INFORTUNI SUL LAVORO E
MALATTIE PROFESSIONALI
ORIGINE
• teoria della responsabilità civile
• teoria della responsabilità oggettiva
• teoria del rischio professionale
SETTORI DELL’ASSICURAZIONE
INAIL
• a) industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche;
di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia;
dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le
relative attività ausiliarie;
• b) artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modifiche ed integrazioni;
• c) terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle
turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi
anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le
relative attività ausiliarie;
• d) altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle
lettere a), b) e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici,
compresi lo Stato e gli enti locali
ATTIVITA’- ADIBIZIONE A
MACCHINE
• persone addette a:
macchine non mosse
direttamente dall’uomo
• che le usa
• apparecchi a pressione
• apparecchi e impianti elettrici
• apparecchi e impianti termici
• SI FA RIFERIMENTO A QUALUNQUE MECCANISMO
CHE UTILIZZI UN’ ENERGIA, ANIMATA O
MECCANICA PER OTTENERE UN MAGGIOR
RENDIMENTO CON UN MINORE SFORZO
ADIBIZIONE A MACCHINE
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CORTE COST. 16 OTTOBRE 1986, N. 221:
sussiste l’obbligo di assicurazione in relazione all’utilizzo di qualsiasi apparecchio
elettrico: non esistono apparecchi elettrici non rischiosi
ANCHE SE L’ADIBIZIONE E’ MARGINALE
INDIPENDENTEMENTE DALLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI OPERAIO O
IMPIEGATO
•
- Macchine isolate (quando sono utilizzate fuori dell’ambiente di lavoro): SONO
ASSICURATI SOLO GLI ADDETTI
- Macchine utilizzate in opifici, laboratori, ambienti organizzati per lavori: SONO
ASSICURATI TUTTI I LAVORATORI CHE SI TROVANO NELL’AMBIENTE IN CUI É
COLLOCATA LA MACCHINA
•
CONSEGUENZA E’ L’ESCLUSIONE – PROBLEMATICA- DEI RISCHI DA
CIRCOLAZIONE STRADALE
•
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E SUSSIDIARIE. sono assicurate le persone addette
ad attività complementari o sussidiarie, anche se svolte in locali diversi
28 LAVORAZIONI
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1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili,;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti
all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo
delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento
fondiario;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al
loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas,
dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e
radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione;
12) della pesca;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi;
28 LAVORAZIONI
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14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni di recupero di
essi o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle
riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici
e negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio
dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e
teatrali;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4
LAVORO AGRICOLO
• TUTTE LE ATTIVITA’ SONO
PERICOLOSE
SOGGETTI ASSICURATI
• REQUISITI SOGGETTIVI:
• ETÀ: NON CI SONO LIMITI PER I MINORI: L.
N. 977/67
• NON CI SONO LIMITI MASSIMI DI ETA’
• SESSO: NON CI SONO DIFFERENZIAZIONI
• NAZIONALITA’:
L’ASSICURAZIONE
OPERA SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE
• LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO NON
ASSICURATI (C. COST.369/85)
TIPO DI LAVORO:
• E’ ASSICURATO CHI PRESTA IN MODO PERMANENTE O
AVVENTIZIO, ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE
ALTRUI, OPERA MANUALE RETRIBUITA
• ALLE DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE ALTRUI: lavoro
subordinato
• PERMANENTE O AVVENTIZIO: anche per rapporti di breve durata,
è esclusa solo la prestazione occasionale, svolta al di fuori di un
vincolo giuridico
• LAVORO MANUALE: in origine erano esclusi gli impiegati; C. Cost.
