CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ITALIANO SETTORE METALMECCANICO
1. Prescrizioni generali
La presente sintesi riguarda il contratto nazionale per l’industria metalmeccanica che è molto simile
al contratto per le piccole e medie imprese industriali ed è notevolmente diverso dal contratto per i
dipendenti delle aziende artigiane. Ci saranno dei richiami alle diverse tipologie contrattuali
Il contratto nazionale è stato rinnovato il 20 gennaio 2008 e scadrà il 31 dicembre del 2011 per la
parte normativa, mentre la parte economica scadrà il 31 dicembre del 2009.
Il
presente
contratto
elettromeccaniche
ed
si
applica
elettroniche;
ai
lavoratori
meccaniche
dipendenti
generali;
delle
fonderie
aziende
di
siderurgiche;
seconda
fusione;
cantieristiche
2. Contratto di occupazione
INQUADRAMENTO
Classificazione dei lavoratori
I lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali ed 8
livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle
allegate. I livelli indicati sono quelli ragguagliati a mese (173 ore) e sono uguali per tutti i lavoratori
indipendentemente dalla differenza di età.
L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, come di seguito
indicato
La classificazione unica di cui sopra, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima
contrattuale, non modifica per il resto la attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere
normativo ed economico (come, ad esempio, il trattamento di fine rapporto, gli aumenti periodici,
gli adempimenti assicurativi, i trattamenti per sospensione e riduzione di lavoro, ecc.) che
continuano ad essere previsti per i quadri, gli impiegati, le categorie speciali e gli operai dalle
1
disposizioni di legge, di Accordo interconfederale e di contratto collettivo e che si intendono qui
riconfermate, in quanto non esplicitamente modificate con il presente contratto.
1^ CATEGORIA -Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività produttive
semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un
periodo minimo di pratica, i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente
collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.
2^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi
alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, i
lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in
modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
3^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori qualificati che svolgono attività
richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o
acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.
4^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori qualificati che svolgono attività per
l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro
ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione
equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio.
5^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre a possedere tutte le
caratteristiche per rientrare nella 4a categoria, le compiono con maggiore autonomia esecutiva.
5^ SUPER Appartengono a questo livello i lavoratori che hanno le caratteristiche della 5^ categoria
e svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di reparto o
ufficio.
6^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che,
con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione
e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di
iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.
7^ CATEGORIA- Appartengono a questa categoria i lavoratori che, oltre alle caratteristiche
indicate per rientrare nella 6a categoria ed a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di
prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti
produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza
ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
Nel contratto PICCOLE E MEDIE IMPRESE il 6° livello corrisponde al 5° super di
Federmeccanica; il il 7° al 6° e l’8° al 7°
Per le imprese artigiane, invece la classificazione dei lavoratori è all’incontrario. il 7° livello è il più
basso, mentre il 1° è quello più alto.
Il nuovo contratto dell’industria prevede un confronto negoziale che si concluderà entro il 28
febbraio 2009 per individuare un nuovo sistema di classificazione dei lavoratori. Le parti
2
concordano fin da ora di assumere i criteri di valutazione della prestazione proposti da Fim, Fiom,
Uilm, convenendo sulla necessità di definire un nuovo sistema di classificazione delle
professionalità dei lavoratori. Concordano fin da ora che, qualora il confronto tra le parti non porti
alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, a partire dal 1° marzo 2009 si
darà luogo:
• alla trasformazione dell’attuale 5a Super in una specifica categoria aperta agli operai e agli
intermedi;
• al riconoscimento di un parametro intermedio tra la 3a e la 4a categoria definito 3a Erp
(Elemento retributivo di professionalità).
NUOVA «DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO»
Quale elemento propedeutico alla riforma dell’inquadramento, si realizza l’unificazione delle
discipline speciali per operai, intermedi e impiegati, determinando una normativa unica più
favorevole all’interno della quale si evidenziano nuove regole relative a: periodo di prova; scatti di
anzianità; festività; mensilizzazione delle retribuzioni; ferie; trasferte; lavoro notturno; preavviso. A
decorrere dal 1° gennaio 2009 entra in vigore una nuova disciplina che supera le attuali discipline
speciali operai, intermedi ed impiegati e ne realizza l’unificazione attraverso una normativa unica.
Di norma ciò è avvenuto estendendo il trattamento degli impiegati agli operai, integrando e
definendo alcune innovazioni valutate come opportune che hanno reso possibile una normativa
unica.
Scatti di anzianità
Dal 1° febbraio 2008 entra in vigore la nuova disciplina sugli aumenti periodici di anzianità che
produce vantaggi economici in quanto in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono
rivalutati in base alla paga del nuovo livello e si prosegue con la maturazione.
