CITTA' DI TROPEA (Provincia di Vibo Valentia) REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Finalità Oggetto e applicazione Definizioni Concessioni e autorizzazioni Vigilanza Sanzioni TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Articolo 12 Articolo 13 Articolo 14 Articolo 15 Articolo 16 Articolo 17 Articolo 18 Articolo 19 Articolo 20 Articolo 21 Articolo 22 Comportamenti vietati Altre attività vietate Nettezza del suolo e dell'abitato Rifiuti Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti Divieto di campeggio libero Divieto di bivacco ed accattonaggio Sgombero neve Manutenzione delle facciate degli edifici Tende su facciate di edifici Manomissione e ripristini sui sedimi stradali della Città Disposizioni sul verde pubblico e privato Luminarie Addobbi e festoni senza fini pubblicitari TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI Articolo 23 Articolo 24 Articolo 25 Articolo 26 Articolo 27 Articolo 28 Articolo 29 Disposizioni generali Specificazioni Occupazioni per manifestazioni e spettacoli viaggianti Occupazioni con elementi di arredo Occupazioni con strutture pubblicitarie Occupazioni per lavori di pubblica utilità Occupazioni per attività di riparazione di veicoli 1 Articolo 30 Articolo 31 Articolo 32 Articolo 33 Articolo 34 Articolo 35 Articolo 36 Articolo 37 Articolo 38 Occupazioni per traslochi Occupazioni per comizi e raccolta di firme Occupazioni con dehors Occupazioni con chioschi Occupazioni per temporanea esposizione Occupazioni per esposizione di merci Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali Commercio in forma itinerante Mestieri girovaghi TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA Articolo 39 Articolo 40 Articolo 41 Articolo 42 Articolo 43 Articolo 44 Articolo 45 Disposizioni generali Lavoro notturno Spettacoli e trattenimenti Circoli privati Abitazioni private Esercizi pubblici Dispositivi acustici antifurto TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI Articolo 46 Articolo 47 Articolo 48 Articolo 49 Articolo 50 Articolo 51 Tutela degli animali domestici Protezione della fauna selvatica Divieti specifici Animali molesti Mantenimento dei cani Animali liberi TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI Articolo 52 Articolo 53 Articolo 54 Articolo 55 Articolo 56 Esposizione dei prezzi Servizi igienici Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro Disposizioni particolari a tutela della salute e quiete pubblica Amministrazione degli stabili TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 57 Rinvii ad altri regolamenti Articolo 58 Abrogazioni di norme Articolo 59 Entrata in vigore Articolo 60 Norma finale ------------------------------- 2 non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale; b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché i tutto il centro storico; c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato; d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri; e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose; f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19; 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi. 3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l’immediata sospensione dell’attività. Articolo 38 - Mestieri girovaghi ed artisti di strada 1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea. 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. 3. L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “artisti di strada” è richiesta soltanto nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso pubblico. 4. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili non è consentito nel centro storico compresa tutta Piazza Vittorio Veneto. 5. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale. 6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 125,00 a € 500,00 nonché l’immediata sospensione dell’attività. 23