IN CASO DI INFORTUNIO

Il lavoratore deve
immediatamente
recarsi al PS, una
volta in possesso del
referto deve inviarlo al
datore di lavoro con
fax,con r/r,ecc.

Il datore di lavoro ha
tempo 48 ore dall'
evento per
denunciare il caso all'
Inail inviando il
certificato medico.
COSA INDENNIZZA INAIL ?
Primi 3 giorni
(compreso quello dell' evento)
sono a carico dell' azienda
INDENNITA' TEMPORANEA ASSOLUTA
Dal 4° giorno al 90°giorno
Inail paga il 60 % della retribuzione
*(l' azienda integra il restante 40% )
Dal 91° giorno in poi
Inail paga il 75 % della retribuzione
*(l'azienda integra il restante 25%)
* fatta eccezione per i co.co.pro.
COSA FACCIAMO NOI ?
Nel caso in cui il lavoratore si presenti da noi subito dopo aver
subito un infortunio, noi possiamo inviare il modulo 1P unitamente
alla lettera ' Pagamento Temporanea' e i certificati medici con la
prognosi da infortunio.
In base a questo l'Inail invierà a noi il provvedimento finale ( mod.
20 I) con il dettaglio finale dei giorni pagati e l' eventuale punteggio
% attribuitogli ( DANNO BIOLOGICO ).
Le modalità di pagamento variano a seconda della convenzione
che l' azienda ha con Inail.Se l'azienda è in regime di art. 70, il
lavoratore riceverà la temporanea in busta paga, diversamente
riceverà il 60 % ( o 75 % ) tramite assegno circolare dall'Inail e l'
integrazione in busta paga
DANNO BIOLOGICO
d.lgs 38/2000
Per gli eventi occorsi prima del 25/07/2000
Da 0 a 11%
rendita mensile
Per gli eventi occorsi dopo il 25/07/2000
Da 0 a 5%
franchigia (nessuna indennizzabilità)
Dal 6% al 15%
indennizzo in capitale
Dal 16 % in poi
rendita mensile
Nel caso in cui il lavoratore si rechi da noi con un
provvedimento Inail e voglia contestarlo ( o perché non
riconosce il caso o perché riconosce un danno ritenuto
incongruo) noi dobbiamo :
fotocopiare l' accesso al PS (nel caso in cui il lavoratore non
si sia recato da noi per la temporanea),referti di visite
specialistiche,dimissioni dall' ospedale se il lavoratore è
stato ricoverato o ha subito un intervento.
Può succedere che Inail non voglia riconoscere l' infortunio
perchè l'evento non dipende da 'causa violenta ma da
malattia comune'. Anche in questo caso dobbiamo
fotocopiare la documentazione medica ( come nel caso
prec)
......... e inviare il tutto al Centro per il ricorso medico legale.
RICADUTA INFORTUNIO
Può succedere che il lavoratore,che ha subito un infortunio in
passato,abbia la necessità di riaprire l' infortunio per il
riacutizzarsi della patologia. E' importante evidenziare che
l'Inail riconosce la ricaduta solo per intervento chirurgico o per
terapia resasi necessaria successivamente alla prima
chiusura. Nel caso in cui il lavoratore non sia indennizzato
durante la ricaduta nonostante l' intervento chirurgico o le
terapie effettuate è possibile il ricorso medico legale. A tal fine
è necessario fotocopiare la documentazione del primo
periodo indennizzato e della ricaduta.
INFORTUNIO IN ITINERE (art. 12 d. lgs. 38 /2000 )
L’ infortunio in itinere viene riconosciuto se il lavoratore utilizza il
mezzo privato per andare/tornare dal lavoro, laddove l’ utilizzo del
mezzo pubblico fosse eccessivamente difficoltoso
(utilizzo di 2 o più mezzi, tragitto superiore ai 60 minuti con i
mezzi).Non è indennizzato l’ infortunio che si verifica in seguito a
soste o deviazioni che alterano o modificano il percorso.La
giurisprudenza è intervenuta con varie sentenze che hanno
riconosciuto infortuni in itinere nei quali il mezzo proprio veniva
utilizzato per esigenze di vita familiare ( accompagnare i figli a
scuola, ecc).
E’ possibile presentare opposizione per far riconoscere il
caso
L’ opposizione deve essere presentata con il modello 1P
corredata da una lettera di ricorso/riesame che
contenga le motivazioni che giustifichino l’ uso del
mezzo privato. Per quanto riguarda il danno
permanente, verrà fatta una valutazione successiva
dopo il riconoscimento del caso amministrativo.
Malattie professionali
La malattia professionale è la patologia che si presume
causata o concausata dall’ attività lavorativa. La
segnalazione viene fatta in genere dal medico dell’
azienda e inviata all’ Inail.L’ Istituto acquisisce la
documentazione e valuta l’ esistenza del NESSO
CAUSALE tra la patologia e l’attività lavorativa.
Lavoratori per cui è già stata segnalata la malattia
professionale all’ Inail
In questo caso possiamo acquisire la documentazione e
inviare il mod. 1P all’ Inail corredato dalla lettera ‘Prima
segnalazione MP’, in modo da ricevere il
provvedimento di chiusura della pratica da parte dell’
Inail per poterlo eventualmente impugnare.
Lavoratori per cui non è stata MAI segnalata la malattia
professionale all’ Inail
In questi casi dobbiamo istruire il fascicolo chiedendo al
lavoratore un’ anamnesi dettagliata del lavoro svolto,
dei tempi di lavorazione, delle sostanze con cui è
venuto a contatto, ecc.
Inoltre è necessario acquisire documentazione medica e
inviare il tutto al centro per il parere del medico legale,
che deciderà se segnalare il caso a Inail.
Revisione del danno da infortunio
Eventi ante 25/07/2000
Per i titolari di rendita da infortunio la revisione può essere
richiesta o disposta dopo trascorso almeno un anno dalla data
dell’ infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione
della rendita; ciascuna delle successive revisioni non può
essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla
precedente.
Trascorso il 4° anno dalla data di costituzione della rendita, la
revisione può essere richiesta o disposta solo 2 volte, la prima
alla fine di un triennio e la seconda alla fine del triennio
successivo.( 10 anni )
Può chiedere la revisione anche il lavoratore che è guarito senza
postumi o con postumi non indennizzabili.
Eventi post 25/07/2000
In questi casi è previsto che il lavoratore richieda
la revisione 1 volta nell’ arco dei 10 anni dall’
infortunio.La revisione è prevista per i danni
compresi tra 0% e 15%.
Per i lavoratori con danno superiore al 15% si
applicano gli stessi criteri per gli eventi
precedenti al 25/07/2000.
Revisione del danno per malattia
professionale
Per i danni da malattia professionale i termini revisionali
sono di 15 anni anziché di 10 anni ( come avviene per
infortunio ).
Esiste una particolare normativa riguardante silicosi e
asbestosi per cui non c’ è termine dei 15 anni e la
domanda di aggravamento può essere presentata
anche oltre ai limiti temporali indicati e con scadenza
quinquennale rispetto alla precedente richiesta.
Patologie Neoplastiche
Le malattie professionali devono essere denunciate entro
un termine dalla cessazione dell’ attività lavorativa ( es.
ipoacusia 4 anni, malattie cutanee 6 mesi, ecc.)
Non è così per le manifestazioni neoplastiche per cui il
periodo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
è ILLIMITATO ( DM 27/04/2004 ).
Rendita ai superstiti
Il coniuge del lavoratore che decede per infortunio
sul lavoro ha diritto ad una rendita mensile
liquidata nella misura del 50 %. Il 20% spetta ai
figli minori di 18 anni o fino ai 26 anni se
studenti universitari,40% agli orfani.
In mancanza di coniuge e figli hanno diritto al 20%
Gli ascendenti, i fratelli e le sorelle hanno diritto
se viene data prova della vivenza a carico o
della ‘ comunanza dei mezzi di sostentamento’.
Rendita ai superstiti per m.p.
Se l’evento morte dipende dalla malattia
professionale, viene erogata una rendita ai
superstiti con le stesse regole per le rendite da
infortunio.
La domanda di rendita ai superstiti può essere
fatta sia nel caso in cui il deceduto fosse titolare
di rendita in vita, sia nel caso in cui non fosse
stata mai fatta domanda di riconoscimento di
malattia professionale in vita.
In entrambe i casi è necessario :
Inviare mod. 1P all’ Inail corredato dal CERTIFICATO
NECROSCOPICO contenente la causa iniziale,
intermedia e finale di morte.il certificato viene rilasciato
dall’Ufficio di Medicina legale della Asl.
La domanda deve essere presentata dal coniuge
superstite, in mancanza dagli aventi diritto.
Scarica

cosa fare in caso di infortunio