INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI Infortunio Evento improvviso ed imprevisto, non dipendente dalla volontà di qualcuno, occorso per causa violenta, in occasione di lavoro, dalla quale deriva una inabilità permanente o temporanea. Inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; Inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro; Inabilità temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di attendere al lavoro. Causa violenta Ogni qualvolta un'azione determinata e concentrata nel tempo - ancorché non imprevedibile, straordinaria o accidentale - arrechi danno all'organismo del lavoratore; - anche quando l'infortunio non sia derivato da una forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell'ambito dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso che il requisito della causa violenta sussisterebbe anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento dell'attività lavorativa. Causa violenta È stata peraltro ricompresa nel concetto di causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, posti in rapporto di causa-effetto con la prestazione lavorativa, diano luogo ad invalidità (es.: epatite virale). Infortunio in itinere l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro. La giurisprudenza lo riconosce nel caso sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali; - nel caso di infortunio occorso durante l'uso di veicolo privato, e l'uso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione. La giurisprudenza non lo riconosce - al lavoratore che si sia infortunato nell'andare a trovare, tornando dal lavoro, i familiari residenti in luogo diverso da quello ove sorge l'unità produttiva alla quale il lavoratore è addetto; - al lavoratore che si sia infortunato durante o al rientro da uno sciopero; - al lavoratore in trasferta che si sia infortunato durante il percorso necessario per recarsi dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa all'albergo nel quale soggiorna durante le pause dell'attività stessa, e da lui liberamente scelto. Incidente • Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che altera il normale andamento dell’attività lavorativa e determina danni materiali ad impianti ed attrezzature. Near-miss (mancato infortunio) • Qualsiasi evento che in circostanze avverse potrebbe determinare un incidente e/o un infortunio (es. sollevamento) Infortuni da cause soggettive infortuni in cui il comportamento del singolo è risultato difforme da quello consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza Infortuni da cause oggettive infortuni in cui il comportamento è risultato conforme a quello consolidato della grandissima maggioranza dei lavoratori del gruppo di appartenenza Fattori/cause Scarsa padronanza della macchina Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti) Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni) Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza (stanchezza) Mancato rispetto delle procedure Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..) Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati) Misure di prevenzione Formazione ed addestramento per ottenere comprensione (dei problemi) e condivisione (sulle modalità di tutela) Seguire ordini, divieti ed indicazioni Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale Ordine e pulizia Rigido rispetto delle procedure nei casi in cui la sicurezza tecnica non basta La riduzione degli incidenti sul lavoro si impone a tutti, per ragioni etiche (rispetto della risorsa umana), economiche (costi degli incidenti sul lavoro), giuridiche (rispetto della legislazione). Sei condanne e un’assoluzione. È il verdetto del processo d’appello che ha visto imputate sette persone per il crollo del liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino, in cui il 22 novembre 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi. Per tutti l’accusa era di disastro, omicidio e lesioni colpose. La sentenza ribalta l’esito del processo di primo grado, dove era stato condannato soltanto uno dei sette imputati. Le pene inflitte vanno da un minimo di 2 anni e 2 mesi a un massimo di 4 anni. L’unico assolto, per non avere commesso il fatto, è stato il funzionario della provincia di Torino, Massimo Masino. Confermata la condanna a 4 anni per Michele Del Mastro, mentre anche agli altri due funzionari della Provincia di Torino, Sergio Moro ed Enrico Marzilli, sono state inflitte pene rispettivamente 3 anni e 4 mesi e 3 anni. Condannati anche i tre insegnanti che erano responsabili della sicurezza della scuola, ovvero Paolo Pieri (2 anni e 6 mesi), Diego Sigot (2 anni e 2 mesi) e Fulvio Trucano (2 anni e 9 mesi). (Il fatto quotidiano - 28/10/2013) Registro infortuni • La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad essi equiparati a norma dell´art. 3 del D.P.R. n. 547/1955 e dell´art 2, lett a)del D.Lgs. n. 626 del 1994 (soci di società cooperative ed allievi di istituti di istruzione e laboratoriscuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature ed apparecchi in genere). Non è ammesso in alcun caso l’esonero dalla tenuta del registro Registro infortuni • Sul registro vanno annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello dell’evento. Non vanno registrate le malattie professionali. Il registro infortuni deve essere intestato all’azienda e, prima di essere messo in uso, vidimato dalla competente ASL. Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2, quarto comma, del D.M. suddetto). Malattia professionale Si considera malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, si riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connessa all'attività lavorativa - a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa.