INDICE I.Il Contesto e il punto sulle leggi….………………….pag. 2 1. Il quadro normativo europeo 2. Il quadro normativo nazionale 3. Il quadro normativo locale II. Attività svolta dall’Ufficio…………………………....pag.13 III. I Dati……………………………….……………..…….pag.14 IV. Analisi dei dati………………………………………..pag. 18 V. I rapporti con enti ed aziende……………………………………………………….pag. 23 VI. Allegati…………………………………………………..pag. 25 1 I. Il Contesto ed il punto sulle leggi 1.IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO Si ricorda brevemente che le figura del Difensore civico in senso lato, nasce come garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione . Il primo ordinamento a prevedere una figura che fungesse da mediatore tra il popolo e l’Amministrazione fu quello del tardo impero romano, dove - considerate le tensioni all’interno di una struttura territoriale molto vasta ma sostanzialmente in via di decadenza – si sentì l’esigenza di trovare un modo alternativo e diverso rispetto alla “forza” dello Stato per comunicare con una popolazione sempre più multietnica, inquieta per i mutamenti sociali, istituzionali e culturali ai quali lo Stato non era più in grado di dare risposte chiare ed univoche. Quindi la figura del “DEFENSOR CIVITATIS”, contrariamente a quanto si è sempre indicato e si potrebbe credere , nasce dalla grande cultura giuridica e politica dell’Impero Romano che, nell’esigenza di avvicinarsi al popolo, introdusse nel proprio ordinamento specifiche azioni in capo ad un soggetto concedendo così il diritto di reclamo al Governatore della Provincia contro i soprusi nei confronti dei cittadini ed il diritto di conferire in ogni momento con il governatore stesso. In tempi più vicini a noi, le prime fonti giuridiche certe della introduzione (o reintroduzione sarebbe meglio dire) della figura in un ordinamento istituzionale moderno sono quelle relative alla Svezia nel 1809 dove la figura giuridica prende il nome di “Ombusman” (lett.: colui che funge da tramite). In epoche ancor più recenti, il successo della figura scandinava è stato recepito a livello Europeo e, attraverso il Trattato di Maastrich 2 (art.195), il Parlamento Europeo, con Decisione del 9 marzo 1994, l’ha introdotta nel proprio ordinamento con il nome di “Mediateur”. Il Mediateur ha il compito di esaminare le denunce presentate da qualsiasi cittadino dell’Unione e da imprese o associazioni aventi sede sociale in uno Stato membro, relative a casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi della Comunità europea. Il Mediatore cerca una soluzione rapida, semplice e gratuita, altrimenti deferisce il caso al parlamento europeo. La denuncia deve soddisfare alcuni requisiti formali ed essere presentata entro due anni dalla data in cui si è avuta conoscenza dei fatti contestati. Il Mediatore non esamina casi pendenti presso un tribunale o già passati in giudicato, così come non può trattare casi che riguardino le Amministrazioni nazionali, regionali o locali degli Stati membri. Il Mediatore decide se vi siano motivi sufficienti a giustificare l’avvio di indagini in relazione ad una denuncia ricevibile. Se ritiene che vi siano, ne informa il cittadino e l’istituzione interessata. A quest’ultima trasmette copia della denuncia, chiedendole di formulare un parere. Tenendo conto delle condizioni stabilite dallo Statuto, il Mediatore può chiedere alle Istituzioni ed agli organi comunitari, come pure alle Autorità degli Stati membri , di fornirgli in tempi ragionevoli, informazioni e/o documenti ai fini dell’indagine e anche chiedere a funzionari europei di testimoniare. Se ritiene che sussista un caso di cattiva amministrazione, il Mediatore ricerca per quanto possibile e cooperando con l’istituzione interessata, una soluzione amichevole per eliminare il disservizio e soddisfare il cittadino. Se una soluzione amichevole non è possibile, egli chiude il caso con una decisione motivata che può comprendere un’osservazione critica o elabora una relazione contenente oggetti di raccomandazione. Il Mediatore può operare congiuntamente a difensori civici e ad organi corrispondenti degli Stati membri, allo scopo di rendere più efficaci le proprie indagini e quelle svolte da difensori civici nazionali, nonché di migliorare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini europei. 3 Il mediatore può anche agire di propria iniziativa, con i medesimi poteri e le stesse procedure di cui si avvale nell’ambito delle indagini avviate in base ad una denuncia. Infine, il Mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulla sua attività comprendente i risultati delle indagini svolte. I paesi da cui proviene il numero maggiore di denunce sono La Germania, la Francia, la Spagna e l’Italia. Buona parte delle denunce riguarda casi di cattiva amministrazione riferibili alla Commissione Europea. Nel periodo gennaio 2001 – gennaio 2002, il denunce. Delle denunce esaminate nel Mediatore ha ricevuto 4.075 suddetto periodo, il 30% rientravano nel mandato del Mediatore. Attualmente, dopo la scadenza del secondo mandato quadriennale (1995 – 2003) dello svedese Jacob Soderman, il 1° Aprile 2003 è stato eletto mediatore Europeo il greco P. Nikiforos Diamandouros . Soderman, nella sua relazione di commiato, in relazione al testo costituzionale dell’Unione in discussione in questi giorni, ha precisato che l’art.7 ( che recita:” la cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima. Tutti i cittadini dell’Unione, uomini e donne, sono uguali dinanzi alla legge”)presenta la cittadinanza come un diritto concreto, non astratto. Inoltre, propone alla Commissione di aggiungere all’ art. 1 la frase che “le decisioni prese dall’Unione siano quanto più possibile aperte e vicine ai cittadini”. 4 2.IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE Il quadro normativo in Italia in materia di difesa civica si presenta povero di novità. Il Difensore civico, dopo una notevole diffusione fin dagli anni ’70 a livello regionale, ma mai istituito a livello nazionale, ha trovato una introduzione a livello comunale e provinciale attraverso l’ abrogata legge sull’ordinamento delle autonomie locali n.142/1990, che all’art.8 dava la facoltà agli Enti locali di dotarsi di tale organo. Alcune modifiche alla figura furono apportate dalla Legge Bassanini bis ( legge 18 maggio 1997 n.127 ,) che , abrogando l’art. 48 della legge n.142/1990 traslava alcune funzioni e poteri degli estinguendi Comitati regionali di controllo ( CO.RE.CO) al Difensore Civico regionale ( per quanto riguarda la nomina di un commissario ad acta nel caso in cui Comuni e province omettessero o ritardassero il compimento di atti obbligatori per legge). La stessa legge attribuiva ai difensori civici locali i poteri del controllo di legittimità su determinati atti deliberativi della Giunta o del Consiglio comunale o provinciale ( articoli 17 co.38 e art. 39 abrogati dal D.Lgs.n.267/2000) La figura oggi è prevista dall’art.11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico delle Autonomie locali) che, raccogliendo le norme riguardanti gli enti locali, ha disciplinato la figura del difensore civico trattandola negli articoli 11 e 127: “ ARTICOLO 11 DIFENSORE CIVICO 1. LO STATUTO L’ISTITUZIONE COMUNALE DEL E QUELLO DIFENSORE PROVINCIALE CIVICO, CON POSSONO COMPITI DI PREVEDERE GARANZIA DELL’IMPARZIALITÀ E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE O PROVINCIALE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE 5 DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL’AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. 2. LO STATUTO DISCIPLINA L’ELEZIONE, LE PREROGATIVE ED I MEZZI DEI DIFENOSRE CIVICO NONCHÉ I SUOI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE O PROVINCIALE. 3. IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE E QUELLO PROVINCIALE SVOLGONO ALTRESÌ LA FUNZIONE DI CONTROLLO NELL’IPOTESI PREVISTA ALL’ ART. 127” Questa norma attribuisce al Difensore civico una nuova funzione, ovvero il controllo eventuale sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale o provinciale, mediante richiesta di riesame. Secondo alcuni commentatori questo controllo non è un vero e proprio controllo sulla legittimità degli atti, in quanto può essere posto in essere solamente su richiesta formale della minoranza e poi perché non vi è un potere di annullamento dell’atto sottoposto a controllo, bensì un invito al riesame: quindi viene definito un controllo collaborativo in quanto si invita l’organo emanante l’atto a voler riesaminare l’atto con maggior attenzione prima di emetterlo nuovamente. La ragione ispiratrice dell’Ufficio del Difensore civico è quella di creare una tutela alternativa ai rimedi amministrativi e giurisdizionali, comunque orientata a contribuire all’attuazione dell’art.97, comma,1 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione), con modalità di intervento che possono adattarsi alle varie situazioni. Anche questa volta però il legislatore ha ritenuto di lasciare alla discrezionalità delle Amministrazioni comunali e provinciali la possibilità di prevedere o meno l’istituzione del Difensore civico. Ciò ha comportato una crescita di quest’Istituto - a notevole impronta democratica - “ a macchie di leopardo” in relazione al grado di sviluppo delle realtà locali italiane. Se l’ente locale non ha nominato il proprio difensore civico, non vi è alcuna norma che devolva la relativa competenza al difensore civico operante a livello istituzionale più alto Quindi i cittadini residenti nel 6 territorio degli enti privi di tale figura, sono senza dubbio in condizioni sfavorevoli rispetto ai cittadini degli enti in cui tale figura esiste, avendo in concreto meno strumenti di tutela e di partecipazione. Nel quadro legislativo nazionale, si deve assolutamente ricordare anche la legge 24 Novembre 2000 n. 340 , la c.d. “legge di semplificazione per l’anno 1999” relativa appunto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, che introduce, all’art.15, una nuova disciplina che va a modificare quella già contenuta nel comma quattro dell’art.5 della legge n.241/1990. per una miglior comprensione si ritiene utile riportare qui di seguito la stessa norma. Art. 15 Norma in materia di accesso ai documenti amministrativi “ IL COMMA 4 DELL’ART.15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: 4. DECORSI INUTILMENTE TRENTA GIORNI DALLA RICHIESTA, QUESTA SI INTENDE RESPINTA. IN CASO DI RIFIUTO, ESPRESSO O TACITO, O DI DIFFERIMENTO AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 6, DELL’ACCESSO, IL RICHIEDENTE PUÒ PRESENTARE RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE AI SENSI DEL COMMA 5 DEL PRESENTE ARTICOLO, OVVERO CHIEDERE, NELLO STESSO TERMINE, AL DIFENSORE CIVICO COMPETENTE CHE SIA RIESAMINATA LA SUDDETTA DETERMINAZIONE. SE DIFENSORE CIVICO RITIENE ILLEGITTIMO IL DINIEGO O IL DIFFERIMENTO, COMUNICA A CHI L’HA DISPOSTO. CONFERMATIVO MOTIVATO ENTRO SE IL LO QUESTI NON EMANA IL PROVVEDIMENTO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO COMUNICAZIONE AL DIFENSORE CIVICO, L’ACCESO È CONSENTITO. DELLA QUALORA IL RICHIEDENTE L’ACCESSO SI SIA RIVOLTO AL DIFENSORE CIVICO, IL TERMINE DI CUI AL COMMA 5 DECORRE DALLA DATA DI RICEVIMENTO, DA PARTE DEL RICHIEDENTE DELL’ESITO DELLA SUA ISTANZA AL DIFENSORE CIVICO.” L’ultima legge emanata da considerare è la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, che ha fatto venir meno i controlli del CO.RE.CO sugli atti degli enti locali, rafforzando in un certo senso la figura del Difensore civico, che mantiene le competenze nei controlli eventuali di legittimità 7 eventuali previste come sopra detto dall’art. 127 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e che si pone come il garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione regionale, provinciale e comunale. Ai CO.RE.CO - da un percorso iniziato con le leggi Bassanini che ha visto il consolidarsi di un tipo di controllo “interno” dell’atto a scapito del controllo “esterno” - è rimasta senz’altro un’attività di consulenza , adeguando il potere del controllo sugli enti locali alle nuove normative nazionali. Attualmente l’istituto del Difensore civico pare attraversare un fase di riflessione : la pausa si concretizza anche nel fatto che non si è ancora giunti all’approvazione di un Testo Unico di legge che rappresenti un quadro di riferimento omogeneo ed all’istituzione di quel difensore Civico nazionale , già presente ed operante in quasi tutti gli altri Paesi Europei e questo nonostante la presentazione di numerose proposte di legge mai approvate. Vi era stato anche, durante la XIII legislatura, un timido e vano tentativo della Commissione Bicamerale per le Riforme costituzionali che, avvertita la necessità di arricchire la tutela e la garanzia dei diritti, aveva predisposto la legittimazione costituzionale di nuove forme di tutela della persona verso le pubbliche amministrazioni: tra queste figure appariva anche la figura del difensore civico nazionale. Il sostanziale fallimento della Commissione Bicamerale ha comportato anche la conclusione di tale tentativo, perdendosi così l’opportunità di trasformare un istituto facoltativo e vario in una situazione necessaria, certa e soprattutto obbligatoria: questo non tanto a tutela delle Amministrazioni, quanto per assicurare pari dignità ed opportunità a tutti i cittadini. Nessuna pertanto delle più recenti riforme della Costituzione, né quelle introdotte con legge Costituzionale 22 novembre 1999, n.1, né quelle risultanti dalla legge Costituzionale 18 ottobre 2001 ( confermata dal referendum indetto il 3 Agosto 2001) contengono norme riguardanti la difesa civica. 8 Ultimamente si sono succedute in Parlamento parecchie proposte , da quasi tutte le parti dello schieramento politico, per regolamentare tale figura . Anche il Governo , con l’ultimo disegno di legge del 15 aprile 2002 sancirebbe le modifiche da apportare al T.U.n.267/2000 con l’introduzione dello status giuridico della figura del difensore civico e la più puntuale specificazione dell’obbligatorietà dell’istituzione della figura per alcuni tipi di enti locali. PROPOSTE DI LEGGE XIV LEGISLATURA Camera dei Deputati Come sopra accennato , le proposte di legge presentate alla Camera dei deputati si rivolgono alla istituzione di forme di difesa civica “specifica”: il Difensore Civico per l’infanzia e l’adolescenza, Il Difensore per i diritti delle donne, Il Difensore per la tutela dei militari di leva, il Difensore civico per l’ambiente , il Difensore civico del candidato nei concorsi pubblici, il Difensore delle persone private della libertà personale, e così via. Esiste una proposta specifica per l’istituzione del difensore civico nazionale ed è la n.189 del maggio 2001: uno degli elementi centrali della proposta verte sul tentativo di superare l’attività di supplenza che le regioni ( e gli enti locali) hanno fino ad ora volto in materia, attribuendo omogenee competenze ai difensori civici. La figura del Difensore civico nazionale verrebbe istituita valorizzando le esperienze regionali e locali esistenti e, in base al principio della sussidiarietà, vi sarebbe una netta distinzione delle competenze, una non ingerenza reciproca e sistemi di cooperazione. Per quelle regioni che non avessero ancora istituito il difensore civico regionale, sarebbe istituito per legge. Le amministrazioni provinciali sarebbero chiamate ad istituire il Difensore civico locale, mentre sarebbe una scelta facoltativa per i Comuni. La funzione di difesa civica sarebbe prevista come una funzione esclusiva ed incompatibile con ogni altra professione o incarico di qualunque natura. 