Il divieto di monetizzazione delle ferie di Agostino Miele In merito alla complessa questione della corresponsione di trattamenti economici in sostituzione delle ferie non fruite dal personale docente, educativo e ATA (cd. “monetizzazione delle ferie non fruite”), trovano applicazione l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 2012 (cd. Spending review), l’art. 1, commi 54-55-56, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 32937 del 2012. L’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, (c.d. Spending Review), recita testualmente: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. Si tratta di una normativa che, ribadendo la obbligatoria fruizione delle ferie, dei riposi e dei permessi da parte dei dirigenti e dei dipendenti, nel rispetto delle previsioni legali o contrattuali che li regolamentano, vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento degli stessi. La disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto. La violazione della disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente 1 responsabile. Con il parere n. 40033 dell’ 8 ottobre 2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha chiarito che il divieto di liquidare le ferie al personale dipendente cessato dal servizio non opera nei casi in cui l’impossibilità di usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti dalla volontà dello stesso lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la malattia, l’infortunio, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per maternità. Art. 1, Comma 54 della Legge di Stabilità (legge 228/2012): il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Art. 1, Comma 55 della Legge di Stabilità (legge 228/2012): all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Art. 1, comma 56 della Legge di Stabilità (legge 228/2012): prevede che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possano essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti saranno disapplicate dal 1° settembre 2013. Si rimarca che l'articolo 1, comma 55 della Legge di Stabilità (legge 228/2012), fa riferimento ai "giorni [...] in cui è consentito al personale [...]fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione", se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto. Ne consegue che, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà 2 consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza del rapporto di lavoro. Per il personale ATA, in particolare per quello supplente breve e saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007, e quindi allo stesso, a decorrere dal 7 luglio 2012, potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro. Infine, per il personale docente ed ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e sino al temine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto generale di "monetizzazione" posto dall'articolo 5, comma 8, del Decreto-Legge 95/2012, nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012. Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è consentita unicamente nei residui casi contemplati dalla nota DFP 32937/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica. In definitiva, rimane in vigore il divieto generale di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ma con una deroga, limitata al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Per effetto di tale deroga, i giorni di sospensione delle lezioni saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati nel periodo di lavoro corrispondente. Per “periodi di sospensione delle lezioni” non si intendono le festività del calendario civile (per esempio, il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 1° gennaio e così via – né, ovviamente, le domeniche). Si intendono invece i giorni “feriali” compresi in un periodo di sospensione delle lezioni: tipicamente le vacanze natalizie e pasquali. Per il calcolo delle eventuali giornate di ferie da monetizzare va applicata la formula seguente: giorni di ferie maturate – giorni di sospensione delle lezioni inclusi nello stesso periodo = differenza. Se la differenza è maggiore di zero (cioè se i giorni di ferie maturati saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo) si dovrà monetizzare la differenza. Se la differenza è minore o uguale a zero (cioè se i giorni di ferie maturati saranno in numero inferiore o pari ai giorni di sospensione delle lezioni dello stesso periodo di tempo), non vi sarà pagamento né conguaglio. 3 Vediamo in sintesi le varie situazioni: Docenti Docenti a tempo indeterminato Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 Docenti con nomina annuale Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 Docenti con nomina sino al termine delle attività didattiche Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo coperto dal contratto di lavoro Docenti supplenti brevi e saltuari Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo coperto dal contratto di lavoro Personale ATA Personale ATA supplente breve e saltuario Le ferie sono monetizzabili qualora la fruizione sia incompatibile con la durata del rapporto di lavoro Personale ATA supplente annuale Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 Personale ATA a tempo indeterminato Le ferie non sono monetizzabili salvo i casi di cui alla nota DFP 32937/2012 4