilascio di titoli
accademici, nonché le altre
istituzioni di alta
formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo;
- le istituzioni scolastiche
statali e paritarie;
- i soggetti accreditati dalla
Regione per l’erogazione
della formazione
professionale;
- l’Azienda Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori
(ER.GO), istituita con legge
regionale 27 luglio 2007, n.
15 (Sistema regionale
integrato di interventi e
servizi per il diritto allo
studio universitario e l'alta
formazione);
-comuni in forma singola e
associata, comunità
terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi
regionali. La DGR 1471/2013
stabilisce che tali soggetti
(cui sono assimilate le ASP –
Aziende pubbliche di Servizi
alla Persona di cui alla L.R.
n. 3/2003) possono
promuovere tirocini
limitatamente a quanti
hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche
per un congruo periodo a
questi successivo, al fine del
loro pieno reinserimento
pag. 4
ABRUZZO
BASILICATA
ai sensi del D.Lgs., nr. 276/2003 e
s.m.i.;
qualità di enti in house del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
- i soggetti iscritti nell’elenco
regionale dei soggetti accreditati
per la formazione e
l’orientamento;
- le Agenzie Tecniche in qualità di
enti in house del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
- i servizi di inserimento
lavorativo per disabili
gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione;
- istituzioni formative
private, non aventi scopo
di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza,
sulla base di una specifica
autorizzazione della
regione;
- i soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai
sensi del d.lgs. n.
276/2003 e s.m.i.;
- le Agenzie tecniche in
qualità di enti in house del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
Tirocinio formativo o di
orientamento o tirocinio di
inserimento o reinserimento
in favore di soggetti disabili di
cui alla legge 68/1999:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) Servizi di integrazione
lavorativa di cui all’articolo 14
bis della legge regionale 25
settembre 1996, n. 41 (Norme
per l’integrazione dei servizi e
degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone
handicappate ed attuazione
della legge 5 febbraio 1992, n.
104 “Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone
handicappate”).
Tirocinio formativo o di
orientamento o tirocinio di
inserimento o reinserimento
in favore delle altre categorie:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) enti di formazione
accreditati, ai sensi della
normativa regionale vigente in
Friuli Venezia Giulia negli
ambiti speciali;
3) cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 381/1991,
iscritte nello specifico albo
regionale.
EMILIA ROMAGNA
sociale;
- le aziende unità sanitarie
locali, relativamente a
quanti hanno seguito
percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un
congruo periodo a questi
successivo;
- i Comuni, le associazioni e
gli enti autorizzati dalla
Regione, ai sensi degli
articoli 39 e 40 della L.R.
17/2005, ovvero ai sensi
della legislazione nazionale
all’esercizio di funzioni
orientative, tra cui la
Fondazione Consulenti per il
Lavoro (come precisato
dalla DGR 1471/2013). Tali
soggetti possono
promuovere tirocini per
tutte le tipologie di utenti
(come precisato dalla
medesima DGR).
I soggetti promotori non
possono promuovere più di
un tirocinio con il medesimo
tirocinante, avente progetto
formativo individuale
identico o simile (fatte salve
le deroghe di cui alla DGR
2024/2013)
I soggetti autorizzati
all’intermediazione ai sensi del
D.Lgs. 276/2003 possono
stipulare specifici protocolli
d’intesa con i soggetti
promotori per l’attivazione di
percorsi di tirocinio.
Possono essere soggetti
promotori dei tirocini anche gli
enti in house del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
nell’ambito di programmi o
sperimentazioni ministeriali che
prevedono l’attivazione di
tirocini
pag. 5
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
Importo minimo di 300 €
corrispondente all’impegno
massimo di 20 ore settimanali.
Tale importo aumenta
proporzionalmente in
relazione all’impegno del
tirocinante fino a un massimo
di 40 ore settimanali, in
coerenza con gli obiettivi del
progetto formativo,
corrispondente a un’indennità
minima mensile pari a 500 €.
Importo minimo: 450 €.
Importo minimo: 600 € (garantito
al superamento della soglia del
70% delle presenze mensili
stabilite nel progetto formativo).
Il rimborso deve comunque coprire
tutti i costi di trasporto con mezzi
pubblici, vitto, alloggio e altre
spese connesse.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
In caso di tirocini, inclusi nei casi
particolari di ingresso al di fuori
delle quote indicate nel Testo
Unico sull'immigrazione e dal
D.P.R. 394/99 (così come
modificato dal D.P.R. 334/2004),
rivolti a cittadini immigrati extra
UE residenti all'estero il soggetto
promotore deve pagare tutte le
spese relative al vitto e all'alloggio
nonché quelle di viaggio per il
rientro del tirocinante nel paese di
origine
L’indennità è corrisposta a
fronte di una
partecipazione minima al
percorso del 70% su base
mensile.
Nel caso di tirocini in
favore di lavoratori sospesi
e comunque percettori di
forme di sostegno al
reddito, per il periodo
coincidente con quello di
fruizione del sostegno al
reddito non viene
corrisposta l’indennità
ma esclusivamente un
rimborso spese di
ammontare non inferiore
a 250 € mensili.
Con riferimento specifico
ai soggetti svantaggiati e
disabili, la Regione, con
provvedimento motivato
ed al solo fine di
promuoverne l'inclusione
sociale, potrà prevedere
circostanziate deroghe alla
corresponsione ed
all'ammontare
dell'indennità
TIPOLOGIA A:
3 € all’ora ai minori di 18 anni;
4 € all’ora ai maggiorenni.
Presenza effettiva di almeno 40 ore.
Maggiorazione di 1 € all’ora se la sede del
tirocinio si trova al di fuori del comune di
residenza o di domicilio.
TIPOLOGIA B: borsa lavoro mensile di almeno
400 €.
Per le persone che hanno particolari difficoltà
a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro
possono essere previste delle deroghe per
quanto riguarda l’obbligo di erogare una borsa
lavoro
Importo minimo: 400 €,
da rivalutare secondo
indicizzazione ISTAT.
L’indennità verrà erogata
a fronte di una
partecipazione minima al
percorso del 70% su base
mensile.
L’indennità potrà non
essere corrisposta ai
soggetti svantaggiati e
disabili
FRIULI VENEZIA GIULIA
Importo minimo: 400 €.
Deroghe in materia di
corresponsione e di ammontare
dell’indennità sono previste per i
soggetti disabili, le persone
svantaggiate, i richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale
L’indennità non viene
corrisposta nel caso di tirocini
attivati a favore di soggetti
disabili rientranti nell’ambito di
applicazione della DGR
217/2006, per i quali sono
previsti premi di incentivazione
a carico della Regione, salvo il
caso in cui il soggetto ospitante
voglia integrare l’indennità con
proprie risorse.
L’indennità è corrisposta dal
soggetto promotore o dal
soggetto ospitante, ovvero da
soggetti terzi, pubblici o
privati, che intendono
sostenere finanziariamente il
tirocinio con corresponsione
diretta dell’indennità al
tirocinante. L’onere può anche
essere ripartito tra i soggetti
obbligati
EMILIA ROMAGNA
Importo minimo: 450 €.
L’indennità è commisurata
mensilmente all’effettiva
partecipazione, in termini di
presenza del tirocinante
come stabilita nel progetto
individuale (DGR 1471/2013)
Nel caso di tirocini in favore
di lavoratori sospesi e
comunque percettori di
forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali,
l’indennità non viene
corrisposta. In tali casi è
riconosciuto ai tirocinanti il
rimborso delle spese
sostenute secondo le
modalità definite nella
convenzione.
La DGR 2024/2013 definisce
l’attuazione delle deroghe
in materia di erogazione
dell’indennità, per i
destinatari dei tirocini di
orientamento e formazione
oppure di inserimento o
reinserimento (compresi i
casi di contributi o
finanziamenti pubblici o
privati)
pag. 6
ABRUZZO
BASILICATA
Nell'arco di un anno solare, inteso
come il periodo intercorrente tra il
1° gennaio ed il 31 dicembre, ogni
datore di lavoro privato ospitante
può avere non più di:
a)
0 tirocinanti, in assenza di
lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
a) unità operative con un
numero di dipendenti
a tempo indeterminato
fino a 5, ivi compreso
il caso in cui non vi
siano dipendenti a
tempo indeterminato:
un tirocinante;
b)
1 tirocinante, qualora si
tratti di un datore di lavoro
privato con un numero di
lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato
compreso tra 1 e 6;
b) unità operative con un
numero di dipendenti
a tempo indeterminato
compreso tra 6 e 20:
non più di 2 tirocinanti
contemporaneamente;
massimo 2 tirocinanti
contemporaneamente, con
un numero di lavoratori
dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra
7 e 19;
c) unità operative con 21
o più dipendenti a
tempo indeterminato:
tirocinanti in misura
non superiore al 10%
dei suddetti
dipendenti
contemporaneamente,
con arrotondamento
all'unità superiore.
c)
d)
LIMITI NUMERICI
TIROCINI ATTIVABILI
un numero massimo di
tirocinanti
contemporaneamente pari al
10% dei lavoratori assunti,
qualora si tratti di un datore
di lavoro privato con più di
20 lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato.
Sono esclusi dal computo
dei limiti numerici i
tirocini curriculari.
Per le aziende stagionali che
operano nel settore del turismo e
che occupano lavoratori assunti a
tempo determinato, è possibile
usufruire dei tirocini a condizione
che la durata del rapporto dei
suddetti lavoratori sia superiore a
quella dei tirocinanti e comunque
tale da avere inizio prima
dell’avvio e di terminare in
seguito alla conclusione dei
medesimi. In tali casi, quindi, il
numero dei lavoratori a tempo
determinato può essere utilizzato,
unitamente a quello dei lavoratori
a tempo indeterminato, per il
calcolo delle soglie.
Sono computati, al fine del
calcolo dei limiti numerici,
i soci lavoratori delle
società cooperative. Per le
sole aziende che svolgono
attività a carattere
stagionale il numero dei
lavoratori a tempo
determinato rileva,
unitamente a quello dei
lavoratori a tempo
indeterminato, per il
computo dei limiti
numerici a condizione che
la durata del rapporto dei
lavoratori a tempo
determinato sia superiore
a quella dei tirocini, e
comunque tale da
ricomprendere
interamente il periodo di
durata dei tirocini.
Nell'arco di un anno solare, ogni
Sono esclusi dai limiti
Ai fini del computo del numero dei
tirocinanti i soci lavoratori sono
considerati dipendenti a tempo
indeterminato.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Presso ogni soggetto ospitante, in
ragione del numero di dipendenti a
tempi indeterminato:
a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in
misura pari e non superiore al 10% dei
dipendenti a tempo indeterminato, con
arrotondamento all’unità superiore.
Per i tirocini di tipo B: se il tirocinio è attivato
in collaborazione con un servizio inviante
(anche delegato), i limiti di numero non
trovano applicazione.
a) unità operative con un
numero di dipendenti
a) da 1 a 4 dipendenti: massimo 1
da 0 a 5 a tempo
tirocinante;
indeterminato: 1
b) da 5 a 8 dipendenti: massimo 2
tirocinante;
tirocinanti;
b) unità operative con un
numero di dipendenti c) da 9 a 12 dipendenti: massimo 3
tirocinanti;
a tempo
d)
da 13 a 16 dipendenti: massimo
indeterminato
4 tirocinanti;
compreso tra 6 e 20:
non più di 2
e) da 17 a 20 dipendenti: massimo
tirocinanti
5 tirocinanti;
contemporaneamente
f) oltre 20 dipendenti: un numero
;
di tirocinanti a partire da 6 non
c) unità operative con 21
superiore al 20% dell’organico a
o più dipendenti a
tempo indeterminato
tempo indeterminato:
I soci lavoratori delle società
tirocinanti in misura
cooperative vanno considerati alla
non superiore al 10%
stessa stregua del lavoratori
dei suddetti
dipendenti a tempo indeterminato.
dipendenti
Sono esclusi dai suddetti limiti i
contemporaneamente
tirocini svolti presso gli artigiani che
, con arrotondamento
hanno conseguito la qualifica di
all'unità superiore.
“Maestri Artigiani” e presso le
“Botteghe scuola” di cui alla L.R.
