L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE INAIL PERSONE ASSICURATE (Art. 4 T.U. 1124/1965) LAVORAZIONI ASSICURATE (Art. 1 T.U. 1124/1965) L’ASSICURAZIONE INAIL Carattere di esclusività Obbligo Assicurativo Automaticità delle prestazioni I premi assicurativi I LAVORATORI ASSICURATI Per legge sono assicurati tutti gli operai, gli apprendisti, gli impiegati tecnici, quindi tutti coloro che all’interno dell’azienda svolgono di fatto attività manuale retribuita che li espone al rischio di infortunio e di malattia professionale, e inoltre chi è esposto al rischio anche se non partecipa materialmente alla lavorazione. iPSEMA: La legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.Lgs. 78/2010, prevede l’attribuzione all’INAIL delle funzioni già svolte dall’IPSEMA I detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato. Inoltre l’INAIL è l’ente che assicura gli infortuni domestici (cd. ASSICURAZIONE CASALINGHE) L.493/99. EVENTI E CASI TUTELATI Infortunio sul lavoro Infortunio in itinere Le malattie professionali INFORTUNIO SUL LAVORO REQUISITI: Causa violenta Azione rapida e intensa causata da un agente esterno(es.:di tipo traumatico/termico / psichico ecc…) Occasione di lavoro Connesso all’attività lavorativa in modo diretto o indiretto Lesione E’ l’effetto consequenziale rappresentato da un danno fisico o psichico all’organismo (permanente, temporaneo o morte) Per inabilità permanente ovvero per una inabilità temporanea assoluta superiore a 3 giorni (ovviamente per morte) INFORTUNIO SUL LAVORO CAUSA VIOLENTA Ogni fatto esterno che agisce rapidamente sulla persona in modo da costituire nesso di CAUSA-EFFETTO sulla lesione • ESTERNA: dall’esterno verso l’interno modificando l’equilibrio biologico della persona • VIOLENTA: di forma acuta • RAPIDA: di intensità concentrata in breve lasso di tempo • EFFICIENTE: in grado di causare… INFORTUNIO SUL LAVORO OCCASIONE DI LAVORO L’evento deve rientrare nell’ambito del lavoro affidato all’assicurato o comunque connesso con la prestazione lavorativa. INFORTUNIO SUL LAVORO OCCASIONE DI LAVORO Infortunio indennizzabile Rischio generico aggravato Rischio specifico Comportamento anche colposo del lavoratore INFORTUNIO SUL LAVORO OCCASIONE DI LAVORO Infortunio non indennizzabile Rischio generico Rischio Elettivo Comportamento doloso del lavoratore INFORTUNIO IN ITINERE (Disciplinato dal Decreto Lgs. 38/2000) Sono compresi nell’assicurazione gli infortuni : Occorsi ai lavoratori durante il normale tragitto di andata e ritorno da casa al lavoro Da due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro Durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente il servizio di mensa aziendale. INFORTUNIO IN ITINERE Sono escluse dalla tutela le interruzioni o le deviazioni dal percorso non dipendenti dal lavoro, non necessitate Si intendono necessitate le interruzioni dovute a: - Cause di forza maggiore - Esigenze essenziali ed improrogabili - adempimento obblighi E’ coperto l’uso del mezzo di trasporto proprio purché necessitato LE FASI DELL’INFORTUNIO LA DENUNCIA DI INFORTUNIO 1. Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro dell’infortunio occorsogli, anche se di lieve entità, potendo essere al momento non evidente quali conseguenze in futuro possono manifestarsi 2. Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL . Entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, l’infortunio superiore a tre giorni. 3. In caso di infortunio mortale il datore di lavoro deve fare denuncia, fax o telegramma, entro 24 ore dall’infortunio stesso. LE FASI DELL’INFORTUNIO LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E L’INTERVENTO DEL PATRONATO Il lavoratore può anche chiedere di sua iniziativa, anche se l’infortunio non è stato denunciato, le prestazioni all’INAIL, rivolgendosi e rilasciando mandato di patrocinio all’ITAL per la tutela nei confronti dell’Ente. LA MALATTIA PROFESSIONALE DIFFERENZE CHE DISTINGUONO LA M.P. DALL’INFORTUNIO SUL LAVORO Mentre la lesione da infortuni è normalmente localizzata ai singoli organi, la m.p. quasi sempre arreca un pregiudizio all’intero organismo Mentre l’infortunio è caratterizzato dalla violenza della causa che lo determina, la m.p. insorge per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo e agisce lentamente sull’organismo La tecnopatia o M.P. è indennizzabile quando sia stata contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni contemplate nella legge LA MALATTIA PROFESSIONALE La malattia professionale è quella malattia causata o concausata dal lavoro per l’azione di agenti nocivi di natura fisica , chimica o biologica MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE (Dpr n° 1124/65 – D.I. 11/03/08 ) MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE (Sentenza 179/88 Corte Costituzionale) PRESUNZIONE D’ORIGINE da cui si rileva il nesso causale tra lavorazione e infermità senza obbligo di prova per il lavoratore Il lavoratore deve fornire la prova che la malattia da cui è affetto è originata da causa lavorativa Vengono indennizzate solo le malattie riportate nelle tabelle vigenti al momento dell’esposizione al rischio Possono essere indennizzate anche malattie non previste nelle tabelle o manifestatesi successivamente alla fine dell’esposizione a rischio Le tabelle prendono in considerazione: - Le patologie e gli agenti che le provocano - Le lavorazioni dalle quali si contrae la M.P. - Il periodo massimo di indennizzo a far data dall’abbandono dell’attività a rischio LA MALATTIA PROFESSIONALE Esempio di voce tabellare: TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R.1124/1965 (ALL. N. 4 AL D.P.R. 1124/1965) MALATTIE (ICD-10) LAVORAZIONI Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione 1) MALATTIE CAUSATE DA ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI: a) ANEMIA EMOLITICA (D59.8) Lavorazioni che espongono a stibina. b) PNEUMOCONIOSI NON SCLEROGENA (J63.8) c) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD ANTIMONIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE) 1 anno 10 anni 6 mesi Lavorazioni che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti. 3 anni IL RISCHIO AMBIENTALE “L’assicurazione delle malattie professionali comprende anche il cosiddetto rischio ambientale ossia quel rischio che riguarda quei soggetti che pur non essendo addetti alle lavorazioni espressamente elencate, abbiano contratto la malattia nell’ambiente nel quale le lavorazioni si sono svolte.” LA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia stessa Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail, entro 5 giorni da quando gli è pervenuta la notizia, la m.p. del lavoratore. La denuncia deve essere corredata da certificato medico. Il lavoratore ha la facoltà di richiedere tramite l’ITAL, all’Inail, le prestazioni a seguito della m.p., qualora l’Azienda non l’abbia denunciata, così come avviene per l’infortunio Certificazione medica di m.p. – LE PRESTAZIONI ECONOMICHE L’INDENNITA’ TEMPORANEA Ha lo scopo di sopperire alla perdita del salario subita a causa dell’impossibilità temporanea assoluta del lavoratore di svolgere attività lavorativa L’azienda è tenuta ad erogare l’intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l’evento (se questo ha causato assenza dal lavoro) e il 60% della retribuzione per i tre giorni successivi o la retribuzione prevista dal CCNL L’Inail eroga l’indennità giornaliera dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio per tutto il periodo dell’inabilità assoluta, compreso i giorni festivi, fino alla guarigione clinica nelle seguenti misure: - 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno - 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi LE PRESTAZIONI ECONOMICHE 1. Il Patronato ITAL con mandato di patrocinio, può intervenire nell’interesse dell’assistito chiedendo il pagamento della temporanea anche prima del 20° giorno. L’intervento verrà riconosciuto solo se l’erogazione dell’indennità avverrà successivamente al 20° giorno. 2. Il Patronato potrà richiedere all’Inail il prolungamento del periodo di temporanea, qualora il lavoratore non sia in grado di riprendere l’attività lavorativa 3. Ove il patronato riscontri inesattezze, errori nel calcolo, deve avanzare ricorso amministrativo 4. Erogazioni ex art. 70 1124/65 Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore. DANNO BIOLOGICO Definizione danno biologico: Lesione dell’integrità psicofisica della persona Causa lavorativa dell’infortunio/malattia professionale Menomazione dell’integrità psicofisica compresa fra il 6% e il 100% Grado di menomazione Indennizzo Fino al 5% Nessun indennizzo(franchigia) Dal 6% al 15% Indennizzo in capitale per danno biologico Dal 16% al 100% Indennizzo in rendita 1a quota per danno biologico 2a quota per danno patrimoniale