9 Le funzioni previste dalla proposta di legge sarebbero di tre tipi: di controllo, di composizione del conflitto e di sollecitazione di atti di riforma. Il Difensore civico nazionale interverrebbe nei confronti delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche nonché aziende statali, enti pubblici , concessionari di pubblici servizi. Il Difensore civico regionale e quello locale , invece, agirebbero nei confronti degli enti e soggetti regionali e locali. In ogni caso l’Organo può agire sia d’ufficio sia su istanza di cittadini (compresi i minori, gli interdetti e gli inabilitati), enti pubblici e privati, associazioni e formazioni sociali. Svolge la propria azione in piena libertà ed indipendenza, senza alcuna forma di controllo gerarchico. Tra i suoi poteri di intervento , oltre ai tradizionali poteri di conoscenza, istruttoria ed informazione, gli sarebbe riconosciuto anche una capacità di intervento dissuasivo-persuasivo, nonché di mediazione e conciliazione tra le parti. Il potere di vigilanza si eserciterebbe sulle pubbliche amministrazioni e sulle strutture che erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti (anziani, minori, portatori di handicap, malati di mente, immigrati). Tale proposta, presentata all’ultimo Coordinamento nazionale dei difensori civici regionali pare abbia sollevato parecchie perplessità. Dai dati del Ministero della funzione pubblica emerge che sono stati presentati in totale ben 78 proposte di legge riguardanti la figura del difensore civico di cui 15 nell’ultima legislatura: secondo il Ministero l’esigenza di normare più approfonditamente tale figura è un’esigenza trasversale a tutto lo schieramento politico. Di particolare interesse ed attualità sarebbe il disegno di legge presentato dal Governo il 15.04.02 riguardante una normativa integrativa transitoria tra il testo unico dell’ordinamento degli Enti locali (T.U.n.267/2000) e la Legge Costituzionale n.3/2001; ora è da vedere alla luce della recente riforma in via di approvazione sulla devoluzione la sorte di tale proposta. L’ulteriore disegno di legge presentato in data 31.03.2002 al senato ( n.1/2002) propone una parziale modifica alla legge n. 241/1990 10 intervenendo, invece, sulla competenza giurisdizionale del difensore civico che avrebbe il potere della sospensione automatica dei termini in caso di ricorso al Tribunale amministrativo regionale . Sono inoltre giacenti al Senato due proposte di legge(n.48 e 500) delle quali non pare sia iniziato l’esame, riguardanti l’istituzione di una Commissione per la protezione e la promozione di diritti umani. Il contenuto delle proposte è abbastanza simile, lo scopo è quello di dare attuazione alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite n.48/134 del 1993. Tra i compiti della istituenda suddetta Commissione nazionale ci sarebbero: la promozione dei diritti umani, il monitoraggio del loro rispetto in Italia ed all’estero, la formulazione di pareri e proposte normative al Governo la verifica dell’attuazione degli accordi internazionali in materia e la redazione dei rapporti da essa previsti, lo stimolo alla firma di accordi internazionali in materia, il coordinamento con l’attività degli uffici di difesa civica locali, la cooperazione con organismi equivalenti in altri Paesi, ,ecc… Nell’ottica degli estensori delle proposte di legge, l’istituzione italiana comprenderebbe in sé le funzioni caratteristiche delle due figure esistenti nelle varie realtà esaminate: la difesa civica (Ombudsman) e la promozione dei diritti umani (Commissione per i diritti umani). 3.IL QUADRO NORMATIVO LOCALE Le norme regionali più attuali in materia di difesa civica sono rispettivamente : la legge sul Difensore Civico Regionale LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 21 03 1995 EMILIA-ROMAGNA ( che sostituisce la precedente R. 6 Luglio 1984 n.37) e la deliberazione della Giunta regionale n. 2621 del 23.12.2002 che attiene alle funzioni di difesa civica. La legge regionale 26 Aprile 2001 n.11 “Disciplina delle forme associative e delle disposizioni in materia di Enti locali” prevede, all’art.11, la possibilità di erogare contributi per incentivare lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali. L’art.14 comma 1 della stessa legge affida al Programma di riordino territoriale, disciplinato dagli artt.9 e 10, l’individuazione dei 11 criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata. Finora il Programma di riordino territoriale approvato nella versione più recente con deliberazione n.496 del 26.03.2002 della Giunta regionale, non annoverava, nella casistica degli interventi ammissibili a contributo indicati nella Tabella B allegata alla predetta deliberazione, le funzioni di difesa civica esercitabili sotto forma di gestione associata. Da una ricognizione della Regione, malgrado parecchi Statuti comunali - specialmente dei Comuni più piccoli - prevedessero le funzioni di difesa civica associata, solamente in 81 Comuni su 341 disponevano, in varie forme, di un servizio del servizio di difesa civica comunale. Dal momento, però, che le finalità della legge consiste nel favorire la costituzione di gestioni associate tra enti locali allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati, intervenendo con incentivi finanziari, è stato richiesto da parte di molti enti all’Assessorato agli Affari istituzionali di procedere ad una modifica della citata Tabella B del Programma di riordino territoriale, al fine di inserire anche le funzioni di difesa civica tra quelle ammissibili a contributo. La proposta risulta è stata accolta e il 23 Dicembre 2002 nell’ambito del Provvedimento avente ad oggetto: “Aggiornamento del Programma di riordino territoriale – art.10 L.R. 26 Aprile 2001, n.11”, la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, con deliberazione n.2621, dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza regione – Autonomie locali , ha provveduto ad inserire nella Tabella B la funzione “Difensore civico sovracomunale”. Pertanto, per i Comuni che fanno parte di gestioni associate (Comunità montane, Unioni di comuni, Associazioni intercomunali) esiste ora la possibilità di fare domanda di contributo anche per la gestione specifica in forma associata della funzione di difesa civica, potendo accedere ad un finanziamento specifico ed aggiuntivo già a partire dal corrente anno. 12 II. Attività svolta dall’Ufficio Nei primi mesi di lavoro questo ufficio ha provveduto prioritariamente ad esaminare i ricorsi pendenti e le pratiche aperte, buona parte delle quali erano state già peraltro “istruite” dal mio predecessore - Avv.to Andrea Ballestrazzi che pubblicamente ringrazio - e quindi occorreva concludere l’Iter nei confronti del cittadino, ovvero iniziare un percorso alternativo per la soluzione della questione. Le buone prassi che questo ufficio intende proseguire consistono nel mantenimento del vigente sistema di archiviazione delle pratiche reso agevole dagli ulteriori interventi di informatizzazione. Inoltre, per facilitare il cittadino che intende proseguire per vie legali, la segreteria provvede periodicamente a farsi recapitare il vigente Albo degli Avvocati presso il Circondario del Tribunale di Modena, così da poterlo esibire in visione su richiesta; si provvede anche, come da autorizzazione concessa da parte del Consiglio dell’Ordine, a specificare le materie o “rami di attività” esercitate dal professionista, su indicazione fornita dagli stessi studi legali. Le innovazioni – introdotte nel corso dell’anno 2002 - consistono nell’attivazione della posta elettronica per le richieste di pareri da parte dei cittadini . Questo permette una maggior facilità di accesso e possibilità di ascolto dei cittadini e, al tempo stesso, incrementa la tempestività e completezza dei pareri richiesti (molti cittadini trovano difficile spostarsi per venire direttamente in ufficio). Seppure l’attivazione è abbastanza recente, ha già riscosso particolare interesse nella fascia di utenti che hanno possibilità di utilizzo di strumenti elettronici, comunque si avrà modo di presentare alla prossima relazione le informazioni più esatte sull’utilizzo. Inoltre, sono stati redatti nuovi modelli di testi facs-simile ( e sono stati aggiornati quelli già esistenti) da fornire ai cittadini per presentare ricorso al Giudice di Pace contro gli avvisi di accertamento in materia di contravvenzioni elevate a norma del Codice della Strada e contro le cartelle esattoriali (sia “pazze” che savie) emesse da Uniriscossioni : tali atti sono trasmessi ai cittadini anche attraverso l’utilizzo della posta elettronica che praticamente è oramai di diffuso utilizzo. 