La Salute e Sicurezza dello Studio Notarile La corposità e complessità del nuovo disposto normativo in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, il D. Lgs. 81/2008, genera perplessità e preoccupazioni per la necessità di procedere ad adempimenti che risultino formalmente e sostanzialmente rispondenti alla norma. Le scadenze di adempimento conseguenti all’iniziale emanazione ed alle successive proroghe hanno purtroppo evidenziato il perdurare di un meccanismo perverso che vede soggetti non qualificati produrre informative dai toni allarmati e spesso non pienamente rispondenti alla cogenza dell’adempimento da svolgere. La prossima revisione, prevista per il 16 agosto, dovrebbe portare ad alcune semplificazioni, ma per il momento questa data rimane legata all’adempimento della comunicazione all’INAIL delle informazioni relative al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ove eletto. In questo contesto Federnotai intende sperimentare un percorso di sostegno allo Studio Notarile, percorso che ha l’obiettivo supportare il Datore di Lavoro dello Studio con un’informazione puntuale, dettagliata, precisa sulle attività da svolgere e sugli adempimenti richiesti dal nuovo corpus normativo, nella sua forma attuale ed in quella successiva alle previste modifiche ed integrazioni. Le informazioni saranno fornite da tecnici specializzati e qualificati del settore nel formato di opuscolo informativo sintetico, un vademecum, che nei suoi periodici aggiornamenti accompagnerà il Notaio nel gestire correttamente la materia della Salute e Sicurezza dei Lavoratori dello Studio Notarile. Le schede inviate in questa comunicazione sono un prime estratto dell’opuscolo, necessario per due importanti attività di attuale interesse. Il nostro auspicio è che il percorso sia positivo per tutti, di interesse ed aiuto nel fornire al Notaio strumenti operativi per snellire la propria attività quotidiana, nell’ottica di medio periodo volta ad una crescita complessiva della cultura della sicurezza. Vi invitiamo pertanto a manifestare il Vostro gradimento per la sperimentazione avviata, un commento sull’utilità della stessa per il Vostro operato quotidiano e, se riterrete, anche suggerimenti per futuri sviluppi del percorso di sostegno avviato. I contatti di posta elettronica saranno attivi nel mese di agosto e fino all’attivazione di un canale diretto con Federnotai specifico per l’iniziativa. Gli Associati a Federnotai possono intanto formulare un quesito con risposta gratuita su argomenti relativi alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, da inviare alla Sede Nazionale ed ai contatti attivi per il mese di agosto con il modello allegato. Per il momento, siamo a Vostra disposizione per domande e chiarimenti. Buone Ferie STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] SCHEDA ADEMPIMENTO RLS Comunicazione all'INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) interno o Territoriale (RLST) Fonte Normativa: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (S.O.G.U. n.108/L del 30/4/2008) Art. 18, comma 1 lett. aa):”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 47: RLS; Art. 48: RLS Territoriale (RLST); Art. 51: Organismi Paritetici; Art. 52: Sostegno alla PMI, ai RLST e alla pariteticità; Circolari applicative: INAIL ‐ Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 INAIL ‐ Circolare n. 26 del 21 maggio 2009 Scadenza: Annuale, al 31 marzo. In prima applicazione, è stata fissata al 16 maggio 2009, con successiva proroga al 16 agosto 2009 Soggetto Obbligato: Tutti i Datori di Lavoro o Dirigenti delegati Modalità: comunicazione on‐line sul sito Internet dell’INAIL (www.inail.it), attraverso Punto Cliente, da soggetto accreditato presso il sito Sanzione: sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 (Art. 55, comma 4 lettera o) Il D. Lgs. 81/2008, in continuità con il D. Lgs. 626/94, sancisce la presenza di un RLS in Sinossi: ogni unità produttiva, eletto o designato all’interno o Territoriale (RLST). Il legislatore ha introdotto la figura del RLS/RLST a garanzia della tutela dell’integrità psicofisica del Lavoratore. Infatti la figura deve ricevere adeguata e specifica formazione per: collaborare con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente nella valutazione dei rischi formulare proposte di miglioramento per le prestazioni in materia di Salute e Sicurezza controllare e vigilare sulla piena applicazione della normativa in materia trasferire alle altre figure della Salute e Sicurezza le segnalazioni e le istanze dei Lavoratori. Il RLS interno è eletto o designato dai Lavoratori, e nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori questa elezione avviene nell'ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Il Datore di Lavoro, o il suo delegato, ha il compito di comunicare ai Lavoratori l’opportunità di avere un RLS interno (lettera con firma di presa visione da parte dei Lavoratori) e deve ricevere una comunicazione riportante il nominativo del RLS eletto o designato (con firma per esplicita accettazione dell’incarico). Se i Lavoratori non intendono eleggere il RLS interno debbono comunicarlo per iscritto al Datore di Lavoro, che si attiverà per recuperare il nominativo del RLS Territoriale. Le informazioni riguardanti il RLS o il RLST dovranno essere comunicate on‐line all’INAIL, sia in caso di elezione o designazione iniziale del RLS o del RLST, sia in caso di variazione del RLS/RLST. STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] Il Notaio Datore di Lavoro: A: se il RLS è stato eletto o designato nel 2008 o in anni precedenti Comunica, o fa comunicare al Dirigente delegato o al soggetto accreditato per le comunicazioni on‐ line all’INAIL (Consulente del Lavoro, Commercialista, ecc.), le informazioni riguardanti il RLS eletto o