16. Riforma Tridentina 1545-1563 Concilio di Trento: riforma cattolica come risposta alla riforma protestante A Trento furono emanati provvedimenti nella forma di decreti: -dogmatici: per riaffermare i principi del dogma cattolico - disciplinari (de reformatione): per disciplinare importanti settori a) della organizzazione ecclesiastica; b) della disciplina del clero; c) del matrimonio Con il Concilio di Trento, la Chiesa esce riformata -I decreti disciplinari pur costituendo una delle fonti principali del d. canonico nel corso dell’età moderna NON FURONO MAI CODIFICATI, OSSIA RECEPITI SOTTO FORMA DI DECRETALI E PUBBLICATI IN RACCOLTE UFFICIALI 17. Fonti del diritto canonico dal Concilio di Trento alla 1° codificazione - - - Corpus iuris canonici Raccolte private di canoni tridentini Bullaria: raccolte private cronologiche di costituzioni e decretali pontificie (che in questo periodo prendono il nome di bolle) Raccolte di Decreta e Responsa della S. Congregazione del Concilio Decisioni dei Tribunali e degli Uffici della Curia Romana 18. Verso la codificazione • Intorno al 1860 si comincia a discutere circa la revisione del Corpus • Dilemma: integrare il Corpus o procedere ad una codificazione ex novo? • Il processo di codificazione del diritto canonico coincide con il periodo di massimo isolamento della S. Sede nelle relazioni con gli altri Stati • La Chiesa perde il potere temporale (1870) e vede messa in dubbio la sua condizione di societas iuridice perfecta e quindi la sua indipendenza dal potere politico • Nel 1917 dopo diversi anni di preparazione e dopo aver sciolto il dilemma se procedere ad una nuova compilazione oppure procedere ad una codificazione viene promulgato il Codex iuris canonici 19. Il Codex del 1917 • Struttura del Codex del 1917 (detto anche pio-benedettino): • 5 libri e 2414 canoni • Vero codice: canoni brevi e sintetici destinati a regolare la vita giuridica della Chiesa di rito latino • 5 libri così strutturati: • 1° norme generali • 2° delle persone (chierici, Pontefice, collegio episcopale, Curia romana, vescovi, religiosi, laici) • 3° de rebus (delle cose), sacramenti (anche matrimonio), luoghi sacri, culto divino, magistero ecclesiastico, dei benefici ecclesiastici, dei beni temporali della Chiesa. • 4° dei processi: giudice, tribunali, parti in causa, prove, cause matrimoniali, cause dei santi • 5° dei delitti e delle pene 20. Il Codex del 1983 • Non si trattò di una revisione, ma di una vera nuova codificazione • Il 25 gennaio 1983 con la costituzione Sacrae Disciplnae Leges, venne promulgato il Codice di diritto canonico (stessa denominazione del Codex del 1917) Struttura del CIC del 1983: 7 libri - 1752 canoni 1° libro: norme generali (fonti del diritto, atti amministrativi, persone fisiche e giuridiche, uffici ecclesiastici 2° libro: popolo di Dio (fedeli, laici , chierici e religiosi) 3° libro: funzione di insegnare (magistero ecclesiastico) 4° libro: funzione di santificare (sacramenti, matrimonio, atti di culto) 5° libro: beni temporali (acquisto, alienazione dei beni ecclesiastici) 6° libro: le sanzioni della Chiesa (diritto penale canonico) 7° libro: i processi (diritto processuale) 21. Tradizione occidentale e orientale • Nel campo del diritto abbiamo 2 tradizioni: - occidentale, o di rito latino, CIC 1983 - orientale, ovvero delle comunità orientali staccatesi da Roma e poi ricongiunte. Queste 21 Chiese, dette sui iuris, sono raggruppate in 5 riti ( antiocheno, armeno, bizantino, siro orientale, copto). • Il diritto di queste Chiese è raccolto nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali promulgato da Giovanni Paolo II nel 1990. 22. Sintesi delle attuali fonti di diritto canonico • • • • Codice di diritto canonico (1983) Codice dei canoni delle Chiese orientali (1990) Completano il diritto della Chiesa: Pastor bonus (1988) / organizzazione della Curia romana • Cost. Universi dominici gregis (1996) / sede vacante ed elezione del Pontefice • Cost. Divinus perfectionis Magister (1983) / procedure per la canonizzazione • Concordati 23. Diritto missionario • Tipo di fonte rimasta fuori dal Corpus e dal Codex. • Diritto eccezionale, ossia in deroga a quello generale e comune che prende forma dopo le grandi scoperte geografiche del XVI secolo (anche per contrastare le prerogative del Patronato spagnolo e del Padroado portoghese). • Istituti affermatisi nell’ambito del diritto missionario: - Vicariato apostolico - Esenzione (dal potere del Vescovo). • Innovazioni negli organi di governo della Chiesa: - istituzione della Congregazione “de Propaganda Fide” (inizio XVII sec.) • L’esperienza missionaria produce interessanti innovazioni anche nel regime giuridico delle persone fisiche: sollecitazione all’avvento del clero indigeno, la condizione giuridica dei non battezzati (gli infedeli)