TRACCIA La Società Alfa produce calzature per bambini a Montecosaro. La Società Beta gestisce un negozio specializzato nella vendita al dettaglio di calzature da bambino a Civitanova Marche. In data 1.2.2012 le Società Alfa stipula con la Società Beta un contratto di vendita di 100 paia di scarpe ad un prezzo complessivo pari ad euro 3.000. Si prevede che l’importo debba essere pagato con le seguenti modalità: a) quanto ad € 1.500 al momento della sottoscrizione del suddetto contratto; b) quanto ad € 1.500, 15 giorni dopo la consegna della merce, prevista per il 1.3.2012. In data 15.3.2012 la Società Beta a mezzo racc. a/r lamenta che le scarpe consegnate dalla Società Alfa sono difettose. Invocando l’art. 1460 c.c., dichiara di non voler provvedere al pagamento del saldo. La Società Alfa, negando ogni doglianza della controparte, sostiene che le scarpe sono perfette e pretende il pagamento dei restanti euro 1.500. Le Società Alfa e Beta, invece di tentare una lunga e costosa causa dagli esiti incerti, decidono di mettersi d’accordo. Il giorno 20.3.2012 si trovano nello studio dell’avvocato Tizio per la redazione del contratto. Assumere le vesti dell’avvocato Tizio e redigere una bozza di contratto che tenga conto del seguente accordo: La Società Beta dovrà alla società Alfa solo euro 300 in luogo di euro 1.500 originariamente previsti. Il pagamento di euro 300 dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla stipula del contratto. In caso di mancato pagamento entro tale termine, il contratto non avrà più effetti. Con il pagamento di tale somma, le società Alfa e Beta rinunciano ad ogni diritto ed azione derivante dal contratto tra loro stipulato il 1.2.2012. Tuttavia, laddove si accerti che al 31.12.2012 le scarpe con il marchio della Società Alfa restituite dalla clientela del negozio della Società Beta perché difettose non dovessero superare il 10%: Il contratto di transazione non avrà effetto e la Società Beta dovrà corrispondere integralmente la somma residua di euro 1.500. Contratto Tipico Contratti aventi una particolare disciplina legale (Titolo III c.c., artt. 1470-1986 c.c.). Contratto Atipico Contratti che non appartengono ai “tipi” aventi una disciplina legale particolare e che le parti possono stipulare purchè siano diretti a realizzare “interessi meritevoli di tutela” (es. leasing, factoring, parcheggio, ecc.). TRANSAZIONE ART. 1965 C.C. I. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. (SEMPLICE) TRANSAZIONE ART. 1965 C.C. II. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. (MISTA) PRESUPPOSTI. ① RES LITIGIOSA: conflitto di interessi in ordine alla medesima situazione giuridica. ② RECIPROCHE CONCESSIONI: ciascuna parte deve modificare in tutto o in parte le proprie pretese. (No parità economica). Gli elementi del contratto Oggetto Elementi essenziali Essentialia negotii (art. 1325) Forma Causa Accordo Il contenuto del contratto Elementi accidentali Accidentalia negotii Condizione Termine Onere (o Modo) Inseriti ex lege nel contratto Naturalia negotii Es: Garanzia per vizi Altri elementi Clausola Penale Clausola Risolutiva espressa Altri Elementi Caparra La Forma: il modo con cui la volontà negoziale viene manifestata all’esterno Atto Pubblico: documento redatto da notaio o altro p.u. Libertà di Forma: Scritto, parole, Comportamenti. Eccetto: Neg. formali Scrittura Privata: documento sottoscritto da un privato Forme Convenzionali: le parti Pattuiscono una specifica forma. Si presume a pena di nullità La forma del contratto Nei casi in cui è prevista la forma scritta, la previsione può essere A pena di nullità del contratto (ad substantiam): se il c. ha una forma diversa è NULLO A fini probatori (ad probationem): Il contratto può essere provato solo per iscritto • Tizio è proprietario di una autovettura Fiat Bravo, targata___, ecc. di cui non ha più bisogno • Caio ha bisogno di una autovettura per recarsi al lavoro • Tizio vende la propria autovettura a Caio al prezzo di euro 5.000. SCRITTURA PRIVATA (o CONTRATTO DI COMPRAVENDITA) Tra TIZIO, nato a________, il ______, residente a________ E CAIO, nato a________, il ______, residente a________. Le parti, • • • • • • • • • • • • PREMESSO CHE Tizio è proprietario di una autovettura Fiat Bravo, targata___, ecc. di cui non ha più bisogno Caio ha bisogno di una autovettura per recarsi al lavoro CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE (Valore delle premesse) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo. (Oggetto) Tizio vende la propria autovettura (modello___, targa____) a Caio che accetta. (Prezzo) Caio si impegna a versare come corrispettivo la somma di euro 5.000 (Modalità di pagamento) Il pagamento e la consegna della macchina dovranno avvenire il giorno 27 novembre 2007 presso la abitazione di Tizio. ( Clausola Penale) Nel caso una parte non adempia tempestivamente, sarà tenuta a versare all’altra la penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Macerata, il ___ Firme