PREVIENI OGGI
I POSSIBILI PROBLEMI DI DOMANI
Campagna UIL – ITAL
Sulla prevenzione dei rischi per l’apparato
muscolo scheletrico e i riconoscimenti di danni
di origine professionale
Il riconoscimento del danno
Piero Bombardieri - ITAL Nazionale
L’ASSICURAZIONE ALL’INAIL
Carattere di esclusività
Obbligo Assicurativo
Automaticità delle prestazioni
I premi assicurativi
EVENTI E CASI TUTELATI
Infortunio sul lavoro
Infortunio in itinere
Le malattie professionali
L’INDENNITA’ TEMPORANEA
Ha lo scopo di sopperire alla perdita del salario subita a causa dell’impossibilità temporanea
assoluta del lavoratore di svolgere attività lavorativa
L’azienda è tenuta ad erogare l’intera retribuzione per il giorno in cui è
avvenuto l’evento (se questo ha causato assenza dal lavoro) e il 60% della
retribuzione per i tre giorni successivi o la retribuzione prevista dal CCNL
L’Inail eroga l’indennità giornaliera dal quarto giorno successivo a quello
dell’infortunio per tutto il periodo dell’inabilità assoluta, compreso i giorni festivi,
fino alla guarigione clinica nelle seguenti misure:
- 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno
- 75% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi
LA MALATTIA PROFESSIONALE
DIFFERENZE CHE DISTINGUONO LA M.P. DALL’INFORTUNIO SUL LAVORO
Mentre la lesione da infortuni è normalmente localizzata ai singoli organi, la
m.p. quasi sempre arreca un pregiudizio all’intero organismo
Mentre l’infortunio è caratterizzato dalla violenza della causa che lo
determina, la m.p. insorge per una causa che diluisce i suoi effetti nel tempo e
agisce lentamente sull’organismo
Mentre per l’indennizzabilità dell’infortunio è sufficiente un rapporto anche
medico o occasionale fra lavoro e infortunio, perla m.p. tale rapporto è più
stretto: la tecnopatia è infatti indennizzabile quando sia stata contratta
nell’esercizio e a causa delle lavorazioni contemplate nella legge
MALATTIE PROFESSIONALI
La malattia professionale è quella malattia causata o concausata dal
lavoro per l’azione di agenti nocivi di natura fisica , chimica o biologica
MALATTIE PROFESSIONALI TABELLATE (Dpr n°
1124/65 – Dpr n° 336/94)
MALATTIE PROFESSIONALI NON TABELLATE
(Sentenza 179/88 Corte Costituzionale)
PRESUNZIONE D’ORIGINE da cui si rileva il nesso causale tra
lavorazione e infermità senza obbligo di prova per il lavoratore
Il lavoratore deve fornire la prova che la malattia da cui è affetto è
originata da causa lavorativa
Vengono indennizzate solo le malattie riportate nelle tabelle
vigenti al momento dell’esposizione al rischio
Possono essere indennizzate anche malattie non previste nelle
tabelle o manifestatesi successivamente alla fine dell’esposizione a
rischio
Le tabelle prendono in considerazione:
- Le malattie e gli agenti che le provocano
- Le lavorazioni dalle quali si contrae la M.P.
- Il periodo massimo di indennizzo a far data dall’abbandono
dell’attività a rischio
IL RISCHIO AMBIENTALE
“L’ASSICURAZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI COMPRENDE ANCHE
IL COSIDDETTO RISCHIO AMBIENTALE OSSIA QUEL RISCHIO CHE RIGUARDA
QUEI SOGGETTI CHE PUR NON ESSENDO ADDETTI ALLE LAVORAZIONI
ESPRESSAMENTE ELENCATE, ABBIANO CONTRATTO LA MALATTIA
NELL’AMBIENTE NEL QUALE LE LAVORAZIONI SI SONO SVOLTE.”
LA DENUNCIA DI M.P.
MODULISTICA
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dalla
manifestazione della malattia stessa
Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail, entro 5 giorni da quando gli è
pervenuta la notizia, la m.p. del lavoratore sul mod. 101/Prest (contiene 3 copie
rispettivamente per Inail, A.S.L., Datore di lavoro). La denuncia deve essere
corredata da certificato medico.
