News sul 2° pilastro Dicembre 2015 2016 Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti Vita collettiva. Editoriale. Cara cliente, caro cliente, Donald Desax Responsabile Settore di mercato e Membro della direzione Svizzera Helvetia Assicurazioni, Settore di mercato Previdenza imprese ci siamo lasciati alle spalle un anno caratterizzato da eventi incisivi e grandi sconvolgimenti. Ne sono stati interessati giovani e anziani, dipendenti e datori di lavoro, imprese, uomini e donne, la Svizzera, l’UE, il mondo intero. Prendiamo in esame uno di questi eventi e mettiamolo in relazione con il benessere svizzero: l’abolizione del corso minimo del franco rispetto all’euro ha mostrato all’economia svizzera quanto fragili siano il successo e il benessere, nonché come si possa e debba reagire in modo rapido e flessibile quando si è sottoposti a pressioni. Naturalmente anche l’Helvetia è stata interessata da questi eventi. Il livello persistentemente basso dei tassi d’interesse e l’introduzione di tassi negativi da parte della Banca nazionale svizzera a gennaio 2015 costringono noi, nonché tutte le imprese e i rami d’attività in Svizzera, a priorizzare, accelerare o rinviare misure. Quest’anno anche la politica ha dovuto mostrarsi più reattiva, concreta e flessibile. In passato, le riforme delle assicurazioni sociali sono sempre state rimandate, come se la nostra società, i mercati finanziari e il nostro sistema giuridico non mutassero mai. L’annuncio dello stato d’emergenza dell’AVS, la situazione difficile del mercato dei capitali e la pressione esercitata sulle imprese svizzere dal corso sfavorevole franco-euro hanno imposto sfide importanti alla politica. Nonostante l’anno elettorale, si è dibattuto intensamente sui punti della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» e quindi anche sulle modifiche necessarie per il primo e il secondo pilastro. A questo proposito il Consiglio degli Stati ha già preso le sue decisioni. Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili al capitolo «Mercato e assicurazioni sociali». Per il nuovo anno auguro a voi, ai vostri collaboratori e alla vostra azienda buona fortuna e tanto successo. Donald Desax Nella rubrica «Prodotti e prestazioni» dell’edizione 2016 vi illustriamo come adeguiamo la nostra offerta e le prestazioni alle esigenze dei clienti e alle condizioni di mercato. Per informazioni sui cambiamenti che hanno interessato il regolamento di previdenza andate alla voce «Servizi». Nella rubrica «Condizioni» vi spieghiamo invece a quanto ammontano la remunerazione garantita per il 2016 e le eccedenze che possiamo accreditare per il 2015. 2/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Sommario. 4 Prodotti e prestazioni 4 Estensione della copertura dell’infortunio 6 Prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età termine 7 Stabilità dell’assicurazione integrale 9 Chiusura dei conti d’eccedenze individuali 4 10 15 22 27 3/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 28 10 10 11 12 13 14 14 Condizioni Contesto degli investimenti impegnativo Clienti orientati alla sicurezza – clienti orientati al rendimento Partecipazione alle eccedenze 2015 assicurazione integrale Remunerazione garantita 2016 assicurazione integrale Remunerazione garantita 2016 Helvetia LPP Invest Tasso d’interesse proiettato 15 15 16 17 17 Mercato e assicurazioni sociali I principali cambiamenti nel 1° pilastro Novità nel 2° pilastro Modifiche importanti nelle altre assicurazioni sociali «Previdenza per la vecchiaia 2020» – stato dei lavori 22 22 Servizi Regolamento di previdenza e cambiamenti 2016 27 27 Scadenze importanti Scadenze 2016 28 Informazioni utili Prodotti e prestazioni. Dal 01.01.2016 riduciamo gradualmente i tassi di conversione dell’assicurazione integrale per garantire a lungo termine un finanziamento adeguato delle soluzioni previdenziali. Inoltre, adattiamo ulteriormente le nostre prestazioni alle esigenze dei clienti. Dott.ssa Christine Altseimer Responsabile Gestione dei prodotti Helvetia Assicurazioni, Settore di mercato Previdenza imprese «Focalizzazione sul cliente», «Customer Relation Management» o semplicemente «Il cliente è il re» Nella gestione aziendale vengono continuamente sviluppati nuovi progetti per un maggiore orientamento ai clienti. Il motivo è semplice: senza i clienti non esisterebbe l’azienda. Più difficile è riuscire a stabilire di cosa necessita maggiormente il cliente, poiché le esigenze possono essere molto diverse. Anche nella nostra gestione dei prodotti il cliente riveste un ruolo centrale: per quanto possibile, i prodotti e le prestazioni vengono adattati ai cambiamenti delle esigenze e delle condizioni. Il 01.01.2016 modifichiamo le nostre prestazioni come segue. «La condizione principale per avere diritto alla rendita per partner convivente è aver notificato la convivenza alla fondazione collettiva.» Estensione della copertura dell’infortunio per tutti – i partner conviventi ne traggono il maggior beneficio Anche in Svizzera si registra un numero sempre inferiore di famiglie tradizionali in cui il padre è il principale sostegno economico. Con le famiglie monoparentali, le unioni non coniugali e le famiglie patchwork aumenta anche la varietà di forme di convivenza privata. La legislazione reagisce a questi cambiamenti, ma anche in questo caso la realtà è più veloce. 4/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Si considerino le unioni non coniugali: le coppie, anche con figli, che convivono stabilmente senza sposarsi sono sempre più numerose. I partner conviventi non hanno diritto alle prestazioni del 1° pilastro e dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. A maggior ragione è importante, accanto ad una buona previdenza privata, poter beneficiare delle prestazioni della previdenza professionale. In linea di principio, presso tutte le nostre fondazioni collettive in Svizzera, i partner conviventi sono assicurati analogamente ai coniugi. In particolare, hanno diritto a una rendita per superstiti e a eventuali capitali in caso di morte. Vi sono, tuttavia, delle condizioni quadro che devono essere obbligatoriamente soddisfatte. La condizione principale per avere diritto alla rendita per partner convivente è aver notificato la convivenza alla fondazione collettiva. Poiché in caso di decesso purtroppo vi sono spesso diritti contrastanti, ad esempio quelli del partner convivente e dei figli del primo matrimonio, è importante stabilire per tempo i beneficiari. In alcune situazioni, è opportuno non notificare il partner convivente. Se non viene effettuata la notifica, non è prevista alcuna rendita per partner convivente e in caso di decesso l’avere di vecchiaia accumulato viene versato ai superstiti. In ogni caso è possibile modificare l’ordine regolamentare dei beneficiari e adeguarlo alle esigenze effettive. Nel riquadro al termine di questa rubrica trovate il link al formulario. ▸ Un’altra condizione importante è l’esistenza di un’economia domestica in comune. In alcuni casi, l’economia domestica in comune può essere costituita anche da domicili separati. Per la valutazione è determinante la volontà di condividere «letto e tavolo». A volte questa volontà non può essere messa in pratica per ragioni inderogabili, ad esempio perché il partner convivente è un insegnante e ha un obbligo di domicilio o perché la partner convivente vive in una casa di cura per motivi di salute. Ulteriori condizioni e dettagli su tutte le domande riguardanti la convivenza sono disponibili nel nostro foglio informativo «Partner convivente». Poiché i partner conviventi non hanno ancora diritto alle prestazioni del 1° pilastro e della LAINF, in caso di decesso insorgono spesso lacune a livello di copertura. La situazione può diventare molto seria in caso di infortunio perché in tal caso ai coniugi vengono versate prestazioni elevate dalla LAINF e quindi per gli infortuni sono di norma previste solo le prestazioni minime legali della previdenza professionale. Nelle nostre fondazioni collettive la situazione è attualmente la seguente (grafico in basso a sinistra). Questo modello garantisce un’ottima copertura alle famiglie tradizionali. Tutte le altre devono fare i conti con lacune più o meno gravi. A questo riguardo offriamo una soluzione ottimizzata: d’ora in poi nelle nostre fondazioni collettive verrà corrisposta l’intera rendita regolamentare per coniuge anche in caso di infortunio. La nuova copertura è gratuita e vale per le parti di salario fino al massimo LAINF. Poiché dal 01.01.2016 il massimo LAINF ammonterà a CHF 148’200, circa il 95% di tutti gli assicurati in caso di decesso per infortunio riceverà l’intera rendita per coniuge regolamentare. In base all’esempio, in questo modo emergono nuove prestazioni (cfr. grafici sottostanti). «La nuova copertura è gratuita e vale per le parti di salario fino al massimo LAINF.» Nell’allegato al certificato di previdenza (cfr. articolo sul regolamento di previdenza nella rubrica «Servizi») informiamo i singoli assicurati in merito alla modifica. Si consiglia di verificare la copertura assicurativa personale sulla base del certificato di previdenza. Con questa estensione delle prestazioni è eventualmente possibile ridurre le assicurazioni private contro gli infortuni. Per valutare meglio la situazione individuale, d’ora in poi indicheremo separatamente sul certificato di previdenza le prestazioni assicurate in caso di infortunio o malattia. Si tratta di una misura opportuna. Infatti, come mostra il grafico in basso a destra, a seconda della situazione familiare possono insorgere lacune previdenziali anche con la nostra attuale estensione delle prestazioni. Il foglio informativo «Spiegazioni sul certificato di previdenza» chiarisce i punti più importanti del certificato di previdenza. Esempio: salario AVS CHF 200'000; LPP: rendita per coniuge assicurata 24% fino al massimo LAINF, rendita per figli d'invalidi 8% fino al massimo LAINF Prestazioni