Coordinato da Valeria Lai
Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 25 - 8 maggio 2009
Stampato in proprio in maggio 2009
In questo numero:
Rc auto: la Corte di giustizia europea
ribadisce l’obbligo a contrarre
Polizze CNP Unicredit Vita:
l’Adiconsum avvia l’azione inibitoria
Assicurazioni
- Rc auto: obbligo a contrarre
Credito e finanza
- Polizze CNP Unicredit Vita: l’Adiconsum
avvia l’azione inibitoria
- Il Forum per la Finanza Sostenibile lancia il
leaflet sugli investimenti responsabili
Pubblicità
- Gdf: controlli su pubblicità radiotelevisiva e
televendite
Energia
- Pronta la “mappa” delle imprese del settore
Fisco
- “Ganasce fiscali”: il preavviso non è atto
impugnabile
Multe
- Passaggio con semaforo rosso: la multa vale
solo se contestata con precisione
Test
noi consumatori
periodico settimanale
di informazione e studi
su consumi, servizi, ambiente
Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887
Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma
Assicurazioni
Rc auto: obbligo a contrarre
La Corte di giustizia europea riequilibra il tentativo delle
compagnie assicurative di discriminare gli assicurati. Una
vittoria dei consumatori e dell’Isvap.
L
a decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea di respingere il
ricorso presentato su istanza di alcune compagnie assicurative per l’abolizione dell’obbligo a contrarre la polizza Rc auto rappresenta una vittoria
per gli assicurati che, in caso contrario, sarebbero stati discriminati sulla base
del territorio di appartenenza, dell’età e degli eventuali sinistri accaduti nel corso
della loro storia assicurativa.
Una decisa vittoria dei consumatori, contrari alla
caduta dell’obbligo, e dell’Isvap, che aveva sanzionato le imprese ricorrenti sulla base dell’applicazione
di tariffe che intendevano scoraggiare il consumatore
dall’accesso alla copertura Rc auto.
L’Adiconsum chiede che siano verificate le tariffe
praticate all’utenza sull’intero territorio nazionale – che
devono rispondere ad esigenze di carattere puramente
tecnico – e che l’illecita elusione all’obbligo a contrarre, laddove riconosciuta, sia nuovamente sanzionata
dall’Isvap come nel passato.
Credito e finanza
Polizze CNP Unicredit Vita:
l’Adiconsum avvia l’azione inibitoria
L’Adiconsum ha deciso di avviare un’azione inibitoria nei confronti di UniCredit a tutela
degli interessi collettivi di tutti i sottoscrittori di polizza vita Cnp Unicredit Vita.
La necessità di tale iniziativa deriva dal comportamento di chiusura di Unicredit nel
riconoscere la restituzione, a scadenza, del capitale investito dal consumatore, in relazione
a polizze definite a capitale garantito.
Adiconsum invita, pertanto, tutti i consumatori interessati, ad aderire all’azione
(l’adesione è gratuita).
I moduli per l’adesione sono scaricabili dal sito www.adiconsum.it
La documentazione indicata nella modulistica va inviata:
all’attenzione del Centro Giuridico Adiconsum
presso Adiconsum nazionale
00161 Roma, Via Lancisi 25
Test noi consumatori
Pubblicità
Gdf: controlli su pubblicità
radiotelevisiva e televendite
Individuati 21 operatori che non hanno rispettato
la normativa di settore.
L
e Unità Speciali della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria –, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, hanno eseguito 40 controlli nei confronti di emittenti televisive a carattere commerciale, alcune delle quali operanti in ambito nazionale,
che diffondono televendite di loghi e suonerie telefoniche, associate a concorsi
a premio con accesso mediante numerazioni a pagamento.
Le attività ispettive, finalizzate al riscontro dell’assolvimento degli obblighi informativi a tutela del
consumatore da parte delle
emittenti televisive e dei centri
servizi, hanno consentito di
individuare 21 operatori che
non hanno rispettato la normativa di settore.
