a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA PERSON ALE A.T.A. OPUSCOLO INFORMATIVO SU: Contrattazione d’Istituto Turnazione ed Orari 35 ore settimanali Ferie Festività Malattia Proposte per la sostituzione del personale assente Funzioni miste Incarichi specifici Lombardia, febbraio 2005 1 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA PUNTI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI SCUOLA PER IL PERSONALE A.T.A. In una cornice normativa generale, i lavoratori, nella propria scuola, hanno diritto di contrattare e definire il loro modo di lavorare, con le proprie regole, la propria diversità ed identità. E’ opportuno, quindi, dare inizio da subito alla contrattazione su fondo/organizzazione del lavoro, attraverso il confronto tra RSU e la dirigenza scolastica. Questa convenienza si traduce nel mettere quanto prima sul tappeto i problemi della scuola per stimolarne le soluzioni e risolvere i conflitti. Elenchiamo alcuni importanti temi che possono essere affrontati, all’inizio dell’Anno Scolastico, nella contrattazione d’Istituto: 1. Riunione organizzativa. Il Dirigente Scolastico, all’inizio dell’anno può indire, pur non essendo più previsto dal CCNL, una riunione di servizio di tutto il personale A.T.A., finalizzata a predisporre il piano delle attività. Tale riunione, che non è sostitutiva della contrattazione con le R.S.U., può servire per informare il personale sugli aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti al P.O.F. per deliberare eventualmente attraverso una votazione a maggioranza qualificata dei 2\3, la chiusura della scuola nei giorni prefestivi. Tale riunione è utile per raccogliere indicazioni e problematiche, che potranno essere affrontate nelle assemblee e nel momento della contrattazione di Istituto. esplicitate tutte le deroghe e le eccezionalità, a favore di alcune categorie di persone, come ad esempio gli studenti lavoratori, i genitori con figli molto piccoli, i lavoratori portatori d’handicap ecc. che, a richiesta, possono essere esclusi o beneficiare di un orario più favorevole. 4. Lavoro notturno. Si ricorda, per ciò che riguarda il servizio prestato oltre le ore 22, sono previsti i compensi maggiorati, come riportato dalle tabelle 6 e 7 del CCNL. 5. Accordi tra il personale. Su tutta la partita dell’orario e dei turni ma anche delle ferie, può essere utile inserire nel contratto di scuola la clausola che sono sempre consentiti gli accordi tra il personale, che non comportano modifiche all’assetto organizzativo della scuola. 2. Il piano delle attività. Al direttore dei servizi è assegnato il compito di predisporre il piano delle attività di tutto il personale ATA. In questo piano devono essere stabilite chiaramente quali servizi rientrano nelle attività ordinarie, quali in quelle straordinarie e quali in quelle aggiuntive. 6. Lo straordinario. È fondamentale stabilire il principio che le ore prestate in più, danno sempre diritto alla retribuzione. A un piano delle attività che prevede ore aggiuntive per il personale ATA deve corrispondere una contrattazione che destini a tale personale una parte del fondo dell’istituzione. Il recupero delle ore eccedenti è sempre una scelta individuale e non può essere imposta dal contratto di scuola. 3. I turni. Se la scuola programma la propria attività oltre le ore 14, è evidente che sarà necessario organizzare il lavoro del personale ATA su turni. In questo caso è bene stabilire come criterio fondamentale la rotazione tra tutte le unità dello stesso profilo. Al tempo stesso vanno 2 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA 7. La riduzione a 35 ore. Se la scuola ha le condizioni previste dal CCNL (agrari, convitti, ecc.) tutto il personale ha diritto alla riduzione. In caso contrario va contrattata solo per coloro che attuano la flessibilità oraria, i turni, oppure hanno un orario molto sfasato rispetto al turno antimeridiano. Ai fini del diritto alla riduzione, non è assolutamente rilevante il fatto che la flessibilità d’orario sia stata richiesta dal dipendente, purché si tratti di una tipologia d’orario compatibile con il piano delle attività. 10. Salario accessorio. Va contrattata da subito l’individuazione di alcuni criteri per accedere al salario accessorio. Fra questi si potrebbero indicare: la disponibilità degli interessati, la professionalità al tipo di attività da svolgere, la coincidenza tra sede di servizio e svolgimento dell’attività. Questo per impedire che la scelta del personale sia a discrezione del solo dirigente scolastico. Inoltre è bene stabilire da subito quali attività aggiuntive si debbano svolgere oltre l’orario obbligatorio e quali invece si svolgano al suo interno. 