CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ITALIANO SETTORE METALMECCANICO 1. Prescrizioni generali La presente sintesi riguarda il contratto nazionale per l’industria metalmeccanica che è molto simile al contratto per le piccole e medie imprese industriali ed è notevolmente diverso dal contratto per i dipendenti delle aziende artigiane. Ci saranno dei richiami alle diverse tipologie contrattuali Il contratto nazionale è stato rinnovato il 20 gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre del 2011 per la parte normativa, mentre la parte economica scadrà il 31 dicembre del 2009. Il presente contratto elettromeccaniche ed si applica elettroniche; ai lavoratori meccaniche dipendenti generali; delle fonderie aziende di siderurgiche; seconda fusione; cantieristiche 2. Contratto di occupazione INQUADRAMENTO Classificazione dei lavoratori I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori indipendentemente dalla differenza di età. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, come di seguito indicato La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici, gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle 1 disposizioni di legge, di Accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto. 1^ CATEGORIA -Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. 2^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio. 3^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro. 4^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. 5^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche per rientrare nella 4a categoria, le compiono con maggiore autonomia esecutiva. 5^ SUPER Appartengono a questo livello i lavoratori che hanno le caratteristiche della 5^ categoria e svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di reparto o ufficio. 6^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. 7^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate per rientrare nella 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali. Nel contratto PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 6° livello corrisponde al 5° super di Federmeccanica; il il 7° al 6° e l’8° al 7° Per le imprese artigiane, invece la classificazione dei lavoratori è all’incontrario. il 7° livello è il più basso, mentre il 1° è quello più alto. Il nuovo contratto dell’industria prevede un confronto negoziale che si concluderà entro il 28 febbraio 2009 per individuare un nuovo sistema di classificazione dei lavoratori. Le parti 2 concordano fin da ora di assumere i criteri di valutazione della prestazione proposti da Fim, Fiom, Uilm, convenendo sulla necessità di definire un nuovo sistema di classificazione delle professionalità dei lavoratori. Concordano fin da ora che, qualora il confronto tra le parti non porti alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, a partire dal 1° marzo 2009 si darà luogo: • alla trasformazione dell’attuale 5a Super in una specifica categoria aperta agli operai e agli intermedi; • al riconoscimento di un parametro intermedio tra la 3a e la 4a categoria definito 3a Erp (Elemento retributivo di professionalità). NUOVA «DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO» Quale elemento propedeutico alla riforma dell’inquadramento, si realizza l’unificazione delle discipline speciali per operai, intermedi e impiegati, determinando una normativa unica più favorevole all’interno della quale si evidenziano nuove regole relative a: periodo di prova; scatti di anzianità; festività; mensilizzazione delle retribuzioni; ferie; trasferte; lavoro notturno; preavviso. A decorrere dal 1° gennaio 2009 entra in vigore una nuova disciplina che supera le attuali discipline speciali operai, intermedi ed impiegati e ne realizza l’unificazione attraverso una normativa unica. Di norma ciò è avvenuto estendendo il trattamento degli impiegati agli operai, integrando e definendo alcune innovazioni valutate come opportune che hanno reso possibile una normativa unica. Scatti di anzianità Dal 1° febbraio 2008 entra in vigore la nuova disciplina sugli aumenti periodici di anzianità che produce vantaggi economici in quanto in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base alla paga del nuovo livello e si prosegue con la maturazione. CONTRATTI ATIPICI Per effetto dell’accordo separato CISL UIL Confindustria del 2001 (avviso comune) è stata promulgata una legge (dl 368 2001) che ha liberalizzato completamente le tipologie dei contratti a termine ed ha cancellato tutte le normative contrattuali precedenti che stabilivano limiti; percentuali e diritti di precedenza per il contratto a termine, mentre la legge 30 del 2003 ha abrogato tutta la normativa che riguardava le percentuali dei contratti di somministrazione. Nel contratto nazionale del 2008 è stata introdotta la seguente normativa: Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina di legge. I lavoratori che abbiano avuto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi, anche non consecutivi, comprensivi della eventuale proroga in deroga assistita. Restano salvi gli accordi aziendali in materia. 