In particolare, le trasmissioni:
• pubblicizzavano premi di
importo superiore a quello
indicato nel regolamento
del concorso;
• non indicavano il costo della chiamata telefonica;
• non descrivevano compiutamente gli oggetti posti in vendita;
• erano prive delle informazioni inerenti il diritto di recesso, di cui al decreto
legislativo n. 50/1992;
• omettevano gli estremi identificativi del venditore;
• non esponevano sullo schermo la dicitura “televendita”.
Le irregolarità rilevate, che costituiscono violazioni all’art. 4, comma 1, lettera
c) del Testo Unico della Radiotelevisione (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177) ed alle
relative disposizioni regolamentari (delibere nn. 538/01/Csp e 9/03/Cir dell’A.
g.com.), sono state segnalate all’Autorità Garante per l’avvio dei procedimenti
sanzionatori.
Test noi consumatori
Energia
Pronta la “mappa” delle
imprese del settore
Oltre 2000 imprese on-line sul sito dell’Autorità, con le
informazioni sugli operatori della produzione,
distribuzione e vendita.
È
pronta la prima “mappa” on line delle imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas. L’Autorità per l’energia ha infatti reso disponibile
sul proprio sito (www.autorita.energia.it) l’elenco completo degli
operatori della produzione, distribuzione e vendita, con una serie di informazioni
necessarie ed utili ai consumatori.
L’iniziativa è stata realizzata grazie al censimento di oltre 2.000 imprese che
si sono iscritte al sistema informativo dell’ “Anagrafica operatori” dell’Autorità;
si consolida così il processo di progressiva eliminazione delle comunicazioni
cartacee nel rapporto con gli stessi operatori. Le informazioni e i servizi che la
mappatura rende accessibili, consentiranno di individuare per ciascun territorio
le imprese di vendita e il distributore di elettricità o di gas: uno strumento di
ricerca infatti permetterà di selezionare il proprio Comune di residenza per sapere
quali venditori servono la relativa zona e qual è il distributore della propria area.
Informazioni che potranno contribuire ad orientare i clienti finali per una scelta
ancor più consapevole e trasparente del fornitore.
Per ciascuna azienda sarà infatti possibile conoscere tutti i recapiti e l’ambito
di attività (produzione, distribuzione o vendita dell’energia elettrica, del gas
naturale o di altri gas distribuiti in rete); a breve, inoltre, sarà possibile ottenere
“on line” anche i numeri telefonici di pronto intervento per i distributori di gas e
per la segnalazione dei guasti agli operatori di energia elettrica.
Test noi consumatori
Fisco
“Ganasce fiscali”: il preavviso non è
atto impugnabile
La Corte di Cassazione ribadisce che la comunicazione
preventiva di fermo amministrativo, non producendo
alcuna menomazione al patrimonio del destinatario,
non può essere impugnata.
C
on sentenza n. 8890 del 14 aprile 2009, la Suprema Corte di Cassazione,
II Sezione Civile – confermando quanto già deciso con precedente sentenza 20301/2008 – ha stabilito che la comunicazione preventiva del fermo
amministrativo di un veicolo non è autonomamente impugnabile. Il cosiddetto “preavviso di fermo”, notificato a cura del concessionario
esattore, infatti non è altro che un semplice avvertimento dell’intenzione
di procedere al fermo amministrativo vero e proprio; il contribuente viene
così a sapere che se non procederà al pagamento dell’intero importo
contestatogli entro il termine di 20 giorni il provvedimento sarà iscritto
al Pra e verrà adottato. In mancanza di iscrizione al Pra, dunque, il
fermo non può ritenersi tradotto in atto, e di fatto non produce alcun
effetto sul patrimonio del presunto debitore.
La comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pertanto, ad
avviso della Corte non è autonomamente impugnabile, in quanto il destinatario – non
essendo ancora leso nei propri diritti – non è titolare di alcun interesse ad agire (art.
