All. “A”
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in
materia di tirocini.
Preambolo
Art. 1 - Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 32/2002
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 32/2002
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 17 quater nella l.r. 32/2002
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002
Art. 6 - Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 7 - Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Considerato quanto segue:
1. è opportuno disciplinare in maniera organica la materia dei tirocini per garantire il più ampio e
corretto utilizzo di questo strumento come occasione di formazione a stretto contatto con il mondo
del lavoro, contrastandone l’uso distorto;
2. la materia rientra nell’ambito della competenza esclusiva della Regione in quanto attiene alla
formazione professionale, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 28
gennaio 2005;
3. è necessario introdurre distinte tipologie di tirocini in relazione alle finalità e ai destinatari dei
medesimi allo scopo di agevolare sia le scelte professionali dei giovani che hanno terminato gli
studi mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sia l’inserimento e il reinserimento al
lavoro rispettivamente di inoccupati e disoccupati;
4. al fine di assicurare adeguate forme di garanzie ai tirocinanti è previsto l’obbligo a carico dei
soggetti ospitanti di erogare un importo forfetario a titolo di rimborso spese;
5. con riferimento alla durata del tirocinio, sono introdotte disposizioni di maggior tutela per
soggetti svantaggiati e disabili;
1
6. la Regione intende disciplinare la materia dei tirocini sulla base di una positiva esperienza
introdotta, in via sperimentale, con la “Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana”,
approvata dalla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2011, n. 339, modificata dalla
deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione della Giunta
regionale 3 ottobre 2011, n. 835;
7. al fine di adottare tempestivamente gli atti attuativi, è prevista l’immediata entrata in vigore della
legge;
Approva la presente legge
Art. 1
Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro) è inserito il seguente:
“Art. 17 bis
Tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro, tutela il tirocinio curriculare e non curriculare quale esperienza formativa,
orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti
pubblici e privati nel territorio regionale.
2. La Regione promuove lo sviluppo dei tirocini curriculari anche attraverso accordi con le
istituzioni scolastiche e le università.
3. I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:
a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la
occupabilità;
b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità,
e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in
deroga;
d) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti
svantaggiati, diversi da quelli di cui all’articolo 17 ter, comma 8, individuati con
deliberazione della Giunta regionale.
4. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 9
bis, comma 2 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.”.
Art. 2
Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 ter
Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari
2
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della
regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università;
e) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati
per lo svolgimento di servizi al lavoro;
g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una
convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più
tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi,
le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di
svolgimento del tirocinio.
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della
competente struttura regionale.
5. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante
attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia
assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante
anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un
soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
6. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico–organizzative,
che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per
monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per
ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di
lavoro per tutta la durata del tirocinio.
7. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli
obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a
sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i
soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all’articolo 17 bis,
comma 3, lettere b) e c), e fatto salvo quanto previsto al comma 8.
8. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i
soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali). La durata massima è di ventiquattro mesi, proroghe
comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
9. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante
nella misura minima stabilita dal regolamento, di cui all’articolo 32. Se il tirocinio è svolto
da un soggetto percettore dell’indennità di mobilità, in cassa integrazione guadagni
straordinaria o in deroga il rimborso spese non è dovuto.
10. Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto
formativo del cittadino.
11. Le province, attraverso i centri per l’impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini
mediante attività di informazione e di controllo.”.
Art. 3
Inserimento dell’articolo 17 quater nella l.r. 32/2002
3
1. Dopo l’articolo 17 ter della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 quater
Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari
1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno
assolto l’obbligo di istruzione.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all’articolo 17 bis, comma 3, lettera a), è
attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una
qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o
qualifica.
3. Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non
può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente
comma non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 17 ter, comma 8.”.
Art. 4
Inserimento dell’articolo 17 quinquies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quater della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 quinquies
Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari
1.
Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e ai cittadini non
appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli da 17 bis a 17 quater.”.
Art. 5
Inserimento dell’articolo 17 sexies nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 17 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“Art. 17 sexies
Agevolazioni per i tirocini
1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo
forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere
contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo
svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera d ter) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“d quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l’inserimento lavorativo con
contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno
concluso il periodo di tirocinio.”.
Art. 7
4
Modifiche all’articolo 32 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“4 bis. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti;
f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del
cittadino.”.
Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7 sono approvate entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di cui all’articolo 7.
3. I tirocini in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo
7 sono conclusi sulla base della disciplina vigente alla data dell’attivazione dei medesimi.
4. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 7 continua ad
applicarsi la disciplina di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2001, n. 339 (Carta
dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana - Disposizioni dal primo giugno 2011),
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2011, n. 710 e dalla deliberazione
della Giunta regionale 3 ottobre 2011, n. 835.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana.
