ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE
INTERNE
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PROCEDURE INTERNE (ART 56)
CONTROLLO INTERNO (ART 57)
CODICE INTERNO DI
COMPORTAMENTO (ART 58)
RECLAMI (ART 59)
PROCEDURE INTERNE
art 56
 COMMA 1 : definizione di procedura interna: insieme delle
disposizioni interne dirette a disciplinare
l’ordinata e corretta prestazione dei servizi.
 COMMA 2: scopo delle procedure interne:
1) ricostruire le modalità, i tempi e le
caratteristiche dei comportamenti posti in
essere nella prestazione di servizi.
2) assicurare una adeguata vigilanza
interna sulle attività svolte dal personale
addetto e dai promotori finanziari
PROCEDURE INTERNE
ART 56
 COMMA 3: “chinese walls” : predisposizione di
barriere
per impedire gli scambi di informazione tra
i vari settori dell’organizzazione.
(Art 6, comma 1 lettera “a” T.u.f.)
 COMMA 4: “chinese walls”: non solo all’interno
dell’organizzazione aziendale ma anche
verso anche altre società dello stesso
gruppo.
PROCEDURE INTERNE
art 56
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COMMA 5:“best rule execution” per le negoziazioni su
strumenti finanziari non negoziati nei
mercati regolamentati.
(art 43 c.4 e art.54 c.4 Tuf)
COMMA 6: gestione organizzativa della
corrispondenza e della documentazione.
(art 2947 cc.)
COMMA 7: obbligo di comunicare per iscritto al
personale addetto le procedure
concernenti lo svolgimento delle attività
assegnate.
CONTROLLO INTERNO
art 57
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A chi spetta il controllo interno?
Istituzione di una funzione di controllo interno assegnata
ad un apposito responsabile.
E’ possibile delegare il controllo interno a società esterne?
Banca d’Italia: è possibile, ma solo con atto scritto e
previa informazione alla Banca d’Italia 60 gg prima della
stipulazione del contratto.
Consob: è discrezionale. Se è una società di revisione vi
sono delle restrizioni.
CONTROLLO INTERNO
art 57
A che punto della gerarchia si situa il responsabile del
controllo interno?
Regolamento Consob: il responsabile deve essere
svincolato da rapporti di gerarchia con i responsabili
dei settori soggetti al suo controllo.
Banca d’Italia (Istruzioni di vigilanza): l’internal audit
[…] non dipende gerarchicamente da alcun
responsabile di aree operative. Ma è soggetto alla
regolamentazione dell’alta direzione.
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CONTROLLO INTERNO
art 57
Funzioni affidate dal responsabile del controllo interno:
a) verifica costantemente l'idoneità delle procedure interne ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico e ai
relativi regolamenti di attuazione;
b) vigila sul rispetto delle procedure interne;
c) vigila sul rispetto del codice interno di comportamento di cui
all'articolo 58;
d) gestisce il registro dei reclami di cui all'articolo 59;
e) svolge una attività di supporto consultivo ai settori
dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche
concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i
conseguenti comportamenti da tenere.
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CONTROLLO INTERNO
art 57
Obbligo di tenere un registro in cui devono essere
annotate:
1) il servizio interessato;
2) l'oggetto delle verifiche attuate;
3) la loro durata;
4)il periodo cui le stesse si riferiscono;
5) i risultati emersi;
6) le proposte formulate nonchè le decisioni eventualmente
assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione.
CONTROLLO INTERNO
art 57
Casi di gravi irregolarità:
RESPONSABILE DEL CONTROLLO INTERNO
COLLEGIO SINDACALE
BANCA D’ITALIA
CONSOB
CONTROLLO INTERNO
art 57
Obbligo di trasmettere 1 volta all’anno in occasione
dell’esame di bilancio una relazione sulle verifiche
effettuate. Deve contenere:
1)l'oggetto delle verifiche effettuate,
2)i risultati emersi,
3)le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente
assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione
aziendale o dagli organi aziendali competenti.
CONTROLLO INTERNO
art 58
Obbligo di redigere un codice interno di comportamento.
Contenuto minimo:
a) l'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere
confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque
dispongano in ragione della propria funzione;
b) le procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni
aventi a oggetto strumenti finanziari;
c) le procedure concernenti i rapporti con gli investitori che
intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della
stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se
questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e
promotori finanziari degli intermediari stessi;
d) divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere
comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del
soggetto per conto del quale operano.
CONTROLLO INTERNO
art 59
A garanzia degli investitori, si prevede che gli intermediari
autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV
istituiscono un apposito registro, da tenere in forma
elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi
essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.
Registro dei reclami deve contenere:
a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo
e del servizio al quale il reclamo si riferisce;
b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore
finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del
relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la
prestazione del servizio;
c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;
CONTROLLO INTERNO
art 59
d) le cause del reclamo;
e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di
pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti
dall'intermediario;
f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato
in relazione a quanto esposto nel reclamo;
g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima
dell'esito del reclamo;
h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;
i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.
CONTROLLO INTERNO
art 59
RECLAMO
90 GG. DAL RICEVIMENTO
ESITO
Si prevede inoltre che entro quaranta giorni dalla fine di
ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo
interno trasmetta al consiglio di amministrazione e al
collegio sindacale una apposita relazione che illustri, per
ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei
reclami ricevuti.
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