Coordinato da Valeria Lai Agenzia Adiconsum - anno XXI - n. 25 - 8 maggio 2009 Stampato in proprio in maggio 2009 In questo numero: Rc auto: la Corte di giustizia europea ribadisce l’obbligo a contrarre Polizze CNP Unicredit Vita: l’Adiconsum avvia l’azione inibitoria Assicurazioni - Rc auto: obbligo a contrarre Credito e finanza - Polizze CNP Unicredit Vita: l’Adiconsum avvia l’azione inibitoria - Il Forum per la Finanza Sostenibile lancia il leaflet sugli investimenti responsabili Pubblicità - Gdf: controlli su pubblicità radiotelevisiva e televendite Energia - Pronta la “mappa” delle imprese del settore Fisco - “Ganasce fiscali”: il preavviso non è atto impugnabile Multe - Passaggio con semaforo rosso: la multa vale solo se contestata con precisione Test noi consumatori periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del 9.06.88 – Iscriz. ROC n. 1887 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma Assicurazioni Rc auto: obbligo a contrarre La Corte di giustizia europea riequilibra il tentativo delle compagnie assicurative di discriminare gli assicurati. Una vittoria dei consumatori e dell’Isvap. L a decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea di respingere il ricorso presentato su istanza di alcune compagnie assicurative per l’abolizione dell’obbligo a contrarre la polizza Rc auto rappresenta una vittoria per gli assicurati che, in caso contrario, sarebbero stati discriminati sulla base del territorio di appartenenza, dell’età e degli eventuali sinistri accaduti nel corso della loro storia assicurativa. Una decisa vittoria dei consumatori, contrari alla caduta dell’obbligo, e dell’Isvap, che aveva sanzionato le imprese ricorrenti sulla base dell’applicazione di tariffe che intendevano scoraggiare il consumatore dall’accesso alla copertura Rc auto. L’Adiconsum chiede che siano verificate le tariffe praticate all’utenza sull’intero territorio nazionale – che devono rispondere ad esigenze di carattere puramente tecnico – e che l’illecita elusione all’obbligo a contrarre, laddove riconosciuta, sia nuovamente sanzionata dall’Isvap come nel passato. Credito e finanza Polizze CNP Unicredit Vita: l’Adiconsum avvia l’azione inibitoria L’Adiconsum ha deciso di avviare un’azione inibitoria nei confronti di UniCredit a tutela degli interessi collettivi di tutti i sottoscrittori di polizza vita Cnp Unicredit Vita. La necessità di tale iniziativa deriva dal comportamento di chiusura di Unicredit nel riconoscere la restituzione, a scadenza, del capitale investito dal consumatore, in relazione a polizze definite a capitale garantito. Adiconsum invita, pertanto, tutti i consumatori interessati, ad aderire all’azione (l’adesione è gratuita). I moduli per l’adesione sono scaricabili dal sito www.adiconsum.it La documentazione indicata nella modulistica va inviata: all’attenzione del Centro Giuridico Adiconsum presso Adiconsum nazionale 00161 Roma, Via Lancisi 25 Test noi consumatori Pubblicità Gdf: controlli su pubblicità radiotelevisiva e televendite Individuati 21 operatori che non hanno rispettato la normativa di settore. L e Unità Speciali della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l’Editoria –, in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, hanno eseguito 40 controlli nei confronti di emittenti televisive a carattere commerciale, alcune delle quali operanti in ambito nazionale, che diffondono televendite di loghi e suonerie telefoniche, associate a concorsi a premio con accesso mediante numerazioni a pagamento. Le attività ispettive, finalizzate al riscontro dell’assolvimento degli obblighi informativi a tutela del consumatore da parte delle emittenti televisive e dei centri servizi, hanno consentito di individuare 21 operatori che non hanno rispettato la normativa di settore. In particolare, le trasmissioni: • pubblicizzavano premi di importo superiore a quello indicato nel regolamento del concorso; • non indicavano il costo della chiamata telefonica; • non descrivevano compiutamente gli oggetti posti in vendita; • erano prive delle informazioni inerenti il diritto di recesso, di cui al decreto legislativo n. 50/1992; • omettevano gli estremi identificativi del venditore; • non esponevano sullo schermo la dicitura “televendita”. Le irregolarità rilevate, che costituiscono violazioni all’art. 4, comma 1, lettera c) del Testo Unico della Radiotelevisione (d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177) ed alle relative disposizioni regolamentari (delibere nn. 538/01/Csp e 9/03/Cir dell’A. g.com.), sono state segnalate all’Autorità Garante per l’avvio dei procedimenti sanzionatori. Test noi consumatori Energia Pronta la “mappa” delle imprese del settore Oltre 2000 imprese on-line sul sito dell’Autorità, con le informazioni sugli operatori della produzione, distribuzione e vendita. È pronta la prima “mappa” on line delle imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas. L’Autorità per l’energia ha infatti reso disponibile sul proprio sito (www.autorita.energia.it) l’elenco completo degli operatori della produzione, distribuzione e vendita, con una serie di informazioni necessarie ed utili ai consumatori. L’iniziativa è stata realizzata grazie al censimento di oltre 2.000 imprese che si sono iscritte al sistema informativo dell’ “Anagrafica operatori” dell’Autorità; si consolida così il processo di progressiva eliminazione delle comunicazioni cartacee nel rapporto con gli stessi operatori. Le informazioni e i servizi che la mappatura rende accessibili, consentiranno di individuare per ciascun territorio le imprese di vendita e il distributore di elettricità o di gas: uno strumento di ricerca infatti permetterà di selezionare il proprio Comune di residenza per sapere quali venditori servono la relativa zona e qual è il distributore della propria area. Informazioni che potranno contribuire ad orientare i clienti finali per una scelta ancor più consapevole e trasparente del fornitore. Per ciascuna azienda sarà infatti possibile conoscere tutti i recapiti e l’ambito di attività (produzione, distribuzione o vendita dell’energia elettrica, del gas naturale o di altri gas distribuiti in rete); a breve, inoltre, sarà possibile ottenere “on line” anche i numeri telefonici di pronto intervento per i distributori di gas e per la segnalazione dei guasti agli operatori di energia elettrica. Test noi consumatori Fisco “Ganasce fiscali”: il preavviso non è atto impugnabile La Corte di Cassazione ribadisce che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, non producendo alcuna menomazione al patrimonio del destinatario, non può essere impugnata. C on sentenza n. 8890 del 14 aprile 2009, la Suprema Corte di Cassazione, II Sezione Civile – confermando quanto già deciso con precedente sentenza 20301/2008 – ha stabilito che la comunicazione preventiva del fermo amministrativo di un veicolo non è autonomamente impugnabile. Il cosiddetto “preavviso di fermo”, notificato a cura del concessionario esattore, infatti non è altro che un semplice avvertimento dell’intenzione di procedere al fermo amministrativo vero e proprio; il contribuente viene così a sapere che se non procederà al pagamento dell’intero importo contestatogli entro il termine di 20 giorni il provvedimento sarà iscritto al Pra e verrà adottato. In mancanza di iscrizione al Pra, dunque, il fermo non può ritenersi tradotto in atto, e di fatto non produce alcun effetto sul patrimonio del presunto debitore. La comunicazione preventiva di fermo amministrativo, pertanto, ad avviso della Corte non è autonomamente impugnabile, in quanto il destinatario – non essendo ancora leso nei propri diritti – non è titolare di alcun interesse ad agire (art. 100 del codice di procedura civile: “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”). L’atto impugnabile è invece il fermo, allorché sia stato iscritto al Pra e ne sia stata data comunicazione al debitore. Multe Passaggio con semaforo rosso: la multa vale solo se contestata con precisione Ancora una volta la Cassazione II sez. civ., con la sentenza n. 9888/2009, si è espressa a favore di un automobilista passato con il rosso. Il fatto è accaduto a Castellammare di Stabia, dove il Giudice di Pace prima e la Corte di Cassazione poi hanno dato ragione al conducente, in quanto il verbale della Polizia municipale contestava la: “Prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa o gialla”. Detta motivazione secondo la Corte risulta troppo generica per giustificare l’addebito, chiedendo maggior rigore agli agenti accertatori nella compilazione dei verbali che debbono contenere indicazioni precise e univoche delle infrazioni contestate. Test noi consumatori La Cassazione dando ragione all’automobilista ha osservato che “il rilievo, del tutto fondato, dell’indeterminatezza dell’addebito appare assorbente rispetto ad ogni altra questione”. Infatti “nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con riferimento all’avvenuto superamento