3 3. Orario di lavoro La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Fermo restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria. L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge. Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. ORARIO PLURISETTIMANALE Viene riconosciuto che, oltre per la stagionalità dei prodotti, l’orario plurisettimanale, per un massimo di 64 ore l’anno può essere utilizzato, tramite accordo con la Rsu nell’ambito della procedura prevista dal Ccnl, in presenza di picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi. Per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’orario normale, dal lunedì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 25%. Inoltre è previsto che, in casi eccezionali, tramite accordo con le Rsu, si possano riprogrammare i recuperi in tutto o in parte; o, in alternativa, si possa concordare la compensazione economica con conguaglio al 50% delle maggiorazioni già e rogate per le ore di maggiore prestazione non recuperate; o, ancora, la destinazione delle stesse ore alla banca delle ore sulla base di scelta individuale. PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR) Viene ridotto da 25 a 15 giorni il preavviso dato dal lavoratore all’azienda per il loro godimento. Previo esame congiunto tra direzione aziendale e Rsu uno dei 7 permessi retribuiti annui a fruizione collettiva potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore entro il mese di novembre non ne chieda il pagamento, verrà accantonato nel conto ore individuale come previsto dal Ccnl vigente, per essere successivamente fruito. LAVORO STRAORDINARIO Le ore di straordinario esenti da informazione preventiva alla Rsu vengono incrementate di 8 ore, pertanto su base annua lo straordinario esente da informazione preventiva è fissato in: 40 ore per i lavoratori turnisti; 40 ore per i lavoratori non turnisti che lavorano in aziende con oltre 200 dipendenti; 48 ore per i lavoratori non turnisti che lavorano in aziende fino a 200 dipendenti. 4 non a turni a turni a) lavoro straordinario diurno : prime 2 ore 25% 25% ore successive** 30% 30% b) notturno fino alle ore 22 20% 15% notturno oltre alle ore 22 30% 15% c) festivo 50% 50% d) festivo con riposo compensativo* 10% 10% e) straordinario festivo (oltre le 8 ore) 55% 55% f) straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 35% 35% g) straordinario notturno (prime due ore) 50% 40% straordinario notturno (ore successive) 50% 45% h) notturno festivo 60% 55% i) notturno festivo con riposo compensativo* 35% 30% l) straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore) 75% 65% m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 55% 50% * Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi previsti dalla legge. ** Lo straordinario svolto al sabato, qualora si prolunghi oltre le 2 ore, sarà maggiorato del 50% fin dalla 1ª ora. Tutte le predette percentuali di maggiorazione sono computate sulla retribuzione globale di fatto. BANCA DELLE ORE È abolita la franchigia per l’accantonamento in banca ore dello straordinario effettuato, quindi il lavoratore può decidere di recuperare ogni ora di straordinario effettuata. PAGA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO La retribuzione oraria di riferimento sarà composta oltre che dai minimi contrattuali anche dagli aumenti periodici di anzianità, dagli aumenti di merito, dai compensi fissati su base mensile e da eventuali elementi orari della retribuzione. 4. Ferie I lavoratori maturano ogni anno un periodo di ferie pari a quattro settimane. Le ferie normalmente sono collettive ed il loro periodo non può eccedere le tre settimane consecutive (salvo accordo sindacale). Inoltre la legge stabilisce che almeno due devono essere consecutive. Dal 1° gennaio 2008 viene estesa agli operai l’attuale disciplina sulle ferie in vigore per gli impiegati. Tale disciplina prevede la maturazione di 1 giorno aggiuntivo di ferie dopo 10 anni di 5 anzianità aziendale e di una settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio. Nella fase di applicazione transitoria delle nuove norme, per i lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2007, al compimento di 55 anni di età e con 10 anni di anzianità aziendale, viene riconosciuto 1 giorno aggiuntivo di ferie, rispetto alle 4 settimane già spettanti. Interruzione delle ferie ♦ Per il singolo lavoratore le ferie collettive si interrompono nei seguenti casi: ♦ a causa di una malattia già in corso prima dell’inizio delle ferie e fino al termine della malattia stessa; ♦ a causa di una malattia che comporti il ricovero ospedaliero e per l’intera durata del ricovero, anche se le ferie collettive erano già in corso; ♦ quando la malattia ha una prognosi superiore ai 7 giorni di calendario consecutivi, anche se frutto di più certificati medici, e anche se le ferie collettive erano già in corso. Permessi retribuiti un Lavoratore oltre le ferie, contrattualmente matura in un anno 13 giorni (P.A.R.), pari a 104 ore. Mensilmente si maturano 8,67 ore. I Permessi a godimento individuale (PAR PERSONALI) a disposizione del Lavoratore sono 6 e, possono essere richiesti anche a gruppi di 4 ore; i rimanenti 7 giorni invece, possono essere fruiti in fermate collettive (es. nella fermata per le ferie estive o invernali). I lavoratori dipendenti di aziende siderurgiche hanno ulteriori permessi a tale titolo. Viene ridotto da 25 a 15 giorni il preavviso dato dal lavoratore all’azienda per il loro godimento. Nel caso la richiesta venga presentata senza che vi siano i 15 giorni di preavviso, l’azienda la accoglierà compatibilmente alle proprie esigenze e mediante rotazione che non comporti un’assenza allo stesso titolo, superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei lavoratori normalmente addetti al turno e privilegiando in questo caso le richieste con gravi motivazioni familiari. Previo esame congiunto tra direzione aziendale e Rsu uno dei 7 permessi retribuiti annui a fruizione collettiva potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore entro il mese di novembre non ne chieda il pagamento, verrà accantonato nel conto ore individuale come previsto dal Ccnl vigente, per essere successivamente fruito. FESTIVITA’ Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 [18], sono considerati giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo. Sono considerati giorni festivi: a) le festività del: 1. 25 aprile (anniversario della liberazione); 2. 1° maggio (festa del lavoro); 6 b) le festività 1. Capodanno (1° gennaio); 2. Epifania del Signore (6 gennaio); 3. Lunedì di Pasqua (mobile); 4. Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno); 5. Assunzione di M.V. (15 agosto); 6. Ognissanti (1° novembre); 7. Immacolata Concezione (8 dicembre); 8. Natale (25 dicembre); 9. S. Stefano (26 dicembre). Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge; c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4 della lettera b). Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e 40' (1/6 di 40 ore). Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica. 5. Formazione Viene riconosciuta l’opportunità che tutti i lavoratori possano accedere nell’arco della propria vita lavorativa a programmi di formazione e aggiornamento professionale. Lavoratori stranieri Si concorda l’impegno delle parti ad attivarsi presso il ministero della Pubblica Istruzione affinché venga predisposto un modulo formativo per l’insegnamento della lingua italiana ai lavoratori stranieri con l’utilizzo dei permessi previsti per il diritto allo studio (250 ore). Le aziende favoriranno la frequenza dei lavoratori stranieri a tali corsi indipendentemente dalla percentuale di assenza contemporanea. Per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla condizione di migrante viene riconosciuto il diritto di precedenza nella fruizione dei permessi annui retribuiti. Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei lavoratori migranti è stata confermata la possibilità di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto. Viene costituita una Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti. 6. Sindacato 7 Assemblea. L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità: 1. la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno; 2. le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione 3. Le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la Continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa; 4. quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in due riunioni nella medesima giornata; 5. lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie. La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle commissioni interne viene estesa, limitatamente al periodo di durata. 7. Diritto all’informazione La FEDERMECCANICA, l'ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-UILM, intendendo consolidare e dare ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto, individuano lo strumento più idoneo a questo fine in un sistema di osservatori congiunti paritetici. Gli osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne scelti di comune accordo. 8. Ambiente di lavoro igiene e sicurezza Ambiente e sicurezza sul lavoro In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un 8 ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali unitarie sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni. Le modalità di intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le Rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste a disposizione delle due parti interessate. Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui processi lavorativi di cui vengono a conoscenza. Con le stesse modalità viene istituito parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio). Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti: • visite di assunzione; • visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge; • visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della legge n. 300 del 20 maggio 1970; • gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni. Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge, saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli, guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività. Le imprese, dopo aver consultato gli RLS, dovranno informare, di norma ogni 6 mesi, i lavoratori sulle questioni della sicurezza e della salute, anche in relazione alle specificità aziendali inoltre il 9 datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori su richiesta scritta copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro. Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle imprese da 50 fino a 100 dipendenti e 70 ore per le imprese con almeno 100 dipendenti. 9. Retribuzione ed altri redditi MINIMI TABELLARI FEDERMECCANICA Categoria 1° 2° 3° 4° 5° 5° s 6° 7° 1° Gennaio 2009 1.118,72 1.224,82 1.345,41 1.400,56 1.494,56 1.593,41 1.710,02 1.845,45 1° Settembre 2009 1.139,97 1.249,67 1.374,74 1.431,59 1.528,56 1.631,02 1.750,39 1.899,98 SCATTI DI ANZIANITÀ FEDERMECCANICA Liv. 1° 2° 3° 4° 5° 5° S 6° 7° Valore sino al 31.12.2000 € 17,93 € 20,98 € 24,30 € 25,98 € 28,77 € 31,48 € 35,34 € 39,78 Valore dal 1.1.2001 18,49 21,59 25,05 26,75 29,64 32,43 36,41 40,95 Valore Rivalutazione 0,55 0,61 0,75 0,77 0,88 0,95 1,07 1,17 MINIMI TABELLARI CONFAPI Categoria 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 1° Gennaio 2009 1.118,72 1.224,82 1.345,41 1.400,56 1.494,56 1.593,41 1.710,02 1.845,45 2.041,15 1° Settembre 2009 1.139,97 1.249,67 1.374,74 1.431,59 1.528,56 1.631,02 1.750,39 1.899,98 2.093,43 SCATTI DI ANZIANITÀ CONFAPI 10 Il contratto del 1999 ha definito il nuovo sistema di scatti d'anzianità in cifra fissa. Sino al 31.12.2000 il valore di uno scatto pari a quello del 31.12.1998 (data di scadenza del vecchio contratto) e a partire dal 1.1.2001 dà i seguenti valori: Liv. 1° 2° 3° 4° 5° 6S 7° 8° 9° Valore sino al 31.12.2000 € 17,93 € 20,98 € 24,30 € 25,98 € 28,77 € 31,48 € 35,34 € 39,78 € 44,59 Valore dal 1.1.2001 18,49 21,59 25,05 26,75 29,64 32,43 36,41 40,95 45,96 Valore Rivalutazione 0,55 0,61 0,75 0,77 0,88 0,95 1,07 1,17 1,37 Elemento perequativo Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale l’elemento perequativo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno. ASSORBIMENTI Gli aumenti contrattuali dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali. VALORE PUNTO Il nuovo valore punto viene stabilito nella misura di 18,82 euro. MINIMI TABELLARI ARTIGIANI Categoria 1° 2° 2b 3° 4° 5° 6° Paga base 1/12/2008 1.021,04 916,15 838,46 787,88 715,15 670,97 617,25 dal Ex contingenza EDR 525,76 522,38 519,29 517,30 514,43 512,91 511,21 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 10,33 Minimo contratt. dal 1/12/ 2008 1.557,13 1.448,86 1.368,08 1.315,51 1.239,91 1194,21 1.138,79 Aumento sui minimi contrattuali di 108,00 euro al 5º livello e 125,00 euro al 3º livello, riparametrati per gli altri livelli come dalla tabella sotto riportata. L’aumento è corrisposto in due tranches: 50% dal 1° marzo 2008 e 50% dal 1° dicembre 2008 e rappresenta una crescita media del 9,9% delle retribuzioni nel settore. “Una tantum” di 410,00 euro, anche suddivisibili in quote mensili, a copertura del periodo trascorso in attesa del rinnovo. L’una tantum sarà erogata in 2 tranches: 205 euro con la retribuzione del mese di aprile 2008, 205 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2009. 11 CONTRATTO REGIONALE Oltre al contratto nazionale, esiste un contratto regionale che riconosce un elemento economico territoriale ed un salario regionale. Tale contratto è scaduto e deve essere rinnovato. 10. Licenziamento e dimissioni PERIODO DI PREAVVISO INDUSTRIA Dal 1° febbraio 2008 è entrata in vigore il nuovo periodo di preavviso: ANNI DI 6a e 7a Categoria SERVIZIO Fino a 5 anni 2 mesi Oltre 5 e fino a 10 3 mesi anni Oltre i 10 anni 4 mesi 4a e 5a Categoria 2a e 3a 1a Categoria 1 mese e 1/2 Categoria 10 giorni 7 giorni 2 mesi 20 giorni 15 giorni 2 mesi e 1/2 30 giorni 20 giorni IMPIEGATI IMPIEGATI 1° E 2° LIV 1 mese e 1/2 3° 4° 5° 6° 1 mese 2 mesi 1 mese e 1/2 2 mesi e 1/2 2 mesi PERIODO DI PREAVVISO ARTIGIANI ANNI DI OPERAI SERVIZIO Fino a 5 anni 6 giorni Oltre 5 e fino a 10 8 giorni anni Oltre i 10 anni 10 giorni 12