FORMAZIONE RSU 2012
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA ( RLS )
• Non confondere con RSU!
• Figura obbligatoria per legge ( DLGS 81/2008, art. 73 CCNL )
1 fino a 200 dipendenti / 3 oltre i 200 dipendenti
• E’ la persona eletta ( tra i lavoratori ) o designata
( all’interno della RSU ) per rappresentare i lavoratori su
tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza
nel luogo di lavoro . Ha la funzione di tutelare i diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori alla salute e alla
sicurezza e con il loro contributo promuovere il
miglioramento delle condizioni di lavoro.
• Durata carica : 3 anni o diversa definizione della durata
in assemblea durante l’elezione dell’RLS.
ALCUNE PRECISAZIONI
• L’elezione dell’RLS è di competenza dei
lavoratori ( non del DS né dell’RSPP )
• Prioritariamente va designato dalla RSU al suo
interno.
• Essendo un ruolo sindacale non è prevista
alcuna retribuzione per lo svolgimento
dell’incarico.
• Se nessun lavoratore intende assumere
l’incarico NON viene designato l’RLS
( individuazione dell’ RLS Territoriale )
• La nomina va comunicata al DS che ha l’obbligo
a sua volta di inviarla all’INAIL.
Diritti Fondamentali RLS
• Diritto all’informazione su tutte le materie che attengono alla salute e
alla sicurezza sul luogo di lavoro;
• Diritto alla formazione, in orario di servizio
• Diritto alla consultazione sulla designazione del personale addetto al
servizio di prevenzione e protezione ( RSPP, addetti all’antincendio
ecc … , nomina del medico competente se previsto dalla
valutazione dei rischi );
• Diritto alla riunione periodica ( perlomeno una l’anno )
• Diritto al controllo e alla verifica.
• Diritto all’accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in
particolare a quelli sulla valutazione dei rischi ( DVR ), sullo stato
degli infortuni all’interno della scuola e a ogni altro documento
attinente l’igiene e la sicurezza.
• Diritto a 40 ore di permessi annui retribuiti per espletare il proprio
mandato
• Stesse tutele sindacali previste per i rappresentanti sindacali.
OBBLIGHI
• Formazione ( 32 ore – formazione specifica ).
• Aggiornamento periodico di 8 ore l’anno, da effettuarsi sempre in
orario di lavoro.
• Segnalazione al Dirigente Scolastico dei rischi individuati.
TUTELA
• Non può subire alcun pregiudizio a causa della sua attività,
così come avviene anche per gli RSU.
RESPONSABILITA’
• Non esiste una precisa responsabilità, specie penale, se non
svolge con diligenza e perizia il suo compito.
INCOMPATIBILITA’
• Non può essere contemporaneamente né RSPP, né ASPP.
• Il CCNL di categoria al punto e) dell'art. 6 prevede che
"l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro" è oggetto di contrattazione di scuola e
pertanto in quell'occasione va interamente disciplinata la
materia, ferme restando gli obblighi di legge posti a capo
del Dirigente Scolastico.
• Sono oggetto di contrattazione le modalità di fruizione
dei permessi del RLS per esercitare il suo ruolo, le
modalità di accesso al luogo di lavoro e alla
documentazione sulla sicurezza, le modalità di
svolgimento della formazione e dell'informazione, il
contenuto della formazione stessa e di ogni altra
questione inerente la prevenzione e la sicurezza nel
luogo di lavoro.
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RLS RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA