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PERSON ALE A.T.A.
OPUSCOLO INFORMATIVO SU:
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Contrattazione d’Istituto
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Turnazione ed Orari
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35 ore settimanali

Ferie
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Festività
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Malattia
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Proposte per la sostituzione del
personale assente

Funzioni miste

Incarichi specifici
Lombardia, febbraio 2005
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PUNTI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SCUOLA
PER IL PERSONALE A.T.A.
In una cornice normativa generale, i lavoratori, nella propria scuola, hanno diritto di contrattare e definire il loro modo di lavorare, con le proprie regole, la propria diversità ed
identità. E’ opportuno, quindi, dare inizio da subito alla contrattazione su fondo/organizzazione del lavoro, attraverso il confronto tra RSU e la dirigenza scolastica. Questa convenienza si traduce nel mettere quanto prima sul tappeto i problemi della scuola per stimolarne le soluzioni e risolvere i conflitti.
Elenchiamo alcuni importanti temi che possono essere affrontati, all’inizio dell’Anno Scolastico, nella contrattazione d’Istituto:
1. Riunione organizzativa.
Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno può
indire, pur non essendo più previsto dal CCNL,
una riunione di servizio di tutto il personale
A.T.A., finalizzata a predisporre il piano delle
attività.
Tale riunione, che non è sostitutiva della contrattazione con le R.S.U., può servire per informare il personale sugli aspetti di carattere
generale ed organizzativo inerenti al P.O.F. per
deliberare eventualmente attraverso una votazione a maggioranza qualificata dei 2\3, la
chiusura della scuola nei giorni prefestivi.
Tale riunione è utile per raccogliere indicazioni e problematiche, che potranno essere affrontate nelle assemblee e nel momento della
contrattazione di Istituto.
esplicitate tutte le deroghe e le eccezionalità,
a favore di alcune categorie di persone, come
ad esempio gli studenti lavoratori, i genitori con
figli molto piccoli, i lavoratori portatori
d’handicap ecc. che, a richiesta, possono essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole.
4. Lavoro notturno.
Si ricorda, per ciò che riguarda il servizio prestato oltre le ore 22, sono previsti i compensi
maggiorati, come riportato dalle tabelle 6 e 7
del CCNL.
5. Accordi tra il personale.
Su tutta la partita dell’orario e dei turni ma anche delle ferie, può essere utile inserire nel
contratto di scuola la clausola che sono sempre consentiti gli accordi tra il personale, che
non comportano modifiche all’assetto
organizzativo della scuola.
2. Il piano delle attività.
Al direttore dei servizi è assegnato il compito
di predisporre il piano delle attività di tutto il
personale ATA.
In questo piano devono essere stabilite chiaramente quali servizi rientrano nelle attività ordinarie, quali in quelle straordinarie e quali in
quelle aggiuntive.
6. Lo straordinario.
È fondamentale stabilire il principio che le ore
prestate in più, danno sempre diritto alla retribuzione. A un piano delle attività che prevede
ore aggiuntive per il personale ATA deve corrispondere una contrattazione che destini a
tale personale una parte del fondo dell’istituzione. Il recupero delle ore eccedenti è sempre una scelta individuale e non può essere
imposta dal contratto di scuola.
3. I turni.
Se la scuola programma la propria attività oltre le ore 14, è evidente che sarà necessario
organizzare il lavoro del personale ATA su turni. In questo caso è bene stabilire come criterio fondamentale la rotazione tra tutte le unità
dello stesso profilo. Al tempo stesso vanno
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7. La riduzione a 35 ore.
Se la scuola ha le condizioni previste dal
CCNL (agrari, convitti, ecc.) tutto il personale
ha diritto alla riduzione. In caso contrario va
contrattata solo per coloro che attuano la flessibilità oraria, i turni, oppure hanno un orario
molto sfasato rispetto al turno antimeridiano.
Ai fini del diritto alla riduzione, non è assolutamente rilevante il fatto che la flessibilità d’orario sia stata richiesta dal dipendente, purché
si tratti di una tipologia d’orario compatibile con
il piano delle attività.
10. Salario accessorio.
Va contrattata da subito l’individuazione di alcuni criteri per accedere al salario accessorio.