I datori di lavoro privi di
20/2012.
dipendenti non possono
ospitare più di due tirocini Fermo restando che ai soggetti
ospitanti senza dipendenti a tempo
di inserimento o
indeterminato è normalmente
reinserimento lavorativo
preclusa la possibilità di attivare
per il medesimo profilo
tirocini, si stabilisce tuttavia che è
professionale nell’arco di
consentito ospitare un tirocinante ai
24 mesi.
titolari delle aziende artigiane di
Sono computati al fine del
artigianato del commercio e dei
calcolo dei limiti numerici
servizi nonché alle piccole imprese
anche: i soci lavoratori
in cui siano impiegati in via
delle società cooperative;
continuativa soci e/o collaboratori
i dipendenti con contratto
familiari.
a tempo determinato di
Le aziende stagionali che operano
durata non inferiore ai 24
nel settore del turismo e che
mesi purché la durata
occupano lavoratori assunti a tempo
residua del contratto sia
determinato possono usufruire dei
pari almeno alla durata
tirocini formativi a condizione che il
prevista per il tirocinio da
periodo di durata di questi ultimi sia
attivare; i professionisti
interamente compreso entro il
soci di studi professionali
periodo di durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato.
All’uopo, il numero dei lavoratori a
Per ciascuna unità operativa:
a) con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso
tra uno e 5: un
tirocinante;
b) con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato da 6 a 19:
fino a 2 tirocinanti
contemporaneamente;
c) con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato uguale o
superiore a 20: tirocinanti
in misura non superiore al
10% dei suddetti
dipendenti. Se il calcolo
della percentuale produce
frazioni di unità, tali
frazioni si arrotondano
all’unità superiore solo
nell’ipotesi in cui la
frazione sia uguale o
superiore a 0,5.
Non rientrano nel computo dei
limiti i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato.
I datori di lavoro iscritti all’albo
delle imprese artigiane, le
aziende agricole a conduzione
familiare, nonché gli studi di
professionisti limitatamente
alle attività dei medesimi
coerenti con il percorso
formativo del tirocinante,
possono inserire un tirocinante,
ancorché privi di lavoratori
dipendenti con contratto a
tempo indeterminato.
a) un tirocinante nelle
unità produttive con non
più di cinque dipendenti
a tempo indeterminato;
b) non più di due
tirocinanti
contemporaneamente
nelle unità produttive
con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso
tra sei e venti;
c) numero di tirocinanti in
misura non superiore al
dieci per cento dei
dipendenti nelle unità
produttive con ventuno o
più dipendenti a tempo
indeterminato, con
arrotondamento all’unità
superiore.
In base alla DGR 2024/2013,
sono esclusi dai suddetti
limiti i tirocini in favore
delle persone disabili di cui
all’art. 1, comma 1, legge
n. 68/1999, delle persone
svantaggiate di cui all’art.
4, comma 1, prima periodo,
legge n. 381/1991, nonché
delle persone richiedenti
asilo politico e titolari di
protezione internazionale,
di cui all’art 25, comma 1,
lett. c), della legge
regionale n. 17/2005
Sono esclusi dai limiti fissati i
tirocini formativi e di
orientamento o tirocini di
inserimento o reinserimento e i
tirocini curriculari
pag. 7
ABRUZZO
datore di lavoro pubblico
ospitante può avere un numero
minimo di un tirocinante e un
numero massimo di tirocinanti
contemporaneamente pari al 2%
dei lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato
BASILICATA
sopra riportati i tirocini in
favore dei disabili di cui
all'art. 1, comma 1, della
legge 68/99, le persone
svantaggiate ai sensi della
legge 381/91, nonché i
richiedenti asilo ed i
titolari di protezione
internazionale.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
tempo determinato concorre
unitamente a quello dei lavoratori a
tempo indeterminato alla
formazione della base di computo
del numero massimo dei tirocinanti
che esse possono ospitare
La stessa persona non può
svolgere, nell'ambito di
attività riconducibili allo
stesso settore, tirocini per
una durata
complessivamente
superiore a 24 mesi anche
non consecutivi.
Il soggetto ospitante può,
per lo stesso profilo
professionale,
consecutivamente
accogliere più tirocini per
non più di 24 mesi
complessivi. Il limite non
opera nel caso in cui
almeno il 50% dei tirocini
promossi nei 24 mesi
precedenti, con
arrotondamento all'unità
superiore, abbia dato
luogo alla stipula di un
contratto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato ovvero di un
contratto di apprendistato
pag. 8
ABRUZZO
LEGAMI CON
LIBRETTO
FORMATIVO E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
Al termine del tirocinio le
competenze acquisite devono
essere registrate sul libretto
formativo del cittadino (in attesa
della definizione del Repertorio
Nazionale, del Repertorio
Regionale e di un sistema di
certificazione regionale, verrà
rilasciata al tirocinante
un’attestazione delle competenze
acquisite). Gli esiti formativi del
tirocinio devono avere come
riconoscimento finale la
"Dichiarazione di competenze"
(riportata nel modello di libretto
formativo del cittadino), che
assicura la descrizione trasparente
e attendibile dei contenuti di
competenze acquisiti e contiene
l'indicazione del livello di
competenza raggiunto nello
svolgimento delle attività di
tirocinio. La Dichiarazione
rappresenta la base per la
Certificazione delle competenze
BASILICATA
Al termine del tirocinio il
soggetto promotore, anche
sulla base della
valutazione del soggetto
ospitante, rilascia
attestazione dell'attività
svolta e degli
apprendimenti non formali
e informali facendo
riferimento al Repertorio
delle Attestazioni all'uopo
istituito dalla Regione. Le
competenze acquisite
saranno registrate sul
Libretto formativo del
cittadino (il tirocinante
dovrà aver svolto almeno il
70% delle ore previste dal
progetto formativo).
Le competenze da
acquisire sono individuate,
ove possibile, con
riferimento ad una
qualificazione del "
Repertorio nazionale", di
cui all'art.8 del D. Lgs. 16
gennaio 2013. Nelle more
dell'implementazione di
detto Repertorio, si fa
riferimento al "Repertorio
Regionale delle
Qualificazioni della
Basilicata"(RRQ), istituito
con DGR n. 167/2013
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
I risultati di apprendimento
contenuti nell’attestazione
rilasciata sono espressi in
termini di competenze e loro
elementi (conoscenze e abilità)
acquisiti, e sono riferiti, ove
possibile, ai seguenti Repertori:
Come previsto dalle Linee
guida
Registrazione sul Libretto formativo
delle competenze acquisite, a cura
del Centro per l’Impiego, a
condizione che il tirocinante abbia
partecipato ad almeno il 70% delle
ore di attività formativa
originariamente previste
a) Repertorio dell’offerta di
istruzione e formazione
professionale (Allegato A del
documento “Linee Guida per la
realizzazione dei percorsi
triennali di IeFP”, approvato
con DGR n. 513/2012), nel
testo in vigore al momento
della definizione del progetto
formativo;
b) “Apprendistato
Professionalizzante. Repertorio
dei profili formativi e gli
standard regionali”, approvato
con DGR 2023/2006, nel testo
in vigore al momento della
definizione del progetto
formativo.
La Giunta regionale, sentiti
gli organismi regionali di
collaborazione istituzionale
e concertazione sociale,
definisce le modalità di
attuazione della
formalizzazione e
certificazione degli esiti del
tirocinio, secondo gli
standard del sistema
regionale
Le competenze acquisite sono
registrate sul libretto formativo
sulla base delle indicazioni
delle Linee guida
pag. 9
ABRUZZO
Possibili borse di studio, in
particolare per i tirocinanti
appartenenti a specifiche
categorie svantaggiate. Possibile
sostegno economico alla
formazione dei tutor.
Previsti incentivi per i soggetti
ospitanti sulla base di una serie di
indicatori relativi a:
- trasformazione dei tirocini in
contratti di lavoro subordinato
(almeno il 25%) con punteggio
maggiore in caso di assunzione a TI
o con CTD di almeno 12 mesi e di
soggetti svantaggiati ex Reg. CE
800/2008, donne e disabili;
-contributo a instaurare un
rapporto di lavoro con un altro
datore di lavoro (stesse
maggiorazioni del punto
precedente);
EVENTUALI
PREMIALITÀ
- formazione gratuita del tutor
aziendale (corso intensivo di
almeno 8 ore);
- formazione gratuita del
tirocinante (corso intensivo di
almeno dodici ore in materia di
normativa sul tirocinio e di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- valutazione positiva del
progetto formativo da parte della
Provincia;
- coinvolgimento di soggetti
svantaggiati ex Reg. CE
800/2008, donne e disabili;
- erogazione di indennità al
tirocinante superiore a quella
minima garantita;
- conciliazione tra tempi di vita e
di lavoro nell’ambito della propria
organizzazione aziendale (con
particolare riferimento alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri)
BASILICATA
La Regione potrà
promuovere misure
agevolative atte a
sostenere i tirocini nonché
interventi tesi alla
evoluzione dei tirocini in
contratti di lavoro
subordinato o autonomo.
A tal fine la Regione potrà
definire meccanismi e
strumenti premiali, che
riguardino specifici
target/destinatari e/o
soggetti promotori e/o
soggetti ospitanti. Le
misure di incentivazione
saranno destinate ai
soggetti promotori e/o
soggetti ospitanti in
funzione dell'evoluzione in
contratti di lavoro dei
tirocini attivati
precedentemente
all'adozione delle misure
di incentivazione, secondo
le modalità all'uopo
stabilite nei rispettivi
provvedimenti.
La Regione potrà
prevedere l'erogazione di
incentivi per l'assunzione
a tempo indeterminato a
seguito di un tirocinio. Per
i tirocini formativi e di
orientamento e per i
tirocini estivi,
l'agevolazione potrà
riguardare esclusivamente
i giovani di età compresa
tra i 18 e i 32 anni
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
Il contributo può arrivare fino al 100 % della
borsa lavoro e raggiungere il limite massimo di
400 € mensili; il suo ammontare è
determinato tenendo conto:
a) della complessità del progetto di tirocinio;
b) della congruità della durata del tirocinio
in riferimento alle caratteristiche del
progetto;
c) degli altri servizi offerti al/alla tirocinante
dalla struttura ospitante quali mensa,
trasporto ed alloggio
In caso di interruzione anticipata del tirocinio
il contributo è erogato in misura
proporzionale, purché non risulti inferiore
all’importo minimo di 50 €
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Possibili misure di agevolazione o
sostegno per gli aspetti collegati alla
indennità di partecipazione e per
la promozione del passaggio
immediato ad una esperienza di
tirocinio formativo al termine di un
percorso di istruzione e
formazione professionale, di
istruzione secondaria superiore, di
istruzione o formazione post
diploma, universitaria o post
laurea.
PER I TIROCINI DI TIPO B:
Le strutture private ospitanti possono ottenere
un contributo a parziale o completa copertura
dell'importo corrisposto al/alla tirocinante, ai
sensi dell’art.35 della LP 39/1992 e successive
modifiche. Il contributo non può essere
erogato ad enti pubblici. Qualora al termine
del tirocinio non faccia seguito l'assunzione
del/della tirocinante, alla struttura ospitante
può essere negata la liquidazione del
contributo se non sussistono giustificati
motivi per la mancata assunzione. Inoltre
alla struttura ospitante possono essere
negati ulteriori inserimenti in tirocinio.
CAMPANIA
Possibili misure
agevolative atte a
sostenere i tirocini
nonché interventi tesi alla
trasformazione dei
tirocini in contratti di
lavoro subordinato.
Si potranno definire
meccanismi e strumenti
premiali sia per i soggetti
promotori che per i
soggetti ospitanti tesi a
valorizzare la
responsabilità sociale
d’impresa.
Possibili incentivi all’assunzione del
tirocinante da parte del soggetto
ospitante, purché il rapporto di
lavoro sia a tempo indeterminato,
compreso il contratto di
apprendistato, o a tempo
determinato di durata pari o
superiore a 12 mesi e che
l’assunzione avvenga nel corso del
tirocinio o comunque entro sei mesi
dalla sua conclusione.
Previste azioni di sostegno e di
raccordo anche per le altre
tipologie di tirocinio, non oggetto
della presente regolamentazione,
promuovendo la convergenza con i
dispositivi previsti dalle Leggi
Regionali 16/2012 e 20/2012.
Possibili programmi e
sperimentazioni che prevedano
l’attivazione di tirocini nell’ambito
di accordi e intese mirate alla
realizzazione di percorsi di primo
inserimento per l’accesso
all’apprendistato
professionalizzante di cui alla
Legge Regionale n. 20/2012.
Sostegno all’utilizzo dei tirocini
formativi presso gli artigiani che
hanno conseguito la qualifica di
“Maestri Artigiani” e presso le
“Botteghe scuola” di cui alla
suddetta L.R.20/2012
pag. 10
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
Approvati con DGR i “Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini”. *
NORMA DI
RECEPIMENTO
Approvata DGR
Approvata DGR
Con D.D.U.O. sono state definite le disposizioni attuative, che
comprendono gli Standard minimi per la stesura e la stipula di
convenzioni e progetti formativi individuali *
Approvata DGR
Approvata Legge
Regionale.
