LA GESTIONE DEGLI STUPEFACENTI
aspetti regolatori
Dalla relazione tenuta a Roma l’11 settembre 2009 dal Dott. Diego Petriccione
Direttore Ufficio Centrale Stupefacenti
MINISTERO DELLA SALUTE
Piergiorgio Zuccaro
Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping
Dipartimento del farmaco
Istituto Superiore di Sanità
Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping
Dipartimento del farmaco
Istituto Superiore di Sanità
ACCORDI INTERNAZIONALI E MISURE DI CONTROLLO
Commissione di Shanghai del 1909 primi accordi a livello internazionale.
Si concretizzano:
•
Convenzione del 1961 (sostanze stupefacenti)
•
Convenzione del 1971(sostanze psicotrope)
Le convenzioni sottoscritte da tutti i paesi del mondo sotto l’egida delle Nazioni
Unite (ONU) che stila:
•
Lista di sostanze stupefacenti (lista gialla)
•
Lista di sostanze psicotrope (lista verde)
Produzione, cessione a qualsiasi titolo e detenzione di tali sostanze devono
essere autorizzate dall’autorità nazionale competente
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DPR 9 ottobre 1990, n.309
(G.U. Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2006)
Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
MODALITÀ DI CONTROLLO
DEL MERCATO LECITO IN ITALIA
• Individuazione stupefacenti: tabelle
• Fabbricazione, impiego e commercio: autorizzazione preventiva
• Import/export: permessi internazionali e rendicontazione trimestrale all’INCB
• Movimentazione sul territorio: buoni acquisto
• Detenzione ed utilizzo medico, aziendale o scientifico: registri di entrata ed uscita
• Detenzione per consumo: prescrizione medica
• Distruzione: autorizzazione ed assistenza forze dell’ordine
Il DPR 309/90 E LE TABELLE
DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
Sostanze riportate in due tabelle
Tabella I
• Sostanze con potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso,
indipendentemente dalla distinzione tra stupefacenti e sostanze psicotrope
Tabella II
• Sostanze con attività farmacologica usate in terapia (farmaci)
Sezione A, B, C, D, E
Allegato III bis
• Elenco di farmaci analgesici oppiacei usati nella terapia del dolore, ricompresi
nella tabella II sezione A
IN SINTESI
Tabella I
• oppiacei (morfina, eroina, metadone, ecc.)
• cocaina
• amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e designer drugs)
• allucinogeni (dietilammide dell’acido lisergico – LSD, mescalina, psilocibina,
fenciclidina, ketamina, ecc.)
• tetraidrocannabinoli - THC
• cannabis indica
Tabella II
• morfina ed oppiacei
• barbiturici
• cannabinoidi
• benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, lorazepam, ecc.)
• amfetamine anoressizzanti (amfepramone, benzamfetamina)
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DELLE UNITÀ
OPERATIVE
D.M. 3 AGOSTO 2001
• Il registro è in dotazione alle unità operative degli ospedali, delle aziende
ospedaliere, delle case di cura pubbliche e private, dei Ser.T
• Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale
delle sostanze stupefacenti e psicotrope è il medico direttore dell’unità
operativa
• Il responsabile dell’assistenza infermieristica è incaricato unicamente della
buona conservazione del registro
IMPORTAZIONE DI MEDICINALI STUPEFACENTI
NON REGISTRATI IN ITALIA
• Importati secondo le previsioni del D.M. 11/02/1997 con permesso rilasciato
dal Ministero della salute
Dispensati tramite:
•
•
ASL
farmacie ospedaliere
Oppure:
•
utilizzati all’interno della struttura sanitaria per le normali attività
terapeutiche
SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE
• La normativa vigente (artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 309/1990) prevede
modalità complesse di smaltimento o cessione per le giacenze di stupefacenti
scadute o inutilizzabili
• Deve avvenire con l’assistenza delle forze di polizia e in apposite strutture che
abbiano i requisiti di cui al D.M. Sanità 15/9/1998
• La normativa non prevede particolari modalità di raccolta e trasporto
• Le aziende che intendono distruggere stupefacenti devono farne espressa
richiesta al Ministero della salute
FARMACI RESIDUATI AL DOMICILIO
I cittadini che si ritrovano ad essere occasionalmente detentori di farmaci
prescritti a singoli pazienti che hanno cessato la terapia:
• non possono essere assimilati ai soggetti di cui all’art. 23 del D.P.R. n.
309/1990.
• possono conferire i residui di farmaci stupefacenti a seguito di interruzione di
terapia negli appositi contenitori presenti nelle farmacie senza obblighi di presa
in carico o scarico da parte del farmacista.
PRESCRIZIONE DEI FARMACI STUPEFACENTI
Medicinali di tabella II, sezione A:
• Ricettario ministeriale in triplice copia a ricalco
• Un solo medicinale sino a trenta giorni di terapia
• Terapia del dolore: due medicinali o due dosaggi diversi sino a trenta giorni di
terapia
Medicinali di tabella II, sezioni B, C e D:
• Ricetta da rinnovarsi volta per volta
Medicinali di tabella II, sezione E:
• Ricetta medica
IL PIANO TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO
• Attuato presso le strutture eroganti o, in alternativa, con l’assistenza del medico
di fiducia (art. 122, comma 3 del DPR n. 309/1990)
• Redatto in duplice copia originale (per il paziente e per la struttura erogante) dal
servizio pubblico per le tossicodipendenze o dalle strutture private all’uopo
autorizzate
• Annota il quantitativo prescritto e la data della prescrizione
• Ha validità di tre mesi
MODALITÀ DI PRESCRIZIONE
La ricetta medica di metadone, come tutte le prescrizioni di stupefacenti, ha
validità trenta giorni dalla data di emissione
In questo caso, però, non è tanto importante la durata quanto il rispetto del piano
terapeutico
Il medico non può infatti prescrivere il medicinale per un periodo superiore a
quello massimo previsto da dispensare volta per volta nel piano terapeutico,
anche se inferiore ai trenta giorni
È necessario prestare attenzione alle date delle precedenti prescrizioni o
dispensazioni al fine di evitare interruzioni o sovrapposizioni nella terapia
Il metadone può essere dispensato in affido
TRASPORTO DEI MEDICINALI STUPEFACENTI
ALL’ESTERO PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO
Per ottemperare
• Accordi di Schengen
• Linee guida delle Nazioni Unite
Emanato
D.M. 16 novembre 2007
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Piergiorgio Zuccaro - Istituto Superiore di Sanità