Fra questi si potrebbero indicare: la disponibilità degli interessati, la professionalità al tipo
di attività da svolgere, la coincidenza tra sede
di servizio e svolgimento dell’attività.
Questo per impedire che la scelta del personale sia a discrezione del solo dirigente scolastico. Inoltre è bene stabilire da subito quali
attività aggiuntive si debbano svolgere oltre
l’orario obbligatorio e quali invece si svolgano
al suo interno.
8. Durata degli orari nell’anno scolastico.
Durante l’anno si possono adottare più tipi
d’orario che grazie alla contrattazione si stabiliscono fin dal suo inizio. Pertanto questo momento contrattuale risulta di particolare importanza in quanto viene a condizionare tutta la
vita scolastica. Il CCNI offre molto spazio alla
contrattazione di scuola su questo tema. Sarebbe bene che nel corso dell’anno si differenziassero gli orari in base alle esigenze sia della
scuola che a quelle del personale. Per esempio le esigenze della scuola potrebbero essere prese in maggior considerazione durante
l’attività didattica mentre quelle del personale
potrebbero prevalere durante il periodo estivo.
11. Assegnazione del personale alle varie
sedi e ai corsi serali.
La contrattazione di scuola deve tenere conto
di tre principi fondamentali: anzianità, continuità nel plesso o nel corso serale, disponibilità
ad effettuare le funzioni aggiuntive. Da questi
non si può prescindere in quanto stabiliti dal
l’ultimo CCDN sulla mobilità. ·
Rimane spazio di trattativa sufficiente perché
l’accordo stabilisca in che misura “pesino” questi tre principi, e se sia necessario integrarli con
altri, come ad esempio le situazioni famigliari,
il diritto degli studenti lavoratori ecc.
12. Gli incarichi specifici.
La tipologia di incarichi da attivare nella scuola va indicato nel piano delle attività proposto
all’inizio dell’anno dal direttore dei servizi secondo le finalità del POF.
La contrattazione di scuola deve indicare i criteri ed il numero di incarichi da assegnare, anche in relazzione alla distribuzione sui vari
plessi.
Oltre a questi, il contratto deve indicare i criteri che fanno scattare l’obbligo della sostituzione in caso di assenza di titolare di incarico
specifico e stabilire in che misura si riconosce
il compenso al “supplente”.
9. Chiusura prefestiva
La chiusura dei locali durante i periodi di sospensione delle attività didattiche viene deliberata dal consiglio di istituto. E’ compito della
contrattazione stabilire il tipo di orario di lavoro del personale scolastico che la scuola adotta in questi periodi. Nell’ipotesi che si riducano i giorni lavorativi a seguito della chiusura dei
locali scolastici decisa dal consiglio di istituto,
le ore non effettuate in questi giorni di chiusura potranno essere distribuite nei giorni lavorativi rimanenti.
Ad esempio in sostituzione di un orario di 6 ore
per 6 giorni, si può contrattare un orario continuativo di 7ore e 12 minuti per cinque giorni,
il che non obbliga nessuno al recupero delle
ore mancanti e va incontro a coloro che non
vogliono o non possono utilizzare i giorni di
ferie in questo periodo.
13. La formazione.
La scuola può organizzare in proprio, al di là
dei piani provinciali, attività di aggiornamento
anche per il personale ATA. Il contratto di scuola serve a stabilire: la percentuale dei fondi da
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riservare agli ATA, le finalità e i temi della formazione, chi vi partecipa e chi può avanzare
proposte e progetti. In tal senso è bene stabilire che l’entità dei fondi disponibili deve essere
resa nota a tutto il personale e alle RSU.
16. Funzioni miste.
Il comune può proporre alla dirigenza scolastica l’attivazione di funzioni miste per garantire
determinanti servizi all’utenza come ad esempio: lo scodellamento. Si tratta di oneri tuttora
a carico degli EE.LL. ma che possono essere
svolti dal personale ATA statale in regime di
convenzione. Anche in questo caso è necessario acquisire la disponibilità dei singoli lavoratori e regolare lo svolgimento delle funzioni
nel contratto di scuola. Per maggiore chiarezza il dirigente scolastico può sottoscrivere la
convenzione con il comune solo dopo il confronto con la RSU (non è ancora stata rinnovata).