precedenti Nuove prestazioni 90% salario AVS Parti di salario salari che superan superano il massimo assimo LAINF – copertur copertura dell’infortun nio opzionale zionale n nella LPP L Massimo LAINF CHF 148’200 Massimo LPP CHF 84’600 Coordinamento CHF 24’675 Vedova con due figli Lacuna Vedova oltre Vedovo/ Partner convii 45 anni partner convivente con senza figli vente senza figli due figli Minimo LPP Vedova con due figli Vedova oltre Vedovo/ Partner convii 45 anni partner convivente con senza figli vente senza figli due figli LPP (prestazione conformemente al regolamento) 5/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 LAINF AVS L’Helvetia adatta ulteriormente le prestazioni alle esigenze dei clienti. Adeguamento della prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età termine Sempre più dipendenti vogliono lavorare oltre l’età termine fissata per legge (uomini 65/donne 64). In caso di prosecuzione dell’attività lavorativa è possibile percepire in modo regolare la rendita di vecchiaia del 2° pilastro. Nel suo regolamento di previdenza l’Helvetia offre agli assicurati anche la possibilità di proseguire la previdenza fino al pieno pensionamento. La prosecuzione è possibile solo fino al 70° anno di età, anche in caso di pensionamento parziale. «Sempre più dipendenti vogliono lavorare oltre l’età termine fissata per legge.» Finora, l’importo delle prestazioni in caso di decesso non subiva modifiche se l’assicurazione veniva proseguita dopo l’età termine prevista per legge. Ciò ha comportato in parte premi di rischio troppo elevati e prestazioni non adeguate alle esigenze delle persone interessate. Ora, in caso di prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età termine, l’attenzione è rivolta all’aumento della prestazione di vecchiaia e non delle prestazioni di rischio. Non sono quindi più previste le prestazioni in caso di invalidità. Le prestazioni in caso di decesso equivalgono fondamentalmente a quelle corrisposte dopo il pensionamento, in particolare vengono meno i capitali in caso di morte assicurati separatamente. Se l’assicurato decede nel periodo di prosecuzione dell’assicurazione, si corrispondono ora le seguenti prestazioni: ◾ rendita per coniuge o partner convivente, se già assicurata prima dell’età termine: 60% della rendita di vecchiaia prevedibile a 70 anni; 6/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ◾ rendita per orfani, se già assicurata prima dell’età termine: 20% della rendita di vecchiaia prevedibile a 70 anni; ◾ rimborso di contributi, se non c’è alcun coniuge/partner convivente avente diritto oppure se l’avere di vecchiaia accumulato non è stato completamente utilizzato. Se in una previdenza per i quadri non è prevista alcuna rendita di vecchiaia, viene versato una tantum un capitale in caso di morte pari all’importo dell’avere di vecchiaia proiettato a 70 anni. Se una dipendente o un dipendente decide quindi di proseguire l’attività lavorativa dopo l’età termine prevista per legge, beneficia dei seguenti vantaggi: ◾ l’avere di vecchiaia aumenta grazie agli interessi e ai contributi di risparmio. Di conseguenza, aumenta anche l’eventuale prestazione di capitale al pensionamento; ◾ aumenta il tasso di conversione per il calcolo di un’eventuale rendita di vecchiaia; ◾ i contributi possono ancora essere dedotti dal reddito imponibile; ◾ le prestazioni di vecchiaia possono essere coordinate temporalmente con l’AVS. La rendita di vecchiaia AVS può essere differita di cinque anni al massimo; ◾ non sono più previste prestazioni in caso di incapacità di guadagno e capitali in caso di morte: il contributo di rischio si riduce considerevolmente. Restano invariate le prestazioni per gli assicurati che stavano già proseguendo l’assicurazione prima del 01.01.2016. ▸ Misure per la stabilità a lungo termine dell’assicurazione integrale Una correzione dei tassi di conversione è indispensabile a causa degli interessi costantemente bassi e dell’aspettativa di vita sempre più alta. L’anno scorso in questa sede vi abbiamo annunciato la prima fase di riduzione dei tassi di conversione nell’assicurazione integrale al 2016, valida per i pensionamenti dal 01.02.2016. L’abolizione del corso minimo franco-euro e l’introduzione di tassi di interesse negativi da parte della Banca nazionale svizzera a gennaio 2015 hanno accelerato le altre fasi di riduzione. Pertanto, i tassi di conversione sovraobbligatori nell’assicurazione integrale saranno ulteriormente ridotti per il 2017 e 2018; ciò interessa le soluzioni previdenziali dell’Helvetia Fondazione collettiva e dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva. Questa misura non ha alcun effetto su ◾◾ rendite già in corso; ◾◾ averi di vecchiaia percepiti sotto forma di capitale; ◾◾ il tasso minimo di conversione definito dal Consiglio federale applicabile per una conversione della rendita in caso di pensionamento all’età termine (attualmente 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne). Tutte le compagnie d’assicurazione sono interessate dagli sviluppi negativi del mercato dei capitali. La FINMA, in qualità di autorità di vigilanza delle assicurazioni, richiede l’applicazione delle modifiche necessarie e accompagna il processo. La procedura d’approvazione relativa alle fasi di riduzione qui annunciate si è conclusa, per cui vi possiamo già informare al riguardo. I clienti interessati saranno informati a fine marzo 2016 mediante una comunicazione personale. 7/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Tassi di conversione regime sovraobbligatorio in %, arrotondati 2016 2017 2018 Uomini (65) 5.60 5.36 5.12 Donne (64) 5.48 5.24 5.01 In Internet troverete i nuovi tassi di conversione, anche per il pensionamento anticipato o la prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età termine (cfr. riquadro alla fine di questa rubrica). «Una correzione dei tassi di conversione è indispensabile a causa degli interessi costantemente bassi e dell’aspettativa di vita sempre più alta.» Nella soluzione previdenziale semiautonoma, gestita tramite l’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva, i tassi di conversione restano al livello del 2016. Risultano quindi leggermente superiori rispetto all’assicurazione integrale. Ciò è dovuto al fatto che l’assicurazione integrale offre delle garanzie complete, ossia una garanzia di interessi e di capitale totale alle imprese affiliate. A differenza delle soluzioni previdenziali semiautonome, non può esserci una copertura insufficiente e non sono previsti contributi di risanamento o un obbligo di pagamento supplementare. Le severe prescrizioni di sicurezza e la rigida sorveglianza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) assicurano che le garanzie accordate contrattualmente dalle assicurazioni integrali siano sempre mantenute e che i diritti degli assicurati vengano rispettati. Ciò vale per tutte le compagnie d’assicurazione sulla vita, a prescindere dal fatto che siano esposte a un contesto di tassi d’interesse negativi o ad altri contraccolpi dei mercati finanziari. ▸ Un’aspettativa di vita più lunga e rendite garantite sono fattori positivi e indice di benessere. Tuttavia, a causa dei rendimenti sempre più bassi degli investimenti di capitale e della durata di pagamento delle rendite sempre più lunga, i conti non tornano più nella previdenza professionale. I tassi di conversione delle rendite eccessivamente alti e i rendimenti troppo esigui degli investimenti di capitale costringono a costituire delle riserve per le rendite in corso. A tale scopo, nel 2013 l’Helvetia ha impiegato CHF 128 mln. del risultato operativo positivo dei lavoratori e CHF 185 mln. nel 2014. Questa ridistribuzione influisce sull’ammontare dei premi di rischio e della remunerazione: senza la sovvenzione trasversale delle rendite in corso, l’avere di vecchiaia dei lavoratori attuali nel 2013 sarebbe stato remunerato di quasi 1.5 punti percentuali in più ovvero i premi di rischio si sarebbero potuti ridurre di oltre la metà. Nel 2014 la remunerazione sarebbe già aumentata di 2 punti percentuali ovvero i premi di rischio sarebbero diminuiti dell’80%! La riduzione al 6% del tasso minimo di conversione previsto nell’ambito della riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020» ridurrà questa sovvenzione trasversale, ma non la eliminerà. Con questo tasso di conversione e un rendimento degli investimenti di capitale previsto del 2.5%, la ridistribuzione richiesta per il pensionamento di un uomo di 65 anni ammonta ancora al 12% circa del suo capitale collocato. Andamento e rendimento medio obbligazioni federali a 10 anni dal 2005 Rendimento in % 3.5 2.5 1.5 0.5 0 2005 2007 2009 2011 2013 Rendimento medio dal gennaio 2005 all’ottobre 2015 Media annua rendimento delle obbligazioni federali a 10 anni Fonte: Banca nazionale svizzera, Bollettino mensile di statistica su www.snb.ch I fattori che determinano il livello dei tassi di conversione delle rendite, ossia l’aspettativa di vita e l’ammontare degli interessi di capitale, possono costantemente cambiare in entrambe le direzioni. Naturalmente verifichiamo ogni anno le basi attuariali. Se i mercati finanziari presentano di nuovo un andamento positivo, adeguiamo di conseguenza le condizioni. «Se i mercati finanziari presentano di nuovo un andamento positivo, adeguiamo di conseguenza le condizioni.» Qualora la tendenza negativa dovesse proseguire, potrebbero essere necessarie o richieste dalla FINMA delle misure aggiuntive, ad esempio una riduzione degli interessi tecnici per gli attivi. Manterremo aggiornati i nostri clienti. ▸ 8/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 2015 Chiusura dei conti d’eccedenze individuali Come già annunciato lo scorso anno, al 01.01.2016 praticamente tutti i conti d’eccedenze individuali esistenti saranno chiusi e l’importo sarà accreditato all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio. In questo modo, dal 01.01.2016 le eccedenze di norma aumenteranno le rendite di vecchiaia e non saranno più versate separatamente come capitale. Certamente, conformemente alle disposizioni regolamentari, al pensionamento continuerà a essere possibile percepire l’avere di vecchiaia, o parte di esso, come capitale. Le eccedenze continuano a essere gestite separatamente e in caso di decesso vengono versate come capitale supplementare. Maggiori informazioni ◾◾ Potete informare i vostri collaboratori su questi temi semplicemente inviando loro il link «Helvetia – News sul 2° pilastro». I clienti interessati dalla riduzione del tasso di conversione riceveranno a fine marzo 2016 una lettera personale e un promemoria per informare i collaboratori. A tale lettera sono accluse le tabelle dei tassi di conversione 2016/2017 e 2017/2018. ◾◾ Tassi di conversione su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare la fondazione e poi su «Dati di riferimento»). ◾◾ Con l’invio diretto del certificato di previdenza per il 2016 gli assicurati vengono avvisati in merito alle modifiche di regolamento, all’attuale riduzione del tasso di conversione (2016) e ai tassi di conversione per il 2017 e il 2018. Nel certificato di previdenza 2016 i tassi di conversione 2017 e 2018 non sono ancora stati presi in considerazione per il calcolo della pensione di vecchiaia (valori previsti). 9/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 I vantaggi sono: ◾◾ le eccedenze vengono ora remunerate al tasso d’interesse sovraobbligatorio; ◾◾ le eccedenze vengono ora versate all’avere di vecchiaia al momento del pensionamento. Con questa integrazione si può compensare una parte della riduzione del tasso di conversione, in particolare per i clienti di lunga data dell’Helvetia. ◾◾ Con le informazioni relative alla comunicazione degli adattamenti dei salari 2017 e 2018, a novembre 2016 e 2017 i clienti interessati saranno nuovamente informati sui nuovi tassi di conversione delle rendite. ◾◾ Informazioni sul tema «eccedenze» sono disponibili su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa»). ◾◾ Informazioni e formulari sul tema «partner convivente», «Ordine dei beneficiari» e «Certificato di previdenza» sono disponibili su www.helvetia.ch/dipendenti (e poi su «Temi previdenziali durante l’assunzione»). ◾◾ Informazioni e formulari sul tema «pensionamento» sono disponibili su www.helvetia.ch/dipendenti (e poi su «Pensionamento»). ◾◾ Schede informative «Previdenza per la vecchiaia 2020» – «L’aliquota di conversione nella previdenza professionale» ed «Età di riferimento, anticipazione e rinvio della rendita» su www.admin.ch. ◾◾ FINMA, pubblicazione del conto d’esercizio vita collettiva 2014 su www.finma.ch. ◾◾ Swisscanto, studio «Le casse pensione svizzere 2015» su www.swisscanto.ch. Condizioni. Ci troviamo ancora di fronte a interessi bassi, mercati azionari volatili e crisi degli investimenti. Per la previdenza professionale il contesto resta quindi impegnativo. Non si devono perdere d’occhio la stabilità e la prospettiva a lungo termine. Il contesto degli investimenti resta impegnativo Patricia Scheurer Dipl. matematica/ Business Analyst Helvetia Assicurazioni, Settore di mercato Previdenza imprese Il franco forte indebolisce la crescita del PIL Secondo le stime del SECO, nel 2015 l’economia svizzera registrerà una crescita del PIL pari allo 0.9%, anche a causa della forza del franco. Sebbene vi sia stato un leggero miglioramento del cambio (aggiornato al 30.09.2015) nelle ultime settimane si prevede uno sviluppo economico molto contenuto nel secondo semestre, che si rafforzerà solo nel corso del 2016. Una condizione importante per lo sviluppo è che la congiuntura internazionale resti favorevole e soprattutto che l’Eurozona possa proseguire la sua ripresa. Per il 2016 il SECO prevede una crescita complessiva del PIL dell’1.5%. I fattori trainanti di questo sviluppo sono il consumo privato (immigrazione, andamento dei salari reali) e il recupero delle esportazioni. L’attuale miglioramento congiunturale in Europa e soprattutto negli USA viene frenato dal parziale crollo della crescita nei Paesi emergenti a causa dei bassi prezzi delle materie prime. Ciò ha a sua volta indotto la FED a rinviare il primo rialzo del tasso di riferimento negli USA. 10/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 A causa del protrarsi dei problemi strutturali nell’Unione europea e della conseguente politica monetaria espansiva della Banca centrale europea (BCE), in Svizzera i tassi di riferimento potrebbero rimanere bassi. I rendimenti delle obbligazioni federali a 10 anni potrebbero quindi rimanere ai minimi storici. Le aspettative di rendimento delle obbligazioni federali svizzere resteranno di conseguenza moderate e si manterranno probabilmente vicino allo zero. Un aumento progressivo del tasso di riferimento negli USA potrebbe contribuire a uno sgravio. I conseguenti deflussi di capitale potrebbero indebolire il franco svizzero e accrescere il margine d’azione della Banca nazionale svizzera (BNS). Domanda elevata di immobili – ottimismo verso i mercati azionari per il 2016 Il difficile contesto degli investimenti ha contribuito anche quest’anno a mantenere alta la domanda di valori reali come azioni e immobili. Così, nonostante i prezzi elevati, gli investimenti immobiliari sono sempre più richiesti. Quest’estate l’indebolimento dell’economia cinese ha determinato, come previsto, una correzione sui mercati azionari. ▸ Da un sondaggio condotto da Credit Suisse e dal Centro per la ricerca economica europea1 è però emerso che gli investitori svizzeri sono molto ottimisti per quanto riguarda i rendimenti delle azioni europee. Ciò segnala un aumento della fiducia nella forza economica dell’UE, che si traduce in maggiori acquisti di azioni estere da parte degli investitori elvetici. Aumentano quindi i deflussi di capitale dalla Svizzera e ciò potrebbe contribuire a indebolire il franco svizzero. Come illustrato in precedenza, anche il rialzo del tasso di riferimento negli USA potrebbe sortire lo stesso effetto sulla valuta elvetica. A beneficiarne sarebbero soprattutto le aziende esportatrici svizzere, con una conseguente stabilizzazione dei corsi azionari nazionali. 1Fonte: Credit Suisse, Investment Strategy Research, Economic Research, Monitor Svizzera, edizione settembre 2015 Rendimento delle obbligazioni federali a 10 anni (media mensile) rispetto alla remunerazione minima dell’avere di vecchiaia obbligatorio dal 2010 Rendita in % 2.5 Tasso d’interesse minimo 2016 all’1.25% 2.0 1.5 Dall’inizio del 2015 rendimento sotto o vicino allo zero 1.0 0.5 0.0 –0.5 01/2010 01/2011 01/2012 01/2013 01/2014 01/2015 Tasso d’interesse minimo per regime obbligatorio Rendimento delle obbligazioni federali a 10 anni Il divario tra le obbligazioni federali a 10 anni e il tasso d’interesse minimo ha continuato ad aumentare nonostante la riduzione di quest’ultimo all’1.25%. Il rendimento delle obbligazioni federali si trova prevalentemente in terreno negativo da quando è stato abolito il corso di cambio minimo con l’euro. Fonte: Banca nazionale svizzera, Rendimenti delle obbligazioni su www.snb.ch 11/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 L’Helvetia offre sia sicurezza sia prospettive di rendimento L’andamento dei mercati di capitali a medio e soprattutto lungo termine è difficile da prevedere. Ciò porta a valutazioni molto diverse sull’andamento dei mercati di capitali. Assicurazione integrale per il cliente orientato alla sicurezza Per il cliente orientato alla sicurezza, l’Helvetia offre la soluzione assicurativa integrale, in cui tutti i rischi sono a carico dell’Helvetia. In questo modo, le prestazioni assicurate sono garantite non solo in caso di prestazione, ma anche per l’avere di vecchiaia risparmiato. Inoltre, indipendentemente dal rendimento effettivamente conseguito, l’Helvetia offre il tasso d’interesse minimo definito dal Consiglio federale. In aggiunta, a seconda dell’andamento dell’attività, concede un’eccedenza di interessi e di rischio. I dettagli relativi a queste modalità di pagamento sono disponibili in «Partecipazione alle eccedenze e remunerazione nell’assicurazione integrale». Helvetia LPP Invest per il cliente orientato al rendimento Con l’Helvetia LPP Invest, l’Helvetia offre al cliente orientato al rendimento una soluzione con l’opportunità di un rendimento superiore rispetto al modello di assicurazione integrale. Diversamente dall’assicurazione integrale, la fondazione sopporta il rischio d’investimento. Inoltre, l’Helvetia LPP Invest consente una copertura insufficiente temporanea. Ciò si ripercuote, tra l’altro, in una quota azionaria considerevolmente più elevata rispetto a quanto avviene con l’assicurazione integrale. A cadenza annuale, il Consiglio di fondazione decide in merito a un’eventuale maggiore remunerazione o all’utilizzo di un’eccedenza d’interessi che dipende, tra le altre cose, dal grado di copertura della fondazione. ▸ Partecipazione alle eccedenze e remunerazione nell’assicurazione integrale Partecipazione alle eccedenze 2015 nell’assicurazione integrale Come già comunicato con «Helvetia – News sul 2° pilastro» per l’anno 2015, l’Helvetia ha mantenuto la remunerazione nel regime sovraobbligatorio all’1.25%. I problemi strutturali globali, i tassi d’interesse negativi e l’abolizione del tasso di cambio minimo da parte della Banca nazionale svizzera continuano a rendere difficile il contesto degli investimenti. Grazie alla consolidata e cauta tattica d’investimento, l’Helvetia è riuscita ciò nonostante a ottenere un risultato d’investimento solido e concede un’eccedenza d’interessi pari a 0.50% nel regime sovraobbligatorio. Eccedenza d’interessi e remunerazione complessiva 20151 2015 0.00 Remunerazione garantita 1.75 Remunerazione complessiva 1.75 Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/ Averi di vecchiaia Liechtenstein Tasso d’eccedenza 0.50 Remunerazione garantita 1.25 Remunerazione complessiva 1.75 1Si applica alle soluzioni di assicurazione integrale delle fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni aziendali con contratto di assicurazione integrale. 12/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 La remunerazione complessiva inferiore sull’avere di vecchiaia LPP è una conseguenza del tasso di conversione legale delle rendite troppo elevato nel settore obbligatorio. Eccedenza di rischio 2015 In base alle regole della quota minima, le eccedenze assegnate al fondo delle eccedenze saranno versate entro cinque anni. Tuttavia, il versamento annuo può essere al massimo di due terzi dell’intero fondo delle eccedenze. Per l’anno 2015, si possono quindi versare eccedenze di rischio del 5% dei premi di rischio. Sono esclusi dall’eccedenza di rischio i clienti con un accordo speciale sulle eccedenze e le assicurazioni collettive non comprese nella previdenza professionale. in % Avere di vecchiaia LPP Tasso d’eccedenza Tuttavia, con l’abolizione del corso minimo dell’euro rispetto al franco svizzero da parte della BNS e con l’introduzione di tassi d’interesse negativi, nel complesso, le sfide per le assicurazioni sulla vita nella previdenza professionale si sono accentuate. Accredito delle eccedenze La partecipazione alle eccedenze 2015 viene conteggiata in occasione dell’elaborazione al giorno stabilito del vostro contratto e accreditata in data 01.01.2016. I dettagli dell’accredito delle eccedenze individuale per il vostro contratto di previdenza sono riportati nel conteggio delle eccedenze, che riceverete insieme al certificato collettivo per il 2016. ▸ Utilizzo delle eccedenze Sia le eccedenze di rischio che di interessi vengono ora accreditate all’avere di vecchiaia sovraobbligatorio della persona assicurata. Maggiori informazioni a tale riguardo sono disponibili in «Prodotti e prestazioni» a pagina 9. La Commissione di previdenza o il Consiglio di fondazione possono tuttavia deliberare diversamente sull’uso delle eccedenze. Remunerazione degli averi di vecchiaia 2016 nell’ambito dell’assicurazione integrale In seguito all’introduzione dei tassi negativi da parte della BNS, nel corso dell’intero anno anche i rendimenti delle obbligazioni federali a 10 anni si sono spesso trovati in negativo. In autunno la BNS ha deciso di mantenere i tassi negativi a medio termine. A fronte di questi sviluppi e delle caute previsioni per il 2016, al 01.01.2016 il Consiglio federale ha ridotto il tasso d’interesse minimo per il regime obbligatorio all’1.25%. Remunerazione garantita degli averi di vecchiaia nell’ambito dell’assicurazione integrale 20161 2016 in % Avere di vecchiaia LPP 1.25 Avere di vecchiaia sovraobbligatorio/ Averi di vecchiaia Liechtenstein 0.50 1Si applica alle soluzioni di assicurazione integrale delle fondazioni collettive dell’Helvetia e alle fondazioni aziendali con contratto di assicurazione integrale. 13/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Come si può vedere dal grafico dell’andamento degli interessi, il livello degli interessi in continua diminuzione rappresenta ancora una grande sfida per la politica d’investimento dell’assicurazione integrale, che è orientata alla sicurezza e agli investimenti nominali. Per il regime sovraobbligatorio l’Helvetia ha quindi deciso di lasciare la remunerazione garantita allo 0.50%. ▸ Remunerazione Helvetia LPP Invest I problemi relativi ai titoli a tasso fisso (tra cui le obbligazioni federali a 10 anni) sono già stati commentati in modo approfondito in precedenza. Poiché la strategia d’investimento è orientata al rendimento, la quota di questa categoria d’investimento è inferiore rispetto all’assicurazione integrale. Per contro, le azioni hanno un peso maggiore. Il crollo dell’indice azionario svizzero dopo l’abolizione del corso di cambio minimo si è potuto compensare entro primavera, ma in estate lo sviluppo incerto della congiuntura economica cinese ha provocato un nuovo crollo delle azioni, determinando una performance complessiva bassa. Ciò non cambia però il fatto che le valutazioni fondamentali delle azioni restino interessanti, soprattutto rispetto ai rendimenti troppo bassi delle obbligazioni. Inoltre, il gruppo d’investimento LPP-Mix Plus 30, rilevante per LPP Invest, ha potuto beneficiare della stabilità dei redditi locativi. Nel complesso, la domanda di immobili e i ricavi che ne derivano (pigioni stabili e aumento del valore) hanno registrato una forte crescita negli ultimi anni a fronte dei bassi tassi d’interesse. L’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva attribuisce grande importanza a un investimento responsabile dei fondi dei clienti e per il 2016 fissa quindi la remunerazione garantita del regime sovraobbligatorio all’1.25%. Remunerazione garantita degli averi di vecchiaia Helvetia LPP Invest 20161 2016 in % Avere di vecchiaia LPP 1.25 Avere di vecchiaia sovraobbligatorio 1.25 1Si applica alle soluzioni previdenziali nel modello semiautonomo dell’Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva. Tasso d’interesse proiettato Il tasso d’interesse proiettato applicato per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia prevedibili viene ridotto al 2.00% per tutte le soluzioni di assicurazione integrale dal 01.01.2016. In questo modo si tiene conto del contesto dei tassi bassi, che persiste da alcuni anni. Nella Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva il tasso d’interesse proiettato resta al 2.25%. La possibilità di redditi d’investimento superiori è indicata rispetto all’assicurazione integrale, come già illustrato a pagina 11. Una spiegazione del tasso d’interesse proiettato è disponibile in «Helvetia – News sul 2° pilastro 2012» a pagina 6. 14/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Mercato e assicurazioni sociali. Novità per la riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020». Il Consiglio degli Stati ha già concluso la procedura di consultazione. Vi aggiorniamo sugli ultimi sviluppi e, come di consueto, sui principali cambiamenti al 01.01.2016. Marianne Kostur Responsabile per la formazione tecnica Helvetia Assicurazioni, Settore di mercato Previdenza imprese Nell’edizione del 2015 di «Helvetia – News sul 2° pilastro» vi abbiamo presentato i punti principali della riforma del primo e secondo pilastro. Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha redatto il messaggio definitivo sulla riforma «Previdenza per la vecchiaia 2020». La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSSCS) ha iniziato i lavori preliminari già a gennaio 2015 e li ha conclusi ad agosto. Nella sessione autunnale di quest’anno, il Consiglio degli Stati ha preso in esame il progetto. Questa riforma, considerato lo sviluppo economico e demografico, è molto importante per il futuro del 1° e del 2° pilastro. Qui vi aggiorniamo sulla situazione attuale. In questa sede vi informiamo anche in merito alle novità riguardanti le assicurazioni sociali, che entreranno in vigore il 01.01.2016. Per una panoramica delle disposizioni delle assicurazioni sociali attualmente in vigore, potete consultare il nostro foglio informativo «Assicurazioni sociali svizzere 2016» su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa»). I principali cambiamenti nel 1° pilastro (AVS, AI e prestazioni complementari) Le rendite dell’AVS e dell’AI restano invariate In genere, le modifiche alle rendite AVS e AI vengono effettuate ogni due anni. L’ultima modifica risale al 01.01.2015. Di conseguenza la prossima è prevista per il 01.01.2017. 15/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Ci sono invece cambiamenti sul fronte dei contributi. Ciò è dovuto alla riduzione del contributo all’indennità per perdita di guadagno (IPG) allo 0.45%. Il finanziamento dell’indennità per perdita di guadagno per chi presta servizio e delle prestazioni in caso di maternità avviene tramite dei supplementi ai contributi AVS. L’aliquota contributiva dello 0.5% applicata sinora è stata definita nel 2011 per una durata di cinque anni. Il Consiglio federale ha deciso di ridurre il contributo, poiché le riserve soddisfano nuovamente i requisiti minimi fissati per legge ed è possibile rispettarli anche con un’aliquota ridotta. Anche questa volta, la modifica è limitata nel tempo ed è valida fino alla fine del 2020. I contributi per i lavoratori dipendenti ammontano ora a: in % Datore di lavoro Dipendente Totale AVS 4.200 4.200 8.400 AI 0.700 0.700 1.400 IPG 0.225 0.225 0.450 Totale 5.125 5.125 10.250 Allo stesso modo sono stati ridotti i contributi per i lavoratori indipendenti. Il contributo minimo per i lavoratori indipendenti e le persone senza attività lucrativa ammonta ora a CHF 478. Questo importo include i contributi AVS, AI e IPG. Per le persone senza attività lucrativa, l’importo massimo è limitato a 50 volte il contributo minimo e ammonta ora a CHF 23’900. ▸ Adeguamenti nel 2° pilastro (LPP) Importi limite invariati nella previdenza professionale in CHF Soglia d’entrata 21 150 Salario LPP massimo computabile 84 600 Deduzione di coordinamento LPP 24 675 Salario LPP massimo assicurato 59 925 Salario LPP minimo assicurato Salario massimo assicurabile nella previdenza professionale 3 525 846 000 Adeguamento del tasso d’interesse minimo LPP Il tasso d’interesse minimo LPP viene ridotto all’1.25%. Nessun adeguamento delle rendite per superstiti e d’invalidità LPP obbligatorie in corso Per legge, le rendite per superstiti e d’invalidità della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate periodicamente al rincaro. Le modifiche si basano sull’andamento dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo. In linea generale, il primo adeguamento di una rendita per superstiti o d’invalidità obbligatoria all’evoluzione dei prezzi si effettua dopo un periodo di tre anni, all’inizio dell’anno civile successivo. Pertanto, il 01.01.2016 saranno adeguate per la prima volta le rendite maturate nel 2012. L’adeguamento viene determinato sulla base degli indici dell’evoluzione dei prezzi di settembre 20121 e settembre 20152. A causa dell’evoluzione negativa dei prezzi, le rendite non devono essere adeguate. Ulteriori modifiche vengono eseguite parallelamente agli adeguamenti nella previdenza per la vecchiaia e per i superstiti (AVS). Questo vale per le rendite che sono state corrisposte per la prima volta prima del 01.01.2012. Per tali rendite la prossima modifica non sarà effettuata prima del 01.01.2017. 