5
All. “B”
Relazione illustrativa della proposta di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 26
luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di tirocini
La presente proposta di legge modifica la l.r. 26 luglio 2002, n. 32 allo scopo di inserire una
disciplina organica dei tirocini formativi che sono una misura di accompagnamento al lavoro
finalizzata a creare un contatto diretto tra una persona in cerca di lavoro ed un’azienda, allo scopo di
permettere al tirocinante di arricchire la propria esperienza formativa e di favorire la possibile
costituzione di un rapporto di lavoro con il soggetto ospitante.
Si calcola che in Toscana nel primo semestre 2011 siano state stipulate 7.190 convenzioni di
tirocinio relative per 6.971 tirocinanti, in linea con il 2010 che è stato caratterizzato da circa 15.000
convenzioni di tirocinio (pari al 37% in più rispetto al 2009) che hanno coinvolto circa 11.000
tirocinanti (24% in più rispetto al 2009), dei quali solo il 22% ha ricevuto una borsa di studio a
titolo di rimborso spese. Degli 11mila tirocinanti poco più di mille (circa il 10%) ha ottenuto alla
fine del tirocinio un contratto di lavoro subordinato (tra questi solo 96 un contratto a tempo
indeterminato). Le donne rappresentano la quota maggiore (59%) dei tirocinanti. Tra i settori di
attività che più utilizzano lo strumento del tirocinio ci sono: il commercio (18%), le attività
manifatturiere (16%), gli alberghi e i ristoranti (9%), l’ istruzione (8%) e la pubblica
amministrazione (8%).
I dati riportati evidenziano un significativo incremento dei rapporti di tirocinio a scapito
dell’utilizzo di forme contrattuali di lavoro strutturate, come il contratto di apprendistato, e svilendo
il tirocinio della sua caratteristica principale che è quella di essere un’esperienza formativa per
creare un’opportunità lavorativa.
La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento è stata introdotta con l’art. 18 della Legge
196/1997 (legge Treu) che ha individuato i principi generali per l’attivazione dei tirocini ed è stata
poi regolamentata con il D.M. 142/1998. Tali norme, che sono espressione di un quadro giuridicoistituzionale e di un modello organizzativo del mercato del lavoro che si può dire superato a
seguito del trasferimento delle competenze in materia di mercato del lavoro alle Regioni (D.Lgs.
469/1997) e della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformato il Titolo V della Costituzione,
si sono rivelate nel tempo non più in grado di garantire il corretto uso dello strumento.
In questo contesto si inserisce l’azione di governo della Regione, che più volte ha manifestato
l’esigenza di rivedere l’istituto anche alla luce della sentenza n. 50 del 2005 della Corte
Costituzionale, che ha confermato la competenza esclusiva delle Regioni sulla materia:
- nel Programma di Governo dove si prevede di “costruire un vero sistema di alternanza
scuola-lavoro, a partire dalla riorganizzazione di stage e tirocini in grado di fornire alle
piccole e medie imprese occasioni di innovazione e inserimento di personale qualificato”;
- nel PRS 2011 – 2015, approvato dal Consiglio Regionale con propria risoluzione n. 49 del
29 giugno 2011, che, nel definire il progetto per l’autonomia dei giovani “Progetto Giovani
Sì” prevede a tutela dei tirocinanti la possibilità, a carico delle imprese ospitanti, di
concedere una borsa di studio a titolo di rimborso spese, con un cofinanziamento da parte
della Regione;
- nel documento preliminare al Piano di indirizzo generale integrato, di cui all’art. 31 della
L.R. 32/2002, presentato al Consiglio Regionale con decisione n. 34/2011, che prevede tra
6
gli obiettivi quello di “promuovere e sostenere l’accesso ad un’offerta formativa di alto
valore per la qualificazione professionale dei giovani, secondo una logica di integrazione fra
scuola, formazione, Università e mondo del lavoro”, richiamando a tal proposito il
programma regionale dei tirocini retribuiti.
La necessità di intervenire con una nuova regolamentazione dei tirocini è emersa anche a livello
nazionale con l’Accordo del 27 ottobre 2010 sul rilancio per l’apprendistato: in particolare con
l’Accordo il Governo, le Regioni e le parti sociali avevano convenuto di valorizzare le potenzialità
dell’istituto in termini di occupabilità dei giovani anche al fine di prevenirne o correggerne un uso
non sempre corretto dello strumento. In tale direzione nel giugno 2011 era stato convocato dal
Governo un tavolo con Regioni, Province e parti sociali volto alla definizione di un’Intesa che
definisse le Linee Guida comuni per il corretto utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento e che
favorisse l’apprendistato professionalizzante come principale forma di ingresso nel mondo del
lavoro. Questo percorso condiviso di fatto è stato spazzato via dal D.L. 138/2011, convertito in
legge 148/2011, che, nel definire all’art. 11 “i livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei
tirocini”, stabilisce che i tirocini formativi e di orientamento possono essere indirizzati unicamente a
soggetti neo-diplomati e neo-laureati, che possono essere avviati al tirocinio entro dodici mesi dal
conseguimento del relativo titolo di studio. Con l’entrata in vigore della norma si è determinata una
drastica limitazione dell’uso dei tirocini rimanendo esclusi non solo i non diplomati e i non laureati
ma anche gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori in mobilità, penalizzando così fortemente lo
strumento del tirocinio.
