PROGETTO
Pianificazione Operativa Territoriale
Stato dell’arte sulle opzioni individuate dalle Regioni
in merito al recepimento delle Linee Guida sui Tirocini del 24 gennaio 2013
(Aggiornamento del 9 luglio 2014)
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
Approvato disciplinare con
DGR.
NORMA DI
RECEPIMENTO
Linee guida regionali approvate
con DGR
(Le Linee guida nazionali
sono state formalmente
recepite con precedente
DGR)
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
TIPOLOGIE TIROCINI
NORMATI
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
I tirocini formativi e di
orientamento possono
essere rivolti, oltre che ai
soggetti che hanno
conseguito un titolo di
studio, anche a quelli che
hanno assolto l’obbligo di
istruzione
Approvata DGP
Linee guida regionali
approvate con DGR
Approvata DGR
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Regolamento approvato con DGR.
Approvata Legge Regionale.
Approvate con DGR, in via
preliminare, modifiche al
Regolamento riguardanti i tirocini
estivi e i soggetti promotori (il
testo è stato trasmesso al Consiglio
delle autonomie locali per il parere
di competenza)
Approvate con due distinte
DGR le Disposizioni attuative
e le Misure di agevolazione
e di sostegno in favore dei
beneficiari dei tirocini di
orientamento e formazione
oppure di inserimento o
reinserimento
A) TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE
OFFERTI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi.
Destinatari: persone in età lavorativa,
inoccupate o disoccupate e appartenenti a una
delle seguenti categorie:
Il tirocinio formativo e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento è
destinata anche ai soggetti in
carico ai servizi sociali del Comune
per i quali è stato definito un
progetto personalizzato che
preveda tra gli obiettivi un aiuto
all’inserimento lavorativo non
realizzabile da parte della persona
in autonomia, nonché a cittadini
stranieri in possesso di permesso di
soggiorno per motivi umanitari o
motivi sussidiari che consentono
l’accesso all’impiego.
1. persone in situazione di svantaggio
sociale;
2. giovani che abbandonano la scuola del
secondo ciclo di istruzione o formazione;
3. persone in situazione di svantaggio con
riferimento al mercato del lavoro: persone
inoccupate o disoccupate da almeno quattro
mesi, inserite in un progetto, anche
individualizzato, di orientamento e
formazione, con possibile deroga al limite di
quattro mesi in caso di estremo disagio
occupazionale; persone con più di 26 anni di
età, anche se non disoccupate da almeno
quattro mesi, che devono riqualificarsi o
reinserirsi nel mercato del lavoro.
B) TIROCINI PER L’INSERIMENTO O IL
REINSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE NEL MERCATO DEL LAVORO
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
I tirocini formativi e di
orientamento possono
essere rivolti, oltre che ai
soggetti che hanno
conseguito un titolo di
studio, anche a quelli che
hanno assolto l’obbligo di
istruzione
Quelle previste dalle Linee guida
I tirocini di inserimento o
reinserimento possono essere
attivati anche a favore di
lavoratori in CIG (straordinaria o in
deroga). (Nel testo del
regolamento tale possibilità non è
subordinata a specifici accordi)
Quelle previste dalle Linee
guida.
I tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
sono rivolti anche ai titolari
di protezione internazionale
o umanitaria e alle persone
in percorsi di protezione
sociale ai sensi dell’art.18
del D.Lgs. n. 286/1998
“Testo Unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero”
pag. 2
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Durata minima: 2 mesi.
Durata massima (proroghe
comprese):
Durata minima: 2 mesi (salvo il
tirocinio estivo: un mese).
Durata massima:
- tirocini per neo-diplomati o neolaureati e per
“reinserimento/inserimento al
lavoro” : 6 mesi;
DURATA
- tirocini per soggetti svantaggiati;
tirocini per ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in
trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti, minori
in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, condannati
ammessi alle misure alternative
alla detenzione: 12 mesi;
- tirocini per soggetti disabili: 24
mesi;
- tirocinio estivo: 3 mesi.
Il tirocinante ha diritto alla
sospensione del tirocinio anche per
lo svolgimento del servizio civile
Durata minima
- Tirocini formativi e di
orientamento: 2 mesi.
- Tirocini di orientamento
e formazione o di
inserimento/reinserimento
: 4 mesi (8 mesi per i
soggetti disabili).
- Tirocini estivi: un mese.
Durata massima: come
previsto dalle Linee
guida.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3 mesi,
anche nel caso di pluralità
di tirocini
La durata giornaliera del
tirocinio non può superare
l'orario previsto dal CCNL
della figura professionale
di riferimento
- tirocini formativi e di
orientamento + tirocini di
inserimento o reinserimento: 6
mesi;
TIPOLOGIA A: massimo 500 ore.
Possono essere rinnovati per non più di due
volte dall’Area Formazione professionale per
consentire il completamento del progetto
formativo individuale, su richiesta della
struttura ospitante, sottoscritta anche dal o
dalla tirocinante.
TIPOLOGIA B: fino a 24 mesi, in relazione alla
situazione di svantaggio ai sensi della
normativa vigente (articolo 2 del regolamento
CE 5 dicembre 2002, n. 2204, articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2,
comma 1, lettera k) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276).
Viene definita una durata massima di 6, 12 e
24 mesi sulla base della categoria di
appartenenza.
Per le persone che hanno particolari difficoltà
a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro
possono essere previste delle deroghe per
quanto riguarda la durata massima del
tirocinio
Come previsto dalle Linee
guida.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3 mesi,
anche nel caso di pluralità
di tirocini
Durata minima: 1 mese
Durata massima: come previsto
dalle Linee guida
- tirocini formativi e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento: 18
mesi, con l’esclusione di quelli
rivolti ai soggetti disabili
rientranti nell’ambito di
applicazione della DGR 10
febbraio 2006, n. 217 (Indirizzi in
materia di definizione e modalità
di attivazione delle tipologie dei
percorsi personalizzati di
integrazione lavorativa di cui all’
art. 37, comma 1 , lett. c), della
L.R. 18/2005), per i quali si
applicano le disposizioni della
deliberazione medesima: massimo
36 mesi (con impegno settimanale
da min. 20 a max 35 ore) per il
tirocinio di formazione in
situazione/Sviluppo competenze;
tra 3 e 6 mesi per il tirocinio di
formazione in
situazione/Assunzione (rinnovabile
una sola volta).
Tirocini estivi. Durata minima: 3
settimane; durata massima: 3
mesi.
Il tirocinio è sospeso in caso di
malattia certificata per periodi
superiori ai 20 gg consecutivi
Come previsto dalle Linee
guida.
In base alla DGR 2024/2013,
nel caso di tirocini
concernenti persone
disabili, inserite nei luoghi
di lavoro ai sensi dell’art.
11, della legge n. 68/1999,
il comitato tecnico di cui
all’art. 6, co. 3, del d.lgs
469/1997 è legittimato ad
individuare gli specifici casi
in cui, previa valutazione
delle capacità lavorative
nonché delle problematicità
di inserimento
nell’organizzazione del
soggetto ospitante, può
essere incrementata la
durata massima dei tirocini
e possono essere promossi
più tirocini con il
medesimo tirocinante,
anche aventi progetto
formativo individuale
identico o simile.
La DGR 2024/2013 definisce
anche l’attuazione delle
deroghe in materia di
ripetibilità per i tirocini di
orientamento e formazione
oppure di inserimento o
reinserimento
pag. 3
ABRUZZO
- le Università e gli Istituti di
istruzione universitaria statali e
non statali che rilasciano titoli
accademici, le istituzioni
scolastiche statali e non statali che
rilasciano titoli di studio con valore
legale, nonché le altre istituzioni
di alta formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo, con
riferimento ai propri studenti
anche nei dodici mesi successivi al
conseguimento dei titoli
accademici;
- le Province, ovvero gli enti
territoriali che succederanno ad
esse ai sensi dell'art. 23, commi
18, 19 e 20, Legge, nr. 214/2011 e
successive modificazioni ed
integrazioni per il tramite dei
Centri per l'Impiego;
SOGGETTI
PROMOTORI
- le comunità terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative sociali
iscritte nell'albo regionale
relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un congruo
periodo non superiore a dodici
mesi a questi successivo, al fine
del loro pieno reinserimento
sociale, nonché i servizi di
inserimento per disabili gestiti da
enti pubblici delegati dalla
Regione Abruzzo;
- le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori;
- gli enti bilaterali;
- le associazioni di rappresentanza
delle persone con disabilità;
- i soggetti non aventi scopo di
lucro iscritti nell’elenco regionale
dei soggetti accreditati per lo
svolgimento di servizi al lavoro;
- le associazioni iscritte nel
registro regionale delle
organizzazioni di volontariato;
- i soggetti autorizzati
all’intermediazione dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
- la Regione Basilicata;
- Azienda Calabria Lavoro;
- i Centri per l'Impiego e le
Agenzie Provinciali per la
Formazione;
- i Centri per l’impiego;
- i soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi per
il lavoro, successivamente
all’adozione di una
disciplina regionale in
materia;
- gli Enti pubblici (singoli o
associati) e le loro
articolazioni organizzative;
- i Soggetti del sistema
camerale;
- gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non
statali, abilitati al rilascio
di titoli accademici;
- le Università e le
istituzioni di alta
formazione artistica,
musicale e coreutica
pubbliche o riconosciute
dal MIUR;
- gli Enti pubblici di
ricerca; questo soggetto
deriva dal bando per
l'assegnazione delle borse
di “tirocinio di ricerca”
della Regione Calabria che
li prevede tra i soggetti
proponenti;
- gli Enti pubblici di
ricerca;
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio
con valore legale;
- i centri pubblici di
formazione professionale
e/o orientamento, nonché
gli organismi di formazione
e/o orientamento
accreditati dalla Regione
Basilicata;
- gli Enti Bilaterali;
- l'Agenzia Regionale per il
Diritto allo Studio;
- le comunità
terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative
sociali iscritte negli
specifici albi regionali;
- le Associazioni del
Volontariato e le
Associazioni di promozione
sociale;
- i Parchi Nazionali e
Regionali;
- i soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai
sensi del d.lgs. n.
276/2003;
- le Agenzie tecniche in
La Ripartizione Lavoro e le Aree alla
Formazione professionale
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio
con valore legale;
- i centri pubblici di
formazione professionale
e/o orientamento;
- Agenzie Regionali per il
Diritto allo Studio;
- i soggetti accreditati alla
formazione professionale
e/o all’orientamento;
- le comunità
terapeutiche, gli enti
ausiliari e le cooperative
sociali iscritte negli
specifici albi regionali;
- le Associazioni del
Volontariato e le
Associazioni di promozione
sociale; questi soggetti
derivano dall’avviso per la
realizzazione delle azioni
di Work – experiences a
favore di disabili visivi e
uditivi della Regione
Calabria
- Parchi Nazionali e
Regionali in Calabria;
CAMPANIA
- i centri per l’impiego e
l’Agenzia regionale per il lavoro
e l’istruzione (ARLAS);
- gli istituti di istruzione
universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli
accademici;
- le istituzioni scolastiche statali
e non statali che rilasciano titoli
di studio con valore legale;
- i centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale e
orientamento e le istituzioni
formative private, non aventi
scopo di lucro, operanti in
regime di convenzione con la
Regione oppure da essa
accreditate e autorizzate;
- le comunità terapeutiche, gli
enti ausiliari e le cooperative
sociali iscritte negli appositi albi;
- i servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da
enti pubblici delegati dalla
Regione;
- i soggetti autorizzati alla
intermediazione dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai
sensi del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276
(Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003, n. 30) o
dalla Regione ai sensi della legge
regionale n. 14 del 2009
I programmi e le sperimentazioni
promossi dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali che
prevedono l’attivazione di
tirocini anche avvalendosi
dell’apporto dei propri enti in
house sono attuati nel rispetto
delle normative nazionali e della
presente disciplina regionale e
d’intesa con i competenti uffici
regionali
FRIULI VENEZIA GIULIA
Tirocinio formativo e di
orientamento:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) Università, istituti superiori di
grado universitario, Istituzioni di
alta formazione artistica e
musicale, limitatamente a
tirocinanti in possesso di titolo di
studio universitario;
3) enti di formazione accreditati ai
sensi della normativa regionale
vigente in Friuli Venezia Giulia;
4) istituzioni scolastiche statali e
paritarie secondarie di secondo
grado, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62 (Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione), aventi
la sede legale o le sedi didattiche
in Friuli Venezia Giulia, a
decorrere dall’anno scolastico
2014/2015;
5) Istituti tecnici superiori di cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008 (Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori), aventi
sede legale in Friuli Venezia Giulia;
6) Strutture regionali di
orientamento di cui alla legge
regionale 26 maggio 1980, n. 10
(Norme regionali in materia di
diritto allo studio).
Tirocinio di inserimento o
reinserimento al lavoro:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) enti di formazione accreditati,
ai sensi della normativa regionale
in Friuli Venezia Giulia.
Tirocinio formativo o di
orientamento o tirocinio di
inserimento o reinserimento in
favore di soggetti disabili di cui
alla legge 68/1999:
EMILIA ROMAGNA
- i soggetti pubblici e
privati, accreditati dalla
Regione alla gestione dei
servizi per l’impiego di cui
all’articolo 32 comma 2
della L.R. 17/2005, secondo
i limiti stabiliti dalla Giunta
regionale;
- le Università e gli istituti
di istruzione universitaria
statali e non statali abilitati
al rilascio di titoli
accademici, nonché le altre
istituzioni di alta
formazione che rilasciano
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo;
- le istituzioni scolastiche
statali e paritarie;
- i soggetti accreditati dalla
Regione per l’erogazione
della formazione
professionale;
- l’Azienda Regionale per il
Diritto agli Studi Superiori
(ER.GO), istituita con legge
regionale 27 luglio 2007, n.
15 (Sistema regionale
integrato di interventi e
servizi per il diritto allo
studio universitario e l'alta
formazione);
-comuni in forma singola e
associata, comunità
terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi
regionali. La DGR 1471/2013
stabilisce che tali soggetti
(cui sono assimilate le ASP –
Aziende pubbliche di Servizi
alla Persona di cui alla L.R.
n. 3/2003) possono
promuovere tirocini
limitatamente a quanti
hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche
per un congruo periodo a
questi successivo, al fine del
loro pieno reinserimento
pag. 4
ABRUZZO
BASILICATA
ai sensi del D.Lgs., nr. 276/2003 e
s.m.i.;
qualità di enti in house del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
- i soggetti iscritti nell’elenco
regionale dei soggetti accreditati
per la formazione e
l’orientamento;
- le Agenzie Tecniche in qualità di
enti in house del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
- i servizi di inserimento
lavorativo per disabili
gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione;
- istituzioni formative
private, non aventi scopo
di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza,
sulla base di una specifica
autorizzazione della
regione;
- i soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ai
sensi del d.lgs. n.
276/2003 e s.m.i.;
- le Agenzie tecniche in
qualità di enti in house del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) Servizi di integrazione lavorativa
di cui all’articolo 14 bis della legge
regionale 25 settembre 1996, n. 41
(Norme per l’integrazione dei
servizi e degli interventi sociali e
sanitari a favore delle persone
handicappate ed attuazione della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”).
Tirocinio formativo o di
orientamento o tirocinio di
inserimento o reinserimento in
favore delle altre categorie:
1) Servizi del lavoro delle
Province;
2) enti di formazione accreditati,
ai sensi della normativa regionale
vigente in Friuli Venezia Giulia
negli ambiti speciali;
3) cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all’articolo 8 della
legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative
sociali), iscritti nello specifico albo
regionale;
4) Servizi sociali dei Comuni di cui
all’art. 17 della legge regionale 31
marzo 2006, n. 6 (Sistema
integrato di interventi e servizi per
la promozione e la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale);
5) Aziende per i servizi sanitari.
EMILIA ROMAGNA
sociale;
- le aziende unità sanitarie
locali, relativamente a
quanti hanno seguito
percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un
congruo periodo a questi
successivo;
- i Comuni, le associazioni e
gli enti autorizzati dalla
Regione, ai sensi degli
articoli 39 e 40 della L.R.
17/2005, ovvero ai sensi
della legislazione nazionale
all’esercizio di funzioni
orientative, tra cui la
Fondazione Consulenti per il
Lavoro (come precisato
dalla DGR 1471/2013). Tali
soggetti possono
promuovere tirocini per
tutte le tipologie di utenti
(come precisato dalla
medesima DGR).
I soggetti promotori non
possono promuovere più di
un tirocinio con il medesimo
tirocinante, avente progetto
formativo individuale
identico o simile (fatte salve
le deroghe di cui alla DGR
2024/2013)
Tirocinio estivo
1) Università, istituti superiori di
grado universitario, Istituzioni di
alta formazione artistica e
musicale, limitatamente ai propri
studenti;
2) istituzioni scolastiche statali e
paritarie secondarie di secondo
grado, appartenenti al sistema
nazionale di istruzione, ai sensi
dell’art. 1 della legge 10 marzo
2000, n. 62 (Norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all'istruzione), aventi
la sede legale o le sedi didattiche
pag. 5
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
in Friuli Venezia Giulia,
limitatamente ai propri studenti;
3) istituti tecnici superiori di cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio
2008 (Linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di
istruzione e formazione tecnica
superiore e la costituzione degli
istituti tecnici superiori), aventi
sede legale in Friuli Venezia Giulia,
limitatamente ai propri studenti;
4) enti di formazione accreditati,
ai sensi della normativa regionale
vigente in Friuli Venezia Giulia,
nell’ambito della macro tipologia A
(obbligo formativo) di cui all’art.
3, co. 1, lett. a), del Regolamento
per l'accreditamento delle sedi
operative degli enti che gestiscono
nel territorio della Regione attività
di formazione professionale
finanziate con risorse pubbliche,
emanato con decreto del
Presidente della Regione 12
gennaio 2005, n. 7, nonché ai sensi
del decreto del Direttore centrale
lavoro, formazione, commercio e
pari opportunità 26 agosto 2013, n.
4338 (Adozione delle direttive in
tema di istruzione e formazione
professionale (IeFP) di cui al capo
III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.
226. Standard regionali in materia
di accreditamento degli enti
formativi), limitatamente ai propri
studenti.
I soggetti autorizzati
all’intermediazione ai sensi del
D.Lgs. 276/2003 possono stipulare
specifici protocolli d’intesa con i
soggetti promotori per
l’attivazione di percorsi di
tirocinio.
Possono essere soggetti promotori
dei tirocini anche gli enti in house
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nell’ambito di
programmi o sperimentazioni
ministeriali che prevedono
l’attivazione di tirocini
pag. 6
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
Importo minimo di 300 €
corrispondente all’impegno
massimo di 20 ore settimanali.
Tale importo aumenta
proporzionalmente in relazione
all’impegno del tirocinante fino a
un massimo di 40 ore settimanali,
in coerenza con gli obiettivi del
progetto formativo,
corrispondente a un’indennità
minima mensile pari a 500 €.
Importo minimo: 450 €.
Importo minimo: 600 € (garantito
al superamento della soglia del
70% delle presenze mensili
stabilite nel progetto formativo).
Il rimborso deve comunque coprire
tutti i costi di trasporto con mezzi
pubblici, vitto, alloggio e altre
spese connesse.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
In caso di tirocini, inclusi nei casi
particolari di ingresso al di fuori
delle quote indicate nel Testo
Unico sull'immigrazione e dal
D.P.R. 394/99 (così come
modificato dal D.P.R. 334/2004),
rivolti a cittadini immigrati extra
UE residenti all'estero il soggetto
promotore deve pagare tutte le
spese relative al vitto e all'alloggio
nonché quelle di viaggio per il
rientro del tirocinante nel paese di
origine
L’indennità è corrisposta a
fronte di una
partecipazione minima al
percorso del 70% su base
mensile.
Nel caso di tirocini in
favore di lavoratori sospesi
e comunque percettori di
forme di sostegno al
reddito, per il periodo
coincidente con quello di
fruizione del sostegno al
reddito non viene
corrisposta l’indennità
ma esclusivamente un
rimborso spese di
ammontare non inferiore
a 250 € mensili.
Con riferimento specifico
ai soggetti svantaggiati e
disabili, la Regione, con
provvedimento motivato
ed al solo fine di
promuoverne l'inclusione
sociale, potrà prevedere
circostanziate deroghe alla
corresponsione ed
all'ammontare
dell'indennità
TIPOLOGIA A:
3 € all’ora ai minori di 18 anni;
4 € all’ora ai maggiorenni.
Presenza effettiva di almeno 40 ore.
Maggiorazione di 1 € all’ora se la sede del
tirocinio si trova al di fuori del comune di
residenza o di domicilio.
TIPOLOGIA B: borsa lavoro mensile di almeno
400 €.
Per le persone che hanno particolari difficoltà
a inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro
possono essere previste delle deroghe per
quanto riguarda l’obbligo di erogare una borsa
lavoro
FRIULI VENEZIA GIULIA
Importo minimo: 400 €,
da rivalutare secondo
indicizzazione ISTAT.
L’indennità verrà erogata
a fronte di una
partecipazione minima al
percorso del 70% su base
mensile.
L’indennità potrà non
essere corrisposta ai
soggetti svantaggiati e
disabili
Importo minimo: 400 €.
Deroghe in materia di
corresponsione e di ammontare
dell’indennità sono previste per i
soggetti disabili, le persone
svantaggiate, i richiedenti asilo e
titolari di protezione
internazionale
In via convenzionale, per i
tirocini estivi l’indennità di
partecipazione è corrisposta a
settimana ed è almeno pari ad un
quarto dell’indennità mensile
prevista.
L’indennità non viene corrisposta
nel caso di tirocini attivati a favore
di soggetti disabili rientranti
nell’ambito di applicazione della
DGR 217/2006, per i quali sono
previsti premi di incentivazione a
carico della Regione, salvo il caso
in cui il soggetto ospitante voglia
integrare l’indennità con proprie
risorse.
L’indennità è corrisposta dal
soggetto promotore o dal soggetto
ospitante, ovvero da soggetti terzi,
pubblici o privati, che intendono
sostenere finanziariamente il
tirocinio con corresponsione
diretta dell’indennità al
tirocinante. L’onere può anche
essere ripartito tra i soggetti
obbligati
EMILIA ROMAGNA
Importo minimo: 450 €.
L’indennità è commisurata
mensilmente all’effettiva
partecipazione, in termini di
presenza del tirocinante
come stabilita nel progetto
individuale (DGR 1471/2013)
Nel caso di tirocini in favore
di lavoratori sospesi e
comunque percettori di
forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali,
l’indennità non viene
corrisposta. In tali casi è
riconosciuto ai tirocinanti il
rimborso delle spese
sostenute secondo le
modalità definite nella
convenzione.
La DGR 2024/2013 definisce
l’attuazione delle deroghe
in materia di erogazione
dell’indennità, per i
destinatari dei tirocini di
orientamento e formazione
oppure di inserimento o
reinserimento (compresi i
casi di contributi o
finanziamenti pubblici o
privati)
pag. 7
ABRUZZO
BASILICATA
Nell'arco di un anno solare, inteso
come il periodo intercorrente tra il
1° gennaio ed il 31 dicembre, ogni
datore di lavoro privato ospitante
può avere non più di:
0 tirocinanti, in assenza di
lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
a) unità operative con un
numero di dipendenti
a tempo indeterminato
fino a 5, ivi compreso
il caso in cui non vi
siano dipendenti a
tempo indeterminato:
un tirocinante;
1 tirocinante, qualora si
tratti di un datore di lavoro
privato con un numero di
lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato
compreso tra 1 e 6;
b) unità operative con un
numero di dipendenti
a tempo indeterminato
compreso tra 6 e 20:
non più di 2 tirocinanti
contemporaneamente;
massimo 2 tirocinanti
contemporaneamente, con
un numero di lavoratori
dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra
7 e 19;
c) unità operative con 21
o più dipendenti a
tempo indeterminato:
tirocinanti in misura
non superiore al 10%
dei suddetti
dipendenti
contemporaneamente,
con arrotondamento
all'unità superiore.
a)
b)
c)
d)
LIMITI NUMERICI
TIROCINI ATTIVABILI
un numero massimo di
tirocinanti
contemporaneamente pari al
10% dei lavoratori assunti,
qualora si tratti di un datore
di lavoro privato con più di
20 lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato.
Sono esclusi dal computo
dei limiti numerici i
tirocini curriculari.
Per le aziende stagionali che
operano nel settore del turismo e
che occupano lavoratori assunti a
tempo determinato, è possibile
usufruire dei tirocini a condizione
che la durata del rapporto dei
suddetti lavoratori sia superiore a
quella dei tirocinanti e comunque
tale da avere inizio prima
dell’avvio e di terminare in
seguito alla conclusione dei
medesimi. In tali casi, quindi, il
numero dei lavoratori a tempo
determinato può essere utilizzato,
unitamente a quello dei lavoratori
a tempo indeterminato, per il
calcolo delle soglie.
Sono computati, al fine del
calcolo dei limiti numerici,
i soci lavoratori delle
società cooperative. Per le
sole aziende che svolgono
attività a carattere
stagionale il numero dei
lavoratori a tempo
determinato rileva,
unitamente a quello dei
lavoratori a tempo
indeterminato, per il
computo dei limiti
numerici a condizione che
la durata del rapporto dei
lavoratori a tempo
determinato sia superiore
a quella dei tirocini, e
comunque tale da
ricomprendere
interamente il periodo di
durata dei tirocini.
Nell'arco di un anno solare, ogni
Sono esclusi dai limiti
Ai fini del computo del numero dei
tirocinanti i soci lavoratori sono
considerati dipendenti a tempo
indeterminato.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Presso ogni soggetto ospitante,
in ragione del numero di
dipendenti a tempi
indeterminato:
a) da 0 fino a 5 dipendenti: 1 tirocinante;
b) da 6 fino a 20 dipendenti: 2 tirocinanti;
c) da 21 dipendenti e oltre: tirocinanti in
misura pari e non superiore al 10% dei
dipendenti a tempo indeterminato, con
arrotondamento all’unità superiore.
Per i tirocini di tipo B: se il tirocinio è attivato
in collaborazione con un servizio inviante
(anche delegato), i limiti di numero non
trovano applicazione.
a) unità operative con un
numero di dipendenti
da 0 a 5 a tempo
a) da 1 a 4 dipendenti: massimo
indeterminato: 1
1 tirocinante;
tirocinante;
b) da 5 a 8 dipendenti: massimo
b) unità operative con un
2 tirocinanti;
numero di dipendenti
c) da 9 a 12 dipendenti:
a tempo
massimo 3 tirocinanti;
indeterminato
d)
da 13 a 16 dipendenti:
compreso tra 6 e 20:
massimo 4 tirocinanti;
non più di 2
tirocinanti
e) da 17 a 20 dipendenti:
contemporaneamente
massimo 5 tirocinanti;
;
f) oltre 20 dipendenti: un
c) unità operative con 21
numero di tirocinanti a
o più dipendenti a
partire da 6 non superiore al
tempo indeterminato:
20% dell’organico a tempo
tirocinanti in misura
indeterminato
non superiore al 10%
I soci lavoratori delle società
dei suddetti
cooperative vanno considerati
dipendenti
alla stessa stregua del lavoratori
contemporaneamente
dipendenti a tempo
, con arrotondamento
indeterminato.
all'unità superiore.
Sono esclusi dai suddetti limiti i
tirocini svolti presso gli artigiani
I datori di lavoro privi di
che hanno conseguito la qualifica
dipendenti non possono
di “Maestri Artigiani” e presso le
ospitare più di due tirocini
“Botteghe scuola” di cui alla
di inserimento o
L.R. 20/2012.
reinserimento lavorativo
Fermo restando che ai soggetti
per il medesimo profilo
ospitanti senza dipendenti a
professionale nell’arco di
tempo indeterminato è
24 mesi.
normalmente preclusa la
Sono computati al fine del
possibilità di attivare tirocini, si
calcolo dei limiti numerici
stabilisce tuttavia che è
anche: i soci lavoratori
consentito ospitare un
delle società cooperative;
tirocinante ai titolari delle
i dipendenti con contratto
aziende artigiane di artigianato
a tempo determinato di
del commercio e dei servizi
durata non inferiore ai 24
nonché alle piccole imprese in
mesi purché la durata
cui siano impiegati in via
residua del contratto sia
continuativa soci e/o
pari almeno alla durata
collaboratori familiari.
prevista per il tirocinio da
Le aziende stagionali che
attivare; i professionisti
operano nel settore del turismo e
soci di studi professionali
che occupano lavoratori assunti a
tempo determinato possono
usufruire dei tirocini formativi a
Per ciascuna unità operativa:
a) con un numero di dipendenti
a tempo indeterminato
compreso tra uno e 5: un
tirocinante;
b) con un numero di dipendenti
a tempo indeterminato da 6 a
19: fino a 2 tirocinanti
contemporaneamente;
c) con un numero di dipendenti
a tempo indeterminato uguale
o superiore a 20: tirocinanti
in misura non superiore al
10% dei suddetti dipendenti.
Se il calcolo della percentuale
produce frazioni di unità, tali
frazioni si arrotondano
all’unità superiore solo
nell’ipotesi in cui la frazione
sia uguale o superiore a 0,5.
Non rientrano nel computo dei
limiti i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato.
I datori di lavoro iscritti all’albo
delle imprese artigiane, le aziende
agricole a conduzione familiare,
nonché gli studi di professionisti
limitatamente alle attività dei
medesimi coerenti con il percorso
formativo del tirocinante, possono
inserire un tirocinante, ancorché
privi di lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato.
Sono esclusi dai limiti fissati i
tirocini formativi e di
orientamento o tirocini di
inserimento o reinserimento e i
tirocini curriculari
a) un tirocinante nelle
unità produttive con non
più di cinque dipendenti
a tempo indeterminato;
b) non più di due
tirocinanti
contemporaneamente
nelle unità produttive
con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso
tra sei e venti;
c) numero di tirocinanti in
misura non superiore al
dieci per cento dei
dipendenti nelle unità
produttive con ventuno o
più dipendenti a tempo
indeterminato, con
arrotondamento all’unità
superiore.
In base alla DGR 2024/2013,
sono esclusi dai suddetti
limiti i tirocini in favore
delle persone disabili di cui
all’art. 1, comma 1, legge
n. 68/1999, delle persone
svantaggiate di cui all’art.
4, comma 1, prima periodo,
legge n. 381/1991, nonché
delle persone richiedenti
asilo politico e titolari di
protezione internazionale,
di cui all’art 25, comma 1,
lett. c), della legge
regionale n. 17/2005
pag. 8
ABRUZZO
datore di lavoro pubblico
ospitante può avere un numero
minimo di un tirocinante e un
numero massimo di tirocinanti
contemporaneamente pari al 2%
dei lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato
BASILICATA
sopra riportati i tirocini in
favore dei disabili di cui
all'art. 1, comma 1, della
legge 68/99, le persone
svantaggiate ai sensi della
legge 381/91, nonché i
richiedenti asilo ed i
titolari di protezione
internazionale.
La stessa persona non può
svolgere, nell'ambito di
attività riconducibili allo
stesso settore, tirocini per
una durata
complessivamente
superiore a 24 mesi anche
non consecutivi.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
condizione che il periodo di
durata di questi ultimi sia
interamente compreso entro il
periodo di durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato.
