News sul 2° pilastro
Dicembre 2015
2016
Le novità e le informazioni più importanti
per i nostri clienti Vita
collettiva.
Editoriale.
Cara cliente, caro cliente,
Donald Desax
Responsabile Settore di
mercato e Membro della
direzione Svizzera
Helvetia Assicurazioni,
Settore di mercato
Previdenza imprese
ci siamo lasciati alle spalle un anno caratterizzato da eventi incisivi e grandi sconvolgimenti. Ne sono stati interessati giovani e anziani,
dipendenti e datori di lavoro, imprese, uomini e donne, la Svizzera, l’UE, il mondo intero.
Prendiamo in esame uno di questi eventi e
mettiamolo in relazione con il benessere svizzero: l’abolizione del corso minimo del franco rispetto all’euro ha mostrato all’economia
svizzera quanto fragili siano il successo e il
benessere, nonché come si possa e debba reagire in modo rapido e flessibile quando si è sottoposti a pressioni.
Naturalmente anche l’Helvetia è stata interessata da questi eventi. Il livello persistentemente basso dei tassi d’interesse e l’introduzione di tassi negativi da parte della Banca
nazionale svizzera a gennaio 2015 costringono noi, nonché tutte le imprese e i rami d’attività in Svizzera, a priorizzare, accelerare o
rinviare misure.
Quest’anno anche la politica ha dovuto mostrarsi più reattiva, concreta e flessibile. In
passato, le riforme delle assicurazioni sociali
sono sempre state rimandate, come se la nostra società, i mercati finanziari e il nostro
sistema giuridico non mutassero mai. L’annuncio dello stato d’emergenza dell’AVS, la
situazione difficile del mercato dei capitali e
la pressione esercitata sulle imprese svizzere
dal corso sfavorevole franco-euro hanno imposto sfide importanti alla politica. Nonostante
l’anno elettorale, si è dibattuto intensamente
sui punti della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» e quindi anche sulle modifiche
necessarie per il primo e il secondo pilastro. A
questo proposito il Consiglio degli Stati ha già
preso le sue decisioni. Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili al capitolo
«Mercato e assicurazioni sociali».
Per il nuovo anno auguro a voi, ai vostri collaboratori e alla vostra azienda buona fortuna e
tanto successo.
Donald Desax
Nella rubrica «Prodotti e prestazioni» dell’edizione 2016 vi illustriamo come adeguiamo la
nostra offerta e le prestazioni alle esigenze dei
clienti e alle condizioni di mercato. Per informazioni sui cambiamenti che hanno interessato il regolamento di previdenza andate alla
voce «Servizi». Nella rubrica «Condizioni» vi
spieghiamo invece a quanto ammontano la
remunerazione garantita per il 2016 e le eccedenze che possiamo accreditare per il 2015.
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Sommario.
4 Prodotti e prestazioni
4 Estensione della copertura
dell’infortunio
6 Prosecuzione dell’assicurazione dopo
l’età termine
7 Stabilità dell’assicurazione integrale
9 Chiusura dei conti d’eccedenze
individuali
4
10
15
22
27
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28
10
10
11
12
13
14
14
Condizioni
Contesto degli investimenti impegnativo
Clienti orientati alla sicurezza –
clienti orientati al rendimento
Partecipazione alle eccedenze 2015
assicurazione integrale
Remunerazione garantita 2016
assicurazione integrale
Remunerazione garantita 2016
Helvetia LPP Invest
Tasso d’interesse proiettato
15
15
16
17
17
Mercato e assicurazioni sociali
I principali cambiamenti nel 1° pilastro
Novità nel 2° pilastro
Modifiche importanti nelle altre
assicurazioni sociali
«Previdenza per la vecchiaia 2020» –
stato dei lavori
22
22
Servizi
Regolamento di previdenza e
cambiamenti 2016
27
27
Scadenze importanti
Scadenze 2016
28
Informazioni utili
Prodotti e prestazioni.
Dal 01.01.2016 riduciamo gradualmente i tassi di conversione
dell’assicurazione integrale per garantire a lungo termine un finanziamento adeguato delle soluzioni previdenziali. Inoltre, adattiamo
ulteriormente le nostre prestazioni alle esigenze dei clienti.
Dott.ssa
Christine Altseimer
Responsabile Gestione
dei prodotti
Helvetia Assicurazioni,
Settore di mercato
Previdenza imprese
«Focalizzazione sul cliente»,
«Customer Relation Management»
o semplicemente «Il cliente è il re»
Nella gestione aziendale vengono continuamente sviluppati nuovi progetti per un
maggiore orientamento ai clienti. Il motivo è
semplice: senza i clienti non esisterebbe l’azienda. Più difficile è riuscire a stabilire di
cosa necessita maggiormente il cliente, poiché le esigenze possono essere molto diverse. Anche nella nostra gestione dei prodotti il
cliente riveste un ruolo centrale: per quanto
possibile, i prodotti e le prestazioni vengono adattati ai cambiamenti delle esigenze e
delle condizioni.
Il 01.01.2016 modifichiamo le nostre prestazioni come segue.
«La condizione principale per avere
diritto alla rendita per partner convivente
è aver notificato la convivenza alla
fondazione collettiva.»
Estensione della copertura
dell’infortunio per tutti – i partner
conviventi ne traggono il maggior
beneficio
Anche in Svizzera si registra un numero sempre inferiore di famiglie tradizionali in cui il
padre è il principale sostegno economico.
Con le famiglie monoparentali, le unioni non
coniugali e le famiglie patchwork aumenta
anche la varietà di forme di convivenza privata. La legislazione reagisce a questi cambiamenti, ma anche in questo caso la realtà
è più veloce.
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Si considerino le unioni non coniugali: le coppie, anche con figli, che convivono stabilmente senza sposarsi sono sempre più numerose.
I partner conviventi non hanno diritto alle prestazioni del 1° pilastro e dell’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni. A maggior
ragione è importante, accanto ad una buona
previdenza privata, poter beneficiare delle
prestazioni della previdenza professionale.
In linea di principio, presso tutte le nostre fondazioni collettive in Svizzera, i partner conviventi sono assicurati analogamente ai coniugi. In particolare, hanno diritto a una rendita
per superstiti e a eventuali capitali in caso
di morte. Vi sono, tuttavia, delle condizioni
quadro che devono essere obbligatoriamente
soddisfatte.
La condizione principale per avere diritto alla
rendita per partner convivente è aver notificato la convivenza alla fondazione collettiva.
Poiché in caso di decesso purtroppo vi sono
spesso diritti contrastanti, ad esempio quelli
del partner convivente e dei figli del primo
matrimonio, è importante stabilire per tempo i
beneficiari. In alcune situazioni, è opportuno
non notificare il partner convivente. Se non
viene effettuata la notifica, non è prevista alcuna rendita per partner convivente e in caso
di decesso l’avere di vecchiaia accumulato
viene versato ai superstiti. In ogni caso è possibile modificare l’ordine regolamentare dei
beneficiari e adeguarlo alle esigenze effettive. Nel riquadro al termine di questa rubrica
trovate il link al formulario.
▸
Un’altra condizione importante è l’esistenza
di un’economia domestica in comune. In alcuni casi, l’economia domestica in comune può
essere costituita anche da domicili separati.
Per la valutazione è determinante la volontà
di condividere «letto e tavolo». A volte questa volontà non può essere messa in pratica
per ragioni inderogabili, ad esempio perché
il partner convivente è un insegnante e ha un
obbligo di domicilio o perché la partner convivente vive in una casa di cura per motivi di
salute. Ulteriori condizioni e dettagli su tutte
le domande riguardanti la convivenza sono
disponibili nel nostro foglio informativo «Partner convivente».
Poiché i partner conviventi non hanno ancora
diritto alle prestazioni del 1° pilastro e della
LAINF, in caso di decesso insorgono spesso
lacune a livello di copertura. La situazione
può diventare molto seria in caso di infortunio perché in tal caso ai coniugi vengono versate prestazioni elevate dalla LAINF e quindi
per gli infortuni sono di norma previste solo
le prestazioni minime legali della previdenza
professionale. Nelle nostre fondazioni collettive la situazione è attualmente la seguente
(grafico in basso a sinistra).
Questo modello garantisce un’ottima copertura alle famiglie tradizionali. Tutte le altre
devono fare i conti con lacune più o meno
gravi. A questo riguardo offriamo una soluzione ottimizzata: d’ora in poi nelle nostre
fondazioni collettive verrà corrisposta l’intera
rendita regolamentare per coniuge anche in
caso di infortunio. La nuova copertura è gratuita e vale per le parti di salario fino al massimo LAINF. Poiché dal 01.01.2016 il massimo LAINF ammonterà a CHF 148’200, circa
il 95% di tutti gli assicurati in caso di decesso per infortunio riceverà l’intera rendita per
coniuge regolamentare. In base all’esempio,
in questo modo emergono nuove prestazioni
(cfr. grafici sottostanti).
«La nuova copertura è gratuita e vale per
le parti di salario fino al massimo LAINF.»
Nell’allegato al certificato di previdenza (cfr.
articolo sul regolamento di previdenza nella
rubrica «Servizi») informiamo i singoli assicurati in merito alla modifica. Si consiglia di
verificare la copertura assicurativa personale
sulla base del certificato di previdenza. Con
questa estensione delle prestazioni è eventualmente possibile ridurre le assicurazioni
private contro gli infortuni. Per valutare meglio la situazione individuale, d’ora in poi
indicheremo separatamente sul certificato di
previdenza le prestazioni assicurate in caso
di infortunio o malattia. Si tratta di una misura opportuna. Infatti, come mostra il grafico
in basso a destra, a seconda della situazione
familiare possono insorgere lacune previdenziali anche con la nostra attuale estensione
delle prestazioni. Il foglio informativo «Spiegazioni sul certificato di previdenza» chiarisce i punti più importanti del certificato di
previdenza.
Esempio: salario AVS CHF 200'000; LPP: rendita per coniuge assicurata 24% fino
al massimo LAINF, rendita per figli d'invalidi 8% fino al massimo LAINF
Prestazioni precedenti
Nuove prestazioni
90% salario AVS
Parti di salario
salari che superan
superano il massimo
assimo LAINF – copertur
copertura dell’infortun
nio opzionale
zionale n
nella LPP
L
Massimo LAINF
CHF 148’200
Massimo LPP
CHF 84’600
Coordinamento
CHF 24’675
Vedova con
due figli
Lacuna
Vedova oltre
Vedovo/
Partner convii 45 anni
partner convivente con
senza figli vente senza figli
due figli
Minimo LPP
Vedova con
due figli
Vedova oltre
Vedovo/
Partner convii 45 anni
partner convivente con
senza figli vente senza figli
due figli
LPP (prestazione conformemente al regolamento)
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LAINF
AVS
L’Helvetia adatta ulteriormente le prestazioni alle esigenze
dei clienti.
Adeguamento della prosecuzione
dell’assicurazione dopo l’età termine
Sempre più dipendenti vogliono lavorare
oltre l’età termine fissata per legge (uomini 65/donne 64). In caso di prosecuzione
dell’attività lavorativa è possibile percepire
in modo regolare la rendita di vecchiaia del
2° pilastro. Nel suo regolamento di previdenza l’Helvetia offre agli assicurati anche la
possibilità di proseguire la previdenza fino
al pieno pensionamento. La prosecuzione è
possibile solo fino al 70° anno di età, anche
in caso di pensionamento parziale.
«Sempre più dipendenti vogliono lavorare
oltre l’età termine fissata per legge.»
Finora, l’importo delle prestazioni in caso
di decesso non subiva modifiche se l’assicurazione veniva proseguita dopo l’età termine prevista per legge. Ciò ha comportato in
parte premi di rischio troppo elevati e prestazioni non adeguate alle esigenze delle persone interessate. Ora, in caso di prosecuzione
dell’assicurazione dopo l’età termine, l’attenzione è rivolta all’aumento della prestazione
di vecchiaia e non delle prestazioni di rischio.
Non sono quindi più previste le prestazioni
in caso di invalidità. Le prestazioni in caso
di decesso equivalgono fondamentalmente a
quelle corrisposte dopo il pensionamento, in
particolare vengono meno i capitali in caso
di morte assicurati separatamente. Se l’assicurato decede nel periodo di prosecuzione
dell’assicurazione, si corrispondono ora le
seguenti prestazioni:
◾ rendita per coniuge o partner convivente,
se già assicurata prima dell’età termine:
60% della rendita di vecchiaia prevedibile a 70 anni;
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◾ rendita per orfani, se già assicurata prima
dell’età termine: 20% della rendita di
vecchiaia prevedibile a 70 anni;
◾ rimborso di contributi, se non c’è alcun
coniuge/partner convivente avente diritto
oppure se l’avere di vecchiaia accumulato
non è stato completamente utilizzato.
Se in una previdenza per i quadri non è prevista alcuna rendita di vecchiaia, viene versato una tantum un capitale in caso di morte
pari all’importo dell’avere di vecchiaia proiettato a 70 anni.
Se una dipendente o un dipendente decide
quindi di proseguire l’attività lavorativa dopo
l’età termine prevista per legge, beneficia dei
seguenti vantaggi:
◾ l’avere di vecchiaia aumenta grazie agli
interessi e ai contributi di risparmio. Di
conseguenza, aumenta anche l’eventuale
prestazione di capitale al pensionamento;
◾ aumenta il tasso di conversione per il calcolo di un’eventuale rendita di vecchiaia;
◾ i contributi possono ancora essere dedotti
dal reddito imponibile;
◾ le prestazioni di vecchiaia possono essere
coordinate temporalmente con l’AVS.
La rendita di vecchiaia AVS può essere
differita di cinque anni al massimo;
◾ non sono più previste prestazioni in caso
di incapacità di guadagno e capitali in
caso di morte: il contributo di rischio si
riduce considerevolmente.
Restano invariate le prestazioni per gli assicurati che stavano già proseguendo l’assicurazione prima del 01.01.2016.
▸
Misure per la stabilità a lungo
termine dell’assicurazione integrale
Una correzione dei tassi di conversione è indispensabile a causa degli interessi costantemente bassi e dell’aspettativa di vita sempre
più alta. L’anno scorso in questa sede vi abbiamo annunciato la prima fase di riduzione
dei tassi di conversione nell’assicurazione integrale al 2016, valida per i pensionamenti
dal 01.02.2016. L’abolizione del corso minimo franco-euro e l’introduzione di tassi di
interesse negativi da parte della Banca nazionale svizzera a gennaio 2015 hanno accelerato le altre fasi di riduzione. Pertanto, i
tassi di conversione sovraobbligatori nell’assicurazione integrale saranno ulteriormente
ridotti per il 2017 e 2018; ciò interessa le
soluzioni previdenziali dell’Helvetia Fondazione collettiva e dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva.
Questa misura non ha alcun
effetto su
◾◾ rendite già in corso;
◾◾ averi di vecchiaia percepiti sotto forma
di capitale;
◾◾ il tasso minimo di conversione definito
dal Consiglio federale applicabile
per una conversione della rendita in
caso di pensionamento all’età termine
(attualmente 65 anni per gli uomini e
64 anni per le donne).
Tutte le compagnie d’assicurazione sono interessate dagli sviluppi negativi del mercato
dei capitali. La FINMA, in qualità di autorità di vigilanza delle assicurazioni, richiede
l’applicazione delle modifiche necessarie e
accompagna il processo. La procedura d’approvazione relativa alle fasi di riduzione qui
annunciate si è conclusa, per cui vi possiamo
già informare al riguardo. I clienti interessati
saranno informati a fine marzo 2016 mediante una comunicazione personale.
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Tassi di conversione
regime sovraobbligatorio
in %, arrotondati
2016
2017
2018
Uomini (65)
5.60
5.36
5.12
Donne (64)
5.48
5.24
5.01
In Internet troverete i nuovi tassi di conversione, anche per il pensionamento anticipato o
la prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età
termine (cfr. riquadro alla fine di questa rubrica).
«Una correzione dei tassi di conversione
è indispensabile a causa degli interessi
costantemente bassi e dell’aspettativa di
vita sempre più alta.»
Nella soluzione previdenziale semiautonoma, gestita tramite l’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva, i tassi di conversione restano
al livello del 2016. Risultano quindi leggermente superiori rispetto all’assicurazione integrale. Ciò è dovuto al fatto che l’assicurazione integrale offre delle garanzie complete,
ossia una garanzia di interessi e di capitale totale alle imprese affiliate. A differenza
delle soluzioni previdenziali semiautonome,
non può esserci una copertura insufficiente e
non sono previsti contributi di risanamento o
un obbligo di pagamento supplementare. Le
severe prescrizioni di sicurezza e la rigida
sorveglianza da parte dell’Autorità federale
di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
assicurano che le garanzie accordate contrattualmente dalle assicurazioni integrali siano
sempre mantenute e che i diritti degli assicurati vengano rispettati. Ciò vale per tutte
le compagnie d’assicurazione sulla vita, a
prescindere dal fatto che siano esposte a un
contesto di tassi d’interesse negativi o ad altri
contraccolpi dei mercati finanziari.
▸
Un’aspettativa di vita più lunga e rendite
garantite sono fattori positivi e indice di
benessere. Tuttavia, a causa dei rendimenti sempre più bassi degli investimenti
di capitale e della durata di pagamento
delle rendite sempre più lunga, i conti
non tornano più nella previdenza professionale. I tassi di conversione delle
rendite eccessivamente alti e i rendimenti troppo esigui degli investimenti di
capitale costringono a costituire delle
riserve per le rendite in corso. A tale
scopo, nel 2013 l’Helvetia ha impiegato
CHF 128 mln. del risultato operativo
positivo dei lavoratori e CHF 185 mln.
nel 2014.
Questa ridistribuzione influisce sull’ammontare dei premi di rischio e della remunerazione:
senza la sovvenzione trasversale delle rendite
in corso, l’avere di vecchiaia dei lavoratori
attuali nel 2013 sarebbe stato remunerato
di quasi 1.5 punti percentuali in più ovvero
i premi di rischio si sarebbero potuti ridurre
di oltre la metà. Nel 2014 la remunerazione
sarebbe già aumentata di 2 punti percentuali
ovvero i premi di rischio sarebbero diminuiti
dell’80%!
La riduzione al 6% del tasso minimo di
conversione previsto nell’ambito della
riforma «Previdenza per la vecchiaia
2020» ridurrà questa sovvenzione trasversale, ma non la eliminerà. Con questo tasso di conversione e un rendimento
degli investimenti di capitale previsto del
2.5%, la ridistribuzione richiesta per il
pensionamento di un uomo di 65 anni
ammonta ancora al 12% circa del suo
capitale collocato.
Andamento e rendimento medio obbligazioni
federali a 10 anni dal 2005
Rendimento in %
3.5
2.5
1.5
0.5
0
2005
2007
2009
2011
2013
Rendimento medio dal gennaio 2005 all’ottobre 2015
Media annua rendimento delle obbligazioni federali a 10 anni
Fonte: Banca nazionale svizzera, Bollettino mensile di statistica
su www.snb.ch
I fattori che determinano il livello dei tassi di
conversione delle rendite, ossia l’aspettativa
di vita e l’ammontare degli interessi di capitale, possono costantemente cambiare in entrambe le direzioni. Naturalmente verifichiamo ogni anno le basi attuariali. Se i mercati
finanziari presentano di nuovo un andamento
positivo, adeguiamo di conseguenza le condizioni.
«Se i mercati finanziari presentano di
nuovo un andamento positivo, adeguiamo
di conseguenza le condizioni.»
Qualora la tendenza negativa dovesse
proseguire, potrebbero essere necessarie o richieste dalla FINMA delle misure
aggiuntive, ad esempio una riduzione
degli interessi tecnici per gli attivi. Manterremo aggiornati i nostri clienti.