14. Variazioni al piano delle attività.
Il piano delle attività può subire modifiche nel
corso dell’anno solo per circostanze eccezionali. Individuarle da subito è un elemento di
trasparenza e di forza per la contrattazione.
Ad esempio la soppressione di un corso, l’utilizzo di locali scolastici nuovi, l’assenza contemporanea di più unità, la chiusura di alcuni
plessi scolastici per lavori di manutenzione
possono rientrare in tale casistica.
17. Assistenza all’handicap.
Il personale ausiliario chiamato a svolgere questo compito (al pari di quanto avviene per
l’ausilio materiale degli alunni nella scuola dell’infanzia) ha diritto alla incarico specifico o ad
una quota di salario accessorio nel caso detto
incarico fosse svolto saltuariamente… A questo proposito va detto che le modifiche apportate al profilo del collaboratore scolastico non
hanno (né potevano) modificare gli obblighi
che la legge 104/92 pone a carico degli EE.LL.
in materia di diritto allo studio degli alunni in
situazione di handicap. L’Ente locale rimane
perciò obbligato a fornire agli alunni handicappati l’assistenza specialistica e quella di base
se questa ha carattere continuativo.
15. Utilizzo dei locali scolastici da parte di
esterni.
L’utilizzo dei locali da parte di enti, di altre amministrazioni o di privati, comporta quasi sempre un impegno aggiuntivo per il personale
ATA. In questi casi è necessario contrattare fin
dall’inizio i compensi dovuti al personale che
volontariamente si assume questo onere.
In ogni caso nel contratto di scuola sarebbe
opportuno indicare i criteri di accettazione di
questo genere di richiesta, stabilendo
innanzitutto la disponibilità del personale e i
compensi minimi che possono superare anche
i valori indicati dalla tabella D 1 del CCNL.
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ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.
Turnazione.
Quando l’organizzazione tramite orario ordinario
non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio,
è possibile attuare la turnazione, da regolamentare con le RSU.
Tenuto presente che il personale che si avvicenda
in modo da coprire a rotazione l’intera durata del
servizio è da considerarsi in turno, per la
turnazione devono essere seguiti i sottoelencati
criteri:
a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
b) la turnazione può prevedere la
sovrapposizione tra il personale di un turno e
quello del turno successivo (utile per lo scambio di consegne);
c) solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola potrà essere attivato un turno
serale, che vada oltre le ore 20.
In ogni caso occorre ricordare al Dirigente Scolastico che l’organizzazione del lavoro del personale Ata, il piano delle attività e l’utilizzo del fondo
si contrattano con la RSU e non si impongono:
art. 6 comma 3 lett. i del CCNL/99 e art. 3 del
contratto 2001. Si ricorda, inoltre, che l’orario di
servizio non può comunque superare le 9 ore giornaliere.
Orario plurisettimanale.
La programmazione plurisettimanale dell’orario
ordinario, viene effettuata in relazione a periodi
nei quali si prevede un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori della scuola (es.: aziende agrarie), accertata la disponibilità dei personale coinvolto e contrattata insieme con le RSU.
Devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario settimanale non
può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane continuative;
b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, di norma,
rispettivamente, non possono superare le 13
settimane nell’anno scolastico;
c) nei periodi di minor carico di lavoro possono
essere attuate forme di recupero, riducendo
l’orario giornaliero di lavoro ordinario, oppure
riducendo il numero delle giornate lavorative.
Orario di lavoro flessibile.
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e d’apertura all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l’orario flessibile. Consiste nell’anticipare o
posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative
secondo:
- le necessità connesse piano dell’offerta
formativa,
- la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza,
- l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane.
I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n.
903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola.
Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido,
figli in età scolare, impegno in attività di
volontariato di cui alla legge n. 266/91), qualora
lo richieda, compatibilmente con l’insieme delle
esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle
richieste avanzate dal rimanente personale.
35 ore settimanali.
Per il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti
particolari gravosità delle seguenti scuole:
a) istituzioni scolastiche educative;
b) istituti con annessi aziende agrarie;
c) scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3
giorni a settimana, quindi con orario di servizio non consueto. L’orario di servizio giornaliero della scuola corrisponde all’orario di apertura effettiva della scuola.
d) il personale che svolge turni.
In contrattazione d’istituto con le RSU, è definito
per ogni scuola il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della riduzione oraria.
