Studi o tecnico
Penna geom. Maurizio
Opuscolo Informativo
per le aziende
SALUTE E SICUREZZA:
comunicazione del
nominativo del RLS
come da D.Lgs. n° 106/09
a cura del geom. Penna Maurizio
Circolare n°2
1
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Il
rappresentante
dei
lavoratori
per
la
sicurezza,
designato
internamente
art. 47
ed
ESCLUSIVAMENTE dai lavoratori, attraverso atto formale:
Viene eletto in tutte le aziende, o unità produttive (art. 47, co.2)
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori di norma
viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno;
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori viene designato dai
lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (se presenti)
ovvero viene eletto dai lavoratori della azienda al loro interno;
L’elezione avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la
salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea
per la salute e sicurezza sul lavoro
Il numero minimo dei rappresentanti è:
n. 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
MINIMO
NUMERO
lavoratori;
n. 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1.000 lavoratori;
n. 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i
1.000 lavoratori.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può anche essere scelto a livello territoriale
(RLS esterno) se non vi è accordo tra i lavoratori dipendenti all’interno dell’azienda, secondo
modalità individuate da accordi collettivi nazionali tra associazioni dei datori di lavoro e
quelle dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale, partecipando al Fondo di cui
all’art. 52 (Fondo di sostegno alla piccola e media impresa).
Saranno individuati attraverso accordi interconfederali stipulati a livello nazionale, settori ed
attività, compreso quello edile, che, in presenza di adeguati sistemi di rappresentanza, NON
saranno tenuti a partecipare al suddetto Fondo di sostegno.
L’RLS esterno accede ai luoghi di lavoro, previo preavviso, che però non opera in caso di
infortunio grave.
L’organismo paritetico, ove la scelta dell’RLS non sia avvenuta internamente alla maestranza
aziendale, comunica a quest’ultima il nominativo dell’RLS territoriale.
2
Funzioni dell’RLS
Le funzioni ed i compiti dell’RLS sono sostanzialmente quelli di:
accesso ai luoghi di lavoro;
preventiva consultazione in ordine alla valutazione dei rischi e programmazione,
individuazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione aziendali
nonché sulla designazione dell’RSPP, Medico Competente, Addetto Primo
Soccorso ed Addetto alla Lotta Antincendi;
preventivo consulto in ordine all’organizzazione della formazione di cui all’art. 37;
ricezione delle informazioni e documentazione aziendale inerente alla valutazione
dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze
e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
ricezione di formazione adeguata;
promozione di elaborazione, individuazione ed attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 (se prevista);
fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
avvertire il Responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
fare, eventualmente, ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi, adottate dal datore di lavoro o dai
dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro;
disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico.
L’RLS interno deve frequentare apposito corso formativo di 32 ore, durante l’orario di
lavoro, con le modalità di aggiornamento periodico elencate di seguito:
→ 4 h annue per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori;
→ 8 h annue per quelle che occupano più di 50 lavoratori.
3
“IMPORTANTE”
Il nominativo dell’RLS interno deve essere comunicato, a cura del Datore di lavoro
ovvero tramite il professionista che ne detiene la gestione amministrativa/contabile, per
via telematica all’Inail e all’Ipsema (settore marittimo). L’obbligo riguarda anche gli RLS
già eletti. La comunicazione non è più periodica ed andrà ripetuta solamente in fase di
nuova designazione dell’RLS.
Nel caso in cui il Rappresentante dei lavoratori sia stato scelto a livello territoriale, l’Ente di
riferimento provvederà alla comunicazione specifica di cui sopra, all’Inail o Ipsema
territorialmente competente.
Con la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009, la Direzione Generale – Direzione Centrale
Prevenzione dell'INAIL, sentite la Direzione Generale dell'attività ispettiva e la Direzione Generale
della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, chiariscono il contenuto degli articoli 18, 47 e 55 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.
81 in ordine agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro e dei dirigenti ai fini della
comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
L' art. 18.1 del d. Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro, di qualsiasi settore, privato e
pubblico (art. 3.1 del decreto), deve comunicare, direttamente o mediante suoi dipendenti o
mediante il Consulente del lavoro, a meno di sanzione stabilita dall'art. 55 del decreto 81/2008
amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro, tra le altre cose, annualmente all'INAIL, nelle
modalità conformi a quanto sancito dall'art. 47 stesso decreto, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
La comunicazione deve avvenire, ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO, secondo la
procedura on-line predisposta dall' INAIL accedendo al sito dell'Istituto (www.inail.it) nella
sezione Punto Cliente. La comunicazione deve essere effettuata per ogni singola azienda o
singola unità produttiva in cui l'azienda si articola, in cui l'RLS opera e deve riferirsi alla
situazione in essere della stessa al 31 dicembre dell'anno precedente (per l'anno corrente,
dunque la situazione in essere dell'azienda è fotografata al 31 dicembre 2009). Nel caso in cui
l'anno successivo alla comunicazione, la situazione dell'azienda è rimasta invariata, potrà
effettuarsi una semplice conferma. Unica eccezione è fatta in caso di disguidi tecnici che
impediscano per tempo la comunicazione mediante procedura on-line. In tal caso, l'operazione
potrà avvenire a mezzo fax, utilizzando il modello predisposto dall'Istituto che può essere
richiesto presso le Sedi o scaricato dal sito web.
4
Scarica

circolare interna comunicazione RLS