8. Durata degli orari nell’anno scolastico. Durante l’anno si possono adottare più tipi d’orario che grazie alla contrattazione si stabiliscono fin dal suo inizio. Pertanto questo momento contrattuale risulta di particolare importanza in quanto viene a condizionare tutta la vita scolastica. Il CCNI offre molto spazio alla contrattazione di scuola su questo tema. Sarebbe bene che nel corso dell’anno si differenziassero gli orari in base alle esigenze sia della scuola che a quelle del personale. Per esempio le esigenze della scuola potrebbero essere prese in maggior considerazione durante l’attività didattica mentre quelle del personale potrebbero prevalere durante il periodo estivo. 11. Assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali. La contrattazione di scuola deve tenere conto di tre principi fondamentali: anzianità, continuità nel plesso o nel corso serale, disponibilità ad effettuare le funzioni aggiuntive. Da questi non si può prescindere in quanto stabiliti dal l’ultimo CCDN sulla mobilità. · Rimane spazio di trattativa sufficiente perché l’accordo stabilisca in che misura “pesino” questi tre principi, e se sia necessario integrarli con altri, come ad esempio le situazioni famigliari, il diritto degli studenti lavoratori ecc. 12. Gli incarichi specifici. La tipologia di incarichi da attivare nella scuola va indicato nel piano delle attività proposto all’inizio dell’anno dal direttore dei servizi secondo le finalità del POF. La contrattazione di scuola deve indicare i criteri ed il numero di incarichi da assegnare, anche in relazzione alla distribuzione sui vari plessi. Oltre a questi, il contratto deve indicare i criteri che fanno scattare l’obbligo della sostituzione in caso di assenza di titolare di incarico specifico e stabilire in che misura si riconosce il compenso al “supplente”. 9. Chiusura prefestiva La chiusura dei locali durante i periodi di sospensione delle attività didattiche viene deliberata dal consiglio di istituto. E’ compito della contrattazione stabilire il tipo di orario di lavoro del personale scolastico che la scuola adotta in questi periodi. Nell’ipotesi che si riducano i giorni lavorativi a seguito della chiusura dei locali scolastici decisa dal consiglio di istituto, le ore non effettuate in questi giorni di chiusura potranno essere distribuite nei giorni lavorativi rimanenti. Ad esempio in sostituzione di un orario di 6 ore per 6 giorni, si può contrattare un orario continuativo di 7ore e 12 minuti per cinque giorni, il che non obbliga nessuno al recupero delle ore mancanti e va incontro a coloro che non vogliono o non possono utilizzare i giorni di ferie in questo periodo. 13. La formazione. La scuola può organizzare in proprio, al di là dei piani provinciali, attività di aggiornamento anche per il personale ATA. Il contratto di scuola serve a stabilire: la percentuale dei fondi da 3 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA riservare agli ATA, le finalità e i temi della formazione, chi vi partecipa e chi può avanzare proposte e progetti. In tal senso è bene stabilire che l’entità dei fondi disponibili deve essere resa nota a tutto il personale e alle RSU. 16. Funzioni miste. Il comune può proporre alla dirigenza scolastica l’attivazione di funzioni miste per garantire determinanti servizi all’utenza come ad esempio: lo scodellamento. Si tratta di oneri tuttora a carico degli EE.LL. ma che possono essere svolti dal personale ATA statale in regime di convenzione. Anche in questo caso è necessario acquisire la disponibilità dei singoli lavoratori e regolare lo svolgimento delle funzioni nel contratto di scuola. Per maggiore chiarezza il dirigente scolastico può sottoscrivere la convenzione con il comune solo dopo il confronto con la RSU (non è ancora stata rinnovata). 14. Variazioni al piano delle attività. Il piano delle attività può subire modifiche nel corso dell’anno solo per circostanze eccezionali. Individuarle da subito è un elemento di trasparenza e di forza per la contrattazione. Ad esempio la soppressione di un corso, l’utilizzo di locali scolastici nuovi, l’assenza contemporanea di più unità, la chiusura di alcuni plessi scolastici per lavori di manutenzione possono rientrare in tale casistica. 17. Assistenza all’handicap. Il personale ausiliario chiamato a svolgere questo compito (al pari di quanto avviene per l’ausilio materiale degli alunni nella scuola dell’infanzia) ha diritto alla incarico specifico o ad una quota di salario accessorio nel caso detto incarico fosse svolto saltuariamente… A questo proposito va detto che le modifiche apportate al profilo del collaboratore scolastico non hanno (né potevano) modificare gli obblighi che la legge 104/92 pone a carico degli EE.LL. in materia di diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap. L’Ente locale rimane perciò obbligato a fornire agli alunni handicappati l’assistenza specialistica e quella di base se questa ha carattere continuativo. 15. Utilizzo dei locali scolastici da parte di esterni. L’utilizzo dei locali da parte di enti, di altre amministrazioni o di privati, comporta quasi sempre un impegno aggiuntivo per il personale ATA. In questi casi è necessario contrattare fin dall’inizio i compensi dovuti al personale che volontariamente si assume questo onere. In ogni caso nel contratto di scuola sarebbe opportuno indicare i criteri di accettazione di questo genere di richiesta, stabilendo innanzitutto la disponibilità del personale e i compensi minimi che possono superare anche i valori indicati dalla tabella D 1 del CCNL. 4 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A. Turnazione. Quando l’organizzazione tramite orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di servizio, è possibile attuare la turnazione, da regolamentare con le RSU. Tenuto presente che il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l’intera durata del servizio è da considerarsi in turno, per la turnazione devono essere seguiti i sottoelencati criteri: a) la ripartizione del personale nei vari turni avviene sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno; b) la turnazione può prevedere la sovrapposizione tra il personale di un turno e quello del turno successivo (utile per lo scambio di consegne); c) solo in presenza di specifiche esigenze connesse alle attività didattiche e al funzionamento della scuola potrà essere attivato un turno serale, che vada oltre le ore 20. In ogni caso occorre ricordare al Dirigente Scolastico che l’organizzazione del lavoro del personale Ata, il piano delle attività e l’utilizzo del fondo si contrattano con la RSU e non si impongono: art. 6 comma 3 lett. i del CCNL/99 e art. 3 del contratto 2001. Si ricorda, inoltre, che l’orario di servizio non può comunque superare le 9 ore giornaliere. Orario plurisettimanale. La programmazione plurisettimanale dell’orario ordinario, viene effettuata in relazione a periodi nei quali si prevede un’esigenza di maggior intensità delle attività o particolari esigenze di servizio di determinati settori della scuola (es.: aziende agrarie), accertata la disponibilità dei personale coinvolto e contrattata insieme con le RSU. Devono essere osservati i seguenti criteri: a) il limite massimo dell’orario settimanale non può eccedere le 42 ore, per non più di 3 settimane continuative; b) i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico; c) nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate forme di recupero, riducendo l’orario giornaliero di lavoro ordinario, oppure riducendo il numero delle giornate lavorative. Orario di lavoro flessibile. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di funzionamento e d’apertura all’utenza. Individuato l’orario di funzionamento della scuola, è possibile adottare l’orario flessibile. Consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo: - le necessità connesse piano dell’offerta formativa, - la fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, - l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. I dipendenti, che ne facciano richiesta e si trovino in particolari situazioni (Legge n. 1204/71, n. 903/77 e n. 104/92), vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla scuola. Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (situazioni di tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91), qualora lo richieda, compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche conto delle richieste avanzate dal rimanente personale. 35 ore settimanali. Per il personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle seguenti scuole: a) istituzioni scolastiche educative; b) istituti con annessi aziende agrarie; c) scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana, quindi con orario di servizio non consueto. L’orario di servizio giornaliero della scuola corrisponde all’orario di apertura effettiva della scuola. d) il personale che svolge turni. In contrattazione d’istituto con le RSU, è definito per ogni scuola il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale che potrà usufruire della riduzione oraria. 