INFORTUNI E MALATTIE
PROFESSIONALI
Infortunio
Evento improvviso ed imprevisto, non
dipendente dalla volontà di qualcuno,
occorso per causa violenta, in occasione
di lavoro, dalla quale deriva una inabilità
permanente o temporanea.
Inabilità permanente assoluta
la conseguenza di un infortunio che tolga
completamente e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro;
Inabilità permanente parziale
la conseguenza di un infortunio che
diminuisca in misura superiore al 15% e
per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
Inabilità temporanea
assoluta
la conseguenza di un infortunio che
impedisca totalmente e di fatto per più di
tre giorni di attendere al lavoro.
Causa violenta
Ogni qualvolta un'azione determinata e concentrata nel
tempo - ancorché non imprevedibile, straordinaria o
accidentale - arrechi danno all'organismo del
lavoratore;
- anche quando l'infortunio non sia derivato da una
forza esterna al lavoratore o non sia stato determinato
da un atto abnorme compiuto dal lavoratore nell'ambito
dello svolgimento della sua abituale attività, nel senso
che il requisito della causa violenta sussisterebbe
anche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in
condizioni di normale svolgimento dell'attività
lavorativa.
Causa violenta
È stata peraltro ricompresa nel concetto
di causa violenta anche l'azione di fattori
microbici o virali che, posti in rapporto di
causa-effetto con la prestazione
lavorativa, diano luogo ad invalidità (es.:
epatite virale).
Infortunio in itinere
l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere o
rientrare dal posto di lavoro.
La giurisprudenza lo riconosce
nel caso sussista un nesso tra l'itinerario seguito
e l'attività lavorativa nel senso che il primo non
sia stato percorso per ragioni meramente
personali;
- nel caso di infortunio occorso durante l'uso di
veicolo privato, e l'uso di tale mezzo sia stato
imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di
locomozione.
La giurisprudenza non
lo riconosce
- al lavoratore che si sia infortunato nell'andare a
trovare, tornando dal lavoro, i familiari residenti
in luogo diverso da quello ove sorge l'unità
produttiva alla quale il lavoratore è addetto;
- al lavoratore che si sia infortunato durante o al
rientro da uno sciopero;
- al lavoratore in trasferta che si sia infortunato
durante il percorso necessario per recarsi dal
luogo di svolgimento dell'attività lavorativa
all'albergo nel quale soggiorna durante le pause
dell'attività stessa, e da lui liberamente scelto.
Incidente
• Qualsiasi evento improvviso ed imprevisto che
altera il normale andamento dell’attività
lavorativa e determina danni materiali ad
impianti ed attrezzature.
Near-miss (mancato infortunio)
• Qualsiasi evento che in circostanze
avverse potrebbe determinare un
incidente e/o un infortunio (es.
sollevamento)
Infortuni da cause soggettive
infortuni in cui il comportamento del singolo
è risultato difforme da quello consolidato della
grandissima maggioranza dei lavoratori del
gruppo di appartenenza
Infortuni da cause oggettive
infortuni in cui il comportamento è risultato
conforme a quello consolidato della
grandissima maggioranza dei lavoratori del
gruppo di appartenenza
Fattori/cause
Scarsa padronanza della macchina
Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti)
Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo
Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni)
Diminuzione dell’attenzione nel lavoro di sorveglianza
(stanchezza)
Mancato rispetto delle procedure
Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..)
Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione
insufficiente
Manutenzione poco o male eseguita (rischi
insospettati)
Misure di prevenzione
Formazione ed addestramento per ottenere
comprensione (dei problemi) e condivisione (sulle
modalità di tutela)
Seguire ordini, divieti ed indicazioni
Corretto uso dei dispositivi di protezione individuale
Ordine e pulizia
Rigido rispetto delle procedure nei casi in cui la
sicurezza tecnica non basta
La riduzione degli incidenti sul lavoro si impone a tutti,
per ragioni etiche (rispetto della risorsa umana),
economiche (costi degli incidenti sul lavoro),
giuridiche (rispetto della legislazione).
Sei condanne e un’assoluzione. È il verdetto del processo d’appello che ha visto
imputate sette persone per il crollo del liceo Darwin di Rivoli, in provincia di
Torino, in cui il 22 novembre 2008 perse la vita lo studente Vito Scafidi. Per tutti
l’accusa era di disastro, omicidio e lesioni colpose. La sentenza ribalta l’esito del
processo di primo grado, dove era stato condannato soltanto uno dei sette
imputati. Le pene inflitte vanno da un minimo di 2 anni e 2 mesi a un massimo di
4 anni. L’unico assolto, per non avere commesso il fatto, è stato il funzionario
della provincia di Torino, Massimo Masino. Confermata la condanna a 4 anni per
Michele Del Mastro, mentre anche agli altri due funzionari della Provincia di
Torino, Sergio Moro ed Enrico Marzilli, sono state inflitte pene rispettivamente 3
anni e 4 mesi e 3 anni. Condannati anche i tre insegnanti che erano responsabili
della sicurezza della scuola, ovvero Paolo Pieri (2 anni e 6 mesi), Diego Sigot (2
anni e 2 mesi) e Fulvio Trucano (2 anni e 9 mesi).
(Il fatto quotidiano - 28/10/2013)
Registro infortuni
•
La tenuta del registro infortuni è obbligatoria
per tutte le aziende nelle quali siano occupati
prestatori di lavoro subordinato e soggetti ad
essi equiparati a norma dell´art. 3 del D.P.R.
n. 547/1955 e dell´art 2, lett a)del D.Lgs. n.
626 del 1994 (soci di società cooperative ed
allievi di istituti di istruzione e laboratoriscuola nei quali si faccia uso di macchine,
attrezzature ed apparecchi in genere).
Non è ammesso in alcun caso l’esonero dalla
tenuta del registro
Registro infortuni
• Sul registro vanno annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano una assenza
dal lavoro di almeno un giorno escludendo quello
dell’evento.
Non vanno registrate le malattie professionali.
Il registro infortuni deve essere intestato
all’azienda e, prima di essere messo in uso,
vidimato dalla competente ASL.
Il registro deve essere tenuto sul luogo di lavoro
per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o, se
non usato, dalla data della sua vidimazione (art. 2,
quarto comma, del D.M. suddetto).
Malattia professionale
Si considera malattia professionale quella
contratta nell'esercizio e a causa della
lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.
In particolare, si riconosce la natura di malattia
professionale a quello stato di aggressione
dell'organismo del lavoratore - eziologicamente
connessa all'attività lavorativa - a seguito e ad
esito del quale residua una definitiva
alterazione dell'organismo stesso comportante,
a sua volta, una riduzione della capacità
lavorativa.
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Infortuni e malattie professionali