All’uopo, il numero dei lavoratori
a tempo determinato concorre
unitamente a quello dei
lavoratori a tempo indeterminato
alla formazione della base di
computo del numero massimo dei
tirocinanti che esse possono
ospitare
Il soggetto ospitante può,
per lo stesso profilo
professionale,
consecutivamente
accogliere più tirocini per
non più di 24 mesi
complessivi. Il limite non
opera nel caso in cui
almeno il 50% dei tirocini
promossi nei 24 mesi
precedenti, con
arrotondamento all'unità
superiore, abbia dato
luogo alla stipula di un
contratto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato ovvero di un
contratto di apprendistato
pag. 9
ABRUZZO
BASILICATA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
CAMPANIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Approvate (DGR 960/2014)
le Modalità di attuazione
del servizio di
formalizzazione e
certificazione degli esiti
del tirocinio. Tra le
previsioni della delibera:
LEGAMI CON
LIBRETTO
FORMATIVO E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
Al termine del tirocinio le
competenze acquisite devono
essere registrate sul libretto
formativo del cittadino (in attesa
della definizione del Repertorio
Nazionale, del Repertorio
Regionale e di un sistema di
certificazione regionale, verrà
rilasciata al tirocinante
un’attestazione delle competenze
acquisite). Gli esiti formativi del
tirocinio devono avere come
riconoscimento finale la
"Dichiarazione di competenze"
(riportata nel modello di libretto
formativo del cittadino), che
assicura la descrizione trasparente
e attendibile dei contenuti di
competenze acquisiti e contiene
l'indicazione del livello di
competenza raggiunto nello
svolgimento delle attività di
tirocinio. La Dichiarazione
rappresenta la base per la
Certificazione delle competenze
Al termine del tirocinio il
soggetto promotore, anche
sulla base della
valutazione del soggetto
ospitante, rilascia
attestazione dell'attività
svolta e degli
apprendimenti non formali
e informali facendo
riferimento al Repertorio
delle Attestazioni all'uopo
istituito dalla Regione. Le
competenze acquisite
saranno registrate sul
Libretto formativo del
cittadino (il tirocinante
dovrà aver svolto almeno il
70% delle ore previste dal
progetto formativo).
Le competenze da
acquisire sono individuate,
ove possibile, con
riferimento ad una
qualificazione del "
Repertorio nazionale", di
cui all'art.8 del D. Lgs. 16
gennaio 2013. Nelle more
dell'implementazione di
detto Repertorio, si fa
riferimento al "Repertorio
Regionale delle
Qualificazioni della
Basilicata"(RRQ), istituito
con DGR n. 167/2013
I risultati di apprendimento
contenuti nell’attestazione
rilasciata sono espressi in termini
di competenze e loro elementi
(conoscenze e abilità) acquisiti, e
sono riferiti, ove possibile, ai
seguenti Repertori:
Come previsto dalle Linee
guida
Registrazione sul Libretto
formativo delle competenze
acquisite, a cura del Centro per
l’Impiego, a condizione che il
tirocinante abbia partecipato ad
almeno il 70% delle ore di
attività formativa
originariamente previste
a) Repertorio dell’offerta di
istruzione e formazione
professionale (Allegato A del
documento “Linee Guida per la
realizzazione dei percorsi triennali
di IeFP”, approvato con DGR n.
513/2012), nel testo in vigore al
momento della definizione del
progetto formativo;
b) “Apprendistato
Professionalizzante. Repertorio dei
profili formativi e gli standard
regionali”, approvato con DGR
2023/2006, nel testo in vigore al
momento della definizione del
progetto formativo.
Le competenze acquisite sono
registrate sul libretto formativo
sulla base delle indicazioni delle
Linee guida
- la procedura che si applica
per la documentazione,
valutazione e attestazione è
quella prevista dalla DGR n.
739/2013, che definisce e
regola il Sistema Regionale
di Formalizzazione e
certificazione delle
Competenze (SRFC). Le
attività da svolgere sono
quelle previste per
“L’Accertamento tramite
evidenze”. L’attestato che
viene rilasciato è la “Scheda
Capacità e Conoscenze”;
- in fase di prima attuazione
il servizio viene erogato dai
soggetti accreditati del
sistema formativo in
possesso dei requisiti
necessari;
- il soggetto promotore
svolge, attraverso il tutore
didattico, un’attività di
verifica in itinere del
raggiungimento, da parte
del tirocinante, degli
obiettivi formativi. La
raccolta delle evidenze da
parte del tutore didattico
deve iniziare entro la prima
metà del periodo di
svolgimento del tirocinio;
- se non viene documentata
l’acquisizione di alcuna
capacità e conoscenza tra
quelle previste negli
obiettivi formativi del
tirocinio, al soggetto
promotore e al soggetto
ospitante è fatto divieto di
attivare ulteriori tirocini per
12 mesi (LR 17/2005, art.26
quinquies co. 3);
- viene modificato lo
“Schema di progetto di
tirocinio”;
- vengono definite durata e
valorizzazione del servizio
pag. 10
ABRUZZO
Possibili borse di studio, in
particolare per i tirocinanti
appartenenti a specifiche
categorie svantaggiate. Possibile
sostegno economico alla
formazione dei tutor.
Previsti incentivi per i soggetti
ospitanti sulla base di una serie di
indicatori relativi a:
- trasformazione dei tirocini in
contratti di lavoro subordinato
(almeno il 25%) con punteggio
maggiore in caso di assunzione a TI
o con CTD di almeno 12 mesi e di
soggetti svantaggiati ex Reg. CE
800/2008, donne e disabili;
-contributo a instaurare un
rapporto di lavoro con un altro
datore di lavoro (stesse
maggiorazioni del punto
precedente);
EVENTUALI
PREMIALITÀ
- formazione gratuita del tutor
aziendale (corso intensivo di
almeno 8 ore);
- formazione gratuita del
tirocinante (corso intensivo di
almeno dodici ore in materia di
normativa sul tirocinio e di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- valutazione positiva del
progetto formativo da parte della
Provincia;
- coinvolgimento di soggetti
svantaggiati ex Reg. CE
800/2008, donne e disabili;
- erogazione di indennità al
tirocinante superiore a quella
minima garantita;
- conciliazione tra tempi di vita e
di lavoro nell’ambito della propria
organizzazione aziendale (con
particolare riferimento alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori
padri)
BASILICATA
La Regione potrà
promuovere misure
agevolative atte a
sostenere i tirocini nonché
interventi tesi alla
evoluzione dei tirocini in
contratti di lavoro
subordinato o autonomo.
A tal fine la Regione potrà
definire meccanismi e
strumenti premiali, che
riguardino specifici
target/destinatari e/o
soggetti promotori e/o
soggetti ospitanti. Le
misure di incentivazione
saranno destinate ai
soggetti promotori e/o
soggetti ospitanti in
funzione dell'evoluzione in
contratti di lavoro dei
tirocini attivati
precedentemente
all'adozione delle misure
di incentivazione, secondo
le modalità all'uopo
stabilite nei rispettivi
provvedimenti.
La Regione potrà
prevedere l'erogazione di
incentivi per l'assunzione
a tempo indeterminato a
seguito di un tirocinio. Per
i tirocini formativi e di
orientamento e per i
tirocini estivi,
l'agevolazione potrà
riguardare esclusivamente
i giovani di età compresa
tra i 18 e i 32 anni
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
CALABRIA
Il contributo può arrivare fino al 100 % della
borsa lavoro e raggiungere il limite massimo di
400 € mensili; il suo ammontare è
determinato tenendo conto:
a) della complessità del progetto di tirocinio;
b) della congruità della durata del tirocinio
in riferimento alle caratteristiche del
progetto;
c) degli altri servizi offerti al/alla tirocinante
dalla struttura ospitante quali mensa,
trasporto ed alloggio
In caso di interruzione anticipata del tirocinio
il contributo è erogato in misura
proporzionale, purché non risulti inferiore
all’importo minimo di 50 €
FRIULI VENEZIA GIULIA
EMILIA ROMAGNA
Possibili misure di agevolazione o
sostegno per gli aspetti collegati
alla indennità di partecipazione
e per la promozione del
passaggio immediato ad una
esperienza di tirocinio
formativo al termine di un
percorso di istruzione e
formazione professionale, di
istruzione secondaria
superiore, di istruzione o
formazione post diploma,
universitaria o post laurea.
PER I TIROCINI DI TIPO B:
Le strutture private ospitanti possono ottenere
un contributo a parziale o completa copertura
dell'importo corrisposto al/alla tirocinante, ai
sensi dell’art.35 della LP 39/1992 e successive
modifiche. Il contributo non può essere
erogato ad enti pubblici. Qualora al termine
del tirocinio non faccia seguito l'assunzione
del/della tirocinante, alla struttura ospitante
può essere negata la liquidazione del
contributo se non sussistono giustificati
motivi per la mancata assunzione. Inoltre
alla struttura ospitante possono essere
negati ulteriori inserimenti in tirocinio.
CAMPANIA
Possibili misure
agevolative atte a
sostenere i tirocini
nonché interventi tesi alla
trasformazione dei
tirocini in contratti di
lavoro subordinato.
Si potranno definire
meccanismi e strumenti
premiali sia per i soggetti
promotori che per i
soggetti ospitanti tesi a
valorizzare la
responsabilità sociale
d’impresa.
Possibili incentivi all’assunzione
del tirocinante da parte del
soggetto ospitante, purché il
rapporto di lavoro sia a tempo
indeterminato, compreso il
contratto di apprendistato, o a
tempo determinato di durata
pari o superiore a 12 mesi e che
l’assunzione avvenga nel corso
del tirocinio o comunque entro
sei mesi dalla sua conclusione.
Previste azioni di sostegno e di
raccordo anche per le altre
tipologie di tirocinio, non
oggetto della presente
regolamentazione, promuovendo
la convergenza con i dispositivi
previsti dalle Leggi Regionali
16/2012 e 20/2012.
Possibili programmi e
sperimentazioni che prevedano
l’attivazione di tirocini
nell’ambito di accordi e intese
mirate alla realizzazione di
percorsi di primo inserimento
per l’accesso all’apprendistato
professionalizzante di cui alla
Legge Regionale n. 20/2012.
Sostegno all’utilizzo dei tirocini
formativi presso gli artigiani che
hanno conseguito la qualifica di
“Maestri Artigiani” e presso le
“Botteghe scuola” di cui alla
suddetta L.R.20/2012
pag. 11
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
Approvati con DGR i “Nuovi indirizzi regionali in materia di
tirocini”. *
NORMA DI
RECEPIMENTO
Approvata DGR
Approvata DGR
Con D.D.U.O. sono state definite le disposizioni attuative,
che comprendono gli Standard minimi per la stesura e la
stipula di convenzioni e progetti formativi individuali *
Approvata DGR
Approvata Legge
Regionale.
Approvata Direttiva
attuativa con DGR
Approvata Legge Regionale
Approvata DGR
Approvato Regolamento
attuativo con DGR
* pubblicati su BURL n. 45 dell’8 novembre 2013
TIROCINI EXTRACURRICOLARI
- Tirocini formativi e di orientamento: rivolti a soggetti
che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre
12 mesi, inoccupati in cerca di occupazione, disoccupati e
occupati con contratto di lavoro o collaborazione a tempo
ridotto.
Tirocini formativi e di
orientamento.
Quelle previste dalle
Linee guida + tirocini
estivi.
- Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: rivolti a
inoccupati in cerca di occupazione, a disoccupati, a
lavoratori sospesi, in mobilità e a occupati con contratto di
lavoro o collaborazione a tempo ridotto.
TIPOLOGIE TIROCINI
NORMATI
Quelle previste dalle Linee
guida
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
- Tirocini formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento in favore di disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della L. 68/99, persone svantaggiate ai
sensi della L. 381/91.
- Tirocini estivi di orientamento.
TIROCINI CURRICOLARI: esperienza formativa ed orientativa
di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione
o formazione di livello secondario, terziario, dottorati,
master universitari o realizzati da istituti di alta
formazione accreditati da enti riconosciuti in ambito
nazionale o internazionale, e in generale percorsi formativi
che rilasciano un titolo o una certificazione con valore
pubblico. Sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di
apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei
relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata
complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del
periodo del calendario scolastico o accademico
Tirocini di
inserimento/reinserimento al
lavoro.
Quelle previste
dalle Linee guida
I tirocini di
orientamento e
formazione o di
inserimento/reinseri
mento sono rivolti
anche ai titolari di
protezione
internazionale o
umanitaria e alle
persone in percorsi di
protezione sociale ai
sensi dell’art.18 del
D.Lgs. n. 286/1998
Tirocini estivi.
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
La classificazione non prevede
una tipologia specifica di
tirocinio per disabili, persone
svantaggiate nonché
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale. I
tirocini rivolti a tali categorie,
nonché quelli rivolti agli
immigrati, potranno avere
ulteriori finalità di inclusione
sociale e cittadinanza attiva.
L’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento
rivolti a lavoratori in CIG non
è subordinata all’attivazione
di specifici accordi
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
Durata massima:
Durata minima: 2
mesi (un mese per
quelli estivi).
Durata massima:
tirocini formativi e di orientamento: 6 mesi.
Tirocini di inserimento e reinserimento: 12 mesi.
Per gli svantaggiati: 12 mesi, fatto salvo l’estensione fino a
24 mesi nel caso di parere rilasciato da un soggetto terzo
competente.
Come previsto dalle Linee
guida
DURATA
I tirocini per i disabili
possono essere prorogati per
ulteriori 12 mesi,
limitatamente ai soggetti
rientranti nelle condizioni
individuate all’art. 13, co. 1,
lett. a) della legge n. 68 del
1999
Durata minima: 2 mesi.
Durata massima: come previsto
dalle Linee guida; i tirocini
formativi e di orientamento hanno
una durata massima di 12 mesi se
rivolti a persone con disabilità.
I tirocini estivi hanno una durata
massima pari alla sospensione estiva
delle lezioni o degli studi, proroghe
comprese
Per i disabili: 24 mesi, fatto salvo casi con particolari
difficoltà di inserimento lavorativo sulla base di valutazione
espressa dal Comitato Tecnico Provinciale, ai quali non si
applicano vincoli di durata e di ripetibilità.
Tirocini estivi: devono essere realizzati nell’arco temporale
di sospensione estiva delle attività didattiche, per una
durata non superiore a 3 mesi.
Sospensione per malattia lunga: se si protrae per una
durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure
formalizzate del soggetto ospitante.
La possibilità di svolgimento del tirocinio in orario notturno
(tra le ore 23 e le ore 7) può essere prevista, nell’ambito di
intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già
previste dalla normativa vigente in particolare per i minori,
a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante
giustifichi tale modalità di svolgimento
Come previsto
dalle Linee guida
salvo tirocini di
inserimento/reinse
rimento, per i
quali è prevista
una durata
massima di 6 mesi
Durata massima:
come previsto dalle
Linee guida. Per i
tirocini estivi: pari al
periodo compreso tra
fine anno scolastico
(o sospensione anno
accademico o
formativo) e inizio di
quello successivo;
non può avere durata
superiore a 3 mesi,
anche in caso di
pluralità di tirocini.
Diritto alla
sospensione del
tirocinio: anche in
caso di chiusura
collettiva. In caso di
malattia, questa non
deve avere una
durata complessiva
superiore a 5 mesi.
L’impegno
settimanale del
tirocinante non può
superare le 30 ore.
Lo svolgimento del
tirocinio non è
ammesso in orario
notturno
- tirocini formativi e di
orientamento e tirocini di
inserimento e reinserimento al
lavoro: 6 mesi;
- tirocini formativi e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento al lavoro
destinati a persone svantaggiate o
particolarmente svantaggiate
(donne soggette a tratta, rom,
senza fissa dimora):12 mesi (24
mesi nel caso di persone disabili).
Durata massima dei tirocini estivi: 3
mesi.
La DGR n. 42-7397/2014 definisce
le deroghe riguardanti la durata e
la ripetibilità dei tirocini formativi
e di orientamento e di
inserimento/reinserimento rivolti
a persone disabili, svantaggiate,
particolarmente svantaggiate,
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale e
umanitaria. Per tali soggetti,
specificatamente definiti, è
consentita la proroga del tirocinio
per ulteriori 12 mesi (24 mesi per
le persone disabili), subordinata al
parere favorevole del servizio
pubblico competente che ha in
carico il tirocinante o alla
valutazione del soggetto promotore
- in relazione alla categoria di
appartenenza del tirocinante. E’
inoltre possibile la ripetizione del
tirocinio presso lo stesso soggetto
ospitante anche con progetto
formativo identico e in caso di
interruzione, purché venga
rispettata la durata massima
prevista
Durata massima:
6 mesi, prorogabili per non
più di 30 giorni.
Il termine è elevato a 12
mesi, prorogabili fino a un
massimo di ulteriori 12, per i
tirocini rivolti a soggetti
disabili ai sensi dell'art. 1, co.
1, Legge n. 68/1999, a
persone svantaggiate ai sensi
della Legge n. 381/1991,
nonché ad immigrati,
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale.
Durata massima dei tirocini
estivi: 3 mesi.
Il tirocinante non può essere
sottoposto a regime di orario
se non per esigenze
formative. In ogni caso, ferma
restando la durata massima
del tirocinio, la
partecipazione al percorso
formativo non può comportare
per il tirocinante un impegno
superiore alle 30 ore
settimanali, collocate nella
fascia diurna
pag. 13
LAZIO
- Centri per l’Impiego;
- soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 276/2003
“Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui
alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30” e successive
modifiche e integrazioni;
- soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi per il
lavoro, ai sensi della DGR 1
giugno 2012, n. 268;
- agenzie regionali per il
lavoro;
- istituti di istruzione
universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di
titoli accademici;
SOGGETTI
PROMOTORI
- istituzioni scolastiche
statali e non statali che
rilascino titoli di studio con
valore legale;
- fondazioni di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS) di cui
al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2008;
- centri di orientamento al
lavoro di cui all’art. 30, co.
2, legge regionale 7 agosto
1998, n. 38 “Organizzazione
delle funzioni regionali e
locali in materia di politiche
attive per il lavoro” e
successive modifiche e
integrazioni;
- centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale o
di orientamento, ovvero
centri accreditati
all'erogazione di attività di
formazione professionale o
di orientamento ai sensi
della deliberazione della
Giunta regionale 29
novembre 2007, n. 968 e
s.m.i. o accreditati secondo
le disposizioni di altre
LIGURIA
LOMBARDIA
- Centri per
l’impiego,
l’orientamento e la
formazione (CIOF);
a. servizi per l’impiego e,
pertanto, i centri per l’impiego di
cui all'articolo 16 della l.r. n.
27/1998 (Disciplina dei servizi per
l’impiego e della loro integrazione
con le politiche formative e del
lavoro) nonché i servizi pubblici di
inserimento lavorativo di cui alla
L. 68/1999;
b. università e istituti di istruzione
universitaria statali e non statali
abilitati al rilascio di titoli
accademici nonché altre
istituzioni di alta formazione che
rilasciano titoli riconosciuti a
livello nazionale ed europeo;
c. istituzioni scolastiche statali e
non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale;
d. centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o
orientamento, centri operanti in
regime di convenzione o contratto
con la Regione o la Provincia
competente, nonché organismi di
formazione professionale
accreditati ai sensi dell’articolo 75
della l.r. 18/2009;
e. soggetti appartenenti al sistema
integrato di servizi sociali e
sociosanitari di cui all'articolo 53
della l.r. n. 12/2006 (Promozione
del sistema integrato dei servizi
sociali e sociosanitari), per le
tipologie di tirocinio di cui alla
lettera c) del comma 2
dell’articolo 35 della l.r. 30/2008;
f. istituzioni formative private,
non aventi scopo di lucro, diverse
da quelle indicate in precedenza,
che abbiano ottenuto il
riconoscimento di cui all’articolo
76 della l.r. 18/2009, sulla base di
specifica autorizzazione regionale;
g. organismi iscritti nell’elenco
regionale degli operatori
accreditati ai servizi per il lavoro
ai sensi dell’articolo 28 l.r.
30/2008;
h. soggetti autorizzati a livello
nazionale ai sensi degli articoli 4,
5 e 6 comma 1, limitatamente alle
lettere a), b), c), d) e) e f bis) del
MARCHE
- istituzioni scolastiche e accreditati regionali ai servizi di
istruzione e formazione professionale e/o ai servizi al
lavoro di cui alle ll.rr. 19/2007 e 22/2006;
- università e
istituti di istruzione
universitaria statali
e non statali
abilitati al rilascio
di titoli
accademici;
- autorizzati nazionali ai servizi per il lavoro ai sensi degli
artt. 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.
276;
- istituzioni
scolastiche statali e
non statali che
rilascino titoli di
studio con valore
legale, anche
nell’ambito dei
piani di studio
previsti dal vigente
ordinamento;
- comunità terapeutiche e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, a favore dei disabili e
delle categorie svantaggiate, che abbiano in carico quali
utenti di servizi da loro gestiti.
- enti regionali di
formazione
accreditati dalla
Regione Marche;
Tirocini estivi: l’attivazione è riservata alle istituzioni
scolastiche o formative presso le quali risulta iscritto il
tirocinante, anche mediante accordo con altri soggetti
promotori.
- soggetti
autorizzati
all’attività
d’intermediazione
tra domanda ed
offerta di lavoro
dalla Regione
Marche ai sensi
dall’art. 2 della
disciplina delle
procedure
operative di cui alla
D.G.R. n. 2 del
10/01/2006;
- autorizzati regionali ai servizi per il lavoro di cui alla l.r.
22/2006, tra i quali rientrano gli autorizzati regionali
speciali, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007
n. 4561;
Tirocini curriculari: l’attivazione è riservata alle istituzioni
presso le quali risulta iscritto il tirocinante, o a soggetti ad
essa collegati in possesso dei requisiti previsti per
l'attivazione dei tirocini. I soggetti promotori possono
stipulare convenzioni con enti dell’Unione Europea al fine
di garantire esperienze di tirocinio per studenti stranieri,
assicurando il rispetto degli indirizzi regionali.
Regione Lombardia riconosce il ruolo del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali quale soggetto promotore,
anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house
- soggetti
autorizzati
all’attività
d’intermediazione
tra domanda ed
offerta di lavoro dal
Ministero del
Lavoro ai sensi del
D.lgs. 276/2003 e
s.m.i.;
- cooperative
MOLISE
- le Province, per il
tramite dei Centri
per l’impiego;
- l’Agenzia Regionale
Molise Lavoro;
- le Università e gli
Istituti di istruzione
universitaria statali e
non statali che
rilasciano titoli
accademici, le
istituzioni scolastiche
statali e non statali
che rilasciano titoli di
studio con valore
legale, nonché le
altre istituzioni di
alta formazione che
rilasciano titoli
riconosciuti a livello
nazionale ed
europeo;
- l’Azienda sanitaria
locale, le comunità
terapeutiche, gli enti
ausiliari e le
cooperative sociali
iscritte nell’albo
regionale
relativamente ai
soggetti che hanno
seguito percorsi
terapeutici,
riabilitativi e di
inserimento sociale,
anche nei
ventiquattro mesi
successivi alla loro
conclusione, nonché
il servizio provinciale
di inserimento per
disabili;
- le associazioni
sindacali dei datori di
lavoro e dei
lavoratori;
- gli enti bilaterali;
- i soggetti non
aventi scopo di lucro
iscritti nell’elenco
PIEMONTE
- le Province e i Centri per
l’impiego;
- le Università e gli istituti di
istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli
accademici, nonché le altre
istituzioni di alta formazione che
rilasciano titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo, con
riferimento ai propri studenti anche
nei dodici mesi successivi al
conseguimento dei titoli
accademici;
- le istituzioni scolastiche, con
riferimento ai propri studenti anche
nei dodici mesi successivi al
conseguimento del relativo titolo di
studio;
- istituzioni formative private, non
aventi scopo di lucro, diverse da
quelle indicate in precedenza, sulla
base di una specifica autorizzazione
della regione Piemonte;
- i soggetti pubblici e privati,
accreditati dalla Regione Piemonte
alla gestione dei servizi per il
lavoro;
- i soggetti accreditati dalla
Regione Piemonte per l'erogazione
di servizi di formazione
professionale e di orientamento;
- i soggetti autorizzati a livello
nazionale ai sensi del D. Lgs 276/03
Titolo II Capo I;
- le comunità
terapeutico−riabilitative e le
cooperative sociali, purché iscritte
nei relativi elenchi regionali,
nonché gli enti gestori istituzionali
delle attività socio−assistenziali di
cui all'articolo 9 della legge
regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del
sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino
della legislazione di riferimento),
come modificato dalla legge
regionale 2 maggio 2006, n. 16, con
riferimento ai soggetti che hanno
seguito percorsi terapeutici,
PUGLIA
- Servizi per l'impiego;
- istituti di istruzione
universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di
titoli accademici:
- istituzioni scolastiche statali
e paritarie;
- gli uffici scolastici regionali
e provinciali;
- centri pubblici o a
partecipazione pubblica di
formazione professionale e/o
orientamento, accreditati ai
sensi della L.R. 7 agosto 2002
n.15 (Riforma della
formazione professionale),
come modificata dalle Leggi
Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e
2 novembre 2006, n.32, e
della successiva D.G.R. n. 195
del 31 gennaio 2012;
- comunità terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali
purché iscritti negli specifici
albi regionali;
- servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici accreditati
dalla regione;
- istituzioni formative private,
non aventi scopo di lucro,
diverse da quelle indicate in
precedenza, sulla base di una
specifica autorizzazione della
Regione;
- soggetti autorizzati alla
intermediazione dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche
Sociali ai sensi del D.lgs.
276/2003 e s.m.i.:
- soggetti accreditati ai sensi
dell'’art. 5, Legge Reg.
25/2011 e del successivo Reg.
Reg. 22 ottobre 2012, n. 28,
come modificato dal Reg. Reg.
27 dicembre 2012, n. 34.
I programmi e le
sperimentazioni promossi dal
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che
prevedono l’attivazione di
tirocini anche avvalendosi
pag. 14
LAZIO
Regioni o Province
autonome;
- istituzioni formative
private, non aventi scopo di
lucro, sulla base di
specifiche autorizzazioni
della Regione Lazio secondo
criteri da definire con
apposito provvedimento o
sulla base di specifiche
disposizioni di altre Regioni o
Province autonome;
- comunità terapeutiche
inserite nell’elenco ufficiale
del Dipartimento delle
Politiche antidroga della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri e cooperative sociali
iscritte nell’albo regionale
della Regione Lazio, istituito
ai sensi della legge regionale
27 giugno 1996, n. 24
“Disciplina delle cooperative
sociali” e successive
modifiche e integrazioni o in
analoghi albi delle altre
Regioni o Province
autonome;
- servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti
da enti pubblici delegati
dalle Regioni o Province
autonome;
- Aziende Sanitarie Locali,
relativamente a quanti
hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e di
inserimento sociale, anche
per un congruo periodo a
questi successivo;
- il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, nel
rispetto di quanto previsto
dalle normative nazionali e
regionali vigenti, qualora
promuova programmi e
sperimentazioni che
prevedano l’attivazione di
tirocini anche avvalendosi
dell’apporto dei propri enti
in house
LIGURIA
D.Lgs. 276/2003;
i. soggetti autorizzati a livello
regionale ai sensi dell’articolo 29
della l.r. 30/2008;
j. l’Agenzia Liguria Lavoro
nell’ambito delle azioni approvate
nel Programma annuale di attività
nel rispetto del comma 2 bis,
dell’art. 11 della l.r. 27/1998;
k. il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in coerenza con
quanto previsto dalle normative
nazionali e regionali, nella sua
attività di promozione di
programmi/sperimentazioni
finalizzati
all’inserimento/reinserimento
lavorativo che prevedono
l’attivazione di tirocini anche
avvalendosi dell’apporto dei propri
enti in house
LOMBARDIA
MARCHE
sociali, comunità
terapeutiche, enti
ausiliari, purché
iscritti negli
specifici albi
regionali, ove
previsti;
- le agenzie e gli
enti in house del
Ministero del
Lavoro, nell'ambito
di loro programmi
e sperimentazioni
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
regionale dei soggetti
accreditati per lo
svolgimento di servizi
al lavoro;
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche nei ventiquattro
mesi successivi alla conclusione del
percorso;
- le associazioni
iscritte nel registro
regionale delle
organizzazioni di
volontariato;
- le aziende sanitarie locali,
relativamente a quanti hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento
sociale, anche per un congruo
periodo a questi successivo;
dell’apporto dei propri enti in
house, sono attuati nel
rispetto delle normative
nazionali e della disciplina
regionale e d’intesa con i
competenti uffici regionali
- i soggetti
autorizzati
all’intermediazione
dal Ministero del
lavoro e delle
Politiche sociali ai
sensi del D.Lgs
276/2003 e s.m.m.;
- i soggetti iscritti
nell’elenco regionale
degli Organismi
accreditati per la
formazione
professionale.
Il Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali, nel rispetto
di quanto previsto
dalle normative
nazionali e regionali,
promuove
programmi/sperimen
tazioni che
prevedono
l’attivazione di
tirocini anche
avvalendosi, come
soggetto promotore,
dei propri enti in
house
- i comuni, le camere di
commercio, industria, artigianato e
agricoltura, nonché le associazioni
e gli enti autorizzati all'esercizio di
funzioni di intermediazione e delle
connesse funzioni orientative, con
riferimento a modalità, criteri e
particolari categorie di utenti;
- gli enti bilaterali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera h) del dlgs
276/03.
Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel rispetto di
quanto previsto dalle normative
nazionali e regionali, promuove
programmi/sperimentazioni che
prevedono l’attivazione di tirocini
anche avvalendosi dell’apporto dei
propri enti in house
pag. 15
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
Importo minimo di
350 €.
Importo minimo: 400 €.
Importo minimo: 400 €
Riconoscimento
dell’indennità a fronte di
una partecipazione minima
al percorso del 70% su base
mensile. L’indennità è
erogata in misura
proporzionale all’effettiva
partecipazione al tirocinio,
qualora inferiore al 70%.
In caso di sospensione per
maternità o malattia lunga
non sussiste l’obbligo di
corresponsione
dell’indennità.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Nel caso di tirocini formativi
e di orientamento e di
tirocini rivolti a disabili
rientranti nelle condizioni
individuate all’art. 13, co. 1,
lett. a) della legge n. 68 del
1999, impegnati in tirocini
avviati al di fuori delle quote
d’obbligo previste dalla
stessa legge, la Regione può
corrispondere, nei limiti
dello stanziamento annuale
di bilancio, un’indennità
pari all’importo minimo,
eventualmente integrabile
da parte di altri soggetti fra i
quali quello promotore e
quello ospitante. La Regione
può definire ulteriori
modalità di sostegno per i
tirocini a favore dei disabili,
ferma restando l’eventuale
copertura delle spese
relative alla polizza
assicurativa INAIL e
all’assicurazione civile per
danni contro terzi
Nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque
percettori di sostegno al reddito, in
quanto fruitori di ammortizzatori
sociali, l’indennità non viene
corrisposta (per tali lavoratori si
devono intendere coloro che sono
sospesi in cassa integrazione e che
percepiscono la relativa indennità).
Nel caso in cui il predetto sostegno
al reddito sia inferiore all’importo
minimo di 400 €, al tirocinante è
corrisposta un’integrazione fino al
raggiungimento dello stesso; il
soggetto promotore o quello
ospitante possono inoltre riconoscere
al tirocinante un eventuale
rimborso spese (erogazione buoni
pasto, altre spese connesse
all’attività di tirocinio).
L’eventualità e le modalità di
riconoscimento del rimborso
dovranno essere previste in
convenzione.
Nel caso di tirocini part time
l’importo minimo dell’indennità può
essere riproporzionato in base
all’effettivo impegno orario.