13 III I Dati da Marzo 2002 a Marzo 2003 settore A1 anagrafe A2 uff. tecnico - ambiente A3 lavori pubblici A5 servizi sociali uff. casa A6 pubblica istruzione A7 cultura sport A8 concessioni A9 edilizia privata A10 vigili pol. mortuaria G1 sindaco S2 uff. tributi e sinistri S3 uff. personale Ausl altri enti privati contatti telefonici Totale pratiche 2 7 18 11 9 2 7 11 25 3 9 1 8 24 25 38 200 14 Pratiche Ufficio del Difensore Civico Anno 2002/2003 2 38 7 18 11 9 2 25 7 11 24 8 A1 anagrafe A3 lavori pubblici A6 pubblica istruzione A8 concessioni A10 vigili S2 uff. tributi e sinistri ausl privati 1 9 3 25 A2 uff. tecnico A5 servizi sociali A7 cultura sport A9 edilizia privata G1 sindaco S3 uff. personale altri enti contatti telefonici 15 percentuali della situazione pratiche 2% 4% 3% definite e chiuse in attesa riscontro settori 91% in attesa notizie cittadini in fase di istruzione 16 Ufficio del Difensore Civico percentuali 2002/2003 A1 A2 A3 A5 A6 1% 4% A7 8% 6% 18% 5% 12% 1% A9 4% A10 6% 11% 4% 1% 12% 2% 5% A8 G1 S2 S3 ausl altri enti 17 IV. Analisi dei dati Nel periodo marzo 2002 - marzo 2003 sono state circa 200 le persone che si sono rivolte all’Ufficio del Difensore civico. Ad esse vanno aggiunti tutti coloro che hanno semplicemente chiesto informazioni o chiarimenti, anche per via telefonica , spesso su suggerimenti dei più disparati servizi o uffici, cui i cittadini si rivolgono, magari a sproposito e che, a loro volta, non sapendo bene dove indirizzarli per competenza, consigliano loro di rivolgersi al Difensore civico. Contemporaneamente ho rilevato, anche con una certa sorpresa, come si siano rivolti a questo ufficio cittadini veramente “qualificati” nelle loro richieste, con un preciso quadro dei loro diritti e/o doveri ; altri richiedono solamente un parere “super partes” anche in materie non di stretta competenza dell’Ufficio. Come afferma il coordinatore dei difensori del Belgio, Jean Luc Labbè, il cittadino forse reclama meno di anno in anno, ma reclama meglio. Il principio di sussidiarietà che ha reso sempre più prossimi i servizi e i difensori civici agli amministrati, ha comportato quasi sempre un aumento qualitativo del prodotto “atto” e “procedimento” come delle relazioni di comunicazione tra istituzioni ed amministrati. Alle richieste formulate dal Difensore civico è stata data risposta dai vari interlocutori in percentuale abbastanza elevata, pari circa al 91%, di cui la maggior parte ha avuto una soluzione positiva, dati che riflettono il grado di collaborazione offerto quasi sempre in modo attivo dai vari settori del Comune, dalle altre Aziende ed Enti. Il fatto quindi che l’azione della difesa civica sia immersa nella realtà vera della nostra città è un fatto dimostrato, poichè quasi tutte le questioni di carattere generale sono state parimenti portate all’attenzione del Difensore civico: le iscrizioni alle scuole, i provvedimenti di fiscalità locale, i provvedimenti di limitazione del traffico, i percorsi dei mezzi pubblici, i Nuovi regolamenti comunali sulla pubblicità, i bandi per l’assegnazione delle case pubbliche, ecc…ra. 18 Per quanto riguarda la Polizia Municipale, i problemi sono derivati in gran parte da difetti di comunicazione o da errori di interpretazione delle ordinanze da parte degli operatori preposti (Vigili urbani, impiegati degli uffici): questo ha comportato che il provvedimento o la sanzione ( ad esempio nei casi di contravvenzioni elevate per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, o le questioni sulla sottoposizione ad uso pubblico di aree private), pur se legittima, non è stata compresa dal cittadino, ovvero la legittimità della sanzione non esclude il comportamento spesso contradditorio degli operatori per cui o resta offesa l’eventuale buona fede del cittadino o ci gioca il contrario . A volte è invece l’esistenza di interessi contrapposti che porta alla completa paralisi delle decisioni: sarebbe come dire “non far niente per non scontentare nessuno” , con il risultato, invece, di irritare notevolmente molti. Parimenti si deve registrare anche la positiva collaborazione e lo spirito di servizio dimostrato in più occasioni da parte di altri vigili, qualità che piuttosto che restare nell’ambito della indole personale, dovrebbero forse diventare un punto di qualità del Servizio. Per quanto riguarda gli interventi in tema di Servizi Sociali non sono giunte a questo ufficio segnalazioni o lamentele in numero significativo rispetto ai tanti interventi effettuati. Al tempo stesso occorre comunque segnalare un senso di sfiducia ed abbandono che vivono spesso le persone che si relazionano con gli operatori (o Dirigenti) dei servizi sociali derivato spesso dalla mancanza di soluzione ai problemi proposti. La validità dei progetti e delle iniziative va perciò accompagnata alla capacità di saper trovare delle soluzioni rapide ( ad esempio al problema della casa, agli interventi di sostegno e tutela della maternità e della qualità di vita delle donne), e consone, anche e soprattutto fuori dagli schemi soliti al fine di mettere l’ente locale in condizioni di fronteggiare tempestivamente i problemi soprattutto in via sintomatica e per evitare 19 che le persone si sentano “schiacciare” dal rapido precipitare degli eventi e delle situazioni spesso collegate tra di loro. Risolvere uno dei problemi di questi cittadini spesso significa innescare un meccanismo virtuoso verso condizioni di vita più accettabili. Le azioni maggiormente improntate alla flessibilità si sono riscontrate nel Settore Istruzione e servizi educativi dove esiste oramai un’esigenza di “copertura” del territorio quasi generalizzata. All’ufficio di difesa civica si è rivolto un numero consistente di cittadini i cui bambini - al primo esame delle domande di ammissione non avrebbero potuto accedere alla scuola materna , né alla struttura richiesta e forse nemmeno ad altra scuola . Il Settore ha provveduto ad effettuate un rapido riallineamento dei dati, e con gli opportuni accorgimenti – nonché attraverso l’apertura programmata di nuove sezioni di materna - si è potuto trovare una soluzione accettabile per quasi tutti i richiedenti. Altro punto contestato è stata l’applicazione dell’indice ISEE per le rette dei servizi, parametro che peraltro, seppur poco gradito e di discusso effetto , viene applicato nei limiti di legittimità dei parametri approvati dal Consiglio Comunale. Esito favorevole hanno avuto anche le richieste inoltrate da parte di comitati di genitori per effettuare lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione in alcune scuole elementari. Un altro Servizio posto molto all’attenzione dei cittadini in quanto tocca le corde della più intima sensibilità è quello dei servizi funebri. In particolare i cittadini che si sono rivolti all’Ufficio hanno lamentato la scarsa qualità del servizio svolto da SE.NE.CA, sia per quanto riguarda le comunicazioni sulle esumazioni, sia per quanto riguarda i costi del servizio, sia per le modalità di utilizzo e gestione delle tombe. Sempre più spesso, infatti, per giungere all’eterno riposo la salma subisce più passaggi: la prima sepoltura, l’eventuale risepoltura in caso (sempre più frequente) di mancata consumazione e quindi la sistemazione definitiva , il tutto con spese di migliaia di Euro. Se poi occorre provvedere, nel mezzo di tali procedure, alla cremazione, le spese aumentano. 