designato, entro il 16 agosto 2009. Le informazioni richieste sono: UNITA' PRODUTTIVA (Se ci sono più unità produttive la procedura on‐line consente l'attivazione di più maschere e quindi i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera, individuabile con il numero di Posizione Assicurativa INAIL da selezionare all’interno della procedura). DENOMINAZIONE INDIRIZZO, COMUNE, PROVINCIA, CAP DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA CODICE FISCALE COGNOME E NOME DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine) La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista. B: se il RLS non è stato eletto o designato nel 2008 o in anni precedenti Comunica il nominativo del RLS Territoriale (RLST) di comparto (CCNL Studi Professionali). Nel 2009, in fase di avvio della procedura di comunicazione ed in mancanza di attivazione omogenea sul territorio della figura del RLST per tutti i comparti, è risultata evidente l’impossibilità per tutti i Datori di Lavoro o loro delegati di comunicare il nominativo del RLST, ove il RLS interno non fosse stato eletto o designato. Pertanto, e soltanto per la scadenza del 16 agosto 2009, la mancata comunicazione delle informazioni riguardanti il RLST non comporterà l’applicazione della sanzione prevista, applicabile negli anni a venire. C: se il RLS non è stato eletto o designato nel 2009 Il Datore di Lavoro, o il suo delegato, ha il compito di comunicare ai Lavoratori l’opportunità di avere un RLS interno (lettera con firma di presa visione da parte dei Lavoratori) e deve ricevere una comunicazione riportante il nominativo del RLS eletto o designato (con firma per esplicita accettazione dell’incarico). Se i Lavoratori non intendono eleggere il RLS interno, debbono comunicarlo per iscritto al Datore di Lavoro, che si attiverà per recuperare il nominativo del RLS Territoriale. Le informazioni riguardanti il RLS o il RLST dovranno essere comunicate on‐line all’INAIL, entro il 31 marzo dell’anno successivo (2010), sia in caso di elezione o designazione del RLS interno, sia in caso di ricorso al RLST di comparto. La mancata comunicazione comporta l’applicazione della sanzione prevista. STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] SCHEDA INFORMAZIONE MC Istituzione dell'elenco nazionale dei Medici Competenti (MC) in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro Fonte Normativa: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (S.O.G.U. n.108/L del 30/4/2008) Art. 18, comma 1 lett. a):”Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Art. 38, comma 4: “Titoli e requisiti del Medico Competente” Norma emanata: Decreto Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali 4 Marzo 2009 ‐ Istituzione dell'elenco nazionale dei Medici Competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (G.U. n. 146 del 26/06/2009 ) Il Medico Competente (MC) deve essere nominato dal Datore di Lavoro in tutti i Sinossi: casi previsti in cui deve essere attivata, conseguentemente alla valutazione dei rischi, la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori esposti a rischi specifici come misura di tutela indicata all’art. 15 del D. Lgs.. Nel caso dello Studio Notarile, il MC deve essere nominato, ad esempio non esaustivo, in caso di Lavoratori addetti al videoterminale per più di 20 ore settimanali, detratta la pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro a video. Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i Medici abilitati a svolgere la funzione di Medico Competente sono individuati sulla base dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38, e sono stati tenuti a trasmettere al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, entro sei mesi dal 15 maggio 2008, un'autocertificazione al fine di essere inclusi nell'istituendo elenco nazionale. Il D.M. emanato, pubblicizza l’istituzione dell’elenco dei Medici Competenti, disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali all’indirizzo: http://www.ministerosalute.it/imgs/C_17_pagineAree_1371_listaFile_itemName_0_file.pdf Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento periodico dell'elenco ed effettua verifiche con cadenza annuale, anche a campione, dei requisiti e dei titoli formativi triennali autocertificati, utili per il mantenimento dell’inclusione nell’elenco. L'esito negativo della verifica comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco. L'iscrizione all'elenco non costituisce pertanto di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di MC. Il Notaio Datore di Lavoro: A: se il MC è stato nominato Verifica sia l’avvenuta iscrizione del candidato nell’elenco nazionale disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, sia il possesso dei requisiti formativi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di MC (conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con crediti formativi conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro"). In caso di verifica negativa, procedere a nuova nomina. B: se il MC deve essere nominato Richiede l’attestazione sia dell’avvenuta iscrizione del candidato nell’elenco nazionale, sia del possesso dei requisiti formativi richiesti per lo svolgimento delle funzioni di MC (vedi sopra). STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected] QUESITO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NOTAIO: _______________________________________________ ASSOCIAZIONE REGIONALE _______________________________________________ QUESITO: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Da inviare via posta elettronica a WISHES DI DESIDERI PASQUALE [email protected] mettendo in copia Federnotai [email protected] STUDIO SIAD DI STEFANO VITTONI WISHES DI DESIDERI PASQUALE TESTA STUDIO TECNICO IMMOBILIARE [email protected] [email protected] [email protected]