1Indice 2Indice 16/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 settembre 2012: 99.3; base dicembre 2010 = 100 settembre 2015: 97.7; base dicembre 2010 = 100 Adeguamento del salario massimo assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni conformemente alla LAINF L’importo massimo del salario da assicurare secondo la LAINF viene aumentato da CHF 126’000 a CHF 148’200. La modifica ha effetti anche su altre assicurazioni sociali che fanno riferimento a questo valore. Nell’assicurazione per l’invalidità (AI) tale modifica interessa il guadagno massimo assicurato per la determinazione delle indennità giornaliere e nell’assicurazione contro la disoccupazione, oltre alla base di calcolo per le indennità giornaliere, interessa anche i limiti del salario per i contributi. Come viene determinato il salario massimo assicurabile nella LAINF? Rispetto al 1° pilastro e alla previdenza professionale, nell’assicurazione contro gli infortuni l’adeguamento del salario massimo assicurato avviene a intervalli molto più lunghi e irregolari. L’ultimo adeguamento risale al 01.01.2008, quando per legge fu richiesto che almeno il 92%, ma non più del 96%, di tutti i dipendenti assicurati fosse assicurato per il salario integrale. Un aumento al 01.01.2016 risulta necessario perché altrimenti l’intero reddito sarebbe assicurato da meno del 92% dei dipendenti assicurati. Con il limite massimo di CHF 148’200, circa il 95% dei dipendenti sarà coperto per il salario integrale. ▸ Palazzo federale a Berna Modifiche importanti nelle altre assicurazioni sociali A causa dell’aumento del salario massimo assicurabile secondo la LAINF nell’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) i limiti salariali vengono adeguati sia sotto il profilo dei contributi sia delle prestazioni. I contributi ordinari, attualmente pari al 2.2%, vengono aumentati per i salari fino a CHF 148’200. Il contributo di solidarietà dell’1% si applica alle parti di salario superiori a CHF 148’200. Il guadagno massimo assicurato per il calcolo delle indennità giornaliere aumenta a CHF 148’200. «Il Consiglio federale prevede l’entrata in vigore della riforma al 01.01.2020, mentre il Consiglio degli Stati vorrebbe implementarla già al 01.01.2018.» «Previdenza per la vecchiaia 2020» – stato dei lavori Alla fine del 2014 il Consiglio federale ha elaborato il progetto definitivo per la «Previdenza per la vecchiaia 2020» e l’ha sottoposto al Parlamento per la deliberazione. La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-CS) ha modificato e ottimizzato il progetto sotto diversi aspetti. Inoltre, ha chiesto di rimuovere alcuni punti della riforma, come le controverse modifiche alla rendita per vedova nel 1° pilastro. Già nella sessione autunnale 2015, il progetto era incluso nell’ordine del giorno del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale prevede l’entrata in vigore della riforma al 01.01.2020, mentre il Consiglio degli Stati vorrebbe implementarla già al 01.01.2018. 17/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Questa scadenza è estremamente ambiziosa. In una fase successiva, il progetto dovrà essere sottoposto anche al Consiglio nazionale. Di seguito vi mostriamo, focalizzandoci sul 2° pilastro, le proposte di adeguamento avanzate dopo la consultazione del Consiglio degli Stati. Il Consiglio degli Stati ha approvato l’analisi complessiva del 1° e 2° pilastro e ha appoggiato l’obiettivo del Consiglio federale di mantenere l’attuale livello delle prestazioni. Si dichiara chiaramente a favore della riduzione del tasso di conversione, ma segue una propria linea per quanto riguarda le misure di compensazione. Vi informiamo in merito ai risultati del 2° pilastro. 1. Età del pensionamento L’età del pensionamento stabilisce da quando una rendita completa può essere percepita e quando è possibile un pensionamento con rendita superiore o inferiore. ◾ Finora L’età del pensionamento ordinaria nella previdenza professionale è come nell’AVS ed è fissata a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini. Nella previdenza professionale nel regolamento di previdenza può essere stabilito un pensionamento tra i 58 al più presto e i 70 anni al più tardi. Nei regolamenti di previdenza delle fondazioni collettive dell’Helvetia il margine legale viene sfruttato completamente. Nell’AVS la rendita può essere riscossa fino a due anni in anticipo o rinviata fino a cinque anni. ▸ 2. Soglia d’entrata La soglia d’entrata stabilisce da quando una persona che esercita un’attività lucrativa deve essere assicurata obbligatoriamente nella previdenza professionale. ◾ Finora ¾ della rendita AVS massima (2016: CHF 21’150) ◾ Consiglio federale ½ della rendita AVS massima (2016: CHF 14’100) Il Consiglio federale propone la riduzione della soglia d’entrata per consentire alle persone impiegate a tempo parziale di avere una previdenza migliore. Questo adeguamento, insieme ai nuovi accrediti di vecchiaia e alla rinuncia alla deduzione di coordinamento, è stato fortemente criticato. 18/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ◾ Consiglio degli Stati Il Consiglio degli Stati respinge la riduzione della soglia d’entrata e la mantiene al livello attuale, ossia a ¾ della rendita AVS massima (2016: CHF 21’150). Il grafico riportato di seguito mostra chiaramente che la proposta del Consiglio federale di ridurre la soglia d’entrata e di rinunciare alla deduzione di coordinamento comporta dei notevoli miglioramenti, soprattutto per i salari bassi, con conseguenti effetti sui costi. La soluzione del Consiglio degli Stati è invece molto più vicina alla soluzione attuale. Confronto rendita di vecchiaia con durata massima del contributo (interesse 0%) Rendita di vecchiaia in CHF 25’000 20’000 15’000 10’000 5’000 3. Salario coordinato Per raggiungere l’obiettivo di previdenza, le prestazioni del 1° e 2° pilastro sono armonizzate. Il reddito determinante, che deve essere assicurato nella previdenza professionale, viene denominato «salario coordinato». Nell’attuale sistema questo viene determinato dal salario lordo annuo meno la deduzione di coordinamento. ◾ Finora Salario coordinato: salario annuo AVS, che è compreso tra 7/8 della rendita AVS massima e tre volte la rendita AVS massima (2016: da CHF 24’675 a CHF 84’600) Deduzione di coordinamento: 2016: CHF 24’675 Salario minimo assicurato: 1/8 della rendita AVS massima (aggiornamento 2016: CHF 3’525) ▸ 91’650 77’550 70’500 63’450 56’400 49’350 42’300 35’250 28’200 21’150 Rendita di vecchiaia finora Rendita di vecchiaia proposta dal Consiglio federale Rendita di vecchiaia proposta dal Consiglio degli Stati 84’600 Salario in CHF 0 14’100 ◾ Consiglio federale L’età di riferimento nell’AVS e nella previdenza professionale deve essere fissata in modo uniforme per donne e uomini a 65 anni. D’ora in poi una percezione della rendita dovrà essere possibile in entrambi i pilastri tra i 62 e i 70 anni. Nella previdenza professionale la riduzione o l’aumento della rendita avviene in modo quasi automatico, effettuando versamenti per meno o più tempo e facendo dipendere il tasso di conversione dalla rispettiva età. Nell’AVS sono stabiliti tassi per la riduzione o l’aumento. Il tasso di riduzione attualmente in vigore del 6.8% per anno di prelievo anticipato per dipendenti con reddito basso e medio (sono menzionati redditi annui fino a CHF 50’000 o CHF 60’000) deve essere ridotto se la persona interessata ha già versato contributi AVS all’età di 18, 19 e 20 anni. ◾ Consiglio degli Stati Viene approvata l’età di riferimento. Per l’aumento dell’età di pensionamento delle donne a 65 anni, il Consiglio degli Stati stabilisce un termine di tre anni, contro i sei anni proposti dal Consiglio federale. Nel 2° pilastro alle istituzioni di previdenza è data la possibilità di prevedere il pensionamento anche prima dei 62 anni, premesso che siano soddisfatte determinate condizioni. Si rifiutano invece abbassamenti della riduzione nell’AVS in caso di pensionamento anticipato per i redditi medio-bassi. ◾ Consiglio federale La deduzione di coordinamento deve venir meno, mentre il limite massimo del salario pari a tre volte la rendita AVS massima (2016: CHF 84’600) deve restare invariato. L’estensione del salario assicurato serve per compensare il calo del tasso di conversione e consente ai collaboratori impiegati a tempo parziale di ottimizzare la loro previdenza. ◾ Consiglio degli Stati Il Consiglio degli Stati rifiuta la proposta del Consiglio federale. La deduzione di coordinamento deve essere mantenuta sebbene a un livello più basso ed essere adeguata al grado d’occupazione delle persone impiegate a tempo parziale. Inoltre, deve essere aumentato il salario minimo assicurato. Il Consiglio degli Stati ha stabilito i seguenti valori di riferimento: Salario coordinato: salario annuo AVS, che è compreso tra ¾ della rendita AVS massima e tre volte la rendita AVS massima (2016: da CHF 21’150 a CHF 84’600) Deduzione di coordinamento: ¾ della rendita AVS massima (2016: CHF 21’150) con conseguente adeguamento al grado d’occupazione per le persone impiegate a tempo parziale. Salario minimo assicurato: 1/6 della rendita AVS massima (aggiornamento 2016: CHF 4’700). 4.Accrediti di vecchiaia/ averi di vecchiaia Con gli accrediti di vecchiaia e i redditi di capitale viene accumulato l’avere di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia vengono calcolati in percentuale del salario annuo coordinato. 19/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ◾ Finora 7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni 10% per persone di età fra i 35 e i 44 anni 15% per persone di età fra i 45 e i 54 anni 18% a partire dai 55 anni ◾ Consiglio federale 5% per persone di età fra i 25 e i 34 anni 9% per persone di età fra i 35 e i 44 anni 13% a partire dai 45 anni Gli accrediti di vecchiaia talvolta superiori, insieme alle basi salariali adeguate, devono mitigare la riduzione del tasso di conversione e alleggerire un po’ i collaboratori più anziani. ◾ Consiglio degli Stati La proposta del Consiglio federale si fonda sulla base salariale senza la deduzione di coordinamento. Il Consiglio degli Stati prevede di aumentare le quote per gli accrediti di vecchiaia per le persone di età fra i 35 e i 54 anni sulla base di un salario coordinato e di anticipare il processo di risparmio a 21 anni. Gli accrediti di vecchiaia ammontano a: 5% per persone di età fra i 21 e i 24 anni 7% per persone di età fra i 25 e i 34 anni 11% per persone di età fra i 35 e i 44 anni 16% per persone di età fra i 45 e i 54 anni 18% a partire dai 55 anni L’aumento degli accrediti di vecchiaia e l’anticipazione del processo di risparmio servono per mantenere il livello delle prestazioni. ▸ 5. Tasso minimo di conversione Il tasso di conversione è la percentuale con cui l’avere di vecchiaia al momento del pensionamento viene convertito in una rendita di vecchiaia annuale vitalizia. L’entità del tasso di conversione è prescritta per legge solo per la parte obbligatoria. Una riduzione può essere compensata con accrediti di vecchiaia superiori, un processo di risparmio più lungo o l’estensione del salario assicurato. ◾ Finora 6.8% per uomini con età pensionabile di 65 anni, per donne con età pensionabile di 64 anni ◾ Consiglio federale Riduzione in quattro fasi per arrivare al 6.0% all’età di 65 anni per uomini e donne ◾ Consiglio degli Stati Il Consiglio degli Stati approva la proposta del Consiglio federale. La riduzione del tasso di conversione LPP proposta dal Consiglio federale e accettata dal Consiglio degli Stati non tiene sufficientemente in considerazione le conseguenze delle caratteristiche demografiche e della situazione ancora tesa sui mercati d’investimento e non è in grado quindi di evitare la sovvenzione trasversale attuale tra assicurati attivi a beneficiari di rendite. 6. Misure compensative per il mantenimento del livello delle prestazioni La riduzione del tasso di conversione, se non viene affiancata da altre misure, comporta la riduzione del livello delle prestazioni. Con l’adeguamento dei tassi degli accrediti di vecchiaia e/o un’estensione del salario assicurato è possibile mantenere l’obiettivo prestazionale fissato. Questo riguarda però solo i giovani assicurati. Gli assicurati più anziani hanno lacune nella previdenza nonostante gli accrediti di vecchiaia più alti. ◾ Consiglio federale Per gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni hanno compiuto i 40 anni (la cosiddetta generazione di transizione), le lacune previdenziali devono essere ridotte attraverso un pagamento di compensazione tramite il fondo di garanzia nazionale. ◾ Consiglio degli Stati Il Consiglio degli Stati trasferisce una parte delle misure di compensazione al 1° pilastro. I pagamenti di compensazione tramite il fondo di garanzia devono essere consentiti solo agli assicurati che hanno compiuto i 50 anni. Attraverso il 1° pilastro ai nuovi beneficiari di rendita deve essere concesso un supplemento alla rendita di vecchiaia di CHF 840 all’anno tramite il primo pilastro e il limite per le rendite per coniugi deve essere aumentato dall’attuale 150% al 155%. Il grafico riportato di seguito illustra gli effetti sulla base di un esempio numerico. Esempio di salario AVS CHF 70’000 con tasso d’interesse dello 0% in CHF Età all’entrata in vigore della riforma 20 Avere di vecchiaia a 65 anni Rendita di vecchiaia in caso di pensionamento a 65 anni Finora Proposta Consiglio federale Proposta Consiglio degli Stati 226 625 280 000 263 790 Finora Proposta Consiglio federale Differenza Proposta Consiglio degli Stati Differenza 15 411 16 800 1 389 15 827 416 30 226 625 278 364 252 786 15 411 16 702 1 291 15 167 –244 40 226 625 267 890 247 348 15 411 16 073 662 14 841 –570 50 226 625 247 546 238 056 15 411 14 853 –558 14 283 –1 128 60 226 625 231 333 229 798 15 411 13 880 –1 531 13 788 –1 623 20/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ▸ 7. Quota minima La quota minima regola le modalità con cui le assicurazioni sulla vita devono accreditare il risultato di esercizio della previdenza professionale agli assicurati e agli azionisti. La parte è stabilita per legge come quota minima. ◾ Finora Il Consiglio federale ha stabilito che normalmente al collettivo degli assicurati spetta almeno il 90% del reddito generato, ossia i premi di rischio e per le spese e i rendimenti dell’investimento di capitale. ◾ Consiglio federale La quota minima dovrà essere aumentata al 92%. ◾ Consiglio degli Stati Il Consiglio degli Stati rifiuta la proposta del Consiglio federale e mantiene la quota minima al 90%. La decisione del Consiglio degli Stati è un segnale importante per le assicurazioni sulla vita. Infatti, specialmente per le piccole e medie imprese, le assicurazioni sulla vita sono i partner più importanti nella previdenza professionale. Soprattutto in questi periodi difficili sono molto richieste le soluzioni previdenziali con garanzie adeguate, le cosiddette assicurazioni integrali. In caso di soluzioni di assicurazione integrale, l’assicurazione sulla vita deve adempiere sempre alle prestazioni promesse contrattualmente agli assicurati. Il rischio di perdite è assunto dagli azionisti con il loro capitale e per questo desiderano essere indennizzati anche in modo conforme al mercato. Il regolamento della quota minima permette all’impresa di assicurazione di soddisfare i requisiti relativi alla solvibilità e di accumulare anche effettivamente i fondi a ciò necessari. Le disposizioni attuali sulla quota minima pari al 90% si sono dimostrate assolutamente valide nella pratica. Un adeguamento della quota minima verso l’alto ridurrebbe la redditività del capitale, avrebbe effetti sulla solvibilità e quindi comprometterebbe le assicurazioni integrali. 21/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Informazioni importanti per i datori di lavoro ◾◾ L’aumento del guadagno assicurato massimo nella LAINF a CHF 148’200 ◾◾ L’adeguamento della base salariale per i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione ◾◾ La riduzione del contributo all’indennità per perdita di guadagno (IPG) allo 0.45% Maggiori informazioni ◾◾ Opuscoli dell’AVS/AI/IPG su www.ahv-iv.info ◾◾ Ufficio federale delle assicurazioni sociali: informazioni su tutte le assicurazioni sociali su www.bsv.admin.ch ◾◾ Foglio informativo «Assicurazioni sociali svizzere 2016» su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa») Servizi. Come dice già il nome, il regolamento di previdenza disciplina le prestazioni della previdenza professionale. D’ora in poi vi aggiorneremo ogni anno in questa sede sulle modifiche dei nostri regolamenti. Approfittiamo dell’occasione per fornirvi ora alcune indicazioni fondamentali. Priska Schnell Manager Marketing e Comunicazione Previdenza professionale Helvetia Assicurazioni, Settore di mercato Previdenza imprese Scopo e finalità del regolamento di previdenza – condizioni quadro, obblighi, validità, limiti Il regolamento di previdenza disciplina il rapporto tra l’istituzione di previdenza (fondazione) e i beneficiari delle prestazioni – in particolare il diritto alle prestazioni e il finanziamento della previdenza. Il contratto di affiliazione regola il rapporto tra il datore di lavoro e la fondazione, ossia i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali, quali scadenze, premi e prestazioni. La seguente immagine mostra la struttura complessiva delle interdipendenze e dei rapporti in un’istituzione di previdenza. Sono visibili anche gli elementi di cui è costituito l’intero istituto di previdenza. Tra questi figura il regolamento di previdenza, che si colloca tra la fondazione e il dipendente e funge da documento legalmente vincolante. Esempio basato sull’Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del personale Impresa affiliata (datore di lavoro) Contratto di lavoro Dipendenti Contratto di affiliazione Regolamento d’organizzazione Regolamento dei costi Commissione di previdenza Regolamento di previdenza Fondazione Helvetia Contratto di assicurazione integrale Consiglio di fondazione Ufficio di revisione Perito in materia di previdenza professionale Le disposizioni regolamentari devono essere conformi alla legge. Ciò significa che non possono in alcun modo violare quanto sta- 22/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 L’istituto di previdenza di un’impresa affiliata alla Fondazione collettiva BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) Autorità di vigilanza: FINMA bilito dalla legge federale sulla previdenza professionale (LPP), dalle relative ordinanze nonché da altre legislazioni vigenti. ▸ Influssi, esigenze, effetto – in balia del cambiamento Sovente nella previdenza professionale i prodotti vengono sviluppati sulla base dei cambiamenti sociali e delle nuove esigenze di imprese e assicurati. Spesso le modifiche e le innovazioni dei prodotti determinano dei cambiamenti nelle prestazioni o vengono effettuate proprio a tale scopo. Esempi a tale riguardo si trovano nella rubrica «Prodotti e prestazioni», in cui parliamo delle nuove prestazioni di vecchiaia e di rischio per la prosecuzione dell’assicurazione dopo l’età termine, dell’estensione della copertura dell’infortunio e del nuovo utilizzo delle eccedenze. «Ha senso verificare periodicamente la situazione previdenziale personale e richiedere una consulenza.» Anche le misure di regolamentazione che si riflettono in leggi ed ordinanze, non necessariamente la LPP, determinano dei cambiamenti nel regolamento di previdenza. A ciò si aggiungono le esperienze pratiche e le nuove giurisdizioni: la formulazione dei testi deve essere analizzata e controllata in modo da non lasciare spazio a interpretazioni ed essere chiara e comprensibile a tutti. Infine, anche le autorità di vigilanza, i revisori e i periti in materia di previdenza professionale influiscono sul contenuto del regolamento con la loro funzione di controllo e consulenza. 23/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Il regolamento di previdenza non rimane inalterato, ma cambia nel corso del periodo di assunzione o della vita lavorativa di una persona assicurata. Ogni volta che si cambia datore di lavoro, cambia di norma anche il fornitore di previdenza e di conseguenza il piano e il regolamento di previdenza. Nelle varie fasi della vita cambiano inoltre le esigenze previdenziali personali dell’assicurato, in gran parte anche indipendentemente da come viene organizzata la vita lavorativa. Ha quindi senso verificare periodicamente la situazione previdenziale personale e richiedere una consulenza. ▸ Margine di manovra per clienti e assicurati – gerarchie decisionali Sarebbe impensabile attuare la previdenza professionale senza un regolamento di previdenza. La seguente sequenza mostra la gerarchia decisionale durante l’allestimento e l’organizzazione del regolamento di previdenza. 5.Commissione di previdenza È l’organo paritetico supremo per tutte le imprese affiliate alla fondazione collettiva (istituto di previdenza). I compiti della Commissione di previdenza si differenziano da quelli del Consiglio di fondazione. La Commissione di previdenza svolge soprattutto i seguenti compiti: ◾◾ approvazione del regolamento di previdenza elaborato dalla fondazione in considerazione del piano di previdenza scelto; ◾◾ informazioni ai collaboratori e alle collaboratrici su organizzazione, attività e situazione patrimoniale dell’istituto di previdenza; ◾◾ sorveglianza della gestione del personale (mutazioni e trasferimenti dei contributi); ◾◾ deliberazione sull’utilizzo dei fondi liberi dell’istituto di previdenza in base allo scopo della fondazione. 1.Leggi 2.Ordinanze 3.Autorità di vigilanza Le assicurazioni e le banche sono assoggettate all’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Le fondazioni vengono sorvegliate dall’autorità di vigilanza cantonale, che per le fondazioni collettive dell’Helvetia è la BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB). Quest’ultima è a sua volta assoggettata alla Commissione di alta vigilanza (CAV) della Confederazione. Un esempio relativo all’attività di vigilanza della FINMA è riportato nell’articolo «Misure per la stabilità a lungo termine dell’assicurazione integrale» nella rubrica «Prodotti e prestazioni» a pagine 7 e 8. 4.Consiglio di fondazione Al Consiglio di fondazione, in quanto organo paritetico supremo, spetta la responsabilità generale della fondazione collettiva. Esso rappresenta la fondazione, della quale cura l’orientamento strategico e svolge, tra le altre cose, i seguenti compiti ◾◾ approvazione dei testi di base redatti dalla direzione per i regolamenti e i contratti di affiliazione; ◾◾ approvazione del conto annuale della fondazione; ◾◾ designazione della direzione dei periti in materia di previdenza professionale e nomina dell’ufficio di controllo. Il percorso verso l’obiettivo e l’informazione I regolamenti di previdenza sono quindi sottoposti a cadenza annuale a un processo di modifica: le modifiche e le novità vengono raccolte, verificate, controllate dal punto di vista giuridico, formulate in modo univoco e presentate al Consiglio di fondazione e all’autorità di vigilanza (BSABB) per l’approvazione o la verifica. Questo metodo consente di disporre puntualmente per ogni fondazione le nuove disposizioni regolamentari generali, formulate correttamente nelle quattro lingue (cfr. riquadro alla fine di questa rubrica). Con la spedizione diretta dei certificati di previdenza relativi al nuovo anno, gli assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia sono sempre informati sulle modifiche sostanziali delle disposizioni regolamentari generali nonché sulla disponibilità dei documenti legalmente vincolanti ed eventuali altre novità fondamentali. Il momento in cui vengono fornite le informazioni dipende dalla comunicazione dei nuovi salari da parte del datore di lavoro. 24/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ▸ Adeguamento delle disposizioni regolamentari generali al 01.01.2016 Le spiegazioni riportate nell’allegato al certificato di previdenza descrivono brevemente le modifiche sostanziali per il nuovo anno. Questa ricapitolazione ha solo scopo informativo. Sono legalmente vincolanti esclusivamente le corrispondenti disposizioni regolamentari. Adeguamenti delle disposizioni generali del regolamento di previdenza del personale 2016 In veste di persona assicurata presso l'Helvetia Fondazione collettiva di previdenza del personale, l'Helvetia Prisma Fondazione collettiva di previdenza del personale o l'Helvetia LPP Invest Fondazione collettiva di previdenza del personale, Basilea, desideriamo informarla sulle principali modifiche generali del regolamento di previdenza del personale che entreranno in vigore a partire dal 1°gennaio 2016; le modifiche sono valide a prescindere dalla data di entrata in vigore del suo piano di previdenza. Adeguamento regolamentare riguardante la copertura provvisoria durante l'esame del rischio Se per motivi imputabili alla persona da assicurare lo svolgimento dell'esame del rischio si estende oltre un periodo di 3 mesi dall'inizio dello stesso, a partire dalla data di scadenza di tale termine la copertura provvisoria si limita alle prestazioni legali minime prescritte dalla LPP. Adeguamento del prodotto riguardante la prosecuzione dell'assicurazione oltre l'età termine legale LPP Nell'ambito di una prosecuzione dell'assicurazione oltre l'età termine si provvede a un adeguamento generale delle prestazioni in caso di decesso. Per le persone assicurate che il 1°gennaio 2016 beneficiano già di una prosecuzione dell'assicurazione, si continuano ad applicare le prestazioni assicurative previste dal regolamento in vigore al momento dell'inizio della prosecuzione dell'assicurazione. Per le persone assicurate che accederanno alla prosecuzione dell'assicurazione dopo il 1° gennaio 2016, l'ammontare delle prestazioni per superstiti assicurate dopo il raggiungimento dell'età termine LPP è stabilito come segue: - rendita per coniugi: 60 % della rendita di vecchiaia presumibile all'età di 70 anni - rendita per partner conviventi: 60 % della rendita di vecchiaia presumibile all'età di 70 anni - rendita per orfani: 20 % della rendita di vecchiaia presumibile all'età di 70 anni. Il processo di risparmio prosegue, mentre l'assicurazione di tutte le restanti prestazioni di rischio decade al raggiungimento dell'età termine LPP. Per le assicurazioni di capitale nella Helvetia Prisma Fondazione collettiva, in deroga alla regolamentazione summenzionata, le prestazioni per superstiti assicurate sono sostituite da un capitale in caso di decesso pari all'ammontare del capitale di vecchiaia proiettato con gli interessi per tutte le persone assicurate. L'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso è computato su questa prestazione in caso di decesso. Adeguamento regolamentare riguardante l'ampliamento della cerchia di aventi diritto per un "capitale in caso di decesso per persone assicurate coniugate" Se il piano di previdenza individuale di un istituto di previdenza prevede un "capitale in caso di decesso per persone coniugate", tale capitale è assicurato - senza aumento del premio di rischio - per persone coniugate nonché per persone con un partner convivente con regolamentare diritto a una rendita per partner convivente. Il diritto alle prestazioni dall'assicurazione di un "capitale in caso di decesso per persone coniugate" esclude il diritto alle prestazioni dall'assicurazione di un eventuale "capitale in caso di decesso per persone non coniugate". Il diritto individuale dei beneficiari è disciplinato dall'ordine dei beneficiari regolamentare. Precisazione della procedura in caso di uscita dall'istituzione di previdenza Una persona assicurata che lascia l'istituzione di previdenza nel periodo compreso tra l'età di pensionamento minima e l'età di pensionamento regolamentare, ha diritto a una prestazione d'uscita unicamente se continua a esercitare un'attività lucrativa o se è iscritta all'assicurazione contro la disoccupazione. In caso contrario avviene il pensionamento e giunge a scadenza la prestazione di vecchiaia. Conversione dell'impiego delle eccedenze "accumulazione con interessi per polizza" La regolamentazione standard dell'accumulazione con interessi delle eccedenze concesse per polizza ("accumulazione individuale") sarà modificata a partire dal 1° gennaio 2016. Per gli istituti di previdenza che finora hanno usufruito dell'"accumulazione individuale", dal 1° gennaio 2016 le eccedenze dal contratto di assicurazione collettiva sulla vita con l'Helvetia saranno assegnate annualmente sotto forma di versamento unico all'avere di vecchiaia sovraobbligatrio di ogni persona assicurata e gestite su un conto separato. Gli averi presenti sui conti d'eccedenza individuali fino al 31 dicembre 2015 saranno anch'essi assegnati all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio e gestiti sul rispettivo conto separato. Immagine dell’allegato (pagina 1) al certificato di previdenza 2016 per gli assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia. La spedizione del certificato di previdenza con l’allegato avviene dopo l’elaborazione delle comunicazioni dei salari a fine anno. I certificati di previdenza vengono spediti ai dipendenti non appena il datore di lavoro ha effettuato la comunicazione dei salari. 