Il divieto di monetizzazione delle ferie
di Agostino Miele
In merito alla complessa questione della corresponsione di
trattamenti economici in sostituzione delle ferie non fruite dal personale
docente, educativo e ATA (cd. “monetizzazione delle ferie non fruite”),
trovano applicazione l’art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95 del 2012
(cd. Spending review), l’art. 1, commi 54-55-56, della legge n. 228 del
2012 (Legge di stabilità per il 2013) e la nota del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 32937 del 2012.
L’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 convertito dalla legge n.
135/2012, (c.d. Spending Review), recita testualmente:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica
anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità,
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di
età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di
avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il
recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità
disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Si tratta di una normativa che, ribadendo la obbligatoria fruizione delle
ferie, dei riposi e dei permessi da parte dei dirigenti e dei dipendenti, nel
rispetto delle previsioni legali o contrattuali che li regolamentano, vieta
ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il
caso di mancato godimento degli stessi.
La disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e
contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del decreto. La violazione della disposizione, oltre a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità
disciplinare
ed
amministrativa
per
il
dirigente
1
responsabile.
Con il parere n. 40033 dell’ 8 ottobre 2012, il Dipartimento della
Funzione Pubblica, ha chiarito che il divieto di liquidare le ferie al
personale dipendente cessato dal servizio non opera nei casi in cui
l’impossibilità di usufruire delle ferie sia dovuta a cause indipendenti
dalla volontà dello stesso lavoratore quali, ad esempio, il decesso, la
malattia, l’infortunio, la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità
fisica permanente ed assoluta, nonché per congedo obbligatorio per
maternità.
Art. 1, Comma 54 della Legge di Stabilità (legge 228/2012): il
personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni
di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad
esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle
ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative
subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
Art. 1, Comma 55 della Legge di Stabilità (legge 228/2012):
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica
al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente
breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o
delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di
ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in
questione di fruire delle ferie».
Art. 1, comma 56 della Legge di Stabilità (legge 228/2012): prevede
che le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possano essere
derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole
contrattuali contrastanti saranno disapplicate dal 1° settembre
2013.
Si rimarca che l'articolo 1, comma 55 della Legge di Stabilità (legge
228/2012), fa riferimento ai "giorni [...] in cui è consentito al personale
[...]fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente
fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione", se il
dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener
unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle, fermo restando
l'obbligo di fruire le ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.
Ne consegue che, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 1
comma 55 in questione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà
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consentita la "monetizzazione" delle ferie in favore del personale docente
a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti,
detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza
del rapporto di lavoro.
Per il personale ATA, in particolare per quello supplente breve e
saltuario, nulla è innovato circa i periodi in cui è consentita la fruizione
delle ferie rispetto a quanto stabilito dal CCNL 29/11/2007, e quindi allo
stesso, a decorrere dal 7 luglio 2012, potrà essere riconosciuta la
"monetizzazione" solo qualora la fruizione delle ferie risulti incompatibile
con la durata del rapporto di lavoro. Infine, per il personale docente ed
ATA a tempo indeterminato e per il personale ATA supplente annuale e
sino al temine delle attività didattiche nulla è innovato rispetto al divieto
generale di "monetizzazione" posto dall'articolo 5, comma 8, del
Decreto-Legge 95/2012, nella versione entrata in vigore il 7 luglio 2012.
Pertanto, per detto personale la "monetizzazione" è consentita
unicamente nei residui casi contemplati dalla nota DFP 32937/2012 del
Dipartimento della Funzione Pubblica.
In definitiva, rimane in vigore il divieto generale di corrispondere
trattamenti economici sostitutivi delle ferie, ma con una deroga, limitata
al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Per effetto di
tale deroga, i giorni di sospensione delle lezioni saranno scomputati dal
numero di giorni di ferie maturati nel periodo di lavoro corrispondente.
Per “periodi di sospensione delle lezioni” non si intendono le festività del
calendario civile (per esempio, il giorno di Natale, il 26 dicembre, il 1°
gennaio e così via – né, ovviamente, le domeniche). Si intendono invece
i giorni “feriali” compresi in un periodo di sospensione delle lezioni:
tipicamente le vacanze natalizie e pasquali.
Per il calcolo delle eventuali giornate di ferie da monetizzare va applicata
la formula seguente:
giorni di ferie maturate – giorni di sospensione delle lezioni
inclusi nello stesso periodo = differenza.
Se la differenza è maggiore di zero (cioè se i giorni di ferie maturati
saranno in numero superiore ai giorni di sospensione delle lezioni dello
stesso periodo di tempo) si dovrà monetizzare la differenza. Se la
differenza è minore o uguale a zero (cioè se i giorni di ferie maturati
saranno in numero inferiore o pari ai giorni di sospensione delle lezioni
dello stesso periodo di tempo), non vi sarà pagamento né conguaglio.
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Vediamo in sintesi le varie situazioni:
Docenti
Docenti a tempo indeterminato Le ferie non sono monetizzabili
salvo i casi di cui alla nota DFP
32937/2012
Docenti con nomina annuale
Le ferie non sono monetizzabili
salvo i casi di cui alla nota DFP
32937/2012
Docenti con nomina sino al
termine delle attività
didattiche
Le ferie sono monetizzabili nella
misura data dai giorni maturati,
detratti quelli di sospensione delle
lezioni compresi nel periodo coperto
dal contratto di lavoro
Docenti supplenti brevi e
saltuari
Le ferie sono monetizzabili nella
misura data dai giorni maturati,
detratti quelli di sospensione delle
lezioni compresi nel periodo coperto
dal contratto di lavoro
Personale ATA
Personale ATA supplente breve
e saltuario
Le ferie sono monetizzabili qualora
la fruizione sia incompatibile con la
durata del rapporto di lavoro
Personale ATA supplente
annuale
Le ferie non sono monetizzabili
salvo i casi di cui alla nota DFP
32937/2012
Personale ATA a tempo
indeterminato
Le ferie non sono monetizzabili
salvo i casi di cui alla nota DFP
32937/2012
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