RENDITE REGIME T.U. (ANTECEDENTI IL 25/07/2000) L’INAIL indennizzava solo il danno patrimoniale subito dal lavoratore. Grado di inabilità permanente a partire dall’11% Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica Viene erogata per tutta la vita, ovvero se in caso di revisione non scenda sotto l’11% o che la stessa non venga capitalizzata al decennio per le rendite inferiori al 16% MISURA DELLA RENDITA ELEMENTI Retribuzione percepita l’anno precedente alla data di infortunio Grado di invalidità riconosciuto In situazioni particolari è previsto per il lavoratore agricolo il RISCATTO DELLA RENDITA. ESEMPIO Prendiamo ad esempio un lavoratore senza familiari a carico, con una retribuzione annua di €15493,70, che riporta la perdita di un rene ( con rene superstite indenne). Con la nuova normativa di cui all’art. 13 gli viene riconosciuto un grado di inabilità del 18%. Riceve, come quota per il danno biologico, una rendita annua di € 1239,49 a cui si somma la rendita annua per il danno patrimoniale di Euro 1115,54 calcolata nel seguente modo: € 15493,70 x 0,4* x 0,18 ** = € 1115,54 * Per la nuova tabella dei coefficienti verrà preso in considerazione il 40% della retribuzione annua. ** La retribuzione, determinata secondo i criteri del T.U. e del nuovo articolo 13, viene moltiplicata per il grado percentuale di menomazione, e non come avveniva fino ad per una percentuale inferiore rispetto alla menomazione (vecchio allegato n. 7) Totale rendita annua : € 1239,49 + 1115,54 = € 2355,03 LE TABELLE DEL DECRETO 38/2000 La nuova tabella delle menomazioni prevista dal Decreto 38, include circa 400 voci, è una tabella unica per il settore industria e agricoltura: - contempla i danni di origine lavorativa conseguenti da infortuni e/o da malattie - ricomprendendo i danni alla salute (il danno estetico, il danno all’apparato riproduttivo, ecc.) La “tabella per l’indennizzo del danno biologico” : - contiene le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 15% ,liquidato in capitale, tenendo conto del sesso e dell’età dell’assicurato e non del reddito; - è soggetta ad aggiornamenti con decreto ministeriale… La “tabella indennizzo danno biologico” in rendita per inabilità dal 16% al 100%: -indennizzo in rendita per il danno biologico e danno patrimoniale senza tenere conto dell’età e del Sesso La “tabella dei coefficienti” : -Si utilizza per la determinazione della percentuale di retribuzione - Strumento per la valutazione dell’ulteriore quota di indennizzo in rendita, relativa alla quota del danno patrimoniale per le menomazioni pari o superiori al 16% - Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall’infortunato . Questa tabella tiene conto della categoria di attività di appartenenza dell’assicurato e della sua ricollocabilità. DISCIPLINA DEI CASI DI DANNI PLURIMI NEL REGIME DEL D.L. 38 Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi, subisce un nuovo infortunio si procede alla valutazione complessiva dei postumi Preesistenze ex. T.U. 1124/65 in caso di nuovo infortunio, il danno viene valutato senza tener conto della preesistenza. Quindi oltre all’indennizzo del danno con il nuovo sistema, si continuerà a percepire la rendita in base al T.U. 1124/65. Preesistenze non indennizzate in rendita: nel valutare il grado di menomazione per un nuovo evento, le conseguenze con grado permanente inferiore a 11% vengono prese in considerazione solo se concorrenti ed aggravanti la nuova menomazione con valutazione in base alla nuova disciplina Preesistenze extralavorative: assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa. Sono valutate secondo la nuova tabella delle menomazioni ALTRE PRESTAZIONI ECONOMICHE: SANITARIE: Rendita ai superstiti di titolari di rendita Servizio prime cure Rendita ai superstiti per infortunio mortale Assegno funerario Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi Assegno per assistenza personale continuativa Assegno di incollocabilità Speciale assegno continuativo mensile Erogazione integrativa di fine anno Protesi e presidi Cure termali e soggiorni climatici REVISIONE ED AGGRAVAMENTO REVISIONE DELLA RENDITA DA INFORTUNIO Attiva quando è disposta dall’INAIL Passiva quando è il lavoratore a fare richiesta Si effettua nel termine massimo di 10 anni + 1 anno di termine prescrizionale 1a REVISIONE : Almeno dopo 6 mesi dalla costituzione della rendita e dopo un anno dalla data di infortunio 2a- 3a- 4a- REVISIONE : Nei primi quattro anni a distanza una dall’altra 5a REVISIONE : Al settimo anno dalla data di costituzione dalla rendita ULTIMA REVISIONE : Al decimo anno REVISIONE ED AGGRAVAMENTO REVISIONE DELLA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE 1a REVISIONE : Almeno dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità temporanea, o se non c’è stata temporanea dopo 1 anno dalla manifestazione della malattia professionale SUCCESSIVE REVISIONI : A distanza di un anno una dall’altra ULTIMA REVISIONE : Al 15° anno dalla costituzione della rendita (sono escluse le M.P. da silicosi e asbestosi)+ 1termine prescrizionale Danno al 15% Danno al 16% Liquidazione in capitale E’ rendita definitiva fino alla morte (si ha diritto solo alle rivalutazioni in capitale) AGGRAVAMENTO DANNO BIOLOGICO (D.Lgs. 38/2000) “Per eventi che hanno prodotto postumi dal 6% al 15% (liquidazione in capitale), è prevista la richiesta di aggravamenti considerando però che l’eventuale adeguamento della liquidazione in capitale del danno biologico può avvenire una sola volta.” “Resta comunque ammessa la possibilità di ulteriori domande di aggravamento nei termini stabiliti dalla legge per raggiungere il grado di invalidità minimo (16%) per la costituzione della rendita.” LE TABELLE E GLI INTERVENTI DEL PATRONATO – TABELLA C Principi nuove tabelle di intervento in materia di danni da lavoro e alla Salute (tabella C): •Non esiste più il concetto di pratica unica •In base a ciò ogni intervento è statisticabile in maniera singola •L’operatore di Patronato per ogni singolo intervento deve trasmettere il modello 1/P •È consentito l’apertura, in via preventiva, degli interventi richiesti (es. invio richiesta danno biologico contemporaneamente alla richiesta primo pagamento indennità temporanea) LE TABELLE E GLI INTERVENTI DEL PATRONATO – TABELLA C 1 2 3 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Riconoscimento malattia professionale Riconoscimento infortunio non denunciato Riconoscimento danno biologico Riconoscimento del diritto a rendita Revisione infortuni e malattie professionali o danno biologico Riconoscimento rendita a superstiti di titolare di rendita Riconoscimento rendita a superstiti di non titolare di rendita Riconoscimento primo pagamento indennità temporanea Riconoscimento prolungamento indennità temporanea Quota integrativa rendita con decorrenza successiva Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.) Reintegrazione rendita superstiti (art. 85, 2° comma T.U.) Richiesta integrazione rendita Riconoscimento postumi grado non indennizzabile Richiesta accertamenti diagnostici specifici Richiesta di cure termali Richiesta di protesi Richiesta assegno funerario Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p 1 T.U.) Richiesta assegno assistenza personale continuativa Richiesta assegno di incollocabilità grandi invalidi Richiesta rimborso medicinali Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario Richiesta liquidazione in capitale della rendita Riconoscimento stato di handicap o di inidoneità al servizio Pensione di guerra, indennizzi e tabellari dirette Punti 6 6 6 6 6 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MODULI PER L’INTERVENTO Il modello 1/P Il modello 1/P rappresenta il modulo di richiesta di prestazioni di patronato per l’apertura di ogni singolo intervento. Ovviamente l’intervento del patronato può avvenire anche successivamente alla denuncia/apertura del caso da parte dell’INAIL. In base al principio sancito dal nuovo regolamento sull’attività dei patronati, x ogni singolo intervento deve essere trasmesso il mod 1/P specifico per l’intervento richiesto. MODULI PER L’INTERVENTO Invio telematico modello 1/P Il mandato (1/P) si estigue con la definizione dell’intera fase amministrativa. Nel caso di definizione negativa, può essere richiesta la medesima prestazione da altro patronato. In tal caso non va presentata la revoca ma si effettua automaticamente il subentro del patronato. MODULI PER L’INTERVENTO Intervento integrativo Opposizioni Le opposizioni amministrative possono essere effettuate sia come prima richiesta, in caso di primo intervento del Patronato, ovvero come intervento integrativo a seguito di precedente intervento. Riesame E’ presentabile su trattazioni già definite dll’istituto. Problematiche con INAIL riguardo riesame. GRAZIE PER L’ATTENZIONE