L’indennità potrà essere inferiore
all’importo minimo se il destinatario
è una persona con disabilità, o se è
un soggetto svantaggiato ai sensi
della L. 381/1991 o richiedente asilo
e titolare di protezione
internazionale che svolge il tirocinio
su espressa richiesta dei servizi
pubblici o accreditati che hanno in
carico la persona.
In caso di tirocini estivi è prevista
l’eventualità, ma non
l’obbligatorietà, di riconoscere al
tirocinante un’indennità di
partecipazione
MARCHE
L’importo è definito dalle parti ed esplicitato nella
convenzione di tirocinio. Non potrà essere inferiore a 400 €
mensili, riducibile a 300 € qualora si preveda la
corresponsione di buoni pasto o l’erogazione del servizio
mensa ovvero qualora l’attività di tirocinio non implichi un
impegno giornaliero superiore a 4 ore.
Qualora il soggetto ospitante sia una Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell’articolo 1 c. 36 della legge
92/2012 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e si applica almeno
un’indennità forfettaria di 300 €.
Tirocini formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento in favore di disabili e
svantaggiati: al fine di garantire le finalità di inclusione la
Convenzione di tirocinio e il Progetto formativo individuale
assumono le determinazioni in merito all’indennità di
partecipazione tenendo conto inoltre, per i soggetti
disabili, della valutazione delle capacità e abilità residue
del tirocinante espressa dal Comitato Tecnico Provinciale.
Tirocini estivi: la Convenzione di tirocinio e il Progetto
formativo individuale assumono le determinazioni in merito
all’indennità di partecipazione.
Tirocini curriculari: la Convenzione di tirocinio e il Progetto
formativo individuale definiscono l’eventuale indennità di
partecipazione
Nel caso di tirocini
in favore di
lavoratori sospesi e
comunque
percettori di forme
di sostegno al
reddito, in quanto
fruitori di
ammortizzatori
sociali, l’indennità
di tirocinio potrà
non essere
corrisposta. In tali
casi è riconosciuto
ai tirocinanti il
rimborso delle
eventuali spese
sostenute, secondo
le modalità definite
nella convenzione.
L’indennità può
essere sostenuta
anche dal soggetto
promotore, se
previsto in
convenzione, o
dalla Regione,
nell’ambito di
specifici programmi
o progetti volti a
favorire l’inclusione
di particolari
categorie di
soggetti.
Possibili deroghe in
materia di
corresponsione e di
ammontare
dell’indennità per i
soggetti disabili, le
persone
svantaggiate, i
richiedenti asilo e
titolari di
protezione
internazionale
MOLISE
Importo mensile pari
a 300 € (400 € per i
tirocini di
inserimento/reinseri
mento),
corrispondente ad
un impegno massimo
di 20 ore
settimanali. Tale
importo aumenta
proporzionalmente
in relazione
all’impegno del
tirocinante fino a un
massimo di 30 ore
settimanali, con
un’indennità
mensile di 450 €
(600 € per i tirocini
di
inserimento/reinseri
mento).
E’ possibile che il
soggetto ospitante
preveda in aggiunta
ulteriori benefici.
In caso di tirocini
rivolti a cittadini non
appartenenti all’UE
residenti all'estero, il
soggetto promotore
deve fornire al
tirocinante idoneo
vitto e alloggio,
nonché pagare le
eventuali spese di
viaggio per il rientro
del tirocinante nel
paese di origine. Tali
oneri possono essere
assunti dal soggetto
ospitante e sono
comunque a suo
carico se il soggetto
promotore è un CPI
PIEMONTE
PUGLIA
Importo minimo di 300 €
corrispondente all’impegno
massimo di 20 ore settimanali.
Tale importo aumenta
proporzionalmente in relazione
all’impegno del tirocinante fino a
un massimo di 40 ore settimanali,
in coerenza con gli obiettivi del
progetto formativo,
corrispondente a un’indennità
minima mensile pari a 600 €.
Importo minimo di 450 €.
L’erogazione dell’indennità può
essere garantita dal soggetto
ospitante, proponente o – in
accordo con soggetti terzi –
attraverso finanziamento o
cofinanziamento da altre fonti.
E’ in ogni caso facoltà dei soggetti
coinvolti concordare indennità di
valore superiore ai riferimenti sopra
riportati.
Per i lavoratori percettori di
sostegno al reddito (cui non viene
corrisposta indennità) il soggetto
ospitante è tenuto a rimborsare le
spese sostenute per vitto e
trasporto pubblico, a fronte della
presentazione degli appositi
giustificativi.
Per i tirocini formativi e di
orientamento e di
inserimento/reinserimento rivolti
ai soggetti disabili, svantaggiati,
particolarmente svantaggiati,
richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale e
umanitaria (come specificatamente
definiti dalla DGR n. 427397/2014) l’indennità minima è
pari a 3,40 €/ora.
Per alcune tipologie dei suddetti
destinatari l’indennità può non
essere corrisposta se l’impegno non
supera le 10 ore settimanali (in tal
caso è previsto il rimborso per le
spese di trasporto pubblico e vitto);
l’erogazione dell’indennità può
essere commisurata all’effettiva
presenza del tirocinante
Ai fini dell’erogazione il
tirocinante deve aver
partecipato almeno al 70% del
monte ore mensile previsto
dal progetto formativo.
Il tirocinante che percepisce
una forma di sostegno al
reddito ha diritto al rimborso
delle spese eventualmente
sostenute per la
partecipazione alle attività
formative secondo le modalità
definite nella convenzione.
Per forme di sostegno al
reddito si intendono le
prestazioni economiche di
natura previdenziale o
assistenziale, sostitutive o
integrative della retribuzione,
erogate in caso di riduzione o
perdita dell'occupazione, di
mancanza di lavoro, nonché di
riduzione della capacità di
guadagno per effetto di
menomazioni fisiche o
psichiche.
Resta ferma la possibilità,
anche per i tirocinanti titolari
di forme di sostegno al
reddito, di percepire da parte
di soggetti terzi somme
erogate in connessione o in
dipendenza di progetti di
formazione, di
riqualificazione e di
riconversione professionale,
nei limiti dell'ordinamento
vigente
pag. 16
LAZIO
LIGURIA
a) da 0 a 5 dipendenti a tempo
indeterminato: non più di un
tirocinante;
b) tra i 6 e i 20 dipendenti a
tempo indeterminato, sono
ammessi fino ad un massimo
di 2 tirocinanti
contemporaneamente, cioè
nello stesso periodo;
a) 1 tirocinante, fino a 5
lavoratori in organico;
b) 2 tirocinanti
contemporaneamente,
se il numero di
lavoratori in organico è
compreso tra 6 e 20
unità;
LIMITI NUMERICI
TIROCINI
ATTIVABILI
c) fino a un numero di
tirocinanti pari al 10%
dei lavoratori in
organico, se il numero
di lavoratori è superiore
a 20 unità (con
arrotondamento della
percentuale all'unità
superiore).
Al computo concorrono:
a) i lavoratori subordinati;
b) i soci dipendenti delle
società cooperative
c) oltre 20 dipendenti è
consentito un numero
massimo di tirocinanti
contemporaneamente, cioè
nello stesso periodo, non
superiore al 10% del
personale dipendente a
tempo indeterminato in forza
alla data di attivazione del
tirocinio, con
arrotondamento all’unità
superiore
I tirocini estivi attivati dai soggetti
promotori di cui alle lettere b, c,
d e j non rientrano nel computo
dei tirocini attivabili e non sono
soggetti ai suddetti limiti
numerici. Ai tirocini estivi di
orientamento attivati dai soggetti
promotori di cui alle restanti
lettere, si applica la medesima
base di computo dei suddetti
limiti numerici, ma in maniera
aggiuntiva e disgiunta rispetto ai
tirocini formativi e di
orientamento nonché di
inserimento o reinserimento
lavorativo.
Ai fini del computo del numero dei
tirocinanti i soci lavoratori sono
considerati dipendenti a tempo
indeterminato.
I tirocini attivati con soggetti
appartenenti alle categorie
previste dalla L. 68/1999 o
svantaggiati ai sensi della L.
381/1991 nonché richiedenti asilo
e titolari di protezione
internazionale che svolgono
tirocini su espressa richiesta dei
servizi pubblici o accreditati che
LOMBARDIA
MARCHE
Con riferimento all’unità operativa di svolgimento del
tirocinio:
a)
strutture composte dal solo titolare o con risorse
umane in numero non superiore a 5: presenza
contemporanea di un solo tirocinante;
b) strutture con risorse umane in numero compreso tra
6 e 20: presenza contemporanea di non più di 2
tirocinanti;
c) strutture con risorse umane in numero superiore a
20: presenza contemporanea di un numero di
tirocinanti in misura non superiore al 10% delle
risorse umane presenti, con arrotondamento all’unità
superiore.
Nel conteggio delle “risorse umane”, in questo contesto si
devono ricomprendere:
- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi
professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato,
determinato o di collaborazione non occasionale di durata
pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge
3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo
indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di
durata di 12 mesi.
Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e
collaboratori a tempo determinato potranno essere
conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a
condizione che il loro contratto abbia inizio prima
dell’avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla
conclusione dello stesso.
Tirocini formativi e di orientamento o di
inserimento/reinserimento in favore di disabili e
svantaggiati:
- non si applicano i vincoli numerici parametrati alle risorse
umane presenti nelle unità operative di svolgimento;
- per le unità operative di svolgimento del tirocinio
localizzate all’interno di istituti di pena, non si applicano i
vincoli numerici parametrati alle risorse umane.
Tirocini estivi. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con
il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti
nelle unità operative di svolgimento.
MOLISE
a)
a) unità operative
con un numero
di dipendenti a
tempo
indeterminato
da 0 a 5: 1
tirocinante;
b) unità operative
con un numero
di dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra 6
e 20: non più
di 2 tirocinanti
contemporane
amente;
c) unità operative
con 21 o più
dipendenti a
tempo
indeterminato:
tirocinanti in
misura non
superiore al
10% dei
suddetti
dipendenti
contemporane
amente, con
arrotondament
o all’unità
superiore.
Solo nel caso di
società
cooperative, i soci
lavoratori sono
considerati, ai soli
fini del computo
dei tirocini, come
dipendenti a tempo
indeterminato
sedi o unità
operative prive
di dipendenti a
tempo
indeterminato o
con non più di 5
dipendenti a
tempo
indeterminato:
1 tirocinante;
b)
sedi o unità
operative con
un numero di
dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra 6
e 20: non più di
2 tirocinanti
contemporanea
mente;
c) sedi o unità
operative con 21
o più dipendenti
a tempo
indeterminato:
tirocinanti in
misura non
superiore al 10%
dei suddetti
dipendenti
contemporanea
mente, con
arrotondamento
all’unità
superiore.
Ai fini del computo
del numero dei
tirocinanti i soci
lavoratori sono
considerati
dipendenti a
tempo
indeterminato.
Sono esclusi dai
limiti numerici i
tirocini di
orientamento e
formazione o di
inserimento/reinse
PIEMONTE
I datori di lavoro possono ospitare
tirocinanti, in relazione al numero
di dipendenti a tempo
indeterminato, a tempo
determinato superiore a sei mesi, in
proporzione al periodo contrattuale
di riferimento, assunti con
contratto stagionale di durata non
inferiore a tre mesi, nonché soci
e/o familiari coadiuvanti inseriti
nell’impresa, nei limiti di seguito
indicati:
a) datori di lavoro senza
dipendenti, ivi compresi gli
imprenditori e i liberi
professionisti, operanti in
qualsiasi settore di attività ad
eccezione del lavoro
domestico: 1 tirocinante;
b) le unità operative con non più
di 5 dipendenti: 1 tirocinante;
c) le unità operative con un
numero di dipendenti
compreso tra 6 e 20: non più di
2 tirocinanti
contemporaneamente;
d) le unità operative con 21 o più
dipendenti: tirocinanti in
misura non superiore al 10%
dei suddetti dipendenti
contemporaneamente, con
arrotondamento all’unità
superiore.
Sono esclusi dai limiti sopra
riportati: i tirocini in favore dei
disabili di cui all’articolo 1, comma
1, della legge n. 68/99; persone
svantaggiate ai sensi della legge n.
381/91 compresi i condannati in
condizione di detenzione o ammessi
a misure alternative di detenzione,
nei limiti stabiliti della vigente
legislazione penitenziaria; persone
particolarmente svantaggiate ai
sensi della DGR n. 54-8999 del 16
giugno 2008 e della DGR n. 9110410 del 22 dicembre 2008 ( donne
soggette a tratta, rom, senza fissa
dimora), nonché richiedenti asilo e
titolari di protezione
PUGLIA
I soggetti pubblici e privati
possono ospitare tirocini
all’interno di ciascuna unità
produttiva nei limiti di
seguito indicati:
a)
b)
c)
1 tirocinante nelle unità
produttive fino a 5
dipendenti a tempo
indeterminato (;
non più di 2 tirocinanti
nelle unità produttive
con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso
tra 6 e 20;
un numero di tirocinanti
che non rappresenti più
del 10% dei dipendenti a
tempo indeterminato
nelle unità produttive
che contino più di 20
dipendenti della
medesima tipologia. E’
consentito
l’arrotondamento
all’unità superiore.
Possono ospitare tirocini
anche i soggetti privi di
lavoratori dipendenti.
Sono esclusi dal computo dei
predetti limiti numerici i
tirocinanti che versino in una
condizione di disabilità ai
sensi dell'art. 1, co. 1, Legge
n. 68/1999 e quelli che si
trovino in una condizione di
svantaggio ai sensi della Legge
n. 381/1991, nonché gli
immigrati, i richiedenti asilo
ed i titolari di protezione
internazionale.
Nel caso in cui il soggetto
ospitante sia un’impresa
stagionale che opera nel
settore del turismo, ai fini
della verifica dei rispetto dei
limiti numerici si terrà conto,
unitamente al numero dei
dipendenti a tempo
indeterminato, anche dei
lavoratori a tempo
determinato, il cui rapporto di
lavoro abbia una durata non
pag. 17
LAZIO
LIGURIA
hanno in carico la persona non
rientrano nel computo del numero
dei tirocini attivabili
LOMBARDIA
Tirocini curriculari. Non si applicano:
- il vincolo per il soggetto ospitante di poter realizzare con
il medesimo tirocinante un solo tirocinio;
- i vincoli numerici parametrati alle risorse umane presenti
nelle unità operative di svolgimento.
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
rimento.
internazionale.
Per le imprese
stagionali il numero
dei lavoratori a
tempo determinato
può essere utilizzato
per il calcolo delle
soglie, a condizione
che la durata del
rapporto dei suddetti
lavoratori sia
superiore a quella
del tirocinio e
comunque tale da
avere inizio prima
dell’avvio e di
terminare in seguito
alla conclusione del
tirocinio medesimo
Nel caso in cui il datore di lavoro
senza dipendenti subordinati ospiti
un tirocinante, deve seguirlo in
modo costante durante l’orario nel
quale il tirocinio viene svolto
PUGLIA
inferiore a quella prevista per
il tirocinio da attivare.
pag. 18
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
Come previsto dalle Linee guida.
Per la registrazione del tirocinio sul
Libretto formativo il tirocinante
deve avere partecipato almeno al
75% della durata prevista dal
progetto formativo.
Come previsto dalle Linee
guida.
LEGAMI CON
LIBRETTO
FORMATIVO E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
Nelle more dell’attuazione
del libretto formativo del
cittadino, la registrazione
viene effettuata da parte dei
servizi competenti sulla
scheda anagraficoprofessionale prevista dal
decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il
Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione del 30
Ottobre 2007, ed è
aggiornata sulla base delle
competenze acquisite e delle
attività svolte
Come previsto dalle Linee guida.
Per l’attestazione delle competenze
eventualmente acquisite si fa
riferimento, nelle more
dell’istituzione del Repertorio
nazionale di cui alla L.92/2012, al
Repertorio Regionale delle Figure
Professionali (RLFP) di cui all’art. 84
dell L.R. 18/2009.