CONTRATTI ATIPICI
Per effetto dell’accordo separato CISL UIL Confindustria del 2001 (avviso comune) è stata
promulgata una legge (dl 368 2001) che ha liberalizzato completamente le tipologie dei contratti a
termine ed ha cancellato tutte le normative contrattuali precedenti che stabilivano limiti; percentuali
e diritti di precedenza per il contratto a termine, mentre la legge 30 del 2003 ha abrogato tutta la
normativa che riguardava le percentuali dei contratti di somministrazione.
Nel contratto nazionale del 2008 è stata introdotta la seguente normativa:
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Per i contratti di
lavoro a tempo determinato si applica la disciplina di legge. I lavoratori che abbiano avuto, con la
stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato
che con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto
qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi, anche non consecutivi, comprensivi della
eventuale proroga in deroga assistita. Restano salvi gli accordi aziendali in materia.
3
3. Orario di lavoro
La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore.
Fermo restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono
quelli fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale
dell'orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla
Direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria.
L'orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di
legge.
Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di
mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda.
ORARIO PLURISETTIMANALE
Viene riconosciuto che, oltre per la stagionalità dei prodotti, l’orario plurisettimanale, per un
massimo di 64 ore l’anno può essere utilizzato, tramite accordo con la Rsu nell’ambito della
procedura prevista dal Ccnl, in presenza di picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai
normali assetti produttivi. Per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’orario
normale, dal lunedì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al
sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 25%. Inoltre è previsto che, in casi eccezionali, tramite
accordo con le Rsu, si possano riprogrammare i recuperi in tutto o in parte; o, in alternativa, si
possa concordare la compensazione economica con conguaglio al 50% delle maggiorazioni già e
rogate per le ore di maggiore prestazione non recuperate; o, ancora, la destinazione delle stesse
ore alla banca delle ore sulla base di scelta individuale.
PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)
Viene ridotto da 25 a 15 giorni il preavviso dato dal lavoratore all’azienda per il loro godimento.
Previo esame congiunto tra direzione aziendale e Rsu uno dei 7 permessi retribuiti annui a
fruizione collettiva potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore entro il mese
di novembre non ne chieda il pagamento, verrà accantonato nel conto ore individuale come
previsto dal Ccnl vigente, per essere successivamente fruito.
LAVORO STRAORDINARIO
Le ore di straordinario esenti da informazione preventiva alla Rsu vengono incrementate di 8 ore,
pertanto su base annua lo straordinario esente da informazione preventiva è fissato in: 40 ore per i
lavoratori turnisti; 40 ore per i lavoratori non turnisti che lavorano in aziende con oltre 200
dipendenti; 48 ore per i lavoratori non turnisti che lavorano in aziende fino a 200 dipendenti.
4
non a turni a turni
a) lavoro straordinario diurno : prime 2 ore
25%
25%
ore successive**
30%
30%
b) notturno fino alle ore 22
20%
15%
notturno oltre alle ore 22
30%
15%
c) festivo
50%
50%
d) festivo con riposo compensativo*
10%
10%
e) straordinario festivo (oltre le 8 ore)
55%
55%
f) straordinario festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)*
35%
35%
g) straordinario notturno (prime due ore)
50%
40%
straordinario notturno (ore successive)
50%
45%
h) notturno festivo
60%
55%
i) notturno festivo con riposo compensativo*
35%
30%
l) straordinario notturno festivo (oltre le 8 ore)
75%
65%
m) straordinario notturno festivo con riposo compensativo (oltre le 8 ore)* 55%
50%
* Il lavoro festivo in giorno di domenica, con riposo compensativo, è consentito solo nei casi
previsti dalla legge.
** Lo straordinario svolto al sabato, qualora si prolunghi oltre le 2 ore, sarà maggiorato del 50% fin
dalla
1ª
ora.
Tutte le predette percentuali di maggiorazione sono computate sulla retribuzione globale di
fatto.
BANCA DELLE ORE
È abolita la franchigia per l’accantonamento in banca ore dello straordinario effettuato, quindi il
lavoratore può decidere di recuperare ogni ora di straordinario effettuata.
PAGA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO
NOTTURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO
La retribuzione oraria di riferimento sarà composta oltre che dai minimi contrattuali anche dagli
aumenti periodici di anzianità, dagli aumenti di merito, dai compensi fissati su base mensile e da
eventuali elementi orari della retribuzione.
4. Ferie
I lavoratori maturano ogni anno un periodo di ferie pari a quattro settimane. Le ferie normalmente
sono collettive ed il loro periodo non può eccedere le tre settimane consecutive (salvo accordo
sindacale). Inoltre la legge stabilisce che almeno due devono essere consecutive.
Dal 1° gennaio 2008 viene estesa agli operai l’attuale disciplina sulle ferie in vigore per gli
impiegati. Tale disciplina prevede la maturazione di 1 giorno aggiuntivo di ferie dopo 10 anni di
5
anzianità aziendale e di una settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio. Nella fase di
applicazione transitoria delle nuove norme, per i lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2007, al
compimento di 55 anni di età e con 10 anni di anzianità aziendale, viene riconosciuto 1 giorno
aggiuntivo di ferie, rispetto alle 4 settimane già spettanti.
Interruzione delle ferie
♦ Per il singolo lavoratore le ferie collettive si interrompono nei seguenti casi:
♦ a causa di una malattia già in corso prima dell’inizio delle ferie e fino al termine della malattia
stessa;
♦ a causa di una malattia che comporti il ricovero ospedaliero e per l’intera durata del ricovero,
anche se le ferie collettive erano già in corso;
♦
quando la malattia ha una prognosi superiore ai 7 giorni di calendario consecutivi, anche se
frutto di più certificati medici, e anche se le ferie collettive erano già in corso.
Permessi retribuiti
un Lavoratore oltre le ferie, contrattualmente matura in un anno 13 giorni (P.A.R.), pari a 104 ore.
Mensilmente si maturano 8,67 ore. I Permessi a godimento individuale (PAR PERSONALI) a
disposizione del Lavoratore sono 6 e, possono essere richiesti anche a gruppi di 4 ore; i rimanenti
7 giorni invece, possono essere fruiti in fermate collettive (es. nella fermata per le ferie estive o
invernali). I lavoratori dipendenti di aziende siderurgiche hanno ulteriori permessi a tale titolo.
Viene ridotto da 25 a 15 giorni il preavviso dato dal lavoratore all’azienda per il loro godimento.
Nel caso la richiesta venga presentata senza che vi siano i 15 giorni di preavviso, l’azienda la
accoglierà compatibilmente alle proprie esigenze e mediante rotazione che non comporti
un’assenza allo stesso titolo, superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei lavoratori
normalmente addetti al turno e privilegiando in questo caso le richieste con gravi motivazioni
familiari.
Previo esame congiunto tra direzione aziendale e Rsu uno dei 7 permessi retribuiti annui a
fruizione collettiva potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore entro il mese
di novembre non ne chieda il pagamento, verrà accantonato nel conto ore individuale come
previsto dal Ccnl vigente, per essere successivamente fruito.
FESTIVITA’
Agli effetti della legge 22 febbraio 1934, n. 370 [18], sono considerati giorni festivi le domeniche o i
giorni di riposo settimanale compensativo.
Sono considerati giorni festivi:
a) le festività del:
1. 25 aprile (anniversario della liberazione);
2. 1° maggio (festa del lavoro);
6
b) le festività
1. Capodanno (1° gennaio);
2. Epifania del Signore (6 gennaio);
3. Lunedì di Pasqua (mobile);
4. Ss. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma (giorno del Santo Patrono - 29 giugno);
5. Assunzione di M.V. (15 agosto);
6. Ognissanti (1° novembre);
7. Immacolata Concezione (8 dicembre);
8. Natale (25 dicembre);
9. S. Stefano (26 dicembre).
Per il trattamento delle festività di cui ai punti a) e b) valgono le norme di legge;
c) il giorno del Santo Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento o un'altra festività da
concordarsi all'inizio di ogni anno tra le Organizzazioni locali competenti, in sostituzione di quella
del Santo Patrono, fatto salvo il punto 4 della lettera b).
Le singole giornate di festività sono ragguagliate a ore 6 e 40' (1/6 di 40 ore).
Per quanto riguarda le due festività (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione ha luogo
rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre, il lavoratore
beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
5. Formazione
Viene riconosciuta l’opportunità che tutti i lavoratori possano accedere nell’arco della propria vita
lavorativa a programmi di formazione e aggiornamento professionale.
Lavoratori stranieri
Si concorda l’impegno delle parti ad attivarsi presso il ministero della Pubblica Istruzione affinché
venga predisposto un modulo formativo per l’insegnamento della lingua italiana ai lavoratori
stranieri con l’utilizzo dei permessi previsti per il diritto allo studio (250 ore). Le aziende favoriranno
la frequenza dei lavoratori stranieri a tali corsi indipendentemente dalla percentuale di assenza
contemporanea. Per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla condizione di migrante viene
riconosciuto il diritto di precedenza nella fruizione dei permessi annui retribuiti. Al fine di favorire il
ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei lavoratori migranti è stata confermata la
possibilità di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che
delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto. Viene costituita una
Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti.
6. Sindacato
7
Assemblea.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà
corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1. la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con
l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2. le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria
convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di
lavorazione
3. Le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel
convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di
lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la Continuazione della normale
attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4. quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata
in due riunioni nella medesima giornata;
5. lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con
modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la
salvaguardia degli impianti.
Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie.
La tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle commissioni interne
viene estesa, limitatamente al periodo di durata.
7. Diritto all’informazione
La FEDERMECCANICA, l'ASSISTAL e i sindacati FIM-FIOM-UILM, intendendo consolidare e dare
ulteriore sviluppo alla scelta del metodo partecipativo contenuta nella Premessa al Contratto,
individuano lo strumento più idoneo a questo fine in un sistema di osservatori congiunti paritetici.
Gli osservatori, articolati per aree tematiche, costituiranno una sede di analisi, verifica e confronto
sistematici sui temi di rilevante interesse reciproco
Essi si potranno avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti ovvero di
strutture professionali esterne scelti di comune accordo.
8. Ambiente di lavoro igiene e sicurezza
Ambiente e sicurezza sul lavoro
In ogni stabilimento o sede, per ogni area omogenea individuata di comune accordo, viene istituito
il registro dei dati ambientali, costituito dalla raccolta delle rilevazioni che saranno effettuate da un
8
ente specializzato. A tale scopo le Associazioni imprenditoriali e il Sindacato provinciale territoriale
concorderanno un elenco di enti specializzati, fra i quali le Rappresentanze sindacali unitarie
sceglieranno quello al quale sarà affidato il compito di procedere alle rilevazioni. Le modalità di
intervento dell'ente di cui sopra verranno individuate tra la Rappresentanza sindacale dei lavoratori
e la Direzione. Gli oneri derivanti dalle rilevazioni concordate tra le Direzioni aziendali e le
Rappresentanze sindacali unitarie sono a carico delle aziende; le risultanze di esse saranno poste
a disposizione delle due parti interessate.
Gli addetti all'ente che svolge le suddette rilevazioni sono tenuti al segreto professionale sui
processi lavorativi di cui vengono a conoscenza. Con le stesse modalità viene istituito
parallelamente il registro dei dati biostatistici (assenze per malattia e infortunio). Viene istituito
inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra la
Rappresentanza sindacale dei lavoratori e la Direzione. In tale libretto verranno registrati i dati
analitici concernenti:
•
visite di assunzione;
•
visite periodiche compiute dall'azienda per obbligo di legge;
•
visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma 3°, della legge n. 300 del
20 maggio 1970;
•
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Fatto salvo il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno alle Rappresentanze sindacali
unitarie di ogni stabilimento l'elenco delle sostanze presenti nelle lavorazioni quando queste siano
relative alle malattie professionali e/o a quelle per le quali vige l'obbligo delle visite preventive e/o
periodiche. L'elenco di cui sopra verrà fornito entro sei mesi dalla stipulazione del presente
contratto e verrà aggiornato, con i criteri indicati nel precedente capoverso, in caso di modifiche
delle lavorazioni che comportino l'impiego di nuove sostanze. Su richiesta delle Rappresentanze
sindacali unitarie, finalizzata alla difesa della salute, le aziende forniranno informazioni, nella
misura del possibile dettagliate, sulle sostanze che vengono impiegate nelle lavorazioni.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni di salubrità ed in modo da salvaguardare
l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione, la pulizia e, ove possibile, il
riscaldamento dei locali stessi, e ciò nei termini di legge; così come nei casi previsti dalla legge,
saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, maschere, zoccoli,
guanti, stivali di gomma, indumenti impermeabili, ecc.) e saranno osservate le norme circa la
consumazione del pasto fuori dagli ambienti che presentano le previste condizioni di nocività.
Le imprese, dopo aver consultato gli RLS, dovranno informare, di norma ogni 6 mesi, i lavoratori
sulle questioni della sicurezza e della salute, anche in relazione alle specificità aziendali inoltre il
9
datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori su richiesta scritta copia del
documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.
Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle imprese da 50 fino a
100 dipendenti e 70 ore per le imprese con almeno 100 dipendenti.
9. Retribuzione ed altri redditi
MINIMI TABELLARI FEDERMECCANICA
Categoria
1°
2°
3°
4°
5°
5° s
6°
7°
1° Gennaio 2009
1.118,72
1.224,82
1.345,41
1.400,56
1.494,56
1.593,41
1.710,02
1.845,45
1° Settembre 2009
1.139,97
1.249,67
1.374,74
1.431,59
1.528,56
1.631,02
1.750,39
1.899,98
SCATTI DI ANZIANITÀ FEDERMECCANICA
Liv.
1°
2°
3°
4°
5°
5° S
6°
7°
Valore sino al 31.12.2000
€ 17,93
€ 20,98
€ 24,30
€ 25,98
€ 28,77
€ 31,48
€ 35,34
€ 39,78
Valore dal 1.1.2001
18,49
21,59
25,05
26,75
29,64
32,43
36,41
40,95
Valore Rivalutazione
0,55
0,61
0,75
0,77
0,88
0,95
1,07
1,17
MINIMI TABELLARI CONFAPI
Categoria
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
1° Gennaio 2009
1.118,72
1.224,82
1.345,41
1.400,56
1.494,56
1.593,41
1.710,02
1.845,45
2.041,15
1° Settembre 2009
1.139,97
1.249,67
1.374,74
1.431,59
1.528,56
1.631,02
1.750,39
1.899,98
2.093,43
SCATTI DI ANZIANITÀ CONFAPI
10
Il contratto del 1999 ha definito il nuovo sistema di scatti d'anzianità in cifra fissa. Sino al
31.12.2000 il valore di uno scatto pari a quello del 31.12.1998 (data di scadenza del vecchio
contratto) e a partire dal 1.1.2001 dà i seguenti valori:
Liv.
1°
2°
3°
4°
5°
6S
7°
8°
9°
Valore sino al 31.12.2000
€ 17,93
€ 20,98
€ 24,30
€ 25,98
€ 28,77
€ 31,48
€ 35,34
€ 39,78
€ 44,59
Valore dal 1.1.2001
18,49
21,59
25,05
26,75
29,64
32,43
36,41
40,95
45,96
Valore Rivalutazione
0,55
0,61
0,75
0,77
0,88
0,95
1,07
1,17
1,37
Elemento perequativo
Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale l’elemento perequativo sarà
pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.
ASSORBIMENTI
Gli aumenti contrattuali dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individuali o collettivi
salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a
titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
VALORE PUNTO
Il nuovo valore punto viene stabilito nella misura di 18,82 euro.
MINIMI TABELLARI ARTIGIANI
Categoria
1°
2°
2b
3°
4°
5°
6°
Paga
base
1/12/2008
1.021,04
916,15
838,46
787,88
715,15
670,97
617,25
dal
Ex contingenza
EDR
525,76
522,38
519,29
517,30
514,43
512,91
511,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
Minimo contratt. dal
1/12/ 2008
1.557,13
1.448,86
1.368,08
1.315,51
1.239,91
1194,21
1.138,79
Aumento sui minimi contrattuali di 108,00 euro al 5º livello e 125,00 euro al 3º livello, riparametrati
per gli altri livelli come dalla tabella sotto riportata. L’aumento è corrisposto in due tranches: 50%
dal 1° marzo 2008 e 50% dal 1° dicembre 2008 e rappresenta una crescita media del 9,9% delle
retribuzioni nel settore.
“Una tantum” di 410,00 euro, anche suddivisibili in quote mensili, a copertura del periodo
trascorso in attesa del rinnovo. L’una tantum sarà erogata in 2 tranches: 205 euro con la
retribuzione del mese di aprile 2008, 205 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2009.
11
CONTRATTO REGIONALE
Oltre al contratto nazionale, esiste un contratto regionale che riconosce un elemento economico
territoriale ed un salario regionale. Tale contratto è scaduto e deve essere rinnovato.
10. Licenziamento e dimissioni
PERIODO DI PREAVVISO INDUSTRIA
Dal 1° febbraio 2008 è entrata in vigore il nuovo periodo di preavviso:
ANNI
DI 6a e 7a Categoria
SERVIZIO
Fino a 5 anni
2 mesi
Oltre 5 e fino a 10
3 mesi
anni
Oltre i 10 anni
4 mesi
4a e 5a Categoria
2a
e
3a 1a Categoria
1 mese e 1/2
Categoria
10 giorni
7 giorni
2 mesi
20 giorni
15 giorni
2 mesi e 1/2
30 giorni
20 giorni
IMPIEGATI
IMPIEGATI
1° E 2° LIV
1 mese e 1/2
3° 4° 5° 6°
1 mese
2 mesi
1 mese e 1/2
2 mesi e 1/2
2 mesi
PERIODO DI PREAVVISO ARTIGIANI
ANNI
DI OPERAI
SERVIZIO
Fino a 5 anni
6 giorni
Oltre 5 e fino a 10
8 giorni
anni
Oltre i 10 anni
10 giorni
12
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