114/77 ha dichiarato che la legge non distingue tra operai o
impiegati; e che per manualità si intende il diretto contatto
dell’operatore con l’apparecchio o con la macchina – in definitiva
rileva solo l’esposizione al rischio
• RETRIBUZIONE: si fa riferimento alla nozione di retribuzione
imponibile
ALTRI SOGGETTI ASSICURATI
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SOVRINTENDENTI
ARTIGIANI (non rileva la definizione legale, e non rileva l’attività di organizzazione dell’impresa, rileva invece lo svolgimento della tipica
attività oggetto della prestazione artigianale)
APPRENDISTI: l.n. 25/55, l.n. 56/87, ln. 196/97
DIRIGENTI
LAVORATORI SPORTIVI
INSEGNANTI E ALUNNI delle scuole di qualunque ordine e grado,c he svolgano esperienze scientifiche, tecniche o di lavoro
CONIUGE, FIGLI E PARENTI DEL DATORE DI LAVORO, che prestano attività lavorativa, anche senza retribuzione
SOCI DI COOPERATIVE E DI OGNI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ (con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, anche senza
retribuzione)
RICOVERATI, in case di cura, ospedali istituti di assistenza e beneficenza, addetti a lavorazioni protette
DETENUTI addetti a lavorazioni protette
COMMESSI VIAGGIATORI, PIAZZISTI, che si avvalgono di veicoli a motore
SACERDOTI che svolgono prestazione lavorativa in favore di soggetti diversi dall’ente ecclesiastico cui appartengono
COMPONENTI DEGLI EQUIPAGGI delle navi
LAVORATORI A DOMICILIO: l. n. 877/73
ASSUNTORI DI STAZIONI,FERMATE, PASSAGGI A LIVELLO
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI: d.P.R. 1403/1971
PERSONE CHE SVOLGONO LAVORO DOMESTICO (C.D. CASALINGHE) tra i 18 e i 65 anni- con prestazioni limitate e basate su di
una retribuzione convenzionale
LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI RIASSETTO E DI PULIZIA
LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
SOGGETTI AMMESSI AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
TITOLARI DI RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (UN TERZO DEI CONTRIBUTI è A CARICO DEL
LAVORATORE)
ALTRI SOGGETTI
• PER I SOGGETTI CHE NON SONO MENZIONATI LA REGOLA E’
• SE SONO SUBORDINATI SI APPLICA IL PRINCIPIO PER CUI A
PARITA’ DI RISCHIO CORRISPONDE PARITA’ DI TUTELA
• SE SONO AUTONOMI, L’ESTENSIONE DELLA TUTELA E’
RIMESSA ALLA DISCREZIONALITA’ DEL LEGISLATORE
• SONO ESCLUSI:
• - I LAVORATORI AUTONOMI NON PARASUBORDINATI
• - I COMMERCIANTI
• - I TITOLARI DI IMPRESE NON ARTIGIANE
• - GLI ISTRUTTORI SUBACQUEI NON SUBORDINATI
• - LAVORATORI AGRICOLI CHE NON SI OCCUPANO DEL FONDO
IN MODO PREVALENTE O ABITUALE 8104 GG. L’ANNO)
• E’ STATA RECENTEMENTE AMMESSA PER:
• - GLI INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (CIRC. 23 APRILE
2003, N. 28)
I SOGGETTI OBBLIGATI: I
DATORI DI LAVORO
• sono le persone, gli enti privati o pubblici che
esercitano le attività oggetto dell’assicurazione e
occupano persone protette
• OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
• DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
• OBBLIGO DI COMUNICARE LE
RETRIBUZIONI
• LIBRO MATRICOLA
• LIBRO PAGA
• OBBLIGO DI DENUNCIA DELL’INFORTUNIO
ALL’AUTORITA’ DI P.S.
LAVORATORI E DATORI DI LAVORO NON
ASSICURATI PRESSO L’INAIL
• IMPIEGATI E TECNICI AMMINISTRATIVI
DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI
(ENPAIA)
• DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI
STATALI (gestione INAIL per conto
dell’amministrazione datrice di lavoro
L’INFORTUNIO SUL LAVORO
• L’ASSICURAZIONE COMPRENDE TUTTI
I CASI DI INFORTUNIO AVVENUTO PER
CAUSA VIOLENTA IN OCCASIONE DI
LAVORO, DA CUI SIA DERIVATA LA
MORTE O UNA INABILITA’
PERMANENTE AL LAVORO, ASSOLUTA
O PARZIALE, OVVERO UN’INABILITA’
TEMPORANEA ASSOLUTA CHE
COMPORTI L’ASTENSIONE DAL
LAVORO PER PIU’ DI TRE GIORNI
LA CAUSA VIOLENTA
• è una causa che reca un danno all’organismo
mediante un’azione rapida e concentrata nel
tempo
• può essere di varia natura:
• termica
• emotiva
• elettrica
• sforzo fisico
• alla causa violenta è equiparata la causa
virulenta (es. carbonchio, tetano)
L’OCCASIONE DI LAVORO
• Non si richiede un nesso causale diretto e immediato: è
sufficiente un nesso indiretto, purchè sia il lavoro a
determinare il rischio
• distinzione tra rischio generico: che incombe in modo
identico su ogni individuo
• e rischio specifico: che deriva la sua origine o la sua
maggiore intensità dalle condizioni di lavoro
• Requisiti (non cumulativi):
• l’infortunio deve avvenire sul luogo di lavoro
• durante l’orario di lavoro
• non deve essere straneo all’attività lavorativa
L’INFORTUNIO IN ITINERE
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Fino al d.lgs. 38/2000 la giurisprudenza ha considerato indennizzabile l’infortunio in
itinere quando:
il lavoratore deve percorrere una determinata strada che conduce esclusivamente al
luogo di lavoro e che presenta rischi diversi dalle ordinarie vie di comunicazione
deve servirsi di un mezzo di trasporto che non sia comunemente usato o che sia
fornito o prescritto dal datore di lavoro
art. 2, t.u. 1124, mod. dall’art. 12 d.lgs. 38/2000
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,
comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle
persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di
lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio
di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di
lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si
intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.
