COSA E’ L’INFORTUNIO ? L’INFORTUNIO SUL LAVORO Art. 2, 1°c. T.U. 1124/65 L’ASSICURAZIONE COMPRENDE TUTTI I CASI DI INFORTUNIO SUL LAVORO AVVENUTI PER >CAUSA VIOLENTA >IN OCCASIONE DI LAVORO >DA CUI SIA DERIVATA La MORTE Una INABILITÀ PERMANENTE al lavoro assoluta o parziale Una INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni GLI ELEMENTI DELL’INFORTUNIO L’INFORTUNIO E’, QUINDI, DEFINITO TRAMITE L’INDIVIDUAZIONE DEI SUOI COMPONENTI ESSENZIALI, CHE SONO: A) LA CAUSA VIOLENTA B) L’OCCASIONE DI LAVORO C) LA LESIONE LA CAUSA VIOLENTA IL FATTO CAUSALE DEVE ESSERE: ESTERNO, cioè legato all’ambiente di lavoro VIOLENTO, cioè di forma acuta RAPIDO, cioè di intensità concentrata in breve tempo EFFICIENTE, cioè idoneo a provocare la lesione L’OCCASIONE DI LAVORO NON E’ NECESSARIO NE’ SUFFICIENTE CHE L’EVENTO: si sia verificato nel luogo di lavoro (rapporto topografico) si sia verificato durante l’orario di lavoro (rapporto cronologico) ma è INDISPENSABILE che l’evento si sia verificato PER IL LAVORO (rapporto EZIOLOGICO) IL RISCHIO RISCHIO GENERICO grava sul lavoratore come su ogni altra persona allo stesso modo RISCHIO SPECIFICO proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa o inerente a un’attività connessa alla prestazione lavorativa RISCHIO ELETTIVO è il rischio determinato da una scelta arbitraria del lavoratore IL RISCHIO GENERICO AGGRAVATO E’ un rischio che viene AGGRAVATO dal fatto che è affrontato necessariamente per finalità lavorative. è il lavoro in quanto tale che espone il lavoratore al rischio senza bisogno di ulteriori elementi specificanti L’INFORTUNIO IN ITINERE Art. 12 D.LGS.38/00; Art. 2, 3°c. T.U. 1124/65 è tutelato l’infortunio accaduto durante il NORMALE percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro è tutelato anche l’evento accaduto utilizzando il mezzo di trasporto privato purché NECESSITATO normalità del percorso necessità dell’uso del veicolo, di eventuali soste o deviazioni mancanza di servizio di mensa aziendale LA LESIONE Ogni alterazione FISICA o PSICHICA dell’organismo del lavoratore da cui derivi: INABILITA’ TEMPORANEA ASSOLUTA ASSOLUTA INABILITA’ PERMANENTE MORTE PARZIALE IL DANNO BIOLOGICO ART.13, 1°c. D. LGS 38/2000 LA LESIONE ALL’INTEGRITÀ PSICOFISICA, SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE MEDICO LEGALE, DELLA PERSONA CARATTERISTICHE DEL DANNO BIOLOGICO Al centro del nuovo sistema di tutela è posto il DANNO ALLA PERSONA DEL LAVORATORE, costituito principalmente dalla riduzione della salute e che adesso viene indennizzato in quanto tale. Il DANNO PATRIMONIALE è la conseguenza che il danno alla salute ha sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro.