Stato giuridico del personale docente della scuola • Funzione docente Definizione : la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici (art.26 CCNL 2006/09) Profilo professionale : è costituito da Competenze disciplinari : padronanza dei contenuti, delle strutture, dei fondamenti delle discipline di insegnamento Competenze metodologico-didattiche: Competenze organizzativo-relazionali: capacità di mettere in rapporto di interdipendenza le competenze disciplinari con le relazioni con tutte le componenti della scuola ATTIVITA’ INDIVIDUALI Attività di insegnamento : 25 ore nella scuola dell’infanzia, 22+2 (programmazione didattica per modulo) nella primaria , 18 nella secondaria (attenzione: possibili modifiche in base all’autonomia delle istituzioni scolastiche) Attività funzionali all’insegnamento adempimenti individuali : preparazione lezioni,esercitazioni, correzione elaborati, rapporti individuali con le famiglie adempimenti collegiali: partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti, dei consigli di classe (secondaria) , di interclasse (primaria), di intersezione (infanzia) ; scrutini; esami; compilazione atti relativi alla valutazione ATTIVITA’ AGGIUNTIVE Si tratta di attività deliberate dal Collegio dei docenti nell’ambito delle risorse disponibili e in coerenza con il piano dell’offerta formativa 1. Attività aggiuntive di insegnamento (fino a 6 ore supplementari all’orario di cattedra per interventi integrativi e/o di recupero e/o per l’arricchimento dell’offerta formativa) 2. Attività aggiuntive (oltre le 40 ore annue previste contrattualmente) funzionali all’insegnamento (progetti specifici legati al POF, programmazione e verifica di inizio e fine anno, rapporti con le famiglie, …) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE La formazione è considerata come un Obbligo : per l’Amministrazione scolastica che, con le risorse finanziarie disponibili, provvede all’aggiornamento del personale della scuola Diritto del personale scolastico funzionale al miglioramento della qualità professionale ATTENZIONE : è sparito il dovere del personale (ripristinato con la BUONA SCUOLA) L’unico dovere contrattualmente vincolante è l’anno di formazione in ingresso per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione È facoltativa la partecipazione dei docenti fino a 5 giorni per anno scolastico ad attività di formazione riconosciute dall’Amministrazione INQUADRAMENTO GIURIDICO: i diritti e i doveri Ferie e festività : Il personale docente ha diritto a 32 giorni di ferie + 4 giorni di festività soppresse da fruirsi nel periodo di chiusura delle istituzioni scolastiche ovvero durante il periodo di sospensione dell’attività didattica (per i neoassunti per i primi tre anni di servizio 2 gg in meno di ferie) . È consentita, inoltre, la fruizione delle ferie (da detrarre dai 32 gg spettanti) fino a 6 giornate lavorative anche durante il normale svolgimento delle lezioni, purchè vi sia la possibilità di sostituzioni all’interno dell’istituzione scolastica Il diritto alla ferie è irrinunciabile per consentire l’integrità fisica e psichica del dipendente (!) Permessi retribuiti È una materia in costante e rapida evoluzione e dipende dai contratti periodici stipulati tra P.A./MIUR e sindacati . Ecco la casistica più ricorrente Partecipazione a concorsi ed esami Limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove Partecipazione a convegni, corsi di aggiornamento,.. Variabili in base ai contratti . In genere fino a 5 gg per anno scol. purchè il personale assente non debba essere sostituito con supplenti Lutti Fino a tre gg per evento per il coniuge, parenti entro il secondo grado o affini di primo grado Particolari motivi personali o familiari Fino a tre gg per anno scolastico matrimonio 15 giorni consecutivi Per i supplenti sono previste norme specifiche Salvo modifiche, il personale della scuola assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi : si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. A richiesta può essere concesso un ulteriore periodo di diciotto mesi in casi molto gravi, senza retribuzione