Il lavoratore ha la facoltà di richiedere tramite l’ITAL, all’Inail, le prestazioni a
seguito della m.p., qualora l’Azienda non l’abbia denunciata, così come
avviene per l’infortunio
Certificazione medica di m.p. – Mod. Inail 5 SS IL DELEGATO SINDACALE
LA PRESCRIZIONE
E’ L’istituto giuridico con il quale si estingue il diritto in virtù del decorso del
tempo e si fonda sull’inerzia del titolare a diritto
E’ di 3 anni e 150 giorni (210 per le revisioni)
Inizia a decorrere dal omento in cui il danno è indennizzabile (T.U.
1124/65 e D.Lgs 38/2000)
Qualsiasi atto di richiesta della presentazione, ricorso amministrativo o
sollecito presentato all’Istituto per l’ottenimento della presentazione ha
valore di interruzione.
REVISIONE DELLA RENDITA DA MALATTIA PROFESSIONALE
1a REVISIONE : Almeno dopo 6 mesi dalla cessazione dell’indennità
temporanea, o se non c’è stata temporanea dopo 1 anno dalla manifestazione
della malattia professionale
SUCCESSIVE REVISIONI : A distanza di un anno una dall’altra
ULTIMA REVISIONE : Al 15° anno dalla costituzione della rendita (sono escluse le
M.P. da silicosi e asbestosi)+ 1termine prescrizionale
Danno al 15%
Danno al 16%
 Liquidazione in capitale
 E’ rendita definitiva fino alla morte (si ha diritto
solo alle rivalutazioni in capitale)
INDENNIZZO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
EVENTI E CASI ANTECEDENTI IL 25 LUGLIO 2000
(T.U. 1124 del 30/06/65)
EVENTI E CASI SUCCESSIVI IL 25 LUGLIO 2000
(Dlgs 38/2000)
RENDITA DIRETTA PER EVENTI ANTECEDENTI IL 25/07/2000
Grado di inabilità permanente a partire dall’11%
Decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica
Viene erogata per tutta la vita, ovvero se in caso di revisione non scenda
sotto l’11% o che la stessa non venga capitalizzata al decennio per le rendite
inferiori al 16%
MISURA DELLA RENDITA
elementi
Retribuzione percepita l’anno precedente alla data di infortunio
Grado di invalidità riconosciuto
In situazioni particolari è previsto per il lavoratore agricolo il RISCATTO DELLA
RENDITA.
INDENNIZZO DEI CASI DAL 25/07/2000 (DANNO BIOLOGICO)
Definizione danno biologico:
Lesione dell’integrità psicofisica della persona
Causa lavorativa dell’infortunio/malattia professionale
Menomazione dell’integrità psicofisica compresa fra il 6% e il 100%
Grado di menomazione
Indennizzo
Fino al 5%
Nessun indennizzo(franchigia)
Dal 6% al 15%
Indennizzo in capitale per danno biologico
Dal 16% al 100%
Indennizzo in rendita
1a quota per danno biologico
2a quota per danno patrimoniale
LE TABELLE DEL DECRETO 38/2000
La nuova tabella delle menomazioni prevista dal Decreto 38, include circa 400 voci, è una tabella unica per il
settore industria e agricoltura:
- contempla i danni di origine lavorativa conseguenti da infortuni e/o da malattie
- ricomprendendo i danni alla salute (il danno estetico, il danno all’apparato riproduttivo, ecc.)
La “tabella per l’indennizzo del danno biologico” :
- contiene le misure del ristoro economico del danno biologico dal 6% al 15% ,liquidato in capitale, tenendo conto del sesso e
dell’età dell’assicurato e non del reddito;
- è soggetta ad aggiornamenti con decreto ministeriale…
La “tabella indennizzo danno biologico” in rendita per inabilità dal 16% al 100%:
-indennizzo in rendita per il danno biologico e danno patrimoniale senza tenere conto dell’età e del Sesso
La “tabella dei coefficienti” :
-Si utilizza per la determinazione della percentuale di retribuzione
- Strumento per la valutazione dell’ulteriore quota di indennizzo in rendita, relativa alla quota del danno patrimoniale per le
menomazioni pari o superiori al 16%
- Il coefficiente si applica alla retribuzione effettivamente percepita dall’infortunato . Questa tabella tiene conto della categoria di
attività di appartenenza dell’assicurato e della sua ricollocabilità.
