TRACCIA N° 1 – AVV. ALBERTO VENTURELLI
23.10.2010
Nel 2007 Alfa S.p.A. e Beta S.p.A. stipulano un contratto di appalto, con il quale la seconda affida
alla prima la bonifica di una propria area contaminata da rifiuti industriali. Nel luglio 2010 detto
contratto, nell’ambito della cessione del ramo d’azienda intervenuta tra l’appaltatrice Alfa e Gamma
S.r.l., è ceduto a quest’ultima e, a seguito di tale cessione, Beta S.p.A. dichiara tempestivamente di
voler recedere dal rapporto, intimando a Gamma la riconsegna dell’area di cantiere, in ragione del
fatto che Gamma stessa non appartiene allo stesso gruppo societario di cui faceva parte Alfa e
dunque non offre le medesime garanzie di solvibilità ed efficienza. Beta si rivolge allora ad Alfa
S.p.A. per chiederle il risarcimento dei danni relativi ai maggiori e diversi oneri da essa sostenuti
nella stipulazione dei nuovi contratti per il completamento della bonifica.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Alfa S.p.A., rediga motivato parere, illustrando le
problematiche sottese alla fattispecie in esame.
TRACCIA N° 2 – AVV. GIULIANO VALER
23.10.2010
Tizio, dipendente amministrativo della Prefettura di Brescia, attribuendosi falso nome e falsa qualità
di poliziotto in organico presso la Questura di Brescia, millantando altresì credito presso un non
meglio identificato funzionario della Prefettura responsabile dell’ufficio patenti, induce in errore
Mevio, il quale, nella prospettiva di recuperare i punti della patente di guida e la stessa licenza di
guida sospesagli per violazione del codice della strada (art. 186 co. 1 lett. a)) qualche giorno prima,
gli versava la somma di Euro 2.000,00, necessaria per comprare i favori del funzionario
competente.
Tizio prospetta altresì a Mevio che solo grazie al suo intervento si sarebbe potuto evitare il
sequestro e la confisca dell’autovettura conseguente al grave reato a lui commesso.
Scoperto il malaffare Tizio viene denunciato. Decide quindi di rivolgersi ad un legale per sapere
quali siano le conseguenze della sua condotta.
Il candidato, assunte le vesti del legale e premessi brevi cenni in relazione disciplina delle ipotesi di
cd. conflitto apparente di norme, rediga motivato parere esprimendosi, in conclusione, in ordine
alla qualifica penale della fattispecie concreta.
TRACCIA N° 3 – AVV. GIULIANO VALER
30.10.2010
Tizio, agente di polizia municipale, sorprende Caio alla guida del proprio veicolo mentre utilizza il
telefono cellulare: aziona quindi il lampeggiante intimando l’alt al conducente Caio, il quale,
seraficamente, dopo avere consegnato patente e libretto di circolazione, dimostra di non avere con
sé alcun telefono, rappresentando al vigile di avere forse male interpretato il suo gesto di grattarsi
l’orecchio che, infatti, poco prima aveva compiuto.
Fra i due nasce in breve una vivace discussione, tanto che Tizio, in un momento di rabbia sferra un
pugno sul faro anteriore della vettura di Caio, lievemente danneggiandolo. Calmatisi gli animi,
Tizio non trova alcuna ragione per sanzionare Caio, il quale, ricevuta in restituzione la patente ed il
libretto di circolazione, prosegue per la sua strada.
Successivamente, al termine della giornata, Tizio dichiarava nella relazione di servizio di avere,
accidentalmente e senza effettiva intenzione, infranto il faro anteriore destro dell'automobile guidata
da Caio, con il quale era venuto a vivace diverbio, avendogli impedito di percorrere una corsia
preferenziale per mezzi pubblici, sia pure per pochi metri.
Dopo qualche settimana, il Corpo di polizia municipale chiede a Tizio spiegazioni di quanto
accaduto quel giorno, avendo ricevuto puntuale e dettagliata richiesta risarcitoria dell’avvocato del
danneggiato.
Preoccupato per il suo comportamento, Tizio si rivolge ad un avvocato per sapere se la sua condotta
sia penalmente censurabile.
Il candidato, premessi brevi cenni sull’esimente dell’esercizio di un diritto ovvero
dell’adempimento di un dovere, rediga motivato parere, soffermandosi sulle problematiche
sollevate dalla fattispecie.
TRACCIA N° 4 – AVV. GIULIANO VALER
30.10.2010
Tizio viene rinviato a giudizio per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e di detenzione di materiale
pedopornografico (art. 600 quater c.p.). All'imputato, assistente del laboratorio chimico dell'Istituto
Nazionale di Storia della Scienza di Genova, organo di ricerca nazionale, era stato contestato di
aver utilizzato – di fatto appropriandosene indebitamente - il computer di cui aveva la disponibilità
in ragione dell'attività di ricerca che svolgeva, per collegarsi sulla rete internet dell’istituto pubblico
(titolare di un proprio collegamento "a forfait" a internet - cosiddetta tariffa "flat") al fine di
visionare e memorizzare, durante le ore lavorative, materiale pornografico e pedopornografico, di
cui, nel gennaio del 2002, era stato trovato in possesso, a seguito di intervento a sorpresa della
polizia postale, proprio presso la propria postazione di servizio in notevole quantità (oltre settemila
immagini), mentre egli era dedito alle proprie mansioni in laboratorio. Il Tribunale di Genova,
ritenuta la sussistenza dei reati contestati, con sentenza dd. 3 maggio 2010 lo ha condannato, senza
egli che sia comparso in giudizio, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, con la sospensione
condizionale dell'esecuzione della pena.
Ricevuta la notifica della sentenza ex art. 442 co. 3 c.p.p. Tizio, si reca dal proprio legale per
chiedere se vi siano concrete speranze di una riforma della sentenza in grado di appello.
Il candidato, assunte le vesti del legale di tizio, redica l’atto di appello con particolare riguardo
alla qualificazione giuridica della fattispecie.
TRACCIA N° 5 – AVV. ALBERTO VENTURELLI
06.11.2010
Con scrittura del 17.4.2010, Caio incarica Alfa immobiliare S.r.l. di promuovere la vendita di un
suo appartamento sito in Roma, di cui aveva dichiarato di essere comproprietario insieme alla
madre e alla sorella. Tizio, a sua volta, si rivolge nello stesso periodo ad Alfa immobiliare per
l'acquisto di una casa e, visionato l’appartamento di Caio, sottoscrive una prima proposta di
acquisto, versando, a titolo di caparra confirmatoria, una parte del prezzo e pagando ad Alfa la
provvigione per la conclusione dell’affare. Successivamente, la scoperta dell’esistenza di una
pratica di condono edilizio sull’immobile (non comunicata a Tizio né da Caio, né da Alfa) obbliga
le parti alla sottoscrizione di una nuova proposta di acquisto. In virtù di più approfonditi
accertamenti da parte del notaio rogante, tuttavia, emerge un’ulteriore circostanza non comunicata
da Caio e da Alfa, cioè che una parte dell'immobile in questione è intestata anche a Mevio, deceduto
da anni e del quale non sono reperibili gli eredi. Tizio, interessato ad acquistare la proprietà per
intero, rifiuta la stipulazione del definitivo e si rivolge ad un legale per chiedergli se, accertata la
legittimità della sua condotta, può ottenere la restituzione della caparra versata e chiedere ad Alfa il
rimborso della provvigione, oltre al risarcimento dei danni.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le
problematiche sottese alla fattispecie in esame.
TRACCIA N° 6 – AVV. GIULIANO VALER
06.11.2010
Caia veniva morsa alla mano destra dal cane di razza pastore tedesco, di proprietà di Tizia, nell'atto
in cui introduceva detta mano, attraverso le sbarre del cancello chiuso, per consegnare una lettera
raccomandata alla persona presente nel cortile dell'abitazione, Poppea, figlia maggiorenne di Tizia;
quest'ultima, essendosi assentata da casa, aveva affidato a detta figlia la sorveglianza del proprio
cane (com'era solita fare giornalmente quando si recava al lavoro), lasciato libero all'interno del
cortile di casa, intercluso da recinzioni e cancello; a seguito del morso, la portalettere veniva
condotta al pronto soccorso, ove veniva accertata la presenza di "piccole ferite abrase nella regione
dorsale della mano destra".
Caia sporgeva rituale querela nei confronti di Tizia, quale padrona del cane, ritenuta comunque
responsabile di omessa custodia dell’animale.
Appresa la notizia Tizia, si rivolge ad un avvocato per avere delucidazioni in proposito al quale
consegna atto di citazione avanti il locale Giudice di Pace emesso dalla Procura della Repubblica.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizia, premessi brevi cenni in relazione alla
problematica della responsabilità oggettiva in materia penale, rediga motivato parere.
TRACCIA N° 7 – AVV. ALBERTO VENTURELLI
13.11.2010
Il giorno 24.1.1984 Tizia, ricoverata presso l’USL Alfa di Roma per partorire, è sottoposta, su
indicazione del dott. Caio, a due emotrasfusioni senza che sia stato testato il sangue del donatore
Mevio in ordine alla presenza di virus HIV, in piena conformità a quanto previsto dalla normativa
all’epoca in vigore. Nel 1994, Tizia inizia ad accusare molteplici malori sicché si ricovera
nuovamente nella medesima struttura ospedaliera, che, sottopostala a controlli, la dichiara affetta da
«anemia sideropenica associata a leucopenia di dubbia natura» e la dimette prescrivendole solo una
terapia antibiotica e la somministrazione di emoderivati. Nel 2007 Tizia decide di effettuare nuovi
esami presso l’ASL Beta, che accerta il suo stato di sieropositività e la dichiara affetta da AIDS. Per
un nuovo peggioramento delle sue condizioni di salute, nel 2009 Tizia muore. I suoi eredi, scoperto
che anche Mevio era morto per AIDS qualche tempo prima, decidono di rivolgersi ad un legale per
verificare se possono ottenere dalla struttura ospedaliera Alfa o dal dott. Caio il risarcimento dei
danni derivanti dalla morte della loro congiunta.
Il candidato, assunte le vesti del legale degli eredi di Tizia, rediga motivato parere, illustrando le
problematiche sottese alla fattispecie in esame.
TRACCIA N° 8 – AVV. ALBERTO VENTURELLI
13.11.2010
Il 23.7.2004, Caio, dipendente di Alfa S.p.A., ditta appaltatrice dei servizi di vigilanza dei parcheggi
pubblici di una località turistica, mentre è occupato a sorvegliare i parcheggi prospicienti la spiaggia
pubblica, si avvede che taluni giovani occupano la spiaggia stessa e stanno facendo il bagno nudi.
Turbato dallo spettacolo, il vigilante invita i giovani a lasciare la spiaggia e a fronte della loro
reazione non accomodante, ingaggia con i medesimi una lite, provocando a Tizio, uno di essi,
lesioni tali da imporgli il ricovero in ospedale. Tizio decide allora di agire in giudizio per chiedere il
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle percosse nei confronti
sia di Caio sia di Alfa S.p.A. Il Tribunale di Roma, con sentenza 22.11.2009, dichiara Caio
responsabile dell’accaduto e lo condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
rigetta tuttavia la domanda risarcitoria nei confronti di Alfa S.p.A., osservando che, secondo le
risultanze di causa, tra le mansioni di Caio non era in alcun modo da annoverarsi quella di
sorveglianza della spiaggia pubblica sicché la condotta dannosa sarebbe «espressione
dell’autonomia privata del dipendente» e non dell’attività d’impresa dell’azienda presso cui egli
svolge la sua attività lavorativa.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando
le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
TRACCIA N° 9 – AVV. GIULIANO VALER
20.11.2010
Tizio, fotografo professionista, conosce nel gennaio 2010 una giovane insegnate, Caia, della quale
si invaghisce, ancorché questa ne respinga le avances, inizialmente discrete e poi sempre più
moleste e pesanti sino all’invio di SMS di inviti espliciti e volgari a compiere atti sessuali.
La donna, troncato ogni rapporto, riceveva a distanza di due mesi una lettera anonima con la quale
le si imponeva di depositare una propria videocassetta in una cabina telefonica che la riprendesse in
pose oscene.
Se non avesse ottemperato all’invito, l’anonimo mittente avrebbe effettuato un fotomontaggio
pornografico del suo corpo con una foto in suo possesso e l’avrebbe pubblicato in riviste per adulti
da mandare ai genitori dei suoi alunni.
La donna depositava nelle modalità richieste un videotape contenente però un film di Totò, mentre
la polizia, informata con denuncia contro ignoti dei fatti, effettuava un appostamento che purtroppo
restava senza esito.
Tizio, tuttavia, veniva successivamente riconosciuto dalla donna grazie alle riprese, pur poco nitide,
di una fotocamera amatoriale che la donna stessa aveva di propria iniziativa fatto montare su di un
balcone prospiciente il luogo del deposito. Caia, in particolare rendeva s.i.t. con le quali dichiara di
riconoscere Tizio per corporatura, tipo di occhiali portati e per l’autovettura utilizzata
nell’occasione.
Tizio viene tratto a giudizio, per estorsione aggravata (art. 628 co. 3 n. 1 c.p.), molestie ed ingiuria.
Tizio si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere sulla fattispecie in esame,
premettendo brevi cenni in tema di estorsione ed evidenziando eventuali, diverse, ipotesi di reato
ravvisabili nella sua condotta.
TRACCIA N° 10 – AVV. GIULIANO VALER
20.11.2010
Il Tribunale di Rovigo - giudice monocratico - con sentenza emessa in data 23 settembre 2010,
condannava Tizio, concesse le attenuati generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione nonchè al
risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, perchè ritenuto colpevole del reato di
omicidio colposo per avere cagionato la morte di Caia.
Tizio era accusato, in qualità di gestore del proprio ristorante, di avere omesso di assicurare che la
piscina di pertinenza del suddetto complesso fosse in regola con i requisiti di legge. In particolare, il
Tribunale rilevava come la piscina era circondata da una recinzione costituita da due tubolari
paralleli orizzontali, non idonea a garantire l'inaccessibilità della zona piscina dagli ambienti
circostanti; la zona pertinente alla piscina non risultava illuminata malgrado l'ora notturna; la zona
non era dotata di cartellonistica informativa del regolamento per l'uso dell'impianto, oltre che delle
indicazioni della sua profondità in vari punti; l'impianto non era dotato di certificato di agibilità
all'uso con conseguente mancanza di controlli sanitari per l'uso.
Pertanto l'imputato era incorso in numerose negligenze, consistenti tra l'altro nel fatto che il
cancello di accesso all'area della piscina era aperto; comunque la recinzione attigua appariva
facilmente superabile; mancava un cartello con l'indicazione dell'orario di utilizzo della piscina e di
divieto di accesso in altri orati con la segnalazione del relativo pericolo; era assente un assistente
bagnanti o altro personale della struttura che potesse prestare un primo soccorso in caso di necessità
e mancavano mezzi destinati a tale scopo (salvagente dotato di fune di recupero).
Inoltre, era emerso che l'imputato, su richiesta, nel pomeriggio aveva espresso a vari clienti il
divieto di utilizzare la piscina; peraltro, il predetto aveva ammesso che, malgrado si fosse poi
accorto che il divieto era stato eluso, non era intervenuto per richiamare i clienti.
In fatto, era avvenuto che Caia, tuffatosi volontariamente all'interno della piscina pur non sapendo
nuotare, si era portata nella parte più profonda ed era annegata verso le ore 21:30.
Il candidato assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto di impugnazione evidenziando la
problematica sottesa alla fattispecie in esame.
TRACCIA N° 11 – AVV. ALBERTO VENTURELLI
27.11.2010
Tizio e Caia, sposati in regime di comunione legale, nel 1986 acquistano un appartamento
dichiarando, alla redazione del relativo atto pubblico, che esso sarebbe servito all’attività
professionale di Tizio. Immediatamente dopo, però, l’immobile è utilizzato come casa coniugale,
fino al 2007, quando Tizio decide di alienarlo a Mevio, con atto tempestivamente trascritto e
stipulato senza la partecipazione di Caia. Nel 2009, quest’ultima chiede la separazione dal marito e,
rilevando che la dichiarazione dell’impiego dell’immobile per l’attività professionale di Tizio era
stata fatta solo per sottrarlo a scopo fiscale alla comunione legale, chiede l’accertamento
dell’invalidità di siffatta dichiarazione e, per l’effetto, della successiva alienazione del bene a
Mevio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga motivato parere, illustrando le
problematiche sottese alla fattispecie in esame.
TRACCIA N° 12 – AVV. ALBERTO VENTURELLI
27.11.2010
Con contratto preliminare di vendita del 27.4.2004 Tizio e Caio convennero che il primo, dietro
versamento di una somma di denaro, avrebbe trasferito al secondo le proprie quote delle società
Alfa e Beta S.r.l. entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto. Tizio prometteva altresì che avrebbe
fatto in modo che sua figlia Tizietta, dipendente di Beta, rassegnasse le dimissioni dalla società.
All’atto della stipulazione del definitivo, Tizietta si dimette, ma, poco tempo dopo, agisce in
giudizio per far dichiarare la nullità delle dimissioni stesse, osservando che esse erano state rese
dopo soli quattro mesi dal proprio matrimonio e non erano state confermate innanzi all’ufficio del
lavoro, sicché erano in contrasto con quanto previsto dall’art. 1 l. n. 7/1963 (oggi trasfuso nell’art.
35 d.lgs. 11.4.2006, n. 198). Il Tribunale del lavoro di Roma, con sentenza 24.6.2006 passata in
giudicato, accoglieva la domanda di Tizietta dichiarando la nullità delle dimissioni. Con atto di
citazione 24.9.2006, Caio agisce allora in giudizio nei confronti di Tizio chiedendo la sua condanna
al risarcimento dei danni per inadempimento dell’obbligo di provocare le dimissioni di Tizietta o,
quanto meno, all’indennizzo previsto dall’art. 1381 c.c.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto giudiziario più opportuno, illustrando
le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
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PARERE N°1 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 30.10.2010
AVV. GIULIANO VALER
Tizio, nel corso di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza, a giustificazione di alcune
operazioni economiche, dichiara di essere stato presso lo studio di Sempronio, notaio, e di avere
firmato alla sua presenza alcuni fogli in bianco, successivamente ed a sa insaputa, compilato in
modo difforme da quanto gli era stato assicurato.
Chiamato a chiarimenti direttamente dal P.M., dopo circa 5 mesi, Tizio confermava la versione già
rilasciata alla polizia giudiziaria aggiungendo che non aveva mai avuto conoscenza del contenuto
dell’atto definitivo e che dell’operazione in questione era venuto a sapere solo qualche settimana
dopo l’appuntamento e che intendeva ora formalmente querelarsi contro il professionista.
Successivamente le indagini danno modo di accertare, che effettivamente il professionista ricevette
la firma di Tizio, e che questa venne apposta su un contratto (avente la forma della scrittura
privata autenticata) discusso, accettato e preventivamente inviato, nella stesura definitiva via fax a
Tizio.
Per tali ragioni il notaio aveva provveduto a contro-querelare Tizio, per tutti i fatti ravvisabili nel
suo contegno, riservandosi la costituzione di parte civile per il ristoro dei danni subiti.
Venuto a conoscenza della situazione, Tizio si rivolge ad un legale per officiarlo della sua difesa.
Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere esponendo quali
fattispecie siano ravvisabili nel suo comportamento e premettendo brevi cenni in materia di
calunnia, con particolare riferimento all’oggetto tutelato dalla norma.
PARERE N°2 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 06.11.2010
AVV. GIULIANO VALER
Tizio è direttore del periodico telematico futuriavvocationline. Sul suo sito viene pubblicata una
lettera gravemente diffamatoria nei confronti del Ministro della Giustizia e del Direttore generale
del Dipartimento per gli affari di giustizia responsabile della redazione delle tracce per l’esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Tizio viene querelato per avere omesso di esercitare il diretto controllo necessario ad impedire la
commissione di reati.
Il direttore, chiamato dalla locale stazione dei Carabinieri per la rituale identificazione ed elezione
di domicilio, si rivolge ad un legale.
Il candidato, assunte le vesti del legale al quale Tizio si rivolge, premessi brevi cenni in ordine
all’interpretazione analogica in materia penale, rediga motivato parere, soffermandosi sulle
problematiche sollevate dalla fattispecie.
PARERE N°3 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 13.11.2010
AVV. ALBERTO VENTURELLI
Il 17.10.2009, Tizio e Caio concludono un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo
avente ad oggetto un negozio di tre vani per uso bar-ristorante e un sottolocale, adibito a cantina,
di proprietà di Tizio. Nel gennaio 2010 Caio chiede a Tizio una riduzione del canone di locazione,
minacciando, in difetto di questa concessione, di non pagare più il canone stesso e di agire
giudizialmente per la risoluzione del contratto, lamentando che il sottolocale è privo del certificato
di agibilità sicché non può essere utilizzato in modo conforme agli interessi del conduttore. Tizio si
rivolge allora ad un legale per chiedere se la pretesa di Caio è fondata e in tale occasione
sottolinea che Caio stesso aveva già visionato i locali prima della stipulazione del contratto.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sui vizi della cosa locata,
rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie in esame.
PARERE N°4 DA SVOLGERE A CASA E DA RICONSEGNARE IL 20.11.2010
AVV. ALBERTO VENTURELLI
Il 16.7.2010 Tizio, quattordicenne che ha svolto un corso di nuoto a livello di «principiante»,
decide di fare un bagno notturno nella piscina del condominio Alfa, dove abita il suo amico Caio.
L’ingresso della piscina è protetto da un cancello, chiuso di sera, e sul cancello è stato posto un
cartello che, dopo aver indicato gli orari di apertura della piscina, vieta l’ingresso e l’utilizzo della
piscina stessa a persone diverse dai condomini. Caio, in possesso delle chiavi del cancello per aver
svolto in quei giorni alcuni lavori di giardinaggio nel parco antistante la piscina, fornisce le chiavi
a Tizio e lo lascia da solo a fare il bagno. Colto da malore, Tizio muore. I suoi genitori chiedono a
Caio e al condominio Alfa il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del figlio, minacciando di
agire giudizialmente a tal fine.
Il candidato, assunte del legale di Alfa, rediga motivato parere, illustrando le problematiche sottese
alla fattispecie in esame.
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TRACCIA N° 1 – AVV. ALBERTO VENTURELLI