25/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ▸ Tali parti dell'avere di vecchiaia gestite e documentate separatamente non sono impiegate per il finanziamento delle prestazioni per superstiti e corrisposte ai superstiti quale capitale in caso di decesso se la persona assicurata dovesse decedere prima del pensionamento. L'ordine dei beneficiari regolamentare si applica per analogia. Introduzione della copertura generale contro gli infortuni per le rendite per coniugi e per partner conviventi su parti di salario fino al massimo LAINF Quale novità nelle rendite per coniugi e partner conviventi su parti del salario assicurate fino al massimo LAINF la copertura contro gli infortuni è compresa senza premio supplementare sul rischio per tutte le persone assicurate. Precisazione del regolamento riguardo all'aggiunta di riscatti all'avere di vecchiaia Ai sensi di una precisazione e per una migliore comprensione per i clienti le disposizioni regolamentari generali riguardanti il riscatto nella previdenza nonché il riscatto per un pensionamento anticipato sono adeguate, in modo tale da specificare esplicitamente che sia i riscatti nella previdenza che i riscatti a favore del pensionamento anticipato saranno integrati nell'avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Adeguamento e precisazione regolamentare riguardante il prodotto riscatto a favore del pensionamento anticipato Il calcolo della riduzione della rendita si basa sul salario attualmente assicurato nonché sugli accrediti di vecchiaia previsti, sul tasso tariffario di conversione delle rendite al momento del calcolo e un tasso d'interesse pari allo 0%. I valori menzionati nel regolamento risp. nel piano di previdenza si basano sui tassi tariffari di conversione delle rendite validi al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Se i tassi tariffari di conversione delle rendite subiranno adeguamenti, si applicano i tassi adeguati, senza necessità di modifica del regolamento. I versamenti sono accreditati all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio. Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse da applicare agli averi di vecchiaia sovraobbligatori. Riduzione dei tassi di conversione delle rendite nell'assicurazione integrale Le seguenti esposizioni si applicano esclusivamente agli istituti di previdenza risp. alle persone assicurate con una soluzione previdenziale della Helvetia Fondazione collettiva e/o della Helvetia Prisma Fondazione collettiva (assicurazione integrale): Con effetto 2016 l'Helvetia riduce i tassi di conversione delle rendite nell'assicurazione integrale. Il nuovo certificato di previdenza per il 2016 tiene conto di tale riduzione. Il tasso di conversione è riportato alla pagina 2 del certificato di previdenza. Nel 2017 e 2018 seguiranno ulteriori riduzioni. Per il calcolo degli averi e delle prestazioni di vecchiaia futuri, nel certificato di previdenza 2016, a pagina 1, si terrà conto esclusivamente delle aliquote di conversione valide per il 2016. Alla fine di marzo 2016 il vostro datore di lavoro riceverà per iscritto ulteriori informazioni rilevanti che vi saranno trasmesse in seguito. In veste di interlocutore principale, egli sarà a vostra disposizione per qualsiasi domanda in merito. Ulteriori informazioni su www.helvetia.ch/news-pilastro2 > «Helvetia – News sul 2° pilastro 2016» nella rubrica Prodotti e prestazioni. Attuali e futuri tassi di conversione approvati dalla FINMA su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare fondazione) > «Dati di riferimento» > Tassi di conversione. Tutte le informazioni relative al pensionamento e i corrispondenti moduli su www.helvetia.ch/dipendenti > «Pensionamento». La presente missiva ha scopo informativo. Vincolanti a livello giuridico sono esclusivamente le rispettive disposizioni contenute nel regolamento della previdenza del personale. Le attuali disposizioni regolamentari per il 2016 possono essere scaricate, a dipendenza dell'affiliazione, sulle seguenti pagine Internet dell'Helvetia: www.helvetia.ch/helvetia-fondazione, www.helvetia.ch/prisma-fondazione, www.helvetia.ch/lpp-invest-fondazione. Stampi le disposizioni regolamentari e le conservi assieme alla sua documentazione previdenziale. È possibile che necessiti le disposizioni regolamentari per scopi fiscali. Può richiedere una copia delle disposizioni regolamentari anche presso la sua commissione di previdenza. Immagine dell’allegato (pagina 2) al certificato di previdenza 2016 per gli assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia. Maggiori informazioni ◾◾ Le attuali disposizioni regolamentari generali delle fondazioni collettive dell’Helvetia sono disponibili sempre da gennaio su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare fondazione e poi su «Documenti legali») 26/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 ◾◾ Il foglio informativo «Commissione di previdenza» su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro (e poi su «Tutto sulla previdenza professionale della vostra impresa») oppure www.helvetia.ch/dipendenti (e poi su «Temi previdenziali durante l’assunzione») ◾◾ L’opuscolo «Helvetia Fondazione collettiva – Consiglio di fondazione» su www.helvetia.ch/helvetia-fondazione (e poi su «L’essenziale») Scadenze importanti. 2016 A gennaio − Nuovo estratto conto annuale − Pubblicazione delle attuali disposizioni regolamentari generali per gli assicurati delle fondazioni collettive dell’Helvetia1 29 gennaio − Ultimo giorno per presentare le informazioni dei salari 2016 31 gennaio − Scadenza del premio di rischio 2016 − 4° rapporto trimestrale 2015 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 29 marzo − Informazione ai clienti dell’assicurazione integrale in merito alla riduzione dei tassi di conversione 2017 e 20183 30 aprile – Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 − 1° rapporto trimestrale 2016 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 Fine maggio A giugno – Conto d’esercizio Vita collettiva 2015 dell’Helvetia4 − Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Fondazione collettiva per la previdenza del personale5 – Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva per la previdenza del personale5 − Rapporto annuale 2015 dell’Helvetia Fondazione collettiva per la previdenza del personale aziendale nel Principato del Liechtenstein5 06 giugno – Consulta – Corso base 1 per i membri delle Commissioni di previdenza6 14 giugno – Consulta – Corso base 2 per i membri delle Commissioni di previdenza6 31 luglio – 2° rapporto trimestrale 2016 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 23 agosto – Consulta – Corso di approfondimento 1 per i membri delle Commissioni di previdenza6 31 agosto – Consulta – Corso di approfondimento 2 per i membri delle Commissioni di previdenza6 31 ottobre – 3° rapporto trimestrale 2016 dell’Helvetia Fondazione d’investimento2 A novembre – Informazione relativa alla comunicazione degli adattamenti dei salari e conteggio provvisorio dei contributi dei premi di rischio 2017 (sulla base delle mutazioni salariali 2016 elaborate) A dicembre – Rivista per i clienti «Helvetia – News sul 2° pilastro 2017»7 31 dicembre – Scadenza del premio di risparmio 2016 1Su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare fondazione e poi su «Documenti legali») Con l’allegato al certificato di previdenza 2016 gli assicurati vengono informati in merito alle modifiche e alla disponibilità dei regolamenti. 2Su www.helvetia-anlagestiftung.ch/it 3 Interessa i clienti dell’Helvetia Fondazione collettiva e dell’Helvetia Prisma Fondazione collettiva nonché i clienti con proprie fondazioni e prestazioni di vecchiaia riassicurate presso l’Helvetia (cfr. articolo alle pagine 7 e 8 nella rubrica «Prodotti e prestazioni»). 4Su www.helvetia.ch/cifre-fatti-lpp 5Su www.helvetia.ch/fondazioni-collettive (selezionare fondazione e poi su «Dati di riferimento») 6 Tutti i corsi si svolgono a Basilea e solo in tedesco. I corsi sono pubblicati su www.consultanet.ch 7Su www.helvetia.ch/news-pilastro2 27/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Informazioni utili. Consulenza e orientamento personali L’Helvetia offre soluzioni assicurative e previdenziali complete per imprese e privati. Voi o i vostri collaboratori desiderate un colloquio di consulenza o un orientamento personali? Rivolgetevi al vostro consulente. Ulteriori link Formulari per procedure di mutazione nella previdenza del personale, fogli informativi su diversi temi della previdenza del personale e il video dimostrativo di LPPonline per la gestione online della vostra previdenza del personale: ◾◾ Per i datori di lavoro su www.helvetia.ch/datori-di-lavoro ◾◾ Per i dipendenti su www.helvetia.ch/dipendenti Offerte di formazione per le Commissioni di previdenza e altri servizi dei periti in materia di previdenza professionale di Consulta su www.consultanet.ch Offerta e prodotti dell’Helvetia Fondazione d’investimento su www.helvetia-anlagestiftung.ch/it ◾◾ Vi ricordiamo che da novembre 2015 sarà lanciato un nuovo gruppo d’investimento immobiliare molto interessante con focalizzazione regionale nella Svizzera occidentale. 28/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 Helvetia – News sul 2° pilastro. Le novità e le informazioni più importanti per i nostri clienti Vita collettiva. Editore: Helvetia Assicurazioni, Previdenza imprese, Basilea Redattrici: Priska Schnell (responsabile di redazione); Christine Altseimer; Marianne Kostur; Patricia Scheurer Traduzione: 24translate, San Gallo Layout e foto: Helvetia Assicurazioni, Basilea, Branding; diritti di immagine: Helvetia Assicurazioni, altrimenti fonte citata Contatto: la sua opinione su questa pubblicazione ci interessa. Ci scriva all’indirizzo [email protected] per comunicarci suggerimenti, desideri o critiche. Helvetia Assicurazioni St. Alban-Anlage 26, 4002 Basilea T 058 280 1000 (24 h), F 058 280 1001 www.helvetia.ch La Sua Assicurazione svizzera. 29/29 | Helvetia – News sul 2° pilastro 2016 12-9199 12.15 Nota editoriale