RISCHIO ELETTIVO, COLPA,
DOLO DEL LAVORATORE
• IL PRINCIPIO CHE REGOLA LA MATERIA E’ QUELLO RELATIVO
AL MANTENIMENTO O ALL’INTERRUZIONE DEL NESSO TRA
LAVORO E INFORTUNIO
• La colpa del lavoratore, che contravviene alle direttive impartite dal
datore di lavoro non interrompe il rapporto di dipendenza tra
infortunio e attività lavorativa
• Tale rapporto è invece interrotto in caso di dolo del lavoratore, che
sussiste quando il lavoratore si lesiona allo scopo di ottenere la
prestazione previdenziale (problema del tentato suicidio)
• e in caso di rischio elettivo: quando il lavoratore con un atto
volontario, per motivi non connessi al lavoro, affronta un rischio
diverso da quello a cui è normalmente esposto
I PREMI ASSICURATIVI
• La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
• Sono dovuti in base:
• - al tasso di premio (riferito a mille lire di retribuzione), che è
calcolato sulla base della tariffa basata sul rischio medio nazionale
della lavorazione
• - al rischio specifico della singola impresa
• - all’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai
lavoratori
• riduzioni:
• d.m. 18 marzo 1996: riduzione del 5% del premio per le imprese
con meno di 16 addetti che abbiano attuato il d.lgs. 626/94
• d.m. 7 maggio 1997 e 6 agosto 1997: riduzione del 10% per imprese
edili
LE PROCEDURE:
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LA DENUNCIA E L’INCHIESTA
al momento dell’infortunio il lavoratore deve informare il datore di lavoro, il quale deve
a sua volta presentare una denuncia di infortunio all’INAIL, il quale apre una
procedura di accertamento
Per gli infortuni che comportano la morte del lavoratore o un’inabilità di durata
superiore a 30 giorni era prevista la c.d. inchiesta pretorile, con il d.lgs. n. 51 del 1998
l’inchiesta è svolta dalla direzione provinciale del lavoro – settore ispezione entro
quattro giorni dal ricevimento della denuncia,
con l’inchiesta si accerta:
1) la natura del lavoro
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in
riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a
rendita e la residenza di questi ultimi
ESONERO DALLA
RESPONSABILITÀ CIVILE:
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è sancito dall’art. 10 t.u. 1124, ma ha rilevanti limiti
riguarda solo gli eventi coperti dall’assicurazione (sono quindi esclusi gli
infortuni di durata inferiore a tre giorni, erano invece inclusi quelli di durata
superiore che determinano un’invalidità inferiore al 10%)
non opera per gli infortunati minori di 14 anni
non opera quando il datore di lavoro o uno dei suoi dipendenti riporta una
condanna penale per il fatto dal quale è derivato l’infortunio
LADDOVE NON OPERA L’ESONERO DALLA R.C.:
il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di
lavoro; in base al principio del ne bis in idem spetta solo la quota eccedente
la rendita INAIL
L’INAIL ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per la
ripetizione delle somme corrisposte al lavoratore, nei limiti del risarcimento
dovuto all’infortunato secondo le regole civili
L’INAIL ha azione di surroga nei confronti del terzo estraneo che abbia
causato l’infortunio (sostituzione dell’ente al creditore danneggiato)
IL DANNO BIOLOGICO
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A partire dal 1986 la giurisprudenza della Corte cost. riconosce il diritto al
risarcimento del danno biologico
Corte Cost. n. 87/1991
L'esclusione dell'intervento pubblico - quale si desume dagli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 - per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore
nei casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro
accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro
(cosiddetto danno biologico), non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute
come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ( art. 32 Cost.) e,
ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro
come valore fondante della nostra forma di Stato ( art. 1, primo comma, 4, 35 e 38
Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà ( art. 2 Cost.) e di
eguaglianza, anche sostanziale ( art. 3 Cost.). Tuttavia un ampliamento della tutela in
tal senso, benché in linea con la tendenza - per più versi rilevata anche nella
giurisprudenza costituzionale all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del
lavoratore, comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di
modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione - pur non consentendo la
prolungata inerzia che in analoga situazione portò alla dichiarazione di illegittimità
costituzionale del cosiddetto sistema tabellare - spetta al legislatore. (Inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo
comma, e 38, secondo comma, Cost.).