La Giunta regionale ha già deliberato, con DGR n. 833 del 3 ottobre 2011, il ricorso alla Corte
Costituzionale della Regione contro le disposizioni dell’art. 11 del D.L. 138/2011 ritenendole lesive
delle competenze regionali sulla materia.
Il percorso per una regolamentazione dell’uso dei tirocini è stato avviato dalla Giunta Regionale
nell’aprile del 2011, a partire dalla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con le parti sociali
regionali il 29 aprile e l’avvio in Toscana di una sperimentazione con l’approvazione, con delibera
G.R. n. 339 del 9 maggio 2011 della "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana".
La delibera è stata poi modificata con DGR 710/2011 e con la DGR 835/2011. Quest’ultima
modifica si è resa necessaria per circoscrivere gli effetti negativi prodotti dal citato D.L. 138/2011,
convertito in legge 148/2011.
Da qui l’esigenza ancora più urgente di intervenire con una legge regionale anche per dare
chiarezza al nuovo quadro normativo e con l’obiettivo di raggiungere le seguenti finalità:
a) migliorare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro attraverso la riconduzione dell’uso dei
tirocini formativi alla loro caratteristica di occasione di formazione a stretto contatto con il mondo
del lavoro, ponendo dei limiti alla loro reiterazione;
b) individuare le tipologie di tirocinio;
c) correggere l’uso distorto dei tirocini con adeguate forme di tutela dei tirocinanti stabilendo:
- un rapporto tra il numero dei tirocini e le dimensioni del soggetto ospitante;
- valorizzando il ruolo dei tutori;
- la registrazione delle competenze acquisite nel libretto formativo del cittadino;
- la modulazione della durata del tirocinio in base alle attività oggetto del progetto formativo e alla
tipologia dei tirocini;
- l’obbligo a carico dei soggetti ospitanti di erogare un rimborso spese forfetarie;
d) prevedere la possibilità che la Regione eroghi un contributo a totale o parziale copertura del
rimborso spese;
e) sostenere, anche economicamente, l’attivazione di tirocini a favore di persone diversamente abili
che hanno maggiori difficoltà ad avere contatti con il mondo del lavoro;
f) incentivare l’avvio di tirocini di qualità, anche curriculari;
g) prevedere la possibilità di incentivare l’assunzione dei tirocinanti con strumenti agevolativi;
7
h) prevedere la possibilità di introdurre agevolazioni anche a favore di soggetti che svolgono
tirocini connessi all’esercizio delle professioni.
L’articolo 1, che inserisce l’articolo 17 bis nella l.r. 32/2002, indica la finalità dell’intervento
normativo, che è quello di valorizzare ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro ma anche di tutelare il tirocinio curriculare e non curriculare quale
esperienza formativa che viene svolta presso soggetti pubblici e privati. La norma chiarisce anche
che il tirocinio è un’esperienza formativa che non costituisce rapporto di lavoro.
I tirocini curriculari sono quelli promossi dalle istituzioni scolastiche e dalle Università in favore
dei propri studenti nell’ambito dei relativi percorsi didattici e formativi: rispetto ai tirocini
curriculari la Regione ne promuove lo sviluppo mediante accordi con le istituzioni scolastiche e le
università.
I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e sono soggetti alla
comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa statale vigente. Il comma 3 distingue i tirocini
non curriculari nel modo seguente:
a) i tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la
occupabilità;
b) i tirocini di inserimento al lavoro, destinati ai soggetti inoccupati;
c) i tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e a quelli in mobilità, e
tirocini di formazione, destinati a soggetti in CIG straordinaria e in deroga;
d) i tirocini di inserimento o reinserimento destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da
quelli di cui all’art. 17 ter comma 8, individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
L’art. 2, con cui si inserisce l’articolo 17 ter nella legge regionale 32/2002, individua le modalità
di attivazione e svolgimento dei tirocini non curriculari indicando i soggetti che possono
promuovere i tirocini; l’obbligo per i soggetti promotori, direttamente o per il tramite del soggetto
ospitante attraverso la convenzione che regola i loro rapporti, ad assicurare il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile presso terzi presso idonea
compagnia assicuratrice a proprie spese il tirocinante, salvo che il promotore sia un soggetto
pubblico, poiché in tal caso le spese assicurative sono a carico del soggetto ospitante; l’obbligo sia
per il soggetto promotore che per il soggetto ospitante di indicare un tutore.
Inoltre l’art. 2 stabilisce che il soggetto promotore e ospitante per l’attivazione del tirocinio devono
sottoscrivere una convenzione, alla quale è allegato il progetto formativo che stabilisce gli obiettivi,
le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.
Con riferimento alla durata viene stabilito che non può essere inferiore a due mesi e non superiore a
sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti
laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio di inserimento, reinserimento e formativi
indicati all’articolo 17 bis comma 3 lettere b) e c). Per i tirocini svolti da soggetti svantaggiati o
disabili la durata massima è rispettivamente prevista in dodici mesi e ventiquattro mesi.
Innovativo rispetto alla vigente legislazione è l’introduzione dell’obbligo, a carico del soggetto
ospitante, di corrispondere in favore del tirocinante un rimborso spese forfetario nella misura
minima che sarà stabilita dal regolamento.
In favore del tirocinante è poi prevista la registrazione delle competenze nel libretto formativo del
cittadino.
Alle Province, attraverso i Centri per l’impiego, è attribuito un ruolo attivo a garanzia del corretto
utilizzo dei tirocini, mediante le attività di informazione e di controllo.
L’art. 3 inserisce l’articolo 17 quater, dettando disposizioni relative ai soggetti in favore dei quali
possono essere attivati tirocini non curriculari precisando che :
- i tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno
assolto l’obbligo di istruzione;
8
- il tirocinio formativo e di orientamento è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di
coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio o qualifica;
- il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può
essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto, fatta eccezione per i soggetti svantaggiati
e i disabili indicati all’articolo 17 ter, comma 8.
L’art. 4, inserendo l’art. 17 quinquies, prevede l’applicabilità della disciplina regionale ai tirocini
attivati nel territorio regionale a favore di soggetti comunitari e di quelli extracomunitari
regolarmente soggiornanti in Italia.
L’art. 5, inserendo l’articolo 17 sexies, prevede che la Regione può concedere contributi a parziale
o totale copertura dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante e ciò
anche per i tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.
Con l’art. 6 si inserisce una modifica all’art. 21 della l.r. 32/2002 rubricato “Politiche del lavoro” .
La disposizione introduce la lettera d quater) al comma 2 dell’art. 21, stabilendo che la Regione
interviene finanziariamente al fine di incentivare l’inserimento lavorativo con contratto a tempo
indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di
tirocinio.
L’art. 7 inserisce il comma 4 bis nell’art. 32 della l.r. 32/2002 per rinviare al regolamento di
esecuzione la disciplina dei seguenti aspetti:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti;
f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del
cittadino.
L’art. 8 regola le disposizioni transitorie e finali stabilendo che le modifiche al regolamento
attuativo della l.r. 32/2002, emanato con D.P.G.R. 47/R/2003, devono essere approvate entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge; che le disposizioni previste dalla legge si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento; che ai tirocini in corso alla
data di entrata in vigore del regolamento si applica la disciplina vigente alla data di attivazione dei
medesimi fino alla loro conclusione. Infine è stabilito che fino alla data di entrata in vigore delle
modifiche al regolamento 47/R/2003 si applica la disciplina prevista dalla “Carta di qualità dei
tirocini e stage nella Regione Toscana”, approvata con la delibera della Giunta regionale n.
339/2011, modificata con DGR 710/2011 e con DGR 835/2011.
La presente legge non comporta nuove spese a carico del bilancio regionale e gli eventuali
contributi saranno concessi secondo gli obiettivi stabiliti dal Piano di indirizzo generale integrato,
di cui all’art. 31 della L.R. 32/2002 .
9
All. “C”
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Proposta di legge
Titolo: “Modifica alla L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)
in materia di tirocini”.
Compatibilità con l’ordinamento costituzionale, statutario e comunitario
1.
Obiettivi e necessità dell’intervento normativo
La proposta di legge modifica la l.r. 26 luglio 2002, n. 32 allo scopo di inserire una disciplina
organica dei tirocini formativi che recepisca i principi già introdotti e sperimentati con la "Carta dei
tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana", approvata con delibera G.R. n. 339 del 9 maggio
2011, modificata con DGR 710/2011 e con DGR n. 835 del 3 ottobre 2011, per prevedere
adeguate garanzie a tutela del tirocinante al fine di evitare un uso distorto di questo strumento.
2.
Tipologia
della
competenza
legislativa
regionale
interessata
dalla
proposta
(residuale/concorrente)
La competenza legislativa regionale interessata è di tipo esclusiva, ai sensi del comma 4 della
Costituzione.
3.
Analisi del quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali
vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia.
L. 24-6-1997 n. 196, art. 18 (Norme in materia di promozione dell'occupazione)
Dir. M. 25-3-1998 n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui
all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento)
D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148, art. 11.
4.
Analisi dei rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia.
L’intervento in esame non incide sull’ambito di applicazione di altre leggi regionali in materia.
5. Analisi dell’intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo
comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all’articolo 117, sesto
comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale.
La proposta di legge in oggetto risulta compatibile con l’ordinamento costituzionale, statutario e
con la potestà regolamentare degli enti locali.
10
6. Verifica della giurisprudenza costituzionale ovvero della pendenza di giudizi di
costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
La proposta di legge in oggetto risulta compatibile con la giurisprudenza costituzionale in materia. In materia di
tirocini estivi e di orientamento la Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 50 del 2005,
dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 60 del D.Lgs 276/2003 con riferimento alla violazione dell’art. 117 della
Costituzione affermando che “la disciplina dei tirocini estivi e di orientamento, dettata senza alcun collegamento
con rapporti di lavoro, e non preordinata in via immediata ad eventuali assunzioni, attiene alla formazione
professionale di competenza esclusiva delle Regioni”.
7. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario, anche alla luce
della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
europee o dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul
medesimo o analogo oggetto
Non attinente ai contenuti della proposta di legge.
8. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti
dall’ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione
della direttiva Bolkestein).
Non attinente ai contenuti della proposta di legge.
II. Osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione
1. Verifica del rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all’articolo 2
della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della
normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e
amministrativa
La proposta di modifica della legge è conforme a quanto previsto dalla Legge regionale 55/2008
con particolare riferimento all’art. 7.
2. Verifica del rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo
giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e
alla loro coerenza con quelle già esistenti nell’ordinamento.
La proposta di modifica alla legge è conforme alle tecniche redazionali di cui sopra.
3. Verifica della necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti
instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina.
11
La proposta di modifica alla legge prevede una disciplina transitoria.
4. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, di disposizioni
aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica.
La proposta di modifica non contiene norme di questo tipo.
5. Verifica della congruenza dei termini previsti per l’adozione degli eventuali successivi atti
attuativi.
La proposta prevede termini per l’adozione dei successivi atti attuativi.
12
All. “D”
TESTO COORDINATO
“Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale
e lavoro) in materia di tirocini”.
TESTO VIGENTE
TESTO COORDINATO
Art. 17 bis
Tirocini
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, tutela il tirocinio
curriculare e non curriculare quale
esperienza
formativa,
orientativa
o
professionalizzante,
non
costituente
rapporto di lavoro, realizzata
presso
soggetti pubblici e privati nel territorio
regionale.
2. La Regione promuove lo sviluppo dei
tirocini curriculari anche attraverso accordi
con le istituzioni scolastiche e le università.
3. I tirocini non curriculari sono svolti
presso soggetti pubblici e privati e si
distinguono in:
e) tirocini di formazione e orientamento
finalizzati ad agevolare le scelte
professionali e la occupabilità;
f) tirocini di inserimento al lavoro
destinati ai soggetti inoccupati;
g) tirocini di reinserimento al lavoro,
destinati ai soggetti disoccupati e ai
lavoratori in mobilità, e tirocini di
formazione destinati ai soggetti in cassa
integrazione guadagni straordinaria e in
deroga;
h) tirocini di inserimento o reinserimento
al lavoro, destinati a categorie di
soggetti svantaggiati, diversi da quelli di
cui all’articolo 17 ter, comma 8,
individuati con deliberazione della
Giunta regionale.
4. I tirocini non curriculari sono soggetti alla
comunicazione obbligatoria prevista
dall’articolo 9 bis, comma 2 del decreto legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in
materia di lavori socialmente utili, di interventi
13
a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 17 ter
Modalità di attivazione e di svolgimento dei
tirocini non curriculari
8. Il tirocinio non curriculare è attivato
da un soggetto promotore che è
garante della regolarità e qualità
dell’esperienza formativa.
9. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori;
d) le università;
e) le cooperative iscritte all’albo
regionale delle cooperative sociali
e dei consorzi;
f) i soggetti non aventi scopo di lucro
iscritti nell’elenco regionale dei
soggetti
accreditati
per
lo
svolgimento di servizi al lavoro;
g) le associazioni iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di
volontariato.
10. Il tirocinio è svolto presso un soggetto
ospitante, pubblico o privato, che
stipula una convenzione con il
soggetto promotore per ospitare nella
propria sede uno o più tirocinanti.
Alla convenzione è allegato un
progetto formativo che stabilisce gli
obiettivi, le competenze da acquisire,
la durata, entro i limiti di cui ai commi
7 e 8, e le modalità di svolgimento del
tirocinio.
11. Lo schema-tipo della convenzione di
cui al comma 3 è approvato dal
dirigente della competente struttura
regionale.
12. Il soggetto promotore è tenuto
direttamente, o per il tramite del
soggetto ospitante attraverso la
convenzione di cui al comma 3, ad
assicurare il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre
che per la responsabilità civile verso i
14
terzi
con
idonea
compagnia
assicuratrice.
La
copertura
assicurativa comprende eventuali
attività svolte dal tirocinante anche al
di fuori dell’azienda, ma rientranti nel
progetto formativo. Se il promotore è
un soggetto pubblico le spese
assicurative del tirocinio sono a carico
del soggetto ospitante.
