Opuscolo Informativo personale ATA OPUSCOLO INFORMATIVO SU Contrattazione d’Istituto 35 ore settimanali Ferie Festività Malattia Funzioni miste Incarichi specifici PREMESSA I tagli imposti dall’art. 64 della L. 133/2008 ( 150 mila posti in meno di personale docente e Ata) e la successiva drastica riduzione dei finanziamenti per il funzionamento amministrativo e didattico, hanno progressivamente messo in discussione il ruolo della scuola pubblica che non riesce più a garantire neanche l’ordinario funzionamento. Gli effetti dei citati provvedimenti hanno inciso profondamente sulla didattica, sul funzionamento di segreterie e laboratori, sull’igiene e la sicurezza delle scuole e sulle condizioni di lavoro del personale in servizio. La massiccia riduzione di personale Ata ha creato notevoli problemi per organizzare gli uffici di segreteria, assicurare le normali attività di vigilanza all’interno dell’orario curricolare degli alunni e la custodia e la pulizia dei locali scolastici. Tale situazione rischia di aggravarsi se non saranno risolte le problematiche relative a: inidonei, dimensionamento, dematerializzazione, mancata sequenza indennità, ecc Inoltre una parte del lavoro appaltato alle ditte di pulizia si è scaricato sui Collaboratori Scolastici aumentandone i carichi di lavoro previsti dalle norme contrattuali. Tutto ciò anche a detrimento dei compiti sempre più complessi e importanti che i collaboratori scolastici svolgono, come l’accoglienza confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, la vigilanza e l’assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche, l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. I collaboratori scolastici vivono poi, in talune realtà, situazioni insostenibili: orario di lavoro spezzato, ore di straordinario assegnate d’ufficio, mancato riconoscimento del diritto alle 35 ore, spostamenti di turno e/o di plesso. È necessario quindi conoscere la normativa, i diritti e i compiti da essa derivante per contrastare con atti legittimi l’atteggiamento di alcuni dirigenti scolastici che adottano soluzioni organizzative in palese violazione del CCNL Scuola e della normativa vigente. Contrattazione integrativa di scuola per il personale ATA Le condizioni delineate richiedono la partecipazione e la condivisione dei lavoratori sulle scelte organizzative se si vuole raggiungere l'obiettivo di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Per questo di seguito sono riportati alcuni importanti temi che devono essere affrontati nella contrattazione d’Istituto: 1. Riunione inizio anno scolastico Il DSGA convoca un’ apposita riunione di tutto il personale ATA. Tale riunione, che non è sostitutiva della contrattazione può servire per informare il personale sugli aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti al P.O.F, per proporre eventualmente attraverso una votazione a maggioranza qualificata, la chiusura della scuola nei giorni prefestivi. La stessa riunione potrà fornire utili indicazioni ed evidenziare problematiche, che potranno essere affrontate nelle assemblee e nel momento della contrattazione di Istituto. 2. Piano delle attività Il DSGA dopo la riunione formula una proposta di piano delle attività. Il DS adotta il piano dopo averne verificato la congruenza rispetto al POF. Nel piano devono essere stabiliti chiaramente quali servizi rientrano nelle attività ordinarie e quali in quelle aggiuntive. Inoltre vanno indicati le tipologie degli incarichi specifici. 3. Orario di lavoro L’orario ordinario del personale ATA è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. (art. 51.1 CCNL) 4. Turni Qualora l’attività scolastica richieda l’attivazione di turni di lavoro per il personale ATA sarà opportuno stabilire, in contrattazione, la rotazione tra tutte le unità dello stesso profilo. Al tempo stesso vanno esplicitate tutte le deroghe, a favore di alcune categorie di personale che, a richiesta, possono essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole ( studenti lavoratori, genitori con figli molto piccoli, portatori d’handicap ecc.) 5. Accordi tra il personale È opportuno che su orario, turni ma anche ferie, inserire nel contratto di scuola la clausola che sono sempre consentiti gli accordi tra il personale, che non comportano modifiche organizzative. 6. Straordinario Le ore prestate in più eccedenti le 35/36 ore danno sempre diritto alla retribuzione. La contrattazione deve destinare una parte del fondo dell’istituzione al personale che effettua ore eccedenti. Il recupero è una scelta individuale e non può essere imposto dal contratto di Istituto. 