Approvata Direttiva
attuativa con DGR
Approvata Legge Regionale
Approvata DGR
Approvato Regolamento
attuativo con DGR
* pubblicati su BURL n. 45 dell’8 novembre 2013
TIROCINI EXTRACURRICOLARI
- Tirocini formativi e di orientamento: rivolti a soggetti che
hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi,
inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e occupati con
contratto di lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
Tirocini formativi e di
orientamento.
Quelle previste dalle
Linee guida + tirocini
estivi.
- Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: rivolti a
inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a lavoratori
sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di lavoro o
collaborazione a tempo ridotto.
TIPOLOGIE TIROCINI
NORMATI
Quelle previste dalle Linee
guida
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
- Tirocini formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui all’art. 1,
comma 1, della L. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della L.
381/91.
- Tirocini estivi di orientamento.
TIROCINI CURRICOLARI: esperienza formativa ed orientativa di
persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o
formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master
universitari o realizzati da istituti di alta formazione accreditati
da enti riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, e in
generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una
certificazione con valore pubblico. Sono finalizzati
all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del
percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati
nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche se
svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o
accademico
Tirocini di
inserimento/reinserimento al
lavoro.
Quelle previste
dalle Linee guida
I tirocini di
orientamento e
formazione o di
inserimento/reinseri
mento sono rivolti
anche ai titolari di
protezione
internazionale o
umanitaria e alle
persone in percorsi di
protezione sociale ai
sensi dell’art.18 del
D.Lgs. n. 286/1998
Tirocini estivi.
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi
La classificazione non prevede
una tipologia specifica di
tirocinio per disabili, persone
svantaggiate nonché
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale. I
tirocini rivolti a tali categorie,
nonché quelli rivolti agli
immigrati, potranno avere
ulteriori finalità di inclusione
sociale e cittadinanza attiva.
L’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento
rivolti a lavoratori in CIG non
è subordinata all’attivazione
di specifici accordi
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
Durata minima: 2
mesi (un mese per
quelli estivi).
Durata massima:
tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi.
Tirocini di inserimento e reinserimento: 12 mesi.
Per gli svantaggiati: 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a 24
mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo
competente.
Come previsto dalle Linee
guida
DURATA
I tirocini per i disabili
possono essere prorogati per
ulteriori 12 mesi,
limitatamente ai soggetti
rientranti nelle condizioni
individuate all’art. 13, co. 1,
lett. a) della legge n. 68 del
1999
Durata minima: 2 mesi.
Durata massima: come previsto
dalle Linee guida; i tirocini
formativi e di orientamento hanno
una durata massima di 12 mesi se
rivolti a persone con disabilità.
I tirocini estivi hanno una durata
massima pari alla sospensione estiva
delle lezioni o degli studi, proroghe
comprese
Per i disabili: 24 mesi, fatto salvo casi con particolari difficoltà di
inserimento lavorativo sulla base di valutazione espressa dal
Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si applicano vincoli di
durata e di ripetibilità.
Tirocini estivi: devono essere realizzati nell’arco temporale di
sospensione estiva delle attività didattiche, per una durata non
superiore a 3 mesi.
Sospensione per malattia lunga: se si protrae per una durata pari
o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto
ospitante.
La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno (tra le
ore 23 e le ore 7) può essere prevista, nell’ambito di intese
sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla
normativa vigente in particolare per i minori, a condizione che la
specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità
di svolgimento
Come previsto
dalle Linee guida
salvo tirocini di
inserimento/reins
erimento, per i
quali è prevista
una durata
massima di 6 mesi
Durata massima:
come previsto dalle
Linee guida. Per i
tirocini estivi: pari al
periodo compreso tra
fine anno scolastico
(o sospensione anno
accademico o
formativo) e inizio di
quello successivo;
non può avere durata
superiore a 3 mesi,
anche in caso di
pluralità di tirocini.
Diritto alla
sospensione del
tirocinio: anche in
caso di chiusura
collettiva. In caso di
malattia, questa non
deve avere una
durata complessiva
superiore a 5 mesi.
L’impegno
settimanale del
tirocinante non può
superare le 30 ore. Lo
svolgimento del
tirocinio non è
ammesso in orario
notturno
Durata massima:
6 mesi, prorogabili per non
più di 30 giorni.
Durata massima:
- tirocini formativi e di
orientamento e tirocini di
inserimento e reinserimento
al lavoro: 6 mesi;
- tirocini formativi e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento al
lavoro destinati a persone
svantaggiate o
particolarmente svantaggiate
(donne soggette a tratta, rom,
senza fissa dimora):12 mesi
(24 mesi nel caso di persone
disabili).
Durata massima dei tirocini
estivi: 3 mesi
Il termine è elevato a 12
mesi, prorogabili fino a un
massimo di ulteriori 12, per i
tirocini rivolti a soggetti
disabili ai sensi dell'art. 1, co.
1, Legge n. 68/1999, a
persone svantaggiate ai sensi
della Legge n. 381/1991,
nonché ad immigrati,
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale.
Durata massima dei tirocini
estivi: 3 mesi.
Il tirocinante non può essere
sottoposto a regime di orario
se non per esigenze
formative. In ogni caso, ferma
restando la durata massima
del tirocinio, la
partecipazione al percorso
formativo non può comportare
per il tirocinante un impegno
superiore alle 30 ore
settimanali, collocate nella
fascia diurna
pag. 12
LAZIO
- Centri per l’Impiego;
- soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 276/2003
“Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30” e successive
modifiche e integrazioni;
- soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi per il
lavoro, ai sensi della DGR 1
giugno 2012, n. 268;
- agenzie regionali per il
lavoro;
- istituti di istruzione
universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di
titoli accademici;
SOGGETTI
PROMOTORI
- istituzioni scolastiche
statali e non statali che
rilascino titoli di studio con
valore legale;
- fondazioni di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) di cui
al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2008;
- centri di orientamento al
lavoro di cui all’art. 30, co.
2, legge regionale 7 agosto
1998, n. 38 “Organizzazione
delle funzioni regionali e
locali in materia di politiche
attive per il lavoro” e
successive modifiche e
integrazioni;
- centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale o
di orientamento, ovvero
centri accreditati
all'erogazione di attività di
formazione professionale o
di orientamento ai sensi
della deliberazione della
Giunta regionale 29
novembre 2007, n. 968 e
s.m.i. o accreditati secondo
le disposizioni di altre
LIGURIA
LOMBARDIA
a. servizi per l’impiego e,
pertanto, i centri per l’impiego di
cui all'articolo 16 della l.r. n.
27/1998 (Disciplina dei servizi per
l’impiego e della loro integrazione
con le politiche formative e del
lavoro) nonché i servizi pubblici di
inserimento lavorativo di cui alla
L. 68/1999;
b. università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli
accademici nonché altre
istituzioni di alta formazione che
rilasciano titoli riconosciuti a
livello nazionale ed europeo;
c. istituzioni scolastiche statali e
non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale;
d. centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o
orientamento, centri operanti in
regime di convenzione o contratto
con la Regione o la Provincia
competente, nonché organismi di
formazione professionale
accreditati ai sensi dell’articolo 75
della l.r. 18/2009;
e. soggetti appartenenti al sistema
integrato di servizi sociali e
sociosanitari di cui all'articolo 53
della l.r. n. 12/2006 (Promozione
del sistema integrato dei servizi
sociali e sociosanitari), per le
tipologie di tirocinio di cui alla
lettera c) del comma 2
dell’articolo 35 della l.r. 30/2008;
f. istituzioni formative private,
non aventi scopo di lucro, diverse
da quelle indicate in precedenza,
che abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui all’articolo
76 della l.r. 18/2009, sulla base di
specifica autorizzazione regionale;
g. organismi iscritti nell’elenco
regionale degli operatori
accreditati ai servizi per il lavoro
ai sensi dell’articolo 28 l.r.
30/2008;
h. soggetti autorizzati a livello
nazionale ai sensi degli articoli 4,
5 e 6 comma 1, limitatamente alle
lettere a), b), c), d) e) e f bis) del
- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di
istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al lavoro di
cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r.
22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali speciali,
così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi degli artt. 4,
5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché iscritti negli
specifici albi regionali, a favore dei disabili e delle categorie
svantaggiate, che abbiano in carico quali utenti di servizi da loro
gestiti.
Tirocini estivi: l’attivazione è riservata alle istituzioni scolastiche
o formative presso le quali risulta iscritto il tirocinante, anche
mediante accordo con altri soggetti promotori.
Tirocini curriculari: l’attivazione è riservata alle istituzioni presso
le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad essa collegati
in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini. I
soggetti promotori possono stipulare convenzioni con enti
dell’Unione Europea al fine di garantire esperienze di tirocinio per
studenti stranieri, assicurando il rispetto degli indirizzi regionali.
Regione Lombardia riconosce il ruolo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali quale soggetto promotore, anche
avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house
MARCHE
MOLISE
- Centri per
l’impiego,
l’orientamento e
la formazione
(CIOF);
- le Province, per il
tramite dei Centri
per l’impiego;
- università e
istituti di
istruzione
universitaria
statali e non
statali abilitati al
rilascio di titoli
accademici;
- le Università e gli
Istituti di istruzione
universitaria statali e
non statali che
rilasciano titoli
accademici, le
istituzioni scolastiche
statali e non statali
che rilasciano titoli di
studio con valore
legale, nonché le
altre istituzioni di
alta formazione che
rilasciano titoli
riconosciuti a livello
nazionale ed
europeo;
- istituzioni
scolastiche statali
e non statali che
rilascino titoli di
studio con valore
legale, anche
nell’ambito dei
piani di studio
previsti dal
vigente
ordinamento;
- enti regionali di
formazione
accreditati dalla
Regione Marche;
- soggetti
autorizzati
all’attività
d’intermediazione
tra domanda ed
offerta di lavoro
dalla Regione
Marche ai sensi
dall’art. 2 della
disciplina delle
procedure
operative di cui
alla D.G.R. n. 2
del 10/01/2006;
- soggetti
autorizzati
all’attività
d’intermediazione
tra domanda ed
offerta di lavoro
dal Ministero del
Lavoro ai sensi del
- l’Agenzia Regionale
Molise Lavoro;
- l’Azienda sanitaria
locale, le comunità
terapeutiche, gli enti
ausiliari e le
cooperative sociali
iscritte nell’albo
regionale
relativamente ai
soggetti che hanno
seguito percorsi
terapeutici,
riabilitativi e di
inserimento sociale,
anche nei
ventiquattro mesi
successivi alla loro
conclusione, nonché
il servizio provinciale
di inserimento per
disabili;
- le associazioni
sindacali dei datori di
lavoro e dei
lavoratori;
- gli enti bilaterali;
- i soggetti non aventi
scopo di lucro iscritti
nell’elenco regionale
PIEMONTE
- le Province e i Centri per
l’impiego;
- le Università e gli istituti di
istruzione universitaria statali
e non statali abilitati al
rilascio di titoli accademici,
nonché le altre istituzioni di
alta formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo, con
riferimento ai propri studenti
anche nei dodici mesi
successivi al conseguimento
dei titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche, con
riferimento ai propri studenti
anche nei dodici mesi
successivi al conseguimento
del relativo titolo di studio;
- istituzioni formative private,
non aventi scopo di lucro,
diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione della
regione Piemonte;
- i soggetti pubblici e privati,
accreditati dalla Regione
Piemonte alla gestione dei
servizi per il lavoro;
- i soggetti accreditati dalla
Regione Piemonte per
l'erogazione di servizi di
formazione professionale e di
orientamento;
- i soggetti autorizzati a
livello nazionale ai sensi del
D. Lgs 276/03 Titolo II Capo I;
- le comunità
terapeutico−riabilitative e le
cooperative sociali, purché
iscritte nei relativi elenchi
regionali, nonché gli enti
gestori istituzionali delle
attività socio−assistenziali di
cui all'articolo 9 della legge
regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione
del - - sistema regionale
integrato di interventi e
servizi sociali e riordino della
PUGLIA
- Servizi per l'impiego;
- istituti di istruzione
universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di
titoli accademici:
- istituzioni scolastiche statali
e paritarie;
- gli uffici scolastici regionali
e provinciali;
- centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o
orientamento, accreditati ai
sensi della L.R. 7 agosto 2002
n.15 (Riforma della
formazione professionale),
come modificata dalle Leggi
Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e
2 novembre 2006, n.32, e
della successiva D.G.R. n. 195
del 31 gennaio 2012;
- comunità terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali
purché iscritti negli specifici
albi regionali;
- servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici accreditati
dalla regione;
- istituzioni formative private,
non aventi scopo di lucro,
diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione della
Regione;
- soggetti autorizzati alla
intermediazione dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali ai sensi del D.lgs.