20 Inoltre è stato da più parti contestato il diritto di privativa ( tassa che viene richiesta anche quando il trasporto della salma è fatto da Ditte fuori Comune)che, benchè previsto dal vigente regolamento comunale ed essendo facoltativo, viene vissuto come un ingiusto balzello di tipo ottocentesco che non avrebbe più ragione di essere quando si parla addirittura con orgoglio …….di essere in Europa! Un’altra interessante questione, non ancora giunta a conclusione, è costituita dall’applicazione della commissione bancaria sul pagamento dei lumini cimiteriali richiesta ai cittadini: sono in corso scambi di corrispondenza tra questo ufficio e la Ditta affidataria per dirimere la questione. Per quanto si riferisce ai Servizi territoriali, per il Settore Ambiente le lamentele esposte dai cittadini riguardano i disagi connessi all’esistenza di piante di alto fusto in città (soprattutto stagionalmente) . Si sono rivolti all’ufficio di difesa civica anche i vari Comitati di cittadini che si sono costituiti contro alcune presunti o programmati piani di intervento ad alto impatto ambientale, come il nuovo inceneritore, l’installazione di nuovi tralicci per l’emittenza radiofonica e contro quelli già esistenti, per l’installazione di tralicci per la trasmissione telefonica via etere (ed in genere per l’inquinamento anche quello elettromagnetico), per le emissioni di fumi e rumori da parte di attività produttive a sfavore di abitazioni nelle zone urbane ad insediamento misto. Il Settore Strade Mobilità e Traffico è stato nel corso dell’anno 2002 più volte interessato da parte dell’Ufficio di Difesa civica per quanto riguarda la esistenza di buche nelle strade, la manutenzione della segnaletica sia verticale che orizzontale e, di concerto con il settore Ambiente, per le problematiche delle zone e delle vie della città ad alta densità di traffico e quindi di inquinamento ( Via Trento Trieste/Via S. Francesco, Viale G. Fassi, tutto il comparto tra Via Liguria- Via Cattani). Inoltre, vi sono stati delle richieste di modifica dei tracciati di percorrenza dell’autobus cittadino “ Arianna”, specialmente nelle strette vie del centro a circolazione limitata e per il posizionamento di alcune fermate dell’autobus . 21 Per quanto riguarda i tributi locali, i cittadini si rivolgono all’ufficio del difensore per presentare richieste di chiarimento o comunque anche solo per presentare alcune osservazioni critiche. In particolar modo durante l’anno 2002 alcuni cittadini per via telefonica e per lettera hanno criticato in modo omogeneo il fatto che, nel passaggio dalla tassa alla tariffa (per quanto riguarda la T.A.R.S.U.) non pare sia stato ritenuto in considerazione, nella parte variabile della tariffa, una diminuzione – come peraltro fanno altri Comuni anche nella misura del 30% ed oltre – per famiglie (ed imprese) che avviano al recupero parte dei rifiuti prodotti. Ancora da verificare l’impatto sulla possibilità di “condono” o sanatoria peri tributi locali prevista dall’art.13 della legge n.289/2002 (Finanziaria per il 2003) sulle aspettative dei contribuenti. Restando in argomento, occorre evidenziare la numerosità delle lamentele, soprattutto da parte di pensionati, anziani e persone di basso reddito in genere che devono rinunciare a quasi tutti i propri risparmi, derivanti dall’onerosità (in termini assoluti e non relativi) dei contributi a sanatoria per le costruzioni realizzate in parziale/totale difformità dalla concessione edilizia. Infatti, l’ammontare degli oneri, del costo di costruzione e delle sanzioni spesso raggiungono importi molto elevati. Anche per questo punto, considerato che alcune pronunce giurisprudenziali riconoscono natura tributaria sia agli oneri, sia alla parte che attiene al costo di costruzione, si potrebbe esaminare la possibilità di un condono ( previsto dalla norma di cui sopra) per tale parte dell’importo, ovvero almeno per la parte dell’importo dovuto a titolo di sanzione che ne raddoppia quasi l’ammontare, comminata a coloro i quali (eredi, acquirenti, o altri aventi causa) non sono in nessun rapporto “personale” con la violazione commessa. Sempre per rimanere nell’ambito del Servizio edilizia privata, si sono avute questioni relative al riscatto dei diritti di superficie (legittimità e convenienza, costi, tempi del procedimento, ecc…ra), ma oramai si riscontra un certo “alleggerimento” delle richieste a partire dal momento in cui l’ufficio comunale è divenuto operativo. 22 V. I rapporti con Enti ed Aziende Azienda sanitaria locale In primis devo annunciare con viva soddisfazione la positiva conclusione della nota ed …annosa vicenda dei corrimano delle scale di accesso all’ingresso di Via Molinari dell’Ospedale B. Ramazzini , vicenda sulla quale anche codesto Consiglio si era espresso con un ordine del giorno votato in data 26.10.2000 n.306, O.d.G. nel il quale si sollecitava la Direzione dell’Azienda ad installare i corrimano sulle scale. Dopo una chiara lettera di questo ufficio al Direttore sanitario dell’Asl Modena-Carpi, inviata per conoscenza anche al Difensore Civico Regionale, nel giugno 2002, la locale Unità sanitaria ha provveduto all’installazione dei corrimano (che peraltro, sono obbligatori nelle scale aperte degli edifici pubblici in base alle normative nazionali per la sicurezza). Nella vicenda è risultata preziosa la collaborazione con il locale Difensore dei Diritti del malato, Sig. Ornello Casarini, con il quale i buoni rapporti instaurati hanno permesso la positiva conclusione anche di altre questioni. Malgrado siano numerosi i cittadini e le cittadine che si rivolgono al Difensore civico lamentano disguidi e scarsa qualità dei servizi gestionali ed amministrativi e dell’organizzazione dell’ A.S.L. ( servizi di accoglienza, comunicazione, ed in genere dei rapporti con l’utenza in particolari condizioni di salute..) tuttavia occorre riscontrare l’esitazione del cittadino a proseguire oltre nelle proprie rimostranze, ovvero ad adire le vie legali , esitazione derivante dalle condizioni di salute che pongono l’utente in uno stato di forte debolezza psicologica. Quindi sono state effettuate delle segnalazioni agli organi competenti per cercare di eliminare nel futuro tali criticità. A.I.M.A.G. Per quanto riguarda Aimag la collaborazione resta positiva sul versante delle richieste di accesso agli atti da parte di cittadini interessati alle utenze e per le richieste di sopralluoghi effettuate da parte di questo Ufficio. Anche le opere di manutenzione tecnica effettuate in 23 collaborazione con i corrispondenti uffici tecnici del Comune hanno dato risultati positivi. Per i rapporti con SE.NE.CA. si è già detto sopra, specificando che alcune volte l’ufficio si è rivolto direttamente alla Società SO.CREM. di Reggio Emilia per quanto riguarda vicende legate alla cremazione. Infine, per completezza, si comunica che sono state circa oltre una decina le pratiche indirettamente che questo Ufficio ha curato direttamente o (in quanto non esiste una specifica convenzione per legittimarne la competenza) per cittadini di altri Comuni, i quali, per varie motivazioni, non hanno potuto/voluto giovarsi dell’assistenza del competente Difensore civico o perché il Difensore Civico non c’è ( trattasi di cittadini dei Comuni di Novi, S. Prospero, Modena , Soliera e Limidi). Le questioni vertevano in tema di accesso agli atti e consulenza, sia nei confronti del Comune, sia delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, sia di tipo privatistico. Ringraziamenti Intendo ringraziare