100 del codice di procedura civile: “Per proporre una domanda o per contraddire
alla stessa è necessario avervi interesse”). L’atto impugnabile è invece il fermo,
allorché sia stato iscritto al Pra e ne sia stata data comunicazione al debitore.
Multe
Passaggio con semaforo rosso: la multa vale
solo se contestata con precisione
Ancora una volta la Cassazione II sez. civ., con la sentenza n. 9888/2009, si è espressa
a favore di un automobilista passato con il rosso. Il fatto è accaduto a Castellammare di
Stabia, dove il Giudice di Pace prima e la Corte di Cassazione poi hanno dato ragione al
conducente, in quanto il verbale della Polizia municipale contestava la: “Prosecuzione della
marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla”.
Detta motivazione secondo la Corte risulta troppo generica per giustificare l’addebito,
chiedendo maggior rigore agli agenti accertatori nella compilazione dei verbali che debbono
contenere indicazioni precise e univoche delle infrazioni contestate.
Test noi consumatori
La Cassazione dando ragione all’automobilista ha osservato
che “il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione”. Infatti
“nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con
riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da
semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente
che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il
passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 comma 10
del Codice della Strada, risultare non sempre vietato” (C.d.S.
– art. 41 c. 10. Durante il periodo di accensione della luce
gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti
per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così
prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non
possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di
intersezione con opportuna prudenza).
La Cassazione ribadisce che ci troviamo di fronte a due
ipotesi del tutto diverse anche se accomunate dallo stesso
trattamento sanzionatorio (art. 146 c. 3) che debbono essere
contestate separatamente e non indicate come equivalenti in
uno stesso verbale. (C.d.S. – art. 146 c. 3. Il conducente del
veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni
del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 155 a euro 624).
Credito e finanza
Il Forum per la Finanza Sostenibile lancia il
leaflet sugli investimenti responsabili
Dopo la pesante crisi finanziaria degli ultimi mesi, la fiducia verso le banche e le società
di gestione è stata fortemente minata. Ma ci può essere un’economia forte senza finanza?
E se – come è ovvio – no, esiste un modo che permetta ai risparmiatori di coniugare le
loro aspirazioni, le loro convinzioni etiche, il desiderio di giustizia e sostenibilità, con la
necessità di avere a che fare con banche e investimenti, senza mettere a repentaglio i loro
guadagni e il frutto del loro lavoro?
Proprio per rispondere a questa domanda, il Forum per la Finanza Sostenibile, un’associazione senza scopo di lucro la cui missione è la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in Italia, di cui Adiconsum è socia, ha
lanciato un leaflet informativo sulla finanza responsabile e sulla sua applicazione attraverso
gli investimenti socialmente responsabili.
Ogni risparmiatore, grande o piccolo che sia, alimenta il circolo della finanza. Attraverso
gli investimenti, mette a disposizione delle imprese i capitali di cui hanno bisogno. Ma le
imprese non sono tutte uguali: alcune producono beni e servizi utili e, soprattutto, lo fanno
in modo attento alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti (i lavoratori, i clienti, l’ambiente
e il territorio, i fornitori, …); altre, invece, inquinano, sfruttano il lavoro, violano i diritti,
frodano le controparti.
Ma verso chi le persone vorrebbero che fossero indirizzati i propri risparmi?
Test noi consumatori
L’investimento responsabile è indirizzato verso i titoli di società che, oltre a perseguire
obiettivi di redditività, cercano anche di produrre benefici ambientali e sociali per tutti gli
stakeholder. È uno dei modi per creare una società più giusta e un ambiente più sano. E
ciascuno di noi può fare qualcosa: nei nostri comportamenti quotidiani, nelle nostre scelte
di acquisto e anche nei nostri investimenti. L’IR consente all’investitore di scegliere verso
quali attività economiche indirizzare i propri risparmi. Un altro modo per contribuire alla
costruzione di un mondo migliore per tutti.
Riproduciamo di seguito il testo del leaflet.
Test noi consumatori
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