La legge comprende altresì nella tutela assicurativa: gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese; gli apprendisti; gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado che attendono ad esercitazioni tecnico scientifiche o che svolgono esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale anche aziendali, e dei cantieri scuola; il coniuge, i figli e gli altri parenti del datore di lavoro che prestano lavoro alle di lui dipendenze; i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società che prestano opera manuale; i lavoratori a domicilio e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e beneficenza che svolgono, per il servizio interno o attività occupazionale, lavori protetti nonché i loro istruttori e sovraintendenti; i detenuti in istituti di prevenzione e di pena quando per il servizio interno o per attività occupazionale, svolgono lavori, nonché i loro istruttori e sovraintendenti; i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo, qualora per l’esercizio della loro attività, usino veicoli a motore; i sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, nelle condizioni previste dalla legge; i componenti dell’equipaggio, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto. La legge comprende altresì nella tutela assicurativa: i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli; le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane; i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita, svolgenti attività sindacale con esposizione al medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificatamente tutelate; gli animatori turistici; gli studi professionali associati; gli assuntori di stazione di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitate in regime di concessione; l’assistente contrario; i medici e tecnici di radiologia; i giovani inoccupati impegnati in piani di inserimento professionale o che fruiscono di borse di lavoro; gli addetti a lavori socialmente utili o di pubblica utilità; i prestatori di lavoro temporaneo assunti da imprese autorizzate. Sono assicurati obbligatoriamente: i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abitualmente, ossia in maniera esclusiva o prevalente, si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all’allevamento e al governo del bestiame; i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita; i soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e forestali ed i partecipanti di affittanze collettive quando prestano abitualmente opera manuale in tali aziende; tutti gli altri parenti diversi dal coniuge e dai figli, anche se conviventi con i proprietari, i mezzadri, gli affittuari. Detti parenti, nonché gli esposti regolarmente affidati e gli affiliati sono equiparati ai lavoratori fissi od avventizi, purché ne abbiano il requisito; gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato, ai sensi dell’art. 6 della L. 31.3.79, n. 62 dalle amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione o da imprese appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; dai consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché dai consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; da imprese che si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia; da imprese non agricole singole o associate se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli. RENDITA AI SUPERSTITI DI TITOLARI DI RENDITA Alla morte del titolare di rendita, se i superstiti ritengono che la stessa sia stata causata dalla patologia per la quale era erogata la rendita Presentazione della documentazione comprovante la causa del decesso 90 giorni dalla comunicazione Inail che informa sul diritto – termine di decadenza Quote spettanti nella misura massima del 100% - 50% al coniuge superstite - 20% ai figli inabili o minorenni, fino al 21° anno per frequenza di scuola media superiore, non oltre 26 anni per universitari con frequenza di normale corso di laurea - 40% ai figli, anche se naturali, orfani di entrambi i genitori In mancanza del coniuge e dei figli spetta, provando la vivenza a carico del de cuius: - 20% ai genitori naturali o adottivi - 20% ai fratelli e sorelle ASSEGNO FUNERARIO Ne hanno diritto i superstiti di lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o m.p. o chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie RENDITA AI SUPERSTITI PER INFORTUNIO MORTALE In caso di