DISCIPLINA DEI CASI DI DANNI PLURIMI RIENTRANTI NEL NUOVO REGIME
Nel caso in cui l’assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi,
subisce un nuovo infortunio si procede alla valutazione
complessiva dei postumi – ast. 13 c.6 Dgl 38/2000
Innovazione: viene abolita la distinzione finora vigente tra eventi
lesivi di gestione diversa
RACCORDO TRA VECCHIO E NUOVO SISTEMA INDENNITARIO – preesistenze -
Preesistenze indennizzate in rendita: in caso di nuovo infortunio, il danno
viene valutato senza tener conto della preesistenza. Quindi oltre all’indennizzo
del danno con il nuovo sistema, si continuerà a percepire la rendita in base al
T.U. 1124/65.
Preesistenze non indennizzate in rendita: nel valutare il grado di
menomazione per un nuovo evento, le conseguenze con grado permanente
inferiore a 11% vengono prese in considerazione solo se concorrenti ed
aggravanti la nuova menomazione con valutazione in base alla nuova
disciplina
Preesistenze extralavorative: assumono rilevanza solo se concorrenti ed
aggravanti la menomazione di origine lavorativa. Sono valutate secondo la
nuova tabella delle menomazioni
ALTRE PRESTAZIONI
ECONOMICHE:
SANITARIE:
Rendita ai superstiti di titolari di rendita
Servizio prime cure
Rendita ai superstiti per infortunio mortale
Protesi e presidi
Assegno funerario
Cure termali e soggiorni climatici
Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi
Assegno per assistenza personale continuativa
Assegno di incollocabilità
Speciale assegno continuativo mensile
Erogazione integrativa di fine anno
ANALISI
DEL
FENOMENO
Analisi del fenomeno
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Nell’anno 2005 su circa 26.000 denunce di MP, 1/3 dei
casi (8.088 denunce) ha riguardato patologie muscolo
scheletriche.
Meno di ¼ di queste denunce hanno ottenuto il
riconoscimento dell’origine professionale della
patologia da parte dell’INAIL.
Circa il 60% delle MP riconosciute dall’INAIL ha
ottenuto un indennizzo da parte dell’Ente
IL RUOLO DEL PATRONATO ITAL/1
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Secondo l’INAIL le malattie muscolo scheletriche da
sovraccarico bio meccanico sono “per definizione a genesi
multi fattoriale” e per tale motivo il nesso tra rischio
lavorativo e patologia “può essere espresso in termini di
probabilità e non di certezza”.
Tale impostazione da parte dell’Istituto spiega in parte
l’elevata percentuale, rispetto alle denunce, di definizioni
negative per motivi sanitari da parte dell’INAIL (95% delle
reiezioni)
IL RUOLO DEL PATRONATO ITAL/2
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Per invertire questa tendenza occorre innanzitutto
predisporre una corretta istruttoria delle domande di
riconoscimento di MP
Il Patronato con i suoi Consulenti medici , può
assistere i lavoratori a redigere le istanze con un
adeguata anamnesi lavorativa peculiare ai fini del
riconoscimento
Gli operatori di Patronato possono seguire tutto l’iter
amministrativo della domanda, proponendo le
eventuali opposizioni a provvedimenti di diniego da
parte dell’INAIL
La Consulenza legale dell’ITAL assisterà il lavoratore
nell’eventuale fase giudiziaria
LE NUOVE TABELLE LEGISLATIVE
MALATTIE PROFESSIONALI
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DELLE
E’ in corso di approvazione da parte del Ministero del Lavoro
delle nuove Tabelle di MP
Nelle nuove tabelle per la prima volta sono inserite alcune
patologie relative all’apparato muscolo scheletrico.
Per definizione in caso di MP inserita in tabella per tale patologia
sussiste la presunzione legale dell’origine professionale
Il 90% delle denunce di MP non tabellate non vengono
riconosciute dall’INAIL
IL RUOLO DELLA CATEGORIA E DEI DELEGATI
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La prima fase riguardante il monitoraggio
sull’insorgenza delle malattie e delle denuncia da
parte dei lavoratori
Il ruolo dei delegati e degli RLS
Il rapporto e la sinergia con il Patronato
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Il riconoscimento del danno