1 ° gennaio
2006
P romozione della proprietà
d ’ abitazioni secondo la
LPP 30 ss e CO 331 d / 331 e
TEMA
Temi specifici dall’Assicurazione del personale Coop
Promozione
Questo opuscolo
contiene
informazioni sul
­
prelievo anticipato e la
costituzione in pegno dei
capitali della previdenza
professionale per la
­proprietà d’abitazioni
ad uso proprio
della proprietà d’abitazioni sec
Disposizioni legali _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti
e l’invalidità articolo 30ss, Codice
delle obbligazioni art. 331ss, Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni, Regolamento
d’assicurazione della CPV/CAP
Chi può effettuare un prelievo
anticipato o una costituzione in
pegno? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. gli assicurati attivi fino al 55° compleanno,
2. gli assicurati con una prestazione
d’uscita di almeno CHF 20 000,
3. gli assicurati attivi che intendono
usare il prelievo anticipato per:
•acquistare/costruire una casa
unifamiliare o un appartamento
ad uso proprio
•rimborsare un prestito ipotecario sulla casa o l’appartamento
ad uso proprio
•acquistare quote di partecipazione a una cooperativa immobiliare per finanziare un’abitazione
ad uso proprio.
Quanto si può prelevare al massimo? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. fino a 50 anni = importo pari alla
prestazione d’uscita a cui si ha
diritto al momento del prelievo
2. dopo 50 anni = prestazione di
libero passaggio a cui si avrebbe
avuto diritto a 50 anni o metà
della prestazione d’uscita a cui si ha
diritto al momento del prelievo (il
maggiore dei due importi)
Limiti legali in caso di prelievo
anticipato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Frequenza: l’assicurato ha diritto al
prelievo anticipato solo ogni cinque
anni.
2. Rimborso: è obbligatorio se
l’assicurato o i suoi eredi vendono
la proprietà immobiliare o cedono
dei diritti equivalenti a una vendita.
Al decesso dell’assicurato se non
vengono fatte valere delle prestazioni di previdenza (pensioni).
3. Il prelievo anticipato può essere rimborsato volontariamente prima dei
55 anni. Il rimborso deve am­mon­
tare al minimo a CHF 20 000.
4. Trattamento fiscale: il prelievo anticipato e l’introito della realizzazione
del pegno sull’avere di previdenza
sono imponibili in quanto prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza (articolo 83a LPP). La CPV/
CAP è obbligata a communica­
re il prelievo anticipato all’ammi­
nistrazione federale. L’ammontare
dell’imposta non può essere pagato
con il capitale della previdenza. In
condo la
LPP
art. 30ss e il
caso di rimborso del prelievo anticipato, il contribuente assicurato può
esigere il rimborso delle imposte
pagate (entro tre anni dal rimborso
del prelievo anticipato).
5. Spese: sono a carico dell’assicurato
e non possono essere pagate con
il capitale previdenziale (p. es. tasse
del registro fondiario, spese per il
cambiamento della forma di proprietà, ecc.).
6. Conseguenze: il prelievo anticipato comporta in pari tempo una
riduzione delle future prestazioni
di previdenza. I versamenti pagati
successivamente in caso di assicurazione complementare (accrediti
d’aumento), come pure gli accrediti
degli interessi e gli accrediti supplementari saranno calcolati solo
sull’avere di vecchiaia disponibile.
7. Rapporti di proprietà, generi possibili: proprietà esclusiva, comproprietà (accertata) o proprietà collettiva
fra coniugi. In caso di comunione
fra conviventi (non matrimoniali), le
quote di proprietà devono essere
identificate e iscritte nel registro
fondiario (comproprietà).
Prelievo di capitale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
La prestazione di libero passaggio è a
disposizione dell’assicurato e si estingue
con il sopraggiungere di un caso di
CO
previdenza (pensione d’invalidità o
superstiti). Con il versamento del capitale, la vostra assicurazione subisce
una riduzione pari al valore del prelievo anticipato. Il versamento deve
essere effettuato entro sei mesi dalla
presentazione di tutti i documenti
richiesti; di regola alla fine del mese
in cui sono stati presentati tutti i
documenti e nel termine convenuto
con l’assicurato. L’importo del capitale
non è consegnato all’assicurato, bensì
versato direttamente al creditore. Da
parte nostra, avvisiamo automaticamente l’amministrazione federale e
il registro fondiario competente sul
vincolo concernente la vendita. Per
le persone sposate, è indispensabile
l’accordo scritto del coniuge.
Costituzione in pegno _ _ _ _ _ _ _ _
La prestazione di libero passaggio a
cui ha diritto l’assicurato può anche
essere impegnata come garanzia
per un credito ipotecario. Questa
costituzione in pegno non implica
una riduzione immediata della prestazione e non ha conseguenze fiscali,
ma viene semplicemente annotata
sull’assicurazione. In caso di futura realizzazione del pegno, saranno
applicate le medesime conseguenze
del prelievo di capitali.
331d/331e
Se una persona assicurata presso
la CPV/CAP rinuncia a un prelievo
anticipato e sottoscrive un mutuo
ipotecario con la Banca Coop SA, la
CPV/CAP concede tramite la Banca
Coop SA una riduzione di un 1/4 %
dell’interesse sui primi CHF 500 000
del prestito. Questa riduzione è
concessa finché non viene richiesto
un versamento in capitale.
Stipulazione di un’assicurazione
contro i rischi (d’invalidità e
decesso) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Per colmare le lacune assicurative che
si verificano in caso d’invalidità e decesso con un prelievo anticipato, vi consigliamo di stipulare un’assicurazione
contro questi rischi presso una società
assicurativa svizzera. L’assicurazione
stessa o la vostra banca vi forniranno
tutte le informazioni in merito. La
CPV/CAP non offre questa assicurazione.
CPV / CAP
Dornacherstr. 156
Casella postale 2550
4002 Basilea
Telefono 061 336 67 78
Telefax 061 336 74 25
Richiesta/Prove _______________
Se optate per un prelievo di capitale o una costituzione in pegno, vi
preghia­mo di inviarci il formulario
«Domanda d’offerta per la promozione della proprietà immobiliare»,
debitamente compilato.
Se siete sposati, è necessario il consenso scritto del vostro coniuge che
dovrà firmare il medesimo formulario.
Abbiamo inoltre bisogno dei seguenti
documenti:
1. Copia del contratto d’acquisto
2. Estratto del registro fondiario dopo
l’iscrizione
3. Prova che abitate personalmente
nell’abitazione acquistata (certificato di domicilio/residenza)
4. Conferma del creditore che il prestito ipotecario sull’immobile in
questione è intestato a vostro
nome e supera l’importo richiesto.
Imposta alla fonte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vi facciamo notare che in caso di versamenti di capitali a persone domiciliate all’estero, l’imposta alla fonte sarà
dedetta direttamente dall’importo da
versare, in virtù della legge fede­rale
sull’imposta federale diretta, come
pure delle disposizioni fiscali vigenti nel
nostro cantone di residenza BasileaCittà. L’imposta si basa sull’importo del
prelievo in capitali. Chi è domiciliato in
determinati Paesi può farsi rimborsare
l’imposta alla fonte entro tre anni dal
suo pagamento mediante un formulario ufficiale (a disposizione presso la
CPV/CAP) e le informazioni fornite
dalle autorità fiscali locali del Cantone
di Basilea-Città.
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promemoria - CPV/CAP Pensionskasse Coop