▸
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2015
Chiusura dei conti d’eccedenze
individuali
Come già annunciato lo scorso anno, al
01.01.2016 praticamente tutti i conti d’eccedenze individuali esistenti saranno chiusi
e l’importo sarà accreditato all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio. In questo modo, dal
01.01.2016 le eccedenze di norma aumenteranno le rendite di vecchiaia e non saranno più versate separatamente come capitale.
Certamente, conformemente alle disposizioni
regolamentari, al pensionamento continuerà
a essere possibile percepire l’avere di vecchiaia, o parte di esso, come capitale. Le eccedenze continuano a essere gestite separatamente e in caso di decesso vengono versate
come capitale supplementare.
Maggiori informazioni
◾◾ Potete informare i vostri collaboratori su
questi temi semplicemente inviando loro
il link «Helvetia – News sul 2° pilastro».
I clienti interessati dalla riduzione del
tasso di conversione riceveranno a fine
marzo 2016 una lettera personale e un
promemoria per informare i collaboratori. A tale lettera sono accluse le tabelle
dei tassi di conversione 2016/2017 e
2017/2018.
◾◾ Tassi di conversione su
www.helvetia.ch/fondazioni-collettive
(selezionare la fondazione e poi su
«Dati di riferimento»).
◾◾ Con l’invio diretto del certificato di
previdenza per il 2016 gli assicurati
vengono avvisati in merito alle modifiche
di regolamento, all’attuale riduzione del
tasso di conversione (2016) e ai tassi di
conversione per il 2017 e il 2018. Nel
certificato di previdenza 2016 i tassi
di conversione 2017 e 2018 non sono
ancora stati presi in considerazione per
il calcolo della pensione di vecchiaia
(valori previsti).
9/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
I vantaggi sono:
◾◾ le eccedenze vengono ora remunerate
al tasso d’interesse sovraobbligatorio;
◾◾ le eccedenze vengono ora versate
all’avere di vecchiaia al momento del
pensionamento.
Con questa integrazione si può compensare
una parte della riduzione del tasso di conversione, in particolare per i clienti di lunga data
dell’Helvetia.
◾◾ Con le informazioni relative alla comunicazione degli adattamenti dei salari
2017 e 2018, a novembre 2016 e
2017 i clienti interessati saranno nuovamente informati sui nuovi tassi di conversione delle rendite.
◾◾ Informazioni sul tema «eccedenze»
sono disponibili su
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro
(e poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa»).
◾◾ Informazioni e formulari sul tema «partner convivente», «Ordine dei beneficiari»
e «Certificato di previdenza» sono disponibili su www.helvetia.ch/dipendenti
(e poi su «Temi previdenziali durante
l’assunzione»).
◾◾ Informazioni e formulari sul tema
«pensionamento» sono disponibili su
www.helvetia.ch/dipendenti (e poi su
«Pensionamento»).
◾◾ Schede informative «Previdenza per la
vecchiaia 2020» – «L’aliquota di conversione nella previdenza professionale» ed
«Età di riferimento, anticipazione e rinvio
della rendita» su www.admin.ch.
◾◾ FINMA, pubblicazione del conto d’esercizio vita collettiva 2014 su www.finma.ch.
◾◾ Swisscanto, studio «Le casse pensione
svizzere 2015» su www.swisscanto.ch.
Condizioni.
Ci troviamo ancora di fronte a interessi bassi, mercati azionari
volatili e crisi degli investimenti. Per la previdenza professionale
il contesto resta quindi impegnativo. Non si devono perdere
d’occhio la stabilità e la prospettiva a lungo termine.
Il contesto degli investimenti
resta impegnativo
Patricia Scheurer
Dipl. matematica/
Business Analyst
Helvetia Assicurazioni,
Settore di mercato
Previdenza imprese
Il franco forte indebolisce
la crescita del PIL
Secondo le stime del SECO, nel 2015 l’economia svizzera registrerà una crescita del PIL
pari allo 0.9%, anche a causa della forza
del franco. Sebbene vi sia stato un leggero
miglioramento del cambio (aggiornato al
30.09.2015) nelle ultime settimane si prevede uno sviluppo economico molto contenuto
nel secondo semestre, che si rafforzerà solo
nel corso del 2016. Una condizione importante per lo sviluppo è che la congiuntura
internazionale resti favorevole e soprattutto
che l’Eurozona possa proseguire la sua ripresa. Per il 2016 il SECO prevede una crescita complessiva del PIL dell’1.5%. I fattori
trainanti di questo sviluppo sono il consumo
privato (immigrazione, andamento dei salari
reali) e il recupero delle esportazioni.
L’attuale miglioramento congiunturale in Europa e soprattutto negli USA viene frenato dal
parziale crollo della crescita nei Paesi emergenti a causa dei bassi prezzi delle materie
prime. Ciò ha a sua volta indotto la FED a
rinviare il primo rialzo del tasso di riferimento
negli USA.
10/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
A causa del protrarsi dei problemi strutturali nell’Unione europea e della conseguente
politica monetaria espansiva della Banca
centrale europea (BCE), in Svizzera i tassi di
riferimento potrebbero rimanere bassi. I rendimenti delle obbligazioni federali a 10 anni
potrebbero quindi rimanere ai minimi storici.
Le aspettative di rendimento delle obbligazioni federali svizzere resteranno di conseguenza moderate e si manterranno probabilmente
vicino allo zero. Un aumento progressivo del
tasso di riferimento negli USA potrebbe contribuire a uno sgravio. I conseguenti deflussi di capitale potrebbero indebolire il franco
svizzero e accrescere il margine d’azione
della Banca nazionale svizzera (BNS).
Domanda elevata di immobili –
ottimismo verso i mercati azionari
per il 2016
Il difficile contesto degli investimenti ha contribuito anche quest’anno a mantenere alta la
domanda di valori reali come azioni e immobili. Così, nonostante i prezzi elevati, gli investimenti immobiliari sono sempre più richiesti.
Quest’estate l’indebolimento dell’economia
cinese ha determinato, come previsto, una
correzione sui mercati azionari.
▸
Da un sondaggio condotto da Credit Suisse
e dal Centro per la ricerca economica europea1 è però emerso che gli investitori svizzeri
sono molto ottimisti per quanto riguarda i rendimenti delle azioni europee. Ciò segnala un
aumento della fiducia nella forza economica
dell’UE, che si traduce in maggiori acquisti di
azioni estere da parte degli investitori elvetici. Aumentano quindi i deflussi di capitale
dalla Svizzera e ciò potrebbe contribuire a
indebolire il franco svizzero. Come illustrato
in precedenza, anche il rialzo del tasso di
riferimento negli USA potrebbe sortire lo stesso effetto sulla valuta elvetica. A beneficiarne
sarebbero soprattutto le aziende esportatrici
svizzere, con una conseguente stabilizzazione dei corsi azionari nazionali.
1Fonte:
Credit Suisse, Investment Strategy Research,
Economic Research, Monitor Svizzera, edizione settembre
2015
Rendimento delle obbligazioni federali a
10 anni (media mensile) rispetto alla
remunerazione minima dell’avere di vecchiaia
obbligatorio dal 2010
Rendita in %
2.5
Tasso d’interesse minimo 2016 all’1.25%
2.0
1.5
Dall’inizio
del 2015
rendimento
sotto o vicino
allo zero
1.0
0.5
0.0
–0.5
01/2010
01/2011
01/2012
01/2013
01/2014
01/2015
Tasso d’interesse minimo per regime obbligatorio
Rendimento delle obbligazioni federali a 10 anni
Il divario tra le obbligazioni federali a 10 anni e il tasso d’interesse minimo ha
continuato ad aumentare nonostante la riduzione di quest’ultimo all’1.25%. Il
rendimento delle obbligazioni federali si trova prevalentemente in terreno negativo da quando è stato abolito il corso di cambio minimo con l’euro.
Fonte: Banca nazionale svizzera, Rendimenti delle obbligazioni
su www.snb.ch
11/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
L’Helvetia offre sia sicurezza sia
prospettive di rendimento
L’andamento dei mercati di capitali a medio
e soprattutto lungo termine è difficile da prevedere. Ciò porta a valutazioni molto diverse
sull’andamento dei mercati di capitali.
Assicurazione integrale per il cliente
orientato alla sicurezza
Per il cliente orientato alla sicurezza, l’Helvetia offre la soluzione assicurativa integrale, in
cui tutti i rischi sono a carico dell’Helvetia. In
questo modo, le prestazioni assicurate sono
garantite non solo in caso di prestazione, ma
anche per l’avere di vecchiaia risparmiato.
Inoltre, indipendentemente dal rendimento
effettivamente conseguito, l’Helvetia offre il
tasso d’interesse minimo definito dal Consiglio federale. In aggiunta, a seconda dell’andamento dell’attività, concede un’eccedenza
di interessi e di rischio. I dettagli relativi a
queste modalità di pagamento sono disponibili in «Partecipazione alle eccedenze e remunerazione nell’assicurazione integrale».
Helvetia LPP Invest per il cliente
orientato al rendimento
Con l’Helvetia LPP Invest, l’Helvetia offre al
cliente orientato al rendimento una soluzione
con l’opportunità di un rendimento superiore
rispetto al modello di assicurazione integrale.
Diversamente dall’assicurazione integrale, la
fondazione sopporta il rischio d’investimento. Inoltre, l’Helvetia LPP Invest consente una
copertura insufficiente temporanea. Ciò si
ripercuote, tra l’altro, in una quota azionaria considerevolmente più elevata rispetto a
quanto avviene con l’assicurazione integrale.
A cadenza annuale, il Consiglio di fondazione decide in merito a un’eventuale maggiore
remunerazione o all’utilizzo di un’eccedenza
d’interessi che dipende, tra le altre cose, dal
grado di copertura della fondazione.