Corte cost. 356/91
•
rientra nella discrezionalità del legislatore la corretta disciplina del diritto di surroga
dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei confronti del terzo responsabile, con il limite peraltro
del rispetto dei principi costituzionali, segnatamente quello del diritto alla salute di cui all'art. 32
della Costituzione. In una tale ottica, allorquando la copertura assicurativa, in virtù delle norme di
legge o di contratto che la disciplinano, non abbia ad oggetto il danno biologico, oppure si limiti ad
indennizzare la perdita o riduzione di alcune soltanto delle capacità del soggetto (come avviene
per l'attitudine al lavoro nel regime dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), consentire che l'assicuratore, nell'esercizio del proprio diritto di surroga nei
confronti del terzo responsabile, si avvalga anche del diritto dell'assicurato al risarcimento del
danno biologico, non coperto dalla prestazione assicurativa, significa sacrificare il diritto
dell'assicurato stesso all'integrale risarcimento di tale danno, con conseguente violazione dell'art.
32 della Costituzione. E poiché, secondo consolidata interpretazione data all'art. 1916 cod. civ.
dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto di surroga dell'assicuratore, sia privato che sociale, nei
confronti del terzo responsabile, fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta all'assicurato (vedi
massima F) ha come unico limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo deve
effettivamente al danneggiato-assicurato, secondo le norme civilistiche che governano la
responsabilità per fatto illecito, ne consegue che va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.
1916 cod. civ., nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di
surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute
all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico. La dichiarazione di incostituzionalità, non
può invece estendersi a quanto attiene al risarcimento del danno morale di cui all'art. 2059
Corte cost. 485/1991
•
L'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, primo e secondo comma, secondo la ormai
consolidata interpretazione giurisprudenziale nell'attribuire all'I.N.A.I.L., nei casi previsti dall'art. 10
del D.P.R. n. 1124 del 1965, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del
reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennità e delle
spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di
avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di
pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e ciò benché la prestazione assicurativa
erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.
Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965
stabiliscono che, sempre in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore
assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella
misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente
considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'I.N.A.I.L. Queste disposizioni
(delle quali quella dell'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965 ha effetti del tutto equivalenti, sotto gli
aspetti in questione, a quelli per cui l'art. 1916 cod. civ. è stato, con sent. n. 356 del 1991,
riconosciuto illegittimo) sono entrambe in contrasto con il principio costituzionale dell'integrale e
non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, che, in sé considerato, prescinde dalla
eventuale perdita o riduzione di reddito e va riferito alla integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli
rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria
vita. Pertanto sia l'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sesto e settimo comma, sia l'art. 11 del
D.P.R. n. 1124 del 1965, primo e secondo comma, debbono essere dichiarati illegittimi, per
violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del
lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della
capacità lavorativa.
DA QUESTO MOMENTO IL DANNO
BIOLOGICO DEVE ESSERE RISARCITO
DAL DATORE DI LAVORO
• Si sviluppano diversi sistemi di calcolo:
– metodo genovese (triplo della pensione sociale)
– metodo milanese (sistema a punto progressivo)
– proposta CNR : valore punto soggetto a diverse variabili
• d.lgs. 38/2000:
– il danno biologico è risarcito se in misura superiore al 6%
– tra il 6 e il 16% è risarcito in capitale
– oltre il 16 % mediante rendita
•
LE PRESTAZIONI
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•
Principio di automaticità delle prestazioni (non opera per i lavoratori autonomi- art. 59, l.n.