Le competenze acquisite dal
tirocinante, devono essere
certificate e registrate sul libretto
formativo del cittadino di cui
all’articolo 82 della l.r. 18/2009
Come previsto dalle Linee guida
Per quanto riguarda i tirocini curriculari, la valutazione e
certificazione dei risultati, sulla base della validazione
operata anche dal tutor aziendale, avviene nell’ambito
della certificazione complessiva del percorso formativo.
Non è previsto rilascio di attestazione specifica o
registrazione sul Libretto formativo
Come previsto
dalle Linee guida.
Come previsto dalle
Linee guida.
La descrizione delle
competenze
acquisite fa
riferimento, ove
possibile, alle
qualificazioni
previste dal
Repertorio
regionale
Ai fini della
registrazione sul
libretto formativo
dell’esperienza di
tirocinio, il
tirocinante deve aver
partecipato almeno
all’80% della durata
prevista dal progetto
formativo
L’attestazione rilasciata, nelle
more dell’istituzione del Repertorio
nazionale, farà riferimento al
Repertorio della Regione per i
tirocini formativi e orientamento,
oppure ai profili professionali del
CCNL di riferimento per i tirocini di
inserimento/reinserimento. Gli
standard di attestazione verranno
appositamente definiti dalla
Regione.
Tirocini rivolti a persone disabili,
svantaggiate, particolarmente
svantaggiate, richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale
e umanitaria (DGR n. 427397/2014): il soggetto promotore,
ove possibile e coerentemente con
il percorso formativo/orientamento
o di inserimento/reinserimento,
rilascia al tirocinante
un’attestazione dei risultati
dell’attività svolta, specificando le
competenze acquisite con
riferimento a quelle indicate nel
progetto formativo/inserimento.
Per il rilascio dell’attestazione non
è previsto alcun termine minino di
frequenza
PUGLIA
Nell’attestazione relativa allo
svolgimento del tirocinio
devono essere specificate le
competenze (capacità/abilità
e conoscenze) eventualmente
acquisite con riferimento ad
una figura inserita nel
Repertorio Regionale delle
Figure Professionali,
approvato con DGR n.
327/2013 o con riferimento
alla Nomenclatura e
classificazione delle Unità
Professionali (Istat/Isfol).
La registrazione del tirocinio
sul libretto formativo è a cura
del soggetto promotore, in
raccordo con i Centri per
l’impiego.
La validazione e certificazione
delle competenze acquisite e
la successiva registrazione
delle stesse sul libretto
formativo avverranno su
richiesta dell’interessato,
secondo gli standard e
modalità definiti dalla
Regione, a seguito del
completamento del Sistema
Regionale di validazione e
certificazione delle
competenze, in
ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 4 della L. n.
92/2012 e dal successivo D.
Lgs. n. 13/2013
pag. 19
LAZIO
LIGURIA
Possibili incentivi, nell’ambito del
settore privato, per la
trasformazione del tirocinio in
contratto di lavoro.
EVENTUALI
PREMIALITÀ
Possono essere concessi contributi a
fondo perduto ai soggetti ospitanti in
relazione a particolari situazioni di
svantaggio individuate dal Piano
d’azione Regionale tra quelle di cui
all’articolo 52 della l.r. 30/2008.
L’ammontare dei contributi e le
modalità di erogazione e revoca
degli stessi sono disciplinati dalla
Giunta Regionale ai sensi
dell’articolo 35 della l.r. 30/2008
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
Possibili contributi
regionali per la
copertura totale o
parziale
dell’indennità,
nonché per
incentivare
l’inserimento
lavorativo presso il
soggetto ospitante
delle persone che
hanno concluso il
tirocinio. La Regione
si riserva, inoltre, la
possibilità di definire
meccanismi e
strumenti premiali,
sia per i soggetti
promotori che per
quelli ospitanti, tesi
a valorizzare la
responsabilità sociale
d’impresa
PIEMONTE
PUGLIA
Possibile concessione di
contributi a parziale
copertura dell’obbligo di
corrispondere l’indennità di
partecipazione, secondo
procedure, criteri e modalità
di assegnazione che saranno
definiti con specifici avvisi
pubblici.
Possibili incentivi regionali per la
trasformazione del tirocinio in
contratto di lavoro
Incentivi in favore dei soggetti
ospitanti che, a conclusione
del percorso formativo,
assumano il tirocinante con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato, anche nella
forma dell'’apprendistato. Le
procedure, i criteri e le
modalità di assegnazione
dell'incentivo saranno definite
con apposito avviso pubblico
pag. 20
SARDEGNA
NORMA DI
RECEPIMENTO
Approvata DGR
SICILIA
TOSCANA
La Giunta Regionale ha
deliberato il recepimento.
Emanata Direttiva
applicativa
La normativa regionale sui tirocini
non curriculari è stata definita
precedentemente all’accordo sulle
Linee guida, ma con contenuti
coerenti con le stesse, tramite
legge regionale e regolamento di
attuazione; la circolare n.3/2013
fornisce chiarimenti per alcuni
aspetti di carattere operativo
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
La Legge Provinciale n. 16 del 9 agosto
2013 ha modificato la Legge provinciale
sul lavoro n. 19/1983 (art. 4 bis e 4 ter
sui tirocini).
La DGP n. 737 del 19 maggio 2014 ha
approvato il documento recante
“Criteri e modalità per l’attivazione dei
tirocini formativi e di orientamento ai
sensi degli articoli 4 bis e 4 ter della
L.P. 16 giugno 1983, n. 19”
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Il Consiglio regionale ha approvato la
legge (n.17/2013) con cui viene modificato
il quadro normativo di riferimento.
Approvata DGR
Approvata DGR
Approvata con DGR la Direttiva di
attuazione
Tirocini formativi e di orientamento.
Tirocini di inserimento/reinserimento al
lavoro.
Tirocini estivi.
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
TIPOLOGIE TIROCINI
NORMATI
Quelle previste dalle Linee guida +
tirocini estivi
I tirocini di orientamento
e/o di inserimento o
reinserimento al lavoro
sono destinati a soggetti
con disabilità ai sensi della
legge n°68/99, a soggetti
svantaggiati ai sensi della
legge n°381/91, a soggetti
richiedenti asilo e titolari
di protezione
internazionale e
umanitaria e a soggetti in
percorsi di protezione
sociale ai sensi dell'art.18
del D.L.vo 286/98
- Tirocini di formazione e
orientamento (finalizzati ad
agevolare le scelte professionali e
la occupabilità);
La classificazione non prevede una tipologia
specifica di tirocinio per disabili, persone
svantaggiate nonché richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale.
- tirocini di inserimento al lavoro
(destinati ai soggetti inoccupati);
Con le modifiche al testo della Direttiva di
attuazione (DGR 597/2014) sono state
introdotte specifiche deroghe in materia di
durata settimanale, ammontare
dell’indennità e ripetibilità presso lo
stesso soggetto ospitante relativamente ai
tirocini con prevalente finalità di
inclusione socio-lavorativa o terapeuticoriabilitativa promossi dai servizi
territorialmente competenti. Tali tirocini
possono attivarsi, mediante previa “presa
in carico” da parte dei servizi
territorialmente competenti, in favore di
persone con disabilità, svantaggiate di cui
alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché
richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale sulla base dei singoli
progetti formativi personalizzati. Prima
della promozione dei tirocini, i servizi
territorialmente competenti devono
trasmettere le informazioni relative a
ciascun progetto formativo ad un apposito
Gruppo di monitoraggio, che può formulare
osservazioni in merito alle informazioni
ricevute.
- tirocini di reinserimento al
lavoro (destinati ai soggetti
disoccupati e ai lavoratori in
mobilità) e tirocini di formazione
(destinati ai soggetti in cassa
integrazione guadagni straordinaria
e in deroga);
- tirocini di inserimento o
reinserimento al lavoro (destinati
a: persone inserite nei programmi
di assistenza e integrazione sociale
previsti a favore delle vittime di
tratta e grave sfruttamento;
richiedenti protezione
internazionale titolari di status di
“rifugiato” o di “protezione
sussidiaria”; beneficiari di
protezione per motivi umanitari;
profughi ex l. 763/1981).
Con una DGR specifica rispetto alla
normativa sopra citata sono stati
definiti i criteri di attivazione dei
tirocini estivi
Sono regolamentati i tirocini formativi e
di orientamento. Le tipologie di
destinatari riconducono alla
classificazione delle Linee guida.
Regolamentati anche i tirocini estivi
(DGP 736 del 19 maggio 2014).
Soggetti svantaggiati: sono definiti,
oltre cha dall’art. 4 della L.381/1991,
dal piano degli interventi di politica del
lavoro predisposto dalla Giunta
provinciale; devono inoltre aver assolto
l’obbligo scolastico
Quelle previste dalle Linee
guida + tirocini estivi.
I tirocini formativi e di
orientamento possono
essere rivolti, oltre che ai
soggetti che hanno
conseguito un titolo di
studio, anche a quelli che
hanno assolto l’obbligo
scolastico.
L’attivazione di tirocini di
inserimento/reinserimento
rivolti a lavoratori in CIG
non è subordinata
all’attivazione di specifici
accordi.
Quelle previste
dalle Linee guida +
tirocini estivi
I tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
sono rivolti anche ai
soggetti contemplati nel
Piano di Politiche del
lavoro in qualità di
svantaggiati sociali,
nonché ai richiedenti asilo
e titolari di protezione
internazionale e
umanitaria
La DGR 597/2014 ha inoltre introdotto una
definizione più ampia, rispetto a quella
della L. 68/1999, di persona con disabilità,
ovvero quella dell’art. 1 co. 2 della
Convenzione delle Nazioni Unite per le
persone con disabilità
pag. 21
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Durata minima: 2 mesi.
Durata massima: 6 mesi, salvo:
- 12 mesi relativamente ai tirocini
per laureati destinatari di tirocini
di inserimento, reinserimento e
formazione;
Durata minima: 6 mesi per i tirocini
di inserimento e reinserimento.
Durata massima:
- tirocini formativi e di orientamento:
6 mesi;
- tirocini di inserimento e
reinserimento: 12 mesi;
DURATA
- tirocini in favore di soggetti
svantaggiati ai sensi della Legge
381/1991 e dei richiedenti asilo e
titolari di protezione internazionale:
12 mesi;
- tirocini in favore di persone con
disabilità: sarà oggetto di specifica
regolamentazione e potrà avere delle
deroghe rispetto alla durata massima
di 24 mesi;
- tirocini estivi: 3 mesi.
Il tirocinante ha diritto a un periodo di
riposo in proporzione all’impegno
svolto. L’orario di tirocinio non deve
superare l’80 % dell’orario previsto dal
contratto collettivo applicato dal
soggetto ospitante
Come previsto dalle da
Linee guida.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3 mesi
- 12 mesi relativamente ai tirocini
per: i soggetti svantaggiati, di cui
all’art. 4, co. 1, della L. 381/1991;
le persone inserite nei programmi
di assistenza e integrazione sociale
a favore delle vittime di tratta e
grave sfruttamento previsti
dall’art. 13 della L. 228/2003 e
dall’art. 18 del d.lgs. 286/1998; i
richiedenti protezione
internazionale e i titolari di status
di “rifugiato” o di “protezione
sussidiaria” di cui all’art. 2, lett. e)
e g), del d.lgs 25/2008; i titolari di
permesso di soggiorno rilasciato per
motivi umanitari, di cui all’art. 5,
co. 6, del d.lgs. 286/1998 e all’art.
32, co. 3, del d.lgs. 25/2008; i
profughi di cui alla legge 763/1981
(tali soggetti sono elencati nell’art.
17 ter, co. 8 della L.32/2002 e
successive modifiche);
- 24 mesi relativamente ai tirocini
per soggetti disabili di cui all’art.1,
co.1 della L. 68/1999 (anch’essi
previsti dall’art. 17 ter, co. 8 della
L.32/2002 e successive modifiche).
Durata massima dei tirocini estivi
(da svolgersi nel periodo compreso
tra la fine dell'anno
accademico/scolastico e l'inizio di
quello successivo): 3 mesi, anche
in caso di pluralità di tirocini.
Nel computo del limite massimo di
durata del tirocinio non si tiene
conto dei periodi di malattia o di
impedimenti gravi documentati dal
tirocinante, che hanno reso
impossibile lo svolgimento del
tirocinio.
Durata massima:
- tirocini formativi e di
orientamento: 6 mesi;
Come previsto dalle Linee guida.
Durata massima dei tirocini estivi: 3 mesi.
Durata massima:
6 mesi:
- tirocini per neodiplomati/neolaureati;
- tirocini per soggetti
inoccupati/disoccupati/in CIG (per tali
soggetti è prevista la possibilità di
rinnovo per un periodo massimo di 6
mesi).
24 mesi: tirocini per soggetti disabili.
12 mesi: tirocini per soggetti
svantaggiati e richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale.
3 mesi: tirocini estivi
Deroghe in materia di durata settimanale
e ripetibilità presso lo stesso soggetto
ospitante per i tirocini con prevalente
finalità di inclusione socio-lavorativa o
terapeutico-riabilitativa
Il tirocinio è sospeso in caso di chiusura
aziendale se la stessa si protrae per una
durata pari o superiore a 15 giorni
consecutivi.
La durata settimanale deve essere almeno
pari a 20 ore settimanali e comunque non
superiore al massimo delle ore settimanali
previste dal CCNL.
Il tirocinio si svolge di norma in fascia
diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi
in cui la specifica organizzazione del lavoro
non ne giustifichi lo svolgimento in fascia
serale e/o notturna e/o nei giorni festivi
- tirocini di inserimento /
reinserimento: 6 mesi, con
possibilità di proroga di
ulteriori 6 mesi per una
durata complessiva non
superiore a 12 mesi,
autorizzata dalla struttura
regionale competente per
casi adeguatamente
motivati;
- tirocini di orientamento
e formazione o di
inserimento/reinserimento
: 12 mesi (24 mesi per i
soggetti disabili);
- tirocini estivi: pari al
periodo compreso tra la
fine dell’anno scolastico e
l’inizio del successivo, o al
periodo di sospensione di
quello accademico. Non
può essere superiore ai 3
mesi, anche nel caso di
pluralità di tirocini.
Il tirocinante ha diritto a
una sospensione del
tirocinio anche in caso di
sospensione dell’attività
aziendale
Durata minima: 2
mesi per i tirocini
formativi e di
orientamento.
Durata massima:
tirocini formativi e
di orientamento:6
mesi;
tirocini di
inserimento/reinseri
mento lavorativo:
- per soggetti
disoccupati/inoccup
ati: 6 mesi;
- per disabili: 18
mesi, elevabili a 24
mesi nel caso di
tirocini promossi
all’interno delle
convenzioni di cui
all’art. 11 della
legge 68/99;
- per soggetti in
condizione di
svantaggio: 12
mesi;
- per categorie
particolari di
persone
svantaggiate: 9
mesi.
Durata massima dei
tirocini estivi: 3
mesi.
L’orario di svolgimento del tirocinio
deve essere inferiore all’orario
previsto dal contratto collettivo di
lavoro applicato dal soggetto
ospitante
pag. 22
SARDEGNA
- le Province, tramite i Servizi per il
Lavoro, con riferimento ai soggetti
disoccupati e inoccupati;
- l’Agenzia regionale per il lavoro, con
riferimento ai soggetti disoccupati e
inoccupati;
- gli istituti di istruzione universitaria
statali e non statali abilitati al rilascio
di titoli accademici, con riferimento ai
propri studenti, entro i 12 mesi dal
conseguimento del titolo accademico;
- le istituzioni scolastiche statali e non
statali abilitate al rilascio di titoli di
studio con valore legale, con
riferimento ai propri studenti, entro i
12 mesi dal conseguimento del
relativo titolo di studio;
- le agenzie formative pubbliche e
private accreditate nella Regione
Autonoma della Sardegna, con
riferimento ai propri allievi, entro i 12
mesi dal conseguimento della qualifica
o della certificazione di competenza;
SOGGETTI
PROMOTORI
- le comunità terapeutiche, enti
ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali,
con riferimento ai soggetti che hanno
seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento sociale,
entro i 24 mesi dalla conclusione del
percorso;
- i soggetti autorizzati dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai
sensi del D. Lgs. n. 276/2003 e
ss.mm.ii., che ai fini delle linee guida
possono avvalersi delle sedi operative
in Sardegna dei propri delegati, con
riferimento agli utenti di propria
competenza;
- i soggetti accreditati per
l’erogazione di servizi per il lavoro
della Regione Autonoma della
Sardegna ai sensi della Deliberazione
della Giunta n. 48/15 del 11.12.2012,
con riferimento agli utenti di propria
competenza.
La Regione Autonoma della Sardegna,
nel rispetto di quanto previsto dalle
normative nazionali e regionali,
promuove programmi/sperimentazioni
che prevedono l’attivazione di tirocini
anche avvalendosi dell’apporto di
propri organismi in house e di quelli
del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
- i servizi per
l’Impiego delle
Province
- Centri per l'impiego,
- soggetti autorizzati alla
intermediazione dal
Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali ai
sensi del D.L.vo 27 612003;
- la Provincia, anche tramite i soggetti
da essa accreditati.
- soggetti accreditati alla
attività di intermediazione
dalla Regione Siciliana;
- soggetti accreditati dalla
Regione Siciliana ai sensi
del D.L.vo 276/2003
- istituti di istruzione
universitaria abilitati al
rilascio di titoli
accademici;
- istituzioni scolastiche
abilitate al rilascio di titoli
di studio aventi valore
legale;
- Provveditorati agli studi;
- aziende sanitarie locali
relativamente ai soggetti
che hanno seguito percorsi
terapeutici, riabilitativi e
di inserimento sociale;
- comunità terapeutiche,
enti ausiliari e cooperative
purché inseriti
nell'apposito Albo
Regionale.
Ad integrazione di quanto
previsto dalla direttiva, la
Regione ha specificato che
rimane immutato il ruolo
di Italia Lavoro, ente in
house del Ministero del
Lavoro, quale soggetto
promotore dei tirocini
attivati con risorse
nazionali.
Il Dipartimento
Regionale del Lavoro, su
indicazione della Giunta
di Governo potrà
individuare ulteriori
soggetti promotori dei
tirocini formativi
VENETO
- i centri per l’impiego;
- gli enti bilaterali;
- le associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori;
- le università (statali e non) e gli
istituti legalmente riconosciuti ed
abilitati al rilascio di titoli
universitari o equipollenti;
- le cooperative iscritte all’albo
regionale delle cooperative sociali
e dei consorzi;
- i soggetti non aventi scopo di
lucro iscritti nell’elenco regionale
dei soggetti accreditati per lo
svolgimento di servizi al lavoro;
- le associazioni iscritte nel registro
regionale delle organizzazioni di
volontariato;
- gli uffici di collocamento mirato,
in quanto facenti parte del sistema
provinciale per l’impiego.
I tirocini estivi possono essere
promossi dal sistema provinciale
per l’impiego, dagli istituti
scolastici e dalle università
- Tirocini per neodiplomati e
neolaureati: università e istituti di
istruzione universitaria statali e non
statali abilitati al rilascio di titoli
accademici, istituzioni scolastiche e
altri enti che rilasciano titoli di studio
nell'ambito della loro attività di
intermediazione.
- Tirocini per inoccupati, disoccupati e
cassintegrati: istituzioni scolastiche e
formative provinciali e paritarie,
nell'ambito di attività affidate dalla
Provincia.
- Tirocini per soggetti disabili,
svantaggiati, richiedenti asilo e titolari
di protezione internazionale: comunità
terapeutiche, cooperative sociali
iscritte al registro delle cooperative per
la provincia di Trento, enti non lucrativi
che hanno come finalità statutaria la
tutela di soggetti disabili, svantaggiati o
immigrati.
- Tirocini estivi: Agenzia del lavoro;
università; istituti scolastici e formativi,
anche tramite enti di formazione;
Comuni e Comunità.
I Comuni, le comunità, le organizzazioni
datoriali a livello provinciale,
l’università e gli istituti scolastici e
formativi possono attivare una
convenzione con l’Agenzia del lavoro
nella quale possono assumere
l’impegno, per ciascun tirocinio estivo,
ad erogare eventualmente un’indennità
di partecipazione, a collaborare alla
predisposizione del progetto formativo
e di orientamento e allo svolgimento
del tutoraggio dell’esperienza. In tale
caso soggetto promotore è l’Agenzia del
Lavoro
- la Regione Umbria;
- gli Enti locali, singoli o associati, nonché i
Centri per l’Impiego;
- le Camere di commercio e le loro
articolazioni organizzative;
- gli istituti di istruzione universitaria e loro
consorzi, statali e non statali, abilitati al
rilascio di titoli accademici e istituzioni di
alta formazione artistica musicale e
coreutica, pubbliche o riconosciute dal
MIUR;
- le istituzioni scolastiche, statali e non
statali, che rilascino titoli di studio con
valore legale;
- i soggetti accreditati alla formazione
professionale;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari
e le cooperative sociali iscritte negli albi
regionali;
- le Aziende Unità Sanitarie Locali e le
Aziende Ospedaliere, relativamente a
quanti hanno seguito percorsi terapeutici,
riabilitativi e di inserimento sociale;
- le agenzie tecniche e le società in house
della pubblica amministrazione;
- i soggetti autorizzati a livello nazionale ai
sensi del D. Lvo. 276/03 s.m.i, non già
compresi nelle lettere precedenti
- i Centri per l’Impiego, il
Centro Orientamento e il
Centro per il diritto al
lavoro disabili e
svantaggiati;
- i soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi per
il lavoro;
- i soggetti accreditati per
la formazione
professionale e
l’orientamento;
- gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non
statali, abilitati al rilascio
di titoli accademici;
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio
con valore legale;
- le comunità terapeutiche
e le cooperative sociali,
purché iscritte negli
specifici albi regionali;
- l’Azienda sanitaria
locale, relativamente a
quanti abbiano seguito
percorsi terapeutici,
riabilitativi e di
inserimento sociale;
- le Agenzie tecniche in
qualità di enti “in house”
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
- gli organismi
iscritti nell’elenco
regionale degli
operatori
accreditati ai
Servizi per il Lavoro
(ai sensi della legge
regionale 13 marzo
2009 n. 3)
- gli organismi di
formazione
professionale
accreditati ai sensi
della L. R. 9 agosto
2002 n. 19
“Istituzione
dell’elenco
regionale degli
organismi di
formazione
accreditati”
- Università
- le Unità Locali
Socio Sanitarie,
tramite il proprio
Servizio
Integrazione
Lavorativa (S.I.L.)
- le istituzioni
scolastiche di
secondo grado
statali e paritarie
- le cooperative
sociali di tipo A
iscritte nell’albo
regionale delle
Cooperative sociali
NB: vengono
precisate le
tipologie di
tirocinio che
ciascun soggetto
può promuovere
pag. 23
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
Importo minimo: 300 € mensili (o 70 €
settimanali).
Importo massimo: 600 € mensili.
Con riferimento all’anno 2014, per i soli
tirocini estivi e solo nei casi in cui i
soggetti promotori siano gli istituti
scolastici o formativi, l’indennità di
partecipazione è facoltativa.
L’erogazione dell’indennità è a carico
del soggetto promotore o del soggetto
ospitante o sostenuta da entrambi.
Importo minimo: rimborso spese di
500 €.
Eventuale
borsa
lavoro
per
tirocini estivi: importo massimo di
600 €.
Importo minimo di 400 €.
INDENNITÀ DI
PARTECIPAZIONE
Nel caso di tirocini in favore di
lavoratori sospesi e comunque
percettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto già fruitori di
ammortizzatori sociali, l’indennità di
tirocinio non è obbligatoria
Importo minimo: 300 €,
erogato a fronte di una
partecipazione minima
del 70% al percorso su
base mensile.
Per i soggetti percettori
dell’indennità di mobilità, anche in
deroga, dell’indennità di
disoccupazione, o in cassa
integrazione guadagni straordinaria
o in deroga, il rimborso spese non è
dovuto, fatti salvi i casi in cui
l’importo dell’indennità risulti
inferiore al rimborso spese
forfetario, nel qual caso è
corrisposta al tirocinante
un’integrazione.
E’ prevista la possibilità che
soggetti diversi dal soggetto
ospitante partecipino alla
corresponsione del rimborso spese
Per le iniziative di cui all’art. 59 della
legge provinciale n.20/2005, nonché
per quelle previste da leggi comunitarie
o statali volte a favorire lo svolgimento
di tirocini in ambito provinciale da
parte di soggetti residenti fuori
provincia, ovvero diretti a sostenere lo
svolgimento di tirocini in altre regioni o
stati di soggetti residenti in provincia di
Trento, possono essere stabiliti in
convenzione importi superiori ai limiti
suindicati, comunque di importo
inferiore a quelli retributivi previsti per
le figure professionali assunte a
riferimento del progetto formativo.
La convenzione può prevedere
l’esenzione, totale o parziale,
dall’erogazione dell’indennità al
tirocinio nei confronti di soggetti
svantaggiati o disabili, richiedenti asilo
o titolari di protezione internazionale
qualora già beneficiari di sussidi
economici.
Quando erogata dalla Provincia o dai
soggetti da essa accreditati l’indennità
di partecipazione è incompatibile con le
indennità di sostegno al reddito
percepite a tutela della disoccupazione
o della sospensione dal lavoro. Ai
soggetti percettori di sostegno al
reddito possono essere riconosciuti
rimborsi per spese di trasporto e
vitto.
Il Documento degli interventi di politica
del lavoro disciplina i casi, l’entità e le
modalità di partecipazione dell’Agenzia
del Lavoro all’erogazione dell’
indennità
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
Importo minimo di 300 €, corrispondente
all’ impegno minimo di 20 ore settimanali
e fino ad un massimo di 24 ore
settimanali. L’importo minimo è elevato a
400 € se l’impegno settimanale è pari o
superiore a 25 ore settimanali, in
coerenza con gli obiettivi del progetto
formativo.
Importo minimo: 450 €.
Tirocini estivi: importo minimo di 150 €
mensili, corrispondente all’impegno
minimo settimanale di 20 ore e fino ad un
massimo di 24 ore. L’importo minimo è
elevato a 200 € se l’impegno settimanale
è pari o superiore a 25 ore settimanali, in
coerenza con gli obiettivi del progetto
formativo.
La Regione potrà
prevedere deroghe in
materia di indennità per i
tirocini di orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento.
Deroghe relative all’ammontare
dell’indennità per i tirocini con
prevalente finalità di inclusione sociolavorativa o terapeutico-riabilitativa.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori
sospesi e comunque percettori di forme di
sostegno al reddito, l'indennità non viene
corrisposta per il periodo coincidente con
quello di fruizione dell’ammortizzatore;
se l’importo percepito a titolo di
ammortizzatore è inferiore all’indennità
da corrispondersi a titolo di tirocinio, il
tirocinante ha diritto alla corresponsione
della differenza.
L’indennità viene erogata nel suo intero
ammontare a fronte di una partecipazione
minima al percorso formativo pari al 75%
della sua durata su base mensile. In caso di
partecipazione inferiore l’indennità può
essere ridotta proporzionalmente.
I soggetti promotori pubblici hanno facoltà
di prevedere misure agevolative atte a
sostenere i tirocini nonché forme di
forfetizzazione, garantendo la copertura
finanziaria dell’indennità.
I soggetti promotori privati possono in
convenzione assumere l’onere della
corresponsione dell’indennità di
partecipazione.
Se l’indennità è corrisposta da un soggetto
terzo, in convenzione deve essere previsto
l’obbligo del soggetto ospitante – o del
soggetto promotore qualora convenuto – di
garantire la corresponsione dell’indennità
in caso di inadempimento da parte del
soggetto terzo
VENETO
Importo massimo: 600 €.
Tale importo può subire
una riduzione
proporzionale al minore
impiego del tirocinante,
ma non può comunque
essere inferiore a 300 €.
Tirocini di orientamento
e formazione o di
inserimento/reinseriment
o : l’indennità è erogata
sulla base delle ore di
effettiva presenza fino a 5
€ lordi/ora, con
un’indennità minima
mensile comunque non
inferiore a 300 €.
La Regione potrà
prevedere indennità con
importi differenziati per i
tirocini formativi e di
orientamento e per i
tirocini di
inserimento/reinserimento
al lavoro.
Nel caso di tirocini in
favore di lavoratori
sospesi e percettori di
ammortizzatori sociali,
l’indennità non viene
corrisposta. In tali casi è
riconosciuto ai tirocinanti
il rimborso delle spese
sostenute secondo le
modalità definite nella
convenzione.
Nel caso di tirocini con
funzione riabilitativa per i
destinatari dei tirocini di
orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
, presi in carico da servizi
della P A, è possibile
prevedere una deroga
all’obbligo di
corrispondere l’indennità
Importo minimo:
300 €, se
corrisposti buoni
pasto o erogato
servizio mensa;
altrimenti 400 €.
Nei tirocini in cui si
preveda un
impegno orario
mensile fino a 80
ore, la misura
dell’indennità di
corrispondere al
tirocinante è
ridotta del 50 %.
Possibile prevedere
l’indennità nel caso
di tirocini in favore
di soggetti
percettori di
trattamenti di
sostegno al reddito
(in tal caso l’
indennità è
pienamente
compatibile con i
trattamenti
previdenziali
erogati dall’Inps nei
limiti fissati
dall’ordinamento).
Possibile deroga
all’obbligo di
corrispondere
l’indennità di
partecipazione nel
caso di tirocini con
funzione
riabilitativa per
soggetti disabili o in
condizione di
svantaggio, presi in
carico da servizi
della Pubblica
Amministrazione
pag. 24
SARDEGNA
a) unità operative da 1 a 5
dipendenti a tempo
indeterminato: un tirocinante;
b) unità operative con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato compreso tra 6 e
20: non più di 2 tirocinanti
contemporaneamente;
c) unità operative con 21 o più
dipendenti a tempo
indeterminato: tirocinanti in
misura non superiore al 10% dei
suddetti dipendenti
contemporaneamente, con
arrotondamento all’unità
superiore solo nell’ipotesi in cui
la frazione è pari o superiore a
0,5.
LIMITI NUMERICI
TIROCINI ATTIVABILI
Per le aziende stagionali operanti nel
settore del turismo, ai fini del
rapporto tra tirocinanti e dipendenti,
si terrà conto anche dei dipendenti
assunti a tempo determinato, a
condizione che, per ciascun contratto
a termine considerato, la durata sia
superiore a quella del tirocinio e tale
da avere inizio prima dell’avvio e
termine dopo la conclusione del
tirocinio.
I tirocini delle persone con disabilità
di cui all’articolo 1, comma 1 della
Legge n. 68/99, saranno disciplinati
con specifica regolamentazione.
In deroga al criterio generale, è
possibile attivare un tirocinio presso
un soggetto ospitante che non abbia
dipendenti a tempo indeterminato,
limitatamente ad un tirocinante e
per un periodo massimo di 6 mesi, a
condizione che il titolare svolga la
propria attività nella sede di
svolgimento del tirocinio,
garantendo sempre al tirocinante il
tutoraggio e il rispetto delle tutele
inderogabili previste dalle norme.
Al fine di garantire un’adeguata
proporzione tra i lavoratori qualificati
e i tirocinanti presso lo stesso datore
di lavoro, i lavoratori con contratto di
SICILIA
Il numero dei tirocinanti
che i datori di lavoro
possono ospitare
contemporaneamente è
definito, secondo le
previsioni dell’art. 68 della
L.R.9/2013, nei limiti
numerici di seguito
indicati
a) datore di lavoro con
non più di 5
dipendenti, a tempo
indeterminato e/o
determinato, 2
tirocinanti;
b) datore di lavoro con un
numero di dipendenti
compreso tra 6 e 20,
a tempo
indeterminato e/o
determinato, non più
di 4 tirocinanti;
c) datore di lavoro con 21
o più dipendenti a
tempo indeterminato
e/o determinato:
tirocinanti in misura
non superiore al 20%
dei suddetti
dipendenti, con
arrotondamento
all’unità superiore.