7. Intensificazione L’intensificazione del lavoro si ha quando al lavoratore viene richiesto di svolgere, all’interno del proprio orario di lavoro, prestazioni che eccedono i compiti assegnati dal piano delle attività. Esempi di prestazioni intensificate: svolgimento parziale dei compiti di altro lavoratore assente e non sostituito, lavori non previsti dal piano delle attività come traslochi, maggiori pulizie dovute a feste o ad altro. Le prestazioni intensificate di norma sono pagate forfettariamente e la contrattazione deve stabilire i relativi criteri. N.B. Per lo straordinario e l’intensificazione va richiesta la disponibilità del personale. 8. Riduzione a 35 ore Il contratto degli Istituti agrari, convitti o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana deve prevedere la riduzione oraria del per tutto il personale. In caso contrario va contrattata solo per coloro che attuano la flessibilità oraria, i turni, oppure hanno un orario molto sfasato rispetto al turno antimeridiano. La riduzione spetta anche al lavoratore che ha richiesto la flessibilità oraria, purché si tratti di una tipologia d’orario compatibile con il piano delle attività. 9. Durata degli orari nell’anno scolastico La contrattazione deve prevedere la programmazione dei diversi tipi d’orario che si possono adottare durante l’anno scolastico in base alle esigenze sia della scuola che del personale grazie alla contrattazione si stabiliscono fin dal suo inizio. Sarebbe bene che nel corso dell’anno si differenziassero gli orari. 10. Chiusura prefestiva Il consiglio di Istituto può deliberare la chiusura dei locali durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. La contrattazione deve indicare le modalità di recupero delle ore non effettuate in quanto ai lavoratori deve essere data l’opportunità di recuperare le ore non effettuate mediante articolazioni diverse del proprio orario o ore eccedenti. Non può essere imposto il recupero mediante compensazione con le ferie. 11. Salario accessorio Il contratto deve indicare i criteri per accedere al salario accessorio come ad esempio la disponibilità degli interessati, la professionalità connessa al tipo di attività da svolgere, la coincidenza tra sede di servizio e svolgimento dell’attività. 12. Assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali Il vigente CCNL assegna alla contrattazione il compito di individuare i criteri relativi all’assegnazione dei lavoratori ai plessi. Alcuni Dirigenti ritengono, sulla base di una non condivisibile interpretazione, che il dlgs 150/09 (c.d. “Brunetta”) abbia assegnato questo compito alla loro discrezionalità. Questa posizione non deve essere condivisa dalla RSU, anche se va ricercato un accordo per evitare inutili contenziosi e favorire la creazione di un clima partecipativo in grado di assicurare “[…] l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ……. con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività […]”. A tal proposito riteniamo utile che il contratto preveda che i criteri di assegnazione vadano individuati nella riunione di inizio anno e che la contrattazione li debba assumere. Naturalmente il DS potrà derogare a quei criteri con adeguata motivazione. 13 Incarichi specifici Gli incarichi specifici vanno indicati nel piano delle attività proposto all’inizio dell’anno dal DSGA secondo le finalità del POF. La contrattazione di scuola deve indicare i criteri per l’assegnazione e il relativo compenso. Il contratto deve indicare altresì i criteri che fanno scattare l’obbligo della sostituzione in caso di assenza di titolare di incarico specifico e stabilire il compenso da riconoscere al “sostituto”. La contrattazione nell'assegnare gli incarichi specifici deve tener conto delle novità legate all'attuazione dell'ex art. 7 sulla base dell'Intesa nazionale del 13/05/2011. Si tratta di un beneficio economico annuale utile ai fini di pensione e TFS (compensi comprensivi di 13^ mensilità: 1200 euro per ass. amm tecnici e cuochi, 600 euro per collaboratori scolastici) a disposizione del personale ATA per lo svolgimento di compiti più complessi che nello specifico verranno stabiliti dalla contrattazione d'istituto. Chi beneficia dell'art. 7 o prima posizione economica è escluso dall'attribuzione dei compensi previsti per gli incarichi specifici, considerato che la maggiore complessità del lavoro è già riconosciuta dalla specifica posizione economica salvo i casi per cui è prevista l’eventuale compensazione qualora per le stesse attività sia attribuito un compenso maggiore. 14 Posizioni economiche Dal 1° settembre 2009 è stata istituita un seconda posizione economica dell’area B per amministrativi e tecnici. Non si tratta di nuove figure di organico, ma di una posizione economica per valorizzare professionalmente quei lavoratori che in maniera più pesante hanno portato sulle spalle i cambiamenti in campo organizzativo (ad es. decentramento amministrativo Non esiste alcun obbligo per gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di sostituire il DSGA su posto disponibile o vacante per l'intero anno scolastico, sia nella propria scuola che in altre scuole. L’obbligo scatta solamente in caso di sostituzione temporanea del DSGA della propria scuola (le cui modalità sono comunque disciplinate con la contrattazione di istituto). 