La Salute e Sicurezza dello Studio Notarile SETTEMBRE 2009 Modifiche al disposto normativo in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sono state introdotte dal D. Lgs. 106/2009, integrativo del D. Lgs. 81/2008, entrato in vigore dal 20 agosto ultimo scorso. Un anno di vita travagliata della norma originaria ha portato ad un “correttivo”ad ampio raggio, che in alcuni casi introduce sostanziali modifiche alle previsioni iniziali, in altri opera le doverose correzioni degli errori conseguenti alla rapidità del percorso di approvazione avvenuto nella primavera del 2008. Il comune sentore derivante dall’esame del testo integrato è che si sia puntato l’accento nel ribadire l’obbligo di vigilanza del Datore di Lavoro sui delegati e sulle attività delegate, affinché queste ultime siano effettivamente svolte, anche nell’ambito di un possibile secondo livello di delega neointrodotto. Questa opportunità per il delegato di delegare è limitata a specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attivata d’intesa con il Datore di Lavoro ed alle medesime condizioni della delega primaria. Di contro, si ammorbidisce il sistema sanzionatorio, con adeguamento dell’ammontare delle sanzioni alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, sia nella riduzione introdotta, sia nella rivalutazione prevista allo scadere del quinquennio. Nella sostanza, si prosegue nel responsabilizzare il Datore di Lavoro verso l’adozione esimente di un approccio organizzativo alla Salute e Sicurezza, il modello di organizzazione e gestione. In questo momento di ennesima transizione nel panorama normativo della Salute e Sicurezza, Federnotai continua a sperimentare il percorso di sostegno allo Studio Notarile avviato con la comunicazione dello scorso agosto, per supportare il Datore di Lavoro dello Studio con un’informazione puntuale, dettagliata e precisa sulle attività da svolgere e sugli adempimenti richiesti nella forma prevista dalle modifiche ed integrazioni intercorse. La revisione operata porta anche ad alcune semplificazioni negli adempimenti, essendone l’esempio la comunicazione all’INAIL delle informazioni relative al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove eletto o designato nel corso del 2009. Purtroppo porta anche ad una rielaborazione dei contenuti dell’opuscolo informativo sintetico in preparazione, con la scheda oggi inviata a rappresentare un possibile esempio delle modalità di aggiornamento dei contenuti dell’opuscolo, aggiornamento necessario oggi come a seguito dei futuri decreti applicativi da emanare a completamento del disposto normativo. Il nostro auspicio è continuare un percorso positivo e utile al Notaio nella propria attività quotidiana, per l’incremento della cultura della sicurezza nei nostri Luoghi di Lavoro. Aspettiamo con fiducia Vostri commenti sulla sperimentazione avviata, sull’utilità della stessa per il Vostro operato quotidiano e saranno molto graditi i suggerimenti per futuri sviluppi del percorso di sostegno intrapreso. STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] Gli Associati a Federnotai hanno l’opportunità di formulare gratuitamente un primo quesito su argomenti relativi alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, da inviare alla Sede Nazionale che provvederà all’inoltro a tecnici specializzati e qualificati del settore per una risposta tempestiva. Per il momento, continuiamo ad essere a Vostra disposizione per domande e chiarimenti. Buone Ferie STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] SCHEDA ADEMPIMENTO
RLS
Comunicazione all'INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) interno o Territoriale (RLST) – settembre 2009 Fonte Normativa: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (S.O.G.U. n.108/L del 30/4/2008) come integrato dal D. Lgs. n. 106 del 5 agosto 2009 (S.O.G.U. n.142/L del 5/8/2009) Art. 18, comma 1 lett. aa):”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 47: RLS; Art. 48: RLS Territoriale (RLST); Art. 51: Organismi Paritetici; Art. 52: Sostegno alla PMI, ai RLST e alla pariteticità; Circolari applicative: INAIL ‐ Circolare n. 43 del 25 agosto 2009 Scadenza: in caso di nuova elezione o designazione Soggetto Obbligato: Tutti i Datori di Lavoro o suoi delegati Modalità: comunicazione on‐line sul sito Internet dell’INAIL (www.inail.it), attraverso Punto Cliente, da soggetto accreditato presso il sito Sanzione: amministrativa pecuniaria da euro 50 a 300 (Art. 55, comma 5, lettera l) Sinossi: Il D. Lgs. 81/2008, in