Il modello del diritto canonico Il “libro” del diritto canonico e le compilazioni canonistiche medievali Da Gregorio Magno (590-604) alla scienza canonistica Il metodo di Gregorio Magno consisteva nel ricondurre una questione dubbia ad un testo della Scrittura opportunamente interpretato anche con riferimento contestuale ad altri passi e precetti (ex locis circumstantibus) Legge scritta e interpretazione secondo lo spirito della legge Paolo, Lettera ai Corinzi 2 lettera ai Corinzi,3,6 Littera enim occidit, spiritus autem vivificat Celso D. 1,3,17 Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem Graziano Scrivere il LIBRO del diritto della Chiesa e dei fedeli Graziano (… 1130-…1160) e il Decretum (Bologna 1140-1142) Decretum = Concordia discordantium canonum Materiali: testi biblici, liturgici, patristici, raccolte di canoni di concili e di sinodi locali, epistole pontificie (specialmente di Gregorio Magno), penitenziali, testi romani e romano-barbarici Precedenti: gli scritti della fine dell’XI secolo di Anselmo da Lucca (Collectio canonum) e di Ivo di Chartres (Panormia, Decretum) Graziano (… 1130-…1160) e il Decretum (Bologna 1140-1142) Scopo: razionalizzazione normativa, eliminazione delle antinomie, riscoperta della concordanza logica e dei motivi razionali delle auctoritates Contenuti del Decretum di Graziano Fonti del diritto canonico Nomine, organizzazione, funzioni e poteri del clero regolare e secolare Norme di procedura nelle cause ecclesiastiche Reati e sanzioni di natura religiosa Disciplina giuridica dei sacramenti Metodo di “compilazione” e struttura del Decretum o Fonti: diritto e teologia, regole giuridiche e regole morali-religiose: o o testi biblici e liturgici canoni conciliari e di sinodi locali scritti di Pontefici, in particolare di Gregorio Magno, scritti di Padri della Chiesa, in particolare, di Sant’Agostino penitenziali e fonti romano-barbariche testi di diritto romano Dictum di Graziano per spiegare e armonizzare le fonti Metodi interpretativi: confronto con metodi superati; causis cessantibus cessant effectus; distinctio Graziano “L’uno e l’altro foro aiutò sì che piace in paradiso” Dante, Par.,X, 104-105 Foro interno e foro esterno: la normativa canonica è svincolata dalla scienza sacra e collocata allo stesso ramo di giuridicità del ius civile Il successo del Decretum di Graziano in Europa Opera di carattere privato: l’auctoritas e, pertanto, l’obbligatorietà deriva dalle fonti raccolte Il lavoro di completamento e di correzione degli allievi di Graziano (ad esempio con l’aggiunta di testi del diritto romano): glosse e apparati in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Paesi Bassi Summa di Uguccione da Pisa (1210) Glossa ordinaria di Giovanni Teutonico, riveduta da Bartolomeo da Brescia Raccolta sistematica delle decretali del ius novum pontificio Alessandro III (pontificato 1159-1181): il primo dovere del Papa è “ben giudicare” Le fonti del diritto canonico si accrescono ….. Dall’appello al Pontefice avverso sentenze definitive e decisioni interlocutorie di vescovi e giudici ordinari delle Diocesi e dai ricorsi contro decisioni amministrative e ricorsi al Pontefice omisso medio alla “lettera decretale” di delega appellatione remota ………. La giurisdizione si tramuta …………….. in LEGGE Quinque compilationes antiquae Dopo il 1190 5 raccolte di decretali tra le quali quella di Innocenzo III (1216) e quella di Onorio III (1226) INNOCENZO III (1160-1216) -1210 - III compilazione del diritto canonico, pubblicata ufficialmente e inviata a Bologna 1215 - IV concilio lateranense: condanna dell’eresia, inserito da Giovanni Teutonico nella IV compilazione Innocenzo III e Francesco GREGORIO IX (1170-1241) Liber EXTRA Francesco (1181/2-1226) compare in sogno a Gregorio IX (Giotto Assisi) Liber extra 1234 Gregorio IX incarica Raimondo di Penyafort di raccogliere le 5 raccolte di decretali che si erano formate successivamente al Decretum Il Decretum di Graziano e il Liber Extra sono inviati alle Università e diventano diritto ufficiale della Chiesa Ordinamento sistematico: fonti e cariche ecclesiastiche, processo canonico, clero e benefici ecclesiastici, matrimonio, diritto penale canonico. Liber extra Nella bolla di pubblicazione divieto di ricorrere ad altre raccolte e anche di redigerne: efficacia esclusiva Glosse e summae al Liber extra - - - - 1241-1243 Goffredo da Trani (vescovo dal 1244), Summa e Apparato 1243-1253 Sinibaldo de Fieschi = Innocenzo IV Lectura 1250-1255 Enrico da Susa, cardinale di Ostia, Summa ……. INNOCENZO IV (1243-1254) Lectura al Liber Extra (Apparatus in V ibros): La teoria della persona giuridica Ruolo e legittimazione dei notai (impero e comuni) Distinzione tra foro laico ed ecclesiastico (illiceità del ricorso al vescovo contro la sentenza del giudice laico) Lotta contro Federico II Successive compilazioni 1298 Bonifacio VIII Liber sextus con il De regulis iuris di Dino da Mugello 1317 Clemente V e Giovanni XXII …………………. Interpretazione e creazione del diritto Diritto canonico e diritto romano Creazioni del diritto canonico Il processo L’azionabilità del patto nudo (della promessa): pacta sunt servanda La persona “ficta” (Innocenzo IV), a partire dall’istituto dell’universitas del diritto romano, come trampolino di lancio per l’elaborazione dell’istituto della persona giuridica Collegium in causa universitatis fingatur una persona c. presentium, de testibus et X, 2,20,31 X, 2, 20, 57 Diritto naturale Nel diritto romano e in quello canonico, il diritto naturale è superiore al diritto positivo. Alla concezione oggettiva del diritto naturale (ad es. Cicerone la legge è la ragione suprema, insita nella natura, che ordina ciò che si deve fare e proibisce il contrario; Ulpiano; il diritto che la natura ha dato a tutti gli esseri animati) si aggiunge una concezione soggettiva (ad es. è diritto naturale il diritto di disporre dei beni necessari al sostentamento): esistono “facoltà” naturali che spettano al singolo soggetto in quanto tale (Marsilio da Padova, Guglielmo di Occam francescano …) Nicolò de Tedeschi detto il Panormitano (1386-1445) Nel Concilio di Basilea (1431-1449) si dibatte il nodo del rapporto tra Pontefice e Concilio Al concilio spetta verificare l’ortodossia del Pontefice ed eventualmente scomunicarlo, ma il Concilio non è superiore al Pontefice (non è l’unico potere sovrano della Chiesa) Relazione con i problemi istituzionali delle monarchie secolari o o “teorizzare la distinzione tra sfere e tra competenze - secolari e temporali, foro interno e foro esterno, coscienza e processo” separare la teologia dal diritto canonico Il modello del diritto canonico o o o o o Eterogeneità delle fonti (di varia origine e natura ad es. sia legislativa, sia giurisdizionale) e gerarchia delle fonti Tradizione e innovazione Giurisdizione e legislazione Rigore e flessibilità (= equità) Osmosi (tra il substrato etico e quello giuridico) e separazione tra questi due livelli di norme