13. Il soggetto promotore nomina un
tutore responsabile delle attività
didattico–organizzative, che ha la
funzione di raccordo tra il soggetto
promotore e il soggetto ospitante per
monitorare l’attuazione del progetto
formativo. Il soggetto ospitante
nomina un tutore per ogni tirocinante,
che è responsabile del suo inserimento
ed affiancamento sul luogo di lavoro
per tutta la durata del tirocinio.
14. La durata del tirocinio è diversificata
a seconda delle competenze da
acquisire e degli obiettivi di
apprendimento. In ogni caso non può
essere inferiore a due mesi e superiore
a sei mesi, proroghe comprese, fatta
salva la possibilità di una durata fino
a dodici mesi per i soggetti laureati
esclusivamente per le tipologie di
tirocinio indicate all’articolo 17 bis,
comma 3, lettere b) e c), e fatto salvo
quanto previsto al comma 8.
12. La durata massima del tirocinio è di
dodici mesi, proroghe comprese, se i
destinatari
sono
i
soggetti
svantaggiati, di cui all’articolo 4,
comma 1 della legge 8 novembre
1991, n. 381 (Disciplina delle
cooperative sociali). La durata
massima è di
ventiquattro mesi,
proroghe comprese, se i destinatari
sono i soggetti disabili, di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme
per il diritto al lavoro dei disabili).
13. Al tirocinante è corrisposto un
rimborso spese forfetario da parte del
soggetto ospitante nella misura
minima stabilita dal regolamento, di
cui all’articolo 32. Se il tirocinio è
svolto da un soggetto percettore
dell’indennità di mobilità, in cassa
15
integrazione guadagni straordinaria o
in deroga il rimborso spese non è
dovuto.
14. Al termine del tirocinio le competenze
acquisite
dal
tirocinante
sono
registrate nel libretto formativo del
cittadino.
15. Le Province, attraverso i centri per
l’impiego, garantiscono il corretto
utilizzo dei tirocini mediante attività
di informazione e di controllo.
Art. 17 quater
Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai
tirocini non curriculari
1. I tirocini non curriculari sono svolti da
soggetti di età non inferiore a diciotto anni
che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
4. Il tirocinio formativo e di orientamento,
di cui all’articolo 17 bis, comma 3,
lettera a), è attivato in favore di neodiplomati, di neo-laureati e di coloro
che hanno conseguito una qualifica
professionale entro dodici mesi dal
conseguimento del relativo titolo di
studio o qualifica.
5. Il tirocinante non può svolgere più di un
tirocinio
per
ciascun
profilo
professionale e non può essere ospitato
più di una volta presso lo stesso
soggetto. I limiti di cui al presente
comma non si applicano ai soggetti di
cui all’articolo 17 ter, comma 8.
Art. 17 quinquies
Tirocini non curriculari svolti da cittadini
comunitari ed extracomunitari
2.
Ai tirocini non curriculari attivati in
favore di cittadini comunitari e ai
cittadini non appartenenti all’Unione
europea, regolarmente soggiornanti in
Italia, si applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 17 bis a 17
quater.
Art. 17 sexies
Agevolazioni per i tirocini
16
Art. 21
Le politiche del lavoro
1. La Regione può concedere contributi per la
copertura totale o parziale dell’importo
forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto
al tirocinante. Può altresì concedere contributi
per la corresponsione dell’indennità da parte
dei professionisti ai praticanti per lo
svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso
alle professioni.
Art. 21
Le politiche del lavoro
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del
lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare
la disoccupazione di lunga durata, agevolare
l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità
del lavoro la mobilità professionale e le carriere
individuali, sostenere il reinserimento nella vita
professionale,
in
particolare
di
gruppi
svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
2. Per il conseguimento del fine di cui al comma
1, la Regione:
a) sostiene azioni positive per le pari
opportunità finalizzate all'occupazione femminile
e mirate al superamento degli stereotipi
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del
lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare
la disoccupazione di lunga durata, agevolare
l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità
del lavoro la mobilità professionale e le carriere
individuali, sostenere il reinserimento nella vita
professionale,
in
particolare
di
gruppi
svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
2. Per il conseguimento del fine di cui al comma
1, la Regione:
a) sostiene azioni positive per le pari
opportunità finalizzate all'occupazione femminile
e mirate al superamento degli stereotipi
sulle scelte formative, sui mestieri e sulle scelte formative, sui mestieri e
sulle professioni ritenuti a prevalente sulle professioni ritenuti a prevalente
concentrazione femminile o maschile; concentrazione femminile o maschile;
b) promuove la diffusione della cultura di
impresa, con particolare riferimento alla cultura
cooperativa,
e
promuove
l'imprenditoria
giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove
imprese con interventi di agevolazione e di
sostegno alla loro creazione anche in forma
cooperativa;
c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale,
b) promuove la diffusione della cultura di
impresa, con particolare riferimento alla cultura
cooperativa,
e
promuove
l'imprenditoria
giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove
imprese con interventi di agevolazione e di
sostegno alla loro creazione anche in forma
cooperativa;
c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale,
al fine di favorire l'inserimento dei disabili e
delle categorie svantaggiate;
d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei
disoccupati di lunga durata;
d bis) promuove la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro, anche con incentivi
per l'occupazione;
d ter) interviene finanziariamente al
fine di assicurare la continuità delle
erogazioni ai lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria.