▸
Partecipazione alle eccedenze
e remunerazione nell’assicurazione
integrale
Partecipazione alle eccedenze 2015
nell’assicurazione integrale
Come già comunicato con «Helvetia – News
sul 2° pilastro» per l’anno 2015, l’Helvetia
ha mantenuto la remunerazione nel regime
sovraobbligatorio all’1.25%. I problemi strutturali globali, i tassi d’interesse negativi e
l’abolizione del tasso di cambio minimo da
parte della Banca nazionale svizzera continuano a rendere difficile il contesto degli investimenti. Grazie alla consolidata e cauta
tattica d’investimento, l’Helvetia è riuscita ciò
nonostante a ottenere un risultato d’investimento solido e concede un’eccedenza d’interessi pari a 0.50% nel regime sovraobbligatorio.
Eccedenza d’interessi e
remunerazione complessiva 20151
2015
0.00
Remunerazione garantita
1.75
Remunerazione complessiva
1.75
Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/
Averi di vecchiaia Liechtenstein
Tasso d’eccedenza
0.50
Remunerazione garantita
1.25
Remunerazione complessiva
1.75
1Si
applica alle soluzioni di assicurazione integrale
delle fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni
aziendali con contratto di assicurazione integrale.
12/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
La remunerazione complessiva inferiore
sull’avere di vecchiaia LPP è una conseguenza del tasso di conversione legale delle rendite troppo elevato nel settore obbligatorio.
Eccedenza di rischio 2015
In base alle regole della quota minima, le eccedenze assegnate al fondo delle eccedenze
saranno versate entro cinque anni. Tuttavia, il
versamento annuo può essere al massimo di
due terzi dell’intero fondo delle eccedenze.
Per l’anno 2015, si possono quindi versare
eccedenze di rischio del 5% dei premi di rischio. Sono esclusi dall’eccedenza di rischio i
clienti con un accordo speciale sulle eccedenze e le assicurazioni collettive non comprese
nella previdenza professionale.
in %
Avere di vecchiaia LPP
Tasso d’eccedenza
Tuttavia, con l’abolizione del corso minimo
dell’euro rispetto al franco svizzero da parte
della BNS e con l’introduzione di tassi d’interesse negativi, nel complesso, le sfide per le
assicurazioni sulla vita nella previdenza professionale si sono accentuate.
Accredito delle eccedenze
La partecipazione alle eccedenze 2015
viene conteggiata in occasione dell’elaborazione al giorno stabilito del vostro contratto
e accreditata in data 01.01.2016. I dettagli dell’accredito delle eccedenze individuale per il vostro contratto di previdenza sono
riportati nel conteggio delle eccedenze, che
riceverete insieme al certificato collettivo per
il 2016.
▸
Utilizzo delle eccedenze
Sia le eccedenze di rischio che di interessi
vengono ora accreditate all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio della persona assicurata. Maggiori informazioni a tale riguardo
sono disponibili in «Prodotti e prestazioni» a
pagina 9. La Commissione di previdenza o
il Consiglio di fondazione possono tuttavia
deliberare diversamente sull’uso delle eccedenze.
Remunerazione degli averi
di vecchiaia 2016 nell’ambito
dell’assicurazione integrale
In seguito all’introduzione dei tassi negativi da parte della BNS, nel corso dell’intero
anno anche i rendimenti delle obbligazioni
federali a 10 anni si sono spesso trovati in negativo. In autunno la BNS ha deciso di mantenere i tassi negativi a medio termine. A fronte
di questi sviluppi e delle caute previsioni per
il 2016, al 01.01.2016 il Consiglio federale
ha ridotto il tasso d’interesse minimo per il
regime obbligatorio all’1.25%.
Remunerazione garantita degli
averi di vecchiaia nell’ambito
dell’assicurazione integrale 20161
2016
in %
Avere di vecchiaia LPP
1.25
Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/
Averi di vecchiaia Liechtenstein
0.50
1Si
applica alle soluzioni di assicurazione integrale
delle fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni
aziendali con contratto di assicurazione integrale.
13/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Come si può vedere dal grafico dell’andamento degli interessi, il livello degli interessi
in continua diminuzione rappresenta ancora
una grande sfida per la politica d’investimento dell’assicurazione integrale, che è orientata alla sicurezza e agli investimenti nominali.
Per il regime sovraobbligatorio l’Helvetia ha
quindi deciso di lasciare la remunerazione
garantita allo 0.50%.
▸
Remunerazione Helvetia LPP Invest
I problemi relativi ai titoli a tasso fisso (tra cui
le obbligazioni federali a 10 anni) sono già
stati commentati in modo approfondito in precedenza. Poiché la strategia d’investimento è
orientata al rendimento, la quota di questa
categoria d’investimento è inferiore rispetto all’assicurazione integrale. Per contro, le
azioni hanno un peso maggiore.
Il crollo dell’indice azionario svizzero dopo
l’abolizione del corso di cambio minimo si
è potuto compensare entro primavera, ma
in estate lo sviluppo incerto della congiuntura economica cinese ha provocato un nuovo
crollo delle azioni, determinando una performance complessiva bassa. Ciò non cambia
però il fatto che le valutazioni fondamentali
delle azioni restino interessanti, soprattutto
rispetto ai rendimenti troppo bassi delle obbligazioni.
Inoltre, il gruppo d’investimento LPP-Mix Plus
30, rilevante per LPP Invest, ha potuto beneficiare della stabilità dei redditi locativi. Nel
complesso, la domanda di immobili e i ricavi che ne derivano (pigioni stabili e aumento
del valore) hanno registrato una forte crescita
negli ultimi anni a fronte dei bassi tassi d’interesse.
L’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva attribuisce grande importanza a un investimento responsabile dei fondi dei clienti e per il
2016 fissa quindi la remunerazione garantita
del regime sovraobbligatorio all’1.25%.
Remunerazione garantita degli
averi di vecchiaia Helvetia LPP Invest
20161
2016
in %
Avere di vecchiaia LPP
1.25
Avere di vecchiaia sovraobbligatorio
1.25
1Si
applica alle soluzioni previdenziali nel modello
semiautonomo dell’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva.
Tasso d’interesse proiettato
Il tasso d’interesse proiettato applicato per
il calcolo delle prestazioni di vecchiaia prevedibili viene ridotto al 2.00% per tutte
le soluzioni di assicurazione integrale dal
01.01.2016. In questo modo si tiene conto
del contesto dei tassi bassi, che persiste da
alcuni anni. Nella Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva il tasso d’interesse proiettato
resta al 2.25%. La possibilità di redditi d’investimento superiori è indicata rispetto all’assicurazione integrale, come già illustrato a
pagina 11.
Una spiegazione del tasso d’interesse proiettato è disponibile in «Helvetia – News sul 2°
pilastro 2012» a pagina 6.
14/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Mercato e assicurazioni sociali.
Novità per la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020».
Il Consiglio degli Stati ha già concluso la procedura di consultazione. Vi aggiorniamo sugli ultimi sviluppi e, come di consueto,
sui principali cambiamenti al 01.01.2016.
Marianne Kostur
Responsabile per
la formazione tecnica
Helvetia Assicurazioni,
Settore di mercato
Previdenza imprese
Nell’edizione del 2015 di «Helvetia – News
sul 2° pilastro» vi abbiamo presentato i punti
principali della riforma del primo e secondo
pilastro. Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha redatto il messaggio definitivo sulla
riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020».
La Commissione della sicurezza sociale e
della sanità del Consiglio degli Stati (CSSSCS) ha iniziato i lavori preliminari già a gennaio 2015 e li ha conclusi ad agosto. Nella
sessione autunnale di quest’anno, il Consiglio degli Stati ha preso in esame il progetto.
Questa riforma, considerato lo sviluppo economico e demografico, è molto importante
per il futuro del 1° e del 2° pilastro. Qui vi
aggiorniamo sulla situazione attuale.
In questa sede vi informiamo anche in merito
alle novità riguardanti le assicurazioni sociali, che entreranno in vigore il 01.01.2016.
Per una panoramica delle disposizioni delle
assicurazioni sociali attualmente in vigore,
potete consultare il nostro foglio informativo «Assicurazioni sociali svizzere 2016» su
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e poi su
«Tutto sulla previdenza professionale della
vostra impresa»).
I principali cambiamenti nel
1° pilastro (AVS, AI e prestazioni
complementari)
Le rendite dell’AVS e dell’AI
restano invariate
In genere, le modifiche alle rendite AVS e AI
vengono effettuate ogni due anni. L’ultima modifica risale al 01.01.2015. Di conseguenza
la prossima è prevista per il 01.01.2017.
15/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Ci sono invece cambiamenti sul fronte dei contributi. Ciò è dovuto alla riduzione del contributo all’indennità per
perdita di guadagno (IPG) allo 0.45%.
Il finanziamento dell’indennità per perdita di
guadagno per chi presta servizio e delle prestazioni in caso di maternità avviene tramite
dei supplementi ai contributi AVS. L’aliquota contributiva dello 0.5% applicata sinora
è stata definita nel 2011 per una durata di
cinque anni. Il Consiglio federale ha deciso
di ridurre il contributo, poiché le riserve soddisfano nuovamente i requisiti minimi fissati
per legge ed è possibile rispettarli anche con
un’aliquota ridotta. Anche questa volta, la
modifica è limitata nel tempo ed è valida fino
alla fine del 2020. I contributi per i lavoratori dipendenti ammontano ora a:
in %
Datore di lavoro
Dipendente
Totale
AVS
4.200
4.200
8.400
AI
0.700
0.700
1.400
IPG
0.225
0.225
0.450
Totale
5.125
5.125
10.250
Allo stesso modo sono stati ridotti i contributi
per i lavoratori indipendenti. Il contributo
minimo per i lavoratori indipendenti e le
persone senza attività lucrativa ammonta
ora a CHF 478. Questo importo include i
contributi AVS, AI e IPG. Per le persone senza
attività lucrativa, l’importo massimo è limitato a 50 volte il contributo minimo e ammonta ora a CHF 23’900.
▸
Adeguamenti nel 2° pilastro (LPP)
Importi limite invariati nella
previdenza professionale
in CHF
Soglia d’entrata
21 150
Salario LPP massimo computabile
84 600
Deduzione di coordinamento LPP
24 675
Salario LPP massimo assicurato
59 925
Salario LPP minimo assicurato
Salario massimo assicurabile
nella previdenza professionale
3 525
846 000
Adeguamento del tasso d’interesse
minimo LPP
Il tasso d’interesse minimo LPP viene ridotto
all’1.25%.
Nessun adeguamento delle rendite
per superstiti e d’invalidità LPP
obbligatorie in corso
Per legge, le rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate periodicamente
al rincaro. Le modifiche si basano sull’andamento dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo.
In linea generale, il primo adeguamento di
una rendita per superstiti o d’invalidità obbligatoria all’evoluzione dei prezzi si effettua
dopo un periodo di tre anni, all’inizio dell’anno civile successivo. Pertanto, il 01.01.2016
saranno adeguate per la prima volta le rendite maturate nel 2012.
L’adeguamento viene determinato sulla base
degli indici dell’evoluzione dei prezzi di settembre 20121 e settembre 20152. A causa
dell’evoluzione negativa dei prezzi, le rendite non devono essere adeguate.
Ulteriori modifiche vengono eseguite parallelamente agli adeguamenti nella previdenza
per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Questo vale per le rendite che sono state corrisposte per la prima volta prima del 01.01.2012.
Per tali rendite la prossima modifica non sarà
effettuata prima del 01.01.2017.
1Indice
2Indice
16/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
settembre 2012: 99.3; base dicembre 2010 = 100
settembre 2015: 97.7; base dicembre 2010 = 100
Adeguamento del salario massimo
assicurato nell’assicurazione
contro gli infortuni conformemente
alla LAINF
L’importo massimo del salario da assicurare
secondo la LAINF viene aumentato da
CHF 126’000 a CHF 148’200. La modifica ha effetti anche su altre assicurazioni sociali che fanno riferimento a questo valore.
Nell’assicurazione per l’invalidità (AI) tale
modifica interessa il guadagno massimo assicurato per la determinazione delle indennità
giornaliere e nell’assicurazione contro la disoccupazione, oltre alla base di calcolo per
le indennità giornaliere, interessa anche i limiti del salario per i contributi.
Come viene determinato il salario
massimo assicurabile nella LAINF?
Rispetto al 1° pilastro e alla previdenza professionale, nell’assicurazione contro gli infortuni l’adeguamento del salario massimo assicurato avviene a intervalli molto più lunghi
e irregolari. L’ultimo adeguamento risale al
01.01.2008, quando per legge fu richiesto
che almeno il 92%, ma non più del 96%,
di tutti i dipendenti assicurati fosse assicurato per il salario integrale. Un aumento al
01.01.2016 risulta necessario perché altrimenti l’intero reddito sarebbe assicurato da
meno del 92% dei dipendenti assicurati. Con
il limite massimo di CHF 148’200, circa il
95% dei dipendenti sarà coperto per il salario integrale.
▸
Palazzo federale a Berna
Modifiche importanti nelle altre
assicurazioni sociali
A causa dell’aumento del salario massimo
assicurabile secondo la LAINF nell’assicurazione contro la disoccupazione
(LADI) i limiti salariali vengono adeguati sia
sotto il profilo dei contributi sia delle prestazioni. I contributi ordinari, attualmente pari
al 2.2%, vengono aumentati per i salari fino
a CHF 148’200. Il contributo di solidarietà
dell’1% si applica alle parti di salario superiori a CHF 148’200. Il guadagno massimo
assicurato per il calcolo delle indennità giornaliere aumenta a CHF 148’200.
«Il Consiglio federale prevede l’entrata in
vigore della riforma al 01.01.2020, mentre
il Consiglio degli Stati vorrebbe implementarla già al 01.01.2018.»
«Previdenza per la vecchiaia 2020» –
stato dei lavori
Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha
elaborato il progetto definitivo per la «Previdenza per la vecchiaia 2020» e l’ha sottoposto al Parlamento per la deliberazione. La
Commissione della sicurezza sociale e della
sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-CS) ha
modificato e ottimizzato il progetto sotto diversi aspetti. Inoltre, ha chiesto di rimuovere
alcuni punti della riforma, come le controverse modifiche alla rendita per vedova nel 1°
pilastro. Già nella sessione autunnale 2015,
il progetto era incluso nell’ordine del giorno
del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale
prevede l’entrata in vigore della riforma al
01.01.2020, mentre il Consiglio degli Stati
vorrebbe implementarla già al 01.01.2018.
17/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Questa scadenza è estremamente ambiziosa.
In una fase successiva, il progetto dovrà essere sottoposto anche al Consiglio nazionale.
Di seguito vi mostriamo, focalizzandoci sul
2° pilastro, le proposte di adeguamento avanzate dopo la consultazione del
Consiglio degli Stati. Il Consiglio degli
Stati ha approvato l’analisi complessiva del
1° e 2° pilastro e ha appoggiato l’obiettivo
del Consiglio federale di mantenere l’attuale
livello delle prestazioni. Si dichiara chiaramente a favore della riduzione del tasso di
conversione, ma segue una propria linea per
quanto riguarda le misure di compensazione.
Vi informiamo in merito ai risultati del 2° pilastro.
1. Età del pensionamento
L’età del pensionamento stabilisce da quando
una rendita completa può essere percepita e
quando è possibile un pensionamento con
rendita superiore o inferiore.
◾ Finora
L’età del pensionamento ordinaria nella
previdenza professionale è come nell’AVS
ed è fissata a 64 anni per le donne e a
65 anni per gli uomini. Nella previdenza
professionale nel regolamento di previdenza può essere stabilito un pensionamento tra i 58 al più presto e i 70 anni al
più tardi. Nei regolamenti di previdenza
delle fondazioni collettive dell’Helvetia
il margine legale viene sfruttato completamente. Nell’AVS la rendita può essere
riscossa fino a due anni in anticipo o
rinviata fino a cinque anni.
▸
2. Soglia d’entrata
La soglia d’entrata stabilisce da quando una
persona che esercita un’attività lucrativa deve
essere assicurata obbligatoriamente nella
previdenza professionale.
◾ Finora
¾ della rendita AVS massima
(2016: CHF 21’150)
◾ Consiglio federale
½ della rendita AVS massima
(2016: CHF 14’100)
Il Consiglio federale propone la riduzione
della soglia d’entrata per consentire alle
persone impiegate a tempo parziale di
avere una previdenza migliore. Questo
adeguamento, insieme ai nuovi accrediti
di vecchiaia e alla rinuncia alla deduzione di coordinamento, è stato fortemente criticato.
18/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
◾ Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati respinge la riduzione della soglia d’entrata e la mantiene
al livello attuale, ossia a ¾ della rendita
AVS massima (2016: CHF 21’150).
Il grafico riportato di seguito mostra chiaramente che la proposta del Consiglio federale
di ridurre la soglia d’entrata e di rinunciare
alla deduzione di coordinamento comporta
dei notevoli miglioramenti, soprattutto per i
salari bassi, con conseguenti effetti sui costi.
La soluzione del Consiglio degli Stati è invece
molto più vicina alla soluzione attuale.
Confronto rendita di vecchiaia con
durata massima del contributo (interesse 0%)
Rendita di vecchiaia in CHF
25’000
20’000
15’000
10’000
5’000
3. Salario coordinato
Per raggiungere l’obiettivo di previdenza, le
prestazioni del 1° e 2° pilastro sono armonizzate. Il reddito determinante, che deve
essere assicurato nella previdenza professionale, viene denominato «salario coordinato».
Nell’attuale sistema questo viene determinato
dal salario lordo annuo meno la deduzione
di coordinamento.
◾ Finora
Salario coordinato: salario annuo AVS,
che è compreso tra 7/8 della rendita
AVS massima e tre volte la rendita AVS
massima (2016: da CHF 24’675
a CHF 84’600)
Deduzione di coordinamento:
2016: CHF 24’675
Salario minimo assicurato: 1/8 della
rendita AVS massima (aggiornamento
2016: CHF 3’525)
▸
91’650
77’550
70’500
63’450
56’400
49’350
42’300
35’250
28’200
21’150
Rendita di vecchiaia finora
Rendita di vecchiaia proposta dal Consiglio federale
Rendita di vecchiaia proposta dal Consiglio degli Stati
84’600
Salario in CHF
0
14’100
◾ Consiglio federale
L’età di riferimento nell’AVS e nella previdenza professionale deve essere fissata
in modo uniforme per donne e uomini
a 65 anni. D’ora in poi una percezione
della rendita dovrà essere possibile in
entrambi i pilastri tra i 62 e i 70 anni.
Nella previdenza professionale la riduzione o l’aumento della rendita avviene
in modo quasi automatico, effettuando
versamenti per meno o più tempo e
facendo dipendere il tasso di conversione
dalla rispettiva età. Nell’AVS sono stabiliti
tassi per la riduzione o l’aumento. Il tasso
di riduzione attualmente in vigore del
6.8% per anno di prelievo anticipato per
dipendenti con reddito basso e medio
(sono menzionati redditi annui fino a
CHF 50’000 o CHF 60’000) deve essere
ridotto se la persona interessata ha già
versato contributi AVS all’età di 18, 19 e
20 anni.
◾ Consiglio degli Stati
Viene approvata l’età di riferimento. Per
l’aumento dell’età di pensionamento delle
donne a 65 anni, il Consiglio degli Stati
stabilisce un termine di tre anni, contro i
sei anni proposti dal Consiglio federale.
Nel 2° pilastro alle istituzioni di previdenza è data la possibilità di prevedere
il pensionamento anche prima dei 62
anni, premesso che siano soddisfatte
determinate condizioni. Si rifiutano invece
abbassamenti della riduzione nell’AVS in
caso di pensionamento anticipato per i
redditi medio-bassi.
◾ Consiglio federale
La deduzione di coordinamento deve
venir meno, mentre il limite massimo del
salario pari a tre volte la rendita AVS
massima (2016: CHF 84’600) deve
restare invariato. L’estensione del salario
assicurato serve per compensare il calo
del tasso di conversione e consente ai
collaboratori impiegati a tempo parziale
di ottimizzare la loro previdenza.
◾ Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati rifiuta la proposta
del Consiglio federale. La deduzione di
coordinamento deve essere mantenuta
sebbene a un livello più basso ed essere
adeguata al grado d’occupazione delle
persone impiegate a tempo parziale.
Inoltre, deve essere aumentato il salario
minimo assicurato. Il Consiglio degli Stati
ha stabilito i seguenti valori di riferimento:
Salario coordinato: salario annuo AVS,
che è compreso tra ¾ della rendita
AVS massima e tre volte la rendita AVS
massima (2016: da CHF 21’150 a
CHF 84’600)
Deduzione di coordinamento: ¾
della rendita AVS massima (2016:
CHF 21’150) con conseguente adeguamento al grado d’occupazione per le
persone impiegate a tempo parziale.
Salario minimo assicurato: 1/6 della rendita
AVS massima (aggiornamento 2016:
CHF 4’700).
4.Accrediti di vecchiaia/
averi di vecchiaia
Con gli accrediti di vecchiaia e i redditi di capitale viene accumulato l’avere di vecchiaia.
Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati
in percentuale del salario annuo coordinato.
19/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
◾ Finora
7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
10% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
15% per persone di età fra i 45 e i 54 anni
18% a partire dai 55 anni
◾ Consiglio federale
5% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
9% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
13% a partire dai 45 anni
Gli accrediti di vecchiaia talvolta superiori, insieme alle basi salariali adeguate,
devono mitigare la riduzione del tasso di
conversione e alleggerire un po’ i collaboratori più anziani.
◾ Consiglio degli Stati
La proposta del Consiglio federale si
fonda sulla base salariale senza la deduzione di coordinamento. Il Consiglio degli
Stati prevede di aumentare le quote per
gli accrediti di vecchiaia per le persone
di età fra i 35 e i 54 anni sulla base di
un salario coordinato e di anticipare il
processo di risparmio a 21 anni. Gli
accrediti di vecchiaia ammontano a:
5% per persone di età fra i 21 e i 24 anni
7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni
11% per persone di età fra i 35 e i 44 anni
16% per persone di età fra i 45 e i 54 anni
18% a partire dai 55 anni
L’aumento degli accrediti di vecchiaia e
l’anticipazione del processo di risparmio
servono per mantenere il livello delle
prestazioni.
▸
5. Tasso minimo di conversione
Il tasso di conversione è la percentuale con
cui l’avere di vecchiaia al momento del pensionamento viene convertito in una rendita di
vecchiaia annuale vitalizia. L’entità del tasso
di conversione è prescritta per legge solo per
la parte obbligatoria. Una riduzione può essere compensata con accrediti di vecchiaia
superiori, un processo di risparmio più lungo
o l’estensione del salario assicurato.
◾ Finora
6.8% per uomini con età pensionabile di
65 anni, per donne con età pensionabile
di 64 anni
◾ Consiglio federale
Riduzione in quattro fasi per arrivare
al 6.0% all’età di 65 anni per uomini e
donne
◾ Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati approva la proposta del Consiglio federale.
La riduzione del tasso di conversione LPP proposta dal Consiglio federale e accettata dal
Consiglio degli Stati non tiene sufficientemente in considerazione le conseguenze delle caratteristiche demografiche e della situazione
ancora tesa sui mercati d’investimento e non
è in grado quindi di evitare la sovvenzione
trasversale attuale tra assicurati attivi a beneficiari di rendite.
6. Misure compensative per il mantenimento del livello delle prestazioni
La riduzione del tasso di conversione, se non
viene affiancata da altre misure, comporta la
riduzione del livello delle prestazioni. Con
l’adeguamento dei tassi degli accrediti di vecchiaia e/o un’estensione del salario assicurato è possibile mantenere l’obiettivo prestazionale fissato. Questo riguarda però solo i
giovani assicurati. Gli assicurati più anziani
hanno lacune nella previdenza nonostante gli
accrediti di vecchiaia più alti.
◾ Consiglio federale
Per gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni
hanno compiuto i 40 anni (la cosiddetta
generazione di transizione), le lacune previdenziali devono essere ridotte attraverso
un pagamento di compensazione tramite
il fondo di garanzia nazionale.
◾ Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati trasferisce una
parte delle misure di compensazione al
1° pilastro. I pagamenti di compensazione tramite il fondo di garanzia devono
essere consentiti solo agli assicurati che
hanno compiuto i 50 anni. Attraverso il
1° pilastro ai nuovi beneficiari di rendita
deve essere concesso un supplemento alla
rendita di vecchiaia di CHF 840 all’anno
tramite il primo pilastro e il limite per le
rendite per coniugi deve essere aumentato
dall’attuale 150% al 155%.
Il grafico riportato di seguito illustra gli effetti
sulla base di un esempio numerico.
Esempio di salario AVS CHF 70’000 con tasso d’interesse dello 0%
in CHF
Età all’entrata
in vigore della
riforma
20
Avere di vecchiaia a 65 anni
Rendita di vecchiaia in caso di pensionamento a 65 anni
Finora
Proposta
Consiglio
federale
Proposta
Consiglio
degli Stati
226 625
280 000
263 790
Finora
Proposta
Consiglio
federale
Differenza
Proposta
Consiglio
degli Stati
Differenza
15 411
16 800
1 389
15 827
416
30
226 625
278 364
252 786
15 411
16 702
1 291
15 167
–244
40
226 625
267 890
247 348
15 411
16 073
662
14 841
–570
50
226 625
247 546
238 056
15 411
14 853
–558
14 283
–1 128
60
226 625
231 333
229 798
15 411
13 880
–1 531
13 788
–1 623
20/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
▸
7. Quota minima
La quota minima regola le modalità con cui
le assicurazioni sulla vita devono accreditare
il risultato di esercizio della previdenza professionale agli assicurati e agli azionisti. La
parte è stabilita per legge come quota minima.
◾ Finora
Il Consiglio federale ha stabilito che
normalmente al collettivo degli assicurati
spetta almeno il 90% del reddito generato, ossia i premi di rischio e per le
spese e i rendimenti dell’investimento di
capitale.
◾ Consiglio federale
La quota minima dovrà essere aumentata
al 92%.
◾ Consiglio degli Stati
Il Consiglio degli Stati rifiuta la proposta
del Consiglio federale e mantiene la
quota minima al 90%.
La decisione del Consiglio degli Stati è un
segnale importante per le assicurazioni sulla
vita. Infatti, specialmente per le piccole e
medie imprese, le assicurazioni sulla vita
sono i partner più importanti nella previdenza professionale. Soprattutto in questi periodi
difficili sono molto richieste le soluzioni previdenziali con garanzie adeguate, le cosiddette
assicurazioni integrali. In caso di soluzioni di
assicurazione integrale, l’assicurazione sulla
vita deve adempiere sempre alle prestazioni
promesse contrattualmente agli assicurati. Il
rischio di perdite è assunto dagli azionisti con
il loro capitale e per questo desiderano essere indennizzati anche in modo conforme al
mercato. Il regolamento della quota minima
permette all’impresa di assicurazione di soddisfare i requisiti relativi alla solvibilità e di
accumulare anche effettivamente i fondi a ciò
necessari. Le disposizioni attuali sulla quota
minima pari al 90% si sono dimostrate assolutamente valide nella pratica. Un adeguamento della quota minima verso l’alto ridurrebbe
la redditività del capitale, avrebbe effetti sulla
solvibilità e quindi comprometterebbe le assicurazioni integrali.
21/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Informazioni importanti per
i datori di lavoro
◾◾ L’aumento del guadagno assicurato
massimo nella LAINF a CHF 148’200
◾◾ L’adeguamento della base salariale
per i contributi all’assicurazione contro
la disoccupazione
◾◾ La riduzione del contributo all’indennità per perdita di guadagno (IPG) allo
0.45%
Maggiori informazioni
◾◾ Opuscoli dell’AVS/AI/IPG su
www.ahv-iv.info
◾◾ Ufficio federale delle assicurazioni
sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.bsv.admin.ch
◾◾ Foglio informativo «Assicurazioni
sociali svizzere 2016» su
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e
poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa»)
Servizi.
Come dice già il nome, il regolamento di previdenza disciplina
le prestazioni della previdenza professionale. D’ora in poi vi
aggiorneremo ogni anno in questa sede sulle modifiche dei nostri
regolamenti. Approfittiamo dell’occasione per fornirvi ora alcune
indicazioni fondamentali.
Priska Schnell
Manager Marketing e
Comunicazione Previdenza
professionale
Helvetia Assicurazioni,
Settore di mercato
Previdenza imprese
Scopo e finalità del regolamento
di previdenza – condizioni quadro,
obblighi, validità, limiti
Il regolamento di previdenza disciplina il
rapporto tra l’istituzione di previdenza (fondazione) e i beneficiari delle prestazioni – in
particolare il diritto alle prestazioni e il finanziamento della previdenza. Il contratto di affiliazione regola il rapporto tra il datore di
lavoro e la fondazione, ossia i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali, quali scadenze, premi e prestazioni.
La seguente immagine mostra la struttura complessiva delle interdipendenze e dei rapporti
in un’istituzione di previdenza. Sono visibili
anche gli elementi di cui è costituito l’intero
istituto di previdenza. Tra questi figura il regolamento di previdenza, che si colloca tra la
fondazione e il dipendente e funge da documento legalmente vincolante.
Esempio basato sull’Helvetia Fondazione collettiva
di previdenza del personale
Impresa affiliata
(datore di lavoro)
Contratto di lavoro
Dipendenti
Contratto di affiliazione
Regolamento
d’organizzazione
Regolamento dei costi
Commissione
di previdenza
Regolamento
di previdenza
Fondazione Helvetia
Contratto di
assicurazione integrale
Consiglio di fondazione
Ufficio di revisione
Perito in materia
di previdenza
professionale
Le disposizioni regolamentari devono essere
conformi alla legge. Ciò significa che non
possono in alcun modo violare quanto sta-
22/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
L’istituto di previdenza
di un’impresa affiliata
alla Fondazione
collettiva
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
(BSABB)
Autorità di vigilanza:
FINMA
bilito dalla legge federale sulla previdenza
professionale (LPP), dalle relative ordinanze
nonché da altre legislazioni vigenti.
▸
Influssi, esigenze, effetto –
in balia del cambiamento
Sovente nella previdenza professionale i prodotti vengono sviluppati sulla base dei cambiamenti sociali e delle nuove esigenze di
imprese e assicurati. Spesso le modifiche e
le innovazioni dei prodotti determinano dei
cambiamenti nelle prestazioni o vengono effettuate proprio a tale scopo. Esempi a tale
riguardo si trovano nella rubrica «Prodotti e
prestazioni», in cui parliamo delle nuove prestazioni di vecchiaia e di rischio per la prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età termine,
dell’estensione della copertura dell’infortunio
e del nuovo utilizzo delle eccedenze.
«Ha senso verificare periodicamente
la situazione previdenziale personale e
richiedere una consulenza.»
Anche le misure di regolamentazione che si
riflettono in leggi ed ordinanze, non necessariamente la LPP, determinano dei cambiamenti nel regolamento di previdenza. A ciò si
aggiungono le esperienze pratiche e le nuove
giurisdizioni: la formulazione dei testi deve
essere analizzata e controllata in modo da
non lasciare spazio a interpretazioni ed essere chiara e comprensibile a tutti. Infine, anche
le autorità di vigilanza, i revisori e i periti in
materia di previdenza professionale influiscono sul contenuto del regolamento con la loro
funzione di controllo e consulenza.
23/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Il regolamento di previdenza non rimane
inalterato, ma cambia nel corso del periodo
di assunzione o della vita lavorativa di una
persona assicurata. Ogni volta che si cambia
datore di lavoro, cambia di norma anche il
fornitore di previdenza e di conseguenza il
piano e il regolamento di previdenza. Nelle
varie fasi della vita cambiano inoltre le esigenze previdenziali personali dell’assicurato,
in gran parte anche indipendentemente da
come viene organizzata la vita lavorativa.
Ha quindi senso verificare periodicamente la
situazione previdenziale personale e richiedere una consulenza.
▸
Margine di manovra per clienti
e assicurati – gerarchie decisionali
Sarebbe impensabile attuare la previdenza
professionale senza un regolamento di previdenza. La seguente sequenza mostra la
gerarchia decisionale durante l’allestimento
e l’organizzazione del regolamento di previdenza.
5.Commissione di previdenza
È l’organo paritetico supremo per tutte le
imprese affiliate alla fondazione collettiva
(istituto di previdenza). I compiti della
Commissione di previdenza si differenziano da quelli del Consiglio di fondazione. La Commissione di previdenza
svolge soprattutto i seguenti compiti:
◾◾ approvazione del regolamento di previdenza elaborato dalla fondazione in
considerazione del piano di previdenza scelto;
◾◾ informazioni ai collaboratori e alle collaboratrici su organizzazione, attività
e situazione patrimoniale dell’istituto di
previdenza;
◾◾ sorveglianza della gestione del personale (mutazioni e trasferimenti dei
contributi);
◾◾ deliberazione sull’utilizzo dei fondi
liberi dell’istituto di previdenza in base
allo scopo della fondazione.
1.Leggi
2.Ordinanze
3.Autorità di vigilanza
Le assicurazioni e le banche sono
assoggettate all’Autorità di vigilanza sui
mercati finanziari (FINMA). Le fondazioni
vengono sorvegliate dall’autorità di vigilanza cantonale, che per le fondazioni
collettive dell’Helvetia è la BVG- und
Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Quest’ultima è a sua volta assoggettata
alla Commissione di alta vigilanza (CAV)
della Confederazione. Un esempio relativo all’attività di vigilanza della FINMA
è riportato nell’articolo «Misure per la
stabilità a lungo termine dell’assicurazione integrale» nella rubrica «Prodotti e
prestazioni» a pagine 7 e 8.
4.Consiglio di fondazione
Al Consiglio di fondazione, in quanto
organo paritetico supremo, spetta la
responsabilità generale della fondazione
collettiva. Esso rappresenta la fondazione, della quale cura l’orientamento
strategico e svolge, tra le altre cose, i
seguenti compiti
◾◾ approvazione dei testi di base redatti
dalla direzione per i regolamenti e i
contratti di affiliazione;
◾◾ approvazione del conto annuale della
fondazione;
◾◾ designazione della direzione dei periti
in materia di previdenza professionale e
nomina dell’ufficio di controllo.
Il percorso verso l’obiettivo e
l’informazione
I regolamenti di previdenza sono quindi sottoposti a cadenza annuale a un processo di
modifica: le modifiche e le novità vengono
raccolte, verificate, controllate dal punto di
vista giuridico, formulate in modo univoco e
presentate al Consiglio di fondazione e all’autorità di vigilanza (BSABB) per l’approvazione o la verifica. Questo metodo consente di
disporre puntualmente per ogni fondazione
le nuove disposizioni regolamentari generali,
formulate correttamente nelle quattro lingue
(cfr. riquadro alla fine di questa rubrica).
Con la spedizione diretta dei certificati
di previdenza relativi al nuovo anno,
gli assicurati delle fondazioni collettive
dell’Helvetia sono sempre informati sulle
modifiche sostanziali delle disposizioni
regolamentari generali nonché sulla
disponibilità dei documenti legalmente
vincolanti ed eventuali altre novità
fondamentali. Il momento in cui vengono
fornite le informazioni dipende dalla
comunicazione dei nuovi salari da parte
del datore di lavoro.
24/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
▸
Adeguamento delle disposizioni
regolamentari generali al 01.01.2016
Le spiegazioni riportate nell’allegato al certificato di previdenza descrivono brevemente le
modifiche sostanziali per il nuovo anno. Questa ricapitolazione ha solo scopo informativo.
Sono legalmente vincolanti esclusivamente le
corrispondenti disposizioni regolamentari.
Adeguamenti delle disposizioni generali del regolamento di previdenza del personale
2016
In veste di persona assicurata presso l'Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del personale, l'Helvetia Prisma
Fondazione collettiva di previdenza del personale o l'Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva di previdenza del
personale, Basilea, desideriamo informarla sulle principali modifiche generali del regolamento di previdenza del
personale che entreranno in vigore a partire dal 1°gennaio 2016; le modifiche sono valide a prescindere dalla data
di entrata in vigore del suo piano di previdenza.
Adeguamento regolamentare riguardante la copertura provvisoria durante l'esame del rischio
Se per motivi imputabili alla persona da assicurare lo svolgimento dell'esame del rischio si estende oltre un periodo
di 3 mesi dall'inizio dello stesso, a partire dalla data di scadenza di tale termine la copertura provvisoria si limita alle
prestazioni legali minime prescritte dalla LPP.
Adeguamento del prodotto riguardante la prosecuzione dell'assicurazione oltre l'età termine legale LPP
Nell'ambito di una prosecuzione dell'assicurazione oltre l'età termine si provvede a un adeguamento generale delle
prestazioni in caso di decesso. Per le persone assicurate che il 1°gennaio 2016 beneficiano già di una prosecuzione dell'assicurazione, si continuano ad applicare le prestazioni assicurative previste dal regolamento in vigore al
momento dell'inizio della prosecuzione dell'assicurazione.
Per le persone assicurate che accederanno alla prosecuzione dell'assicurazione dopo il 1° gennaio 2016, l'ammontare delle prestazioni per superstiti assicurate dopo il raggiungimento dell'età termine LPP è stabilito come segue:
- rendita per coniugi:
60 % della rendita di vecchiaia presumibile all'età di 70 anni
- rendita per partner conviventi: 60 % della rendita di vecchiaia presumibile all'età di 70 anni
- rendita per orfani:
20 % della rendita di vecchiaia presumibile all'età di 70 anni.
Il processo di risparmio prosegue, mentre l'assicurazione di tutte le restanti prestazioni di rischio decade al raggiungimento dell'età termine LPP.
Per le assicurazioni di capitale nella Helvetia Prisma Fondazione collettiva, in deroga alla regolamentazione summenzionata, le prestazioni per superstiti assicurate sono sostituite da un capitale in caso di decesso pari all'ammontare del capitale di vecchiaia proiettato con gli interessi per tutte le persone assicurate. L'avere di vecchiaia
disponibile al momento del decesso è computato su questa prestazione in caso di decesso.
Adeguamento regolamentare riguardante l'ampliamento della cerchia di aventi diritto per un "capitale in
caso di decesso per persone assicurate coniugate"
Se il piano di previdenza individuale di un istituto di previdenza prevede un "capitale in caso di decesso per persone coniugate", tale capitale è assicurato - senza aumento del premio di rischio - per persone coniugate nonché per
persone con un partner convivente con regolamentare diritto a una rendita per partner convivente. Il diritto alle
prestazioni dall'assicurazione di un "capitale in caso di decesso per persone coniugate" esclude il diritto alle prestazioni dall'assicurazione di un eventuale "capitale in caso di decesso per persone non coniugate".
Il diritto individuale dei beneficiari è disciplinato dall'ordine dei beneficiari regolamentare.
Precisazione della procedura in caso di uscita dall'istituzione di previdenza
Una persona assicurata che lascia l'istituzione di previdenza nel periodo compreso tra l'età di pensionamento minima e l'età di pensionamento regolamentare, ha diritto a una prestazione d'uscita unicamente se continua a esercitare un'attività lucrativa o se è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione. In caso contrario avviene il pensionamento e giunge a scadenza la prestazione di vecchiaia.
Conversione dell'impiego delle eccedenze "accumulazione con interessi per polizza"
La regolamentazione standard dell'accumulazione con interessi delle eccedenze concesse per polizza ("accumulazione individuale") sarà modificata a partire dal 1° gennaio 2016.
Per gli istituti di previdenza che finora hanno usufruito dell'"accumulazione individuale", dal 1° gennaio 2016 le
eccedenze dal contratto di assicurazione collettiva sulla vita con l'Helvetia saranno assegnate annualmente sotto
forma di versamento unico all'avere di vecchiaia sovraobbligatrio di ogni persona assicurata e gestite su un conto
separato.
Gli averi presenti sui conti d'eccedenza individuali fino al 31 dicembre 2015 saranno anch'essi assegnati all'avere
di vecchiaia sovraobbligatorio e gestiti sul rispettivo conto separato.
Immagine dell’allegato (pagina 1) al certificato di previdenza 2016 per gli assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia.
La spedizione del certificato di previdenza con l’allegato avviene dopo l’elaborazione delle comunicazioni dei salari a fine anno.
I certificati di previdenza vengono spediti ai dipendenti non appena il datore di lavoro ha effettuato la comunicazione dei salari.
25/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
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Tali parti dell'avere di vecchiaia gestite e documentate separatamente non sono impiegate per il finanziamento
delle prestazioni per superstiti e corrisposte ai superstiti quale capitale in caso di decesso se la persona assicurata
dovesse decedere prima del pensionamento. L'ordine dei beneficiari regolamentare si applica per analogia.
Introduzione della copertura generale contro gli infortuni per le rendite per coniugi e per partner conviventi
su parti di salario fino al massimo LAINF
Quale novità nelle rendite per coniugi e partner conviventi su parti del salario assicurate fino al massimo LAINF la
copertura contro gli infortuni è compresa senza premio supplementare sul rischio per tutte le persone assicurate.
Precisazione del regolamento riguardo all'aggiunta di riscatti all'avere di vecchiaia
Ai sensi di una precisazione e per una migliore comprensione per i clienti le disposizioni regolamentari generali
riguardanti il riscatto nella previdenza nonché il riscatto per un pensionamento anticipato sono adeguate, in modo
tale da specificare esplicitamente che sia i riscatti nella previdenza che i riscatti a favore del pensionamento anticipato saranno integrati nell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio.
Adeguamento e precisazione regolamentare riguardante il prodotto riscatto a favore del pensionamento
anticipato
Il calcolo della riduzione della rendita si basa sul salario attualmente assicurato nonché sugli accrediti di vecchiaia
previsti, sul tasso tariffario di conversione delle rendite al momento del calcolo e un tasso d'interesse pari allo 0%.
I valori menzionati nel regolamento risp. nel piano di previdenza si basano sui tassi tariffari di conversione delle
rendite validi al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Se i tassi tariffari di conversione delle rendite subiranno adeguamenti, si applicano i tassi adeguati, senza necessità di modifica del regolamento.
I versamenti sono accreditati all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso
d'interesse da applicare agli averi di vecchiaia sovraobbligatori.
Riduzione dei tassi di conversione delle rendite nell'assicurazione integrale
Le seguenti esposizioni si applicano esclusivamente agli istituti di previdenza risp. alle persone assicurate con una
soluzione previdenziale della Helvetia Fondazione collettiva e/o della Helvetia Prisma Fondazione collettiva (assicurazione integrale):
Con effetto 2016 l'Helvetia riduce i tassi di conversione delle rendite nell'assicurazione integrale. Il nuovo certificato
di previdenza per il 2016 tiene conto di tale riduzione. Il tasso di conversione è riportato alla pagina 2 del certificato
di previdenza.
Nel 2017 e 2018 seguiranno ulteriori riduzioni. Per il calcolo degli averi e delle prestazioni di vecchiaia futuri, nel
certificato di previdenza 2016, a pagina 1, si terrà conto esclusivamente delle aliquote di conversione valide per il
2016. Alla fine di marzo 2016 il vostro datore di lavoro riceverà per iscritto ulteriori informazioni rilevanti che vi saranno trasmesse in seguito. In veste di interlocutore principale, egli sarà a vostra disposizione per qualsiasi domanda in merito.
Ulteriori informazioni su www.helvetia.ch/news-pilastro2 > «Helvetia – News sul 2° pilastro 2016» nella rubrica
Prodotti e prestazioni.
Attuali e futuri tassi di conversione approvati dalla FINMA su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare
fondazione) > «Dati di riferimento» > Tassi di conversione.
Tutte le informazioni relative al pensionamento e i corrispondenti moduli su www.helvetia.ch/dipendenti > «Pensionamento».
La presente missiva ha scopo informativo. Vincolanti a livello giuridico sono esclusivamente le rispettive
disposizioni contenute nel regolamento della previdenza del personale. Le attuali disposizioni regolamentari
per il 2016 possono essere scaricate, a dipendenza dell'affiliazione, sulle seguenti pagine Internet dell'Helvetia:
www.helvetia.ch/helvetia-fondazione, www.helvetia.ch/prisma-fondazione,
www.helvetia.ch/lpp-invest-fondazione.
Stampi le disposizioni regolamentari e le conservi assieme alla sua documentazione previdenziale.
È possibile che necessiti le disposizioni regolamentari per scopi fiscali.
Può richiedere una copia delle disposizioni regolamentari anche presso la sua commissione di previdenza.
Immagine dell’allegato (pagina 2) al certificato di previdenza 2016 per gli assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia.
Maggiori informazioni
◾◾ Le attuali disposizioni regolamentari
generali delle fondazioni collettive
dell’Helvetia sono disponibili sempre
da gennaio su
www.helvetia.ch/fondazioni-collettive
(selezionare fondazione e poi su
«Documenti legali»)
26/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
◾◾ Il foglio informativo «Commissione
di previdenza» su
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro
(e poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa») oppure
www.helvetia.ch/dipendenti
(e poi su «Temi previdenziali durante
l’assunzione»)
◾◾ L’opuscolo «Helvetia Fondazione
collettiva – Consiglio di fondazione» su
www.helvetia.ch/helvetia-fondazione
(e poi su «L’essenziale»)
Scadenze importanti.
2016
A gennaio
− Nuovo estratto conto annuale
− Pubblicazione delle attuali disposizioni regolamentari generali per gli
assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia1
29 gennaio
− Ultimo giorno per presentare le informazioni dei salari 2016
31 gennaio
− Scadenza del premio di rischio 2016
− 4° rapporto trimestrale 2015 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
29 marzo
− Informazione ai clienti dell’assicurazione integrale in merito alla riduzione
dei tassi di conversione 2017 e 20183
30 aprile
– Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
− 1° rapporto trimestrale 2016 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
Fine maggio
A giugno
– Conto d’esercizio Vita collettiva 2015 dell’Helvetia4
− Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Fondazione collettiva per la
previdenza del personale5
– Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva per
la previdenza del personale5
− Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Fondazione collettiva per
la previdenza del personale aziendale nel Principato del Liechtenstein5
06 giugno
– Consulta – Corso base 1 per i membri delle Commissioni di previdenza6
14 giugno
– Consulta – Corso base 2 per i membri delle Commissioni di previdenza6
31 luglio
– 2° rapporto trimestrale 2016 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
23 agosto
– Consulta – Corso di approfondimento 1 per i membri delle
Commissioni di previdenza6
31 agosto
– Consulta – Corso di approfondimento 2 per i membri delle
Commissioni di previdenza6
31 ottobre
– 3° rapporto trimestrale 2016 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2
A novembre
– Informazione relativa alla comunicazione degli adattamenti dei salari e
conteggio provvisorio dei contributi dei premi di rischio 2017 (sulla base delle
mutazioni salariali 2016 elaborate)
A dicembre
– Rivista per i clienti «Helvetia – News sul 2° pilastro 2017»7
31 dicembre
– Scadenza del premio di risparmio 2016
1Su
www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare fondazione e poi su «Documenti legali»)
Con l’allegato al certificato di previdenza 2016 gli assicurati vengono informati in merito alle modifiche e
alla disponibilità dei regolamenti.
2Su www.helvetia-anlagestiftung.ch/it
3 Interessa i clienti dell’Helvetia Fondazione collettiva e dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva nonché i clienti
con proprie fondazioni e prestazioni di vecchiaia riassicurate presso l’Helvetia (cfr. articolo alle pagine 7 e 8 nella rubrica
«Prodotti e prestazioni»).
4Su www.helvetia.ch/cifre-fatti-lpp
5Su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare fondazione e poi su «Dati di riferimento»)
6 Tutti i corsi si svolgono a Basilea e solo in tedesco. I corsi sono pubblicati su www.consultanet.ch
7Su www.helvetia.ch/news-pilastro2
27/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Informazioni utili.
Consulenza e orientamento
personali
L’Helvetia offre soluzioni assicurative e
previdenziali complete per imprese e
privati. Voi o i vostri collaboratori desiderate un colloquio di consulenza o un
orientamento personali? Rivolgetevi al
vostro consulente.
Ulteriori link
Formulari per procedure di mutazione
nella previdenza del personale, fogli
informativi su diversi temi della previdenza del personale e il video dimostrativo di LPPonline per la gestione online
della vostra previdenza del personale:
◾◾ Per i datori di lavoro su
www.helvetia.ch/datori-di-lavoro
◾◾ Per i dipendenti su
www.helvetia.ch/dipendenti
Offerte di formazione per le Commissioni
di previdenza e altri servizi dei periti in
materia di previdenza professionale di
Consulta su www.consultanet.ch
Offerta e prodotti dell’Helvetia
Fondazione d’investimento su
www.helvetia-anlagestiftung.ch/it
◾◾ Vi ricordiamo che da novembre 2015
sarà lanciato un nuovo gruppo d’investimento immobiliare molto interessante
con focalizzazione regionale nella
Svizzera occidentale.
28/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
Helvetia – News sul 2° pilastro. Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti Vita collettiva.
Editore: Helvetia Assicurazioni, Previdenza imprese, Basilea
Redattrici: Priska Schnell (responsabile di redazione); Christine Altseimer; Marianne Kostur; Patricia Scheurer
Traduzione: 24translate, San Gallo
Layout e foto: Helvetia Assicurazioni, Basilea, Branding; diritti di immagine: Helvetia Assicurazioni, altrimenti fonte citata
Contatto: la sua opinione su questa pubblicazione ci interessa. Ci scriva all’indirizzo [email protected] per comunicarci
suggerimenti, desideri o critiche.
Helvetia Assicurazioni
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea
T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001
www.helvetia.ch
La Sua Assicurazione svizzera.
29/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016
12-9199 12.15
Nota editoriale
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