TRACCIA
La Società Alfa produce calzature per bambini a Montecosaro.
La Società Beta gestisce un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di
calzature da bambino a Civitanova Marche.
In data 1.2.2012 le Società Alfa stipula con la Società Beta un contratto di vendita di
100 paia di scarpe ad un prezzo complessivo pari ad euro 3.000.
Si prevede che l’importo debba essere pagato con le seguenti modalità:
a) quanto ad € 1.500 al momento della sottoscrizione del suddetto contratto;
b) quanto ad € 1.500, 15 giorni dopo la consegna della merce, prevista per il
1.3.2012.
In data 15.3.2012 la Società Beta a mezzo racc. a/r lamenta che le scarpe
consegnate dalla Società Alfa sono difettose. Invocando l’art. 1460 c.c., dichiara di
non voler provvedere al pagamento del saldo.
La Società Alfa, negando ogni doglianza della controparte, sostiene che le scarpe
sono perfette e pretende il pagamento dei restanti euro 1.500.
Le Società Alfa e Beta, invece di tentare una lunga e costosa causa dagli esiti incerti,
decidono di mettersi d’accordo.
Il giorno 20.3.2012 si trovano nello studio dell’avvocato Tizio per la redazione del
contratto.
Assumere le vesti dell’avvocato Tizio e redigere una bozza di
contratto che tenga conto del seguente accordo:
La Società Beta dovrà alla società Alfa solo euro 300 in luogo di euro
1.500 originariamente previsti.
Il pagamento di euro 300 dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni
dalla stipula del contratto. In caso di mancato pagamento entro tale
termine, il contratto non avrà più effetti.
Con il pagamento di tale somma, le società Alfa e Beta rinunciano ad
ogni diritto ed azione derivante dal contratto tra loro stipulato il
1.2.2012.
Tuttavia, laddove si accerti che al 31.12.2012 le scarpe con il marchio
della Società Alfa restituite dalla clientela del negozio della Società
Beta perché difettose non dovessero superare il 10%:
Il contratto di transazione non avrà effetto e la Società Beta
dovrà corrispondere integralmente la somma residua di euro
1.500.
Contratto Tipico
Contratti aventi una particolare disciplina
legale (Titolo III c.c., artt. 1470-1986 c.c.).
Contratto Atipico
Contratti che non appartengono ai “tipi”
aventi una disciplina legale particolare e che
le parti possono stipulare purchè siano
diretti a realizzare “interessi meritevoli di
tutela” (es. leasing, factoring, parcheggio,
ecc.).
TRANSAZIONE
ART. 1965 C.C.
I. La transazione è il contratto col quale le
parti, facendosi reciproche concessioni,
pongono fine a una lite già incominciata o
prevengono una lite che può sorgere tra
loro.
(SEMPLICE)
TRANSAZIONE
ART. 1965 C.C.
II. Con le reciproche concessioni si possono
creare, modificare o estinguere anche
rapporti diversi da quello che ha formato
oggetto della pretesa e della contestazione
delle parti.
(MISTA)
PRESUPPOSTI.
① RES LITIGIOSA: conflitto di interessi in
ordine alla medesima situazione
giuridica.
② RECIPROCHE CONCESSIONI: ciascuna
parte deve modificare in tutto o in
parte le proprie pretese. (No parità
economica).
Gli elementi del contratto
Oggetto
Elementi essenziali
Essentialia negotii
(art. 1325)
Forma
Causa
Accordo
Il contenuto del contratto
Elementi accidentali
Accidentalia negotii
Condizione
Termine
Onere (o
Modo)
Inseriti ex lege nel contratto
Naturalia negotii
Es: Garanzia per vizi
Altri elementi
Clausola Penale
Clausola Risolutiva
espressa
Altri Elementi
Caparra
La Forma: il modo con cui la volontà negoziale viene manifestata all’esterno
Atto Pubblico: documento
redatto da notaio o altro p.u.
Libertà di Forma:
Scritto, parole,
Comportamenti.
Eccetto:
Neg. formali
Scrittura Privata: documento
sottoscritto da un privato
Forme Convenzionali: le parti
Pattuiscono una specifica forma.
Si presume a pena di nullità
La forma del contratto
Nei casi in cui è prevista la forma
scritta, la previsione può essere
A pena di nullità
del contratto
(ad substantiam):
se il c. ha una forma
diversa è NULLO
A fini probatori
(ad probationem):
Il contratto può essere
provato solo per iscritto
• Tizio è proprietario di una autovettura Fiat
Bravo, targata___, ecc. di cui non ha più
bisogno
• Caio ha bisogno di una autovettura per
recarsi al lavoro
• Tizio vende la propria autovettura a Caio al
prezzo di euro 5.000.
SCRITTURA PRIVATA (o CONTRATTO DI COMPRAVENDITA)
Tra
TIZIO, nato a________, il ______, residente a________
E
CAIO, nato a________, il ______, residente a________.
Le parti,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PREMESSO CHE
Tizio è proprietario di una autovettura Fiat Bravo, targata___, ecc. di cui non ha più
bisogno
Caio ha bisogno di una autovettura per recarsi al lavoro
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
(Valore delle premesse)
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.
(Oggetto)
Tizio vende la propria autovettura (modello___, targa____) a Caio che accetta.
(Prezzo)
Caio si impegna a versare come corrispettivo la somma di euro 5.000
(Modalità di pagamento)
Il pagamento e la consegna della macchina dovranno avvenire il giorno 27 novembre 2007
presso la abitazione di Tizio.
( Clausola Penale)
Nel caso una parte non adempia tempestivamente, sarà tenuta a versare all’altra la penale
di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
Macerata, il ___
Firme
Scarica

SEMINARIO CONTRATTO NELLA DIMENSIONE PRATICA