276/2003 e s.m.i.:
- soggetti accreditati ai sensi
dell'’art. 5, Legge Reg.
25/2011 e del successivo Reg.
Reg. 22 ottobre 2012, n. 28,
come modificato dal Reg. Reg.
27 dicembre 2012, n. 34.
I programmi e le
sperimentazioni promossi dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che
prevedono l’attivazione di
tirocini anche avvalendosi
pag. 13
LAZIO
Regioni o Province
autonome;
- istituzioni formative
private, non aventi scopo di
lucro, sulla base di
specifiche autorizzazioni
della Regione Lazio secondo
criteri da definire con
apposito provvedimento o
sulla base di specifiche
disposizioni di altre Regioni o
Province autonome;
- comunità terapeutiche
inserite nell’elenco ufficiale
del Dipartimento delle
Politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e cooperative sociali
iscritte nell’albo regionale
della Regione Lazio, istituito
ai sensi della legge regionale
27 giugno 1996, n. 24
“Disciplina delle cooperative
sociali” e successive
modifiche e integrazioni o in
analoghi albi delle altre
Regioni o Province
autonome;
- servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati
dalle Regioni o Province
autonome;
- Aziende Sanitarie Locali,
relativamente a quanti
hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche
per un congruo periodo a
questi successivo;
- il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, nel
rispetto di quanto previsto
dalle normative nazionali e
regionali vigenti, qualora
promuova programmi e
sperimentazioni che
prevedano l’attivazione di
tirocini anche avvalendosi
dell’apporto dei propri enti
in house
LIGURIA
D.Lgs. 276/2003;
i. soggetti autorizzati a livello
regionale ai sensi dell’articolo 29
della l.r. 30/2008;
j. l’Agenzia Liguria Lavoro
nell’ambito delle azioni approvate
nel Programma annuale di attività
nel rispetto del comma 2 bis,
dell’art. 11 della l.r. 27/1998;
k. il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in coerenza con
quanto previsto dalle normative
nazionali e regionali, nella sua
attività di promozione di
programmi/sperimentazioni
finalizzati
all’inserimento/reinserimento
lavorativo che prevedono
l’attivazione di tirocini anche
avvalendosi dell’apporto dei propri
enti in house
LOMBARDIA
MARCHE
D.lgs. 276/2003 e
s.m.i.;
- cooperative
sociali, comunità
terapeutiche, enti
ausiliari, purché
iscritti negli
specifici albi
regionali, ove
previsti;
- le agenzie e gli
enti in house del
Ministero del
Lavoro,
nell'ambito di loro
programmi e
sperimentazioni
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
dei soggetti
accreditati per lo
svolgimento di servizi
al lavoro;
legislazione di riferimento),
come modificato dalla legge
regionale 2 maggio 2006, n.
16, con riferimento ai soggetti
che hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi
successivi alla conclusione del
percorso;
dell’apporto dei propri enti in
house, sono attuati nel
rispetto delle normative
nazionali e della disciplina
regionale e d’intesa con i
competenti uffici regionali
- le associazioni
iscritte nel registro
regionale delle
organizzazioni di
volontariato;
- i soggetti
autorizzati
all’intermediazione
dal Ministero del
lavoro e delle
Politiche sociali ai
sensi del D.Lgs
276/2003 e s.m.m.;
- i soggetti iscritti
nell’elenco regionale
degli Organismi
accreditati per la
formazione
professionale.
Il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, nel rispetto di
quanto previsto dalle
normative nazionali e
regionali, promuove
programmi/speriment
azioni che prevedono
l’attivazione di
tirocini anche
avvalendosi, come
soggetto promotore,
dei propri enti in
house
- le aziende sanitarie locali,
relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un congruo
periodo a questi successivo;
- i comuni, le camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura,
nonché le associazioni e gli
enti autorizzati all'esercizio di
funzioni di intermediazione e
delle connesse funzioni
orientative, con riferimento a
modalità, criteri e particolari
categorie di utenti;
- gli enti bilaterali di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera h) del dlgs 276/03.
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel rispetto
di quanto previsto dalle
normative nazionali e
regionali, promuove
programmi/sperimentazioni
che prevedono l’attivazione di
tirocini anche avvalendosi
dell’apporto dei propri enti in
house
pag. 14
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
Importo minimo
di 350 €.
Importo minimo: 400 €
Riconoscimento
dell’indennità a fronte di
una partecipazione minima
al percorso del 70% su base
mensile. L’indennità è
erogata in misura
proporzionale all’effettiva
partecipazione al tirocinio,
qualora inferiore al 70%.
In caso di sospensione per
maternità o malattia lunga
non sussiste l’obbligo di
corresponsione
dell’indennità.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Nel caso di tirocini formativi
e di orientamento e di
tirocini rivolti a disabili
rientranti nelle condizioni
individuate all’art. 13, co. 1,
lett. a) della legge n. 68 del
1999, impegnati in tirocini
avviati al di fuori delle quote
d’obbligo previste dalla
stessa legge, la Regione può
corrispondere, nei limiti
dello stanziamento annuale
di bilancio, un’indennità
pari all’importo minimo,
eventualmente integrabile
da parte di altri soggetti fra i
quali quello promotore e
quello ospitante. La Regione
può definire ulteriori
modalità di sostegno per i
tirocini a favore dei disabili,
ferma restando l’eventuale
copertura delle spese
relative alla polizza
assicurativa INAIL e
all’assicurazione civile per
danni contro terzi
Importo minimo: 400 €.
Nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque
percettori di sostegno al reddito,
in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali, l’indennità
non viene corrisposta. Nel caso in
cui il predetto sostegno al
reddito sia inferiore all’importo
minimo di 400 €, al tirocinante è
corrisposta un’integrazione fino
al raggiungimento dello stesso.
Nel caso di tirocini part time
l’importo minimo dell’indennità
può essere riproporzionato in base
all’effettivo impegno orario.
L’indennità potrà essere inferiore
all’importo minimo se il
destinatario è una persona con
disabilità, o se è un soggetto
svantaggiato ai sensi della L.
381/1991 o richiedente asilo e
titolare di protezione
internazionale che svolge il
tirocinio su espressa richiesta dei
servizi pubblici o accreditati che
hanno in carico la persona.
In caso di tirocini estivi è prevista
l’eventualità, ma non
l’obbligatorietà, di riconoscere al
tirocinante un’indennità di
partecipazione
L’importo è definito dalle parti ed esplicitato nella convenzione di
tirocinio. Non potrà essere inferiore a 400 € mensili, riducibile a
300 € qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o
l’erogazione del servizio mensa ovvero qualora l’attività di
tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione,
ai sensi dell’articolo 1 c. 36 della legge 92/2012 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
applica almeno un’indennità forfettaria di 300 €.
Tirocini formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati: al
fine di garantire le finalità di inclusione la Convenzione di
tirocinio e il Progetto formativo individuale assumono le
determinazioni in merito all’indennità di partecipazione tenendo
conto inoltre, per i soggetti disabili, della valutazione delle
capacità e abilità residue del tirocinante espressa dal Comitato
Tecnico Provinciale.
Tirocini estivi: la Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo
individuale assumono le determinazioni in merito all’indennità di
partecipazione.
Tirocini curriculari: la Convenzione di tirocinio e il Progetto
formativo individuale definiscono l’eventuale indennità di
partecipazione
Nel caso di tirocini
in favore di
lavoratori sospesi
e comunque
percettori di
forme di sostegno
al reddito, in
quanto fruitori di
ammortizzatori
sociali, l’indennità
di tirocinio potrà
non essere
corrisposta. In tali
casi è riconosciuto
ai tirocinanti il
rimborso delle
eventuali spese
sostenute,
secondo le
modalità definite
nella convenzione.
L’indennità può
essere sostenuta
anche dal soggetto
promotore, se
previsto in
convenzione, o
dalla Regione,
nell’ambito di
specifici
programmi o
progetti volti a
favorire
l’inclusione di
particolari
categorie di
soggetti.
Possibili deroghe
in materia di
corresponsione e
di ammontare
dell’indennità per
i soggetti disabili,
le persone
svantaggiate, i
richiedenti asilo e
titolari di
protezione
internazionale
Importo mensile pari
a 300 € (400 € per i
tirocini di
inserimento/reinseri
mento),
corrispondente ad
un impegno massimo
di 20 ore
settimanali. Tale
importo aumenta
proporzionalmente
in relazione
all’impegno del
tirocinante fino a un
massimo di 30 ore
settimanali, con
un’indennità
mensile di 450 €
(600 € per i tirocini
di
inserimento/reinseri
mento).
E’ possibile che il
soggetto ospitante
preveda in aggiunta
ulteriori benefici.
In caso di tirocini
rivolti a cittadini non
appartenenti all’UE
residenti all'estero, il
soggetto promotore
deve fornire al
tirocinante idoneo
vitto e alloggio,
nonché pagare le
eventuali spese di
viaggio per il rientro
del tirocinante nel
paese di origine. Tali
oneri possono essere
assunti dal soggetto
ospitante e sono
comunque a suo
carico se il soggetto
promotore è un CPI
Importo minimo di 300 €
corrispondente all’impegno
massimo di 20 ore
settimanali. Tale importo
aumenta proporzionalmente
in relazione all’impegno del
tirocinante fino a un
massimo di 40 ore
settimanali, in coerenza con
gli obiettivi del progetto
formativo, corrispondente a
un’indennità minima mensile
pari a 600 €.
L’erogazione dell’indennità
può essere garantita dal
soggetto ospitante,
proponente o – in accordo con
soggetti terzi – attraverso
finanziamento o
cofinanziamento da altre
fonti.
E’ in ogni caso facoltà dei
soggetti coinvolti concordare
indennità di valore superiore
ai riferimenti sopra riportati.
Per i lavoratori percettori di
sostegno al reddito (cui non
viene corrisposta indennità) il
soggetto ospitante è tenuto a
rimborsare le spese
sostenute per vitto e
trasporto pubblico, a fronte
della presentazione degli
appositi giustificativi.
Possibili deroghe in materia di
corresponsione e di
ammontare dell’indennità per
i soggetti disabili, le persone
svantaggiate e
particolarmente svantaggiate,
i richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale
Importo minimo di 450 €. Ai
fini dell’erogazione il
tirocinante deve aver
partecipato almeno al 70% del
monte ore mensile previsto
dal progetto formativo.
Nei casi in cui il tirocinante
sia un soggetto percettore di
trattamenti di sostegno al
reddito, compresi gli
ammortizzatori sociali anche
in deroga, il soggetto
ospitante non ha l’obbligo di
corrispondere l’indennità di
partecipazione, fatto salvo il
diritto del tirocinante al
rimborso delle spese
eventualmente sostenute per
la partecipazione alle attività
formative secondo le modalità
definite nella convenzione.
Nell’ambito e per l’attuazione
di specifici progetti, tuttavia,
la Regione potrà prevedere
che l’indennità di
partecipazione sia
corrisposta anche in favore
di questi soggetti, nei limiti
previsti dall’ordinamento
vigente.
E’ ammessa una deroga
all’importo minimo mensile
per i tirocini inseriti
nell’ambito di specifici
progetti di riabilitazione e
diretti a soggetti disabili o in
condizione di svantaggio,
presi in carico da servizi della
pubblica amministrazione
pag. 15
LAZIO
LIGURIA
a) da 0 a 5 dipendenti a tempo
indeterminato: non più di un
tirocinante;
b) tra i 6 e i 20 dipendenti a
tempo indeterminato, sono
ammessi fino ad un massimo
di 2 tirocinanti
contemporaneamente, cioè
nello stesso periodo;
a) 1 tirocinante, fino a 5
lavoratori in organico;
b) 2 tirocinanti
contemporaneamente,
se il numero di
lavoratori in organico è
compreso tra 6 e 20
unità;
LIMITI NUMERICI
TIROCINI
ATTIVABILI
c) fino a un numero di
tirocinanti pari al 10%
dei lavoratori in
organico, se il numero
di lavoratori è superiore
a 20 unità (con
arrotondamento della
percentuale all'unità
superiore).
Al computo concorrono:
a) i lavoratori subordinati;
b) i soci dipendenti delle
società cooperative
c) oltre 20 dipendenti è
consentito un numero
massimo di tirocinanti
contemporaneamente, cioè
nello stesso periodo, non
superiore al 10% del
personale dipendente a
tempo indeterminato in forza
alla data di attivazione del
tirocinio, con
arrotondamento all’unità
superiore
I tirocini estivi attivati dai soggetti
promotori di cui alle lettere b, c,
d e j non rientrano nel computo
dei tirocini attivabili e non sono
soggetti ai suddetti limiti
numerici. Ai tirocini estivi di
orientamento attivati dai soggetti
promotori di cui alle restanti
lettere, si applica la medesima
base di computo dei suddetti
limiti numerici, ma in maniera
aggiuntiva e disgiunta rispetto ai
tirocini formativi e di
orientamento nonché di
inserimento o reinserimento
lavorativo.
Ai fini del computo del numero dei
tirocinanti i soci lavoratori sono
considerati dipendenti a tempo
indeterminato.
I tirocini attivati con soggetti
appartenenti alle categorie
previste dalla L. 68/1999 o
svantaggiati ai sensi della L.
381/1991 nonché richiedenti asilo
e titolari di protezione
internazionale che svolgono
tirocini su espressa richiesta dei
servizi pubblici o accreditati che
LOMBARDIA
MARCHE
Con riferimento all’unità operativa di svolgimento del tirocinio:
a)
strutture composte dal solo titolare o con risorse umane in
numero non superiore a 5: presenza contemporanea di un
solo tirocinante;
b) strutture con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20:
presenza contemporanea di non più di 2 tirocinanti;
c) strutture con risorse umane in numero superiore a 20:
presenza contemporanea di un numero di tirocinanti in
misura non superiore al 10% delle risorse umane presenti,
con arrotondamento all’unità superiore.
Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si devono
ricomprendere:
- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti
singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o
di collaborazione non occasionale di durata pari almeno a 12
mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile
2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve
essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.
Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a
tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di
durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia
inizio prima dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente
alla conclusione dello stesso.
Tirocini formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento in favore di disabili e svantaggiati:
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse
umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio localizzate
all’interno di istituti di pena, non si applicano i vincoli numerici
parametrati alle risorse umane.
Tirocini estivi. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il
medesimo tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle
unità operative di svolgimento.
Tirocini curriculari. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con il
medesimo tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti nelle
MOLISE
a)
a) unità
operative con
un numero di
dipendenti a
tempo
indeterminato
da 0 a 5: 1
tirocinante;
b) unità
operative con
un numero di
dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra
6 e 20: non
più di 2
tirocinanti
contemporan
eamente;
c) unità
operative con
21 o più
dipendenti a
tempo
indeterminato
: tirocinanti
in misura non
superiore al
10% dei
suddetti
dipendenti
contemporan
eamente, con
arrotondamen
to all’unità
superiore.
Solo nel caso di
società
cooperative, i soci
lavoratori sono
considerati, ai soli
fini del computo
dei tirocini, come
dipendenti a
tempo
indeterminato
sedi o unità
operative prive
di dipendenti a
tempo
indeterminato o
con non più di 5
dipendenti a
tempo
indeterminato:
1 tirocinante;
b)
sedi o unità
operative con
un numero di
dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra 6
e 20: non più di
2 tirocinanti
contemporanea
mente;
c) sedi o unità
operative con 21
o più dipendenti
a tempo
indeterminato:
tirocinanti in
misura non
superiore al 10%
dei suddetti
dipendenti
contemporanea
mente, con
arrotondamento
all’unità
superiore.
Ai fini del computo
del numero dei
tirocinanti i soci
lavoratori sono
considerati
dipendenti a
tempo
indeterminato.
Sono esclusi dai
limiti numerici i
tirocini di
orientamento e
formazione o di
inserimento/reinse
PIEMONTE
I datori di lavoro possono
ospitare tirocinanti, in
relazione al numero di
dipendenti a tempo
indeterminato, a tempo
determinato superiore a sei
mesi, in proporzione al
periodo contrattuale di
riferimento, assunti con
contratto stagionale di durata
non inferiore a tre mesi,
nonché soci e/o familiari
coadiuvanti inseriti
nell’impresa, nei limiti di
seguito indicati:
a) datori di lavoro senza
dipendenti, ivi compresi
gli imprenditori e i liberi
professionisti, operanti in
qualsiasi settore di
attività ad eccezione del
lavoro domestico: 1
tirocinante;
b) le unità operative con non
più di 5 dipendenti: 1
tirocinante;
c) le unità operative con un
numero di dipendenti
compreso tra 6 e 20: non
più di 2 tirocinanti
contemporaneamente;
d) le unità operative con 21
o più dipendenti:
tirocinanti in misura non
superiore al 10% dei
suddetti dipendenti
contemporaneamente,
con arrotondamento
all’unità superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra
riportati: i tirocini in favore
dei disabili di cui all’articolo
1, comma 1, della legge n.
68/99; persone svantaggiate
ai sensi della legge n. 381/91
compresi i condannati in
condizione di detenzione o
ammessi a misure alternative
di detenzione, nei limiti
stabiliti della vigente
PUGLIA
I soggetti pubblici e privati
possono ospitare tirocini
all’interno di ciascuna unità
produttiva nei limiti di
seguito indicati:
a)
b)
c)
1 tirocinante nelle unità
produttive fino a 5
dipendenti a tempo
indeterminato (;
non più di 2 tirocinanti
nelle unità produttive
con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso
tra 6 e 20;
un numero di tirocinanti
che non rappresenti più
del 10% dei dipendenti a
tempo indeterminato
nelle unità produttive
che contino più di 20
dipendenti della
medesima tipologia. E’
consentito
l’arrotondamento
all’unità superiore.
Possono ospitare tirocini
anche i soggetti privi di
lavoratori dipendenti.
Sono esclusi dal computo dei
predetti limiti numerici i
tirocinanti che versino in una
condizione di disabilità ai
sensi dell'art. 1, co. 1, Legge
n. 68/1999 e quelli che si
trovino in una condizione di
svantaggio ai sensi della Legge
n. 381/1991, nonché gli
immigrati, i richiedenti asilo
ed i titolari di protezione
internazionale.
Nel caso in cui il soggetto
ospitante sia un’impresa
stagionale che opera nel
settore del turismo, ai fini
della verifica dei rispetto dei
limiti numerici si terrà conto,
unitamente al numero dei
dipendenti a tempo
indeterminato, anche dei
lavoratori a tempo
determinato, il cui rapporto di
lavoro abbia una durata non
inferiore a quella prevista per
pag. 16
LAZIO
LIGURIA
hanno in carico la persona non
rientrano nel computo del numero
dei tirocini attivabili
LOMBARDIA
unità operative di svolgimento.
MARCHE
MOLISE
rimento.
Per le imprese
stagionali il numero
dei lavoratori a
tempo determinato
può essere utilizzato
per il calcolo delle
soglie, a condizione
che la durata del
rapporto dei suddetti
lavoratori sia
superiore a quella
del tirocinio e
comunque tale da
avere inizio prima
dell’avvio e di
terminare in seguito
alla conclusione del
tirocinio medesimo
PIEMONTE
legislazione penitenziaria;
persone particolarmente
svantaggiate ai sensi della
DGR n. 54-8999 del 16 giugno
2008 e della DGR n. 91- 10410
del 22 dicembre 2008 ( donne
soggette a tratta, rom, senza
fissa dimora), nonché
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale.
Nel caso in cui il datore di
lavoro senza dipendenti
subordinati ospiti un
tirocinante, deve seguirlo in
modo costante durante
l’orario nel quale il tirocinio
viene svolto
PUGLIA
il tirocinio da attivare.
Deroga al divieto di attivare
più tirocini col medesimo
soggetto, qualora si tratti di
tirocini inseriti nell’ambito di
specifici progetti di
riabilitazione e diretti a
soggetti disabili o in
condizione di svantaggio presi
in carico da servizi della
pubblica amministrazione
pag. 17
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
Come previsto dalle Linee
guida.
Come previsto dalle Linee
guida.
LEGAMI CON
LIBRETTO
FORMATIVO E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
Nelle more dell’attuazione
del libretto formativo del
cittadino, la registrazione
viene effettuata da parte dei
servizi competenti sulla
scheda anagraficoprofessionale prevista dal
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il
Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione del 30
Ottobre 2007, ed è
aggiornata sulla base delle
competenze acquisite e delle
attività svolte
PIEMONTE
Come previsto dalle Linee guida.
Per l’attestazione delle competenze
eventualmente acquisite si fa
riferimento, nelle more
dell’istituzione del Repertorio
nazionale di cui alla L.92/2012, al
Repertorio Regionale delle Figure
Professionali (RLFP) di cui all’art. 84
dell L.R. 18/2009.
Le competenze acquisite dal
tirocinante, devono essere
certificate e registrate sul libretto
formativo del cittadino di cui
all’articolo 82 della l.r. 18/2009
Come previsto dalle Linee guida
Per quanto riguarda i tirocini curriculari, la valutazione e
certificazione dei risultati, sulla base della validazione operata
anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito della
certificazione complessiva del percorso formativo. Non è previsto
rilascio di attestazione specifica o registrazione sul Libretto
formativo
Come previsto
dalle Linee guida.
Come previsto dalle
Linee guida.
La descrizione
delle competenze
acquisite fa
riferimento, ove
possibile, alle
qualificazioni
previste dal
Repertorio
regionale
Ai fini della
registrazione sul
libretto formativo
dell’esperienza di
tirocinio, il
tirocinante deve aver
partecipato almeno
all’80% della durata
prevista dal progetto
formativo
Per la registrazione del
tirocinio sul Libretto
formativo il tirocinante deve
avere partecipato almeno al
75% della durata prevista dal
progetto formativo.
L’attestazione rilasciata, nelle
more dell’istituzione del
Repertorio nazionale, farà
riferimento al Repertorio
della Regione per i tirocini
formativi e orientamento,
oppure ai profili professionali
del CCNL di riferimento per i
tirocini di
inserimento/reinserimento.
Gli standard di attestazione
verranno appositamente
definiti dalla Regione
PUGLIA
Nell’attestazione relativa allo
svolgimento del tirocinio
devono essere specificate le
competenze (capacità/abilità
e conoscenze) eventualmente
acquisite con riferimento ad
una figura inserita nel
Repertorio Regionale delle
Figure Professionali,
approvato con DGR n.
327/2013 o con riferimento
alla Nomenclatura e
classificazione delle Unità
Professionali (Istat/Isfol).
La registrazione del tirocinio
sul libretto formativo è a cura
del soggetto promotore, in
raccordo con i Centri per
l’impiego.
La validazione e certificazione
delle competenze acquisite e
la successiva registrazione
delle stesse sul libretto
formativo avverranno su
richiesta dell’interessato,
secondo gli standard e
modalità definiti dalla
Regione, a seguito del
completamento del Sistema
Regionale di validazione e
certificazione delle
competenze, in
ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 4 della L. n.
92/2012 e dal successivo D.
Lgs. n. 13/2013
pag. 18
LAZIO
LIGURIA
Possibili incentivi, nell’ambito del
settore privato, per la
trasformazione del tirocinio in
contratto di lavoro.
EVENTUALI
PREMIALITÀ
Possono essere concessi contributi a
fondo perduto ai soggetti ospitanti in
relazione a particolari situazioni di
svantaggio individuate dal Piano
d’azione Regionale tra quelle di cui
all’articolo 52 della l.r. 30/2008.
L’ammontare dei contributi e le
modalità di erogazione e revoca
degli stessi sono disciplinati dalla
Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 35 della l.r. 30/2008
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
Possibili contributi
regionali per la
copertura totale o
parziale
dell’indennità,
nonché per
incentivare
l’inserimento
lavorativo presso il
soggetto ospitante
delle persone che
hanno concluso il
tirocinio. La Regione
si riserva, inoltre, la
possibilità di definire
meccanismi e
strumenti premiali,
sia per i soggetti
promotori che per
quelli ospitanti, tesi a
valorizzare la
responsabilità sociale
d’impresa
PIEMONTE
Possibili incentivi regionali
per la trasformazione del
tirocinio in contratto di
lavoro
PUGLIA
Possibile concessione di
contributi a parziale
copertura dell’obbligo di
corrispondere l’indennità di
partecipazione, secondo
procedure, criteri e modalità
di assegnazione che saranno
definiti con specifici avvisi
pubblici.
Incentivi in favore dei soggetti
ospitanti che, a conclusione
del percorso formativo,
assumano il tirocinante con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato, anche nella
forma dell'’apprendistato. Le
procedure, i criteri e le
modalità di assegnazione
dell'incentivo saranno definite
con apposito avviso pubblico
pag. 19
SARDEGNA
NORMA DI
RECEPIMENTO
Approvata DGR
SICILIA
La Giunta Regionale ha
deliberato il recepimento.
Emanata Direttiva
applicativa
TOSCANA
La normativa regionale sui tirocini
non curriculari è stata definita
precedentemente all’accordo sulle
Linee guida, ma con contenuti
coerenti con le stesse, tramite
legge regionale e regolamento di
attuazione; la circolare n.3/2013
fornisce chiarimenti per alcuni
aspetti di carattere operativo
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
La Legge Provinciale n. 16 del 9 agosto
2013 ha modificato la Legge provinciale
sul lavoro n. 19/1983 (art. 4 bis e 4 ter
sui tirocini).
La DGP n. 2780 del 30 dicembre 2013
ha approvato il documento recante
“Criteri e modalità per l’attivazione dei
tirocini formativi e di orientamento ai
sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della
L.P. 16 giugno 1983, n. 19 e ss.
modificazioni ed integrazioni”
UMBRIA
Il Consiglio regionale ha
approvato la legge (n.17/2013)
con cui viene modificato il quadro
normativo di riferimento.
TIPOLOGIE TIROCINI
NORMATI
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
I tirocini di orientamento
e/o di inserimento o
reinserimento al lavoro
sono destinati a soggetti
con disabilità ai sensi della
legge n°68/99, a soggetti
svantaggiati ai sensi della
legge n°381/91, a soggetti
richiedenti asilo e titolari
di protezione
internazionale e
umanitaria e a soggetti in
percorsi di protezione
sociale ai sensi dell'art.18
del D.L.vo 286/98
- tirocini di inserimento o
reinserimento al lavoro (destinati
a: persone inserite nei programmi
di assistenza e integrazione sociale
previsti a favore delle vittime di
tratta e grave sfruttamento;
richiedenti protezione
internazionale titolari di status di
“rifugiato” o di “protezione
sussidiaria”; beneficiari di
protezione per motivi umanitari;
profughi ex l. 763/1981).
Con una DGR specifica rispetto alla
normativa sopra citata sono stati
definiti i criteri di attivazione dei
tirocini estivi
Approvata DGR
Approvata DGR
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
- tirocini di inserimento al lavoro
(destinati ai soggetti inoccupati);
- tirocini di reinserimento al
lavoro (destinati ai soggetti
disoccupati e ai lavoratori in
mobilità) e tirocini di formazione
(destinati ai soggetti in cassa
integrazione guadagni straordinaria
e in deroga);
VENETO
Approvata con DGR la Direttiva di
attuazione
- Tirocini di formazione e
orientamento (finalizzati ad
agevolare le scelte professionali e
la occupabilità);
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
VALLE D’AOSTA
Tirocini formativi e di
orientamento.
Sono regolamentati i tirocini formativi
e di orientamento. Le tipologie di
destinatari riconducono alla
classificazione delle Linee guida.
Tirocini di
inserimento/reinserimento al
lavoro.
Regolamentati anche i tirocini estivi.
Tirocini estivi.
Soggetti svantaggiati: sono definiti,
oltre cha dalla L.381/1991, dal piano
degli interventi di politica del lavoro
predisposto dalla Giunta provinciale;
devono inoltre aver assolto l’obbligo
scolastico
La classificazione non prevede una
tipologia specifica di tirocinio per
disabili, persone svantaggiate
nonché richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale
I tirocini formativi e di
orientamento possono essere
rivolti, oltre che ai soggetti
che hanno conseguito un
titolo di studio, anche a
quelli che hanno assolto
l’obbligo scolastico.
L’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento
rivolti a lavoratori in CIG
non è subordinata
all’attivazione di specifici
accordi.
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi
I tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
sono rivolti anche ai soggetti
contemplati nel Piano di
Politiche del lavoro in
qualità di svantaggiati
sociali, nonché ai richiedenti
asilo e titolari di protezione
internazionale e umanitaria
pag. 20
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Durata minima: 2 mesi.
Durata massima: 6 mesi, salvo:
- 12 mesi relativamente ai tirocini
per laureati destinatari di tirocini
di inserimento, reinserimento e
formazione;
Durata minima: 6 mesi per i tirocini
di inserimento e reinserimento.
Durata massima:
- tirocini formativi e di orientamento:
6 mesi;
- tirocini di inserimento e
reinserimento: 12 mesi;
DURATA
- tirocini in favore di soggetti
svantaggiati ai sensi della Legge
381/1991 e dei richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale:
12 mesi;
- tirocini in favore di persone con
disabilità: sarà oggetto di specifica
regolamentazione e potrà avere delle
deroghe rispetto alla durata massima
di 24 mesi;
- tirocini estivi: 3 mesi.
Il tirocinante ha diritto a un periodo di
riposo in proporzione all’impegno
svolto. L’orario di tirocinio non deve
superare l’80 % dell’orario previsto dal
contratto collettivo applicato dal
soggetto ospitante
Come previsto dalle da
Linee guida.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3 mesi
- 12 mesi relativamente ai tirocini
per: i soggetti svantaggiati, di cui
all’art. 4, co. 1, della L. 381/1991;
le persone inserite nei programmi
di assistenza e integrazione sociale
a favore delle vittime di tratta e
grave sfruttamento previsti
dall’art. 13 della L. 228/2003 e
dall’art. 18 del d.lgs. 286/1998; i
richiedenti protezione
internazionale e i titolari di status
di “rifugiato” o di “protezione
sussidiaria” di cui all’art. 2, lett. e)
e g), del d.lgs 25/2008; i titolari di
permesso di soggiorno rilasciato
per motivi umanitari, di cui all’art.
5, co. 6, del d.lgs. 286/1998 e
all’art. 32, co. 3, del d.lgs.
25/2008; i profughi di cui alla legge
763/1981 (tali soggetti sono
elencati nell’art. 17 ter, co. 8 della
L.32/2002 e successive modifiche);
- 24 mesi relativamente ai tirocini
per soggetti disabili di cui all’art.1,
co.1 della L. 68/1999 (anch’essi
previsti dall’art. 17 ter, co. 8 della
L.32/2002 e successive modifiche).
Durata massima dei tirocini estivi
(da svolgersi nel periodo compreso
tra la fine dell'anno
accademico/scolastico e l'inizio di
quello successivo): 3 mesi, anche
in caso di pluralità di tirocini.
Nel computo del limite massimo di
durata del tirocinio non si tiene
conto dei periodi di malattia o di
impedimenti gravi documentati dal
tirocinante, che hanno reso
impossibile lo svolgimento del
tirocinio.
Durata massima:
- tirocini formativi e di
orientamento: 6 mesi;
Come previsto dalle Linee guida.
Durata massima dei tirocini estivi:
3 mesi.
Durata massima:
6 mesi: tirocini per
neodiplomati/neolaureati e per
soggetti inoccupati/disoccupati/in CIG
(per questi ultimi è prevista la
possibilità di rinnovo per un periodo
massimo di 6 mesi).
24 mesi: tirocini per soggetti disabili.
12 mesi: soggetti svantaggiati e
richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale.
3 mesi: tirocini estivi
Il tirocinio è sospeso in caso di
chiusura aziendale se la stessa si
protrae per una durata pari o
superiore a 15 giorni consecutivi.
La durata settimanale deve essere
almeno pari a 20 ore settimanali e
comunque non superiore al
massimo delle ore settimanali
previste dal CCNL.
Il tirocinio si svolge di norma in
fascia diurna e nei giorni feriali,
fatti salvi i casi in cui la specifica
organizzazione del lavoro non ne
giustifichi lo svolgimento in fascia
serale e/o notturna e/o nei giorni
festivi
- tirocini di inserimento /
reinserimento: 6 mesi, con
possibilità di proroga di
ulteriori 6 mesi per una
durata complessiva non
superiore a 12 mesi,
autorizzata dalla struttura
regionale competente per
casi adeguatamente
motivati;
- tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento:
12 mesi (24 mesi per i
soggetti disabili);
- tirocini estivi: pari al
periodo compreso tra la fine
dell’anno scolastico e
l’inizio del successivo, o al
periodo di sospensione di
quello accademico. Non può
essere superiore ai 3 mesi,
anche nel caso di pluralità di
tirocini.
Il tirocinante ha diritto a
una sospensione del tirocinio
anche in caso di sospensione
dell’attività aziendale
Durata minima: 2 mesi per
i tirocini formativi e di
orientamento.
Durata massima:
tirocini formativi e di
orientamento:6 mesi;
tirocini di
inserimento/reinserimento
lavorativo:
- per soggetti
disoccupati/inoccupati: 6
mesi;
- per disabili: 18 mesi,
elevabili a 24 mesi nel caso
di tirocini promossi
all’interno delle convenzioni
di cui all’art. 11 della legge
68/99;
- per soggetti in condizione
di svantaggio: 12 mesi;
- per categorie particolari di
persone svantaggiate: 9
mesi.
Durata massima dei tirocini
estivi: 3 mesi.
L’orario di svolgimento del tirocinio
deve essere inferiore all’orario
previsto dal contratto collettivo di
lavoro applicato dal soggetto
ospitante
pag. 21
SARDEGNA
- le Province, tramite i Servizi per il
Lavoro, con riferimento ai soggetti
disoccupati e inoccupati;
- l’Agenzia regionale per il lavoro, con
riferimento ai soggetti disoccupati e
inoccupati;
- gli istituti di istruzione universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio
di titoli accademici, con riferimento ai
propri studenti, entro i 12 mesi dal
conseguimento del titolo accademico;
- le istituzioni scolastiche statali e non
statali abilitate al rilascio di titoli di
studio con valore legale, con
riferimento ai propri studenti, entro i
12 mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio;
- le agenzie formative pubbliche e
private accreditate nella Regione
Autonoma della Sardegna, con
riferimento ai propri allievi, entro i 12
mesi dal conseguimento della qualifica
o della certificazione di competenza;
SOGGETTI
PROMOTORI
- le comunità terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali,
con riferimento ai soggetti che hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento sociale,
entro i 24 mesi dalla conclusione del
percorso;
- i soggetti autorizzati dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai
sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e
ss.mm.ii., che ai fini delle linee guida
possono avvalersi delle sedi operative
in Sardegna dei propri delegati, con
riferimento agli utenti di propria
competenza;
- i soggetti accreditati per
l’erogazione di servizi per il lavoro
della Regione Autonoma della
Sardegna ai sensi della Deliberazione
della Giunta n. 48/15 del 11.12.2012,
con riferimento agli utenti di propria
competenza.
La Regione Autonoma della Sardegna,
nel rispetto di quanto previsto dalle
normative nazionali e regionali,
promuove programmi/sperimentazioni
che prevedono l’attivazione di tirocini
anche avvalendosi dell’apporto di
propri organismi in house e di quelli
del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
- Centri per l'impiego,
- soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali ai
sensi del D.L.vo 27
612003;
- soggetti accreditati alla
attività di intermediazione
dalla Regione Siciliana;
- la Regione Umbria;
- soggetti accreditati dalla
Regione Siciliana ai sensi
del D.L.vo 276/2003
- i centri per l’impiego;
- istituti di istruzione
universitaria abilitati al
rilascio di titoli
accademici;
- le associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori;
- istituzioni scolastiche
abilitate al rilascio di titoli
di studio aventi valore
legale;
- Provveditorati agli studi;
- aziende sanitarie locali
relativamente ai soggetti
che hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e
di inserimento sociale;
- comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative
purché inseriti
nell'apposito Albo
Regionale.
Ad integrazione di quanto
previsto dalla direttiva, la
Regione ha specificato che
rimane immutato il ruolo
di Italia Lavoro, ente in
house del Ministero del
Lavoro, quale soggetto
promotore dei tirocini
attivati con risorse
nazionali.
- gli enti bilaterali;
- le università (statali e non) e gli
istituti legalmente riconosciuti ed
abilitati al rilascio di titoli
universitari o equipollenti;
- le cooperative iscritte all’albo
regionale delle cooperative sociali
e dei consorzi;
- i soggetti non aventi scopo di
lucro iscritti nell’elenco regionale
dei soggetti accreditati per lo
svolgimento di servizi al lavoro;
- le associazioni iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di
volontariato;
- gli uffici di collocamento mirato,
in quanto facenti parte del sistema
provinciale per l’impiego.
I tirocini estivi possono essere
promossi dal sistema provinciale
per l’impiego, dagli istituti
scolastici e dalle università
- la Provincia, anche tramite i soggetti
da essa accreditati.
- gli Enti locali, singoli o associati,
nonché i Centri per l’Impiego;
- Tirocini per neodiplomati e
neolaureati: università e istituti di
istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli
accademici, istituzioni scolastiche e
altri enti che rilasciano titoli di studio
nell'ambito della loro attività di
intermediazione.
