Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti
I M U 2012
GUIDA AL PAGAMENTO
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
Comune
di
ChietI
ASSESSORATO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
ASSESSoRAtO ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE
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I M U ANNO 2012
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
L’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in
via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria ( IMU) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23.
L’ imposta municipale propria ha per presupposto il possesso degli immobili, ivi comprese l’abitazione
principale e le relative pertinenze;
L’IMU, a norma del comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011, sostituisce l’ICI, il citato art. 13 del D.Lgs.
201 del 2011, ha espressamente richiamato soltanto alcune delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’ICI di cui al D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche
Per tutte le informazioni rivolgersi agli uffici della società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17,
centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, oppure sui siti: www.teateservizi.it o del Comune di Chieti
www.comune.chieti.it , all’indirizzo e-mail: [email protected]
Gli uffici sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:
-
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
Martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
-
PRINCIPALI NOVITA’ DELL’IMU
o
Non sono previste più le esenzioni come per l’ICI per le case adibite ad abitazioni principali e per
quelle date in uso a parenti o affini;
o
Le pertinenze da considerare con l’aliquota prevista per l’abitazione principale, devono essere una
sola per ognuna delle categorie C/2, C/6, C/7;
o
L’ IMU per la prima abitazione e relative pertinenze potrà essere pagata in tre rate, mentre per tutte
le altre unità sono previste due rate;
o
La base imponibile degli immobili, viene calcolata utilizzando i nuovi coefficienti definiti per ogni
categoria catastale;
o
Per i coniugi separati o divorziati, l’imposta graverà sull’ex coniuge assegnatario della casa
coniugale;
o
I fabbricati rurali ed i terreni incolti sono soggetti all’IMU
o
Il pagamento dell’ acconto dell’imposta deve essere eseguito esclusivamente con il modello f/24
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CHI DEVE PAGARE L’IMU
o
Il proprietario di immobili ( case , negozi, capannoni industriali, fabbricati rurali, terreni fabbricabili,
agricoli, incolti);
o
Il titolare di diritti reali di godimento quali il diritto di usufrutto, uso, abitazione diritto di superficie e di
enfiteusi;
o
L’utilizzatore di immobili sulla base della stipula di contratti di locazione finanziaria (leasing);
o
Il concessionario di beni demaniali;
LA BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 48 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:
-
160 per i fabbricati classificati nel gruppo A e nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 con
esclusione della categoria catastale A/10
-
140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie C/3,C/4,C/5
-
80 per i fabbricati classificati nella categoria D/5
-
80 per i fabbricati classificati nella categoria A/10
-
60 peri fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5
-
55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
-
135 per i terreni agricoli da applicare all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51 della Legge 23 dicembre 1996,n.
662
-
110 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti direttamente dai
coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
La base imponibile è ridotta del 50 % :


per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
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IMU ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale, a cui si applica l’aliquota dello 0,4 per cento, si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora
abitualmente e risiede anagraficamente;
In caso di separazione o divorzio, l’unico soggetto passivo è l’assegnatario anche se non proprietario
dell’immobile;
.
Per pertinenze dell’abitazione principale, a cui si applica l’aliquota dello 0,4 per cento, si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica in quanto, legata all’uso e non alla percentuale di possesso.
La detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età
non superiore a 26 anni purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di
euro 400.
IMU ABITAZIONE RURALE
I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di
inventariazione, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto del Ministero delle Finanze 2 gennaio 198, n. 28,
devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal
decreto del Ministero delle Finanze19 aprile 1994, n. 701;
per i fabbricati rurali abitativi e strumentali non ancora in possesso di rendita è previsto un unico pagamento
a saldo entro il 16 dicembre
per i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale dovrà essere applicata l’aliquota del 0,4 per cento
nonché le detrazioni previste.
IMU ALTRI IMMOBILI
La seconda casa e tutte le altre unità immobiliari diverse dalla prima abitazione e dai fabbricati rurali, paga
l’acconto IMU in base all’aliquota ordinaria dello 0,76 per cento.
L’imposta deve essere versata nella misura del 50% al Comune e del 50% allo Stato.
Le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP)
possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli,
trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche, e l’intera imposta deve essere versata al 100% al
Comune e non allo Stato;
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CALCOLO DELL’IMPOSTA
Sul sito www.teateservizI.com è a disposizione un programma di calcolo nel quale inserire i dati e ottenere
automaticamente il calcolo dell’IMU dovuta.
CALCOLO DELL’IMU:
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inserisci i tuoi dati
RENDITA CATASTALE DELL’IMMOBILE
RENDITA RIVALUTATA DEL 5%
MOLTIPLICATORE
ALIQUOTA BASE
PUNTO 2 X PUNTO 3 = BASE IMPONIBILE
PUNTO 5 X 4 = IMU ANNUA
nel caso in cui il possesso sia inferiore al 100% bisogna calcolare l’importo dovuto in proporzione alla quota
posseduta.