2
bis.
La Regione valorizza la
bilateralità
fra
le
organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori come libera forma di
collaborazione tra le parti.
al fine di favorire l'inserimento dei disabili e
delle categorie svantaggiate;
d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei
disoccupati di lunga durata;
d bis) promuove la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro, anche con incentivi
per l'occupazione;
d ter) interviene finanziariamente al
fine di assicurare la continuità delle
erogazioni ai lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni straordinaria;
d quater) interviene finanziariamente al fine di
incentivare l’inserimento lavorativo con
contratto a tempo indeterminato presso il
medesimo soggetto ospitante delle persone che
hanno concluso il periodo di tirocinio.
2
bis.
La Regione valorizza la
bilateralità
fra
le
organizzazioni
17
sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori come libera forma di
collaborazione tra le parti.
Art. 32
Regolamento di esecuzione
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Regione, sentiti gli
organismi rappresentativi degli enti locali e
delle parti sociali, attuando le procedure di
concertazione con i soggetti istituzionali e con i
soggetti economici e sociali, approva un
regolamento di esecuzione con il quale definisce
le regole generali di funzionamento del sistema
integrato disciplinato dalla presente legge,
ferma restando la competenza degli enti locali,
ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione, all'emanazione delle norme
regolamentari attinenti alla organizzazione e
svolgimento delle funzioni amministrative loro
attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme
che attengono:
a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro
requisiti tecnico strutturali, relativamente agli
standard riguardanti la localizzazione dei
servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli
spazi per gli utenti, la ricettività, il
dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di
qualità delle prestazioni, riguardanti la
configurazione funzionale dei sistemi, le
metodologie ed i moduli operativi, il rapporto
operatori/utenti, gli standard di base per
l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli
operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al
regime di accreditamento, al regime di
autorizzazione, al sistema di accertamento delle
competenze e di rilascio delle relative
attestazioni formali, al sistema generale dei
crediti formativi e di istruzione, al sistema di
rendicontazione degli interventi, al sistema di
vigilanza ed ai conseguenti interventi.
3. Il regolamento regionale definisce,
relativamente al diritto allo studio universitario,
le modalità di funzionamento dell’Azienda, gli
atti di competenza del Consiglio di
amministrazione, le procedure di controllo degli
atti dell’Azienda da parte del Collegio dei
Art. 32
Regolamento di esecuzione
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, la Regione, sentiti gli
organismi rappresentativi degli enti locali e
delle parti sociali, attuando le procedure di
concertazione con i soggetti istituzionali e con i
soggetti economici e sociali, approva un
regolamento di esecuzione con il quale definisce
le regole generali di funzionamento del sistema
integrato disciplinato dalla presente legge,
ferma restando la competenza degli enti locali,
ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione, all'emanazione delle norme
regolamentari attinenti alla organizzazione e
svolgimento delle funzioni amministrative loro
attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme
che attengono:
a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro
requisiti tecnico strutturali, relativamente agli
standard riguardanti la localizzazione dei
servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli
spazi per gli utenti, la ricettività, il
dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di
qualità delle prestazioni, riguardanti la
configurazione funzionale dei sistemi, le
metodologie ed i moduli operativi, il rapporto
operatori/utenti, gli standard di base per
l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli
operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al
regime di accreditamento, al regime di
autorizzazione, al sistema di accertamento delle
competenze e di rilascio delle relative
attestazioni formali, al sistema generale dei
crediti formativi e di istruzione, al sistema di
rendicontazione degli interventi, al sistema di
vigilanza ed ai conseguenti interventi.
3. Il regolamento regionale definisce,
relativamente al diritto allo studio universitario,
le modalità di funzionamento dell’Azienda, gli
atti di competenza del Consiglio di
amministrazione, le procedure di controllo degli
atti dell’Azienda da parte del Collegio dei
18
revisori nonché i criteri di organizzazione e di
funzionamento dell’Azienda stessa, le linee per
l’articolazione territoriale dei servizi agli
studenti, ivi comprese le modalità e le forme di
controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e
delle attività sulla base della carta dei servizi, i
compensi degli organi dell’Azienda.
4. Relativamente alle attività di formazione
professionale,
il
regolamento
regionale
definisce, in particolare:
a) le norme di gestione e rendicontazione degli
interventi formativi che fruiscono di contributi
pubblici;
b) gli standard di qualità dell'offerta formativa
attraverso la disciplina:
1. dell'accreditamento, del monitoraggio e della
verifica dell'offerta formativa;
2. della certificazione dei percorsi e delle
competenze conseguite dall'utenza;
3. dei profili e delle competenze degli operatori
della formazione;
4. del potenziamento dei sistemi informativi e
telematici per la gestione del sistema;
5. della semplificazione delle procedure di
programmazione e gestione;
6. dello sviluppo e l'innovazione dei modelli
formativi e delle modalità di erogazione
dell'offerta.
