1 ° gennaio 2006 P romozione della proprietà d ’ abitazioni secondo la LPP 30 ss e CO 331 d / 331 e TEMA Temi specifici dall’Assicurazione del personale Coop Promozione Questo opuscolo contiene informazioni sul prelievo anticipato e la costituzione in pegno dei capitali della previdenza professionale per la proprietà d’abitazioni ad uso proprio della proprietà d’abitazioni sec Disposizioni legali _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità articolo 30ss, Codice delle obbligazioni art. 331ss, Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni, Regolamento d’assicurazione della CPV/CAP Chi può effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. gli assicurati attivi fino al 55° compleanno, 2. gli assicurati con una prestazione d’uscita di almeno CHF 20 000, 3. gli assicurati attivi che intendono usare il prelievo anticipato per: •acquistare/costruire una casa unifamiliare o un appartamento ad uso proprio •rimborsare un prestito ipotecario sulla casa o l’appartamento ad uso proprio •acquistare quote di partecipazione a una cooperativa immobiliare per finanziare un’abitazione ad uso proprio. Quanto si può prelevare al massimo? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. fino a 50 anni = importo pari alla prestazione d’uscita a cui si ha diritto al momento del prelievo 2. dopo 50 anni = prestazione di libero passaggio a cui si avrebbe avuto diritto a 50 anni o metà della prestazione d’uscita a cui si ha diritto al momento del prelievo (il maggiore dei due importi) Limiti legali in caso di prelievo anticipato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Frequenza: l’assicurato ha diritto al prelievo anticipato solo ogni cinque anni. 2. Rimborso: è obbligatorio se l’assicurato o i suoi eredi vendono la proprietà immobiliare o cedono dei diritti equivalenti a una vendita. Al decesso dell’assicurato se non vengono fatte valere delle prestazioni di previdenza (pensioni). 3. Il prelievo anticipato può essere rimborsato volontariamente prima dei 55 anni. Il rimborso deve ammon tare al minimo a CHF 20 000. 4. Trattamento fiscale: il prelievo anticipato e l’introito della realizzazione del pegno sull’avere di previdenza sono imponibili in quanto prestazioni in capitale derivanti dalla previdenza (articolo 83a LPP). La CPV/ CAP è obbligata a communica re il prelievo anticipato all’ammi nistrazione federale. L’ammontare dell’imposta non può essere pagato con il capitale della previdenza. In condo la LPP art. 30ss e il caso di rimborso del prelievo anticipato, il contribuente assicurato può esigere il rimborso delle imposte pagate (entro tre anni dal rimborso del prelievo anticipato). 5. Spese: sono a carico dell’assicurato e non possono essere pagate con il capitale previdenziale (p. es. tasse del registro fondiario, spese per il cambiamento della forma di proprietà, ecc.). 6. Conseguenze: il prelievo anticipato comporta in pari tempo una riduzione delle future prestazioni di previdenza. I versamenti pagati successivamente in caso di assicurazione complementare (accrediti d’aumento), come pure gli accrediti degli interessi e gli accrediti supplementari saranno calcolati solo sull’avere di vecchiaia disponibile. 7. Rapporti di proprietà, generi possibili: proprietà esclusiva, comproprietà (accertata) o proprietà collettiva fra coniugi. In caso di comunione fra conviventi (non matrimoniali), le quote di proprietà devono essere identificate e iscritte nel registro fondiario (comproprietà). Prelievo di capitale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ La prestazione di libero passaggio è a disposizione dell’assicurato e si estingue con il sopraggiungere di un caso di CO previdenza (pensione d’invalidità o superstiti). Con il versamento del capitale, la vostra assicurazione subisce una riduzione pari al valore del prelievo anticipato. Il versamento deve essere effettuato entro sei mesi dalla presentazione di tutti i documenti richiesti; di regola alla fine del mese in cui sono stati presentati tutti i documenti e nel termine convenuto con l’assicurato. L’importo del capitale non è consegnato all’assicurato, bensì versato direttamente al creditore. Da parte nostra, avvisiamo automaticamente l’amministrazione federale e il registro fondiario competente sul vincolo concernente la vendita. Per le persone sposate, è indispensabile l’accordo scritto del coniuge. Costituzione in pegno _ _ _ _ _ _ _ _ La prestazione di libero passaggio a cui ha diritto l’assicurato può anche essere impegnata come garanzia per un credito ipotecario. Questa costituzione in pegno non implica una riduzione immediata della prestazione e non ha conseguenze fiscali, ma viene semplicemente annotata sull’assicurazione. In caso di futura realizzazione del pegno, saranno applicate le medesime conseguenze del prelievo di capitali. 331d/331e Se una persona assicurata presso la CPV/CAP rinuncia a un prelievo anticipato e sottoscrive un mutuo ipotecario con la Banca Coop SA, la CPV/CAP concede tramite la Banca Coop SA una riduzione di un 1/4 % dell’interesse sui primi CHF 500 000 del prestito. Questa riduzione è concessa finché non viene richiesto un versamento in capitale. Stipulazione di un’assicurazione contro i rischi (d’invalidità e decesso) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Per colmare le lacune assicurative che si verificano in caso d’invalidità e decesso con un prelievo anticipato, vi consigliamo di stipulare un’assicurazione contro questi rischi presso una società assicurativa svizzera. L’assicurazione stessa o la vostra banca vi forniranno tutte le informazioni in merito. La CPV/CAP non offre questa assicurazione. CPV / CAP Dornacherstr. 156 Casella postale 2550 4002 Basilea Telefono 061 336 67 78 Telefax 061 336 74 25 Richiesta/Prove _______________ Se optate per un prelievo di capitale o una costituzione in pegno, vi preghiamo di inviarci il formulario «Domanda d’offerta per la promozione della proprietà immobiliare», debitamente compilato. Se siete sposati, è necessario il consenso scritto del vostro coniuge che dovrà firmare il medesimo formulario. Abbiamo inoltre bisogno dei seguenti documenti: 1. Copia del contratto d’acquisto 2. Estratto del registro fondiario dopo l’iscrizione 3. Prova che abitate personalmente nell’abitazione acquistata (certificato di domicilio/residenza) 4. Conferma del creditore che il prestito ipotecario sull’immobile in questione è intestato a vostro nome e supera l’importo richiesto. Imposta alla fonte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vi facciamo notare che in caso di versamenti di capitali a persone domiciliate all’estero, l’imposta alla fonte sarà dedetta direttamente dall’importo da versare, in virtù della legge federale sull’imposta federale diretta, come pure delle disposizioni fiscali vigenti nel nostro cantone di residenza BasileaCittà. L’imposta si basa sull’importo del prelievo in capitali. Chi è domiciliato in determinati Paesi può farsi rimborsare l’imposta alla fonte entro tre anni dal suo pagamento mediante un formulario ufficiale (a disposizione presso la CPV/CAP) e le informazioni fornite dalle autorità fiscali locali del Cantone di Basilea-Città.