Stato giuridico del personale docente della scuola
• Funzione docente
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Definizione : la funzione docente realizza il processo di
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insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni
sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli
ordinamenti scolastici (art.26 CCNL 2006/09)
Profilo professionale : è costituito da
Competenze disciplinari : padronanza dei contenuti, delle
strutture, dei fondamenti delle discipline di insegnamento
Competenze metodologico-didattiche:
Competenze organizzativo-relazionali: capacità di
mettere in rapporto di interdipendenza le competenze
disciplinari con le relazioni con tutte le componenti della
scuola
ATTIVITA’ INDIVIDUALI
 Attività di insegnamento : 25 ore nella scuola dell’infanzia,
22+2 (programmazione didattica per modulo) nella primaria ,
18 nella secondaria
(attenzione: possibili modifiche in base all’autonomia delle
istituzioni scolastiche)
 Attività funzionali all’insegnamento
adempimenti individuali : preparazione lezioni,esercitazioni, correzione
elaborati, rapporti individuali con le famiglie
adempimenti collegiali:
partecipazione alle riunioni del collegio dei
docenti, dei consigli di classe (secondaria) , di interclasse (primaria), di
intersezione (infanzia) ; scrutini; esami; compilazione atti relativi alla
valutazione
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
 Si tratta di attività deliberate dal Collegio dei docenti
nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza con il
piano dell’offerta formativa
1.
Attività aggiuntive di insegnamento (fino a 6 ore
supplementari all’orario di cattedra per interventi
integrativi e/o di recupero e/o per l’arricchimento
dell’offerta formativa)
2.
Attività aggiuntive (oltre le 40 ore annue previste
contrattualmente)
funzionali all’insegnamento
(progetti specifici legati al POF, programmazione e
verifica di inizio e fine anno, rapporti con le famiglie, …)
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
La formazione è
considerata come un
Obbligo : per
l’Amministrazione
scolastica che, con le
risorse finanziarie
disponibili, provvede
all’aggiornamento del
personale della scuola
Diritto del personale
scolastico funzionale al
miglioramento della
qualità professionale
ATTENZIONE : è sparito
il dovere del personale
(ripristinato con la
BUONA SCUOLA)
L’unico dovere
contrattualmente
vincolante è l’anno di
formazione in ingresso
per i docenti a tempo
indeterminato di nuova
assunzione
È facoltativa la
partecipazione dei
docenti fino a 5 giorni
per anno scolastico ad
attività di formazione
riconosciute
dall’Amministrazione
INQUADRAMENTO GIURIDICO: i
diritti e i doveri
Ferie e festività : Il personale
docente ha diritto a 32 giorni di
ferie + 4 giorni di festività
soppresse da fruirsi nel periodo di
chiusura delle istituzioni
scolastiche ovvero durante il
periodo di sospensione dell’attività
didattica (per i neoassunti per i
primi tre anni di servizio 2 gg in
meno di ferie) . È consentita,
inoltre, la fruizione delle ferie (da
detrarre dai 32 gg spettanti) fino a
6 giornate lavorative anche durante
il normale svolgimento delle
lezioni, purchè vi sia la possibilità
di sostituzioni all’interno
dell’istituzione scolastica
Il diritto alla ferie è
irrinunciabile per consentire
l’integrità fisica e psichica del
dipendente (!)
Permessi retribuiti
È una materia in costante e rapida evoluzione e dipende dai contratti periodici stipulati
tra P.A./MIUR e sindacati . Ecco la casistica più ricorrente
Partecipazione a
concorsi ed esami
Limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
Partecipazione a
convegni, corsi di
aggiornamento,..
Variabili in base ai contratti . In genere fino a 5 gg per
anno scol. purchè il personale assente non debba
essere sostituito con supplenti
Lutti
Fino a tre gg per evento per il coniuge, parenti entro il secondo
grado o affini di primo grado
Particolari motivi personali o familiari
Fino a tre gg per anno scolastico
matrimonio
15 giorni consecutivi
Per i supplenti sono previste norme specifiche
Salvo modifiche, il personale della scuola assente per malattia, ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi : si sommano alle assenze
dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio
precedente.
A richiesta può essere concesso un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi molto
gravi, senza retribuzione
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