449/97)
si distinguono in:
prestazioni economiche
prestazioni sanitarie
prestazioni assistenziali
le prestazioni sanitarie sono passate con la l.n. 833/78 alla competenza del s.s.n.; restano
tuttavia di competenza dell’INAIL le funzioni di accertamento medico-legale
le pretazioni assistenziali sono state trasferite alle regioni e ai comuni con d.p.r. 616/77, ma
l’INAIL mantiene gli interventi economci a favore dei grandi invalidi del lavoro e l’erogazione
dell’assegno di incollocabilità
le prestazioni economiche sono:
indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (specifica)
rendita da inabilità permanente (generica)
–
–
•
•
•
•
assoluta
parziale
rendita provvisoria
assegno per l’assistenza personale continuativa
rendita ai superstiti
assegno funerario
INDENNITÀ GIORNALIERA PER
INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
• Si ha quando l’infortunato non è temporaneamente in grado di
esercitare il proprio mestiere
• E’ corrisposta a partire dal quarto giorno successivo all’infortunio
• il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore l’intera
retribuzione per il giorno dell’infortunio e il 60% per i due giorni
successivi
• di norma i contratti collettivi prevedono la corresponsione dell’intera
retribuzione per tutto il periodo di carenza
• IMPORTO:
• 60% della retribuzione media degli ultimi 15 giorni di lavoro per i
primo 90 giorni
• 75% dal 91° giorno
• SPETTA PER TUTTO IL PERIODO DI INABILITA’ TEMPORANEA
RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE
ASSOLUTA O PARZIALE, PRIMA DEL 25
LUGLIO 2000
• Era stabilita sulla base di un’apposita
tabella, quindi uguale per tutti i lavoratori
(capacità generica)
• Si basava sulla percentuale di invalidità e
sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi, era
esclusa per l’invalidità inferiore al 10%
RENDITA PER INABILITA’ PERMANENTE
ASSOLUTA O PARZIALE, DOPO IL 25
LUGLIO 2000
CI SONO DUE TABELLE:
• tabella delle menomazioni
• tabella indennizzo del danno biologico
•
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•
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•
prestazione areddituale per il danno biologico
dal 6% al 16 % in forma capitale, oltre il 16% in forma di rendita
caratteristiche:
areddituale
crescente – in relazione alla gravità della menomazione
variabile – in funzione dell’età e del sesso
•
prestazione in proporzione al reddito per la riduzione della capacità di
lavoro
rendita in percentuale sulla retribuzione per le conseguenze patrimoniali
spetta a partire da un’invalidità del 16%
MAGGIORAZIONE DEL 20% PER CONIUGE E FIGLI
•
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Altre prestazioni
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ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
Spetta agli invalidi al 100% che abbiano necessità di assistenza per
infermità prestabilite:
E’ mensile, non cumulabile con altri assegni di accompagnamento
ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’
spetta a chi abbia un grado di invalidità superiore al 34%, età non superiore
ai 65 anni e sia riconosciuto in collocabile dagli organismi competenti ai
sensi della l.n. 68/99
è di 186, 96 euro
ASSEGNO FUNERARIO
Spetta ai superstiti o a chi dimostri di aver sostenuto le spese funerarie
è di 1.480,00 euro
ASSEGNO SPECIALE CONTINUATIVO MENSILE
spetta al coniuge o ai figli che non hanno diritto alla rendita e non
percepiscono altri redditi di importo pari o superiore a quello dell’assegno
stesso superstiti di titolari di rendita
RENDITA AI SUPERSTITI
• SPETTA:
– al coniuge
– ai figli fino a 18 anni, 21 o 26 se frequentanti scuole superiori o
università, viventi a carico e non svolgenti lavoro retribuito
– ai figli maggiorenni totalmente inabili
– in mancanza spetta ai genitori ai fratelli e alle sorelle
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IMPORTO
coniuge
50%
figli
20% ciascuno
figli orfani di entrambi i genitori
40%
genitori, fratelli e sorelle
20%
se il calcolo supera il 100% viene proporzionalmente ridotto
LE CRITICHE AL NUOVO
SISTEMA:
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fa riferimento a una nozione statica di danno biologico: alla pura lesione
dell’integrità fisica del lavoratore, senza tenere conto degli altri aspetti
della persona (menomazione della sfera spirituale, affettiva, culturale,
sociale, sportiva ecc.)