5. Relativamente al sistema regionale per
l'impiego ed alle politiche del lavoro, il
regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli
standard minimi di efficienza dei servizi e la
qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione
e la durata in carica della Commissione
regionale permanente tripartita di cui all'
articolo 23 , del Comitato di coordinamento
istituzionale di cui all' articolo 24 e del
Comitato regionale per il fondo per
l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27 ;
c) i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei
lavoratori e delle associazioni dei disabili più
rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei
lavoratori svantaggiati per la stipula delle
convenzioni di cui all' articolo 21 bis , comma
2, con particolare riferimento al valore minimo
del coefficiente di calcolo che può essere
adottato dalle stesse;
revisori nonché i criteri di organizzazione e di
funzionamento dell’Azienda stessa, le linee per
l’articolazione territoriale dei servizi agli
studenti, ivi comprese le modalità e le forme di
controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e
delle attività sulla base della carta dei servizi, i
compensi degli organi dell’Azienda.
4. Relativamente alle attività di formazione
professionale,
il
regolamento
regionale
definisce, in particolare:
a) le norme di gestione e rendicontazione degli
interventi formativi che fruiscono di contributi
pubblici;
b) gli standard di qualità dell'offerta formativa
attraverso la disciplina:
1. dell'accreditamento, del monitoraggio e della
verifica dell'offerta formativa;
2. della certificazione dei percorsi e delle
competenze conseguite dall'utenza;
3. dei profili e delle competenze degli operatori
della formazione;
4. del potenziamento dei sistemi informativi e
telematici per la gestione del sistema;
5. della semplificazione delle procedure di
programmazione e gestione;
6. dello sviluppo e l'innovazione dei modelli
formativi e delle modalità di erogazione
dell'offerta.
4 bis. Relativamente ai tirocini non curriculari
il regolamento definisce:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del
soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo
forfetario;
c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto
formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai
soggetti ospitanti;
f) le condizioni e le modalità
per la
registrazione del tirocinio nel libretto formativo
del cittadino.
5. Relativamente al sistema regionale per
l'impiego ed alle politiche del lavoro, il
regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli
standard minimi di efficienza dei servizi e la
qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione
e la durata in carica della Commissione
regionale permanente tripartita di cui all'
19
e) i criteri e le procedure per la stipula delle
convenzioni, di cui all' articolo 21 bis , comma
1, con particolare riferimento agli standard
minimi degli interventi formativi che devono
essere erogati ed ai requisiti professionali dei
tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per
l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati
che intendono svolgere servizi al lavoro, con
particolare riferimento alle capacità gestionali e
logistiche, alle competenze professionali, alla
situazione economica, alle esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento;
g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei
soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti
per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la
revoca dell'accreditamento, gli strumenti di
misurazione dell'efficacia ed efficienza dei
servizi erogati e le misure di raccordo con il
sistema formativo;
h) le modalità per la concessione a soggetti
pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere
nel
territorio
regionale
l'attività
di
intermediazione, di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione del
personale.
5 bis. Il regolamento regionale disciplina i
profili formativi e le modalità organizzative e di
erogazione dell'attività formativa esterna del
contratto di apprendistato.
articolo 23 , del Comitato di coordinamento
istituzionale di cui all' articolo 24 e del
Comitato regionale per il fondo per
l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27 ;
c) i criteri per l'individuazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei
lavoratori e delle associazioni dei disabili più
rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei
lavoratori svantaggiati per la stipula delle
convenzioni di cui all' articolo 21 bis , comma
2, con particolare riferimento al valore minimo
del coefficiente di calcolo che può essere
adottato dalle stesse;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle
convenzioni, di cui all' articolo 21 bis , comma
1, con particolare riferimento agli standard
minimi degli interventi formativi che devono
essere erogati ed ai requisiti professionali dei
tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per
l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati
che intendono svolgere servizi al lavoro, con
particolare riferimento alle capacità gestionali e
logistiche, alle competenze professionali, alla
situazione economica, alle esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento;
g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei
soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti
per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la
revoca dell'accreditamento, gli strumenti di
misurazione dell'efficacia ed efficienza dei
servizi erogati e le misure di raccordo con il
sistema formativo;
h) le modalità per la concessione a soggetti
pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere
nel
territorio
regionale
l'attività
di
intermediazione, di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione del
personale.
5 bis. Il regolamento regionale disciplina i
profili formativi e le modalità organizzative e di
erogazione dell'attività formativa esterna del
contratto di apprendistato.
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21
Scarica

modifica alla legge regionale 26 luglio 2002 n