15 La formazione La scuola può organizzare in proprio attività di aggiornamento per il personale ATA. Il contratto di scuola deve stabilire i fondi relativi, le finalità e i temi della formazione, chi vi partecipa e chi può avanzare proposte e progetti. L’entità dei fondi disponibili deve essere resa nota a tutto il personale e alle RSU. 16 Variazioni al piano delle attività Il piano delle attività può subire modifiche nel corso dell’anno solo per eventi eccezionali o esigenze sopravvenute che richiedono una diversa organizzazione del lavoro. 17 Utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni L’utilizzo dei locali da parte di enti, di altre amministrazioni o di privati, comporta spesso un impegno aggiuntivo per il personale ATA. È necessario, quindi, contrattare i compensi dovuti al personale che volontariamente si assume questo onere. 18 Funzioni miste Il comune può proporre alla dirigenza scolastica l’attivazione di funzioni miste per garantire all’utenza determinanti servizi che sono a carico degli EE.LL. ma che possono essere svolti dal personale ATA in regime di convenzione. Anche in questo caso è necessario acquisire la disponibilità dei singoli lavoratori e regolare lo svolgimento delle funzioni nel contratto di scuola. È bene ricordare che il DS scolastico può sottoscrivere la convenzione con il comune solo dopo il confronto con la RSU. Le funzioni miste sono state regolate da un accordo del 2001 in una fase di ampliamento dell’organico ATA. Pertanto sulla carta è tuttora vigente, ma nei fatti, vista l’entità dei tagli, è sempre più difficile per i lavoratori ATA sostenere incarichi che vanno oltre la missione istituzionale della scuola. 19 Assistenza agli alunni con disabilità Il personale ausiliario chiamato a svolgere questo compito ha diritto all’ incarico specifico o ad una quota di salario accessorio nel caso detto incarico fosse svolto saltuariamente. ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. Orario di lavoro e sue modalità 35/36 ore di lavoro settimanali, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane su sei giorni, e un massimo giornaliero di 9 ore (comprese le attività aggiuntive). Se l’orario giornaliero supera le 6 ore, su richiesta del dipendente, deve essere concessa una pausa di almeno 30 minuti che diventa obbligatoria se l’orario giornaliero supera le 7 ore e 12 minuti. L’orario può essere programmato su cinque giorni settimanali di 7 ore e 12 minuti giornalieri o con diversa articolazione. Le suddette modalità possono essere adottate, anche coesistendo nella singola scuola. Orario di lavoro flessibile Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo - le necessità connesse piano dell’offerta formativa, - la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, - l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (ex L. 1204/71 attuale Dlgs 151/2001, L.903/77 e L. 104/92), vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile. Possono essere valutate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91). Orario plurisettimanale In particolari periodi di aggravio lavorativo, tenuto conto della disponibilità del personale e previa programmazione annuale, l’orario settimanale può essere esteso fino a 42 ore settimanali. Questo orario non può essere effettuato per più di 3 settimane consecutive e comunque per un massimo di 13 annuali. Il recupero può essere effettuato con riduzione dell’orario ordinario giornaliero, riduzione delle giornate lavorative, con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica ed, inoltre, possono essere accumulate per le ferie. orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; turno notturno-festivo è quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo oppure tra le ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo. Per le indennità di lavoro notturno e/o festivo vedasi tab. 7 del CCNL Turnazione Consiste nell’avvicendamento del personale in modo da coprire l’intera durata di apertura della scuola, quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio. La ripartizione del personale nei vari turni, che possono sovrapporsi, dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno. Un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche. Nelle Istituzioni educative il numero dei turni effettuabili da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore a 8 turni notturni nell’arco del mese. Nei periodi nei quali i convittori non sono presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso, salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale; Orario degli assistenti tecnici Le 36 ore di questo personale sono costituite, di norma, da 24 ore settimanali di assistenza alle esercitazioni didattiche in compresenza del docente e 12 ore per la manutenzione, riparazione delle attrezzature, preparazione del materiale per le esercitazioni. Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche si occupano della manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, delle officine, o degli uffici di competenza. 35 ore settimanali L’art. 55 comma 2 Ccnl 2007 prevede la riduzione dell’orario di servizio a 35 ore per 1. tutto il personale di istituzioni educative, o aziende agrarie, o scuole che hanno un orario di servizio superiore alle 10 ore per almeno tre giorni a settimana; 2. il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni (per la definizione di turno vedi art. 53.2 lett. c CCNL 2006-2009); 3. il personale che opera secondo un orario con significative oscillazioni rispetto alle ordinarie 6 ore di servizio (è ordinario l’orario di 6 ore continuative antimeridiane, art. 51 CCNL) o con un orario flessibile (anticipo o posticipo di entrata e uscita anche con orario distribuito in cinque giornate lavorative, art. 53.2 lett. a CCNL 2006-2009). La contrattazione di istituto definisce “[…]numero, tipologia, “significatività” dell’oscillazione e quant’altro necessario ad individuare il personale Ata che può fruire della riduzione dell’orario settimanale […]” (art. 55.2 CCNL 2006-2009). FERIE E PERMESSI DEL PERSONALE ATA Congedi parentali (art. 12 CCNL) Si applicano le disposizioni in materia di tutela della maternità previste dal Dlgs 151/2001. Ferie (Art. 13 CCNL) Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale. Devono essere richieste al DS nei termini previsti dalla contrattazione relativa al piano ferie Durata • personale di ruolo: 32 giorni lavorativi all’anno; • personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all’anno; • dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi all’anno; • nel caso in cui il POF preveda la settimana articolata in 5 giorni di attività, i giorni di ferie goduti dal personale ATA per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno; • nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio, la durata è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero; Le assenze per malattia, anche se protratte per l’intero anno scolastico, non riducono il periodo di ferie. Periodo di fruizione: almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio - 31 agosto; il rimanente periodo può essere frazionato nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il contratto di Istituto deve indicare tempi e criteri per il piano ferie. Le Ferie non godute per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere personale possono essere fruite nell’anno scolastico successivo di norma, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del DSGA. Interruzione delle ferie per motivi di servizio Le ferie possono essere interrotte per motivate esigenze di servizio. In questo caso il dipendente ha diritto: • al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie; • all’indennità di missione per la durata dei due viaggi; • al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Interruzione delle ferie per motivi di salute Il ricovero in ospedale e le malattie di durata superiore a 3 giorni - da comunicare tempestivamente alla scuola e da documentare - interrompono il periodo di ferie. FERIE PERSONALE PART-TIME Sono due le tipologie di Part-time previste: 1. Orizzontale: prevede la riduzione della durata del servizio diminuzione dei giorni di servizio settimanali; in ciascun giorno senza 2. Verticale : prevede la riduzione di certo numero di giorni, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno scolastico. Nel caso di part-time orizzontale non è prevista alcuna riduzione delle ferie Nel caso di part-time verticale la riduzione delle ferie tiene conto dei giorni non lavorati Festività (art. 14 CCNL) Sono attribuite 4 giornate di riposo per le festività soppresse da fruire nel corso dell’a.s. cui si riferiscono. E’ considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Periodo di fruizione: durante tutto l’anno. Permessi retribuiti (art. 15 CCNL) Il dipendente ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: a. 8 gg. comprensivi dei viaggi per concorsi od esami; b. 3 gg. per la perdita del coniuge, di parenti entro il II grado o convivente stabile e di affini di I grado; c. 3 gg. per motivi personali o familiari; d. 15 gg consecutivi in occasione del matrimonio. Permessi brevi (art. 16 CCNL) Compatibilmente con le esigenze di servizio sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio, I suddetti permessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’a.s. Il personale deve recuperare le ore non lavorate entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso. Ferie del personale assunto a tempo determinato (art. 19 CCNL) Si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato salvo alcune precisazioni. Sono proporzionali al servizio prestato. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria; Permessi • matrimonio: 15 giorni continuativi, interamente retribuiti; • per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso non retribuito; • per concorsi o esami, compresi quelli del viaggio: 8 gg di permesso non retribuito; • congedi parentali. Il CCNL inoltre estende ai supplenti: • la normativa sulle gravi patologie (art. 19 comma15); • la normativa sui permessi per lutti familiari ( art. 19 comma 9); • i permessi brevi, con obbligo di recupero (art. 16); Assenze per malattia Personale tempo indeterminato La legge 133/2008 dispone la decurtazione del salario accessorio fin dal primo giorno di malattia. La legge 11/2011 stabilisce l’obbligatorietà della visita fiscale fin dal primo giorno se l’assenza è nella giornata precedente o successiva a una festiva 1. conservazione del posto per un periodo 18 mesi di assenze nel precedente triennio con maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti; 2. ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi e senza alcuna retribuzione; 3. Il trattamento economico spettante nel triennio di cui al punto 1 è il seguente: a. Intera retribuzione fissa mensile, compreso il C.I.A., con esclusione di ogni altro compenso accessorio, per i primi 9 mesi. Nell’ambito di questo periodo, per le malattie superiori a 15 gg o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza al lavoratore spetta anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo. b. 90% della retribuzione di cui alla lett. a. per i successivi 3 mesi di assenza; c. 50% della retribuzione di cui alla lett. a. per gli ulteriori 6 mesi. 4. in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione; 5. l’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata alla scuola di servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza; 6. Il lavoratore, che durante l’assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio deve darne immediata comunicazione, indicando l’indirizzo dove può essere reperito. 7. Il lavoratore assente per malattia, pur in presenza di autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio, in ciascun giorno, anche festivo, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18. 8. qualora il lavoratore debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato per visite mediche, accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l'indicazione della diversa fascia di reperibilità. Personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche conservazione dei posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta: a. per intero nel primo mese di assenza; b. al 50% nel secondo e terzo mese; c. per il restante periodo: conservazione del posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio. Personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee conservazione dei posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata dei rapporto di lavoro. Maturazione dell’anzianità di servizio • non viene interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente; • viene interrotta dalle assenze senza assegni. Funzioni Miste In molte scuole si sta riproponendo il problema dello svolgimento delle funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici. A tal proposito ricordiamo che, ai sensi dell’art. 47 del CCNL i compiti del personale Ata sono costituiti da attività o mansioni previste dall'area di appartenenza (tab. A - tab. C CCNL); incarichi specifici Nella tabella A allegata al contratto, con riferimento al profilo del collaboratore scolastico – Area A - si legge: “[...] È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione….. di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche [..]” Il CCNL non ha modificato il profilo del collaboratore i cui compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni erano già previsti alla data di sottoscrizione dell’Intesa Anci, Miur e Sindacati Scuola. Per questo, come riportato nell’intesa del 12.9.2000, sono attribuite alle istituzioni scolastiche le seguenti competenze: mense scolastiche: o comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti, o pulizia refettorio, o ordinaria vigilanza e assistenza alunni durante consumazione pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze, o assistenza agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal CCNL. Rientrano nella competenza degli EE.LL. i seguenti servizi: mense scolastiche: o ricevimento pasti, o predisposizione refettorio, o preparazione dei tavoli, o scodellamento e distribuzione pasti, o pulizia e riordino tavoli, o lavaggio e riordino stoviglie, o gestione