- le Camere di commercio e le loro
articolazioni organizzative;
- Tirocini per inoccupati, disoccupati e
cassintegrati: istituzioni scolastiche e
formative provinciali e paritarie,
nell'ambito di attività affidate dalla
Provincia.
- Tirocini per soggetti disabili,
svantaggiati, richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale: comunità
terapeutiche, cooperative sociali
iscritte al registro delle cooperative per
la provincia di Trento, enti non
lucrativi che hanno come finalità
statutaria la tutela di soggetti disabili,
svantaggiati o immigrati.
- Tirocini estivi: Agenzia del lavoro;
università o istituti scolastici; comuni e
comunità, alle condizioni
eventualmente previste con
deliberazione della Giunta provinciale,
previa intesa con il Consiglio delle
autonomie locali
- gli istituti di istruzione
universitaria e loro consorzi,
statali e non statali, abilitati al
rilascio di titoli accademici e
istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica,
pubbliche o riconosciute dal MIUR;
- le istituzioni scolastiche, statali
e non statali, che rilascino titoli di
studio con valore legale;
- i soggetti accreditati alla
formazione professionale;
- le comunità terapeutiche, gli
enti ausiliari e le cooperative
sociali iscritte negli albi regionali;
- le Aziende Unità Sanitarie Locali
e le Aziende Ospedaliere,
relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale;
- le agenzie tecniche e le società
in house della pubblica
amministrazione;
- i soggetti autorizzati a livello
nazionale ai sensi del D. Lvo.
276/03 s.m.i, non già compresi
nelle lettere precedenti
- i Centri per l’Impiego, il
Centro Orientamento e il
Centro per il diritto al lavoro
disabili e svantaggiati;
- i soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi per
il lavoro;
- i soggetti accreditati per la
formazione professionale e
l’orientamento;
- gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non
statali, abilitati al rilascio di
titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio con
valore legale;
- le comunità terapeutiche e
le cooperative sociali,
purché iscritte negli
specifici albi regionali;
- l’Azienda sanitaria locale,
relativamente a quanti
abbiano seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale;
- le Agenzie tecniche in
qualità di enti “in house”
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
- i servizi per l’Impiego delle
Province
- gli organismi iscritti
nell’elenco regionale degli
operatori accreditati ai
Servizi per il Lavoro (ai sensi
della legge regionale 13
marzo 2009 n. 3)
- gli organismi di formazione
professionale accreditati ai
sensi della L. R. 9 agosto
2002 n. 19 “Istituzione
dell’elenco regionale degli
organismi di formazione
accreditati”
- Università
- le Unità Locali Socio
Sanitarie, tramite il proprio
Servizio Integrazione
Lavorativa (S.I.L.)
- le istituzioni scolastiche di
secondo grado statali e
paritarie
- le cooperative sociali di
tipo A iscritte nell’albo
regionale delle Cooperative
sociali
NB: vengono precisate le
tipologie di tirocinio che
ciascun soggetto può
promuovere
Il Dipartimento
Regionale del Lavoro, su
indicazione della Giunta
di Governo potrà
individuare ulteriori
soggetti promotori dei
tirocini formativi
pag. 22
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Importo minimo: 450 €.
Importo massimo: 600 €.
Importo minimo: 300 € mensili (o 70 €
settimanali).
Importo massimo: 600 € mensili.
L’erogazione dell’indennità è a carico
del soggetto promotore o del soggetto
ospitante o sostenuta da entrambi.
Importo minimo: rimborso spese di
500 €.
Eventuale borsa lavoro per
tirocini estivi: importo massimo di
600 €.
Importo minimo di 400 €.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque
percettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto già fruitori di
ammortizzatori sociali, l’indennità di
tirocinio non è obbligatoria
Importo minimo: 300 €,
erogato a fronte di una
partecipazione minima
del 70% al percorso su
base mensile.
Per i soggetti percettori
dell’indennità di mobilità, anche in
deroga, dell’indennità di
disoccupazione, o in cassa
integrazione guadagni straordinaria
o in deroga, il rimborso spese non è
dovuto, fatti salvi i casi in cui
l’importo dell’indennità risulti
inferiore al rimborso spese
forfetario, nel qual caso è
corrisposta al tirocinante
un’integrazione.
E’ prevista la possibilità che
soggetti diversi dal soggetto
ospitante partecipino alla
corresponsione del rimborso spese
Per le iniziative di cui all’art. 59 della
legge provinciale n.20/2005, nonché
per quelle previste da leggi comunitarie
o statali volte a favorire lo svolgimento
di tirocini in ambito provinciale da
parte di soggetti residenti fuori
provincia, ovvero diretti a sostenere lo
svolgimento di tirocini in altre regioni o
stati di soggetti residenti in provincia di
Trento, possono essere stabiliti in
convenzione importi superiori ai limiti
suindicati, comunque di importo
inferiore a quelli retributivi previsti per
le figure professionali assunte a
riferimento del progetto formativo.
La convenzione può prevedere
l’esenzione, totale o parziale,
dall’erogazione dell’indennità al
tirocinio nei confronti di soggetti
svantaggiati o disabili, richiedenti asilo
o titolari di protezione internazionale
qualora già beneficiari di sussidi
economici.
Quando erogata dalla Provincia o dai
soggetti da essa accreditati l’indennità
di partecipazione è incompatibile con
le indennità di sostegno al reddito
percepite a tutela della disoccupazione
o della sospensione dal lavoro. Ai
soggetti percettori di sostegno al
reddito possono essere riconosciuti
rimborsi per spese di trasporto e
vitto.
Il Documento degli interventi di politica
del lavoro disciplina i casi, l’entità e le
modalità di partecipazione dell’Agenzia
del Lavoro all’erogazione dell’
indennità
Importo minimo di 300 €,
corrispondente all’ impegno
minimo di 20 ore settimanali e
fino ad un massimo di 24 ore
settimanali. L’importo minimo è
elevato a 400 € se l’impegno
settimanale è pari o superiore a
25 ore settimanali, in coerenza
con gli obiettivi del progetto
formativo.
Nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque
percettori di forme di sostegno al
reddito, l'indennità di tirocinio
non viene corrisposta per il
periodo coincidente con quello
di fruizione dell’ammortizzatore.
L’indennità viene, in ogni caso,
erogata a fronte di una
partecipazione minima al
percorso formativo pari al 75%
della sua durata su base mensile.
I soggetti promotori pubblici
hanno facoltà di prevedere misure
agevolative atte a sostenere i
tirocini nonché forme di
forfetizzazione, garantendo la
copertura finanziaria
dell’indennità di partecipazione.
I soggetti promotori privati
possono in convenzione assumere
l’onere della corresponsione
dell’indennità di partecipazione.
Possibili deroghe, definite con
proprio atto dal Servizio Politiche
Attive del Lavoro, per quanto
riguarda la corresponsione
dell’indennità e la misura del suo
ammontare relativamente ai
tirocini per persone disabili,
svantaggiate nonché richiedenti
asilo e titolari di protezione
internazionale
Tale importo può subire
una riduzione
proporzionale al minore
impiego del tirocinante, ma
non può comunque essere
inferiore a 300 €.
La Regione potrà prevedere
deroghe in materia di
indennità per i tirocini di
orientamento e formazione
o di
inserimento/reinserimento.
Tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
: l’indennità è erogata sulla
base delle ore di effettiva
presenza fino a 5 €
lordi/ora, con un’indennità
minima mensile comunque
non inferiore a 300 €.
La Regione potrà prevedere
indennità con importi
differenziati per i tirocini
formativi e di orientamento
e per i tirocini di
inserimento/reinserimento
al lavoro.
Nel caso di tirocini in favore
di lavoratori sospesi e
percettori di
ammortizzatori sociali,
l’indennità non viene
corrisposta. In tali casi è
riconosciuto ai tirocinanti il
rimborso delle spese
sostenute secondo le
modalità definite nella
convenzione.
Nel caso di tirocini con
funzione riabilitativa per i
destinatari dei tirocini di
orientamento e formazione
o di
inserimento/reinserimento,
presi in carico da servizi
della Pubblica
Amministrazione, è possibile
prevedere una deroga
all’obbligo di corrispondere
l’indennità di partecipazione
Importo minimo: 300 €, se
corrisposti buoni pasto o
erogato servizio mensa;
altrimenti 400 €.
Nei tirocini in cui si
preveda un impegno orario
mensile fino a 80 ore, la
misura dell’indennità di
corrispondere al
tirocinante è ridotta del 50
%.
Possibile prevedere
l’indennità nel caso di
tirocini in favore di
soggetti percettori di
trattamenti di sostegno al
reddito (in tal caso l’
indennità è pienamente
compatibile con i
trattamenti previdenziali
erogati dall’Inps nei limiti
fissati dall’ordinamento).
Possibile deroga all’obbligo
di corrispondere l’indennità
di partecipazione nel caso di
tirocini con funzione
riabilitativa per soggetti
disabili o in condizione di
svantaggio, presi in carico
da servizi della Pubblica
Amministrazione
pag. 23
SARDEGNA
a) unità operative da 1 a 5
dipendenti a tempo
indeterminato: un tirocinante;
b) unità operative con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra 6 e
20: non più di 2 tirocinanti
contemporaneamente;
c) unità operative con 21 o più
dipendenti a tempo
indeterminato: tirocinanti in
misura non superiore al 10% dei
suddetti dipendenti
contemporaneamente, con
arrotondamento all’unità
superiore solo nell’ipotesi in cui
la frazione è pari o superiore a
0,5.
LIMITI NUMERICI
TIROCINI ATTIVABILI
Per le aziende stagionali operanti nel
settore del turismo, ai fini del
rapporto tra tirocinanti e dipendenti,
si terrà conto anche dei dipendenti
assunti a tempo determinato, a
condizione che, per ciascun contratto
a termine considerato, la durata sia
superiore a quella del tirocinio e tale
da avere inizio prima dell’avvio e
termine dopo la conclusione del
tirocinio.
I tirocini delle persone con disabilità
di cui all’articolo 1, comma 1 della
Legge n. 68/99, saranno disciplinati
con specifica regolamentazione.
In deroga al criterio generale, è
possibile attivare un tirocinio presso
un soggetto ospitante che non abbia
dipendenti a tempo indeterminato,
limitatamente ad un tirocinante e
per un periodo massimo di 6 mesi, a
condizione che il titolare svolga la
propria attività nella sede di
svolgimento del tirocinio,
garantendo sempre al tirocinante il
tutoraggio e il rispetto delle tutele
inderogabili previste dalle norme.
Al fine di garantire un’adeguata
proporzione tra i lavoratori qualificati
e i tirocinanti presso lo stesso datore
di lavoro, i lavoratori con contratto di
SICILIA
Il numero dei tirocinanti
che i datori di lavoro
possono ospitare
contemporaneamente è
definito, secondo le
previsioni dell’art. 68
della L.R.9/2013, nei
limiti numerici di seguito
indicati
a) datore di lavoro con
non più di 5
dipendenti, a tempo
indeterminato e/o
determinato, 2
tirocinanti;
b) datore di lavoro con un
numero di dipendenti
compreso tra 6 e 20,
a tempo
indeterminato e/o
determinato, non più
di 4 tirocinanti;
c) datore di lavoro con 21
o più dipendenti a
tempo indeterminato
e/o determinato:
tirocinanti in misura
non superiore al 20%
dei suddetti
dipendenti, con
arrotondamento
all’unità superiore.
La durata del contratto a
tempo determinato deve
essere almeno
corrispondente alla durata
del tirocinio da attivare
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
TOSCANA
Soggetti ospitanti privati.
Il numero di tirocini attivabili nel
corso di un anno solare, con
riferimento alla singola unità
produttiva (o sede operativa), è
proporzionato alle dimensioni dei
soggetti stessi, con i seguenti
limiti:
a) per i soggetti ospitanti senza
dipendenti a tempo
indeterminato non è consentita
l’attivazione di tirocini, salvo
che per le aziende artigiane di
artigianato artistico e
tradizionale indicate nell’art. 8
e nell’allegato A del
regolamento emanato con
decreto del Presidente della
Giunta regionale , n. 55/R 2009, per le quali è consentito
un tirocinante;
b) per i soggetti ospitanti che
hanno fino a 6 dipendenti a
tempo indeterminato: un
tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che
hanno tra i 7 e i 19 dipendenti
a tempo indeterminato: 2
tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che
hanno 20 o più dipendenti a
tempo indeterminato: numero
massimo di tirocinanti non
superiore al 10% del personale
dipendente a tempo
indeterminato.