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FERIE E PERMESSI DEL PERSONALE ATA.
Le ferie Costituiscono un diritto irrinunciabile, e sono fruite nel corso di ciascun anno
scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale.
Durata:
• personale di ruolo: 32 giorni lavorativi all’anno;
• personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all’anno;
• dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32
giorni lavorativi all’anno;
• nel caso in cui il POF preveda la settimana
articolata in 5 giorni di attività, i giorni di ferie
goduti dal personale ATA per frazioni inferiori
alla settimana vengono calcolati in ragione di
1,2 per ciascun giorno;
• nell’anno di assunzione e di cessazione dal
servizio, la durata è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; le frazioni superiori ai
15 giorni sono considerate come mese intero;
• all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non fruite vengono retribuite con il
pagamento sostitutivo.
Le assenze per malattia, anche se protratte
per l’intero anno scolastico, non riducono il
periodo di ferie.
Interruzione delle ferie per motivi di servizio.
II dipendente ha diritto:
• al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
• all’indennità di missione per la durata dei due
viaggi;
• al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
Interruzione delle ferie per motivi di salute.
Il ricovero in ospedale e le malattie di durata superiore a 3 giorni (da comunicare tempestivamente alla scuola e da documentare) interrompono il
periodo di ferie.
PER IL PERSONALE SUPPLENTE:
Si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni
che seguono.
Ferie:
• Sono calcolate in proporzione al servizio prestato, e sono fruite, su richiesta del dipendente, nei periodi di interruzione dell’attività didattica, durante il rapporto di impiego;
• Al personale docente le ferie vengono pagate
alla cessazione dei rapporto di lavoro nel caso
in cui:
- la durata del rapporto di lavoro non ne abbia consentito la fruizione;
- il supplente non ne abbia chiesto la fruizione durante i periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell’anno scolastico. (Si ribadisce quindi che le ferie devono essere
chieste dal personale e non “imposte” dal
dirigente.
Periodo di fruizione:
• docenti: durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché la sostituzione avvenga
con personale in servizio nella stessa sede e,
comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere;
• personale ATA almeno 15 giorni consecutivi nel
periodo 1° luglio -31 agosto; il rimanente periodo può essere fruito anche frazionatamente
nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Ferie non godute per esigenze di servizio, per
malattia, o per impedimento di carattere personale.
Possono essere fruite nell’anno scolastico successivo:
• dai docenti: nel periodo di sospensione dell’attività didattica;
• dal personale ATA: di norma, non oltre il mese
di aprile, sentito il parere del DSGA.
Permessi:
• matrimonio: 15 giorni continuativi, interamene
retribuiti:
• per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso non retribuito;
• per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di
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permesso non retribuito;
• per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica: 3
giorni di permesso retribuito per evento;
• congedi parentali.
posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio.
Personale assunto dal dirigente per supplenze
temporanee:
• conservazione dei posto per un periodo non
superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata dei rapporto
di lavoro.
Il CCNL inoltre estende ai supplenti:
• la normativa sulle gravi patologie (art. 19, comma 15;)
• i permessi brevi, con obbligo di recupero (art.
16, vedi voce specifica a pag. 51);
• le tutele in caso di infortunio sul lavoro o di
malattia dovuta a causa di servizio, con la validità della nomina in costanza di detta patologia (art. 20, comma 3).
Maturazione dell’anzianità di servizio:
• non viene interrotta dalle assenze retribuite,
anche parzialmente;
• viene interrotta dalle assenze senza assegni.
Festività (art. 14).
In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di
riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a
cui si riferiscono.
E’ considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché
ricadente in giorno lavorativo.
Periodo di fruizione:
• docenti: solo nei periodi di interruzione dell’attività didattica;
• personale ATA: durante tutto l’anno.
Assenze per malattia.
Personale assunto per l’intero anno scolastico o
fino al termine delle attività didattiche:
• conservazione dei posto per un periodo di 9
mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno
scolastico la retribuzione viene corrisposta:
- per intero nel primo mese di assenza;
- al 50% nel secondo e terzo mese;
- per il restante periodo: conservazione del
FERIE PERSONALE IN PART-TIME
Sono due le tipologie di Part-time previste:
1) Di tipo ORIZZONTALE:
nel quale non e’ prevista riduzione dei giorni di
servizio settimanali, ma si ha solo una riduzione
della durata del servizio in ciascun giorno.
