Cassa Pensioni PANVICA PANVICAplus Fondazione di previdenza Accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale La casa di proprietà è una forma di previdenza per la vecchiaia. Pertanto, la legge federale prevede l’accesso alla proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Di conseguenza, a determinate condizioni ed entro i tre anni precedenti al raggiungimento dell’età di pensionamento, tutte le domande di cassa pensioni possono essere utilizzate per il finanziamento di una proprietà abitativa ad uso proprio. L’assicurato ha due opzioni: • il prelievo anticipato • la costituzione in pegno e può utilizzarle per finanziare l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio. Le possibilità sono: • l’acquisto o la costruzione di una proprietà d’abitazione • l’ammortizzazione di un prestito ipotecario • l’acquisizione di partecipazioni di una cooperativa di costruzione La casa di proprietà deve essere l’abitazione principale dell’assicurato. Il finanziamento di una residenza secondaria o di una casa di vacanza è escluso. 2 Prelievo anticipato Fino a 50 anni d’età si può utilizzare interamente l‘avere di vecchiaia per il prelievo anticipato. Dopodiché, è possibile prelevare la metà dell’avere di vecchiaia disponibile oppure l’avere di vecchiaia a cui si avrebbe avuto diritto all’età di 50 anni. L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a CHF 20‘000. Il prelievo anticipato può essere richiesto solo ogni 5 anni. I versamenti effettuati nei tre anni che precedono la richiesta di prelievo anticipato non possono essere utilizzati per il prelievo anticipato. Per gli assicurati coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge. Impatto sulle prestazioni di previdenza Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni di previdenza. In alcuni casi può essere utile stipulare un’assicurazione complementare. Noi vi mostriamo la perdita di prestazione per ogni caso particolare e vi proponiamo la soluzione adeguata. I prelievi nella previdenza professionale sono nuovamente possibili solo dopo la restituzione del prelievo anticipato. Effetti fiscali Un prelievo anticipato è soggetto a imposizione fiscale. Sia la Confederazione che i Cantoni richiedono una tassa a cadenza annuale. Ciò significa che tutta l’imposta viene riscossa in una sola volta. 3 Rimborso La persona assicurata ha il diritto di restituire alla cassa pensioni l’importo prelevato in anticipo, il che influisce positivamente sull’ammontare delle future prestazioni di previdenza. Il rimborso può essere effettuato in un solo importo o a rate per un importo minimo di CHF 20'000. I rimborsi sono possibili: • • • • fino a 3 anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino all’insorgere di un altro caso previdenziale fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio il rimborso del prelievo anticipato alla cassa pensioni è obbligatorio in caso di alienazione dell’abitazione di proprietà oppure se quest’ultima non viene più utilizzata dall’assicurato. Il rimborso del prelievo anticipato o di parti di esso dà il diritto al recupero dell’imposta pagata al momento del prelievo anticipato. La richiesta deve essere presentata dalla persona assicurata entro tre anni presso l’autorità fiscale competente. Trascorso tale termine, il diritto al recupero fiscale decade. 4 Costituzione in pegno Le condizioni che regolano la costituzione in pegno sono simili a quelle del prelievo anticipato. Il capitale previdenziale ceduto in pegno vale come garanzia per la banca. Con la costituzione in pegno dei fondi di previdenza è possibile ottenere un abbassamento del tasso d’interesse per il secondo prestito ipotecario, oppure un rinvio degli obblighi di ammortamento. Le prestazioni di previdenza non sono pregiudicate dalla costituzione in pegno (eccetto la realizzazione del pegno). Dal momento che, in caso di costituzione in pegno, non vengono pagati gli averi di vecchiaia, l’ammontare delle prestazioni di previdenza rimane inalterato. Non ci sono imposte dovute, a eccezione di un’eventuale realizzazione del pegno. Per gli assicurati coniugati è necessario il consenso scritto del coniuge. In determinate circostanze (ad esempio il mancato adempimento dell’obbligo di pagamento degli interessi oppure la diminuzione del valore dell’abitazione di proprietà) la banca può accedere al deposito, ossia la banca può richiedere alla cassa pensioni il pagamento degli averi di vecchiaia necessari all’ammortamento degli interessi. Contrariamente a quanto avviene per il prelievo anticipato, è possibile effettuare prelievi per tutta la durata della costituzione in pegno. 5 Come procedere La domanda per il prelievo anticipato o per la costituzione in pegno deve essere presentata presso i nostri uffici utilizzando il modulo ufficiale corredato da tutti i documenti necessari. Il modulo è scaricabile all’indirizzo: • Cassa Pensioni PANVICA: www.panvica.ch > Cassa Pensioni > Moduli > Accesso alla proprietà d’abitazioni • PANVICAplus Istituto di previdenza: www.panvica.ch > PANVICAplus > Downloads > Accesso alla proprietà d’abitazioni Per l’elaborazione delle domande richiediamo il pagamento di una commissione. Con il versamento del prelievo anticipato, tramite l’Ufficio del registro fondiario inviamo una notifica per la restrizione del diritto d’alienazione. Restiamo volentieri a vostra disposizione per qualsiasi domanda all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente al 031 388 14 88. 6 7 Il presente opuscolo ha il solo scopo informativo e non comporta alcun vincolo legale. Si applicano le leggi, i regolamenti e i conteggi in vigore al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’abitazione di proprietà. Cassa di Compensazione PANVICA Talstrasse 7 Postfach 514 3053 Münchenbuchsee Telefono: 031 388 14 88 [email protected] e-mail: www.panvica.ch 8