Soggetti ospitanti pubblici: è
consentito un numero massimo di
tirocinanti non superiore al 10% del
personale dipendente a tempo
indeterminato.
Ai fini della determinazione del
numero di tirocini attivabili
annualmente non sono computati i
tirocini attivati nei confronti dei
soggetti svantaggiati di cui all’art.
4, co. 1 della L. 381/1991 e dei
disabili di cui all’art.1, co.1 della
L. 68/1999, gli apprendisti e i
tirocinanti assunti a tempo
a)
datore di lavoro con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato tra 1 e 5: 1
tirocinante;
b)
datore di lavoro con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato tra 6 e 19: 2
tirocinanti;
c)
datore di lavoro con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato uguale o superiore
a 20: tirocinanti in misura non
superiore al 10% dei suddetti
dipendenti.
Nell’ipotesi in cui il calcolo della
percentuale produca frazioni di unità,
tali frazioni si arrotondano all’unità
superiore solo nell’ipotesi in cui la
frazione sia uguale o superiore a 0,5.
Ai datori di lavoro che non hanno
dipendenti a tempo indeterminato
non è consentita l'attivazione di
tirocini, salvo che per le imprese
artigiane in possesso di requisiti
coerenti con le finalità dell'istituto,
definiti con successiva delibera, per
le quali è consentito un tirocinante, a
condizione che quest'ultimo sia
formato e seguito direttamente dal
titolare dell'impresa.
In attesa dell’entrata in vigore della
regolamentazione delle botteghe
scuola i maestri artigiani possono
ospitare un tirocinante ancorché privi
di lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato.
Ai fini dell'applicazione dei limiti
previsti i tirocini attivati con i soggetti
disabili, svantaggiati e richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale,
non sono computati; i soci lavoratori
delle cooperative, i soci professionisti
degli studi associati e delle associazioni
professionali e i collaboratori familiari
sono considerati dipendenti a tempo
indeterminato, a eccezione di uno, che
assume il ruolo di soggetto ospitante.
I limiti numerici non riguardano inoltre
i tirocini estivi per giovani studenti che
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
In relazione al numero di
dipendenti a tempo
indeterminato, nonché dei
soci e/o familiari
coadiuvanti inseriti
nell’impresa:
a) unità operative con un
numero di dipendenti da 0 a 5
a tempo indeterminato: un
tirocinante;
b) unità operative con un
numero di dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra 6
e 19: non più di due
tirocinanti
contemporaneamente;
c) unità operative con 20 o più
dipendenti a tempo
indeterminato: tirocinanti in
misura non superiore al 10%
dei suddetti dipendenti
contemporaneamente, con
arrotondamento all'unità
superiore.
Il numero massimo di tirocini
attivabili contemporaneamente
comprende sia i tirocini curriculari
che quelli extracurriculari.
I soci lavoratori delle società
cooperative e i lavoratori assunti
con contratto di apprendistato
sono considerati, ai fini del
computo, come lavoratori
dipendenti a tempo
indeterminato.
Sono esclusi dai suddetti limiti i
tirocini in favore dei disabili e
delle persone svantaggiate,
nonché dei richiedenti asilo e dei
titolari di protezione
internazionale
a) i soggetti ospitanti senza
dipendenti, ivi compresi
gli imprenditori e i
liberi professionisti: un
tirocinante;
b) nelle unità produttive
con non più di 5
dipendenti: un
tirocinante per ogni
unità produttiva;
c) nelle unità produttive
con un numero di
dipendenti compreso tra
6 e 20: non più di 2
tirocinanti
contemporaneamente;
d) nelle unità produttive
con 21 o più
dipendenti: un numero
di tirocinanti in misura
non superiore al 10%
del totale dei
dipendenti
contemporaneamente,
con arrotondamento
all’unità superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra
riportati i tirocini di
orientamento e formazione
o di
inserimento/reinserimento.
Sono inoltre esclusi da tali
limiti i tirocini estivi (salvo
eventualmente quanto
stabilito dai CCNL di
settore), se promossi da:
a)
b)
c)
d)
liberi professionisti e
piccoli imprenditori
senza dipendenti: 1
tirocinante
unità operative con un
numero di dipendenti a
tempo indeterminato
compreso tra 1 e 5 : 1
tirocinante;
unità operative con un
numero di dipendenti a
tempo indeterminato
compreso tra 6 e 20
non più di 2 tirocinanti;
unità operative con 21
o più dipendenti a
tempo indeterminato :
tirocinanti in misura
non superiore al 10%
dei suddetti
dipendenti, con
arrotondamento
all’unità superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra
riportati i tirocini in favore
dei disabili di cui all’art. 1,
comma 1 della legge 68/99
e i soggetti e persone
svantaggiate in situazioni di
fragilità sociale nonché
immigrati, richiedenti asilo
e titolari di protezione
internazionale
- i soggetti accreditati per la
formazione professionale e
l’orientamento;
- gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non
statali, abilitati al rilascio di
titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche,
pag. 24
SARDEGNA
apprendistato non devono essere
considerati nel calcolo della
dimensione aziendale del oggetto
ospitante
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
indeterminato nel corso dell’anno.
Non sono inoltre computati i
tirocini curriculari.
si svolgono nel periodo compreso tra la
fine dell’anno accademico o scolastico
e l’inizio di quello successivo
Non è computato il tirocinio in cui
il tirocinante ha svolto meno del
70% delle presenze previste dal
progetto formativo.
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio con
valore legale;
- altre istituzioni di alta
formazione che rilascino
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo
Il tirocinante assunto a tempo
indeterminato nel corso dell’anno
solare non è computato nel numero
dei tirocini attivabili annualmente.
I soci lavoratori delle società
cooperative sono considerati, ai
soli fini del computo dei tirocini,
come dipendenti a tempo
indeterminato.
Tirocini estivi: per ogni impresa il
numero dei tirocini estivi è limitato
al 15% degli addetti, compresi i
lavoratori stagionali a tempo
determinato e gli interinali
stagionali, con arrotondamento
all’unità superiore
pag. 25
SARDEGNA
LEGAMI CON
LIBRETTO
FORMATIVO E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
SICILIA
L'esperienza di tirocinio
sarà annotata sul libretto
formativo del cittadino di
cui al D.L.vo 276/2003 a
cura del soggetto
promotore al
raggiungimento di almeno
il 70% della durata
complessiva del percorso.
Come previsto dalle Linee guida
Il centro per l'impiego
competente, sulla base
delle valutazioni
conclusive del soggetto
promotore e del soggetto
ospitante, procede alla
certificazione delle
competenze acquisite in
relazione ad una delle
qualificazioni inserite nel
Repertorio regionale dei
profili e alla registrazione
sul libretto formativo
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Al termine del tirocinio viene rilasciata
al tirocinante un’attestazione relativa
alle competenze o apprendimenti
acquisiti, registrando gli esiti sul
Libretto formativo del cittadino
istituito ai sensi dell’art. 10 della legge
provinciale n. 10/2013. In attesa
dell’istituzione in ambito provinciale
del Libretto formativo del cittadino,
l’attestazione verrà rilasciata in calce
al modello di progetto formativo,
seguendo lo schema del modello
approvato con decreto 10 ottobre 2005
dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Al termine del tirocinio il soggetto
ospitante trasmette la relazione
finale sull’attività svolta e sulle
competenze acquisite dal
tirocinante ai servizi per l’impiego
per la registrazione nel libretto
formativo del cittadino
Al fine del rilascio di tale attestazione,
il tirocinante deve garantire almeno
l’80% delle presenze previste per
l’attività di tirocinio.
(Il progetto formativo individua la figura
professionale di riferimento per
l’esecuzione del tirocinio basandosi sul
repertorio provinciale delle professioni di
cui all’art. 9 della legge provinciale n.
10/2013; nelle more del suo
completamento si fa riferimento alle
figure professionali contenute nel
repertorio delle professioni ISTAT. Gli
obiettivi formativi sono declinati come
competenze riferibili ai profili formativi
utilizzati dalla Provincia con riguardo
all’apprendistato e, per i profili non
ricompresi, al repertorio ISFOL. Per
tirocini di breve durata, in particolare per
quelli estivi per giovani studenti, nonché
per i tirocini rivolti a soggetti disabili,
svantaggiati e richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale, gli obiettivi
formativi del tirocinio possono essere
individuati come apprendimenti, laddove
possibile declinati in competenze, anche
di base o trasversali)
UMBRIA
E’ previsto il rilascio
un’attestazione semplice di
apprendimento non formale ed
informale ai sensi della DGR 51 del
18 gennaio 2010 – “Direttiva sul
sistema regionale degli standard
professionali, formativi, di
certificazione e di attestazione”.
Ai fini della registrazione
dell'esperienza di tirocinio sul
libretto formativo (ai sensi
dell’art. 2 lett. i) del D.lgs. n.
276/2003 e s.m.i.) il tirocinante
deve avere partecipato almeno
al 75% della durata prevista dal
progetto formativo
VALLE D’AOSTA
VENETO
Come previsto dalle Linee
guida.
Previsto il rilascio di un
documento di attestazione
dei risultati che comprenda
le competenze
eventualmente acquisite
La Regione può promuovere
la validazione/certificazione
delle competenze acquisite
in tirocinio
pag. 26
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
La Regione può finanziare,
sostenere e promuovere, in
accordo con il comma 1
dell’art.13 della legge 69/81 e
s.m. i. e nel rispetto dei principi
di imparzialità, pubblicità e
trasparenza:
EVENTUALI
PREMIALITÀ
La Regione interviene
finanziariamente al fine di
incentivare l'inserimento
lavorativo presso il medesimo
soggetto ospitante delle persone
che hanno concluso il periodo di
tirocinio mediante l’assunzione
con contratto a tempo
indeterminato o a tempo
determinato di durata non
inferiore a due anni.
Può inoltre concedere contributi
per la copertura totale o parziale
dell’indennità
La Provincia promuove e può sostenere
sul piano finanziario, secondo criteri
fissati con deliberazione della Giunta
provinciale, l'utilizzo dei laboratori
delle imprese artigiane costituiti in
botteghe scuola (art. 15 della L.P. n.
11/2002 - legge provinciale
sull'artigianato), in funzione
dell'attività formativa e
dell'acquisizione di una particolare
qualificazione professionale nel settore
dell'artigianato, nonché del
conseguimento del titolo di maestro
artigiano secondo quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 della legge provinciale
sull'artigianato
a) misure agevolative atte a
realizzare i tirocini nonché
interventi tesi a favorire
l’evoluzione dei tirocini in una
opportunità lavorativa
qualificata, anche attraverso lo
strumento dell’apprendistato;
b) misure finalizzate a incentivare
la definizione di progetti formativi
di qualità.
A tal fine si potranno definire
meccanismi e strumenti che
riguardino specifiche tipologie di
destinatari e/o soggetti promotori
e/o soggetti ospitanti, secondo
criteri individuati nei singoli
provvedimenti, anche al fine di
valorizzare la responsabilità
sociale dell’impresa. Potranno
altresì essere individuate misure
di incentivazione per i soggetti
promotori e/o per i soggetti
ospitanti a condizione che
raggiungano elevati risultati
nell’evoluzione dei tirocini in
contratti di lavoro
VALLE D’AOSTA
VENETO
La Regione può:
- promuovere misure
agevolative atte a sostenere
i tirocini, nonché interventi
tesi alla trasformazione dei
tirocini in contratti di
lavoro subordinato;
- definire meccanismi e
strumenti premiali sia per i
soggetti promotori, sia per i
soggetti ospitanti tesi a
valorizzare la responsabilità
sociale d’impresa.
- prevedere l’erogazione di
incentivi economici in
regime “de minimis” oppure
ai sensi dell’art. 40 del reg.
CE n. 800/2008 per
l’assunzione a tempo
indeterminato dei
tirocinanti
L’indennità di
partecipazione può essere
sostenuta dalla Regione e
dalla Provincia, nell’ambito
di specifici programmi o
progetti volti a favorire
l’inclusione di particolari
categorie di soggetti,
nonché degli enti bilaterali
pag. 27
Stato di attuazione (situazione
precedente l’Accordo sulle Linee Guida)
Stato dell’arte sul recepimento delle Linee Guida
LEGENDA
LEGENDA
Regolamentazione completa ma autonoma
rispetto al D.I. 142/98
Recepimento realizzato
Recepito D.I. 142/98
Normativa definita prima dell’Accordo sulle Linee guida,
ma con contenuti coerenti con le stesse
Parziale regolamentazione
Regolamentazione assente
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Scarica

Stato dell`arte sulle opzioni individuate dalle Regioni