La durata del contratto a
tempo determinato deve
essere almeno
corrispondente alla durata
del tirocinio da attivare
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
TOSCANA
Soggetti ospitanti privati.
Il numero di tirocini attivabili nel
corso di un anno solare, con
riferimento alla singola unità
produttiva (o sede operativa), è
proporzionato alle dimensioni dei
soggetti stessi, con i seguenti
limiti:
a)
datore di lavoro con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato tra 1 e 5: 1
tirocinante;
b)
datore di lavoro con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato tra 6 e 19: 2
tirocinanti;
a) per i soggetti ospitanti senza
dipendenti a tempo
indeterminato non è consentita
l’attivazione di tirocini, salvo
che per le aziende artigiane di
artigianato artistico e
tradizionale indicate nell’art. 8
e nell’allegato A del
regolamento emanato con
decreto del Presidente della
Giunta regionale , n. 55/R 2009, per le quali è consentito
un tirocinante;
c)
b) per i soggetti ospitanti che
hanno fino a 6 dipendenti a
tempo indeterminato: un
tirocinante;
c) per i soggetti ospitanti che
hanno tra i 7 e i 19 dipendenti
a tempo indeterminato: 2
tirocinanti;
d) per i soggetti ospitanti che
hanno 20 o più dipendenti a
tempo indeterminato: numero
massimo di tirocinanti non
superiore al 10% del personale
dipendente a tempo
indeterminato.
Soggetti ospitanti pubblici: è
consentito un numero massimo di
tirocinanti non superiore al 10% del
personale dipendente a tempo
indeterminato.
Ai fini della determinazione del
numero di tirocini attivabili
annualmente non sono computati i
tirocini attivati nei confronti dei
soggetti svantaggiati di cui all’art.
4, co. 1 della L. 381/1991 e dei
disabili di cui all’art.1, co.1 della
L. 68/1999, gli apprendisti e i
tirocinanti assunti a tempo
datore di lavoro con un numero di
dipendenti a tempo
indeterminato uguale o superiore
a 20: tirocinanti in misura non
superiore al 10% dei suddetti
dipendenti.
Ai fini del calcolo, gli apprendisti non
sono considerati tra i dipendenti a
tempi indeterminato.
Nell’ipotesi in cui il calcolo della
percentuale produca frazioni di unità,
tali frazioni si arrotondano all’unità
superiore solo nell’ipotesi in cui la
frazione sia uguale o superiore a 0,5.
Ai datori di lavoro che non hanno
dipendenti a tempo indeterminato
non è consentita l'attivazione di
tirocini, salvo che per le imprese
artigiane in possesso di requisiti
coerenti con le finalità dell'istituto,
definiti con successiva delibera, per le
quali è consentito un tirocinante, a
condizione che quest'ultimo sia
formato e seguito direttamente dal
titolare dell'impresa.
In attesa dell’entrata in vigore della
regolamentazione delle botteghe
scuola i maestri artigiani possono
ospitare un tirocinante ancorché privi
di lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato.
Ai fini dell'applicazione dei limiti
previsti i tirocini attivati con i soggetti
disabili, svantaggiati e richiedenti asilo
e titolari di protezione internazionale,
non sono computati; i soci lavoratori
delle cooperative, i soci professionisti
degli studi associati e delle associazioni
professionali e i collaboratori familiari
sono considerati dipendenti a tempo
indeterminato, a eccezione di uno, che
assume il ruolo di soggetto ospitante.
I limiti numerici non riguardano inoltre i
tirocini estivi
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
a) unità operative con un numero di
dipendenti da 0 a 5 a tempo
indeterminato: un tirocinio
extracurriculare (formativo e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento) o
curriculare e un tirocinio estivo;
b) unità operative con un numero di
dipendenti a tempo indeterminato
compreso tra 6 e 19:
contemporaneamente non più di due
tirocini extracurriculari (formativi e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento) o
curriculari e non più di due tirocini
estivi;
In relazione al numero di
dipendenti a tempo
indeterminato, nonché dei
soci e/o familiari
coadiuvanti inseriti
nell’impresa:
c) unità operative con 20 o più
dipendenti a tempo indeterminato:
contemporaneamente, tirocini
extracurriculari (formativi e di
orientamento o di
inserimento/reinserimento) o
curriculari in misura non superiore al
10% del numero dei dipendenti,
arrotondato all'unità superiore e
tirocini estivi in misura non superiore
al 10% del numero dei dipendenti,
arrotondato all'unità superiore.
I soci lavoratori delle società cooperative e
i lavoratori assunti con contratto di
apprendistato sono considerati, ai fini del
computo, come lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato.
Sono esclusi dai suddetti limiti i tirocini in
favore di persone con disabilità, di persone
svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e
dei titolari di protezione internazionale.
Il soggetto ospitante può, per lo stesso
profilo professionale, accogliere, nella
medesima unità operativa, ripetutamente
più tirocini anche non consecutivi, le cui
durate non superino, comprese le proroghe,
la somma di 24 mesi complessivi nei tre
anni precedenti alla richiesta di attivazione
del tirocinio. Tale limite non opera:
a) se almeno un terzo dei tirocini attivati,
arrotondato all’unità superiore, ha dato
luogo, nell'unità operativa, ad un contratto
di lavoro subordinato di durata non
inferiore a 12 mesi;
b) per i tirocini in favore di persone con
disabilità, di persone svantaggiate di cui
a) i soggetti ospitanti
senza dipendenti, ivi
compresi gli
imprenditori e i liberi
professionisti: un
tirocinante;
b) nelle unità produttive
con non più di 5
dipendenti: un
tirocinante per ogni
unità produttiva;
c) nelle unità produttive
con un numero di
dipendenti compreso
tra 6 e 20: non più di 2
tirocinanti
contemporaneamente;
d) nelle unità produttive
con 21 o più
dipendenti: un
numero di tirocinanti
in misura non
superiore al 10% del
totale dei dipendenti
contemporaneamente
, con arrotondamento
all’unità superiore.
Sono esclusi dai limiti
sopra riportati i tirocini di
orientamento e
formazione o di
inserimento/reinserimento
. Sono inoltre esclusi da
tali limiti i tirocini estivi
(salvo eventualmente
quanto stabilito dai CCNL
di settore), se promossi
da:
- i soggetti accreditati per
la formazione
professionale e
l’orientamento;
- gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non
VENETO
a)
b)
c)
d)
liberi
professionisti e
piccoli
imprenditori
senza
dipendenti: 1
tirocinante
unità operative
con un numero
di dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra 1
e5:1
tirocinante;
unità operative
con un numero
di dipendenti a
tempo
indeterminato
compreso tra 6
e 20 non più di
2 tirocinanti;
unità operative
con 21 o più
dipendenti a
tempo
indeterminato :
tirocinanti in
misura non
superiore al
10% dei
suddetti
dipendenti, con
arrotondament
o all’unità
superiore.
Sono esclusi dai
limiti sopra riportati
i tirocini in favore
dei disabili di cui
all’art. 1, comma 1
della legge 68/99 e
i soggetti e persone
svantaggiate in
situazioni di
fragilità sociale
nonché immigrati,
richiedenti asilo e
titolari di
pag. 25
SARDEGNA
apprendistato non devono essere
considerati nel calcolo della
dimensione aziendale del oggetto
ospitante
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
indeterminato nel corso dell’anno.
Non sono inoltre computati i
tirocini curriculari.
alla l. n. 381/1991 e s.m.e i., nonché
richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale;
Non è computato il tirocinio in cui
il tirocinante ha svolto meno del
70% delle presenze previste dal
progetto formativo.
c) per i tirocini estivi.
Il tirocinante assunto a tempo
indeterminato nel corso dell’anno
solare non è computato nel numero
dei tirocini attivabili annualmente.
I soci lavoratori delle società
cooperative sono considerati, ai soli
fini del computo dei tirocini, come
dipendenti a tempo indeterminato.
Tirocini estivi: per ogni impresa il
numero dei tirocini estivi è limitato
al 15% degli addetti, compresi i
lavoratori stagionali a tempo
determinato e gli interinali
stagionali, con arrotondamento
all’unità superiore
Relativamente ai tirocini estivi non si
applica, al soggetto ospitante, il divieto
di:
- attivare tirocini nel caso in cui abbia
proceduto, nei 12 mesi precedenti, ad
effettuare licenziamenti collettivi o
licenziamenti individuali o plurimi per
giustificato motivo oggettivo, nonché
procedure di mobilità per riduzione di
personale, limitatamente alle aree
organizzative (es. uffici, reparti) ed alle
figure professionali interessate dalla
riduzione di personale;
VALLE D’AOSTA
statali, abilitati al rilascio
di titoli accademici;
VENETO
protezione
internazionale
- le istituzioni scolastiche,
statali e non statali, che
rilascino titoli di studio
con valore legale;
- altre istituzioni di alta
formazione che rilascino
titoli riconosciuti a livello
nazionale ed europeo
- realizzare più di un tirocinio
extracurriculare con il medesimo
tirocinante (fatta salva la possibilità di
proroga)
pag. 26
SARDEGNA
LEGAMI CON
LIBRETTO
FORMATIVO E
CERTIFICAZIONE
COMPETENZE
SICILIA
L'esperienza di tirocinio
sarà annotata sul libretto
formativo del cittadino di
cui al D.L.vo 276/2003 a
cura del soggetto
promotore al
raggiungimento di almeno
il 70% della durata
complessiva del percorso.
Come previsto dalle Linee guida
Il centro per l'impiego
competente, sulla base
delle valutazioni
conclusive del soggetto
promotore e del soggetto
ospitante, procede alla
certificazione delle
competenze acquisite in
relazione ad una delle
qualificazioni inserite nel
Repertorio regionale dei
profili e alla registrazione
sul libretto formativo
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO
Al termine del tirocinio viene rilasciata
al tirocinante un’attestazione relativa
alle competenze o apprendimenti
acquisiti, registrando gli esiti sul
Libretto formativo del cittadino istituito
ai sensi dell’art. 10 della legge
provinciale n. 10/2013. In attesa
dell’istituzione in ambito provinciale
del Libretto formativo del cittadino,
l’attestazione verrà rilasciata in calce
al modello di progetto formativo,
seguendo lo schema del modello
approvato con decreto 10 ottobre 2005
dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Al termine del tirocinio il soggetto
ospitante trasmette la relazione
finale sull’attività svolta e sulle
competenze acquisite dal
tirocinante ai servizi per l’impiego
per la registrazione nel libretto
formativo del cittadino
Al fine del rilascio di tale attestazione,
il tirocinante deve garantire almeno
l’70% delle presenze previste per
l’attività di tirocinio.
(Il progetto formativo individua la figura
professionale di riferimento per
l’esecuzione del tirocinio basandosi sul
repertorio provinciale delle professioni di
cui all’art. 9 della legge provinciale n.
10/2013; nelle more del suo
completamento si fa riferimento alle
figure professionali contenute nel
repertorio delle professioni ISTAT. Gli
obiettivi formativi sono declinati come
competenze riferibili ai profili formativi
utilizzati dalla Provincia con riguardo
all’apprendistato e, per i profili non
ricompresi, al repertorio ISFOL. Per
tirocini di breve durata nonché per i
tirocini rivolti a soggetti disabili,
svantaggiati e richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale, gli obiettivi
formativi del tirocinio possono essere
individuati come apprendimenti, laddove
possibile declinati in competenze, anche
di base o trasversali. Per i tirocini estivi il
progetto formativo individua gli obiettivi
formativi come apprendimenti, laddove
possibile declinati in competenze)
E’ previsto il rilascio un’attestazione
semplice di apprendimento non formale ed
informale ai sensi della DGR 51 del 18
gennaio 2010 – “Direttiva sul sistema
regionale degli standard professionali,
formativi, di certificazione e di
attestazione”.
Ai fini della registrazione dell'esperienza di
tirocinio sul libretto formativo (ai sensi
dell’art. 2 lett. i) del D.lgs. n. 276/2003 e
s.m.i.) il tirocinante deve avere
partecipato almeno al 75% della durata
prevista dal progetto formativo
Come previsto dalle Linee
guida.
La Regione può
promuovere la
validazione/certificazione
delle competenze
acquisite in tirocinio
Previsto il rilascio di
un documento di
attestazione dei
risultati che
comprenda le
competenze
eventualmente
acquisite
pag. 27
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
UMBRIA
La Regione può finanziare, sostenere e
promuovere, in accordo con il comma 1
dell’art.13 della legge 69/81 e s.m. i. e nel
rispetto dei principi di imparzialità,
pubblicità e trasparenza:
EVENTUALI
PREMIALITÀ
La Regione interviene
finanziariamente al fine di
incentivare l'inserimento
lavorativo presso il medesimo
soggetto ospitante delle persone
che hanno concluso il periodo di
tirocinio mediante l’assunzione
con contratto a tempo
indeterminato o a tempo
determinato di durata non
inferiore a due anni.
Può inoltre concedere contributi
per la copertura totale o parziale
dell’indennità
La Provincia promuove e può sostenere
sul piano finanziario, secondo criteri
fissati con deliberazione della Giunta
provinciale, l'utilizzo dei laboratori
delle imprese artigiane costituiti in
botteghe scuola (art. 15 della L.P. n.
11/2002 - legge provinciale
sull'artigianato), in funzione dell'attività
formativa e dell'acquisizione di una
particolare qualificazione professionale
nel settore dell'artigianato, nonché del
conseguimento del titolo di maestro
artigiano secondo quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 della legge provinciale
sull'artigianato
a) misure agevolative atte a realizzare i
tirocini nonché interventi tesi a favorire
l’evoluzione dei tirocini in una
opportunità lavorativa qualificata, anche
attraverso lo strumento
dell’apprendistato;
b) misure finalizzate a incentivare la
definizione di progetti formativi di qualità.
A tal fine si potranno definire meccanismi e
strumenti che riguardino specifiche
tipologie di destinatari e/o soggetti
promotori e/o soggetti ospitanti, secondo
criteri individuati nei singoli provvedimenti,
anche al fine di valorizzare la
responsabilità sociale dell’impresa.
Potranno altresì essere individuate misure
di incentivazione per i soggetti promotori
e/o per i soggetti ospitanti a condizione
che raggiungano elevati risultati
nell’evoluzione dei tirocini in contratti di
lavoro
VALLE D’AOSTA
VENETO
La Regione può:
- promuovere misure
agevolative atte a
sostenere i tirocini,
nonché interventi tesi alla
trasformazione dei
tirocini in contratti di
lavoro subordinato;
- definire meccanismi e
strumenti premiali sia per i
soggetti promotori, sia per
i soggetti ospitanti tesi a
valorizzare la
responsabilità sociale
d’impresa.
- prevedere l’erogazione di
incentivi economici in
regime “de minimis”
oppure ai sensi dell’art. 40
del reg. CE n. 800/2008
per l’assunzione a tempo
indeterminato dei
tirocinanti
L’indennità di
partecipazione può
essere sostenuta
dalla Regione e
dalla Provincia,
nell’ambito di
specifici programmi
o progetti volti a
favorire l’inclusione
di particolari
categorie di
soggetti, nonché
degli enti bilaterali
pag. 28
Stato di attuazione (situazione
precedente l’Accordo sulle Linee Guida)
Stato dell’arte sul recepimento delle Linee Guida
LEGENDA
LEGENDA
Regolamentazione completa ma autonoma
rispetto al D.I. 142/98
Recepimento realizzato
Recepito D.I. 142/98
Normativa definita prima dell’Accordo sulle Linee guida,
ma con contenuti coerenti con le stesse
Parziale regolamentazione
Regolamentazione assente
pag. 29
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Stato dell`arte sulle opzioni individuate dalle Regioni