2) Di tipo VERTICALE:
nel quale avviene la riduzione di certo numero
di giorni, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno scolastico.
36 : 6 = x : numero giornate di lavoro nella settimana.
Ad es., un dipendente che presta servizio per 3
gg alla settimana:
36 : 6 = x : 3
x = 36 x 3 : 6 =18 giorni (comprensive delle festività soppresse).
° Personale che opera in scuole aperte 5 giorni
alla settimana.
Il personale in regime full-time su 5 giorni lavorativi vi usufruisce di 32 o 30 gg di cui 28 o 26
giorni per congedo ordinario e 4 gg per festività
soppresse. Pertanto il calcolo delle ferie deve essere effettuato in base alla seguente proporzione:
32 : 5 = x : numero giornate di lavoro nella settimana (comprensive delle festività soppresse)
30 : = x : numero giornate di lavoro nella settimana.
Alcuni esempi:
° Personale che lavora in scuole aperte 6 giorni
alla settimana.
Il personale in regime di full–time, su 6 giorni lavorativi vi usufruisce di 36 o 34 giorni di cui 32 o
30 giorni per congedo ordinario e 4 gg per festività soppresse. Pertanto il calcolo delle ferie deve
essere effettuato in base alla seguente proporzione:
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PROPOSTE PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
Ipotesi 1
Ipotesi 2
In caso di sostituzione di personale ATA assente
per breve malattia o in attesa della nomina del
supplente si procede con distribuzione nella misura di un aula o similare ripartendo il carico tra
i colleghi che hanno dato disponibilità alle sostituzioni o mediante cambiamento dei turni di lavoro comunicati almeno 24 ore prima.
In caso di assenza contemporanea di più CS o
di problematiche legate alla sorveglianza/pulizia
il DSGA autorizzerà ore eccedenti l’orario di servizio. Nell’impossibilità di poter garantire il consueto carico di lavoro a causa dell’assenza di due
o più unità di personale si sospenderanno i seguenti servizi giornalieri (indicati in ordine di priorità):
1) supporto alla segreteria
2) centro stampa
3) …………………
In caso di sostituzione di personale ATA assente
per breve malattia o in attesa della nomina del
supplente si procede come segue:
Collaboratori scolastici
Il riparto del lavoro del collaboratore scolastico
assente tra i colleghi avviene con distribuzione
nella misura di n.1 aula o similare su tutti i dipendenti presenti e annotazione su apposito registro
del nominativo delle persone incaricate della sostituzione. I dipendenti interessati potranno operare le seguenti scelte:
Pagamento di n.1/4 d’ora convenzionale (intensificazione dell’attività lavorativa) per ogni aula o
similare assegnata come prestazione aggiuntiva
al normale carico di lavoro fino ad un max di
______ ore.
Con prestazione aggiuntiva a pagamento per un
minimo di 1/2 ora con assegnazione di n.2 aule
o similari in aggiunta al normale carico di lavoro
E’ possibile ad esclusiva richiesta del dipendente effettuare ore aggiuntive a recupero.
Oppure
In caso di assenza di 1 unità di personale si può
riconoscere la prestazione di lavoro straordinario per il tempo strettamente necessario e comunque per non oltre n° 2 ore di servizio prestato oltre l’orario d’obbligo per una sola persona (oppure 1 ora o 30 minuti pro-capite se il servizio
viene svolto da più persone).
Compensi a forfait.
I dipendenti disponibili volontariamente alle sostituzioni dei colleghi percepiranno l’importo forfetario corrispondente a ___ore come intensificazione dell’attività lavorativa.
La disponibilità alle sostituzioni non potrà superare il tetto massimo di _________ o un numero
superiore alle ore dovute alla scuola per le chiusure deliberate dal CDI pari a _______
I dipendenti disponibili sono: ......
Si stabilisce nella misura di ___ ore a forfait la
quota relativa alla flessibilità delle mansioni da
attribuire al personale interessato individuati nelle
persone di: ____ le ore residue verranno ripartite a consuntivo su tutti i dipendenti eventualmente coinvolti nella flessibilità a causa di cambiamento turni o di assenze dei colleghi.