tutti i collaboratori dell’ufficio di difesa civica che hanno prestato la massima collaborazione al nuovo Difensore dimostrando una grande flessibilità nelle mansioni e professionalità nel lavoro, soprattutto l’ufficio di segreteria composto da persona di grande umanità e competenza. Intendo ringraziare anche coloro che, prestando in qualunque veste la loro opera ed il loro tempo libero a favore del Comune, hanno arricchito con utili indicazioni ed esperienze il mio lavoro. Spero che per tutti, specialmente per i cittadini e le cittadine che sono venuti in contatto con l’Ufficio di Difesa civica, tale esperienza abbia comportato un minimo di soddisfazione ( ed anche di critica positiva ) e che questo sia di buon auspicio per il futuro. Il Difensore Civico Anna Rita Cavazzuti 24 VI Allegati Il Mediatore Europeo P. Nikiforos Diamandouros 1, avenue du Président Robert Schuman B.P. 403 F - 67001 Strasbourg Cedex T. (33) 3 88 17 23 13 - 3 88 17 23 83 Fax (33) 3 88 17 90 62 E-mail: [email protected] CURRICULUM VITAE Nato il 25 giugno 1942, ad Atene (Grecia) Coniugato, due figli P. Nikiforos Diamandouros è, dal 1° aprile 2003, il Mediatore europeo. Dal 1998 al 2003 è stato il primo Difensore Civico nazionale della Grecia. E’ stato professore di politiche comparate presso il Dipartimento di Scienze Politiche e della Pubblica Amministrazione dell’Università di Atene dal 1993 (attualmente in aspettativa). Dal 1995 al 1998 è stato Presidente del Centro Nazionale per le Ricerche Sociali. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche preso l’Università dell’Indiana (1963) (USA), e poi il Master of Arts (1965), il Master of Philosophy (1969) e il titolo di dottore di ricerca (1972) presso la Columbia University di New York (USA). Prima di diventare professore presso l’Università di Atene (1988), è stato docente della State University of New York (SUNY) e ricercatore alla Columbia University. Dal 1978 al 1983 è stato Direttore dei Programmi di Ricerca per l’Europa Occidentale ed il Medio Oriente, presso il Consiglio delle Ricerche nelle Scienze Sociali (Social Science Research Council), New York (USA). Dal 1988 al 1991, ha diretto l’Istituto Ellenico di Studi Internazionali e Strategici. Nel 1997 e’ stato professore di scienze politiche presso l’Istituto di Studi Avanzati in Scienze Politiche e Sociali “Juan March”, a Madrid. 25 Presidente dell’Associazione degli Studi Ellenici negli Stati Uniti (1985-1988) e dell’Associazione Greca di Scienza Politica (1992–1998). Nel 1999 è stato nominato componente della Commissione Nazionale per i Diritti Umani e nel 2000 del Consiglio Nazionale per la Riforma Amministrativa. Dal 1990, è copresidente della Sottocommissione per l’Europa Meridionale, del Consiglio delle Ricerche nelle Scienze Sociali (New York, USA), che ha potuto ottenere un finanziamnete della Fondazione Volkswagen. Inoltre, è condirettore della collana “The New Southern Europe” della Johns Hopkins University Press ed è stato borsista della Fondazione Fulbright e della Fondazione Nazionale per gli Studi Umanistici (USA). Le sue numerose pubblicazioni riguardano, soprattutto, la politica e la storia della Grecia e di tutta l’Europa Meridionale e Sud-orientale con particolare riferimento alla democratizzazione, alla formazione dello stato e della nazione e alle relazioni fra cultura e politica in quei paesi. Tra i suoi passatempi: lettura, scrittura, ascolto di musica classica, cinema. Attualmente è agli atti del Parlamento Europeo la proposta per l’approvazione del Codice di Buona Condotta Amministrativa che riguarderà tutte le Pubbliche Amministrazioni dei paesi aderenti all’Unione Europea. Il fatto che tale proposta abbia ricevuto il via libera da parte dei rappresentanti di tutti i governi europei e sia stato redatto un testo congiunto chiarisce l’importanza di un tale documento che prevede norme e regole valide per tutti i cittadini dei Paesi dell’Unione. 26 IL CODICE DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA IL MEDIATORE EUROPEO JACOB SÖDERMAN Cari lettori, il trattato di Maastricht ha istituito la carica di Mediatore europeo per lottare contro la cattiva amministrazione nell'ambito delle attività delle istituzioni e degli organi comunitari. Promuovendo la buona amministrazione, il Mediatore può contribuire a migliorare le relazioni tra l'Unione europea e i suoi cittadini. Fin dal settembre 1995, quando è stata istituita la figura del Mediatore, abbiamo lavorato per definire il concetto di cattiva amministrazione sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia e dei principi del diritto amministrativo europeo. Anche le leggi nazionali su tale questione sono state una preziosa fonte di ispirazione. I lavori sono poi continuati con l'elaborazione di un codice di buona condotta amministrativa, adesso adottato dal Parlamento europeo. Il codice è destinato ai cittadini e ai funzionari pubblici europei. In esso si spiega ai cittadini ciò che hanno il diritto di aspettarsi dall'amministrazione e ai funzionari pubblici quali sono i principi da osservare nelle loro attività. Sono fermamente convinto che la completa applicazione del codice farà aumentare la fiducia dei cittadini nell'Unione europea e nelle sue istituzioni. Durante le delibere del Parlamento europeo sul codice, un deputato europeo ha detto: "In questo caso sono in gioco due importanti aspetti: in primo luogo la promozione della preminenza del diritto e in secondo luogo il rispetto per i cittadini europei". Spero vivamente che questo breve opuscolo fornisca un utile contributo per il raggiungimento di questi importanti obiettivi. IL CODICE EUROPEO DI BUONA CONDOTTA AMMINISTRATIVA Il 6 settembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione mediante la quale si è approvato un codice di buona condotta amministrativa che le istituzioni ed organi comunitari, i loro amministratori ed i loro funzionari dovranno rispettare nelle proprie relazioni con il pubblico. L'idea di un codice è stata proposta per la prima volta nel 1998 dal deputato europeo Roy PERRY. Il Mediatore europeo ne ha redatto il testo in seguito ad un'indagine di propria iniziativa e l'ha presentato al Parlamento in forma di relazione speciale. La risoluzione del Parlamento sul codice è basata sulla proposta del Mediatore, con alcune modifiche apportate dall'on. PERRY, relatore per la commissione per le petizioni del Parlamento europeo. 27 LO STATUTO DEL CODICE La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata proclamata nel corso del vertice di Nizza, nel dicembre 2000. Comprende, come diritti fondamentali della cittadinanza, il diritto ad una buona amministrazione ed il diritto di sottoporre al Mediatore europeo casi di cattiva amministrazione. L'obiettivo del codice è di spiegare in maniera il più possibile dettagliata ciò che il diritto alla buona amministrazione menzionato nella Carta significhi nella pratica. Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: – il diritto di ogni cittadino di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio, – il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale, – l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. (Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali) Il Mediatore conduce indagini su possibili casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, in base a quanto stabilito dall'articolo 195 del Trattato CE e dello Statuto del Mediatore europeo1 . Secondo la definizione di cattiva amministrazione proposta dal Mediatore nella sua relazione per il 1997, "si parla di cattiva amministrazione quando un'istituzione omette di compiere un atto dovuto, opera in modo irregolare o agisce in maniera illegittima". Il Parlamento europeo ha approvato questa definizione. 1 Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 04.05.1994, pag. 15. 28 Mediatore Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al Mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. (Articolo 43 della Carta dei diritti fondamentali) Contemporaneamente all'approvazione del codice, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione invitando il Mediatore ad applicare il codice allorché ravvisi un caso di cattiva amministrazione, al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini alla buona amministrazione come stabilito dall'articolo 41 della Carta. Il Mediatore applicherà pertanto la definizione di cattiva amministrazione alla luce delle regole e dei principi contenuti nel codice. L'articolo 192 del Trattato CE prevede la possibilità, per il Parlamento europeo, di chiedere alla Commissione di presentare una nuova legge. Accogliendo il suggerimento originariamente proposto dall'on. Jean-Maurice DEHOUSSE, relatore della commissione giuridica e per il mercato interno, nella risoluzione del 6 settembre 2001 del Parlamento europeo, si invita ugualmente la Commissione europea a presentare un progetto di regolamento contenente il codice di buona condotta amministrativa, progetto che sarà basato sull'articolo 308 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Il fatto di includere il codice all'interno di un regolamento sottolineerebbe, agli occhi tanto dei cittadini che dei funzionari, la natura obbligatoria delle regole e dei principi ivi contenuti. IL TESTO DEL CODICE Il codice, così come approvato dal Parlamento, contiene le seguenti disposizioni sostanziali: ARTICOLO 1 DISPOSIZIONE GENERALE Nei loro rapporti con il pubblico, le istituzioni e i loro funzionari rispettano i principi che compongono il codice di buona condotta amministrativa, denominato in appresso "il codice". ARTICOLO 2 AMBITO PERSONALE DI APPLICAZIONE 1. Il codice si applica a tutti i funzionari ed altri agenti, per i quali vigono lo Statuto dei funzionari e le regolamentazioni applicabili agli altri agenti, nei loro 29 rapporti con il pubblico. Di seguito il termine funzionari si riferisce sia ai funzionari che agli altri agenti. 2. Le Istituzioni e le loro amministrazioni adottano le misure necessarie per far sì che le disposizioni previste dal presente codice si applichino alle altre persone alle loro dipendenze, quali persone impiegate con contratto di diritto privato, esperti di amministrazioni nazionali in commissioni di servizio e tirocinanti. 3. Il termine pubblico si riferisce alle persone fisiche e giuridiche, a prescindere che abbiano o meno la propria residenza o sede registrata in uno Stato membro. 4. Ai fini del presente codice: a) con il termine "istituzione" si intende un'istituzione o un organo comunitario; b) con il termine "funzionario" si intende un funzionario o un altro agente delle Comunità europee. ARTICOLO 3 AMBITO MATERIALE DI APPLICAZIONE 1. Il presente codice contiene i principi generali di buona condotta amministrativa che si applicano a tutti i rapporti delle istituzioni e delle loro amministrazioni con il pubblico, a meno che non siano disciplinati da disposizioni specifiche. 2. I principi esposti nel presente codice non si applicano ai rapporti tra l’istituzione e i suoi funzionari, in quanto tali rapporti sono disciplinati dallo Statuto del personale. ARTICOLO 4 LEGALITÀ Il funzionario agisce secondo la legge ed applica le norme e le procedure previste dalla legislazione comunitaria. Il funzionario vigila in particolare affinché le decisioni che incidono sui diritti o sugli interessi dei singoli abbiano un fondamento di legge e che il loro contenuto sia conforme alla legge. ARTICOLO 5 ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE 1. Nel trattare le richieste del pubblico e nell’adottare decisioni, il funzionario garantisce che sia rispettato il principio della parità di trattamento. I membri del pubblico che si trovano nella stessa situazione sono trattati in modo identico. 2. Se si verificano diversità di trattamento, il funzionario garantisce che ciò sia giustificato dagli aspetti obiettivi e pertinenti del caso in questione. 3. In particolare, il funzionario evita qualsiasi discriminazione ingiustificata tra membri del pubblico basata su nazionalità, sesso, razza, colore della pelle, 30 origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualunque altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, handicap, età od orientamento sessuale. ARTICOLO 6 PROPORZIONALITÀ 1. Nell’adottare decisioni, il funzionario assicura che le misure adottate siano proporzionali all’obiettivo voluto. In particolare il funzionario evita di limitare i diritti dei cittadini o di imporre loro oneri, qualora non esista una ragionevole relazione tra tali restrizioni od oneri e la finalità dell’azione. 2. Nell’adottare decisioni, il funzionario rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi dei singoli e l’interesse pubblico in generale. ARTICOLO 7 ASSENZA DI ABUSO DI POTERE Le competenze sono esercitate unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni applicabili. In particolare il funzionario evita di utilizzare tali poteri per finalità prive di fondamento di legge o che non siano giustificate dall’interesse generale. ARTICOLO 8 IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA 1. Il funzionario è imparziale e indipendente. Il funzionario si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi. 2. Il comportamento di un funzionario non deve essere mai ispirato a interesse personale, familiare o nazionale, né dipendere da pressioni politiche. Il funzionario si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni in cui egli stesso o un suo congiunto abbia un interesse finanziario. ARTICOLO 9 OBIETTIVITÀ Nell’adottare decisioni, il funzionario tiene conto dei fattori pertinenti e assegna a ciascuno di essi il proprio peso adeguato ai fini della decisione, ignorando qualsiasi elemento irrilevante. ARTICOLO 10 LEGITTIME ASPETTATIVE, COERENZA E CONSULENZA 1. Il funzionario è coerente con il proprio comportamento amministrativo nonché con l’azione amministrativa dell’istituzione. Il funzionario segue le normali 31 prassi dell’istituzione, a meno che non vi siano legittimi motivi per discostarsi da esse in un caso specifico. 2. 2. Il funzionario rispetta le legittime e ragionevoli aspettative che membri del pubblico nutrono sulla base dei precedenti comportamenti dell’istituzione. 3. Se del caso, il funzionario consiglia il pubblico su come presentare una questione rientrante nella sua sfera di competenza e su come procedere durante l'esame del fascicolo. ARTICOLO 11 EQUITÀ Il funzionario opera in modo imparziale, equo e ragionevole. ARTICOLO 12 CORTESIA 1. Nei suoi rapporti con il pubblico, il funzionario dà prova di spirito di servizio, correttezza, e disponibilità. Nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e posta elettronica, il funzionario cerca di rendersi quanto più possibile utile e di rispondere nella maniera più completa e accurata possibile alle domande postegli. 2. Se il funzionario non è responsabile per la materia in questione, egli indirizza il cittadino al funzionario competente. 3. Se si verifica un errore che lede i diritti o gli interessi di un membro del pubblico, il funzionario è tenuto a scusarsi, a sforzarsi di correggere nel modo più opportuno gli effetti negativi risultanti dal suo errore e a informare il membro del pubblico di eventuali diritti di ricorso in conformità dell'articolo 19 del codice. ARTICOLO 13 RISPOSTA ALLE LETTERE NELLA LINGUA DEL CITTADINO Il funzionario fa sì che ogni cittadino dell’Unione o qualsiasi membro del pubblico che scrive all’istituzione in une delle lingue previste dal trattato riceva una risposta nella stessa lingua. Nei limiti del possibile, la presente disposizione si applica anche a persone giuridiche, quali organizzazioni e imprese. ARTICOLO 14 AVVISO DI RICEVIMENTO E INDICAZIONE DEL FUNZIONARIO COMPETENTE 1. Per ogni lettera o denuncia indirizzata all’istituzione viene inviato un avviso di ricevimento entro un termine di due settimane, tranne i casi in cui può essere trasmessa una risposta nel merito entro tale termine. 2. La risposta o avviso di ricevimento riporterà il nome e il numero di telefono del funzionario che si occupa della questione nonché il servizio cui appartiene. 32 3. Non è necessario inviare un avviso di ricevimento o rispondere a lettere o denunce inopportune in ragione del loro numero eccessivo o perché ripetitive o prive di significato. ARTICOLO 15 OBBLIGO DI TRASMISSIONE AL SERVIZIO COMPETENTE DELL’ISTITUZIONE 1. Se una lettera o una denuncia destinata all’istituzione è indirizzata o trasmessa a una Direzione generale, a una Direzione o Unità che non è competente a trattare il caso, i suoi servizi fanno sì che il fascicolo sia trasmesso senza indugio al servizio competente dell’istituzione. 2. Il servizio che ha inizialmente ricevuto la lettera o la denuncia informa l’autore di tale trasmissione indicando il nome e il numero di telefono del funzionario al quale il fascicolo è stata trasmesso. 3. Il funzionario segnala al cittadino o all'associazione gli eventuali errori od omissioni riscontrabili nei loro documenti e dà loro la possibilità di correggerli. ARTICOLO 16 DIRITTO DI ESSERE ASCOLTATO E DI RILASCIARE DICHIARAZIONI 1. Nei casi in cui siano coinvolti i diritti o gli interessi di persone fisiche il funzionario fa sì che in ogni fase del processo decisionale, sia rispettato il diritto alla difesa. 2. Ogni membro del pubblico ha il diritto, nei casi in cui deve essere presa una decisione che incide sui suoi diritti, di presentare commenti scritti e, se del caso, di presentare osservazioni orali prima che la decisione sia adottata. ARTICOLO 17 TERMINE RAGIONEVOLE PER L’ADOZIONE DI DECISIONI 1. Il funzionario assicura che sia presa una decisione su ogni richiesta o denuncia indirizzata all’istituzione entro un termine ragionevole, senza indugio e in ogni caso non oltre i due mesi dalla data di ricevimento. La stessa norma si applica alle risposte a lettere provenienti da membri del pubblico e alle risposte a note amministrative che il funzionario abbia inviato ai suoi superiori richiedendo istruzioni quanto alle decisioni da adottarsi. 3. Qualora, a causa della complessità delle questioni sollevate, una richiesta o una denuncia indirizzata all’istituzione non possa essere oggetto di una decisione entro il termine summenzionato, il funzionario ne informa quanto prima l’autore. In tal caso, una decisione deve essere notificata all’autore nel più breve tempo possibile. 33 ARTICOLO 18 OBBLIGO DI INDICARE I MOTIVI DELLE DECISIONI 1. Qualsiasi decisione dell’istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica indica i motivi sui quali essa si basa specificando chiaramente i fatti pertinenti e la base giuridica della decisione. 2. Il funzionario evita di adottare decisioni basate su motivi sommari o vaghi o che non contengano un ragionamento individuale. 3. Qualora, a causa del gran numero di persone interessate da decisioni identiche, non sia possibile comunicare in modo dettagliato i motivi della decisione e siano pertanto elaborate risposte standard, il funzionario si impegna a trasmettere in un secondo tempo un ragionamento individuale al cittadino che ne faccia espressamente richiesta. ARTICOLO 19 INDICAZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI RICORSO 1. Una decisione dell’istituzione che possa ledere i diritti o gli interessi di una persona fisica contiene un’indicazione delle possibilità di ricorso disponibili per impugnare la decisione. Essa indica in particolare la natura dei mezzi di ricorso, gli organismi presso i quali possono essere esperiti, nonché i termini per farlo. 2. In particolare, le decisioni fanno riferimento alla possibilità di avviare procedure giudiziarie e presentare denunce dinanzi al Mediatore alle condizioni indicate rispettivamente agli articoli 230 e 195 del trattato che istituisce la Comunità europea. ARTICOLO 20 NOTIFICA DELLA DECISIONE 1. Il funzionario garantisce che le decisioni che ledono i diritti o gli interessi di individui siano notificate per iscritto alla persona o alle persone interessate, non appena la decisione è adottata. 2. Il funzionario si astiene dal comunicare la decisione ad altre fonti prima che la persona o le persone interessate ne siano informate. ARTICOLO 21 TUTELA DEI DATI 1. Il funzionario che tratta dati personali riguardanti un cittadino rispetta la vita privata e l'integrità del singolo individuo nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 2. 34 2. Il funzionario evita in particolare di utilizzare dati personali per finalità illecite o di trasmettere tali dati a persone non autorizzate. ARTICOLO 22 RICHIESTE DI INFORMAZIONI 1. Qualora sia competente per la materia in questione, il funzionario fornisce a membri del pubblico le informazioni richieste. Il funzionario fa in modo che le informazioni comunicate siano chiare e comprensibili. 2. Qualora una richiesta di informazioni orale sia troppo complessa o troppo estesa, il funzionario invita l’interessato a formulare la propria domanda per iscritto. 3. Se un funzionario, per motivi di riservatezza, non può fornire le informazioni richieste, egli, conformemente all’articolo 18 del presente codice, indica all’interessato i motivi per i quali non può comunicare le informazioni. 2 GU L 8/1 del 12 gennaio 2001 4. Per richieste di informazioni su questioni per le quali non è competente, il funzionario indirizza il richiedente alla persona competente indicandogli nome e numero di telefono. Per richieste di informazioni riguardanti un’altra istituzione od organismo comunitario, il funzionario indirizza il richiedente a tale istituzione od organismo. 5. In funzione dell’oggetto della richiesta, il funzionario indirizza, se del caso, il richiedente al servizio dell’istituzione competente a fornire informazioni al pubblico. ARTICOLO 23 RICHIESTE DI ACCESSO DEL PUBBLICO A DOCUMENTI 1. Il funzionario tratta le richieste di accesso ai documenti di maniera conforme alle norme adottate dall'istituzione ed ai principi generali e ai limiti enunciati nel regolamento (CE) n° 1049/2001 3. 2. Se il funzionario non può ottemperare a una richiesta orale di accesso a documenti, egli invita il cittadino a formulare tale richiesta per iscritto. ARTICOLO 24 TENUTA DI REGISTRI IDONEI I dipartimenti dell’istituzione tengono idonei registri della corrispondenza in entrata e in uscita, dei documenti che ricevono e delle misure che adottano. 35 ARTICOLO 25 INFORMAZIONE AL PUBBLICO DEL CODICE 1. L’istituzione adotta misure efficaci per informare il pubblico dei diritti ad esso spettanti ai sensi del presente codice. Ove possibile, rende il testo disponibile sotto forma elettronica attraverso la home page del suo sito web. 2. Per conto di tutte le istituzioni, la Commissione pubblica e distribuisce ai cittadini il codice sotto forma di opuscolo. 3 GU L 145/43 del 31 maggio 2001 ARTICOLO 26 DIRITTO DI PRESENTARE DENUNCIA DINANZI AL MEDIATORE EUROPEO Qualsiasi inadempienza da parte di un funzionario nell'ottemperare ai principi enunciati nel presente codice può essere oggetto di una denuncia dinanzi al Mediatore europeo conformemente all'articolo 195 del trattato che istituisce le Comunità europee nonché allo Statuto del Mediatore europeo4. ARTICOLO 27 REVISIONE Dopo due anni ciascuna istituzione sottoporrà a revisione l'esecuzione del codice. L'istituzione informerà il Mediatore europeo dei risultati di tale revisione. 4 Decisione del Parlamento europeo sullo Statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, GU L 113 del 04.05.1994, pag. 15. UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 LUXEMBOURG QK-40-01-828-IT-C 36