5 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA FERIE E PERMESSI DEL PERSONALE ATA. Le ferie Costituiscono un diritto irrinunciabile, e sono fruite nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste individuali del personale. Durata: • personale di ruolo: 32 giorni lavorativi all’anno; • personale neo-assunto: 30 giorni lavorativi all’anno; • dopo 3 anni di servizio, comunque prestati: 32 giorni lavorativi all’anno; • nel caso in cui il POF preveda la settimana articolata in 5 giorni di attività, i giorni di ferie goduti dal personale ATA per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno; • nell’anno di assunzione e di cessazione dal servizio, la durata è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; le frazioni superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero; • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie non fruite vengono retribuite con il pagamento sostitutivo. Le assenze per malattia, anche se protratte per l’intero anno scolastico, non riducono il periodo di ferie. Interruzione delle ferie per motivi di servizio. II dipendente ha diritto: • al rimborso delle spese documentate per il rientro in sede e per il ritorno al luogo di svolgimento delle ferie; • all’indennità di missione per la durata dei due viaggi; • al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. Interruzione delle ferie per motivi di salute. Il ricovero in ospedale e le malattie di durata superiore a 3 giorni (da comunicare tempestivamente alla scuola e da documentare) interrompono il periodo di ferie. PER IL PERSONALE SUPPLENTE: Si applicano le disposizioni previste per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni che seguono. Ferie: • Sono calcolate in proporzione al servizio prestato, e sono fruite, su richiesta del dipendente, nei periodi di interruzione dell’attività didattica, durante il rapporto di impiego; • Al personale docente le ferie vengono pagate alla cessazione dei rapporto di lavoro nel caso in cui: - la durata del rapporto di lavoro non ne abbia consentito la fruizione; - il supplente non ne abbia chiesto la fruizione durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico. (Si ribadisce quindi che le ferie devono essere chieste dal personale e non “imposte” dal dirigente. Periodo di fruizione: • docenti: durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza oneri aggiuntivi di alcun genere; • personale ATA almeno 15 giorni consecutivi nel periodo 1° luglio -31 agosto; il rimanente periodo può essere fruito anche frazionatamente nel corso dell’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ferie non godute per esigenze di servizio, per malattia, o per impedimento di carattere personale. Possono essere fruite nell’anno scolastico successivo: • dai docenti: nel periodo di sospensione dell’attività didattica; • dal personale ATA: di norma, non oltre il mese di aprile, sentito il parere del DSGA. Permessi: • matrimonio: 15 giorni continuativi, interamene retribuiti: • per motivi personali o familiari: 6 giorni di permesso non retribuito; • per concorsi o esami, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio: 8 giorni di 6 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA permesso non retribuito; • per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica: 3 giorni di permesso retribuito per evento; • congedi parentali. posto senza assegni e con interruzione dell’anzianità di servizio. Personale assunto dal dirigente per supplenze temporanee: • conservazione dei posto per un periodo non superiore a 30 giorni all’anno, con retribuzione al 50%, nei limiti della durata dei rapporto di lavoro. Il CCNL inoltre estende ai supplenti: • la normativa sulle gravi patologie (art. 19, comma 15;) • i permessi brevi, con obbligo di recupero (art. 16, vedi voce specifica a pag. 51); • le tutele in caso di infortunio sul lavoro o di malattia dovuta a causa di servizio, con la validità della nomina in costanza di detta patologia (art. 20, comma 3). Maturazione dell’anzianità di servizio: • non viene interrotta dalle assenze retribuite, anche parzialmente; • viene interrotta dalle assenze senza assegni. Festività (art. 14). In sostituzione delle festività soppresse, al personale della scuola sono attribuite 4 giornate di riposo, da fruire nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. E’ considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. Periodo