Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Lezione 2 Informatica e diritto 1 Le caratterizzazioni della Società dell’informazione Il mondo del diritto nell’era digitale e nell’era delle reti telematiche a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 1 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Società dell’informazione Caratterizzazioni: 1- Nuovi sistemi di comunicazione 2- De materializzazione delle informazioni 3- De materializzazione di beni 4- Nascita di nuove comunità virtuali 5- Abbattimento dei confini territoriali 6- Rivoluzione nel modo di lavorare 7- Sicurezza 8- Privacy – Riservatezza 9- Computer crimes – Criminalità telematica a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 2 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 1 Sistemi di comunicazione Ieri (due tipologie) • telecomunicazioni – Radio – Televisione • telefonia a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma Oggi (tre tipologie) • telecomunicazioni – Radio – Televisione • telefonia • reti telematiche 3 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) … nuovi sistemi di comunicazione: La rivoluzione: informatica-reti telematiche • Costi • Interattività • Velocità di trasferimento • Informazione elettronica - algoritmo – (modo di comunicare e organizzare la conoscenza e metodo utilizzato per rappresentare la realtà e risolvere i problemi) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 4 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 2-de materializzazione delle informazioni 1. velocità 2. de materializzazione 3. modalità di trasmissione (beni e informazioni): • cavallo – a piedi (per 5.000 anni) • telegrafo • energia elettrica • impulsi elettronici – impulsi di luce a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 5 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 3- de materializzazione di beni a - de materializzazione b - gestione e trasferimento di beni • Con mezzi meccanici – (treno-aereo-macchina) • Con mezzi elettronici – beni immateriali – Informazioni – documenti a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 6 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 4- nascita di nuove comunità virtuali – – – – Forum di discussione Chat Aziende interconnesse Professionisti collegati in rete (Ordini professionali – Cassa forense - Notai – Notartel) – Uffici giudiziari (polis web - Rug) – Pubblica Amministrazione (Rupa) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 7 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 5- Abbattimento dei confini territoriali – Confini territoriali inesistenti a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 8 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 6- nuovi modi di lavorare • Utilizzo computer e reti telematiche – per comunicare – per aggiornarsi – per scrivere – per studiare a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 9 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 7- Sicurezza – Nuove problematiche • Sabotaggio cibernetico • Guerra digitale – Missili digitali – Terroristi senza cartucciere ed esplosivo a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 10 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 8 – privacy - riservatezza • Tutela della riservatezza – Legge 675/96: obblighi del provider a tutela dell’utente - Codice – Trattamento dei dati personali: bene economicamente rilevante – Possibile soluzione: consapevolezza dell’utente a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 11 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) 9 – Computer crimes Information technology e crimine • La diffusione delle tecnologie informatiche è recente e gli individui devono adattarsi • In attesa il computer crime presenta alcune variabili dal crimine convenzionale a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 12 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Computer - ambiente digitale La percezione del crimine è notevolmente distorta – Estraneità alla scena criminis • Il computer si interpone fra autore del crimine e la vittima alterando il processo decisionale influendo su – La percezione della gravità della azione criminale – Il rapporto tra autore e vittima – La sottostima dei rischi di essere scoperti e puniti a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 13 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Fattispecie tradizionali di reato Utilizzando i nuovi strumenti tecnologici è facilmente possibile concretizzare la • • • • a cura di diffamazione ingiuria calunnia molestia Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 14 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) reati informatici - alcuni esempi nel c.p. • frode informatica (c.p. art. 640.ter) • detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (c.p. 615 quater) • creazione e diffusione di virus (c.p. 615 quinquies) • corrispondenza informatica (art. 616 c.p.) • domicilio informatico (art. 615 ter ?) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 15 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) art. 640.ter la frode informatica chiunque, • alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico • o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esse pertinenti, –procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da ……. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 16 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici –chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto –o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa .. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 17 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico –Definizione "normativa" di un virus informatico: è un programma eseguibile. Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o alterazione del suo funzionamento, è punito … a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 18 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) la corrispondenza art. 616 c.p. Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o la sopprime, è punito, se il fatto non è prevenuto come reato da altra disposizione di legge, con… Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento e d il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni. Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza. a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 19 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) pedopornografia anche a mezzo Internet Sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet Legge 6 febbraio 2006, n. 38 - Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006) a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 20 Informatica Giuridica e Diritto dell’informatica (IUS 20) Elementi caratterizzanti della legge "Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). •Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. •Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". a cura di Domenico Condello Avvocato del Foro di Roma 21