dell’incrocio regolato da semaforo con luce rossa o con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell’articolo 41 comma 10 del Codice della Strada, risultare non sempre vietato” (C.d.S. – art. 41 c. 10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza). La Cassazione ribadisce che ci troviamo di fronte a due ipotesi del tutto diverse anche se accomunate dallo stesso trattamento sanzionatorio (art. 146 c. 3) che debbono essere contestate separatamente e non indicate come equivalenti in uno stesso verbale. (C.d.S. – art. 146 c. 3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624). Credito e finanza Il Forum per la Finanza Sostenibile lancia il leaflet sugli investimenti responsabili Dopo la pesante crisi finanziaria degli ultimi mesi, la fiducia verso le banche e le società di gestione è stata fortemente minata. Ma ci può essere un’economia forte senza finanza? E se – come è ovvio – no, esiste un modo che permetta ai risparmiatori di coniugare le loro aspirazioni, le loro convinzioni etiche, il desiderio di giustizia e sostenibilità, con la necessità di avere a che fare con banche e investimenti, senza mettere a repentaglio i loro guadagni e il frutto del loro lavoro? Proprio per rispondere a questa domanda, il Forum per la Finanza Sostenibile, un’associazione senza scopo di lucro la cui missione è la promozione della cultura della responsabilità sociale nella pratica degli investimenti finanziari in Italia, di cui Adiconsum è socia, ha lanciato un leaflet informativo sulla finanza responsabile e sulla sua applicazione attraverso gli investimenti socialmente responsabili. Ogni risparmiatore, grande o piccolo che sia, alimenta il circolo della finanza. Attraverso gli investimenti, mette a disposizione delle imprese i capitali di cui hanno bisogno. Ma le imprese non sono tutte uguali: alcune producono beni e servizi utili e, soprattutto, lo fanno in modo attento alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti (i lavoratori, i clienti, l’ambiente e il territorio, i fornitori, …); altre, invece, inquinano, sfruttano il lavoro, violano i diritti, frodano le controparti. Ma verso chi le persone vorrebbero che fossero indirizzati i propri risparmi? Test noi consumatori L’investimento responsabile è indirizzato verso i titoli di società che, oltre a perseguire obiettivi di redditività, cercano anche di produrre benefici ambientali e sociali per tutti gli stakeholder. È uno dei modi per creare una società più giusta e un ambiente più sano. E ciascuno di noi può fare qualcosa: nei nostri comportamenti quotidiani, nelle nostre scelte di acquisto e anche nei nostri investimenti. L’IR consente all’investitore di scegliere verso quali attività economiche indirizzare i propri risparmi. Un altro modo per contribuire alla costruzione di un mondo migliore per tutti. Riproduciamo di seguito il testo del leaflet. Test noi consumatori www.adiconsum.it Un click e sei in Adiconsum! Online per te tutte le notizie ed i servizi dell’associazione: • • • • • news e attualità dei consumi comunicati stampa eventi (forum, seminari, convegni, corsi) dossier e studi specifici facsimile di reclami, ricorsi, richieste di risarcimento • tutte le pubblicazioni (Test noi consumatori, Guide del consumatore, Adibank, CD Rom ecc.) • iscrizione e consulenza online Partecipa anche tu alla nostra attività di difesa del consumatore: sei il benvenuto tra noi! Adiconsum, dalla parte del consumatore. Direttore: Paolo Landi • Direttore responsabile: Francesco Guzzardi • Comitato di redazione: Riccardo Comini, Grazia Simone, Fabio Picciolini, Fabrizio Premuti, Valter Rigobon • Amministrazione: Adiconsum, via Lancisi 25, 00161 - Roma • Reg. Trib. Roma n. 350 del 9.06.88 • Iscriz. ROC n. 1887 • Sped. abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 46/2004) art. 1, comma 2, DCB Roma ADESIONI E ABBONAMENTI • Adesione (12 mesi): € 31,00 (€ 15,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 35,00 (€ 25,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) • Adesione + abbonamento a Test noi consumatori (12 mesi): € 46,00 (€ 30,00 per gli iscritti Cisl e Siulp) L’abbonamento a Test noi consumatori dà diritto a ricevere in formato elettronico (pdf) o cartaceo: la newsletter settimanale Adiconsum News + gli speciali Adifinanza, Consumi & diritti, Attorno al piatto e gli opuscoli monografici della serie La guida del consumatore. I versamenti possono essere effettuati su c.c.p. 64675002 intestato ad Adiconsum