di fruizione: • docenti: solo nei periodi di interruzione dell’attività didattica; • personale ATA: durante tutto l’anno. Assenze per malattia. Personale assunto per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche: • conservazione dei posto per un periodo di 9 mesi in un triennio scolastico; in ciascun anno scolastico la retribuzione viene corrisposta: - per intero nel primo mese di assenza; - al 50% nel secondo e terzo mese; - per il restante periodo: conservazione del FERIE PERSONALE IN PART-TIME Sono due le tipologie di Part-time previste: 1) Di tipo ORIZZONTALE: nel quale non e’ prevista riduzione dei giorni di servizio settimanali, ma si ha solo una riduzione della durata del servizio in ciascun giorno. 2) Di tipo VERTICALE: nel quale avviene la riduzione di certo numero di giorni, proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno scolastico. 36 : 6 = x : numero giornate di lavoro nella settimana. Ad es., un dipendente che presta servizio per 3 gg alla settimana: 36 : 6 = x : 3 x = 36 x 3 : 6 =18 giorni (comprensive delle festività soppresse). ° Personale che opera in scuole aperte 5 giorni alla settimana. Il personale in regime full-time su 5 giorni lavorativi vi usufruisce di 32 o 30 gg di cui 28 o 26 giorni per congedo ordinario e 4 gg per festività soppresse. Pertanto il calcolo delle ferie deve essere effettuato in base alla seguente proporzione: 32 : 5 = x : numero giornate di lavoro nella settimana (comprensive delle festività soppresse) 30 : = x : numero giornate di lavoro nella settimana. Alcuni esempi: ° Personale che lavora in scuole aperte 6 giorni alla settimana. Il personale in regime di full–time, su 6 giorni lavorativi vi usufruisce di 36 o 34 giorni di cui 32 o 30 giorni per congedo ordinario e 4 gg per festività soppresse. Pertanto il calcolo delle ferie deve essere effettuato in base alla seguente proporzione: 7 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA PROPOSTE PER LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE Ipotesi 1 Ipotesi 2 In caso di sostituzione di personale ATA assente per breve malattia o in attesa della nomina del supplente si procede con distribuzione nella misura di un aula o similare ripartendo il carico tra i colleghi che hanno dato disponibilità alle sostituzioni o mediante cambiamento dei turni di lavoro comunicati almeno 24 ore prima. In caso di assenza contemporanea di più CS o di problematiche legate alla sorveglianza/pulizia il DSGA autorizzerà ore eccedenti l’orario di servizio. Nell’impossibilità di poter garantire il consueto carico di lavoro a causa dell’assenza di due o più unità di personale si sospenderanno i seguenti servizi giornalieri (indicati in ordine di priorità): 1) supporto alla segreteria 2) centro stampa 3) ………………… In caso di sostituzione di personale ATA assente per breve malattia o in attesa della nomina del supplente si procede come segue: Collaboratori scolastici Il riparto del lavoro del collaboratore scolastico assente tra i colleghi avviene con distribuzione nella misura di n.1 aula o similare su tutti i dipendenti presenti e annotazione su apposito registro del nominativo delle persone incaricate della sostituzione. I dipendenti interessati potranno operare le seguenti scelte: Pagamento di n.1/4 d’ora convenzionale (intensificazione dell’attività lavorativa) per ogni aula o similare assegnata come prestazione aggiuntiva al normale carico di lavoro fino ad un max di ______ ore. Con prestazione aggiuntiva a pagamento per un minimo di 1/2 ora con assegnazione di n.2 aule o similari in aggiunta al normale carico di lavoro E’ possibile ad esclusiva richiesta del dipendente effettuare ore aggiuntive a recupero. Oppure In caso di assenza di 1 unità di personale si può riconoscere la prestazione di lavoro straordinario per il tempo strettamente necessario e comunque per non oltre n° 2 ore di servizio prestato oltre l’orario d’obbligo per una sola persona (oppure 1 ora o 30 minuti pro-capite se il servizio viene svolto da più persone). Compensi a forfait. I dipendenti disponibili volontariamente alle sostituzioni dei colleghi percepiranno l’importo forfetario corrispondente a ___ore come intensificazione dell’attività lavorativa. La disponibilità alle sostituzioni non potrà superare il tetto massimo di _________ o un numero superiore alle ore dovute alla scuola per le chiusure deliberate dal CDI pari a _______ I dipendenti disponibili sono: ...... Si stabilisce nella misura di ___ ore a forfait la quota relativa alla flessibilità delle