infortunio mortale, provvede direttamente l’Inail dietro denuncia del datore di lavoro Le quote spettanti sono le stesse riguardanti la rendita ai superstiti di titolari di rendita RENDITA DI PASSAGGIO PER SILICOSI E ASBESTOSI •Tale prestazione viene erogata anche con menomazione dell’integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60%, per le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007). Per i casi precedenti al 1° gennaio 2007 Viene erogata su domanda per coloro che affetti da silicosi/asbestosi hanno un’inabilità permanente fino all’80% che per motivi di salute abbandonano l’attività nociva. •Viene erogata per un anno e può essere riconosciuta una seconda volta entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima •Oltre all’istanza occorre presentare la documentazione del datore di lavoro che attesti che l’abbandono della lavorazione è dovuto per evitare l’aggravamento della patologia ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA Spetta a coloro che risultano inabili al 100% con necessità di assistenza personale continuativa a causa di infermità previste dal T.U. Se la rendita deriva da menomazioni gravissime, riportate nella tabella apposita allegata al T.U. 1124/65, la stessa viene aumentata di una quota mensile rivalutata annualmente. Tale assegno viene esteso anche coloro che, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1 gennaio 2007, riportino una invalidità conseguente alle menomazioni elencate nella tabella. Il requisito per questi assistiti non è più subordinato ad una invalidità permanente assoluta (legge finanziaria 2007). ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA’ Viene erogato su domanda per coloro che: •hanno un grado di invalidità non inferiore al 34%; inoltre dal 1° gennaio 2007 (legge finanziaria 2007) hanno una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata •incollocabilità attestata dagli organismi competenti • decorre dal mese successivo alla richiesta Dal 1 luglio 2010 è corrisposto nella misura di euro 235,51. SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE in caso di morte per cause estranee all’infortunio o alla MP -Viene concesso quando la morte del titolare di rendita Inail, dipende da fattori diversi da quelli che hanno dato diritto alla rendita, e purché si tratti di rendite non inferiori al 48% per eventi verificatisi dal 1/1/07 (prima di tale data il grado di inabilità deve essere pari o superiore al 65%); -i superstiti non devono percepire rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso il reddito della casa di abitazione) di importo pari o superiore all’assegno spettante. Se l’importo di tali prestazioni è inferiore a quello dell’assegno, l’importo di questo è ridotto in misura corrispondente. -La richiesta deve essere presentata all’Inail entro 180 giorni dalla data della comunicazione dell’inail – termine di decadenza EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO Spetta ai titolari di rendita con inabilità permanente compresa tra 80% e 100% con redditi non superiore ai limiti che l’Inail stabilisce ogni anno SERVIZIO PRIME CURE Dopo aver ricevuto la prestazione dal Pronto Soccorso o dopo le dimissioni ospedaliere, l’infortunato può essere preso in cura presso gli ambulatori INAIL. La certificazione medica pagata dall’infortunato viene rimborsata a tariffa dall’Istituto nella misura di n°3 certificati compreso quello di eventuale Pronto Soccorso PROTESI E PRESIDI Previsti per l’invalidità conseguenti da infortuni o m.p. per le quali sono necessari strumenti o attrezzature per l’attività della vita quotidiana. Vengono erogati dietro presentazione di una domanda dopo che il medico INAIL abbia stabilito se necessari. Le riparazioni e il rinnovo sono a totale carico dell’INAIL, le piccole riparazioni a carico dell’infortunato. CURE TERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI Spettano ai titolari di rendita per i quali non sia scaduto il termine revisionale e ai malati di silicosi e asbestosi sempre Consiste nell’effettuare cure e soggiorni presso strutture convenzionate con l’INAIL E’ possibile chiedere anche l’accompagnamento Si ottengono su domanda e spetta al medico INAIL stabilire l’effettiva necessità, se costituiscono cure a scopo terapeutico Spetta il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per l’invalido e per l’eventuale accompagnatore per l’effettuazione di cure