Nel caso in cui il possesso sia inferiore ai dodici mesi, l’importo dovuto deve essere diviso per 12 e
moltiplicato per il numero dei mesi oggetti a tassazione. Il mese si conteggia se il periodo di possesso si
protrae per almeno 15 giorni.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per la quale la destinazione stessa si
verifica.
CODICI TRIBUTO
I codici tributo per il versamento da riportare sul modello F24 sono i seguenti:
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3912 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE - COMUNE
3913 IMU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - COMUNE
3914 IMU TERRENI- COMUNE
3915 IMU TERRENI –STATO
3916 IMU AREEE EDIFICABILI -COMUNE
3917 IMU AREE EDIFICABILI – STATO
3918 IMU ALTRI FABBRICATI – COMUNE
3919 IMU ALTRI FABBRICATI – STATO
ALIQUOTE
le aliquote per l’imposta municipale propria, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 415 del
28/09/2012, sono di seguito elencate:


0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
0,4 per cento per l’ unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo
di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
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0,4 per cento per l’ unità immobiliare e pertinenze annesse, posseduta a titolo di proprietà o
di usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che
l’abitazione non risulti locata (AIRE)
0,2 per cento per l’unità immobiliare e pertinenza annesse, posseduta da soggetto passivo
di oltre sessantacinque anni ed adibita ad abitazione principale dal suo nucleo familiare, il
cui reddito IRPEF non superi € 15.000,00, di cui al rigo “N1” del modello Unico, ed al rigo
11 del modello730/3, al netto della rendita dell’immobile adibito ad abitazione principale.
0,2 per cento per l’unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale
da nuclei familiari con portatori di handicap ex Legge 104/92, il cui reddito familiare ai
fini IRPEF, non superi € 15.000,00 come riportato al rigo “N1” della dichiarazione dei
redditi, ed al rigo 11 del modello730/3, al netto della rendita dell’immobile adibito ad
abitazione principale
0,2 per cento per l’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da soggetto
passivo disoccupato, proveniente da azienda dismessa o a seguito di processi di
riorganizzazione del personale, il cui reddito IRPEF, dell’intero nucleo familiare, non superi
€ 15.000,00 di cui al rigo “N1” del modello Unico, ed al rigo 11 del modello730/3, al netto
della rendita dell’immobile adibito ad abitazione principale.
0,4 per cento per gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP o
ATER), immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad
abitazione principale dei soci assegnatari
0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma3-bis,
del decreto legge 30 dicembre 1993,n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133
0,9 per cento per i le unità immobiliari, di categoria C/1, C/3,A/10, possedute ed utilizzate
dal soggetto passivo IMU, per lo svolgimento della propria attività lavorativa,
professionale, commerciale o artigianale
0,9 per cento per le unità immobiliari e pertinenze annesse, concessi a canone concordato
di cui all’art. 2, comma 3 L. 431/98 ed adibiti ad abitazione principale dal conduttore, che vi
risiede.
0,76 per cento per le unità immobili utilizzate dagli enti non commerciali (ONLUS), a
condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano posseduti, dall’ente non commerciale
utilizzatore di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011. 0,76%;
1,06 per cento come aliquota di base relativamente a tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale e non ricompresi nelle categorie soggette a riduzioni IMU
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DICHIARAZIONE IMU
Ai sensi dell’art. 13 c.12 ter, l’obbligo di presentazione della dichiarazione permane nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure
telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del modello unico
informatico.
La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 novembre 2012 e successivamente, entro 90 giorni
dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta.
Devono essere utilizzati i modelli approvati con il decreto di cui all’art. 9, comma 6 del 14 marzo 2011, n. 23
e consegnati debitamente compilati presso gli uffici della società scrivente.
DISCIPLINA DEI VERSAMENTI
il pagamento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno in corso può essere corrisposta in due rate:
 la prima in acconto pari al 50% dell’imposta dovuta deve essere versata entro il 16 giugno
2012 ( per quest’anno entro il 18 giugno) esclusivamente attraverso il modello F24,
indicando i relativi codici tributo approvati con provvedimento del direttore dell’agenzia delle
entrate del 12 aprile 2012;
 la seconda a saldo dell’imposta annuale dovuta da versare dal 1° al 16 dicembre (per
quest’anno entro il 17 dicembre), con conguaglio sulla prima rata comprensivo di eventuali
variazioni intervenute;
 l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in
tre rate da corrispondere entro il 16 giugno ( per quest’anno entro il 18 giugno), 16
settembre( per quest’ anno il 17 settembre), 16 dicembre ( per quest’anno entro il 17
dicembre), di cui le prime due pari ad un terzo dell’imposta dovuta e la terza a saldo con
conguaglio comprensivo di eventuali variazioni intervenute;
 per i fabbricati rurali abitativi e strumentali non ancora in possesso di rendita è previsto un
unico pagamento a saldo entro il 16 dicembre ( per quest’anno entro il 17 dicembre);
Chieti, novembre 2012
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