mansioni da attribuire al personale interessato individuati nelle persone di: ____ le ore residue verranno ripartite a consuntivo su tutti i dipendenti eventualmente coinvolti nella flessibilità a causa di cambiamento turni o di assenze dei colleghi. Le quote assegnate verranno decurtate in modo proporzionale nel caso le assenze del personale individuato superino il numero di quattro turni settimanali, anche non continuativi e con esclusione delle ferie, l’importo verrà distribuito in modo proporzionale al/ai sostituto/i. Ipotesi 3 Ai singoli plessi viene assegnato il seguente pacchetto di ore straordinario a pagamento _____ da utilizzare per fronteggiare le eventuali assenze del personale ATA. Detto pacchetto potrà essere integrato dal numero di ore necessarie per effettuare le chiusure prefestive che ammonta a ______. La segreteria distribuirà ogni due mesi un prospetto dal quale risultano i debiti e i crediti orari per ogni singolo dipendente. 8 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA In caso di assenza del personale per malattia breve o in attesa della nomina del personale supplente si effettuerà il seguente orario di servizio in alternativa a quello stabilito dal piano annuale: In caso di presenza di un solo dipendente si sposteranno a rotazione le seguenti persone ___ con il seguente orario a scavalco ___________ e si prolungherà l’orario per un max di 2 ore utilizzano il pacchetto di cui sopra Si stabilisce la seguente quota forfetaria ____ per ogni spostamento su due sedi. Si stabilisce la seguente quota forfetaria quale flessibilità Assistenti tecnici Con prestazione di ore aggiuntive a pagamento. Con la seguente flessibilità oraria: cambiamento turno, ecc. Assistenti amministrativi Con prestazione aggiuntiva a pagamento o come intensificazione dell’attività lavorativa, proporzionalmente all’orario di servizio del dipendente sostituito e a quello del sostituente. FUNZIONI MISTE: facciamo il punto della situazione In molte scuole si sta riproponendo il problema dello svolgimento delle funzioni miste da parte dei collaboratori scolastici. Alcuni Enti Locali stanno mettendo in discussione gli accordi già realizzati con le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di dette funzioni, sostenendo che la norma contenuta al comma 3 dell’art. 35 della legge finanziaria, nonché il profilo di collaboratore scolastico delineato dal CCNL del comparto scuola, avrebbero fatto ricadere l’onere di cui sopra in capo alla istituzione scolastica e di conseguenza al personale da questa dipendente. L’intesa sulle funzioni miste è stata siglata il 12.9.2000, tra Anci, Upi, Uncem, i Sindacati Scuola e il Miur con la finalità di regolare sotto il profilo economico lo svolgimento da parte del personale scolastico di tali funzioni ogni qualvolta l’Ente Locale avesse deciso di garantire il diritto allo studio dell’utenza avvalendosi del personale dipendente della scuola anziché di propri dipendenti ecc, Da quella data il quadro normativo di riferimento non è mutato, né per effetto della sottoscrizione del nuovo contratto né in seguito all’approvazione della legge finanziaria. Infatti le parti, in sede di contrattazione, nel delineare il nuovo profilo di collaboratore scolastico, non hanno, introdotto oneri alle istituzioni scolastiche, come quelli del diritto allo studio che la legge pone a carico degli EE.LL, né può essere invocata da parte degli EE.LL. la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 35 della L. finanziaria sia perché nella stessa non c’è più alcun riferimento alle funzioni miste, sia perché in base alla norma contenuta nell’art. 2 del TU 165/01 2. “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario”. Al comma 3 dell’art. 35 della Legge finanziaria si legge: “Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e l’assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche” e nella tabella A allegata al contratto, con riferimento al profilo del collaboratore scolastico si legge: “[..] i compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione… di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il 9 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA pasto nelle mense scolastiche [..]” Il CCNL, quindi, non ha modificato il profilo del collaboratore i cui compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, già previsti alla data di sottoscrizione dell’Intesa Anci, Miur e Sindacati Scuola, costituiscono i nodi essenziali del profilo stesso. • • • Conseguentemente, come riportato nell’intesa del 