TRACCIA N° 1 – AVV. ALBERTO VENTURELLI 23.10.2010 Nel 2007 Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. stipulano un contratto di appalto, con il quale la seconda affida alla prima la bonifica di una propria area contaminata da rifiuti industriali. Nel luglio 2010 detto contratto, nell’ambito della cessione del ramo d’azienda intervenuta tra l’appaltatrice Alfa e Gamma S.r.l., è ceduto a quest’ultima e, a seguito di tale cessione, Beta S.p.A. dichiara tempestivamente di voler recedere dal rapporto, intimando a Gamma la riconsegna dell’area di cantiere, in ragione del fatto che Gamma stessa non appartiene allo stesso gruppo societario di cui faceva parte Alfa e dunque non offre le medesime garanzie di solvibilità ed efficienza. Beta si rivolge allora ad Alfa S.p.A. per chiederle il risarcimento dei danni relativi ai maggiori e diversi oneri da essa sostenuti nella stipulazione dei nuovi contratti per il completamento della bonifica. Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa S.p.A., rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. TRACCIA N° 2 – AVV. GIULIANO VALER 23.10.2010 Tizio, dipendente amministrativo della Prefettura di Brescia, attribuendosi falso nome e falsa qualità di poliziotto in organico presso la Questura di Brescia, millantando altresì credito presso un non meglio identificato funzionario della Prefettura responsabile dell’ufficio patenti, induce in errore Mevio, il quale, nella prospettiva di recuperare i punti della patente di guida e la stessa licenza di guida sospesagli per violazione del codice della strada (art. 186 co. 1 lett. a)) qualche giorno prima, gli versava la somma di Euro 2.000,00, necessaria per comprare i favori del funzionario competente. Tizio prospetta altresì a Mevio che solo grazie al suo intervento si sarebbe potuto evitare il sequestro e la confisca dell’autovettura conseguente al grave reato a lui commesso. Scoperto il malaffare Tizio viene denunciato. Decide quindi di rivolgersi ad un legale per sapere quali siano le conseguenze della sua condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale e premessi brevi cenni in relazione disciplina delle ipotesi di cd. conflitto apparente di norme, rediga motivato parere esprimendosi, in conclusione, in ordine alla qualifica penale della fattispecie concreta. TRACCIA N° 3 – AVV. GIULIANO VALER 30.10.2010 Tizio, agente di polizia municipale, sorprende Caio alla guida del proprio veicolo mentre utilizza il telefono cellulare: aziona quindi il lampeggiante intimando l’alt al conducente Caio, il quale, seraficamente, dopo avere consegnato patente e libretto di circolazione, dimostra di non avere con sé alcun telefono, rappresentando al vigile di avere forse male interpretato il suo gesto di grattarsi l’orecchio che, infatti, poco prima aveva compiuto. Fra i due nasce in breve una vivace discussione, tanto che Tizio, in un momento di rabbia sferra un pugno sul faro anteriore della vettura di Caio, lievemente danneggiandolo. Calmatisi gli animi, Tizio non trova alcuna ragione per sanzionare Caio, il quale, ricevuta in restituzione la patente ed il libretto di circolazione, prosegue per la sua strada. Successivamente, al termine della giornata, Tizio dichiarava nella relazione di servizio di avere, accidentalmente e senza effettiva intenzione, infranto il faro anteriore destro dell'automobile guidata da Caio, con il quale era venuto a vivace diverbio, avendogli impedito di percorrere una corsia preferenziale per mezzi pubblici, sia pure per pochi metri. Dopo qualche settimana, il Corpo di polizia municipale chiede a Tizio spiegazioni di quanto accaduto quel giorno, avendo ricevuto puntuale e dettagliata richiesta risarcitoria dell’avvocato del danneggiato. Preoccupato per il suo comportamento, Tizio si rivolge ad un avvocato per sapere se la sua condotta sia penalmente censurabile. Il candidato, premessi brevi cenni sull’esimente dell’esercizio di un diritto ovvero dell’adempimento di un dovere, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sollevate dalla fattispecie. TRACCIA N° 4 – AVV. GIULIANO VALER 30.10.2010 Tizio viene rinviato a giudizio per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.). All'imputato, assistente del laboratorio chimico dell'Istituto Nazionale di Storia della Scienza di Genova, organo di ricerca nazionale, era stato contestato di aver utilizzato – di fatto appropriandosene indebitamente - il computer di cui aveva la disponibilità in ragione dell'attività di ricerca che svolgeva, per collegarsi sulla rete internet dell’istituto pubblico (titolare di un proprio collegamento "a forfait" a internet - cosiddetta tariffa "flat") al fine di visionare e memorizzare, durante le ore lavorative, materiale pornografico e pedopornografico, di cui, nel gennaio del 2002, era stato trovato in possesso, a seguito di intervento a sorpresa della polizia postale, proprio presso la propria postazione di servizio in notevole quantità (oltre settemila immagini), mentre egli era dedito alle proprie mansioni in laboratorio. Il Tribunale di Genova, ritenuta la sussistenza dei reati contestati, con sentenza dd. 3 maggio 2010 lo ha condannato, senza egli che sia comparso in giudizio, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena. Ricevuta la notifica della sentenza ex art. 442 co. 3 c.p.p. Tizio, si reca dal proprio legale per chiedere se vi siano concrete speranze di una riforma della sentenza in grado di appello. Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, redica l’atto di appello con particolare riguardo alla qualificazione giuridica della fattispecie. TRACCIA N° 5 – AVV. ALBERTO VENTURELLI 06.11.2010 Con scrittura del 17.4.2010, Caio incarica Alfa immobiliare S.r.l. di promuovere la vendita di un suo appartamento sito in Roma, di cui aveva dichiarato di essere comproprietario insieme alla madre e alla sorella. Tizio, a sua volta, si rivolge nello stesso periodo ad Alfa immobiliare per l'acquisto di una casa e, visionato l’appartamento di Caio, sottoscrive una prima proposta di acquisto, versando, a titolo di caparra confirmatoria, una parte del prezzo e pagando ad Alfa la provvigione per la conclusione dell’affare. Successivamente, la scoperta dell’esistenza di una pratica di condono edilizio sull’immobile (non comunicata a Tizio né da Caio, né da Alfa) obbliga le parti alla sottoscrizione di una nuova proposta di acquisto. In virtù di più approfonditi accertamenti da parte del notaio rogante, tuttavia, emerge un’ulteriore circostanza non comunicata da Caio e da Alfa, cioè che una parte dell'immobile in questione è intestata anche a Mevio, deceduto da anni e del quale non sono reperibili gli eredi. Tizio, interessato ad acquistare la proprietà per intero, rifiuta la stipulazione del definitivo e si rivolge ad un legale per chiedergli se, accertata la legittimità della sua condotta, può ottenere la restituzione della caparra versata e chiedere ad Alfa il rimborso della provvigione, oltre al risarcimento dei danni. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. TRACCIA N° 6 – AVV. GIULIANO VALER 06.11.2010 Caia veniva morsa alla mano destra dal cane di razza pastore tedesco, di proprietà di Tizia, nell'atto in cui introduceva detta mano, attraverso le sbarre del cancello chiuso, per consegnare una lettera raccomandata alla persona presente nel cortile dell'abitazione, Poppea, figlia maggiorenne di Tizia; quest'ultima, essendosi assentata da casa, aveva affidato a detta figlia la sorveglianza del proprio cane (com'era solita fare giornalmente quando si recava al lavoro), lasciato libero all'interno del cortile di casa, intercluso da recinzioni e cancello; a seguito del morso, la portalettere veniva condotta al pronto soccorso, ove veniva accertata la presenza di "piccole ferite abrase nella regione dorsale della mano destra". Caia sporgeva rituale querela nei confronti di Tizia, quale padrona del cane, ritenuta comunque responsabile di omessa custodia dell’animale. Appresa la notizia Tizia, si rivolge ad un avvocato per avere delucidazioni in proposito al quale consegna atto di citazione avanti il locale Giudice di Pace emesso dalla Procura della Repubblica. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizia, premessi brevi cenni in relazione alla problematica della responsabilità oggettiva in materia penale, rediga motivato parere. TRACCIA N° 7 – AVV. ALBERTO VENTURELLI 13.11.2010 Il giorno 24.1.1984 Tizia, ricoverata presso l’USL Alfa di Roma per partorire, è sottoposta, su indicazione del dott. Caio, a due emotrasfusioni senza che sia stato testato il sangue del donatore Mevio in ordine alla presenza di virus HIV, in piena conformità a quanto previsto dalla normativa all’epoca in vigore. Nel 1994, Tizia inizia ad accusare molteplici malori sicché si ricovera nuovamente nella medesima struttura ospedaliera, che, sottopostala a controlli, la dichiara affetta da «anemia sideropenica associata a leucopenia di dubbia natura» e la dimette prescrivendole solo una terapia antibiotica e la somministrazione di emoderivati. Nel 2007 Tizia decide di effettuare nuovi esami presso l’ASL Beta, che accerta il suo stato di sieropositività e la dichiara affetta da AIDS. Per un nuovo peggioramento delle sue condizioni di salute, nel 2009 Tizia muore. I suoi eredi, scoperto che anche Mevio era morto per AIDS qualche tempo prima, decidono di rivolgersi ad un legale per verificare se possono ottenere dalla struttura ospedaliera Alfa o dal dott. Caio il risarcimento dei danni derivanti dalla morte della loro congiunta. Il candidato, assunte le vesti del legale degli eredi di Tizia, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. TRACCIA N° 8 – AVV. ALBERTO VENTURELLI 13.11.2010 Il 23.7.2004, Caio, dipendente di Alfa S.p.A., ditta appaltatrice dei servizi di vigilanza dei parcheggi pubblici di una località turistica, mentre è occupato a sorvegliare i parcheggi prospicienti la spiaggia pubblica, si avvede che taluni giovani occupano la spiaggia stessa e stanno facendo il bagno nudi. Turbato dallo spettacolo, il vigilante invita i giovani a lasciare la spiaggia e a fronte della loro reazione non accomodante, ingaggia con i medesimi una lite, provocando a Tizio, uno di essi, lesioni tali da imporgli il ricovero in ospedale. Tizio decide allora di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle percosse nei confronti sia di Caio sia di Alfa S.p.A. Il Tribunale di Roma, con sentenza 22.11.2009, dichiara Caio responsabile dell’accaduto e lo condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.; rigetta tuttavia la domanda risarcitoria nei confronti di Alfa S.p.A., osservando che, secondo le risultanze di causa, tra le mansioni di Caio non era in alcun modo da annoverarsi quella di sorveglianza della spiaggia pubblica sicché la condotta dannosa sarebbe «espressione dell’autonomia privata del dipendente» e non dell’attività d’impresa dell’azienda presso cui egli svolge la sua attività lavorativa. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. TRACCIA N° 9 – AVV. GIULIANO VALER 20.11.2010 Tizio, fotografo professionista, conosce nel gennaio 2010 una giovane insegnate, Caia, della quale si invaghisce, ancorché questa ne respinga le avances, inizialmente discrete e poi sempre più moleste e pesanti sino all’invio di SMS di inviti espliciti e volgari a compiere atti sessuali. La donna, troncato ogni rapporto, riceveva a distanza di due mesi una lettera anonima con la quale le si imponeva di depositare una propria videocassetta in una cabina telefonica che la riprendesse in pose oscene. Se non avesse ottemperato all’invito, l’anonimo mittente avrebbe effettuato un fotomontaggio pornografico del suo corpo con una foto in suo possesso e l’avrebbe pubblicato in riviste per adulti da mandare ai genitori dei suoi alunni. La donna depositava nelle modalità richieste un videotape contenente però un film di Totò, mentre la polizia, informata con denuncia contro ignoti dei fatti, effettuava un appostamento che purtroppo restava senza esito. Tizio, tuttavia, veniva successivamente riconosciuto dalla donna grazie alle riprese, pur poco nitide, di una fotocamera amatoriale che la donna stessa aveva di propria iniziativa fatto montare su di un balcone prospiciente il luogo del deposito. Caia, in particolare rendeva s.i.t. con le quali dichiara di riconoscere Tizio per corporatura, tipo di occhiali portati e per l’autovettura utilizzata nell’occasione. Tizio viene tratto a giudizio, per estorsione aggravata (art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), molestie ed ingiuria. Tizio si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulla fattispecie in esame, premettendo brevi cenni in tema di estorsione ed evidenziando eventuali, diverse, ipotesi di reato ravvisabili nella sua condotta. TRACCIA N° 10 – AVV. GIULIANO VALER 20.11.2010 Il Tribunale di Rovigo - giudice monocratico - con sentenza emessa in data 23 settembre 2010, condannava Tizio, concesse le attenuati generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione nonchè al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perchè ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo per avere cagionato la morte di Caia. Tizio era accusato, in qualità di gestore del proprio ristorante, di avere omesso di assicurare che la piscina di pertinenza del suddetto complesso fosse in regola con i requisiti di legge. In particolare, il Tribunale rilevava come la piscina era circondata da una recinzione costituita da due tubolari paralleli orizzontali, non idonea a garantire l'inaccessibilità della zona piscina dagli ambienti circostanti; la zona pertinente alla piscina non risultava illuminata malgrado l'ora notturna; la zona non era dotata di cartellonistica informativa del regolamento per l'uso dell'impianto, oltre che delle indicazioni della sua profondità in vari punti; l'impianto non era dotato di certificato di agibilità all'uso con conseguente mancanza di controlli sanitari per l'uso. Pertanto l'imputato era incorso in numerose negligenze, consistenti tra l'altro nel fatto che il cancello di accesso all'area della piscina era aperto; comunque la recinzione attigua appariva facilmente superabile; mancava un cartello con l'indicazione dell'orario di utilizzo della piscina e di divieto di accesso in altri orati con la segnalazione del relativo pericolo; era assente un assistente bagnanti o altro personale della struttura che potesse prestare un primo soccorso in caso di necessità e mancavano mezzi destinati a tale scopo (salvagente dotato di fune di recupero). Inoltre, era emerso che l'imputato, su richiesta, nel pomeriggio aveva espresso a vari clienti il divieto di utilizzare la piscina; peraltro, il predetto aveva ammesso che, malgrado si fosse poi accorto che il divieto era stato eluso, non era intervenuto per richiamare i clienti. In fatto, era avvenuto che Caia, tuffatosi volontariamente all'interno della piscina pur non sapendo nuotare, si era portata nella parte più profonda ed era annegata verso le ore 21:30. Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto di impugnazione evidenziando la problematica sottesa alla fattispecie in esame. TRACCIA N° 11 – AVV. ALBERTO VENTURELLI 27.11.2010 Tizio e Caia, sposati in regime di comunione legale, nel 1986 acquistano un appartamento dichiarando, alla redazione del relativo atto pubblico, che esso sarebbe servito all’attività professionale di Tizio. Immediatamente dopo, però, l’immobile è utilizzato come casa coniugale, fino al 2007, quando Tizio decide di alienarlo a Mevio, con atto tempestivamente trascritto e stipulato senza la partecipazione di Caia. Nel 2009, quest’ultima chiede la separazione dal marito e, rilevando che la dichiarazione dell’impiego dell’immobile per l’attività professionale di Tizio era stata fatta solo per sottrarlo a scopo fiscale alla comunione legale, chiede l’accertamento dell’invalidità di siffatta dichiarazione e, per l’effetto, della successiva alienazione del bene a Mevio. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. TRACCIA N° 12 – AVV. ALBERTO VENTURELLI 27.11.2010 Con contratto preliminare di vendita del 27.4.2004 Tizio e Caio convennero che il primo, dietro versamento di una somma di denaro, avrebbe trasferito al secondo le proprie quote delle società Alfa e Beta S.r.l. entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. Tizio prometteva altresì che avrebbe fatto in modo che sua figlia Tizietta, dipendente di Beta, rassegnasse le dimissioni dalla società. All’atto della stipulazione del definitivo, Tizietta si dimette, ma, poco tempo dopo, agisce in giudizio per far dichiarare la nullità delle dimissioni stesse, osservando che esse erano state rese dopo soli quattro mesi dal proprio matrimonio e non erano state confermate innanzi all’ufficio del lavoro, sicché erano in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 l. n. 7/1963 (oggi trasfuso nell’art. 35 d.lgs. 11.4.2006, n. 198). Il Tribunale del lavoro di Roma, con sentenza 24.6.2006 passata in giudicato, accoglieva la domanda di Tizietta dichiarando la nullità delle dimissioni. Con atto di citazione 24.9.2006, Caio agisce allora in giudizio nei confronti di Tizio chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di provocare le dimissioni di Tizietta o, quanto meno, all’indennizzo previsto dall’art. 1381 c.c. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. ***** PARERE N°1 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 30.10.2010 AVV. GIULIANO VALER Tizio, nel corso di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, a giustificazione di alcune operazioni economiche, dichiara di essere stato presso lo studio di Sempronio, notaio, e di avere firmato alla sua presenza alcuni fogli in bianco, successivamente ed a sa insaputa, compilato in modo difforme da quanto gli era stato assicurato. Chiamato a chiarimenti direttamente dal P.M., dopo circa 5 mesi, Tizio confermava la versione già rilasciata alla polizia giudiziaria aggiungendo che non aveva mai avuto conoscenza del contenuto dell’atto definitivo e che dell’operazione in questione era venuto a sapere solo qualche settimana dopo l’appuntamento e che intendeva ora formalmente querelarsi contro il professionista. Successivamente le indagini danno modo di accertare, che effettivamente il professionista ricevette la firma di Tizio, e che questa venne apposta su un contratto (avente la forma della scrittura privata autenticata) discusso, accettato e preventivamente inviato, nella stesura definitiva via fax a Tizio. Per tali ragioni il notaio aveva provveduto a contro-querelare Tizio, per tutti i fatti ravvisabili nel suo contegno, riservandosi la costituzione di parte civile per il ristoro dei danni subiti. Venuto a conoscenza della situazione, Tizio si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa. Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere esponendo quali fattispecie siano ravvisabili nel suo comportamento e premettendo brevi cenni in materia di calunnia, con particolare riferimento all’oggetto tutelato dalla norma. PARERE N°2 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 06.11.2010 AVV. GIULIANO VALER Tizio è direttore del periodico telematico futuriavvocationline. Sul suo sito viene pubblicata una lettera gravemente diffamatoria nei confronti del Ministro della Giustizia e del Direttore generale del Dipartimento per gli affari di giustizia responsabile della redazione delle tracce per l’esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Tizio viene querelato per avere omesso di esercitare il diretto controllo necessario ad impedire la commissione di reati. Il direttore, chiamato dalla locale stazione dei Carabinieri per la rituale identificazione ed elezione di domicilio, si rivolge ad un legale. Il candidato, assunte le vesti del legale al quale Tizio si rivolge, premessi brevi cenni in ordine all’interpretazione analogica in materia penale, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche sollevate dalla fattispecie. PARERE N°3 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 13.11.2010 AVV. ALBERTO VENTURELLI Il 17.10.2009, Tizio e Caio concludono un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo avente ad oggetto un negozio di tre vani per uso bar-ristorante e un sottolocale, adibito a cantina, di proprietà di Tizio. Nel gennaio 2010 Caio chiede a Tizio una riduzione del canone di locazione, minacciando, in difetto di questa concessione, di non pagare più il canone stesso e di agire giudizialmente per la risoluzione del contratto, lamentando che il sottolocale è privo del certificato di agibilità sicché non può essere utilizzato in modo conforme agli interessi del conduttore. Tizio si rivolge allora ad un legale per chiedere se la pretesa di Caio è fondata e in tale occasione sottolinea che Caio stesso aveva già visionato i locali prima della stipulazione del contratto. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sui vizi della cosa locata, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame. PARERE N°4 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 20.11.2010 AVV. ALBERTO VENTURELLI Il 16.7.2010 Tizio, quattordicenne che ha svolto un corso di nuoto a livello di «principiante», decide di fare un bagno notturno nella piscina del condominio Alfa, dove abita il suo amico Caio. L’ingresso della piscina è protetto da un cancello, chiuso di sera, e sul cancello è stato posto un cartello che, dopo aver indicato gli orari di apertura della piscina, vieta l’ingresso e l’utilizzo della piscina stessa a persone diverse dai condomini. Caio, in possesso delle chiavi del cancello per aver svolto in quei giorni alcuni lavori di giardinaggio nel parco antistante la piscina, fornisce le chiavi a Tizio e lo lascia da solo a fare il bagno. Colto da malore, Tizio muore. I suoi genitori chiedono a Caio e al condominio Alfa il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del figlio, minacciando di agire giudizialmente a tal fine. Il candidato, assunte del legale di Alfa, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.