FORMAZIONE RSU 2012 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ( RLS ) • Non confondere con RSU! • Figura obbligatoria per legge ( DLGS 81/2008, art. 73 CCNL ) 1 fino a 200 dipendenti / 3 oltre i 200 dipendenti • E’ la persona eletta ( tra i lavoratori ) o designata ( all’interno della RSU ) per rappresentare i lavoratori su tutti gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro . Ha la funzione di tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e con il loro contributo promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro. • Durata carica : 3 anni o diversa definizione della durata in assemblea durante l’elezione dell’RLS. ALCUNE PRECISAZIONI • L’elezione dell’RLS è di competenza dei lavoratori ( non del DS né dell’RSPP ) • Prioritariamente va designato dalla RSU al suo interno. • Essendo un ruolo sindacale non è prevista alcuna retribuzione per lo svolgimento dell’incarico. • Se nessun lavoratore intende assumere l’incarico NON viene designato l’RLS ( individuazione dell’ RLS Territoriale ) • La nomina va comunicata al DS che ha l’obbligo a sua volta di inviarla all’INAIL. Diritti Fondamentali RLS • Diritto all’informazione su tutte le materie che attengono alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro; • Diritto alla formazione, in orario di servizio • Diritto alla consultazione sulla designazione del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione ( RSPP, addetti all’antincendio ecc … , nomina del medico competente se previsto dalla valutazione dei rischi ); • Diritto alla riunione periodica ( perlomeno una l’anno ) • Diritto al controllo e alla verifica. • Diritto all’accesso ai documenti in materia di sicurezza ed in particolare a quelli sulla valutazione dei rischi ( DVR ), sullo stato degli infortuni all’interno della scuola e a ogni altro documento attinente l’igiene e la sicurezza. • Diritto a 40 ore di permessi annui retribuiti per espletare il proprio mandato • Stesse tutele sindacali previste per i rappresentanti sindacali. OBBLIGHI • Formazione ( 32 ore – formazione specifica ). • Aggiornamento periodico di 8 ore l’anno, da effettuarsi sempre in orario di lavoro. • Segnalazione al Dirigente Scolastico dei rischi individuati. TUTELA • Non può subire alcun pregiudizio a causa della sua attività, così come avviene anche per gli RSU. RESPONSABILITA’ • Non esiste una precisa responsabilità, specie penale, se non svolge con diligenza e perizia il suo compito. INCOMPATIBILITA’ • Non può essere contemporaneamente né RSPP, né ASPP. • Il CCNL di categoria al punto e) dell'art. 6 prevede che "l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro" è oggetto di contrattazione di scuola e pertanto in quell'occasione va interamente disciplinata la materia, ferme restando gli obblighi di legge posti a capo del Dirigente Scolastico. • Sono oggetto di contrattazione le modalità di fruizione dei permessi del RLS per esercitare il suo ruolo, le modalità di accesso al luogo di lavoro e alla documentazione sulla sicurezza, le modalità di svolgimento della formazione e dell'informazione, il contenuto della formazione stessa e di ogni altra questione inerente la prevenzione e la sicurezza nel luogo di lavoro.