Le quote assegnate verranno decurtate in
modo proporzionale nel caso le assenze del
personale individuato superino il numero di quattro turni settimanali, anche non continuativi e con
esclusione delle ferie, l’importo verrà distribuito
in modo proporzionale al/ai sostituto/i.
Ipotesi 3
Ai singoli plessi viene assegnato il seguente pacchetto di ore straordinario a pagamento _____ da
utilizzare per fronteggiare le eventuali assenze
del personale ATA.
Detto pacchetto potrà essere integrato dal numero di ore necessarie per effettuare le chiusure
prefestive che ammonta a ______.
La segreteria distribuirà ogni due mesi un prospetto dal quale risultano i debiti e i crediti orari
per ogni singolo dipendente.
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In caso di assenza del personale per malattia
breve o in attesa della nomina del personale supplente si effettuerà il seguente orario di servizio
in alternativa a quello stabilito dal piano annuale:
In caso di presenza di un solo dipendente si sposteranno a rotazione le seguenti persone ___ con
il seguente orario a scavalco ___________ e si
prolungherà l’orario per un max di 2 ore utilizzano il pacchetto di cui sopra
Si stabilisce la seguente quota forfetaria ____ per
ogni spostamento su due sedi. Si stabilisce la
seguente quota forfetaria quale flessibilità
Assistenti tecnici
Con prestazione di ore aggiuntive a pagamento.
Con la seguente flessibilità oraria: cambiamento
turno, ecc.
Assistenti amministrativi
Con prestazione aggiuntiva a pagamento o come
intensificazione dell’attività lavorativa, proporzionalmente all’orario di servizio del dipendente sostituito e a quello del sostituente.
FUNZIONI MISTE:
facciamo il punto della situazione
In molte scuole si sta riproponendo il problema dello svolgimento delle funzioni miste da
parte dei collaboratori scolastici. Alcuni Enti
Locali stanno mettendo in discussione gli accordi già realizzati con le istituzioni scolastiche
per lo svolgimento di dette funzioni, sostenendo che la norma contenuta al comma 3
dell’art. 35 della legge finanziaria, nonché il
profilo di collaboratore scolastico delineato dal
CCNL del comparto scuola, avrebbero fatto ricadere l’onere di cui sopra in capo alla istituzione scolastica e di conseguenza al personale
da questa dipendente.
L’intesa sulle funzioni miste è stata siglata il
12.9.2000, tra Anci, Upi, Uncem, i Sindacati
Scuola e il Miur con la finalità di regolare sotto il profilo economico lo svolgimento da parte del personale scolastico di tali funzioni ogni
qualvolta l’Ente Locale avesse deciso di garantire il diritto allo studio dell’utenza avvalendosi
del personale dipendente della scuola anziché
di propri dipendenti ecc,
Da quella data il quadro normativo di riferimento non è mutato, né per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto né in seguito all’approvazione della legge finanziaria.
Infatti le parti, in sede di contrattazione, nel delineare il nuovo profilo di collaboratore scolastico, non hanno, introdotto oneri alle istituzioni
scolastiche, come quelli del diritto allo studio
che la legge pone a carico degli EE.LL, né può
essere invocata da parte degli EE.LL. la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 35 della
L. finanziaria sia perché nella stessa non c’è
più alcun riferimento alle funzioni miste, sia
perché in base alla norma contenuta nell’art.
2 del TU 165/01 2. “Eventuali disposizioni di
legge, regolamento o statuto, che introducano
discipline dei rapporti di lavoro la cui
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, o a categorie di
essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in
senso contrario”.
Al comma 3 dell’art. 35 della Legge finanziaria si legge: “Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e
l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” e nella
tabella A allegata al contratto, con riferimento
al profilo del collaboratore scolastico si legge:
“[..] i compiti di accoglienza e sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione…
di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria
vigilanza e l’assistenza necessaria durante il
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pasto nelle mense scolastiche [..]”
Il CCNL, quindi, non ha modificato il profilo del
collaboratore i cui compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, già previsti alla data di sottoscrizione dell’Intesa Anci,
Miur e Sindacati Scuola, costituiscono i nodi
essenziali del profilo stesso.
•
•
•
Conseguentemente, come riportato nell’intesa
del 12.9.2000. sono attribuite alle
istituzioni scolastiche le seguenti competenze:
•
o gestione rifiuti.