12.9.2000. sono attribuite alle istituzioni scolastiche le seguenti competenze: • o gestione rifiuti. Attività di pre e post scuola. Uso delle attrezzature scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche per attività educative, culturali, sociali e civili Assistenza specialistica agli alunni disabili all’interno e all’esterno della istituzione scolastica Le attività, di competenza degli Enti locali cioè quelle relative alle mense scolastiche, al pre e post-scuola, all’uso delle attrezzature scolastiche, all’assistenza specialistica agli alunni handicappati, così come stabilisce l’Intesa, possono essere svolte da operatori scolastici sulla base di apposite convenzioni con oneri finanziari a carico degli Enti Locali. Non ci pare pertanto di poter condividere la posizione di quegli Enti Locali che ritengono di essere stati esentati dall’assicurare alle scuole i servizi relativi alle mense, all’attività di pre e post scuola e di assistenza qualificata agli alunni disabili. Infatti le novità intervenute sul piano contrattuale non sono tali da far ritenere superati i contenuti dell’Intesa, che ricordiamo è sottoscritta da più soggetti e pertanto, modificabile, unicamente previo il consenso di tutte le parti. A ogni buon conto, è aperto da tempo, un confronto con l’Anci per fare chiarezza sull’argomento. Mense scolastiche: o comunicazione giornaliera numero e tipologia pasti, o pulizia refettorio, o ordinaria vigilanza e assistenza alunni durante consumazione pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze. o assistenza agli alunni disabili nei limiti di quanto previsto dal CCNL. Spettano invece agli EE.LL. le seguenti competenze: • Mense scolastiche: o ricevimento pasti, · o predisposizione refettorio, · o preparazione dei tavoli, · o scodellamento e distribuzione pasti, · o pulizia e riordino tavoli, · o lavaggio e riordino stoviglie, · 10 a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA INCARICHI SPECIFICI conferiti ai sensi degli artt. 47 lett.b e 55 CCNL 24/07/2003 L’art.47 del CCNL 2002/2005 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti “……che nell’ambito dei profili professionali comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e (…..) particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività”. Si tratta quindi di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma fanno parte del proprio profilo anche se il loro svolgimento è condizionato dalle esigenze della istituzione scolastica. Una delle eccezioni a questa obbligatorietà, è quella relativa alla sostituzione del DSGA che l’assistente amministrativo può rifiutare perché non fa parte del proprio profilo. Esempi di incarichi specifici e di criteri per l’attribuzione: Assistenti Amministrativi Tipologia di incarico Criteri per l’attribuzione Compenso proposto Coordinamento area gestione amministrativo/contabile/ sostituzione DSGA • formazione specifica • competenze certificate in relazione ai compiti • possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti titoli culturali 1.032,92 Coordinamento area personale • formazione specifica • competenze certificate in relazione ai compiti • possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti • titoli culturali 1.032,92 Coordinamento gestione manutenzione dei locali • possesso di esperienze documentabili nei medesimi e degli arredi scolastici: rapporti con il Comune e compiti provincia, allestimento biblioteca 516,46 Gestione reti e software 516,46 • possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti Collaboratori scolastici Tipologia di incarico Criteri per l’attribuzione Assistenza alunno portatore di handicap • sede di servizio 619,75 Cura nell’igiene personale nella scuola dell’infanzia – Scuola materna • sede di servizio 619,75 Collaborazione con docenti per supporto attività didattica (fotocopie, ciclostili ecc.) • sede di servizio 619,75 11 Compenso proposto a cura di FLC CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA Assistenti Tecnici Tipologia di incarico Criteri per l’attribuzione Gestione manutenzione laboratori • formazione specifica • competenze certificate in relazione ai compiti • possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 1.032,92 Gestione reti e software laboratori • formazione specifica • competenze certificate in relazione ai compiti • possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti • titoli culturali 1.032,92 Coordinamento utilizzo dei laboratori • possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti 1.032,92 12 Compenso proposto