rifiuti. attività di pre e post scuola; uso delle attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per attività educative, culturali, sociali e civili; Assistenza specialistica agli alunni disabili all’interno e all’esterno della istituzione scolastica Le attività, di competenza degli Enti locali, così come stabilisce l’Intesa, possono essere svolte da operatori scolastici sulla base di apposite convenzioni con oneri finanziari a carico degli Enti Locali. Le modalità di svolgimento di queste attività sono definite nella convenzione tra scuola e Comune. Il DS procede alla stipula della convenzione dopo aver svolto la contrattazione integrativa che definisce la disponibilità del personale, le modalità di svolgimento e la retribuzione che terrà conto del CCNL e delle disponibilità del fondo specifico. Attività aggiuntive Le prestazioni aggiuntive del personale Ata consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro determinate dal POF, al maggiore carico di lavoro derivante dalla temporanea assenza del collega nello stesso orario/turno, ecc. Il contratto di Istituto deve esplicitare, tenuto conto del Piano delle attività, i criteri per l’attribuzione delle attività aggiuntive (disponibilità, rotazione, ecc.), il tipo di compenso (forfait oppure ore) e se esse vanno svolte nel proprio orario oppure in orario aggiuntivo. Le prestazioni eccedenti, da autorizzare con atto scritto, devono essere retribuite dal fondo dell’istituzione scolastica. Il dipendente può chiederne il recupero in ore e/o giorni di riposo compensativo. I recuperi possono essere cumulati per le ferie e fruiti entro i tre mesi successivi l’anno scolastico in cui sono maturati. Le prestazioni eccedenti devono essere comunque retribuite se, per motivate esigenze di servizio o per comprovato impedimento del dipendente, non è stato possibile recuperarle. Incarichi Specifici art. 47 lett. b CCNL 2006 - 2009 Gli “incarichi specifici … comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori” e “compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa ...”. Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività (art. 47 Ccnl 2007). Per i collaboratori scolastici sono previsti: assistenza alla persona, assistenza di base agli alunni con handicap e primo soccorso. L’incarico viene conferito dal dirigente scolastico, secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione d’istituto. Esempi di incarichi specifici e di criteri per l’attribuzione: Assistenti Amministrativi Tipologia di incarico Criteri per l’attribuzione Coordinamento area gestione formazione specifica amministrativo/contabile/ competenze certificate in relazione ai compiti sostituzione DSGA possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti Compenso proposto 1.200 titoli culturali Coordinamento area personale formazione specifica competenze certificate in relazione ai compiti possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 1.200 titoli culturali Coordinamento gestione manutenzione dei locali possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 600 possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 600 e degli arredi scolastici: rapporti con il Comune e provincia, allestimento biblioteca Gestione reti e software Collaboratori scolastici Tipologia di incarico Assistenza handicap alunno Criteri per l’attribuzione portatore Compenso proposto di • sede di servizio 600 Cura nell’igiene personale nella scuola • sede di servizio dell’infanzia – Scuola materna 600 Collaborazione con docenti per • sede di servizio supporto attività didattica (fotocopie, ciclostili ecc.) 600 Assistenti Tecnici Tipologia di incarico Criteri per l’attribuzione Compenso proposto Gestione manutenzione laboratori formazione specifica 1.200 competenze certificate in relazione ai compiti possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti Gestione reti e software laboratori formazione specifica 1.200 competenze certificate in relazione ai compiti possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti titoli culturali Coordinamento utilizzo dei laboratori possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 1200 Il Sindacato nella tua scuola La RSU (rappresentanza sindacale unitaria) assicura in ogni scuola: 1. la contrattazione, con il Dirigente scolastico, dei criteri che devono regolare l'organizzazione del lavoro (orari, carichi di lavoro, assegnazione delle attività aggiuntive e dei relativi compensi al personale docente ed ATA, ecc.) 2. la vigilanza sulle scelte dell'amministrazione scolastica in merito all'assegnazione di personale 3. la tutela dei diritti individuali dei lavoratori. L’ASPI E LA MINI ASPI L’indennità di disoccupazione ordinaria e quella con requisiti ridotti sono sostituite, dal 1-1-2013, da ASPI e MINI ASPI Che cosa è la MINI ASPI? Sostituisce