Attività di pre e post scuola.
Uso delle attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche
per attività educative, culturali, sociali e civili
Assistenza specialistica agli alunni disabili
all’interno e all’esterno della istituzione scolastica
Le attività, di competenza degli Enti locali cioè
quelle relative alle mense scolastiche, al pre
e post-scuola, all’uso delle attrezzature scolastiche, all’assistenza specialistica agli alunni
handicappati, così come stabilisce l’Intesa,
possono essere svolte da operatori scolastici
sulla base di apposite convenzioni con oneri
finanziari a carico degli Enti Locali.
Non ci pare pertanto di poter condividere la posizione di quegli Enti Locali che ritengono di
essere stati esentati dall’assicurare alle scuole i servizi relativi alle mense, all’attività di pre
e post scuola e di assistenza qualificata agli
alunni disabili. Infatti le novità intervenute sul
piano contrattuale non sono tali da far ritenere superati i contenuti dell’Intesa, che ricordiamo è sottoscritta da più soggetti e pertanto,
modificabile, unicamente previo il consenso di
tutte le parti.
A ogni buon conto, è aperto da tempo, un confronto con l’Anci per fare chiarezza sull’argomento.
Mense scolastiche:
o comunicazione giornaliera numero e
tipologia pasti,
o pulizia refettorio,
o ordinaria vigilanza e assistenza alunni
durante consumazione pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze.
o assistenza agli alunni disabili nei limiti
di quanto previsto dal CCNL.
Spettano invece agli EE.LL. le seguenti competenze:
• Mense scolastiche:
o ricevimento pasti, ·
o predisposizione refettorio, ·
o preparazione dei tavoli, ·
o scodellamento e distribuzione pasti, ·
o pulizia e riordino tavoli, ·
o lavaggio e riordino stoviglie, ·
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INCARICHI SPECIFICI
conferiti ai sensi degli artt. 47 lett.b e 55 CCNL 24/07/2003
L’art.47 del CCNL 2002/2005 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei
compiti “……che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e (…..) particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività”. Si tratta
quindi di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma fanno
parte del proprio profilo anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze della
istituzione scolastica.
Una delle eccezioni a questa obbligatorietà, è quella relativa alla sostituzione del DSGA
che l’assistente amministrativo può rifiutare perché non fa parte del proprio profilo.
Esempi di incarichi specifici e di criteri per l’attribuzione:
Assistenti Amministrativi
Tipologia di incarico
Criteri per l’attribuzione
Compenso
proposto
Coordinamento area
gestione amministrativo/contabile/
sostituzione DSGA
• formazione specifica
• competenze certificate in relazione ai compiti
• possesso di esperienze documentabili nei medesimi
compiti titoli culturali
1.032,92
Coordinamento area personale
• formazione specifica
• competenze certificate in relazione ai compiti
• possesso di esperienze documentabili nei medesimi
compiti
• titoli culturali
1.032,92
Coordinamento gestione manutenzione dei locali • possesso di esperienze documentabili nei medesimi
e degli arredi scolastici: rapporti con il Comune e
compiti
provincia, allestimento biblioteca
516,46
Gestione reti e software
516,46
• possesso di esperienze documentabili nei medesimi
compiti
Collaboratori scolastici
Tipologia di incarico
Criteri per l’attribuzione
Assistenza alunno portatore di handicap
• sede di servizio
619,75
Cura nell’igiene personale nella scuola
dell’infanzia – Scuola materna
• sede di servizio
619,75
Collaborazione con docenti per supporto attività
didattica (fotocopie, ciclostili ecc.)
• sede di servizio
619,75
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Compenso
proposto
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Assistenti Tecnici
Tipologia di incarico
Criteri per l’attribuzione
Gestione manutenzione laboratori
• formazione specifica
• competenze certificate in relazione ai compiti
• possesso di esperienze documentabili nei medesimi
compiti
1.032,92
Gestione reti e software laboratori
• formazione specifica
• competenze certificate in relazione ai compiti
• possesso di esperienze documentabili nei medesimi
compiti
• titoli culturali
1.032,92
Coordinamento utilizzo dei laboratori
• possesso di esperienze documentabili nei medesimi
compiti
1.032,92
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Compenso
proposto
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