La Confederazione di 23 Cantoni Alle origini 1291 Patto del Rütli – – Progressiva espansione della Confederazione Tentativo unitario di Napoleone Congresso di Vienna – Uri, Svitto e Untervaldo Alleanza militare I Cantoni sono quasi gli stessi di oggi Ondata di Costituzioni liberali dal 1830 Guerra fra i Cantoni 1847 Sonderbund – Lucerna, Uri, Svitto, Untervaldo, Zugo, Friburgo, Vallese Cantoni cattolici e conservatori Il Ticino è conservatore ma liberale Guerra vinta dalla Confederazione 1848 Nuova Costituzione La Costituzione «federale» della «confederazione» del 1848 La nuova Costituzione è approvata dai Cantoni a maggioranza Sono parte della federazione anche i sei Cantoni il semi-cantone contrari (più o meno gli stessi del Sonderbund) L’elemento costitutivo è la volontà della maggioranza dei Cantoni Vicende successive 1874 ampia revisione Poi stratificazione di revisioni non coordinate – Referendum costituzionale propositivo Nuova Costituzione del 2000 – – 2003 pacchetto diritti 2004 perequazione finanziaria La Costituzione svizzera Stato federale Società composita – Forma di governo direttoriale Democrazia diretta – 4 lingue; minoranze; fattori religiosi Referendum a tutti i livelli Non fa parte dell’Unione europea Stato federale 26 unità federate: Cantoni – I più «piccoli» in passato erano detti semi-cantoni Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello interno e esterno, Basilea città e campagna Comunità composita ma per due terzi di lingua tedesca Il federalismo svizzero Elementi cooperativi – – Elementi competitivi – Autonomia impositiva Elementi solidaristici – Competenze legislative Accordi intercantonali Perequazione finanziaria Federalismo di esecuzione – Importanza delle amministrazioni dei Cantoni Forma di governo direttoriale Origini nella rivoluzione francese Oggi è un unicum Favorisce una democrazia consensuale Corpo elettorale Parlamento Governo (e Capo Stato) Gli organi Parlamento = Assemblea federale – – Consiglio Nazionale Consiglio degli Stati Governo = Consiglio federale – Presidenza annuale Consiglio Nazionale 200 membri 4 anni Distribuiti proporzionalmente fra i Cantoni Eletti con metodo proporzionale – – Voto di preferenza No soglia sbarramento Multi-partitismo Dominio dei cantoni più popolosi Composizione Consiglio degli Stati 2 consiglieri per ogni cantone 1 consigliere per i semi-cantoni Metodo maggioritario cantone per cantone Durata: i singoli mandati sono fissati dal diritto cantonale Composizione Consiglio federale È il Governo 4 anni Presidenza annuale = Capo di Stato (ma in realtà è un capo di Stato collegiale) È eletto dall’Assemblea federale Consenso parlamentare molto elevato Forte separazione fra poteri – – No dimissioni per sfiducia No scioglimento anticipato Composizione del Governo Accentuata stabilità con costante rinnovo dei consiglieri federali (la norma è di 3 mandati) Formula magica: – – – – 5 tedeschi + 2 latini 5 protestanti + 2 cattolici Dal 1959 2 liberal-radicali, 2 popolari, 2 socialisti e 1 centrista (“indipendentemente dai risultati delle elezioni”) Ma dal 2003 UDC (centrista) si sposta a destra Alterne vicende Funzione legislativa Bicameralismo perfetto Però dopo tre deliberazioni – Commissione paritetica di conciliazione Approvazione Abbandono Si ricordi la composizione «federale» del Consiglio degli Stati Revisione costituzionale Totale Parziale Procedimenti differenziati Revisione totale Deliberazione delle Camere seguita da Referendum – – normale Maggioranza popolare Maggioranza numerica dei cantoni (doppia maggioranza) Oppure: popolare Iniziativa di 100.000 elettori: referendum preliminare Solo maggioranza popolare Scioglimento del Parlamento Come procedimento «normale» Revisione parziale Iniziativa parlamentare o popolare – – Approvazione con referendum – «unità della forma» Controprogetto parlamentare Doppia maggioranza È lo strumento che consente al popolo di formulare proposte normative Abusi e uso improprio… Altri referendum 2003 Tentativo di introdurre il referendum popolare legislativo Obbligatorio per adesione a organizzazioni internazionali 1992 spazio economico europeo 2002 adesione all’ONU Facoltativo su iniziativa di 50.000 elettori o di 8 cantoni Entro 100 giorni dalla pubblicazione di una legge Leggi dichiarate urgenti Trattati internazionali Democrazia diretta nei cantoni Referendum Glarona e Appenzello interno Piccole comunità Revoca degli eletti – Es. Ticino 15.000 firme Non prima di un anno e non dopo tre anni dall’elezione