l’Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti a partire dal 1-1-2013 Tutti Docenti e ATA interessati devono inoltrare domanda al termine del contratto e NON attendere come prima il mese di marzo dell’anno successivo Chi ha diritto alla MINIASPI? Tutti i lavoratori che 1) perdono involontariamente il lavoro dal 1-1-2013 2) sono disoccupati e iscritti ai Centri per l’Impiego 3) possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (non serve il biennio di anzianità Come si presenta la domanda? La domanda di MINIASPI (ex disoccupazione con requisiti ridotti) va presentata con gli stessi termini previsti per l’ASPI e quindi nei DUE MESI SUCESSIVI AL LICENZIAMENTO, solo ed esclusivamente per via telematica tramite portale INPS o presso l’INCA CGIL. Quale importo? L’importo è uguale a quello definito per l’ASPI e viene corrisposto per un numero di settimane pari alla metà delle settimane fatte valere nell’anno. L’indennità non è sospesa per periodi di lavoro di massimo 5 giorni. Cosa è l’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego)? È la nuova forma di indennità di disoccupazione per i lavoratori disoccupati a partire dal 1 gennaio 2013 Chi può averla? Con quali requisiti? I supplenti della scuola Docenti o ATA che hanno cessato la supplenza per scadenza naturale e NON si sono dimessi volontariamente L’ASPI è riconosciuta a coloro che: 1. sono disoccupati e sono iscritti ai centri per l’impiego 2. possono far valere 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione (per il 2013 nel biennio 2011/2012) 3. possono far valere due anni di anzianità contributiva (anche una settimana prima dei due anni che precedono la disoccupazione) Quale importo? L’indennità varia a secondo della retribuzione percepita non può comunque superare un importo massimo definito annualmente che per l’anno 2013 che è pari a 1.152,90 euro. L’indennità subisce una decurtazione legata al tempo di percezione se superiore a 6 mesi e varia secondo l’età anagrafica Come si presenta la domanda? Esclusivamente per via telematica tramite portale INPS o Patronato INCA CGIL entro due mesi dalla data di licenziamento dopo tale termine si perde il diritto Gli iscritti possono prendere appuntamento per informazioni compilazione e spedizione della domanda presso lo sportello INCA CGIL al n. 055/ 2700528 di Firenze o presso gli sportelli INCA aperti nelle sedi periferiche Sedi FLC CGIL della provincia di Firenze Sesto F.no Figline Valdarno MARTEDI ore 16,00/18,00 GIOVEDI ore 16,00/18,00 via Paganini,6 ([email protected]) Stefania Massetti ([email protected]) tel.055/447241 P.zza S.Francersco D'Assisi,3 fax 055/4493089 tel. 055/915251 Elena Ottonelli fax 055/9152537 Borgo San Lorenzo Scandicci VENERDI ore 15,00/18,00 MARTEDI ore 15,00/18,00 Alessandra Faini ([email protected]) Sabrina Casagrande ([email protected]) P.zza M.L.King,1 Lucia Bani tel. 055/840261 fax 055/8402650 via Ugo Foscolo,9/11 tel. 055/259461 fax 055/2594625 Empoli Castelfiorentino LUNEDI-MARTEDI-MERCOLEDI-VENERDI 15,00/18,30 Tarani Grazia ([email protected]) Bastone Aldo ([email protected]) via S.Mamante (c/o IPERCOOP) tel.0571/94211 fax 0571/942190 ore MERCOLEDI ore 15,00/18,30 Bastone Aldo ([email protected]) via delle Fiascaie,3 tel.0571/61620 fax 0571/684766 Certaldo Firenze MARTEDI ore MARTEDI ore 15,00/18,30 Bastone Aldo ( [email protected]) via Cavallotti,28 tel.0571/668060 fax 0571/652700 LUNEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI ore 15,00/17,30 Materassi Barbara ([email protected]) Valeri Lucia ([email protected]) Francesco Donadio ([email protected]) via Pier Capponi,7 tel.055/5036249 fax 055/5036270 La previdenza complementare Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” un’ eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I lavoratori neo assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della FLC territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo ESPERO. Al fondo ESPERO possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. L’adesione al fondo ESPERO è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi sindacali o scaricata dal sito di ESPERO), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio. Il Trattamento di Fine Rapporto I supplenti annuali, qualora venga a mancare la continuità fra le nomine dei vari anni scolastici, hanno dritto a percepire il TFR maturato a meno che non ci sia stata adesione al fondo ESPERO: in questo caso la somma verrà accantonata allo scopo di maturare una integrazione della pensione (previdenza complementare). Qualora le nomine si susseguano senza soluzione di continuità il TFR si accumula e sarà percepito al termine dell’ultimo rapporto di lavoro. La liquidazione viene effettuata direttamente dall’INPDAP (ora INPS) senza bisogno di presentare richiesta alla scuola che prepara la documentazione d’ufficio.