manca una tutela per il danno alla capacità di lavoro al di sotto del 16%
vi sono notevoli differenze tra le tabelle Inail e le tabelle adottate per il
risarcimento in sede civile
fa riferimento a una nozione statica di danno, ma poi ha la pretesa di
tenere conto degli aspetti dinamico-relazionali
ORA RISULTANO NON COPERTI:
IL DANNO BIOLOGICO DI NATURA TEMPORANEA
IL DANNO BIOLOGICO DI MISURA INFERIORE AL 6%
IL DANNO MORALE IN CASO DI REATO
IL DANNO MORALE CONSEGUENZA DEL DANNO BIOLOGICO, IN
CASO DI REATO
IL DANNO BIOLOGICO DIFFERENZIALE O IL DANNO ALLA SALUTE
(con onere della prova)
DANNO BIOLOGICO E ALTRI TIPI
DI DANNO
• danno patrimoniale – danno emergente e
lucro cessante
• danno alla capacità lavorativa generica e
specifica
• danno morale (2043 e 1059 c.c.)
• danno estetico
• danno esistenziale
LA MALATTIA PROFESSIONALE
• La tutela nasce nel 1929 ed è estesa al lavoro
agricolo nel 1958
• Nasce con il sistema della tabella, determinato
dalla necessità di ovviare alle difficoltà insite
nella definizione di malattia professionale
• Necessità di un nesso causale diretto e
determinante: non basta l’occasione di lavoro
• Ambito di applicazione limitato: solo a chi è
assicurato anche contro gli infortuni sul lavoro
• Tempo di insorgenza della malattia: si presume dal
primo giorno di assenza totale dal lavoro o dal giorno di
presentazione della domanda
• Insorgenza successiva: la tabella indica dei limiti di
tempo e si fa riferimento al giorno di presentazione della
domanda all’INAIL.
• La Corte cost. n. 206/1988 ha dichiarato incostituzionale
la norma nella parte in cui non tutela il lavoratore che ha
contratto la malattia nei limiti di tempo previsti ma ha
presentato domanda successivamente
• poi Corte cost. 179/89 ha esteso la tutela anche alle
malattie insorte dopo il termine, ma con il diverso regime
dell’onere della prova
tra malattie tabellate e non
tabellate
• tabellate (Corte Cost. n. 179 del 1988)
• -nelle prime si ha una presunzione assoluta del rapporto
di causalità
• -nelle seconde spetta al lavoratore l’onere della prova
• - ora si devono considerare anche i casi in cui la malattia
sia insorta prima che venisse tabellata: in questo caso
non spetta la lavoratore provare l’esposizione al rischio
ma occorre provare se sussistono elementi che lo
escludono
• Il d.lgs. 38/2000 ha previsto l’istituzione di una apposita
commissione per l’aggiornamento annuale della tabella
• - malattie a origine multifattoriale: problema della prova
ASSICURAZIONE O PREVIDENZA
è legittimo il monopolio INAIL?
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- autorità garante: dec. 9 febbraio 1999: le imprese assicurative private, operando in regime di
concorrenza, realizzerebbero un sistema più efficiente; l’art.- 38 cost. non impone
necessariamente un regime di monopolio legale ma solo individuare un quadro normativo di tutela
dell’interesse protetto
- proposta di referendum abrogativo e corte cost.: 7 febbraio 2000, n. 36: l’art. 38 lascia piena
libertà allo Stato di definire i modi, le forme e le strutture organizzative, ma dichiara inammissibile
il referendum per il vuoto normativo che si sarebbe creato a seguito dell’abrogazione: sarebbe
stato quanto meno necessario un meccanismo che garantisse il principio di automaticità delle
prestazioni
- sentenza corte giust: 22 gennaio 2002:
- la nozione di impresa comprende qualsiasi entità che esercita un’attività economica a
prescindere dal suo status giuridico
- è legittima l’attribuzione del monopolio quando questo risponde al principio della solidarietà: cioè
quando il controllo dello stato è indispensabile per il mantenimento dell’equilibrio finanziario
- la solidarietà si manifesta.
- effetto ridistribuivo del reddito (mancanza di corrispettività tra contributi e prestazioni)
- effetto ridistribuivo intergenerazionale
- compensazione tra regimi attivi e passivi
- l’eliminazione dl diritto esclusivo non potrebbe garantire la tutela:
- per via della selezione tra rischi buoni e cattivi
- perchè nessun ente privato può assumersi il rischio di operare a ripartizione
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infortuni sul lavoro e malattie professionali