continuità con il D. Lgs. 626/94, sancisce la presenza di un RLS in ogni unità produttiva, eletto o designato all’interno o Territoriale (RLST). Il legislatore ha introdotto la figura del RLS/RLST a garanzia della tutela dell’integrità psicofisica del Lavoratore. Infatti la figura deve ricevere adeguata e specifica formazione per: • collaborare con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente nella valutazione dei rischi • formulare proposte di miglioramento per le prestazioni in materia di Salute e Sicurezza • controllare e vigilare sulla piena applicazione della normativa in materia • trasferire alle altre figure della Salute e Sicurezza le segnalazioni e le istanze dei Lavoratori. Il RLS interno è eletto o designato dai Lavoratori, e nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori questa elezione avviene nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato, ha il compito di comunicare ai Lavoratori l’opportunità di avere un RLS interno (lettera con firma di presa visione da parte dei Lavoratori) e deve ricevere una comunicazione riportante il nominativo del RLS eletto o designato (con firma per esplicita accettazione dell’incarico). Se i Lavoratori non intendono eleggere il RLS interno debbono comunicarlo per iscritto al Datore di Lavoro, che si attiverà per recuperare il nominativo del RLS Territoriale. Le informazioni riguardanti il RLS o il RLST dovranno essere comunicate on‐line all’INAIL, in caso di prima elezione del RLS o designazione iniziale del RLST, e in caso di variazione del RLS/RLST. STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] Le informazioni richieste per la comunicazione all’INAIL sono: UNITA' PRODUTTIVA (Se ci sono più unità produttive la procedura on‐line consente l'attivazione di più maschere e quindi i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera, individuabile con il numero di Posizione Assicurativa INAIL da selezionare all’interno della procedura). • DENOMINAZIONE • INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA • CODICE FISCALE • COGNOME E NOME • DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine) Il Notaio Datore di Lavoro: A: se il RLS è stato eletto o designato nel 2008 o in anni precedenti Se non ha già inviato all’INAIL le informazioni richieste, provvede a comunicarle, o le fa comunicare al delegato tramite soggetto accreditato per le comunicazioni on‐line all’INAIL (Dipendente, Consulente del Lavoro, Commercialista, ecc.). La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista. B: se il RLS è stato eletto o designato nel 2009, o è stato eletto o designato un nuovo RLS Comunica all’INAIL le informazioni richieste, o le fa comunicare al delegato tramite soggetto accreditato per le comunicazioni on‐line all’INAIL (Dipendente, Consulente del Lavoro, Commercialista, ecc.) Territoriale (RLST) di comparto (CCNL Studi Professionali). La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista. C: se il RLS non è stato ancora eletto o designato nel 2009 Il Datore di Lavoro, o il suo delegato, ha il compito di comunicare ai Lavoratori l’opportunità di avere un RLS interno (lettera con firma di presa visione da parte dei Lavoratori) e deve ricevere una comunicazione riportante il nominativo del RLS eletto o designato (con firma per esplicita accettazione dell’incarico). Le informazioni riguardanti il RLS interno dovranno essere comunicate on‐line all’INAIL. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista. Se i Lavoratori non intendono eleggere il RLS interno, debbono comunicarlo per iscritto al Datore di Lavoro, che si attiverà per recuperare il nominativo del RLS Territoriale, ove presente. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST, l’INAIL provvederà in futuro a dare le istruzioni operative, una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Pertanto, e soltanto fino all’emanazione delle istruzioni operative, la mancata comunicazione delle informazioni riguardanti il RLST non comporterà l’applicazione della sanzione prevista. STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] QUESITO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NOTAIO: _______________________________________________ ASSOCIAZIONE REGIONALE _______________________________________________ QUESITO: _______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________ Da inviare via posta elettronica a Federnotai [email protected] STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] 
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